Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 dicembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori di Caserta-Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti-Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale-Camera Confederale del Lavoro di Caserta/Cgil, Fisba Provinciale-Unione Provinciale/Cisl di Caserta, UilTerra Provinciale-Camera Sindacale Provinciale di Caserta/Uil
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Caserta

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Qualifiche.
Art. 4. - Assunzioni.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e disdetta.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 17. - Scala mobile.
Art. 18. - Tabella salariale.
Art. 19. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Vitto.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Malattie e infortuni.
Art. 24. - Casa di abitazione.
Art. 25. - Diarie.
Art. 26. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 27. - Tutela della maternità.
Art. 28. - Permessi straordinari.
Art. 29. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 30. - Trapasso di azienda.
Art. 31. - Norme disciplinari.
Art. 32. - Indennità di anzianità.
Art. 33. - Controversie individuali.
Art. 34. - Controversie collettive.
Art. 35. - Condizioni di miglior favore.
Art. 36. - Durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Caserta, 15 dicembre 1959

L’anno millenovecentocinquantanove, addì 15 dicembre, nella sede dell’Unione Provinciale Agricoltori; tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Caserta, aderente alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, facente parte della Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti […] e la Federbraccianti Provinciale, aderente alla Camera Confederale del Lavoro di Caserta (Cgil) […], la Fisba Provinciale, facente parte dell’Unione Provinciale della Cisl di Caserta […], l’Uil Terra Provinciale, facente parte della Camera Sindacale Provinciale di Caserta (Uil) […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i salariati fissi dell’Agricoltura della Provincia di Caserta, integrativo del Patto Nazionale del 31 luglio 1951.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto fissa le norme regolanti i rapporti tra datori di lavoro, compresi quelli di aziende agricole bufaline, ed i salariali fissi dell'agricoltura della Provincia di Caserta.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso s'intende, indipendentemente dalla sua qualifica e denominazione, il lavoratore assunto e vincolato con contratto individuale a termine, di durata normalmente non inferiore ad un anno. La sua prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi; la retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 3. - Qualifiche.
Capo d’opera. È alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di chi lo rappresenta, ed in base alle disposizioni di questi partecipa all’esecuzione dei lavori manuali, assegna il lavoro agli altri dipendenti, ne controlla lo svolgimento e ne è responsabile.
Vaccaro. Attende al governo delle vacche e dei bovini, prepara e distribuisce i lettieri e i mangimi, sorveglia il bestiame durante il pasto, effettua l’abbeveramento, esegue e sorveglia la mungitura nelle ore prescritte dal datore di lavoro, trasporta il letame dalla stalla alla concimaia e ne cura la sistemazione, assiste ai parti ed attende all’allevamento dei vitelli, cura l'igiene e disinfetta la stalla con mezzi normali.
Il vaccaro può avere in consegna fino a 10 capi adulti quando ha l’obbligo di procurare i foraggi verdi nei campi falciati a mano; fino a 12 quando la falciatura dei foraggi ed il trasporto avvengono con mezzi meccanici; fino a 14, di cui massimo 11 da mungere, quando i foraggi sono portati alle porte della stalla.
Nelle stalle dove è applicata la mungitura meccanica il carico bestiame è aumentato di 2 capi.
Agli effetti del numero si considerano quali unità tutti i capi superiori ai 3 anni di età; mezza unità le manze e i manzi da 1 a 3 anni, terzo di unità i vitelli dallo slattamento ad 1 anno.
Dei vitelli fino allo slattamento non si tiene conto al fine del numero massimo dei capi in consegna.
Mungitore meccanico. È colui che esegue la mungitura con mezzi meccanici fuori della posta.
Porcaro. Ha la responsabilità ed attende al governo di tutto il bestiame suino a lui affidato nella misura non superiore ai 25 capi per allevamento ed ai 40 capi per ingrasso. Prepara i mangimi per gli stessi, effettua la pulizia giornaliera, cura i parti, l'allevamento e la monta.
Pastore o capraio. Ha in consegna il bestiame ovino e caprino, lo conduce al pascolo, lo governa, lo sorveglia, effettua la pulizia dei ricoveri, partecipa alla mungitura, cura la manutenzione delle reti e di tutto quanto è di pertinenza dell'allevamento ovino e caprino. Non gli potranno essere affidati più di 80 capi adulti se ovini e di 80 adulti se caprini.
Cavallante o carrettiere. È addetto ai trasporti dell’azienda con l'impiego degli equini, attende al governo e alla pulizia degli stessi, ha cura dei finimenti, delle bardature e attrezzi necessari ai trasporti.
Minorente. È alle dirette dipendenze del datore di lavoro, sorveglia tutti i lavori e servizi dell’azienda bufalina, distribuisce il lavoro e ne controlla l'esecuzione.
Addetti al bestiame bufalino (buttero, bufalaro, cambiante, strepparo). Attendono al governo, alimentazione, mungitura e custodia delle bufale. Il carico ho la li no da mungere non può superare i 18 capi per ogni addetto.
Curatino. È addetto alla lavorazione ed alla trasformazione del latte dell'azienda.
Salariato fisso generico senza specifica mansione. Attende prevalentemente ai lavori comuni di campagna e a tutti gli altri lavori comuni ordinati di volta in volta dal datore di lavoro. È considerato salariato fisso generico anche il guardiano.
Ausiliari fissi. Sono tali: il macchinista-trattorista (considerando tali gli addetti a tutte le macchine agricole dell’azienda), il falegname, l'elettricista ed il muratore. Ognuno di essi provvede alla esecuzione dei lavori di sua pertinenza, alla cura, alla pulizia ed alla manutenzioni' degli attrezzi e delle macchine che vengono date loro in consegna. Sono comandati dalla Direzione aziendale.
Salariati fissi con mansioni speciali. Sono tali i:
a) frutticoltori: vengono adibiti alla potatura, all’innesto e alla irrorazione per i trattamenti antiparassitari e anticrittogamici;
b) giardinieri: sono adibiti alle colture di serra, alle operazioni di innesto e a tutti i lavori attinenti alle aziende specializzate di colture floricole;
c) pollicoltori: hanno in consegna gli impianti e provvedono all’azionamento e manutenzione dei medesimi, al selezionamento e al trattamento delle uova e nel pollame, nonché alla preparazione razionale dei mangimi.

Art. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non comportino una diminuzione della retribuzione e un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.
[…]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è destinato.
Tutti gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato l’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle eventuali perdite e dei danni imputabili a sua colpa. L’ammontare relativo gli verrà trattenuto dalle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per 1 ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le nonne vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
L'orario giornaliero ordinario di lavoro per i vari mesi dell'anno e in relazione alle esigenze stagionali viene così stabilito;
per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre, ore 7;
per i mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre, ore 8;
per i mesi di giugno luglio e agosto, ore 9.
La norma di cui sopra non si applica al vaccaro al porcaro, al pecoraio, al capraio ed agli addetti al bestiame bufalino, per i quali, in luogo dell'orario di lavoro vale il numero dei capi di bestiame di cui all’art. 3 del presente contratto
Quando la dotazione degli stessi è inferiore a quella normale stabilita dall’art. 3, i lavoratori aventi le mansioni di cui sopra potranno essere adibiti ad altri lavori.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale previsto dall’art. 11.
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l'Ave Maria all'alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, come indicati all’art. 14.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere pertanto carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[…]
Non si farà luogo a maggiorazione per il lavoro notturno quando questo cade in regolari turni periodici e riguardi speciali lavori da eseguire di notte. Parimenti per il lavoro festivo e per il festivo notturno.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Al salariato fisso, a qualunque mansione adibito, spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 21. - Vitto.
Restano ferme le consuetudini circa la somministrazione del vitto ai salariati fissi in aggiunta al salario giornaliero.
Qualora il vitto non venga somministrato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al salariato fisso una indennità sostitutiva nella misura di L. 150.

Art. 22. - Ferie.
A salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di 8 giorni.
[…]

Art. 23. - Malattie e infortuni.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, la azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 24. - Casa di abitazione.
Il conduttore di grande aziende, classificata tale in base ai criteri Ministeriali, ha l’obbligo di mettere a disposizione del salariato fisso e del suo nucleo familiare, l’abitazione in azienda, con l’orto non inferiore a mq. 100, con l'uso del porcile per l’allevamento e ingrasso a spese proprie di un maiale per uso familiare, nonché la possibilità di allevare pollame per uso familiare e a proprie spese, di numero non superiore ad 8 capi.
Il salariato al quale venga messa a disposizione l’abitazione in azienda può rinunciarvi all’atto dell’assunzione, senza diritto ed indennizzo alcuno.
[…]
L’abitazione dovrà corrispondere ad un minimo adeguato alla famiglia, in buone condizioni igienico-sanitarie e fornita dei servizi in uso nella casa aziendale.
[…]

Art. 26. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché il versamento dei relativi contributi da parte ilei datore di lavoro valgono le disposizioni vigenti.

Art. 27. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 31. - Norme disciplinari.
I lavoratori nei rapporti attinenti ai servizi dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda.
I rapporti tra lavoratori dell’azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Il salariato che commette infrazioni disciplinari è passibile delle seguenti sanzioni:
1) con la multa di mezza giornata di salario nei seguenti casi:
а) senza giustificato motivo si presenta in ritardo al lavoro, ne anticipa la cessazione o ne ritarda l’esecuzione;
b) arreca molestia ai compagni di lavoro;
c) si presenta al lavoro in istato di ubriachezza;
d) mantenga contegno scorretto o, per negligenza, provochi danni;
2) con la risoluzione immediata del rapporto di lavoro e senza pregiudizio dell’eventuale azione penale, ove sussistono i motivi, quando il salariato si rendesse responsabile di uno dei seguenti fatti:
frequenti recidive nella mancanza di cui al n. 1;
ingiurie, minacce o vie di fatto;
[…]
gravi danneggiamenti o condanne per reati comuni.
[…]

Art. 34. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero insorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto devono essere esaminate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti per il sollecito amichevole componimento. In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa all'esame delle rispettive Organizzazioni Nazionali.