Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 6 agosto 1959
Validità: 01.09.1959 - 31.08.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori di Potenza, Federazione Lucana Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Unione Provinciale Contadini e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi-Cgil, Unione Provinciale Sindacale-Cisl, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Salariati, Potenza

Sommario:

Norma n. 1. Oggetto del patto.
Norma n. 2. Definizione del salariato fisso.
Norma n. 3. Assunzioni.
Norma n. 4. Contratto individuale.
Norma n. 5. Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Norma n. 6. Mansioni.
Norma n. 7. Libretto sindacale.
Norma n. 8. Attrezzi di lavoro.
Norma n. 9. Periodo di prova.
Norma n. 10. Assunzione e tutela delle donne e dei ragazzi.
Norma n. 11. Orario di lavoro.
Norma n. 12. Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Norma n. 13. Riposo settimanale.
Norma n. 14. Giorni festivi.
Norma n. 15. Retribuzione.
Norma n. 16. Classificazione per età e sesso ai fini della retribuzione.
Norma n. 17. Gratifica natalizia.
Norma n. 18. Malattia ed infortuni.
Norma n. 19. Diaria.
Norma n. 20. Ferie.
Norma n. 21. Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Norma n. 22. Tutela della maternità.
Norma n. 23. Permessi straordinari.
Norma n. 24. Chiamata e richiamo alle armi.
Norma n. 25. Trapasso di azienda.
Norma n. 26. Norme disciplinari.
Norma n. 27. Indennità di anzianità
Norma n. 28. Controversie individuali.
Norma n. 29. Controversie collettive.
Norma n. 30. Condizioni di miglior favore.
Norma n. 31. Durata del patto.
Allegati e tariffe
Impegno a verbale.
Dichiarazione a verbale sulle Norme n. 12 e n. 16.

Contratto collettivo per i salariati agricoli della provincia di Potenza, 6 agosto 1959

L’anno 1959 addì 6 del mese di agosto in Potenza nella sede della Unione Provinciale Agricoltori, tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Potenza […], Federazione Lucana Coltivatori Diretti […], Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], Unione Provinciale Contadini […], in rappresentanza dei datori di lavoro, e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi (Cgil) […], Unione Provinciale Sindacale (Cisl) […], Uil Terra […], in rappresentanza dei lavoratori; si addiviene alla stipula del seguente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Salariati Fissi Agricoli della Provincia di Potenza.

Norma n. 1. Oggetto del patto.
Il presente Contratto Collettivo Provinciale disciplina i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo ed i loro dipendenti salariati fissi, indicati alla norma n. 6 del presente patto.

Norma n. 2. Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato per contratto individuale a termine non inferiore ad un anno, la cui prestazione d’opera si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la medesima azienda agricola, ove generalmente risiede fruendo dell’abitazione ed accessori e la cui retribuzione riferita di regola ad anno, viene corrisposta a fine mese.

Norma n. 6. Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché il cambiamento non comporti una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla qualifica precedente e sempreché si tratti di mansioni affini.
[…]

Norma n. 8. Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui il salariato dovrà accudire.
Gli attrezzi e gli utensili affidati al lavoratore debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato di uso.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle spettanze. […]

Norma n. 10. Assunzione e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Norma n. 11. Orario di lavoro.
Per i salariati fissi addetti al lavoro dei campi la durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilito nel modo seguente:
dicembre - gennaio e febbraio ore 7
marzo - aprile - 1ª quindicina di maggio - settembre - ottobre - novembre e 2ª quindicina di agosto ore 8
dal 15 maggio al 15 agosto ore 9
Per i salariati addetti al bestiame e per quelli addetti alla guardia diurna o notturna, dato il carattere discontinuo delle relative prestazioni d’opera, la media annua non potrà superare otto ore giornaliere di lavoro normale. Il riposo giornaliero è stabilito in tre ore continuative nelle ore più canicolari.

Norma n. 12. Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dalla norma n. 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all'alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato di cui alla norma n. 14, nonché la festa del Patrono del luogo di lavoro.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite su richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità dell’azienda e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma della presente norma.
[…]
Non si dà luogo alla maggiorazione per il lavoro notturno quando questo cade in regolari turni periodici o riguarda mansioni specifiche rientranti nelle normali attività che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi di notte, non superando naturalmente l’orario normale di lavoro.

Norma n. 13. Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto degli articoli 1, 6, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, al lavoratore spetta il riposo settimanale di 24 ore consecutive che dovrà cadere possibilmente di domenica.
Qualora le necessità dell’azienda o il salariato ne faccia richiesta, il riposo potrà essere concesso quindicinalmente e sarà di 48 ore consecutive.
Al salariato residente con la famiglia nel comune limitrofo all’azienda il datore di lavoro è tenuto a fornire, compatibilmente con le disponibilità dell'azienda, un mezzo di trasporto per raggiungere detto Comune. Al salariato invece avente la famiglia residente in un Comune, per raggiungere il quale è costretto a servirsi di pubblici trasporti, il datore di lavoro dovrà rimborsare le spese di viaggio di andata e ritorno.

Norma n. 18. Malattia ed infortuni.
[…]
In casi di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone per l’accompagnamento dell’infermo.
Il datore di lavoro deve tenere sempre a disposizione nell’azienda quel materiale minimo indispensabile di medicazione per affrontare un primo soccorso in caso di infortunio.

Norma n. 20. Ferie.
Ai salariati fissi spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso la medesima azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 8, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro le ferie sono frazionabili in dodicesimi. […]

Norma n. 21. Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per i versamenti dei contributi relativi da parte dei datori di lavoro, valgono le norme di legge vigenti.

Norma n. 22. Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Norma n. 26. Norme disciplinari.
I rapporti fra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina dell’azienda.
Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore potranno essere punite:
1) con la multa corrispondente ad una giornata di salario nei casi di:
а) stato di ubriachezza sul luogo di lavoro;
b) rissa non provocata sul luogo di lavoro;
2) con licenziamento immediato senza preavviso nei casi di:
а) insubordinazione grave e manifesta;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, al bestiame, alle coltivazioni, agli stabili;
c) recidiva nei casi di cui al n. 1 della presente norma.
[…]

Norma n. 29. Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere nell’applicazione del presente patto provinciale o nella interpretazione di esso, dovranno essere esaminate di comune accordo dalle organizzazioni sindacali firmatarie del patto stesso.

Impegno a verbale.
I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, di comune accordo, stabiliscono quanto segue:
1) Ai salariati fissi utilizzati nei lavori di raccolto, verranno concesse le somministrazioni di vitto previste dal vigente Contratto Provinciale per i Lavoratori di Mietitura e Trebbiatura cereali.
[…]