Cassazione Penale, Sez. 3, 26 febbraio 2014, n. 9246- Omessa predisposizione delle misure di sicurezza in cantiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario - Presidente -
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.P., nato a (Omissis);
avverso la sentenza emessa il 5 marzo 2013 dal giudice del tribunale di Milano;
udita nella pubblica udienza del 31 gennaio 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Milano dichiarò D.P. colpevole di quattro violazioni al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere, quale datore di lavoro della srl D., omesso di predisporre misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (commesse tutte il (OMISSIS) nello stesso cantiere) e lo condannò a quattro distinte pene dell'ammenda.
L'imputato, a mezzo dell'avv. B.S., propone ricorso per cassazione deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al verbale di sopralluogo in cantiere, dal quale risultano i nomi dell'impresa committente, del titolare della direzione lavori e del titolare della funzione di coordinamento, progettazione ed esecuzione lavori, dell'impresa appaltante, la G. Gestione Appalti Spa e del capo cantiere per conto della G., tutti soggetti ulteriori al D. e diversi dalla società D. S.r.l.. Osserva che il verbale di sopralluogo costituisce l'unico atto processuale avente carattere probatorio e da esso non risulta che egli fosse il datore di lavoro degli operai incontrati sul posto. La ricostruzione del giudice è pertanto frutto di ipotesi senza alcun riscontro concreto. Il giudice inoltre ha omesso di verificare l'effettiva presenza della singole anomalie richieste da ogni fattispecie. Specifica quindi per ogni capo di imputazione le anomalie, le carenze e le manifeste illogicità della motivazione.
Diritto
Il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato e perciò inammissibile. La fase processuale di impugnazione si è quindi regolarmente instaurata dinanzi a questa Corte, che può pertanto rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato sopravvenute dopo l'emissione della sentenza impugnata.
Nella specie il reato si è consumato il (Omissis) e di conseguenza, non risultando sospensioni, si è prescritto il 7.7.2013.
Degli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perchè i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 31 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014