Cassazione Penale, Sez. 4, 20 giugno 2013, n. 26970 - Infortunio di uno scalpellino con un muletto: condanna del datore di lavoro e del responsabile della cava, assoluzione di un RSPP non ancora operativo


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ISA Claudio - Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto -Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza


sul ricorso proposto da:

S.F. N. IL (…);

G.S. N. IL (…);

avverso la sentenza n. 3473/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/01/2012; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Udito il difensore Avv. Della Fratina Guido del foro di Sondrio in sostituzione dell'Avv. Beltini Silvio di S.F. che si riporta ai motivi, è presente anche l'Avv. Giugni Nicola difensore di G.S., del foro di Sondrio che insiste per l'accoglimento del ricorso ed in subordine si associa alle richieste del P.G.

 

Fatto

 


Con sentenza del 19/1/2012 la Corte d'Appello di Milano confermava nei confronti di S.F. e G.S., imputati, rispettivamente, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale della srl "S." e di responsabile della cava per la predetta ditta, la sentenza di primo grado con la quale i predetti erano stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose in danno di A.R., dipendente della società (fatto del (…)). Con la stessa sentenza era assolto dal medesimo reato P.F., responsabile del servizio di prevenzione e protezione, già condannato in primo grado.

Riconosciuto un concorso di colpa della vittima nella misura del 20%, i predetti erano condannati anche al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale.

In fatto era accaduto che l’A., il quale svolgeva l'attività di scalpellino, si era infortunato mentre manovrava un muletto per trasportare una grossa pietra sul posto di lavoro, poiché, facendo retromarcia, era finito con la ruota in una piccola scarpata ed era stato investito dalla macchina, che era rotolata in fondo alla scarpata più profonda.

I giudici del merito avevano rilevato che l'accesso al piazzale e la postazione di lavoro alla quale era addetto il lavoratore non avevano spazi di manovra adeguati e che non vi erano parapetti neppure nella sottostante scarpata profonda. Avevano accertato, inoltre, che nel cantiere non erano state attuate misure di prevenzione in relazione alla oggettiva pericolosità dei luoghi, misure che avrebbero consentito di neutralizzare il rischio. Avevano rilevato, altresì, che il comportamento dell'operaio, ancorché colposo, non era qualificabile come abnorme.

Quanto alla posizione dello S., la Corte aveva osservato che era stato da costui sottoscritto un DSS (documento di sicurezza e salute) contenente l'indicazione dei parapetti da applicare alle rampe di accesso al piazzale nel quale, dalla cava, venivano fatti affluire i blocchi di pietra che poi sarebbero stati lavorati dagli scalpellini ed era stata, altresì, segnalata la dimensione eccessivamente ridotta del piazzale sul quale si muovevano i carrelli elevatori, elementi che erano stati determinanti nella causazione dell'incidente. S., pertanto, quale legale rappresentante della società, aveva potere decisionale per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, ma non le aveva attuate, benché avesse da tempo sottoscritto l'indicato documento. In ordine alla posizione del G., rilevava che costui era direttore responsabile, sia con riferimento alla estrazione del materiale che con riferimento alla lavorazione del medesimo, attività effettuate nello stesso luogo senza soluzione di continuità; che il predetto aveva sottoscritto la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 624 del 1996, art. 18, nella quale aveva affermato di avere piena conoscenza del DSS, e che, inoltre, era a conoscenza della situazione logistica di tutta l'area, nell'ambito della quale egli era tenuto a svolgere frequenti controlli; che, pertanto, avrebbe dovuto provvedere alla sicurezza del luogo di lavoro. Il P., poi, era stato esentato da responsabilità penale perché, pur essendo stato comunicato il suo nominativo alla Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il relativo rapporto non si era perfezionato, poiché il datore di lavoro non aveva fornito le informazioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9, capo 1, lett. a), pur avendone l'obbligo. Di conseguenza, costui non aveva potuto iniziare ad occuparsi dell'incarico che gli era stato solo nominalmente affidato.



Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati S. e G..

Con unico motivo S. deduce inosservanza e erronea applicazione di norme giuridiche, giacché né il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, né il D.P.R. n. 128 del 1959, art. 6, entrambi posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato dai giudici di merito, erano a lui riferibili. Osserva che l'attività estrattiva, per espressa previsione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 2, non è soggetta alla disciplina generale antinfortunistica contenuta nel predetto D.P.R., mentre la seconda disposizione citata, destinata a disciplinare le attività estrattive, pone in capo al titolare dell’impianto l'obbligo di nominare un direttore responsabile al quale compete far osservare le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori. Rileva che, essendo stato nominato il direttore responsabile nella persona del G., ciò valeva a escludere qualsiasi competenza dell'imputato in materia di sicurezza sul lavoro. Evidenzia che anche l'ultima disposizione richiamata dai giudici di merito (D.Lgs. n. 624 del 1996, art. 6) non era idonea a configurare responsabilità in capo all'imputato. La norma, infatti, poneva a carico del datore di lavoro l'obbligo di predisporre il DSS, obbligo in concreto assolto dall'imputato.

Il G., a sua volta, deduce vizio motivazionale per contraddittorietà e illogicità, con riferimento alla ritenuta responsabilità per omessa rilevazione dei rischi del luogo di lavoro.

Osserva che i giudici di merito, presupposta la continuità tra l'area di cava e il piazzale ove si trovava la postazione di lavoro degli scalpellini, avevano ritenuto che l'imputato fosse responsabile dell'intera area e, quindi, rivestisse una posizione di garanzia rispetto a qualsiasi rischio derivante dalle attività di estrazione e confezionamento del prodotto. Egli, invece, rivestiva esclusivamente la qualifica di direttore responsabile della cava, mentre la sentenza dava atto che i luoghi di lavoro consentivano di individuare tre distinte zone (cava, piazzale e laboratorio), sicché, in evidente contraddizione, i giudici avevano affermato che le attività erano effettuate nel medesimo luogo, deducendone l'unicità dell'attività svolta e la responsabilità del G. in relazione all'intera attività. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 40, 43 e 590 c.p., e alle norme speciali poste a fondamento della posizione di garanzia.

Osserva che esulano dall'ambito di applicazione del D.P.R. n. 128 del 1959, art. 6, le attività di confezionamento del prodotto finito e quelle strettamente funzionali ad esse, talché al momento dell'incidente l'infortunato (che trasportava un sasso estratto verso la sua postazione di lavoro) non poteva dirsi assoggettato alla direzione e responsabilità dell'imputato, da ritenere limitata alle attività estrattive.

Diritto

Va rilevata, in primo luogo, la tempestività dell'impugnazione proposta dallo S., non valendo la notifica al difensore a far decorrere il termine per impugnare, in mancanza di notificazione dell'estratto contumaciale all'imputato presso il domicilio dichiarato in sede di verbale d'interrogatorio, e ciò in virtù del principio enunciato da Cass. Sez. U., Sentenza n. 19602 del 27/03/2008 Rv. 239396: "E' nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni".

Tanto premesso, va rilevata la prescrizione del reato, intervenuta il 26/10/2012, da cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. I motivi di ricorso, tuttavia, devono essere esaminati ai fini della conferma o della revoca delle statuizioni civili adottate dalla sentenza impugnata. Si rileva, quindi, l'infondatezza dell'impugnazione proposta con unico motivo dallo S.. Va evidenziato, infatti, che sono stati contestati all'imputato addebiti di colpa generica e di omissione dell'adozione delle misure di prevenzione, sicché i rilievi formulati nell'impugnazione in ordine agli altri profili di colpa specifica contestati non assumono rilevanza assorbente. Ciò posto, si osserva che la responsabilità del predetto imputato, nella sua qualità, per la mancata attuazione dei presidi di sicurezza, pur nella consapevolezza della necessità degli stessi come evincibile dal documento di sicurezza da lui predisposto, discende anche dal non aver consentito al P., pur all'uopo nominato, di svolgere con effettività il ruolo di responsabile del servizio di protezione e prevenzione.

Non è sufficiente, infatti, la predisposizione di un DSS conforme a sicurezza, laddove non seguano misure atte a consentirne l'attuazione.

Da quanto esposto discende l'insussistenza dei dedotti profili di violazione di legge.

Con riguardo alla posizione del G., si osserva preliminarmente che l'incidente non è avvenuto nello spazio destinato alla lavorazione, ma nell'ambito del percorso per il trasporto della pietra sul posto di lavoro (cioè tra piazzale e laboratorio), in un luogo sostanzialmente non distinguibile dalla cava. Dalla stessa struttura del DSS, sottoscritto anche dal G., come descritto a pg. 6 della sentenza, si desume, inoltre, che il luogo di lavoro costituiva un unicum, tanto che in esso sono esplicitate anche le prescrizioni di sicurezza per le macchine in relazione al trasporto dei materiali.

Nessuna contraddizione atta a integrare vizio motivazionale è, pertanto, evincibile dalla sentenza impugnata, la quale correttamente ha posto l'accento sull'unitarietà, sotto il profilo fisico e logistico, dell'ambiente lavorativo, a cui corrisponde l'estensione dell'area della responsabilità.

Del pari non assume rilievo l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento all'ambito di applicazione del D.P.R. n. 128 del 1959, art. 6, poiché dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, si desume che il G. svolgeva sul luogo di lavoro controlli che investivano tutte le zone della lavorazione, in tal modo assumendo di fatto la posizione di garanzia in ordine alla sicurezza del luogo medesimo.

Tanto vale a escludere qualsiasi decisività alla censura.

Per tutte le ragioni esposte, stante l'infondatezza dei ricorsi, vanno confermate le statuizioni risarcitone connesse alla responsabilità degli imputati.

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013