Tipologia: DPR*
Data decreto: 3 agosto 1990
Validità: 01.01.1988 - 31.12.1990
Preambolo: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: Enti Locali, P.A.
Fonte: CNEL
Nota*: DPR 3 agosto 1990, n.333. Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle Regioni e degli Enti Pubblici non economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane, loro Consorzi o Associazioni, di cui all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. In G.U. 19.11.1990, n. 270 s.o.

Sommario:

  Preambolo
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Area di applicazione e durata
Capo II Rapporti con l'utenza
Sezione I Tutela degli utenti
Art. 2 Rapporti amministrazione-cittadino
Sezione II Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 3 Servizi pubblici essenziali
Art. 4 Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Capo III Norme per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
Art. 5 Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
Art. 6 Utilizzo del Fondo per il Miglioramento dell'Efficienza dei Servizi
Capo IV Relazioni sindacali
Art. 7 Esercizio dell'attività sindacale
Art. 8 Diritto di assemblea
Art. 9 Aspettative sindacali
Art. 10 Disciplina del personale in aspettativa sindacale
Art. 11 Permessi sindacali retribuiti
Art. 12 Monte orario complessivo dei permessi sindacali
Art. 13 Diritto di affissione
Art. 14 Locali per le rappresentanze sindacali
Art. 15 Patronato sindacale
Art. 16 Garanzie nelle procedure disciplinari
Art. 17 Referendum
Art. 18 Contributi sindacali
Art. 19 Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 20 Norma transitoria
Capo V Norme applicative dell'accordo intercompartimentale
Art. 21 Trattamento di missione
Art. 22 Mobilità
Art. 23 Copertura assicurativa
Art. 24 Diritto allo studio
Art. 25 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 26 Tutela dei dipendenti portatori di handicap
Art. 27 Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 28 Pari opportunità
Art. 29 Direttive CEE
Capo VI Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti
Art. 30 Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale
Art. 31 Tempi e procedure della contrattazione decentrata
Art. 32 Procedure di prevenzione e componimento dei conflitti di lavoro
Capo VII Ordinamento professionale
Art. 33 Ordinamento professionale
Art. 34 Figure professionali
  Art. 35 Livello economico differenziato
Art. 36 Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato
Capo VIII Dirigenza
Art. 37 Orario di servizio dei dirigenti
Art. 38 Indennità di funzione
Art. 39 Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali
Art. 40 Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi
Capo IX Personale della scuola
Art. 41 Personale insegnante delle scuole materne
Art. 42 Personale educativo asili nido
Capo X Trattamento economico
Art. 43 Nuovi stipendi
Art. 44 Retribuzione individuale di anzianità
Art. 45 Trattamento economico accessorio
Art. 46 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 47 Indennità di rischio da radiazioni
Capo XI Disposizioni particolari e finali
Art. 48 Assenze obbligatorie
Art. 49 Disposizioni particolari
Art. 50 Norma finale di rinvio
Art. 51 Copertura finanziaria
Art. 52 Entrata in vigore
Allegati
Allegato tabella 1 Dirigenza
Allegato tabella 2
Allegato tabella 3
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero Comparto del personale delle Regioni e degli Enti Pubblici non economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane, loro Consorzi Associazioni (art. 4 - d.p.r. 68/1986)
Capo I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Capo II
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Capo III
Art. 10
Art. 11

Preambolo
[...]
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 1990, ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 7 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto "Enti Locali" di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, stipulata in data 23 Dicembre 1989 e definita in data 22 Marzo 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 30 marzo 1989, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto Cgil-Funzione Pubblica, Cisl- Funzione Pubblica, Uil- Enti Locali e sul PM (ammesso con riserva all'esito finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale Cgil, Cisl, Uil, Cida, Confsal, Confedir;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 22 marzo 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto "Enti Locali" di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
[...]

Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente da Comuni, Province, Comunità Montane, loro Consorzi, Associazioni e Comprensori; Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza; Università Agrarie ed Associazioni Agrarie dipendenti dagli Enti Locali; Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
2. Il presente regolamento si applica altresì al personale dipendente dall'Associazione Nazionale Istituti Case Popolari e dalla Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti Industriali.
3. Il presente regolamento concerne il triennio 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dall'1 Luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Capo III Norme per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
Art. 6 Utilizzo del Fondo per il Miglioramento dell'Efficienza dei Servizi
1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento della efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun Ente, il fondo è finalizzato:
[…]
d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;
[…]

Capo IV Relazioni sindacali
Art. 13 Diritto di affissione
1. Le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 15 Patronato sindacale
[…]
2. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del capo provvisorio dello stato 29 luglio 1947, n. 804 .
[…]

Capo V Norme applicative dell'accordo intercompartimentale
Art. 21 Trattamento di missione
1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all' art. 5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.
2. Per il personale indicato nel comma primo, le particolarissime condizioni di cui al comma settimo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.
[…]

Art. 23 Copertura assicurativa
1. In attuazione dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
[…]

Art. 25 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
[…]
3. L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma primo qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.
[…]

Art. 27 Igiene e sicurezza sul lavoro
1. L' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 , è integrato con le seguenti disposizioni:
a) alla fine del comma quinto è aggiunto il seguente periodo:
"Il libretto sanitario deve essere istituito dalle amministrazioni anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori.";
b) dopo il comma primo è inserito il seguente:
"1-bis. Le amministrazioni devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodo di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili.";
c) dopo il comma primo-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità".
2. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
3. Le Organizzazioni e le Confederazioni Sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989, unitamente alle amministrazioni, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

Art. 28 Pari opportunità
1. I Comitati per le Pari Opportunità, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2. I Comitati presieduti da un rappresentante dell'Ente sono costituiti da un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle amministrazioni.
[...]

Art. 29 Direttive CEE
1. Rientra nelle competenze del Comitato di cui all'art. 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
[…]

Capo X Trattamento economico
Art. 47 Indennità di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 Settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma primo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma primo, è corrisposto un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dall'Ente interessato; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.
4. La indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi primo e terzo non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5, salvo che per le IPAB le quali provvedono con oneri a carico dei propri bilanci.
[…]

Capo XI Disposizioni particolari e finali
Art. 52 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 Agosto 1990[…]
Registrato alla Corte dei Conti il 15 Novembre 1990 Atti di Governo, Registro n. 82, Foglio n. 3 riserva ai sensi della deliberazione n. 73/s.r./e delle Sezioni Riunite dell'8 novembre 1990.

_____________

[n.d.r.]

DPR 5 marzo 1986, n. 68 Art. 4
Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province delle comunità; montane loro consorzi o associazioni
1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da:
regioni a statuto ordinario;
enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
comuni; province; comunità montane;
consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;
ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);
consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro dell'interno;
dal Ministro per gli affari regionali;
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse;
da un rappresentante dell'Unioncamere;
da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.