Tipologia: Accordo Aziendale
Data firma: 10 maggio 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Annovati/Unione Industriale e RSU/Fillea-Cgil-Filca-Cisl
Settori: Edilizia, Legno, Annovati
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Premesse e allegati
1) Relazioni sindacali
2) Inquadramento, formazione professionale del personale, organizzazione del lavoro.
3) Sicurezza, igiene ed ambiente di lavoro.
4) Orario di lavoro, turni e maggiorazioni.
5) Premio di Risultato Aziendale.
6) Criteri per la liquidazione individuale del premio.
7) Decorrenza e durata dell'Accordo Aziendale.
8) Allegati.
Tabelle n. 1, n. 2; n. 3 e n. 4 [Premio di Risultato]

Accordo Aziendale Contratto collettivo di secondo livello

Il giorno 10 maggio 2005 alle ore 16,00, presso la sede dell'Unione Industriale della Provincia di Torino, in Torino Via M. Fanti n. 10, si sono incontrati: Annovati spa […], con l'assistenza […] dell'Unione Industriale della Provincia di Torino, RSU Aziendale […] per lo Stabilimento di Frossasco; […] per lo Stabilimento di Luserna San Giovanni, assistita dalle OO.SS. Provinciali dei Lavoratori Edili e Affini […] Fillea-Cgil, […] Filca-Cisl; di seguito, per brevità, anche definite "parti".

Premesso che
Le trattative per la definizione dell'Accordo Aziendale contenuto nel presente verbale erano in corso già da alcuni mesi;
Il presente atto è realizzato secondo i criteri previsti per la contrattazione di 2° livello dal vigente contratto nazionale ed intende pertanto regolamentare, in maniera collettiva, le materie di carattere economico e normativo qui contenute.
Saranno possibili successive integrazioni e/o modificazioni concordate tra le parti che, in ogni caso, dovranno prevedere la medesima forma del contratto collettivo. È comunque fatta salva la possibilità che, nell'arco di vigenza del presente accordo, le parti possano addivenire ad ulteriori accordi su materie diverse da quelle trattate dal presente accordo;
tra gli aspetti a contenuto economico del presente accordo, le parti hanno inteso istituire il Premio di Risultato ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale sulla Politica dei Redditi dei 1993, oltre che del vigente CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali.
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

1) Relazioni sindacali
Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza delle relazioni sindacali e considerano la contrattazione di secondo livello, anche se non la sola, come utile momento di comunicazione da parte della Direzione sugli scenari di mercato, gli orientamenti economici di medio periodo e le prospettive di sviluppo aziendale.
Conseguentemente le parti stesse s'impegnano al mantenimento dell'attuale livello di relazione e ad incontrarsi al livello aziendale ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno a cadenza bimestrale. Resta inteso che la Direzione Aziendale, a seguito di formale richiesta di incontro da parte della RSU, si impegna a concordare la data dell'incontro nel più breve tempo possibile.
Per quanto attiene, in particolare, alle questioni salariali, economiche e normative derivanti dal presente accordo, si conferma che le parti competenti a trattarne sono da individuarsi nelle RSU e nelle Organizzazioni Sindacali Provinciali aderenti alle OO.SS. firmatarie dei CCNL vigenti, e nella Direzione Aziendale.
Per quanto attiene, invece, alle questioni relative alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le parti convengono che tali materie vanno innanzitutto affrontate nell'ambito degli strumenti operativi oggettivi e soggettivi previsti dal D.Lgs 626/94 e succ. mod. int. (RSPP, RLS, Riunione annuale obbligatoria, accessi ai reparti ecc).
Solo successivamente, e qualora una delle due parti lo ritenga necessario, tale materia può essere trattata dal tavolo sindacale come sopra inteso.
Le parti si danno reciprocamente atto di riconoscere la dovuta attenzione ed importanza alle tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro, l'igiene e l'ambiente di lavoro e più in generale alla valutazione dei rischi aziendali e professionali presenti nello stabilimento.
Per quanto attiene alle problematiche di portata sovra aziendale, di Gruppo e/o di mercato, l'Azienda si rende disponibile, con richiesta di inserimento nell'OdG dell'incontro, a trattarne nell'ambito degli incontri come sopra regolamentati.

2) Inquadramento, formazione professionale del personale, organizzazione del lavoro.
Ferme restando le prerogative proprie del Datore di Lavoro, nell'ambito delle leggi, regolamenti, CCNL e Contratti Aziendali esistenti, di adottare le soluzioni organizzative, metodologiche e formative che più ritiene opportune per il buon funzionamento dell'Azienda e salvo comunque l'obbligo di darne preliminarmente informazione alla RSU di stabilimento, le parti si danno atto che le tematiche di cui sopra rientrano nella nozione di problematiche collettive, da trattare - ogniqualvolta se ne ravvisi la opportunità - in sede di relazioni sindacali, nel rispetto dei criteri della soddisfazione delle esigenze della Azienda, nonché dei dipendenti.
In particolare, per ciò che riguarda l'inquadramento del personale le parti convengono che l'argomento potrà costituire uno dei punti inseriti all'OdG del primo incontro dell'anno, da tenersi possibilmente entro il mese di febbraio.
Per ciò che riguarda la formazione professionale del personale si conviene, parimenti, che l'argomento possa essere trattato, anche in via preventiva, all'inizio di ogni anno e sempre nell'ambito del primo incontro. In tale contesto la RSU potrà formulare proposte formative.
Per ciò che riguarda, infine, l'organizzazione del lavoro, le parti si danno atto che, pur restando il livello propositivo di norma di competenza dell'azienda, tuttavia, non si esclude il confronto con le RSU e le Organizzazioni Sindacali, che potrà addivenire a soluzioni ancora più rispondenti alle reciproche esigenze, in materia di orari di lavoro, turni e maggiorazioni.

3) Sicurezza, igiene ed ambiente di lavoro.
Facendo rimando a quanto previsto dagli strumenti di legge e di accordo interconfederale in materia, le parti si impegnano a definire, se del caso, i necessari regolamenti interni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché ad attuare le necessarie misure organizzative connesse alle procedure da adottare in materia di sicurezza, qualità e igiene ambientale.
In apposito incontro da tenersi il entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Direzione Aziendale e le RSU effettueranno un aggiornamento sulla situazione dei vari reparti per programmare le misure necessarie in materia di sicurezza, igiene ed ambiente di lavoro.

4) Orario di lavoro, turni e maggiorazioni.
Le parti si danno atto della necessità del rispetto della vigente disciplina legale e contrattuale in materia di orario di lavoro, di riposi giornalieri, settimanali e annuali e, in particolare, si impegnano fin d'ora, previo confronto, ad attuarne i contenuti in caso di necessità comprovata dalla Direzione Aziendale, e previo avviso alle RSU.
Eventuali modifiche straordinarie degli schemi di lavoro esistenti potranno essere oggetto di confronto con le RSU e/o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali.