Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 febbraio 2014, n. 3024 - Rendita unificata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9670/2010 proposto da:
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi, FAVATA EMILIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.S. C.F. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TOSATTI 26, presso lo studio dell'avvocato RAMICONE Francesca, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21/2010 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/01/2010 R.G.N. 629/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA per delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
La Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 21/010, accoglieva l'appello proposto da S.S. nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1829 del 2008, e condannava l'appellato ad erogare all'appellante la rendita nella misura determinata anteriormente alla revisione, ed a corrispondergli gli interessi legali maturati sulle differenze relative ai ratei già scaduti.
Il S. aveva adito il Tribunale a seguito della intervenuta diminuzione, per revisione operata dall'Istituto, di una rendita unica da se medesimo fruita.
La rendita era stata costituita anche per infortunio verificatosi nel (Omissis). La revisione era intervenuta con riferimento a tale infortunio in data (Omissis).
Afferma la Corte d'Appello che era decorso il termine entro cui poteva essere effettuata la revisione, atteso che lo stesso non decorreva dalla ultima precedente modifica, ma dalla costituzione del diritto. Nella specie, la rendita era stata costituita per infortunio verificatosi nel (Omissis) e la revisione oggetto di contestazione era intervenuta il (Omissis).
Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'INAIL prospettando un motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso S.S..
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza.
Diritto
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 80, 83 e 137, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.
Deduce il ricorrente, che trova applicazione nella specie la giurisprudenza del giudice di legittimità secondo la quale (Cass., S.U., n. 6402 del 2005) in caso di costituzione di rendita unica INAIL ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 80, derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione (nella specie, malattia professionale e infortunio sul lavoro), il termine (esterno, cioè decorrente dalla data di detta costituzione) entro il quale può procedersi a revisione della rendita per variazioni dello stato di inabilità dell'assicurato (a domanda di questi o per disposizione dell'INAIL) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell'inabilità complessiva di cui si rileva la variazione; conseguentemente, ove sia dedotto in giudizio il consolidamento della rendita unificata, per il decorso del termine della revisione il giudice adito deve stabilire, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, a quale componente dell'inabilità complessiva sia da riferire la variazione della riduzione dell'attitudine lavorativa in relazione alla quale è stata formulata la domanda dell'assicurato, o è stato disposto il provvedimento dell'Istituto.
Nella specie l'assicurato era titolare di rendita unificata, tra l'altro, per un infortunio del (Omissis), costituita in data 25 febbraio 2004, con decorrenza dal 5 maggio 1998, ragione per la quale, assume il ricorrente, la revisione intervenuta in data 15 giugno 2006 era tempestiva, non essendo decorso il termine decennale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, "in pejus" o "in melius", delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche (ex plurimis, Cass., n. 20994 del 2010).
Sia il termine decennale, sia quello quindicennale, decorrono dalla data di costituzione della rendita, come espressamente stabilito dall'art. 83, commi 6 e 7, per gli infortuni sul lavoro, e dall'art. 137, comma 6, per le malattie professionali. Tale momento coincide con quello in cui la inabilità permanente di origine professionale raggiunge la misura minima indennizzabile, che costituisce la data di maturazione del diritto alla prestazione, dalla quale decorre la prestazione, anche se il provvedimento, amministrativo o giudiziario che la riconosce, sia successivo (Cass., 4843 del 2006, n. 21082 del 2013).
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente ha poi affermato che in caso di costituzione di rendita unica INAIL ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 80, derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione (nella specie, malattia professionale e infortunio sul lavoro), il termine (esterno, cioè decorrente dalla data di detta costituzione) entro il quale può procedersi a revisione della rendita per variazioni dello stato di inabilità dell'assicurato (a domanda di questi o per disposizione dell'INAIL) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell'inabilità complessiva di cui si rileva la variazione, nella specie dieci anni.
La Corte d'Appello, dunque, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi nel ritenere intervenuta la revisione oltre il termine consentito.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.
L'esito alterno delle decisioni di merito e le difficoltà delle problematiche esaminate inducono a ritenere sussistenti ragioni per compensare interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito e quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito e quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2014