Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° agosto 1959
Validità: 01.08.1959 - 31.12.1961
Parti: Associazione dei Commercianti e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Cgil, Uil
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Ristorazione, Brindisi
Sommario:
Art. 1. - Minimi di retribuzione. Tabella delle retribuzioni. Art. 2. - Personale femminile. Art. 3. - Somministrazione del vitto. Art. 4. - Classe degli esercizi. |
Art. 5. - Scala mobile e indennità di contingenza. Art. 6. - Commissione paritetica. Art. 7. - Condizioni di miglior favore. Art. 8. - Riferimento alle norme contrattuali e di legge. Art. 9. - Decorrenza e durata. |
Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Brindisi, 1° agosto 1959
L’anno millenovecentocinquantanove, il giorno 1° agosto, in Brindisi, presso l’Associazione dei Commercianti […], e l’Unione Sindacale Provinciale Cisl […], la Cgil […], la Uil [...], si è stipulato il seguente contratto integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro da valere, a decorrere dal 1° agosto 1959, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Brindisi.
Art. 3. - Somministrazione del vitto.
Nessuna decurtazione sui minimi di retribuzione stabiliti dal presente contratto è da apportare per la somministrazione del vitto.
Art. 6. - Commissione paritetica.
Le parti convengono di costituire una commissione paritetica, avente la funzione di dirimere, in via conciliativa, tutte le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere per la mancata applicazione delle norme contrattuali.
Art. 8. - Riferimento alle norme contrattuali e di legge.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto integrativo, si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e successive modifiche.