Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.08.1960 - 31.07.1962
Parti: Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza e Filams provinciale-Cgil, Fisasca Provinciale-Cisl, Uilam Provinciale-Uil, Cisnal Provinciale
Settori: Commercio, Turismo, Alberghi ecc., Cosenza

Sommario:

Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Assunzioni apprendisti.
Art. 3.
Art. 4. - Trattamento economico.
Art. 5. - Tabelle salariali.
Art. 6. - Tabelle di percentuale.
Art. 7. - Retribuzione percentuale extra.
Art. 8. - Retribuzione lavoro straordinario.
Art. 9. - Indennità di licenziamento.
Art. 10. - Gratifica natalizia.
Art. 11. - Ferie - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 12. - Alberghi di stagione.
Art. 13. - Controversie.
Art. 14.
Art. 15.
Tabelle salariali

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per gli operai dipendenti dagli alberghi, pensioni e locande della provincia di Cosenza, 1° ottobre 1959

L’anno 1959, il giorno 1° ottobre, in Cosenza, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza, tra l’Associazione dei Commercianti della provincia di Cosenza […] e la Filams provinciale rappresentata dal[ …]la locale Cgil, la Fisasca Provinciale rappresentata dal[…]la locale Cisl, la Uilam Provinciale rappresentata dal[…]la locale Uil, la Cisnal Provinciale […], si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale, al contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 settembre 1959, da valere per gli operai dipendenti dagli alberghi, pensioni e locande della provincia di Cosenza.

Art. 2. - Assunzioni apprendisti.
Le parti convengono che in ogni azienda possono essere assunti apprendisti in numero non superiore a due per ogni operaio qualificato o specializzato.
[…]
Il periodo di tirocinio o di esercitazione di allievi degli Istituti Professionali Alberghieri di Stato, verrà svolto presso le aziende, secondo le norme del comma 6) dell’art. 8 del CCNL del 22 settembre 1959.

Art. 3.
L’orario normale di lavoro verrà effettuato in conformità a quanto stabilito dall’art. 10 del CCNL. Ciò vale anche per l’eventuale lavoro straordinario regolato dall’art. 18 del precitato contratto nazionale.
Il tempo impiegato per la consumazione dei pasti non è compreso nell’orario di lavoro.

Art. 4. - Trattamento economico.
Il trattamento economico da praticare al personale cadente nella sfera di applicazione del presente contratto, è costituito da:
[…]
vitto e alloggio;
[…]

Art. 5. - Tabelle salariali.
[…]
Il sistema prescelto per la determinazione del salario è quello a percentuale.
Resta tuttavia convenuto che gli alberghi di 3ª e 4ª categoria, potranno, uniformandosi a quanto previsto dall’art. 66 del CCNL e dalla dichiarazione Integrativa contenuta nell’accordo stesso adottare i1 sistema di retribuzione in misura fissa.

Art. 11. - Ferie - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Il pagamento delle ferie eventualmente non godute e delle festività nazionali ed infrasettimanali verrà fatta tenendo a base le retribuzioni determinate per la corresponsione della gratifica natalizia.

Art. 13. - Controversie.
Ogni domanda giudiziale concernente controversie di lavoro che dovessero sorgere sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro sia al cessare di esso è improponibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata portata innanzi alla Commissione paritetica per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
La Commissione paritetica agirà in forma del disposto dell’articolo 68 del CCNL e con le modalità previste dall’allegato regolamento.
L’esperimento dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30° giorno dalla data di presentazione della controversia alla Commissione di cui innanzidetto.

Art. 14.
Per la disciplina di quanto non previsto dal presente contratto, si fa esplicito riferimento al CCNL del 22 settembre 1959.