Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 ottobre 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Inadempimento - Mancata trasposizione della direttiva 93/103/CE. - Causa C-364/97.
(conclusioni dell'avvocato generale)
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06593
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Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato
(Trattato CE, art. 169)
Massima
Nell'ambito di un ricorso ex art. 169 del Trattato, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.
Parti
Nella causa C-364/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Pieter Jan Kuijper, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,
convenuta,
"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307, pag. 1), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 settembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 ottobre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE.
2 A norma dell'art. 13, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 23 novembre 1995.
3 Non avendo ricevuto comunicazione di alcuna disposizione intesa a trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico irlandese e non disponendo di alcuna informazione che le consentisse di concludere che l'Irlanda si era conformata a tale obbligo, la Commissione iniziava nei confronti di tale Stato il procedimento per inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato indirizzandogli, il 27 febbraio 1996, una lettera di diffida.
4 In mancanza di risposta, la Commissione, con lettera 6 dicembre 1996, inviava all'Irlanda un parere motivato in cui la invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva, entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
5 Non avendo ricevuto alcuna risposta ufficiale a tale parere, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
6 Nel controricorso il governo irlandese non contesta l'inadempimento, ma fa valere che i decreti di trasposizione della direttiva sono in via d'adozione. Essa chiede d'altronde alla Corte di sospendere il procedimento per un periodo di tre mesi.
7 Nella replica la Commissione tiene ferme le sue conclusioni e non prende posizione sulla domanda del governo irlandese.
8 In proposito, si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 18 dicembre 1997, causa C-361/95, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-7351, punto 13).
9 Poiché la trasposizione della direttiva non è avvenuta nel termine fissato, occorre ritenere fondato il ricorso proposto a questo riguardo dalla Commissione.
10 Si deve pertanto dichiarare che l'Irlanda, non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 13, n. 1, di detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasta soccombente, l'Irlanda dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/103/CE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 13, n. 1, di detta direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.