Interpello n. 02 del 27 marzo 2014 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento |
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Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 90, comma 11, d.lgs. n. 81/2008. |
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Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere. |
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Quando il committente o il responsabile dei lavori è obbligato a designare, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici. |
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L’articolo 90, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che la designazione del coordinatore per la progettazione “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”. → l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire; |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 90, comma 11 e art. 91; Circolare n. 30/2009. |