Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 19 dicembre 1947
Validità: 01.12.1947 - 31.12.1947
Parti: Federazione Provinciale dell’Artigianato e Camera Confederale del Lavoro di Napoli e Provincia
Settori: Artigianato, Napoli

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Orario normale di lavoro.
Art. 4. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 5. - Lavoro a cottimo.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Conteggio paga.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Trattamento malattia.
Art. 10. - Gravidanza e puerperio.
Art. 11. - Preavviso indennità di licenziamento o di dimissioni.
Art. 12. - Festività nazionali.
Art. 13. Festività infrasettimanali.
Art. 14. - Corresponsioni frazionate.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Determinazione paga globale.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Norme di licenziamento.
Art. 19. - Contingenza.
Art. 20. - Frazionabilità della contingenza.
Art. 21. - Apprendistato e lavoro a domicilio.
Art. 22. - Tentativo di conciliazione.
Art. 23. - Accordi di categoria.
Art. 24. - Condizioni di miglior favore.
Art. 25. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane, della provincia di Napoli, 19 dicembre 1947

L’anno millenovecentoquarantasette il giorno 19 dicembre in Napoli, tra la Federazione Provinciale dell’Artigianato […], e la Camera Confederale del Lavoro di Napoli e Provincia […], si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane di Napoli e Provincia.

Premesso
1) che le parti costituite, in attesa della stipula del contratto nazionale, ravvisano l’opportunità e la necessità di regolamentare i rapporti di lavoro intercorrenti tra le aziende artigiane ed i propri dipendenti;
2) che tale regolamentazione, in relazione alla natura produttiva delle aziende stesse, deve fare riferimento alle esigenze dei lavoratori ed alle possibilità economiche degli artigiani conciliandole nell’interesse comune, le parti costituite hanno stipulato il seguente accordo:

Art. 3. - Orario normale di lavoro.
L’orario normale di lavoro per gli addetti alle lavorazioni normali, è di otto ore giornaliere e di 48 ore settimanali.
L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, è di 10 ore giornaliere. […]

Art. 4. - Sospensione e interruzione del lavoro.
[…]
Verificandosi interruzioni di lavoro, indipendentemente dalla volontà del lavoratore, il datore corrisponderà: un’ora di paga se l’interruzione è contenuta in tale tempo: quattro ore di paga oraria normale comprensiva della prima ora se il lavoratore viene posto in liberta entro l’ora stessa, salvo facoltà da parte del datore di lavoro di richiedere il ricupero delle tre ore, da effettuarsi entro un periodo di dieci giorni. Quanto precisato in argomento di interruzione di lavoro, non riguarda, in ogni caso, gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
[…] è considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.
[…]

Art. 8. - Ferie.
Ai lavoratori saranno concesse ogni anno otto giorni di ferie con decorrenza della paga globale giornaliera.
[…]

Art. 10. - Gravidanza e puerperio.
In attesa della emanazione del relativo provvedimento di legge, le parti convengono che le aziende corrispondono alle gestanti che si assenteranno dal lavoro per un periodo di due mesi prima del parto e di sei settimane dopo il parto un trattamento pari alla metà della retribuzione normale, intendendosi per tale la retribuzione media realizzata negli ultimi due periodi di paga immediatamente prece denti all’assenza, comprensiva dell’indennità di contingenza.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Per il riposo settimanale si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 21. - Apprendistato e lavoro a domicilio.
Il presente accordo non riguarda in alcun modo gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio, per i quali varranno gli accordi separati da stipularsi tra le parti contraenti.

Art. 22. - Tentativo di conciliazione.
Le parti convengono che nessuna procedura giudiziaria potrà essere promossa dai lavoratori per l’applicazione del presente accordo, se prima non sarà esperito un tentativo di conciliazione in sede sindacale, da effettuarsi nel termine di 15 giorni dalla richiesta, sulla sede della Federazione degli Artigiani ed il cui esito dovrà essere sancito in verbale.