Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.07.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione dei Commercianti della Provincia di Cosenza-Sindacato Provinciale dei pubblici esercizi e Filams Provinciale-Camera Confederale del Lavoro di Cosenza, Fisasca Provinciale-Unione Sindacale Provinciale/Cisl di Cosenza, Uilam Provinciale-Camera sindacale Provinciale/Uil di Cosenza, Cisnal Provinciale
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Ristorazione, Cosenza

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Qualifiche del personale.
Art. 3. - Assunzione apprendisti.
Art. 4. - Interruzione pomeridiana di lavoro.
Art. 5. - Trattamento economico.
Art. 6. - Tabelle salariali.
Art. 7.
Art. 8. - Percentuale di servizio sui conti dei clienti.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18. - Commissione di qualifica.
Art. 19. - Controversie individuali.
Art. 20.
Art. 21.
Tabelle economiche

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Cosenza, 1° ottobre 1959

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 1° ottobre, in Cosenza, presso la sede dell’Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza; tra l’Associazione dei Commercianti della Provincia di Cosenza […], assistito dai […] componenti il Consiglio direttivo del Sindacato Provinciale dei pubblici esercizi e dal direttore dell’Associazione […], e la Filams Provinciale […], assistito dal […] segretario responsabile della Camera Confederale del Lavoro di Cosenza, la Fisasca Provinciale […], assistito dal […] segretario della Unione Sindacale Provinciale della Cisl di Cosenza, la Uilam Provinciale […], assistito dal […] segretario della Camera sindacale Provinciale della Uil di Cosenza, la Cisnal Provinciale […], si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al CCNL del 15 maggio 1959 da valere per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Cosenza.

Art. 3. - Assunzione apprendisti.
In ogni esercizio possono essere assunti apprendisti in numero di due per ogni operaio qualificato o specializzato intendendosi per tale anche il datore di lavoro che comunque presti servizio presso l’azienda.

Art. 4. - Interruzione pomeridiana di lavoro.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 17 del CCNL del 15 maggio 1959, si conviene che il tempo consentito per la consumazione dei pasti resta fissato in un’ora al giorno.
Tuttavia il datore di lavoro potrà fissare turni per la consumazione dei pasti in maniera da assicurare la continuità del lavoro nel proprio esercizio.

Art. 10.
In riferimento a quanto contenuto nell’art. 54 del CCNL del 15 maggio 1959 viene tassativamente esclusa ogni forma di retribuzione fissa per il personale tavoleggiante.
[…]

Art. 13.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 63 del CCNL del 15 maggio 1959 si conviene che il personale assunto per banchetti, speciali servizi, ecc., […]
La durata del servizio non potrà essere superiore alle ore nove, escluso il tempo impiegato per la consumazione dei pasti.
Le spese di viaggio, per i servizi fuori residenza, saranno a totale carico del datore di lavoro.

Art. 18. - Commissione di qualifica.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 8 del CCNL del 15 maggio 1959 la Commissione di qualifica viene costituita come appresso:
da tre membri effettivi designati dal Sindacato provinciale dei Pubblici esercizi aderente all’Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza;
da tre membri effettivi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rispettivamente uno per la Cgil, uno per la Cisl e uno per la Uil.
I rappresentanti designati a far parte della predetta Commissione potranno essere sostituiti, su richiesta motivata, dalle organizzazioni sindacali interessate.
La Commissione di qualifica entrerà in funzione con la data del 1° gennaio 1960 ed alla stessa verranno demandati soltanto i compiti previsti dal regolamento approvato in sede nazionale.

Art. 21.
Per quanto non previsto dal presente accordo si fa esplicito riferimento al CCNL del 15 maggio 1959.