Tipologia: CCNL
Data firma: 27 maggio 1992
Validità: 01.01.1992 - 31.12.1994
Parti: Ucict e Cisal, Fenasalc
Settori: Commercio, Az. commerciali e di servizi fino a 5 dipendenti, Terziario
Fonte: CNEL
Note: Il presente CCNL ha valore esclusivamente per le aziende che hanno fino a 5 dipendenti, con eccezioni delle aziende stagionali fino a 8  dipendenti (v. Accordo integrativo).

Sommario:

 Premessa
Titolo I
Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II
Classificazione del personale
Art. 2
   Primo livello
   Secondo livello
   Terzo livello
   Quarto livello
   Quinto livello
Titolo III
Assunzione e documentazione
Art. 3
Art. 4 (Documenti)
Titolo IV
Periodo di prova
Art. 5
Titolo V
Orario di lavoro
Art. 6
Art. 7 (Donne e fanciulli)
Art. 8
Titolo VI
Lavoro straordinario
Art. 9
Titolo VII
Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Titolo VIII
Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 14
Art. 15 (Maternità)
Art. 16
Titolo IX
Trasferte - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 17
Art. 18
Titolo X
Malattie e infortuni
Art. 19
   A) Periodo di comporto
   B) Trattamento economico
Titolo XI
Sospensione del lavoro
Art. 20
Titolo XII
Anzianità di servizio
Art. 21
Titolo XIII
Gratifica natalizia
Art. 22
Titolo XIV
Cassa assistenza e previdenza trattamento di fine rapporto "TFR"
Art. 23
Titolo XV
Trattamento economico
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Titolo XVI
Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
 Titolo XVII
Trattamento di fine rapporto
Art. 34
Titolo XVIII
Esclusività di stampa
Art. 35
Titolo XIX
Decorrenza e durata
Art. 36
Titolo XX
Apprendistato
Art. 37
Art. 38 (Età)
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Titolo XXI
Lavoro part-time
Art. 42
Art. 43
Titolo XXII
Contratto formazione e lavoro
Art. 44
Titolo XXIII
Diritti sindacali
Art. 45
Art. 46
Titolo XXIV
Composizione delle controversie
Art. 47
Allegati
Allegato A (Livelli inquadramento)
1° Livello - Responsabili di vari settori
2° Livello
3° Livello
4° Livello
5° Livello
Allegato B
Personale con orario di lavoro discontinuo
Allegato C
Contribuzione
Allegato D
   Tabella A
   Tabella B
Allegato E
Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
Protocollo d'intesa per la costituzione "Cassa Assistenza Previdenza"
Modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali
Accordo integrativo
   Premessa
   Titolo XXIII
   Aziende di stagione e contratto a termine
   Art. 45/1
   Art. 45/2
   Costituzione rapporto di lavoro - Preavviso
   Art. 45/3
   Orario di lavoro
   Art. 45/4
   Trattamento economico - Vitto e alloggio
   Art. 45/5
   Ferie - Gratifica natalizia
   Art. 45/6
   Congedo matrimoniale
   Art. 45/7
   Lavoro part-time
   Art. 45/8
   TFR - Cassa Assistenza Previdenza
   Art. 45/9
   Personale con orario di lavoro discontinuo

Addì 27 maggio 1992 a Roma tra l'Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo[…]; e la Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori[…]; la Fenasalc - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio[…] è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Commerciali e dei Servizi con un numero di dipendenti fino a cinque.


Premessa
[…] le Parti esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire un'eventuale conflittualità tra le Parti.
Tale funzione è svolta attraverso lo studio dei dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti deboli per verificarne le possibilità di rafforzamento.
[…]

Titolo I
Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, tra tutte le aziende commerciali e dei servizi che occupano alle proprie dipendenze fino a cinque dipendenti, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati:
a) Alimentazione
- commercio di generi alimentari;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
- commercio di droghe e coloniali;
- commercio di cereali, legumi, ed affini;
- commercio di bestiame e carni macellate; macellerie, norcinerie, tripperie, spacci;
- commercio di pollame, uova, selvaggina ed affini;
- commercio prodotti della pesca;
- commercio di vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto, acque minerali, gassate ed affini;
- commercio di prodotti oleari;
- commercio dei prodotti lattieri caseari e derivati;
- importatori e torrefazione di caffè.
b) Merci d'uso e prodotti industriali
- commercio di tessuti di ogni genere;
- commercio di pelli e di pelliccerie;
- commercio di articoli casalinghi e ferramenta in genere;
- commercio articoli di elettricità;
- commercio di oreficeria ed argenteria e materiali preziosi;
- commercio di giocattoli;
- commercio di libri e prodotti affini;
- commercio di autoveicoli in genere, cicli e motocicli, parti di ricambio ed accessori, pneumatici, olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere, assistenze in genere;
- commercio di ferro ed acciai, metalli non ferrosi;
- commercio di macchine, strumenti ed attrezzature in genere;
- commercio di materiale chirurgico e sanitario, ottica e fotografia, strumenti musicali, apparecchi scientifici, pesi e misure, pietre in genere, articoli tecnici;
- gestori di impianti di carburanti;
- aziende distributrici di metano compresso per autotrazione;
- carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi, liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- commercio di materiale da costruzione in genere;
- commercio di prodotti per tappezzerie in genere;
- commercio di prodotti chimici in genere e chimico-farmaceutici;
- commercio di prodotti per l'agricoltura;
- commercio di legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
- rivendite di generi di monopolio.
c) fiori, piante ed affini
- commercio di fiori e piante ornamentali;
- commercio di piante aromatiche ed officinali e di prodotti erboristici in genere ed affini
- commercio di piante, fiori - prodotti ed articoli da giardinaggio.
d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
- agenzia di pubblicità; case di pubblicità ed affissioni;
- agenzia di affari; agenzie immobiliari; agenzie di assicurazioni; agenzia di brokeraggio;
- recupero dell'ambiente; laboratori di analisi;
- mediatori pubblici e privati; commissionari; agenti e rappresentanti di commercio;
- mostre e fiere;
- società fiduciarie e di revisione ed organizzazione;
- imprese portuali e di controllo; compagnie di importazioni ed esportazioni;
- servizi di informatica; centri elaborazioni dati, di assistenza fiscali, del lavoro e commerciale;
- marketing; progettazione e consulenza professionale ed organizzativa;
- enti, fondazioni, associazioni.

Titolo III
Assunzione e documentazione
Art. 3

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge.

Art. 4(Documenti)
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
- libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;
[…]

Titolo V
Orario di lavoro
Art. 7 (Donne e fanciulli)

L'orario di lavoro dei fanciulli fino a quindici anni compiuti e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di cinque ore; inoltre, sempre per i fanciulli fino a quindici anni di età l'orario giornaliero deve essere non superiore a sette ore e trentacinque settimanali.

Titolo VI
Lavoro straordinario
Art. 9

É considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali la prestazione eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richieder prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
[…]

Titolo VIII
Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 15 (Maternità)

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XX
Apprendistato
Art. 37

La disciplina dell'apprendistato è regolato dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
É considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi della legge che venga assunto dall'azienda per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.

Art. 38 (Età)
[…]Possono essere assunti apprendisti di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalle legge.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è di diciotto anni.

Titolo XXIII
Diritti sindacali
Art. 45

Le parti riconoscono, che data la tipicità delle imprese e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile l'individuazione di normative sindacali di carattere generale, ma intendono comunque salvaguardare la partecipazione del lavoratore alla vita sindacale, e perciò viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nel limite di otto ore, che saranno richiesti a cura della Cisal al datore di lavoro.

Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro
Art. 3
[…]
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema allegato ed il progetto sarà accompagnato da dichiarazione d'impegno al rispetto del presente contratto e delle norme di legge in materia del lavoro e della sicurezza sociale.
[…]

Art. 4
[…]
La formazione consisterà nell'impartire nozioni teorico-pratiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa e consentirà l'inserimento graduale nella posizione lavorativa sopra indicata, conseguentemente alla progressiva acquisizione delle capacità professionali.
[…]

Accordo integrativo
Tra l'Ucict "Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo"[…]; e la Cisal "Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori"[…]; la Fenasalc "Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio"[…]; è stato stipulato l'accordo integrativo allegato al CCNL per i dipendenti delle Aziende del settore: Aziende Pubblici Esercizi, Aziende Alberghiere, Complessi Ricettivi dell'Aria Aperta, Stabilimenti Balneari, Imprese di Viaggio e Turismo - con numero di dipendenti fino a cinque, del 28 maggio 1992.
In sede di ultime riunioni paritetiche, viste le necessità impellenti per l'operatività delle Aziende operanti a livello di Stagione che si è manifestata la necessità di firmare l'accordo specifico integrativo al CCNL, che nella prossima edizione del contratto sarà inserito con l'articolato progressivo.
Si precisa altresì che nulla vieta alle Aziende associate all'Ucict di assumere dipendenti fino ad un massimo di otto, applicando comunque il CCNL già stipulato per le aziende con un massimo di cinque.
Infine viene rilevata l'opportunità di modificare gli articoli 45 e 46, come appresso:
- art. 45 - Le parti riconoscono, che data la tipicità delle imprese e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile l'individuazione di normative sindacali di carattere generale, ma intendono comunque salvaguardare la partecipazione del lavoratore alla vita sindacale, e perciò viene concordata che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nel limite di otto ore, che saranno richiesti a cura della Cisal o da altre Organizzazioni Sindacali al datore di lavoro.
[…]

Titolo XXIII
Aziende di stagione e contratto a termine
Art. 45/1

Si considerano aziende di stagione, le aziende di cui all'art. 1 del presente contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno.
La durata massima e consecutiva di apertura dell'attività non potrà superare i sei mesi.
Per quanto riguardale aziende alberghiere, il presente contratto si applica a tutte le aziende la cui classificazione a stelle non superi il numero di quattro. Sono escluse pertanto le aziende con classificazione a stelle superiore a quattro e quelle considerate di lusso.
Per quanto riguarda i complessi ricettivi dell'aria aperta il presente contratto si applica indistintamente a tutte le aziende.
Non viene fissato alcun limite di assunzione del personale dipendente in considerazione del carattere stagionale delle aziende.

Art. 45/3
Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro è fissato in otto ore giornaliere lavorative, mentre per i lavoratori di cui al successivo art 45/9 è fissato fino ad un massimo di dieci ore da svolgersi in base alle esigenze dell'aziende in riferimento ai periodi di maggiore intensità lavorativa.
Nel fissare tale durata di lavoro giornaliero si tiene conto del fatto che le aziende di stagione non possono a priori conoscere l'entità del lavoro da svolgere che è caratterizzato dalle prenotazioni e disdette della clientela, dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché da altri eventi che possono comunque ripercuotesi sull'attività aziendale.
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.
L'orario per la consumazione, da parte del lavoratore, dei pasti mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina, metà mattina e pomeriggio) è di complessive due ore giornaliere. Tale orario dovrà essere sottratto dai nastro orario giornaliero di lavoro.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della sua persona, il pernottamento non e considerato tempo a disposizione del datore di lavoro.
[…]