Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 10 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 30.09 1961
Parti: Unione Libera Provinciale dei Commercianti di Sassari e Cisl-Unione Provinciale di Sassari, Cgil, Uil
Settori: Commercio, Sassari

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche del personale e minimi di retribuzione.
Art. 2. - Lavoro discontinuo o di semplice attesa.
Art. 3. - Interruzione dell’orario giornaliero di lavoro.
Art. 4. - Indennità di trasferta per addetti a viaggi di lunga durata e camionisti.
Art. 5. - Cottimo.
Art. 6. - Determinazione del prezzo della carta, dei cali, delle tare e perdite di cottura.
Art. 7. - Coabitazione - Vitto ed alloggio.
Art. 8. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 9. - Retribuzione dell’apprendista.
Art. 10. - Inquadramento degli aiuto commessi.
Art. 11. - Rapporto numerico tra commessi e aiuto commessi.
Art. 12. - Costituzione della commissione provinciale.
Art. 13. - Trattamento di miglior favore.
Art. 14. - Rateo della gratifica natalizia o tredicesima mensilità nel computo della retribuzione per l’indennità di licenziamento.
Art. 15.
Art. 16. - Decorrenza e durata.
Minimi di retribuzione

Contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL 28 giugno 1958, per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Sassari, 10 settembre 1959

L’anno 1959 addì 10 del mese di settembre tra: l’Unione Libera Provinciale dei Commercianti di Sassari […], la Cisl, Unione Provinciale di Sassari […], la Cgil […], la Uil […], si è stipulato il seguente accordo integrativo provinciale al Contratto Collettivo Nazionale 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della Provincia di Sassari.
Sono esclusi dalla sua applicazione i dipendenti del settore alberghi, pubblici esercizi, panificatori, istituti di vigilanza, case di cura.

Art. 1. - Qualifiche del personale e minimi di retribuzione.
[…]
Per i lavoratori di tutti i settori merceologici, eccettuato quello dell’alimentazione di cui all’art. 1 del CCNL 28 giugno 1958, i minimi di retribuzione (tabella A) si devono intendere riferiti ad un orario normale di otto ore di lavoro giornaliero effettivo - 48 ore settimanali - per tutto il personale impiegatizio e salariato addetto al lavoro continuo e a un orario di 10 ore giornaliere e 60 settimanali per il personale addetto a lavoro discontinuo e di semplice attesa o custodia di cui alla tabella contenuta nel regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni e aggiunte.
Per i lavoratori del settore dell’alimentazione, i minimi di retribuzione (tabella B) sono compresivi di 2 ore di lavoro straordinario, per cui essi compensano una prestazione di ore dieci giornaliere effettive e 60 settimanali.
[…]

Art. 2. - Lavoro discontinuo o di semplice attesa.
Elenco del personale addetto ai servizi discontinui o di semplice attesa o custodia (regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657):
1) custodi;
2) guardiani diurni e notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
0) fattorini;
6) uscieri ed inservienti;
7) pesatori e aiuti;
8) magazzinieri ed aiuti:
9) personale addetto al carico e scarico;
10) stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto;
11) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
12) addetti a centralini telefonici;
13) commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti;
14) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
15) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
16) addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti);
17) interpreti alle dipendenze di agenzie di viaggio e turismo;
18) ogni altro personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata dal regio decreto n. 2657 e successive modificazioni e aggiunte.
Le parti si danno atto che tra i «magazzinieri e aiuti» di cui al punto 8), vanno compresi anche i commessi di capannone».

Art. 3. - Interruzione dell’orario giornaliero di lavoro.
In relazione all’art. 32 del più volte richiamato contratto, fermi restando i limiti di durata massima dell’orario, il periodo di interruzione giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di tre ore di estate e di due ore l’inverno.

Art. 8. - Disciplina dell’apprendistato.
In deroga a quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale, tenuta presente la particolare condizione delle aziende commerciali della Provincia di Sassari e l’opportunità di incrementare la occupazione e la qualificazione dei giovani, si conviene che la durata dell’apprendistato sia di anni 4 per i giovani assunti tra il 14° ed il 16° anno di età e di anni 3 per i giovani assunti tra 17° ed il 20° anno di età.

Art. 11. - Rapporto numerico tra commessi e aiuto commessi.
Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi e aiuto commessi di cui all’art. 7 del CCN le parti convengono di mantenere la seguente proporzione numerica:
per il settore tessile, abbigliamento, arredamento e merci varie: tre aiuto-commessi per ogni commesso;
per gli altri settori: due aiuto-commessi per ogni commesso.
In ogni caso, si intendono compresi tra i commessi anche il datore di lavoro ed il gestore quando esercitino le funzioni del commesso in via continuativa.

Art. 12. - Costituzione della commissione provinciale.
La Commissione Provinciale di cui all’art. 120 del CCNL sarà così formata:
3 membri da designare dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto;
3 membri da designare dall’Unione Commercianti.
Essa sarà presieduta da un Presidente, scelto, di volta in volta, mediante sorteggio tra sei nominativi di cui tre designati dalle Associazioni Sindacali dei Lavoratori e tre da quella Datoriale.
Il presidente sorteggiato non potrà riesserlo se non dopo che sia venuta la nomina di altri quattro presidenti.
La Commissione, così come sopra composta, non potrà esaminare più di un argomento.

Art. 15.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo, valgono le norme del CCNL e quelle di legge.