Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 3 agosto 1959
Validità: 01.09.1959 - 31.08.1960
Parti: Sindacato Provinciale Esercenti Caffè, Bars, Birrerie, Gelaterie, Pasticcerie e Sale da Ballo e Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi di Bari della Federazione provinciale Lavoratori del Commercio-Fisasca-Cisl, Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi-Filam-Cgil, Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi-Uilam-Uil, Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi-Cisnal
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Bari
Sommario:
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. |
Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 13. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. |
Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954 e successive modificazioni, per il personale dipendente da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo della provincia di Bari, 3 agosto 1959
L'anno 1959 il giorno 3 del mese di agosto in Bari, presso la Federazione dei Commercianti, tra il Sindacato Provinciale Esercenti Caffè, Bars, Birrerie, Gelaterie, Pasticcerie e Sale da Ballo […], il Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi di Bari della Federazione provinciale Lavoratori del Commercio - Fisasca - aderente alla Cisl […], il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi aderente alla Filam della Cgil […], il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi aderente alla Uilam […], assistiti da […] Segreteria Provinciale Uil, il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi aderente alla Cisnal […], si è stipulato il presente Accordo Integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro del 23 ottobre 1954 e successive modificazioni, da valere per il personale dipendente da Caffè, Bars, Birrerie, Gelaterie, Pasticcerie e Sale da Ballo della provincia di Bari.
Art. 3.
Con riferimento all’art. 8 del CCNL le parti prendono impegno di costituire con separato atto, la Commissione Provinciale Paritetica di qualifica.
Art. 4.
Negli esercizi di 1ª e 2ª categoria potranno essere assunti apprendisti nel numero massimo di tre.
Negli esercizi di 3ª e 4ª categoria potranno essere assunti apprendisti nel numero massimo di due per ogni esercizio.
Art. 5.
In riferimento all’art. 17 del CCNL dall’orario normale di lavoro è escluso il tempo per la consumazione della refezione che è fissato in ragione di mezz’ora per ogni refezione.
Art. 16.
Per le vertenze di lavoro, è obbligatorio il tentativo di conciliazione fra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.
Art. 19.
Restano ferme le condizioni di miglior favore.
Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, le parti si riportano al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 ottobre 1954 e successive modificazioni.