Tipologia: CCNL
Data firma: 19 febbraio 1992
Validità: 01.03.1992 - 31.10.1995
Parti: Unionchimica, Confapi e Fulc
Settori: Chimici, Plastica e gomma, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte prima
Relazioni industriali
   A) Osservatori nazionale di settore
   B) Commissione paritetica
      B1) Compiti e funzioni
      B2) Composizione, costituzione e funzionamento
   C) Investimenti ed occupazione
      Dichiarazione dell'Unionchimica
   D) Decentramento produttivo
   E) Lavoro a domicilio
   F) Appalti
   G) Mobilità
      Dichiarazione comune
   H) Organizzazione del lavoro
   I) Innovazione tecnica
   L) Azioni positive per le pari opportunità
Parte seconda
Capitolo 1
Costituzione del rapporto di lavoro - Classificazione del personale
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
   Durata livelli
Art. 3 - Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (Art. 25 l. 223\1991)
Art. 4 - Classificazione del personale
   I Area
   II Area
   III Area
   IV Area
   V Area
   Quadri
      Nota a verbale n. 1
      Nota a verbale n. 2
      Gruppo A) Quadri
      Gruppo B) Qualifica impiegatizia
      Gruppo C) Qualifica operaia
Art. 5 - Cumulo di mansioni
Art. 6 - passaggio di mansioni
Art. 7 - Passaggi di qualifica
   Norma transitoria
   A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica speciale:
   B) Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia:
Art. 8 - Contratto a termine
   Studenti lavoratori
Art. 9 - Tirocinio
   Nota a verbale n. 1
   Nota a verbale n. 2
Art. 10 - Contratto a tempo parziale
Capitolo II
Orari di lavoro, riposi e festività
Art. 11 - Orario di lavoro
   Dichiarazione a verbale
   Nota a verbale
Art. 12 - Riduzione dell'orario di lavoro
   Norma transitoria
Art. 13 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 14 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue e a mansioni di semplice attesa o custodia
   Chiarimento a verbale
Art. 15 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: Maggiorazioni
   Chiarimenti a verbale
Art. 16 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 18 - Giorni festivi
Art. 19 - Festività soppresse (Riposi sostitutivi)
Art. 20 - Ferie
Capitolo III
Trattamento economico
Art. 21 - Trattamento economico minimo
Art. 22 - Indennità di contingenza
Art. 23 - Divisore orario
Art. 24 - Elementi della retribuzione
Art. 25 - Corresponsione della retribuzione
   Norma transitoria
Art. 26 - Trattamento economico per le festività della pasqua
Art. 27 - Reclami sulla retribuzione
Art. 28 - Lavoro a cottimo
Art. 29 - Scatti di anzianità
   Regime transitorio
Art. 30 - Compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi
Art. 31 - Premio di produzione
Art. 32 - Contrattazione aziendale
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Art. 34 - Computo delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 35 - Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 36 - Indennità per maneggio denaro
Art. 37 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 38 - Trasferta
Art. 39 - Trasferimento
Capitolo IV
Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
 Art. 40 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 41 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 42 - Permessi di entrata e uscita
Art. 43 - Aspettativa
Art. 44 - Congedo matrimoniale
Art. 45 - Servizio militare
Art. 46 - Infortunio e malattie professionali
Art. 47 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
   Visite di controllo
   Conservazione del posto
   Trattamento economico
      Appartenenti al gruppo C) di cui all'art. 4
      Nota a verbale
      Appartenenti ai gruppi A) e B) di cui all'art. 4
      Nota a verbale
      Normative comuni ai gruppi A), B) e C)
      Norma transitoria
      Nota a verbale
Art. 48 - Trattamento in caso gravidanza e puerperio
   Nota a verbale
Capitolo V
Ambiente di lavoro igiene e sicurezza del lavoro
Art. 49 - Ambiente di lavoro
   Nota a verbale n. 1
   Nota a verbale n. 2
   Nota a verbale n. 3
   Norma transitoria
Art. 50 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Capitolo VI
Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 51 - Normative particolari per i quadri
Art. 52 - Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi (l. 190\85)
Art. 53 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti
   A) Lavoratori studenti
      a) Lavoratori studenti universitari
      b) Lavoratori studenti di scuole medie superiori o di scuole professionali
   B) Diritto allo studio
Art. 54 - Abiti da lavoro
Art. 55 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 56 - Portatori di handicap e tossicodipendenti
Capitolo VII
Procedure conciliative
Art. 57 - Controversie
Capitolo VIII
Norme disciplinari
Art. 58 - Inizio e fine lavoro
Art. 59 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 60 - Visita di inventario e di controllo
Art. 61 - Permessi ed assenze
Art. 62 - Rapporti in azienda
Art. 63 - Provvedimenti disciplinari
Art. 64 - Multe e sospensioni
Art. 65 - Licenziamento per mancanze
Capitolo IX
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 66 - Preavviso
Art. 67 - Trattamento di fine rapporto
Art. 68 - Restituzione dei documenti di lavoro certificati di lavoro
Art. 69 - Indennità in caso di morte
Art. 70 - Cessazione, trasformazione e trapasso di azienda
Capitolo X
Istituti di carattere sindacale
Art. 71 - Consiglio di fabbrica
   Dichiarazione a verbale
Art. 72 - Assemblee
Art. 73 - Affissioni
Art. 74 - Permessi per cariche sindacali
Art. 75 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 76 - Versamento dei contributi sindacali
Capitolo XI
Occupazione giovanile
Art. 77 - Disciplina dell'apprendistato
   1) Campo di applicazione e durata
   2) Normativa del rapporto di apprendistato
   3) Formazione professionale
   4) Orario di lavoro
   5) Trattamenti in caso di malattia e infortuni
   6) Retribuzione dell'apprendista
   7) Informazioni sul ricorso al rapporto di apprendistato
Art. 78 - Contratti di formazione lavoro
Capitolo XII
Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 79 - Condizioni di miglior favore
Art. 80 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 81 - Fondo di solidarietà
Art. 82 - Decorrenza e durata
Allegato n. 1
Tabelle delle retribuzioni minime mensili
   Nota a verbale

Parte prima
Relazioni industriali

Le parti si danno atto che quanto nella presente parte I concordato costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
[…]
Pertanto, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, si conviene quanto segue:
A) Osservatori nazionale di settore
Tra l'Unionchimica e la Fulc si è convenuto di formalizzare una procedura di confronto che consenta la possibilità di interventi, anche congiunti, nei confronti del settore con le seguenti modalità.
Su tale presupposto, pertanto, tra l'Unionchimica e la Fulc viene istituito un osservatorio nazionale della piccola e media industria delle materie plastiche e della gomma eventualmente articolato per settori concordemente individuati tra le parti costituenti l'osservatorio.
In tale osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad Unionchimica e Fulc di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato;
- previsioni degli investimenti in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali;
- l'andamento dell'occupazione nel settore ed in particolare di quella giovanile in rapporto all'accordo interconfederale del 16.11.88;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 10.4.1991 n. 125 e dalla raccomandazione CEE 1984, nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in seguito;
- esame sugli effetti dell'organizzazione del lavoro con riguardo alle problematiche poste dall'introduzione delle innovazioni tecnologiche;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'O.D.L.) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
[…]
- Problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale;
- riflessi ecologici dell'insediamento industriale;
Le parti possono convenire, in presenza di particolari situazioni, di demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'osservatorio nazionale.
B) Commissione paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatori, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degli organismi legislativi e amministrativi.
B1) Compiti e funzioni
A tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL, viene costituita una Commissione Paritetica avente i seguenti obiettivi funzioni:
1) elaborare un testo contrattuale commentato del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizioni della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria;
2) procedere ad una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi e\o linee di prodotto, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale;
A tale fine trimestralmente le rispettive istanze territoriali dovranno trasmettere alla Commissione Paritetica tutta la produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi ad oggetto tematiche di cui al presente CCNL, alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestato assistenza;
3) procedere alla integrazione, modifica, sostituzione, creazione di istituti o normative contrattuali che risultino demandate da norme di legge alla contrattazione collettiva nazionale;
4) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui all'art. 57;
5) effettuare studi, elaborazioni, ricerche finalizzate alla presentazione, anche congiunta, di proposte di legge sulle seguenti tematiche:
a) la emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi;
b) identificazione di aree territoriali coinvolte in diffuse ed emerse situazioni di rischio, esaminando la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni;
c) esame di proposte di legge e di iniziative di carattere normativo di interesse per il settore plastica e gomma che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE, sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro;
Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle A.L. (Regioni, Provincie, ecc.);
d) problemi posti dal recepimento nella legislazione italiana di Direttive CEE riguardanti la sicurezza e l'ambiente;
e) problematiche relative alla raccolta, smaltimento e riciclaggio dei materiali plastici;
f) tematiche inerenti l'occupazione, le modalità di accesso al mondo del lavoro, la parità uomo-donna;
g) formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.
h) altre tematiche individuate dalle parti.
Le parti convengono sulla possibilità che la Commissione paritetica di cui sopra demandi, in quelle aree regionali ritenute di comune interesse, ad una analoga struttura l'esame delle problematiche di cui ai precedenti punti b), e), f), g) e h).
B2) Composizione, costituzione e funzionamento
Con il presente contratto viene costituita la Commissione Paritetica nazionale composta da 6 componenti di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale.
La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.
Il regolamento per il funzionamento della Commissione verrà approvato nel corso della prima riunione all'unanimità.
C) Investimenti ed occupazione
1) Almeno una volta l'anno l'Unionchimica comunicherà alla Fulc nazionale informazioni globali complessive e relative alle aziende associate su: - previsioni sugli investimenti complessivi;
[…]
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti part-time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
- acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
Le informazioni di cui al presente punto 1) verranno articolate per i seguenti comparti:
a) prodotti per l'industria:
- autotrasporti
- elettrodomestici
- edilizia
- altri
b) prodotti per il consumo finale.
Nel corso dell'incontro le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su: occupazione, indirizzi produttivi, localizzazione e condizioni ambientali-ecologiche esprimendo le proprie autonome valutazioni.
2) A livello regionale una volta l'anno, l'Unionchimica territoriale porterà a conoscenza della Fulc regionale, in apposito incontro, informazioni globali complessive e relative alle attività rappresentate nel contesto territoriale su:
- previsioni sugli investimenti;
[…]
- natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
- natura delle attività conferite in appalto e, in tale ambito, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività nell'insieme delle aziende associate;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti part-time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo dei lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
- acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
L'incontro di cui al presente punto potrà effettuarsi anche con la partecipazione delle rispettive organizzazioni orizzontali territoriali.
Nell'ambito regionale le parti potranno individuare aree geografiche più limitate, cioè provincie e\o comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende rappresentate; in tal caso l'Unionchimica specificherà le informazioni previste per il livello regionale relative a tali aree.
3) Le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra definiti.
4) Per i gruppi industriali - intendendosi per gruppo un complesso industriale articolato in più stabilimenti facenti capo ad un unico centro decisionale ed aventi complessivamente più di 350 dipendenti - le informazioni appresso specificate verranno date da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dalla Unionchimica, porterà a conoscenza della Fulc e dei Consigli di Fabbrica:
- le prospettive produttive;
- le previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità:
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza.
Con gli stessi criteri indicati al punto 1), lettera C) della presente parte I e con la procedura di cui al precedente comma, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali, a livello nazionale, per l'accertamento delle realizzazioni nel loro complesso; l'accertamento per le realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l'intervento della Direzione aziendale e del Consiglio di Fabbrica.
5) Gli stabilimenti associati con più di 225 dipendenti, annualmente, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della Fulc e del Consiglio di Fabbrica informazioni su:
- prospettive produttive;
- previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi d'età;
- a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità produttiva;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità:
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Le aziende aventi un numero di dipendenti tra 150 e 225 daranno informazioni relative alle percentuali di addetti suddivise per sesso e per classi di età alla Fulc tramite la Unionchimica e nel corso degli incontri a livello regionale di cui al punto 2).
Con gli stessi criteri indicati al punto 1), lettera C) della presente parte I), le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno agli incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.
Dichiarazione dell'Unionchimica
In presenza di situazioni di crisi di rilevante entità, con particolare attenzione al Mezzogiorno, l'Unionchimica si impegna a presentare, congiuntamente con gli altri soggetti e organizzazioni imprenditoriali pubbliche e\o private del settore e non, iniziative tese a creare ipotesi di reindustrializzazione.
D) Decentramento produttivo
Le aziende informeranno preventivamente il Consiglio di fabbrica su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva, per consentire alle O.S.L. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
La presente normativa non si applica nei confronti delle aziende che occupano fino a 140 lavoratori.
E) Lavoro a domicilio
Fermo restando il disposto della legge 18.12.1973, n. 877, le aziende che ricorrono al lavoro a domicilio comunicheranno una volta all'anno al Consiglio di Fabbrica e per conoscenza alla Fulc territoriale il numero dei lavoratori a domicilio e il tipo di lavoro commissionato.
La prima comunicazione verrà data entro 4 mesi dalla stipula del presente contratto.
[...]
F) Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferite all'attività produttiva, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Per quanto concerne i lavori conseguenti a programmi di risanamento e bonifica degli impianti, ove essi presentino continuità, costanza nel tempo e orario pieno, le aziende concorderanno con i CdF le possibili soluzioni sostitutive. Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità dei lavori stessi, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
Le aziende inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai contratti dei dipendenti delle imprese appaltanti.
Restano salvi, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto in corso stipulati prima della sottoscrizione del presente contratto.
Le aziende comunicheranno ai CdF la data di scadenza dei contratti di cui sopra.
Le norme di cui alla presente lettera G) non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 60 lavoratori di cui al gruppo C) dell'art. 4 del presente contratto.
Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.
H) Organizzazione del lavoro
Premesso che i modelli organizzativi del lavoro discendono e sono strettamente condizionati dalle tipologie dei prodotti e delle tecnologie utilizzate nelle singole aziende, nonché dalle caratteristiche degli specifici mercati in cui esse operano, le parti si danno atto che possano realizzarsi nuovi modelli organizzativi del lavoro anche in presenza di mutamenti tecnologici, finalizzati al conseguimento:
a) di miglioramento dell'efficienza degli impianti e della produttività;
b) di sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Nelle aziende in cui si concordi tra le parti la possibilità di introduzione di tali nuovi modelli di organizzazione del lavoro, si opererà tramite specifiche iniziative formative e qualitative (quali il Fondo Sociale Europeo) al fine di realizzare arricchimenti professionali con caratteristiche di polivalenza funzionale che possono comprendere mansioni anche non esclusivamente produttive; tali interventi dovranno tener conto delle necessarie gradualità che consentono il normale svolgimento dell'attività produttiva e della disponibilità dei mezzi produttivi esistenti in azienda.
I criteri e le modalità di attuazione della nuova organizzazione del lavoro dovranno partire da un esame tra la direzione aziendale e il CdF in merito ad aree di sperimentazione, durata e verifiche; distribuzione degli orari;
organici; riflessi sull'ambiente di lavoro; riflessi sulla globalità delle attività produttive dell'azienda, ferma restando la continuità di tutto il ciclo di produzione e delle attività accessorie.
La Direzione aziendale ed il CdF, a conferma avvenuta della nuova organizzazione, potranno provvedere alla definizione delle eventuali nuove figure professionali risultanti dalla polivalenza funzionale, anche con l'applicazione di parametri retributivi intermedi rispetto a quelli contrattualmente previsti.
Sei mesi prima della scadenza del vigente CCNL, le parti firmatarie si incontreranno a livello nazionale per verificare la possibilità di identificare eventuali revisioni del sistema di inquadramento sulla scorta delle nuove organizzazioni del lavoro.
I) Innovazione tecnica
In caso di introduzione in aziende di impianti con caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate e tali da comportare nell'inserimento rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale la Direzione Aziendale fornirà al CdF preventivamente rispetto all'installazione degli impianti in azienda, sommarie informazioni, nella tutela del doveroso segreto aziendale, sulle principali caratteristiche innovative contenute negli impianti in oggetto.
L'Unionchimica negli incontri previsti per l'informazione a livello nazionale, provvederà a dare informazioni in presenza di determinate innovazioni tecnologiche intervenute nel settore che comportino sostanziali mutamenti nel modo di produrre nel singolo comparto tecnico (es. stampaggio, trafilatura, estrusione, ecc.) tali da giustificare diverse qualificazioni professionali del personale suddetto.
[…]

Parte seconda
Capitolo 1
Costituzione del rapporto di lavoro - Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale

[…]
Nota a verbale n. 2
Le parti convengono, nell'ambito dell'osservatorio, di costituire una Commissione con l'obiettivo di analizzare e proporre un sistema classificatorio definito da declaratorie d'area e relativi profili.
[…]

Capitolo II
Orari di lavoro, riposi e festività
Art. 11 - Orario di lavoro

[…]
A) In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità, infortunio e altre assenze retribuite.
Ba) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità non considerate dalle caratteristiche di cui al punto A) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Bb) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e il Consiglio di Fabbrica.
In tal caso - ferma restando la corresponsione delle maggiorazioni contrattuali stabilite - le prestazioni straordinarie saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali, mentre l'eventuale recupero mediante riposi delle ore supplementari formerà oggetto della contrattazione con il Consiglio di Fabbrica.
Bc) La Direzione aziendale comunicherà mensilmente al Consiglio di Fabbrica i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.
C) La distribuzione dell'orario di lavoro deve essere contrattata a livello aziendale.
[…]
Fermo restando quanto previsto dalla lett. B), del presente articolo, in quelle aziende che, per esigenze produttive, ricorrano all'utilizzo degli impianti in via continuativa su sei giorni settimanali si darà luogo ad una riduzione dell'orario di lavoro anche mediante cicli plurisettimananli per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale.
Per le lavorazioni a ciclo continuo e semicontinuo, l'orario di 39 ore settimanali verrà, di norma, realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
[…]
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che in presenza di esigenze produttive che possono essere pregiudicate dall'applicazione di quanto previsto nella lettera Bb) del presente articolo ed in ragione dell'esistenza di strozzature tecniche, di manutenzione e di occupazione, potranno essere convenute tra le parti stesse delle deroghe per il periodo strettamente necessario al superamento di tali esigenze.
Le parti si impegnano, inoltre, ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro supplementare e straordinario.
Nota a verbale
1) Con i termini "non programmabili, imprescindibili, indifferibili, e di durata temporanea" le parti hanno inteso richiamarsi alle specificità proprie delle piccole e medie aziende in relazione ad esigenze di mercato anche stagionali.
[…]

Art. 15 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: Maggiorazioni
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
[…]
6) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati:
lavoratori di cui al gruppo C) dell'art. 4..........................30%
lavoratori di cui al gruppo A) e B) dell'art. 4...................50%
[…]
8) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni.........................................................4%
turno notturno....................................................28%
Per i lavoratori effettuanti turni notturni avvicendati la maggiorazione del 28% di cui al punto 8) del presente articolo, viene incrementata per ogni notte di turno notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) […]
Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, in mezz'ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 8) del presente articolo.
Ferme restando le condizioni in atto aziendalmente, qualora, aziende organizzate su orario giornaliero ricossero a turni avvicendati interessanti personale femminile, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 19 della legge 903\77, alle lavoratrici interessate verrà corrisposta la mezz'ora di riposo in luogo della maggiorazione di cui al punto 8) del presente articolo o viceversa.

Art. 16 - Turnisti a ciclo continuo
[…]
La percentuale di maggiorazione per turno notturno, viene elevata, per i lavoratori di cui al presente articolo, al 40%.
[…]

Capitolo III
Trattamento economico
Art. 28 - Lavoro a cottimo

Ferme restando le norme di legge in materia, l'effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle seguenti norme:
[…]
3) La tabella di cottimo (o tariffa), d'affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
L'analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l'elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali e gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dell'Esecutivo del Consiglio di Fabbrica di cui al successivo punto 4), che ne potrà prendere visione, fermo restando l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
[…]

Art. 32 - Contrattazione aziendale
Per l'ambito della contrattazione aziendale si fa riferimento al secondo comma del punto 13 dell'Accordo Interconfederale 22\1\1983.
[…]

Capitolo IV
Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 46 - Infortunio e malattie professionali

In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverte disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 48 - Trattamento in caso gravidanza e puerperio
Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Nota a verbale
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine delle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice, alla quale siano corrisposte le indennità stabilite negli accordi riportati in calce all'art. 49, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dai predetti accordi, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente il parto, la indennità da essa percepita ai sensi degli accordi stessi.

Capitolo V
Ambiente di lavoro igiene e sicurezza del lavoro
Art. 49 - Ambiente di lavoro

1) Le parti concordano sulla necessità di eliminare le condizioni ambientali nocive.
2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle della American Conference of Governament Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese). Tali tabelle, comprensive dei valori di rumorosità, sono allegate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati dal predetto Ente.
Nel caso in cui da parte del Servizio Sanitario Nazionale o Ministero competente o dalla CEE venissero elaborate nuove e specifiche tabelle, le stese verranno adottate contrattualmente in sostituzione delle attuali.
Le aziende comunicheranno al Consiglio di Fabbrica l'elenco qualitativo delle sostanze introdotte nelle lavorazioni che risultino comprese nelle tabelle MAC e possono venire a contatto dei lavoratori sotto forma di gas, vapori e polveri. Tale elenco sarà aggiornato in relazione a mutamenti, sia delle sostanze introdotte sia delle tabelle MAC.
In attuazione dei disposti della legge 23\12\1978, n. 833, l'azienda provvederà, inoltre, a comunicare al Consiglio di Fabbrica l'elenco delle sostanze tossiche, anche non comprese nelle tabelle di cui al primo comma, presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, così come desunte da studi qualificati di tecnici ed istituti specializzati per quanto a conoscenza dell'azienda. L'azienda procederà ad opportuni aggiornamenti.
L'azienda poterà a conoscenza del Consiglio di fabbrica l'elenco delle sostanze e dei residui di lavorazione che, in quanto tali, comportino rischi di inquinamento degli scarichi.
Per gli impianti utilizzati alla produzione di sostanze che possano determinare i rischi di inquinamento, l'azienda provvederà a portare a conoscenza del Consiglio di fabbrica la scheda dell'impianto concernente, sulla scorta di dati informativi definiti a livello nazionale, i tipi di indagine e le modalità di intervento per il mantenimento ottimale di regime produttivo in relazione all'ambiente di lavoro.
Il Consiglio di Fabbrica ricerca le cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra, e contratta le misure per la loro eliminazione.
Nei casi in cui, a seguito delle indagini aziendali, tenuto anche conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio, il Consiglio di Fabbrica concorda di volta in volta con la Direzione aziendale l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Il Consiglio di Fabbrica ricerca altresì e contatta con la Direzione aziendale le misure da adottare per migliorare le condizioni ambientali nocive o particolarmente gravose, e che comportino pericolo per la integrità psico-fisica dei lavoratori.
Per i lavoratori la cui mansione principale consista nell'utilizzo di videoterminali, che comporti l'uso continuativo degli stessi, le aziende ricercheranno idonee soluzioni atte ad assicurare:
- una adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- una visita oculistica, nell'ambito del S.S.N., e gli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma di legge.
Il Consiglio di fabbrica concorda con la Direzione aziendale l'effettuazione di interventi per informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Tali interventi verranno effettuati fuori del normale orario di lavoro concordando, per le quote retributive necessarie, il prelievo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dall'art. 53 lettera B).
Il Consiglio di Fabbrica partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio di cui al successivo punto 4).
Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l'espletamento dei compiti di cui sopra viene affidato dal Consiglio di Fabbrica ad un dipendente dell'azienda, unitariamente nominato, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto alla Direzione aziendale, garantendone l'agibilità.
Qualora la Direzione aziendale e Consiglio di Fabbrica concordassero sull'opportunità di iniziative formative per tale dipendente, si utilizzeranno le 150 ore con le modalità di cui all'art. 53 lett. B.
Nelle aziende con meno di 100 dipendenti, delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a 6, partecipano alla discussione in uno al Consiglio di Fabbrica, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
3) La rilevazione dei dati ambientali e della concentrazione delle sostanze viene effettuata dalle USL per quanto di competenza delle stesse ed in conseguenza delle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nel caso di dichiarata impossibilità delle USL ad intervenire, tali indagini saranno affidate ad un ente di diritto pubblico, al quale l'azienda fornirà i dati conoscitivi derivanti dall'articolo 20 lettera d) della legge e di competenza dell'USL, da concordare tra Direzione e Consiglio di Fabbrica così pure come diverse altre indagini potranno essere concordate tra Direzione e Consiglio di fabbrica ed affidate a medici o tecnici professionalmente qualificati appartenenti ad enti di diritto pubblico scelti tra la Direzione aziendale e il Consiglio di fabbrica tra quelli identificati di comune accordo tra Unionchimica e Fulc a livello regionale.
Gli enti, i medici e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie di produzione di cui vengono a conoscenza.
L'onere delle indagini è a carico dell'USL, in quanto svolte direttamente o affidate dalle stesse ad altri enti, come previsto dalla legge 23\12\1978, n. 833; salvo eventuali altre indagini diverse come sopra specificato ed in quanto concordato previa convenzione dei costi tra l'azienda e l'ente di intervento ed in questo caso i risultati verranno messi a disposizione delle parti che hanno concordato l'intervento.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra formeranno oggetto di valutazione nel corso della discussione tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
Delle discussioni intervenute tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica sui risultati delle rilevazioni di cui sopra, nonché di quelle relative agli incontri di cui al precedente punto 2), a richiesta di una delle parti, sarà redatto un verbale da entrambe le parti e le conclusioni raggiunte. Copia del verbale potrà essere affissa nei reparti interessati.
4) Vengono istituiti, da redarsi con i criteri previsti dalla legge 23\12\1978, n. 833:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici o chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica e dei lavoratori;
c) il libretto personale di rischio in cui saranno trascritti, a cura dell'azienda, le risultanze del registro di cui alla lettera a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività e che sarà consegnato al lavoratore medesimo.
d) il libretto sanitario personale, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale.
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici; nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali; per le lavoratrici il libretto sanitario personale viene integrato da una scheda di maternità contenente i dati concernenti la salute riproduttiva dell'interessata, le visite mediche, gli esami clinico-ginecologicgi, tenuta ed aggiornata a cura delle USL o dei consultori. Detta scheda potrà essere utilizzata solo dietro specifica autorizzazione della lavoratrice interessata e per gli usi di competenza della USL o dei consultori.
Il lavoratore, o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento, del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà riconsegnato al lavoratore.
5) Le aziende porteranno a conoscenza dei Consiglio di Fabbrica i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e sicurezza.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche degli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi indipendentemente dalle modalità di intervento, l'azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività aziendali o, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con il Consiglio di fabbrica soluzioni alternative anche mediante recupero. É fatta salva la possibilità d'intervento della legge 20\5\1975, n. 164, laddove ciò sia giustificato e alle condizioni dalla stessa previste.
6) Nell'ambito della legge 833 le parti a livello regionale si incontreranno in momenti specifici e comunque una volta all'anno al fine di ricercare le soluzioni più idonee ai problemi complessivi legati alla prevenzione e all'ambiente di lavoro per l'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti ed in particolare per:
a) individuazione delle strutture tecniche più idonee alle varie indagini, strutture con cui stipulare eventuali convenzioni;
b) criteri e modalità di comportamento e soluzioni sui problemi complessivi derivanti da attuazione di norme relative alla prevenzione e alla sicurezza.
Nota a verbale n. 1
Con riferimento al comma 16 del punto 2) del presente articolo, le parti convengono che, in relazione alle realtà aziendali dall'Unionchimica rappresentate, il numero massimo dei delegati di reparto o gruppo omogeneo che potranno assistere il Consiglio si fabbrica è da una a tre unità.
Nota a verbale n. 2
Le parti, entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, procederanno, a livello nazionale, a predisporre una scheda di sicurezza sulle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo sulla scorta dei dati informativi conosciuti e nel più completo rispetto del segreto industriale.
L'adozione da parte delle aziende della predetta scheda comporterà automaticamente la decadenza dei commi 4 e 5 del punto 2) del presente articolo.
Nota a verbale n. 3
Le parti convengono che, in considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del settore e allo scopo di garantire l'attuazione concreta ed uniforme della normativa del presente articolo ed anche per contribuire alla elaborazione del modello unico previsto dalla legge 833, attraverso strumenti operativi di agevole gestione, il registro dei dati ambientali, quello dei dati biostatistici e il libretto sanitario personale e il libretto sanitario di rischio verranno elaborati di comune accordo tra le parti stipulanti.
Norma transitoria
Finché non saranno definite le intese territoriali e\o aziendali per la realizzazione dell'articolo di cui sopra, resteranno in vigore aziendalmente le disposizioni di cui alla presente norma transitoria, riguardanti le lavorazioni nocive o svolgendosi in condizioni ambientali particolarmente gravose, limitatamente ai casi già in atto alla data del 31 marzo 1977 e ai valori qui di seguito indicati, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 3).
L'importo in cifra delle indennità previste dalla presente norma transitoria al momento del venire meno delle condizioni richieste per il loro riconoscimento, sarà conservato "ad personam", a ciascun lavoratore interessato, nella misura media effettivamente percepita nell'arco delle ore retribuite dell'ultimo anno. Tale importo sarà conguagliabile con eventuali emolumenti comunque denominati - non generalizzati all'intera categoria contrattuale cui appartiene la mansione svolta - che gli interessati vengano a percepire nei posti di lavoro che ricoprono o vadano a ricoprire.
1) Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute dei lavoratori, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e dell'industria delle materie plastiche, ed agli impiegati che partecipano normalmente o sovraintendono direttamente, con carattere di continuità, alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività e particolare gravosità ambientale di lavoro.
2) Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
A) lavoratori esperti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
B) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
C) lavoratori esposti all'azione di sostanze di grado minore e di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ed essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi, o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli di nocività possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura dell'indennità.
Per gli impiegati l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalla specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità seguenti sono da corrispondere ai lavoratori addetti a lavorazioni già beneficiarie di analoghi trattamenti:
Gruppo A: L. 200 Orarie
Gruppo B: L. 150 Orarie
Gruppo C: L. 100 Orarie
3) Per i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
4) Le indennità di cui al punto 2) verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno, agli effetti contrattuali, nei soli limiti previsti dal successivo punto 9).
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
5) Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennità.
6) L'indennità di cui alla presente norma transitoria deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione.
Comunque l'indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza al reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati ai processi produttivi, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.
7) L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati fatto mediante accordo fra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari nominati dalle parti.
Per gli impiegati, le aziende hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
8) Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto della presente norma, le parti e le Organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento effettuando, se del caso il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
9) In relazione al precedente punto 4), viene stabilito quanto segue:
a) Ferie - per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti, continuativamente da almeno tre mesi, alle lavorazioni di cui alla presente norma transitoria, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - in tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità - Agli effetti di tali istituti, l'indennità competente a norma della presente norma transitoria sarà calcolata nella retribuzione ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno, o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno la facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alla indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8% sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi, o a fine anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell'indennità del primo gruppo di cui al punto 2), i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
10) Per i lavoratori ausiliari di cui al punto 6) (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Art. 50 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda:
1) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) è tenuta a dotare i lavoratori di mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
5) dà informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di interventi previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
6) dà informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.

Capitolo VI
Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 54 - Abiti da lavoro

Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai gruppi B) (V livello 2° alinea e IV livello 1° alinea) e C) dell'articolo 4, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
Per quanto concerne i lavoratori di cui al gruppo B) dell'art. 4 (esclusi i lavoratori di cui al Gruppo B elencati) l'abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, l'azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o più abiti all'anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es.: solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo, ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad es. preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffina a calco, cernita cascami ecc., oppure gli addetti alla presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia oggetto ad usura per contatto o per la proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta, ecc.... per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli, come nerofumo e carbone, ecc...
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito dal lavoro, tenuto conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Quando l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad es. uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc...) indossino abiti speciali o divise dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Art. 55 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, con quanto in appresso specificato.
- Lavoro notturno personale femminile
Le aziende, assistite dall'Associazione imprenditoriale, potranno concordare con i Consigli di fabbrica interessati e il sindacato territoriale, in attuazione della deroga prevista al comma 2°, art. 5 della legge 903\77, la necessità di ricorrere all'utilizzo di personale femminile nel turno notturno. In tale evenienza verranno concordati con i Consigli di fabbrica le unità necessarie e i criteri del loro utilizzo. Copia dell'accordo verrà depositata congiuntamente dalle parti all'Ispettorato del Lavoro ai sensi e per gli effetti del richiamato disposto di legge.
-Lavorazioni particolarmente pesanti
In attuazione della deroga prevista al comma 4°, art. 1 della legge 903\77, su iniziativa di una delle parti, a livello aziendale o a livello territoriale per realtà omogenee, si concorderà, verificata la irremovibilità delle condizioni organizzative, la individuazione di lavorazioni ritenute particolarmente pesanti e per le quali le aziende non potranno adibire né assumere personale femminile. Copia dell'accordo raggiunto verrà depositata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. e portato a conoscenza degli uffici periferici interessati.

Art. 56 - Portatori di handicap e tossicodipendenti
Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico-oranizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, ai sensi e per gli effetti della legge 2 aprile 1968 n. 482, degli handicappati in funzione delle capacità lavorative degli stessi, dandone comunicazione al Consiglio di fabbrica.
[…]

Capitolo VIII
Norme disciplinari
Art. 59 - Consegna e conservazione utensili e materiali

[…]
É preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui è affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 37.
Il lavoratore non può apportare modifica agli oggetti affidatagli senza l'autorizzazione del suo superiore diretto: Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 62 - Rapporti in azienda
I rapporti tra lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto nonché quelle impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 64 - Multe e sospensioni

Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 58 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza;
[…]
m) che non rispetti le norme antinfortunistiche, preventivamente portate a conoscenza.
n) che si rifiuti di adempiere a disposizione legittime impartite dai suoi superiori.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo, nonché in caso di precedente adozione per due volte di provvedimenti di mula non prescritti.
[…]

Art. 65 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidività al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 64, sempreché la infrazione non costituisce pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
[…]
m) grave insubordinazione;
n) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal primo comma del presente articolo;
o) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche preventivamente portate a conoscenza che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;
p) precedente adozione per due volte di provvedimenti di sospensione non prescritti.
Nel caso di contestazione delle mancanze di cui al presente articolo, l'azienda, nelle more delle procedure di contestazione, può sospendere cautelativamente il lavoratore interessato.
[…]

Capitolo X
Istituti di carattere sindacale
Art. 71 - Consiglio di fabbrica

Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare nelle singole unità produttive con almeno 16 dipendenti, al Consiglio di Fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di Fabbrica, composto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di Fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva, all'uopo costituita nel suo ambito.
[…]
Nell'esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e\o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a), il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dipendenti della rappresentanza sindacale aziendale a norma dell'art. 23 della legge n. 300 nonché quelli sinora concessi, per consuetudine, alla Commissione Interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di Fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 73 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno al Consiglio di Fabbrica ed ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazione firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Capitolo XI
Occupazione giovanile
Art. 77 - Disciplina dell'apprendistato

1) Campo di applicazione e durata
Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, il rapporto di apprendistato può essere instaurato per tutte le figure professionali di produzione e di servizio sia del Gruppo B) che del gruppo C) superiori al II livello, […].
4) Orario di lavoro
Nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 11 del presente CCNL, l'orario giornaliero di lavoro non può eccedere le otto ore, ferme restando le norme di legge per i fanciulli.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni di turno notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00).
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