SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 21 MAGGIO 1981. - GIORGIO MORBELLI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - STATUTO DEL PERSONALE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI. - CAUSA 156/80.
(Conclusioni dell'avvocato generale)
raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 01357
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Parole chiave
1. DIPENDENTI - RICORSO - DECISIONE ESPRESSA CHE CONFERMA IL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO AD UN RECLAMO - RICORSO PROPOSTO ENTRO IL TERMINE PER IMPUGNARE IL SILENZIO-RIFIUTO - ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA' RELATIVA AL CARATTERE CONFERMATIVO DELL' ATTO IMPUGNATO - INAMMISSIBILITA'
( STATUTO DEL PERSONALE, ART. 90, N. 2 E ART. 91, N. 3 )
2. DIPENDENTI - PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITA' - PERCENTUALE D' INVALIDITA' - DETERMINAZIONE MEDIANTE PROVVEDIMENTO DI UNA COMMISSIONE MEDICA - SINDACATO GIURISDIZIONALE - PORTATA E LIMITI
( STATUTO DEL PERSONALE, ART. 73 )
3. DIPENDENTI - PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITA' - INDENNITA' - CARATTERE FORFETTARIO - INTERESSI - PRESUPPOSTI - VERSAMENTO DELL'INDENNITA' INDEBITAMENTE RITARDATO DALL' AMMINISTRAZIONE
(STATUTO DEL PERSONALE, ART. 73)
Massima
1. QUALORA LA DECISIONE ESPRESSA DI RIGETTO DI UN RECLAMO NON ABBIA ALTRO CONTENUTO CHE L' ANTERIORE SILENZIO-RIFIUTO, E IRRILEVANTE CHE IL RICORSO SIA DIRETTO FORMALMENTE CONTRO L' UNO O L' ALTRO DI DETTI PROVVEDIMENTI, SE TANTO L' ATTO CONFERMATIVO QUANTO LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO HANNO AVUTO LUOGO ENTRO IL TERMINE PER IMPUGNARE IL SILENZIO-RIFIUTO. L' ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA' RELATIVA ESCLUSIVAMENTE ALLA CIRCOSTANZA CHE IL RICORSO E DIRETTO CONTRO LA DECISIONE ESPRESSA EMESSA IN SEGUITO, ANZICHE' CONTRO IL SILENZIO-RIFIUTO, VA RESPINTA PERCHE IN CONTRASTO CON LA BUONA FEDE CUI DEVONO ESSERE INFORMATI I RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI COMUNITARIE E I LORO DIPENDENTI, IVI COMPRESI I RAPPORTI CONTENZIOSI TRA LE PARTI. L' ISTITUZIONE NON PUO FAR VALERE A PROPRIO VANTAGGIO IL FATTO DI AVER OMESSO DI PROVVEDERE IN ESITO AD UN RECLAMO ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLO STATUTO.
2. I RIMEDI GIURIDICI CONTEMPLATI DALLO STATUTO DEL PERSONALE NON POSSONO IN LINEA DI PRINCIPIO ESSERE USATI, IN CONTRASTO COL PROVVEDIMENTO DI UNA COMMISSIONE MEDICA CHE HA STABILITO LA PERCENTUALE D' INVALIDITA' PARZIALE PERMANENTE IN FORZA DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DEI RISCHI D' INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE, AL SOLO SCOPO DI OTTENERE, DA PARTE DELLA CORTE, UN CONTROLLO LIMITATO ALLE QUESTIONI RELATIVE ALLA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DI DETTA COMMISSIONE. L' ESAME DELLA CORTE NON SI PUO' ESTENDERE ALLE VALUTAZIONI MEDICHE PROPRIAMENTE DETTE, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATE DEFINITIVE QUALORA SIANO STATE EFFETTUATE NEL MODO DOVUTO.
3. IN FORZA DELL' ASSICURAZIONE CONTEMPLATA DALLO STATUTO DEL PERSONALE, L' INDENNITA' SPETTANTE IN CASO D' INVALIDITA' HA IL CARATTERE DI UN' ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE FORFETTARIA, DETERMINATA IN RELAZIONE AI POSTUMI PERMANENTI DELL' INFORTUNIO. PERTANTO, POSSONO ESSERE CHIESTI INTERESSI SOLO NELL' IPOTESI IN CUI L' INTERESSATO SIA IN GRADO DI PROVARE CHE IL VERSAMENTO DELL' INDENNITA' E STATO INDEBITAMENTE RITARDATO DALL' AMMINISTRAZIONE.
Parti
NELLA CAUSA 156/80,
GIORGIO MORBELLI, DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RESIDENTE IN LUSSEMBURGO, CON L' AVVOCATO DOMICILIATARIO EDMOND WIRION, DEL FORO DI LUSSEMBURGO, 1, PLACE DU THEATRE, LUSSEMBURGO,
RICORRENTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO JOSEPH GRIESMAR, IN QUALITA' D' AGENTE, ASSISTITO DALL' AVVOCATO DANIEL JACOB, DEL FORO DI BRUXELLES E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO MARIO CERVINO, EDIFICIO JEAN MONNET, KIRCHBERG,
CONVENUTA,
Oggetto della causa
CAUSA AVENTE AD OGGETTO LA DETERMINAZIONE - IN BASE ALLA NORMATIVA CONCERNENTE L' ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE COMUNITA' CONTRO GLI INFORTUNI - DEL GRADO D' INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE DA CUI IL RICORRENTE E STATO COLPITO A SEGUITO DI UN INFORTUNIO, NONCHE' DELL'INDENNITA PER QUESTO SPETTANTEGLI,
Motivazione della sentenza
1 CON ATTO INTRODUTTIVO PERVENUTO IN CANCELLERIA IL 2 LUGLIO 1980, IL SIG. MORBELLI, DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, IN SERVIZIO PRESSO L' UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA' A LUSSEMBURGO, HA PROPOSTO UN RICORSO MIRANTE ALLA MODIFICA DEL GRADO D' INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE FISSATO IN BASE ALLA' REGOLAMENTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA DEI RISCHI D' INFORTUNIO DEI FUNZIONARI DELLE COMUNITA', EMANATA PER L' ATTUAZIONE DELL' ART. 73 DELLO STATUTO DEL PERSONALE ( IN PROSIEGUO :' REGOLAMENTAZIONE' ).
2 IL 21 FEBBRAIO 1976 IL RICORRENTE SUBIVA, NELL' UFFICIO POSTALE DI LUXEMBOURG-GARE, UN INFORTUNIO CAUSATO DA UNA PORTA AUTOMATICA DIFETTOSA CHE LO FERIVA AL CAPO. IL 27 FEBBRAIO 1976, CONFORMEMENTE ALL' ART. 16, N. 1, DELLA' REGOLAMENTAZIONE', EGLI DENUNCIAVA L' INFORTUNIO NELL' AMBITO DELL' ASSICURAZIONE STIPULATA DALLA COMUNITA' IN BASE ALL' ART. 73 DELLO STATUTO.
3 IL 12 MAGGIO 1978, QUANDO LE LESIONI SEMBRAVANO STABILIZZATE, IL RICORRENTE VENIVA VISITATO DAL MEDICO DI FIDUCIA DESIGNATO DI COMUNE ACCORDO DALLA COMMISSIONE E DALL' ASSICURATORE. IL SANITARIO PERVENIVA ALLA CONCLUSIONE CHE L' INTERESSATO ERA AFFETTO DA UN' INVALIDITA' PERMANENTE DEL 3 %. PERTANTO, L' ASSICURATORE FISSAVA LA RELATIVA INDENNITA', CONFORMEMENTE ALLE CONDIZIONI DELLA POLIZZA, IN 95 064 BFR. QUESTA PROPOSTA VENIVA COMUNICATA DALLA COMMISSIONE AL RICORRENTE IL 6 LUGLIO 1978.
4 POICHE IL RICORRENTE RESPINGEVA LA PROPOSTA, LA COMMISSIONE SOTTOPONEVA IL CASO AL CAPO DEL SUO SERVIZIO MEDICO IL QUALE, DOPO UNA NUOVA VISITA, DICHIARAVA CHE IL TASSO D' INVALIDITA' ERA STATO FISSATO CORRETTAMENTE DAL SUDDETTO MEDICO DI FIDUCIA. DI CONSEGUENZA, L' AMMINISTRAZIONE, CON LETTERA 16 NOVEMBRE 1978, CONFERMAVA LA PRIMA PROPOSTA ED OFFRIVA NUOVAMENTE ALL' INTERESSATO LA SOMMA DI 95 064 BFR.
5 IL RICORRENTE RESPINGEVA ANCORA LA PROPOSTA E CHIEDEVA CHE IL CASO FOSSE SOTTOPOSTO ALL' ESAME DELLA COMMISSIONE MEDICA CONTEMPLATA DALL' ART. 23 DELLA' REGOLAMENTAZIONE'. CONFORMEMENTE A QUESTA DISPOSIZIONE, EGLI DESIGNAVA UNO DEI MEMBRI DI DETTO COLLEGIO, SCEGLIENDO UN MEDICO CHE SI ERA GIA OCCUPATO DEL SUO CASO NELL' AMBITO DI UN' AZIONE DI RISARCIMENTO INTENTATA CONTRO LO STATO LUSSEMBURGHESE.
6 DOPO CHE LA COMMISSIONE AVEVA, A SUA VOLTA, NOMINATO UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE MEDICA, I DUE MEDICI DESIGNAVANO, D' INTESA TRA LORO, IL TERZO MEMBRO, IN CONFORMITA' ALL' ART. 23 DELLA' REGOLAMENTAZIONE'.
7 LA COMMISSIONE, COSI COSTITUITA, DOPO AVER STUDIATO IL FASCICOLO E VISITATO IL RICORRENTE, EMETTEVA IL SUO PARERE, IL 27 GIUGNO 1979, DICHIARANDO QUANTO SEGUE :
' NOI SOTTOSCRITTI... DOPO AVER ESAMINATO E SENTITO IL SIG. MORBELLI GIORGIO, VITTIMA DI UN INFORTUNIO DEL 21. 2. 1976, DIPENDENTE DELLA CCE, MATRICOLA 3744, NELLO SVOLGIMENTO DEL COMPITO AFFIDATOCI, CONSIDERIAMO CHE IL CASO E CONSOLIDABILE.
ALLA VITTIMA, SIG. MORBELLI GIORGIO, VA RICONOSCIUTA UNA IPP DEL 3 % ( TRE ) ALLA DATA DEL 25. 2. 1978. ABBIAMO TENUTO CONTO DELLO STATO DI SALUTE GLOBALE DEL SIG. MORBELLI GIORGIO.
GIURIAMO DI AVER SVOLTO IL NOSTRO COMPITO IN BUONA FEDE CON ESATTEZZA ED ONESTA.
BRUXELLES, 27. 6. 1979' ( SEGUONO I NOMI E LE FIRME DEI MEDICI ).
8 L' 11 SETTEMBRE 1979 L' AMMINISTRAZIONE COMUNICAVA AL RICORRENTE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA OFFRENDOGLI NUOVAMENTE L' INDENNITA' LIQUIDATA IN PRECEDENZA. L' 11 DICEMBRE 1979 IL RICORRENTE PRESENTAVA, IN FORZA DELL' ART. 90 DELLO STATUTO DEL PERSONALE, UN RECLAMO NEL QUALE CONTESTAVA LE CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE MEDICA, SOLLECITAVA LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO COLLEGIO PERITALE E CHIEDEVA ALL' ISTITUZIONE, OLTRE ALL' INDENNITA' DA STABILIRSI, IL VERSAMENTO DI INTERESSI A DECORRERE DAL GIORNO DELL' INFORTUNIO NONCHE' DI UNA SOMMA CHE COMPENSASSE GLI EFFETTI DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA. AL RECLAMO ERANO ALLEGATI VARI DOCUMENTI E REFERTI MEDICI. IL FASCICOLO VENIVA SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO CON DEPOSITO DI UN PARERE MEDICO EMESSO DAL PROF. ZANALDA, DI TORINO, SU RICHIESTA DEL RICORRENTE.
9 LA COMMISSIONE NON SI PRONUNZIAVA SUL RECLAMO ENTRO IL TERMINE FISSATO DALL' ART. 90, N. 2, 2* COMMA, DELLO STATUTO. TUTTAVIA, CON LETTERA 30 MAGGIO 1980, ESSA RESPINGEVA ESPRESSAMENTE IL RECLAMO INDICANDO LE RAGIONI DEL SUO ATTEGGIAMENTO IL RICORSO, PROPOSTO IL 2 LUGLIO 1980, E DIRETTO CONTRO QUEST'ULTIMA COMUNICAZIONE.
10 IN BASE AL RAFFRONTO TRA IL RECLAMO AMMINISTRATIVO E L' ATTO INTRODUTTIVO, IL PETITUM PUO' ESSERE IDENTIFICATO COME SEGUE :
- ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE, QUALE RISULTA DALLA LETTERA 30 MAGGIO 1980 ;
- FISSAZIONE DEL TASSO D' INVALIDITA', DIRETTAMENTE DA PARTE DELLA CORTE, NEL 15 %, CONFORMEMENTE AL PARERE MEDICO-LEGALE DEL PROF. ZANALDA, OPPURE MEDIANTE UNA NUOVA PERIZIA DISPOSTA DALLA CORTE, OPPURE ANCORA MEDIANTE IL RINVIO DEL CASO DINANZI AD UNA COMMISSIONE DI PERITI MEDICI DI NUOVA COSTITUZIONE ;
- ATTRIBUZIONE D' INTERESSI A DECORRERE DAL GIORNO DELL' INFORTUNIO E ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA' ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO.
SULLA RICEVIBILITA'
11 LA COMMISSIONE CONTESTA LA RICEVIBILITA' DEL RICORSO IN QUANTO ESSO SAREBBE DIRETTO CONTRO UNA DECISIONE PURAMENTE CONFERMATIVA DI UNA DECISIONE PRECEDENTE NON IMPUGNATA. ESSA DEDUCE CHE IL RICORSO E DIRETTO CONTRO UNA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE HA RESPINTO IL RECLAMO E CHE E STATA EMESSA OLTRE IL TERMINE DI 4 MESI CONTEMPLATO DALL' ART. 90, N. 2, ULTIMO COMMA, DELLO STATUTO, NON GIA CONTRO LA DECISIONE IMPLICITA DI RIGETTO CHE SI PRESUME EMESSA ALLO SCADERE DEL SUDDETTO TERMINE.
12 NEL CASO PRESENTE, L' ATTO CHE ARRECA PREGIUDIZIO AL RICORRENTE E COSTITUITO DALLA COMUNICAZIONE 11 SETTEMBRE 1979, CON LA QUALE LA COMMISSIONE HA RATIFICATO LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA E NOTIFICATO AL RICORRENTE LA SUA DECISIONE. A SEGUITO DELLA PROPOSIZIONE, DA PARTE DEL RICORRENTE, DI UN RECLAMO, PERVENUTO ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA COMMISSIONE IL 12 DICEMBRE 1979, LA COMMISSIONE DISPONEVA, PER RISPONDERE, DI UN TERMINE DI QUATTRO MESI A DECORRERE DAL DEPOSITO DEL RECLAMO, TERMINE SCADUTO, IN VIA DI PRINCIPIO, IL 12 APRILE 1980. E QUINDI IN QUESTA DATA CHE SI PRESUME INTERVENUTA UNA DECISIONE IMPLICITA DI RIGETTO CHE, A SUA VOLTA, HA FATTO DECORRERE, A FAVORE DEL RICORRENTE, UN TERMINE DI IMPUGNAZIONE DI TRE MESI, IN CONFORMITA' ALL' ART. 91, N. 3, DELLO STATUTO.
13 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE L' INTERESSATO HA PROPOSTO IL RICORSO ENTRO IL TERMINE D' IMPUGNAZIONE CHE HA INIZIATO A DECORRERE DAL SILENZIO-RIFIUTO. L' ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA' DELLA COMMISSIONE E PERTANTO BASATA ESCLUSIVAMENTE SUL FATTO CHE IL RICORSO CONCERNE LA DECISIONE ESPLICITA DI RIGETTO EMESSA TARDIVAMENTE PIUTTOSTO CHE QUELLA IMPLICITA.
14 L' ARGOMENTO DELLA COMMISSIONE VA RESPINTO PERCHE CONTRASTANTE CON LA BUONA FEDE CUI DEVONO ISPIRARSI I RAPPORTI, ANCHE CONTENZIOSI, TRA LA COMMISSIONE E I SUOI DIPENDENTI. LA COMMISSIONE NON PUO RICHIAMARSI, PER SOSTENERE IL SUO PUNTO DI VISTA, AL FATTO DI AVERE OMESSO DI RISPONDERE AD UN RECLAMO ENTRO IL TERMINE FISSATO DALLO STATUTO. POICHE' LA DECISIONE 30 MAGGIO 1980 NON HA ALTRO CONTENUTO CHE LA DECISIONE IMPLICITA DI RIGETTO PRECEDENTE, E INDIFFERENTE CHE IL RICORSO CONCERNA FORMALMENTE L' UNA O L' ALTRA DI TALI DECISIONI, TENUTO CONTO DEL FATTO CHE SIA L' ATTO CONFERMATIVO SIA IL RICORSO SONO ANTERIORI ALLA SCADENZA DEL TERMINE CHE HA INIZIATO A DECORRERE DALLA DECISIONE IMPLICITA DI RIGETTO.
NEL MERITO
15 ALLO SCOPO DI PRONUNZIARSI SULLE DOMANDE FORMULATE DAL RICORRENTE, E OPPORTUNO PRECISARE, INNANZITUTTO, L' AMPIEZZA DEL SINDACATO DELLA CORTE SU UNA DECISIONE COME QUELLA SU CUI VERTE LA LITE. LA PORTATA ED I LIMITI DI TALE CONTROLLO VANNO DESUNTI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DEL TRATTATO, DELLO STATUTO DEL PERSONALE E DELLA NORMATIVA SPECIFICA DI CUI TRATTASI.
16 A TERMINI DELL' ART. 179 DEL TRATTATO CEE, LA CORTE E COMPETENTE A PRONUNZIARSI SU QUALSIASI CONTROVERSIA TRA LA COMUNITA' E I SUOI DIPENDENTI' NEI LIMITI E ALLE CONDIZIONI DETERMINATI DALLO STATUTO'.
17 LA REGOLAMENTAZIONE' ADOTTATA IN BASE ALL' ART. 73 DELLO STATUTO STABILISCE COME SEGUE LE MODALITA' DELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CHE POSSONO SORGERE NELL' AMBITO DELL' APPLICAZIONE DEL REGIME DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI D'INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE :
ART. 19
' LE DECISIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DELL' ORIGINE INFORTUNISTICA DI UN AVVENIMENTO, IVI COMPRESA LA SUA QUALIFICA COME INFORTUNIO SUL LAVORO O INFORTUNIO NELL' AMBITO DELLA VITA PRIVATA, OPPURE AL RICONOSCIMENTO DELL' ORIGINE PROFESSIONALE DELLA MALATTIA, NONCHE' ALLA DETERMINAZIONE DEL GRADO D' INVALIDITA' PERMANENTE, SONO ADOTTATE DALL' AUTORITA' CHE HA IL POTERE DI NOMINA CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTICOLO 21,
- IN BASE ALLE CONCLUSIONI FORMULATE DAL MEDICO O DAI MEDICI DESIGNATI DALLE ISTITUZIONI ;
- E, SE IL FUNZIONARIO LO RICHIEDE, PREVIA CONSULTAZIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI CUI ALL' ARTICOLO 23'.
ART. 23
' 1. LA COMMISSIONE MEDICA E COMPOSTA DI TRE MEDICI DESIGNATI :
- IL PRIMO, DALL' AUTORITA' CHE HA IL POTERE DI NOMINA ;
- IL SECONDO, DAL FUNZIONARIO O DAI SUOI AVENTI DIRITTO ;
- IL TERZO, D' INTESA, TRA I DUE MEDICI SUDDETTI.
OVE, ENTRO DUE MESI DALLA DESIGNAZIONE DEL SECONDO MEDICO, NON SI RAGGIUNGA UN ACCORDO SULLA DESIGNAZIONE DEL TERZO MEDICO, QUEST'ULTIMO E SCELTO D' UFFICIO DAL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, SU INIZIATIVA DI UNA DELLE PARTI.
AL TERMINE DEI LAVORI LA COMMISSIONE MEDICA RACCOGLIE LE PROPRIE CONCLUSIONI IN UNA RELAZIONE INDIRIZZATA ALL' AUTORITA' CHE HA IL POTERE DI NOMINA E AL FUNZIONARIO OD AI SUOI AVENTI DIRITTO'.
18 TALI DISPOSIZIONI HANNO LO SCOPO DI AFFIDARE A PERITI MEDICI L' ESAME DI TUTTE LE QUESTIONI D' INDOLE SANITARIA RILEVANTI NEL FUNZIONAMENTO DEL REGIME DI ASSICURAZIONE DISCIPLINATO DALLA' REGOLAMENTAZIONE'. ESSE GARANTISCONO A TUTTI I DIPENDENTI UN DUPLICE ESAME DA PARTE, INNANZITUTTO, DEL MEDICO O DEI MEDICI DI FIDUCIA DELL' ISTITUZIONE E SUCCESSIVAMENTE, IN CASO DI DISACCORDO, DI UNA COM MISSIONE MEDICA COMPOSTA IN GUISA CHE CIASCUNA DELLE DUE PARTI ABBIA IL DIRITTO DI DESIGNARE UN MEDICO DI SUA FIDUCIA, MENTRE LA NEUTRALITA' DEL TERZO MEDICO E GARANTITA DAL REQUISITO DELL' ACCORDO DEI PRIMI DUE SANITARI NOMINATI O, IN MANCANZA D' ACCORDO, DALLA SUA DESIGNAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE.
19 IL MODO IN CUI E ORGANIZZATO TALE PROCEDIMENTO DI RECLAMO E LA CURA CHE GLI AUTORI DELLE CITATE DISPOSIZIONI HANNO AVUTO DI GARANTIRE L' EQUILIBRIO E L' OBIETTIVITA' DELLE COMMISSIONI MEDICHE TRADUCONO L' INTENZIONE DI PERVENIRE, IN CASO DI CONTROVERSIA, ALLA SOLUZIONE DEFINITIVA DI TUTTE LE QUESTIONI DI CARATTERE MEDICO IN QUESTA FASE.
20 DI CONSEGUENZA, CI SI PUO', IN VIA DI PRINCIPIO, AVVALERE DEI RIMEDI CONTEMPLATI DALLO STATUTO SOLO ALLO SCOPO DI OTTENERE, DA PARTE DELLA CORTE, UN CONTROLLO LIMITATO ALLE QUESTIONI RELATIVE ALLA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI CUI AGLI ARTT. 19 E 23 DELLA' REGOLAMENTAZIONE'. PER CONTRO, L' ESAME DELLA CORTE NON SI PUO ESTENDERE ALLE VALUTAZIONI D' INDOLE SQUISITAMENTE MEDICA, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATE DEFINITIVE QUALORA SIANO STATE EFFETTUATE IN CONDIZIONI REGOLARI.
21 E ALLA LUCE DI TALI CONSIDERAZIONI CHE VANNO ESAMINATE LE CENSURE FORMULATE DAL RICORRENTE.
22 QUESTI CONTESTA, IN PRIMO LUOGO, LA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA, LA QUALIFICAZIONE DEI SUOI MEMBRI E IL FATTO CHE QUESTI SIANO REALMENTE PERVENUTI AD UN ACCORDO TRA LORO. IL TERZO MEMBRO DEL COLLEGIO NON SAREBBE STATO SCELTO IN CONDIZIONI REGOLARI PERCHE IL SUO NOME SAREBBE STATO SUGGERITO DAL MEDICO DI FIDUCIA DELLA COMMISSIONE AL MEDICO DESIGNATO DAL RICORRENTE; QUEST'ULTIMO NON AVREBBE NE AUTORIZZATO NE APPROVATO TALE SCELTA. SECONDO IL RICORRENTE, POI, NE IL MEDICO DESIGNATO DALLA COMMISSIONE NE IL TERZO MEMBRO DEL COLLEGIO ERANO QUALIFICATI A SVOLGERE IL COMPITO LORO AFFIDATO, MENTRE I VARI SPECIALISTI DA LUI CONSULTATI PRIVATAMENTE SONO' AUTORITA' IN MATERIA DI LESIONI CEREBRALI'. INFINE, SI SAREBBE ABUSATO DELLA BUONA FEDE DEL MEDICO DA LUI DESIGNATO, IL QUALE AVREBBE FIRMATO LA RELAZIONE' CONTRO IL SUO INTIMO CONVINCIMENTO'.
23 QUESTE ASSERZIONI VANNO RESPINTE PERCHE INFONDATE IN FATTO E IN DIRITTO.
24 NON E CONTESTATO CHE IL RICORRENTE HA REGOLARMENTE DESIGNATO IL MEDICO CH' EGLI AVEVA IL DIRITTO DI NOMINARE IN BASE ALL' ART. 23 DELLA' REGOLAMENTAZIONE'. EGLI NON DOVEVA INTERVENIRE NELLA SCELTA DEL MEDICO DESIGNATO DALLA COMMISSIONE E PERTANTO SONO DEL TUTTO INFONDATE LE CRITICHE DA LUI FORMULATE QUANTO ALLA QUALIFICAZIONE DI QUESTO SANITARIO. PER QUEL CHE CONCERNE LA DESIGNAZIONE DEL TERZO MEDICO, BASTA RICHIAMARSI ALL' ART. 23 DELLA' REGOLAMENTAZIONE', A NORMA DEL QUALE IL TERZO MEDICO E NOMINATO' D' INTESA TRA I DUE MEDICI SUDDETTI'. NE DERIVA CHE IL MEDICO SCELTO DAL RICORRENTE NON DOVEVA RICEVERE NE ISTRUZIONI NE APPROVAZIONE DA PARTE DI QUEST' ULTIMO. IL FATTO CHE IL NOME DEL TERZO MEDICO SIA STATO PROPOSTO DAL MEDICO DI FIDUCIA DELLA COMMISSIONE E CONFORME ALLA PRASSI CORRENTE IN MATERIA, POICHE CIASCUNO DEI PRIMI DUE MEDICI NOMINATI E LIBERO DI FORMULARE PROPOSTE QUANTO ALLA SCELTA DEL TERZO ; L' UNICO REQUISITO STABILITO IN PROPOSITO DALLA' REGOLAMENTAZIONE' E CHE LA DESIGNAZIONE DI QUESTO TERZO MEDICO AVVENGA' D' INTESA' TRA I PRIMI DUE, E CIO SI E INCONTESTABILMENTE VERIFICATO NELLA FATTISPECIE.
25 L' ASSUNTO CHE IL MEDICO DESIGNATO DAL RICORRENTE HA FIRMATO LA RELAZIONE CONTRO IL SUO INTIMO CONVINCIMENTO SEMBRA SPIEGARSI COL FATTO CHE NELL' AMBITO DI UNA PRECEDENTE PERIZIA EFFETTUATA AI FINI DELL' AZIONE DI RISARCIMENTO CONTRO LO STATO LUSSEMBURGHESE, DETTO SANITARIO AVEVA VALUTATO L' INVALIDITA' AD UN GRADO PIU ELEVATO. TALE GIUDIZIO, ESPRESSO IN UN ALTRO MOMENTO E IN UN DIVERSO CONTESTO, NON POTEVA AVERE L' EFFETTO DI VINCOLARE IN ALCUN MODO IL MEDICO DI CUI TRATTASI, IL QUALE, DOPO LE DICHIARAZIONI FATTE NELLA FASE INIZIALE DEI LAVORI, HA IN DEFINITIVA ADERITO ALL' OPINIONE DEGLI ALTRI DUE MEMBRI DELLA COMMISSIONE MEDICA. ANCHE SE EGLI PUO' EVENTUALMENTE AVERE NUTRITO DEI DUBBI, L' ADOZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE, NON IMPORTA SE ALL' UNANIMITA' O A MAGGIORANZA, COSTITUISCE UNA PRESA DI POSIZIONE DEFINITIVA CHE NON PUO' PIU' ESSERE RIMESSA IN DISCUSSIONE.
26 IN SECONDO LUOGO, IL RICORRENTE SOSTIENE CHE GLI ESAMI EFFETTUATI DALLA COMMISSIONE MEDICA SONO INADEGUATI. QUESTA LO AVREBBE SOTTOPOSTO AD UNA' VISITA SOMMARIA' DI 30 MINUTI, NON PARAGONABILE ALLE VISITE APPROFONDITE CUI EGLI SI E SOTTOPOSTO PRIVATAMENTE ; TALUNI ESAMI PRELIMINARI SAREBBERO STATI EFFETTUATI DA PERSONALE PARAMEDICO ; INFINE EGLI DUBITA CHE TUTTI I MEMBRI DEL COLLEGIO FOSSERO IN GRADO DI COMPRENDERE TUTTE LE SFUMATURE DEI REFERTI CHE EGLI HA VERSATO AGLI ATTI E CHE ERANO REDATTI IN ITALIANO.
27 QUESTE ASSERZIONI NON SONO TALI DA SUSCITARE DUBBI DI SORTA SULLA REGOLARITA' DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE MEDICA. COSTITUISCE UNA PRASSI MEDICA CORRENTE IL FAR EFFETTUARE TALUNI ESAMI PRELIMINARI DAL PERSONALE PARAMEDICO. D' ALTRA PARTE, NON E CONTESTATO CHE LA COMMISSIONE AVEVA A SUA DISPOSIZIONE L' INTERO FASCICOLO MEDICO NEL QUALE FIGURAVANO, FRA L' ALTRO, I RISULTATI DELLE VISITE APPROFONDITE EFFETTUATE, IN UNA PRECEDENTE FASE DEL PROCEDIMENTO, DAI MEDICI DI FIDUCIA DELLA COMMISSIONE. PER IL RESTO, LA COMMISSIONE MEDICA RESTAVA ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE A DECIDERE LA NATURA E LA DURATA DELL' ESAME CORPORALE DEL RICORRENTE. LE COMPETEVA INOLTRE STABILIRE IN QUALE MISURA SI DOVESSERO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE I REFERTI PRODOTTI DALLO STESSO RICORRENTE E RISOLVERE I PROBLEMI DI TRADUZIONE CHE TALI DOCUMENTI POTEVANO EVENTUALMENTE PRESENTARE PER QUESTO O QUELLO DEI SUOI MEMBRI.
28 IL RICORRENTE ASSUME INFINE CHE LA COMMISSIONE MEDICA HA TENUTO CONTO UNICAMENTE DEGLI ELEMENTI' OGGETTIVI' DELL' INVALIDITA', TRASCURANDO COMPLETAMENTE I POSTUMI' SOGGETTIVI' DELL' INFORTUNIO. IL TASSO DEL 3 % SAREBBE NOTORIAMENTE INSUFFICIENTE PER TENER CONTO DEL' PROFONDO DETERIORAMENTO DELLA PSICHE' DEL RICORRENTE E DI UNA' IPOCONDRIA IN RELAZIONE CAUSALE CON L' INFORTUNIO'. IL TASSO DEL 15 %, INDICATO DAL PROF. ZANALDA, CHE TIENE CONTO, PER L' APPUNTO, DEL FATTORE SOGGETTIVO, COSTITUIREBBE LA BASE DI UN INDENNIZZO PIU ADEGUATO.
29 A QUESTO PROPOSITO E SUFFICIENTE RILEVARE CHE LA COMMISSIONE MEDICA, NEL FISSARE IL GRADO D' INVALIDITA' NEL 3 %, HA ESPRESSAMENTE DICHIARATO DI AVER' TENUTO CONTO DELLO STATO DI SALUTE GLOBALE' DEL RICORRENTE. E PERTANTO EVIDENTE CH' ESSA HA CONSIDERATO TUTTI GLI ASPETTI DEL CASO D' INVALIDITA' DI CUI TRATTASI E NON HA RITENUTO CHE I POSTUMI, FISICI E PSICHICI, DELL' INFORTUNIO GIUSTIFICHINO LA FISSAZIONE DI UN GRADO D' INVALIDITA' SUPERIORE AL 3 %. TENUTO CONTO DELLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO, TALE GIUDIZIO VA CONSIDERATO DEFINITIVO.
30 QUANTO ALLE CONCLUSIONI INTESE A CHE LA CORTE DISPONGA UNA NUOVA PERIZIA, ESSE VANNO RESPINTE PERCHE ESULANO DALL' AMBITO DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE ATTRIBUITO ALLA CORTE NEL CASO PRESENTE.
31 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE TUTTE LE CONCLUSIONI E TUTTI GLI ARGOMENTI RELATIVI ALL' OPERATO DELLA COMMISSIONE MEDICA VANNO RESPINTI.
SULLA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELL' INDENNITA' ATTRIBUITA
32 IL RICORRENTE CHIEDE INFINE CHE L' INDENNITA' VERSATA DALLA COMMISSIONE VENGA MAGGIORATA DEGLI INTERESSI CALCOLATI DALLA DATA DELL' INFORTUNIO E VENGA, SECONDO UN METODO QUALSIASI, RIVALUTATA PER TENER CONTO DEL DEPREZZAMENTO DELLA MONETA.
33 COME GIUSTAMENTE SOSTIENE LA COMMISSIONE, QUESTA DOMANDA E BASATA SULLA CONFUSIONE FRA IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELL' AMBITO DI UN' AZIONE DI RESPONSABILITA'' CIVILE ED I PRINCIPI VIGENTI NELL' AMBITO DELL' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.
34 IN BASE ALL' ASSICURAZIONE CONTEMPLATA DALLO STATUTO, L' INDENNITA' SPETTANTE IN CASO D' INVALIDITA'' HA IL CARATTERE DI UN' ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE FORFETTARIA, DETERMINATA IN FUNZIONE DEI POSTUMI PERMANENTI DI UN INFORTUNIO. PERTANTO, POSSONO ESSERE CHIESTI INTERESSI SOLO NELL' IPOTESI IN CUI L' INTERESSATO SIA IN GRADO DI DIMOSTRARE CHE IL VERSAMENTO DELLA SUDDETTA INDENNITA' E STATO INDEBITAMENTE RITARDATO DALL' AMMINISTRAZIONE.
35 NELLA FATTISPECIE RISULTA CHE LA COMMISSIONE HA OFFERTO AL RICORRENTE L' INDENNITA' RISULTANTE DALLE CLAUSOLE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE NON APPENA LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE HANNO POTUTO ESSERE CONSIDERATE STABILIZZATE E GLI ESAMI APPROPRIATI SONO STATI CONCLUSI. IL RICORRENTE, CONTESTANDO TALE DECISIONE, SI E ASSUNTO SPONTANEAMENTE IL RISCHIO DEI RITARDI CHE LA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AVREBBE INEVITABILMENTE COMPORTATO. NON SE NE PUO' FAR CARICO ALLA COMMISSIONE.
36 SI DEVONO PERTANTO RESPINGERE SIA LA DOMANDA DI INTERESSI SIA QUELLA INTESA ALLA RIVALUTAZIONE DELL' INDENNITA' OFFERTA DALLA COMMISSIONE.
Decisione relativa alle spese
SULLE SPESE
37 A NORMA DELL' ART. 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE. TUTTAVIA, AI TERMINI DELL' ART. 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO, NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA' LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE.
Dispositivo
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE ( SECONDA SEZIONE )
DICHIARA E STATUISCE :
1* IL RICORSO E RESPINTO.
2*CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA INCONTRATE.