Tipologia: CCNL
Data firma: 23 aprile 2012
Validità: 01.05.2012 - 30.04.2015
Parti: Cnai-Unapi e Fismic-Confsal, Filcom-Fismic
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I., Cnai
Fonte: apprendistato.regione.lazio.it

Sommario
:

Premessa
Titolo I Disposizioni Generali - Validità e sfera di applicazione del Contratto
Art. 1
Titolo II Livelli di Contrattazione
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Titolo III Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12 - Diritti di Associazione
Titolo IV Decorrenza - Durata
Art. 13
Titolo V Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Titolo VI Efficacia del Contratto
Art. 17
Titolo VII Mobilità - Mercato del Lavoro
Art. 18
Titolo VIII Classificazione del personale
Art. 19
Titolo IX Quadri
Art. 20 - Indennità di funzione
Art. 21 - Orario part-time speciale per quadri
Art. 22 - Formazione e Aggiornamento
Art. 23 - Assegnazione della Qualifica
Art. 24 - Polizza Assicurativa
Titolo X Tabella Retributive
Art. 25
Titolo XI Mansioni Promiscue - Mutamento Mansioni - Jolly
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Titolo XII Assunzione - Documentazione - Visita Medica - Esclusione delle quote di riserva
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Titolo XIII Periodo di Prova
Art. 33
Titolo XIV Orario di Lavoro
Art. 34
Titolo XV Personale con Orario Discontinuo o di Semplice Attesa o Custodia
Art. 35
Titolo XVI Personale non Soggetto a Limitazione di Orario
Art. 36
Titolo XVII Orario di Lavoro dei Minori
Art. 37
Titolo XVIII Lavoro a Squadre e Lavoro a Turni
Art. 38
Titolo XIX Soste - Sospensione e Riduzione d'orario Cassa Integrazione Guadagni - Recuperi
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Titolo XX Lavori Disagiati
Art. 43
Titolo XXI Indennità per lavori in alta montagna
Art. 44
Titolo XXII Indennità di zona malarica
Art. 45
Titolo XXIII Lavoro straordinario - Festivo - Notturno
Art. 46
Titolo XXIV Lavoro a cottimo
Art. 47
Titolo XXV Lavoro a Tempo Determinato
Art. 48
Art. 49 - Durata massima - Deroghe - Precedenze
Art. 50 - Ferie e tredicesima
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto
Nota a verbale n. 1
Nota a verbale n. 2
Titolo XXVI Lavoro Parziale o Part-Time - Part-Time Post Partum - Genitori di Portatori di Handicap e di Tossico Dipendenti
Art. 52
Art. 53 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 54
Art. 55 - Part-Time - Post Partum
Art. 56
Titolo XXVII Apprendistato
Art. 57 - Disciplina dell’Apprendistato
Art. 58 - Disciplina Comune
Art. 59 - Assunzione
Art. 60 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 61 - Retribuzione
Art. 62 - Anzianità aziendale e di servizio
Art. 63 - Prolungamento del periodo di apprendistato
Art. 64 - Tutor o referente aziendale
Art. 65 - Requisiti e capacità formativa del tutor o referente aziendale
Art. 66 - Piano formativo e formazione - Profili formativi
Art. 67 - Registrazione della formazione
Art. 68 - Attribuzione della qualifica professionale
Art. 69 - Percentuale di conferma
Art. 70 - Finanziamento della formazione
Art. 71 - Standard professionale
Norma transitorie
Art. 72 - Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
Art. 73 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Art. 74 - Durata
Art. 75 - Inquadramento e Trattamento Economico
Art. 76 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 77 - Apprendistato con i lavoratori in mobilità
Titolo XXVIII Telelavoro
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Titolo XXIX Diritto allo Studio - Congedo per Formazione
Art. 89
Art. 90
Titolo XXX Lavoratori Portatori di Handicap
Art. 91
Titolo XXXI Contratti d’inserimento
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95 - Forma e Contenuti
Art. 96 - Il progetto Individuale Inserimento
Art. 97 - Durata
Art. 98 - Modalità della formazione
Art. 99
Art. 100 - Disciplina del Rapporto di Lavoro
Titolo XXXII Occupazione Femminile
Art. 101
Titolo XXXIII Occupazione Stranieri
Art. 102
Titolo XXXIV Tirocini Formativi e di Orientamento
Art. 103
Art. 104 - Rimborsi spese
Titolo XXXV Festività - Religioni e Fedi Diverse
Art. 105
Art. 106 - Religioni e Fedi diverse
Art. 107 - Festività abolite
Titolo XXXVI Riposi Annui
Art. 108
Titolo XXXVII Riposo Giornaliero - Riposo Settimanale
Art. 109
Art. 110
Titolo XXXVIII Permessi Retribuiti - Permessi Straordinari - Permessi non Retribuiti
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Titolo XXXIX Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 114
Titolo XL Congedo per matrimonio
Art. 115
Titolo XLI Richiamo alle Armi - Volontariato
Art. 116
Art. 117
Titolo XLII Maternità
Art. 118
Titolo XLII1 Ferie
Art. 119
Titolo XLIV Aspettativa
Art. 120
Titolo XLV Malattia - Infortuni
Art. 121
A. Periodo di comporto
B. Trattamento economico
Titolo XLVI Gratifica Natalizia
Art. 122
Titolo XLVII Trattamento economico
Art. 123
Art. 124
Titolo XLVIII Aumenti periodici di anzianità - Una Tantum
Art. 125
Art. 126 - Una tantum
Titolo XLIX Trasferta - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore dipendente
Art. 127
Titolo L Trasferta camionisti e compressionisti
Art. 128
Titolo LI indennità in Caso di Morte
Art. 129
Titolo LII Corresponsione della Retribuzione - Reclami sulla Busta Paga
Art. 130
Art. 131
Titolo LIII Cauzioni
Art. 132
Art. 133 - Diritto di rivalsa
Art. 134 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
Titolo LIV Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso
Art. 135
Art. 136 - Preavviso
Titolo LV Trattamento di fine rapporto
Art. 137
Art. 138
Art. 139 - Anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Titolo LVI Cessione - Trasformazione dell’impresa - Trasferimenti
Art. 140
Titolo LVII Indumenti - Attrezzi di Lavoro
Art. 141
Titolo LVIII Tutela della Salute e della Integrità Fisica del Lavoratore Ambiente di Lavoro
Art. 142
Titolo LIX Mobbing e Molestie Sessuali
Art. 143
Art. 144
Titolo LX Appalti
Art. 145
Titolo LXI Divieti
Art. 146
Titolo LX Risarcimento danni
Art. 147
Titolo LXIII Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 148
Titolo LXIV Doveri del Lavoratore Dipendente - Disposizioni Disciplinari - Licenziamenti
Art. 149 - Doveri del Lavoratore Dipendente
Art. 150 - Disposizioni Disciplinari
Art. 151 - Licenziamenti
Titolo LXV Composizione delle Controversie
Art. 152
Titolo LXVI Patronati
Art. 153
Titolo LXVII Strumenti Paritetici Nazionali
Art. 154 - Strumenti nazionali
Art. 155 - Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale
Art. 156 - Commissione permanente per le pari opportunità
Art. 157 - Osservatorio nazionale
Art. 158 - Commissione paritetica nazionale
Art. 159 - Commissione paritetica nazionale - Procedure
Titolo LXVIII Formazione Continua “Formoa”
Art. 160
Titolo LXIX Pensione Complementare
Art. 161
Titolo LXX Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Enboa”
Art. 162
Art. 163
Titolo LXXI Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Erboa”
Art. 164
Titolo LXXII Cassa Edile Nazionale delle Organizzazioni Autonome Assistenza Sanitaria Supplementare “Cenoa”
Art. 165
Art. 166 - Mutualità - Assistenza Sanitaria Supplementare
Art. 167
Contributo mensile Cenoa
Dichiarazione Congiunta 1°
Dichiarazione Congiunta 2° - Coperture assicurative sanitarie ed infortunistiche
Titolo LXXIII Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Art. 168
Titolo LXXIV Privacy
Art. 169
Titolo LXXV Contratti di riallineamento
Art. 170
Allegati
Allegato n. 1 Accordo interconfederale Cnai-Fismic 23 maggio 2011 - Attuazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009
Allegato n. 2 Aggiornamento ed integrazione del regolamento delle prestazioni dell’ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome Cenoa
Allegato n. 3 Accordo interconfederale sui Rappresentanti dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori e/o dei soci lavoratori in applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Allegato n. 4 Accordo interconfederale apprendistato 23 aprile 2012

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Artigiane e delle Piccole Imprese Industriali per il settore Edili ed Affini (in vigore dal 01 maggio 2012 al 30 aprile 2015)

L’anno 2012 il giorno 23 del mese di aprile in Chieti, tra Cnai - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori […], assistito da: Unapi - Unione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa Industriale […] e Fismic - Confsal- Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori […], Filcom - Fismic […], si è rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Artigiane e Piccole Imprese Industriali Edili ed Affini. Scaduto il Esso si compone:
A. Premessa
B. Indice
C. Titoli 75
D. Articoli 170
E. Allegati 4

Premessa
Le Parti intendono con questo contratto promuovere l’implementazione dell’attività, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività nell’ambito delle Aziende Artigiane e delle Piccole Imprese Industriali in attuazione dell’accordo quadro del 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto dal Governo e dalle Associazioni datoriali e dei lavoratori, recepito anche da Cnai - Fismic Confsal, le quali ne propongono attuazione con riferimento alle PMI ed al mondo dell’attività edili.
Le Parti rilevano che il settore delle attività edili è caratterizzato da una diffusa presenza di aziende artigiane e industriali di piccola dimensione; conseguentemente, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso quindi, rappresenta, lo strumento unitario capace di fornire alle Parti Sociali il complesso minimo inderogabile di norme e regole necessarie, salvo l'applicazione di quanto disposto dall’art. 8 D.L. 138/2011.
Le Parti, intendono perseguire condizioni di competitività per le aziende edili in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell’innovazione e dell’occupazione, l’emersione del lavoro nero, il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel livello delle retribuzioni reali dei lavoratori, anche grazie alla flessibilità ed alla defiscalizzazione del lavoro ed alla promozione di servizi innovativi, convinte del ruolo strategico che il settore edile riveste sia sul mercato del lavoro che su quello economico.
Le Parti, nel confermare la validità e l’efficacia del modello di assetti contrattuali su due livelli, adottato con riferimento all’esperienza dei maggiori paesi europei, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali, attraverso regole certe e condivise, sia in grado di determinare un circolo virtuoso necessario allo sviluppo.
Le Parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, ai vari livelli, che sia ispirato ai principi di sussidiarietà, del federalismo e della solidarietà.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle imprese edili, mediante rinnovazione e la formazione di qualità, in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariali ed ai principi di solidarietà.
Le Parti, hanno inteso con questo contratto, in forza del principio di sussidiarietà, dare importanti spazi effettivi a nuove linee di contrattazione collettiva di secondo livello, al fine d’ottenere uno strumento più flessibile, agile e rispondente ai reali bisogni del comparto.
Le Parti testimoniano questa volontà di rendere effettiva la contrattazione di secondo livello garantendo al lavoratore, tramite la contrattazione di primo livello, la certezza di percepire comunque un importo aggiuntivo della paga base fissata in ambito nazionale per il suo livello di appartenenza, qualora la contrattazione di secondo livello in ambito regionale o aziendale non intervenga nei tempi previsti, salvo successivo conguaglio in suo favore qualora gli interventi vengano successivamente definiti con importi più elevati.
Le Parti confermano l’importanza ed il ruolo degli Enti “Cenoa, Cassa Edile Nazionale delle Organizzazioni Autonome”, dell’“Enboa Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome”, degli “Erboa, Enti bilaterali delle organizzazioni autonome operanti in ambito regionale” e del “Formoa, Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua delle Organizzazione Autonome”, come regolatori e gestori degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL.
Con la presente “Premessa” le Parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare ii sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire la copertura assicurativa e previdenziale dei lavoratori mediante contribuzione mista.
Le Parti, infine, auspicano un conseguente nuovo assetto delle regole sul rapporto di lavoro, meno influenzato dal Legislatore e con maggiore autonomia e responsabilità alle Parti Sociali, prevedendo i necessari meccanismi procedurali, al fine di favorire la competitività e lo sviluppo, ed auspicano che i trattamenti economici e normativi tra il comparto privato e pubblico siano uniformati.

Titolo I Disposizioni Generali - Validità e sfera di applicazione del Contratto
Art. 1
- Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti dì lavoro subordinato e parasubordinato nelle varie tipologie, posti in essere sotto qualsia forma e/o attività dalle Imprese Artigiane ed Affini considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, e dalle Piccole Imprese Industriali e loro consorzi costituiti anche in forma di Impresa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini e con estensione a tutte quelle attività che possono essere annoverate nel settore.
Vista la particolare tipologia delle imprese artigiane e delle piccole Imprese edili il presente CCNL vuole essere uno strumento che regolamenta i rapporti fra imprese artigiane e dipendenti delle stesse imprese in modo agile e flessibile, contemperando i diritti e i doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori in modo funzionale rispetto alle esigenze produttive e alle norme vigenti.
Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di formazione e le prestazioni effettuate nei periodi di “stages”, dagli addetti aspiranti alle le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione.
L’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico della Impresa Artigiana ed Affine e della Piccola Impresa Industriale di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali, gli Enti Bilaterale Nazionali o Regionali, la Formazione Continua, l’Assistenza Sanitaria e la Previdenza Complementare, in particolare all’Ente Bilaterale “Cenoa” (Cassa Edile Nazionale delle Organizzazioni Autonome) di cui agli artt. 165, 166 e 167 del presente CCNL.
Le quote ed i contributi versati alla Cenoa sono, pertanto, parte integrante del trattamento economico contrattuale.
Per espresso accordo tra le Parti il presente CCNL può essere applicato solo ed esclusivamente dalle Imprese associate all’Unapi.
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Imprese Artigiane ed Affini e dalle Piccole Imprese Industriali all'applicazione integrale sia degli accordi, che del presente CCNL, nonché dei Contratti Integrativi di secondo livello ed il rispetto della normativa prevista dalle legge vigente.
A titolo indicativo le attività delle Imprese Artigiane ed Affini e delle Piccole Imprese Industriali cui si applica il presente CCNL sono:
1. costruzioni, riparazioni, manutenzione e demolizione di fabbricati ad uso di abitazione urbani e rurali ad uso agricolo, industriale e commerciale; fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità, nonché le opere necessarie al completamento, alle rifiniture delle costruzioni stesse, compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l’impianto ed il disarmo di cantieri e di opere provvisorie in genere, il carico, lo scarico e io sgombero dei materiali;
2. opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
3. costruzione e manutenzione di ciminiere, silos, torri di refrigerazione;
4. intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e similari;
5. rivestimenti in legno, in metallo, in gesso, in stucco, in pietre e/o marmi naturali ed artificiali, in linoleum e simili, in materie plastiche, in ceramiche in genere, in piastrelle, in mosaico e da altri rivestimenti, decorazione ed applicazione di tappezzerie;
6. pavimentazione in genere: in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno e pietre naturali;
7. preparazione e posa in opera di marmi impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, etc., con materiali coibenti;
8. lavori murali per l’installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici.
9. posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive, ed opere similari;
10. spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici;
11. disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
12. sgombero della neve dai tetti, strade, autostrade, piazze, etc.;
13. sgombero di materiali di vario genere rientrante nel settore edile;
14. costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri pendenti, fosse biologiche, impianti di depurazione etc.;
15. pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale od irriguo;
16. Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.;
17. costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi ed impianti sportivi in genere, parchi, giardini e simili;
18. costruzione e/o installazione e/o demolizione e/o riparazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato etc.) per il contenimento di qualsiasi liquido;
19. costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, autostrade, di strade ferrate e tranvie;
20. Costruzione e manutenzione di impianti di trasporto terrestre ed aereo, anche a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);
21. ponti e viadotti in muratura e/o in cemento, con l’impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte su altri elementi galleggianti; ponti canale;
22. costruzione di linee elettriche e telefoniche, messa in opera di tralicci, pali e simili;
23. scavi e rinterri ed opere murarie per stesura di cavi e tubazioni acqua, gas, telefonia etc.;
24. realizzazione di opere di bonifica in genere: montana, valliva, di terreni paludosi e di terreni allagabili;
25. opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti, bacini;
26. costruzione e manutenzione di canali navigabili, industriali, di irrigazione;
27. costruzione, demolizione, riparazione e manutenzione di opere marittime, lacuali, fluviali, e lagunari in genere;
28. realizzazione di infrastrutture, costruzione idi strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, in legno, in materiale plastico, in acciaio ecc., montaggio di prefabbricati per la sicurezza stradale compresi gli interventi nei giunti di dilatazione;
29. demolizione, rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
30. demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
31. movimento di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o trattamento di terreni; preparazione di aree edificabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.;
32. cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incorerenti quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell’attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
33. esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelle pubblicitari;
34. opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l’installazione di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.;
35. attività di produzione e distribuzione di calce struzzo preconfezionato;
36. attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili;
37. altre attività complementari e sussidiarie inquadrabili con quelle sopra menzionate.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
Nota a Verbale - Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l’adeguamento dell’attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle Parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le Parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.

Titolo II Livelli di Contrattazione
Art. 2
- Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a. contrattazione di primo livello: contratto nazionale di settore;
b. contrattazione di secondo livello: contratto integrativo regionale o provinciale od aziendale di settore.

Art. 3 - La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Imprese il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
[…]
Alla contrattazione collettiva di primo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a. costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione, in seno agli enti bilaterali della contrattazione;
b. regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

Art. 4 - La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede regionale o provinciale od aziendale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
1. possibilità di una diversa articolazione dell’orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell’anno;
2. determinazione dell’elemento economico “Premio Produzione”.
Detto elemento sarà concordato, in sede regionale, provinciale o aziendale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nell’impresa, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali;
3. costituzione e funzionamento dell’organismo regionale paritetico, in seno agli enti bilaterali della contrattazione, per la prevenzione infortuni, per l’attuazione delle norme per l’igiene e l’ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
4. attuazione della disciplina della formazione professionale, disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale od aziendale dal presente CCNL, attraverso l’ente bilaterale Enboa, mediante specifiche clausole di rinvio;
5. determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
6. determinazione della indennità per i lavori in galleria;
7. regolamentazione dei servizi mensa e trasporto o indennità sostitutiva in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente ed aziendali;
8. determinazione dell’indennità per i dipendenti addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche.
[…]

Titolo III Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5
- Le Parti riconoscendo l’impossibilità di individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni dettate dalla legge 300/70 e successive modifiche ed integrazioni in materia di diritti sindacali.

Art. 6 - Le Parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell’anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 (dieci) ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’Impresa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 (quarantotto) ore, riducibili a 24 (ventiquattro) ore in caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento e dell'ordine del giorno.

Art. 9 - I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge 300/1970, nonché quelli dei sindacati nazionali o Ideali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle Imprese.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del prestigio dell’impresa dell’imprenditore o delle categorie imprenditoriali.

Art. 11 - Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati ai miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale.
Per il loro utilizzo avrà valore, esclusivamente l’edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 12 - Diritti di Associazione - Le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concordano, altresì che bisogna tener in particolare considerazione:
a. del contenuto sia dell’art. 18 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto ad associarsi che dell’art. 39 che riconosce alle Associazioni il diritto di rappresentare i propri iscritti;
b. del contenuto delle convenzioni n. 87 e n. 98 dell’OIL riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei Datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni Sindacali e Datoriali ed aderirvi senza impedimenti.

Titolo V Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Art. 14
- […]
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

Titolo VI Efficacia del Contratto
Art. 17
- Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti delle Imprese e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.

Titolo VII Mobilità - Mercato del Lavoro
Art. 18
- Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, di concordare di volta in volta, i comportamenti e gli accorgimenti, tendenti a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro. Fermo restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle Imprese, strumenti idonei di legge, in via sperimentale, per tutta la durata di vigenza del presente CCNL.
Le Parti altresì, s’impegnano a ricercare congiuntamente, con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
a. definire la stima dei fabbisogni di impiego, di mano d’opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e dì surroga;
b. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
c. realizzare incontri con le Istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Le Parti contraenti il presente CCNL opereranno, anche con il coinvolgimento diretto degli Enti bilaterali, Enboa e Erboa, anche durante il periodo di confronto sindacale previsto dalle norme vigenti, affinché la domanda e l'offerta di lavoro trovino un momento di diretto riscontro in maniera efficace e tempestiva nell’interesse dei lavoratori e delle imprese coinvolte.
[…]

Titolo XI Mansioni Promiscue - Mutamento Mansioni - Jolly
Art. 28
- Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l’impresa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell’intero ciclo di produzione presente nell’impresa stessa.
[…]

Titolo XII Assunzione - Documentazione - Visita Medica - Esclusione delle quote di riserva
Art. 30
- Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
4. libretto di “idoneità sanitaria” per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[…]

Art. 31 - Su richiesta dell’impresa il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del servizio sanitario pubblico; allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XIV Orario di Lavoro
Art. 34
- Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 (quaranta) ore settimanali di media annua con un massimo di 10 (dieci) ore giornaliere, e sarà normalmente ripartito su 5 (cinque) giorni della settimana.
Ove per esigenze tecniche si renda necessario ripartire l’orario normale contrattuale su sei giorni, per le ore di prestazione effettuate nel 6° giorno è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento) calcolata sulla paga base.
Nell'effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nei mesi dell'anno le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e del DPR 19 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per 4 (quattro) mesi l'anno (giugno - luglio - agosto - settembre) orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi (dicembre - gennaio).
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà ai lavoratori il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario.
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporanea (Flex-time). Fermo restando la verifica della sussistenza delle misure di sicurezza previste dalle norme vigenti.
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (Job-sharing). Fermo restando la verifica della sussistenza delle misure di sicurezza previste dalle norme vigenti.
Qualora lo richiedono esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazione di mercato e/o all’opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori, fra l'impresa ed i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, svolgendosi questo all'aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Titolo XV Personale con Orario Discontinuo o di Semplice Attesa o Custodia
Art. 35
- Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692, approvato con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a. custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base nazionale;
b. custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane o baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera della medesima tabella.
L’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 (cinquanta) ore settimanali salvo per i guardiani e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, nelle carovane, nelle baracche o simili o situate nelle vicinanze degli stessi l'orario normale di lavoro non può superare le 60 (sessanta) ore settimanali.
[…]
Al gruista, al personale di servizio alla cucina nelle mense si applicano le norme contenute nell'art. 36.
All'operaio di produzione quando viene richiesto di pernottare nel cantiere va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfettario […]
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiano o custodia.
Le attività di cui al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2637 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio che sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.

Titolo XVI Personale non Soggetto a Limitazione di Orario
Art. 36
- Le Parti si danno atto che nel far richiamo alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del RDL n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’impresa o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (articoli 2 e 3 del RD n. 1955/1923) individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di impiegato secondo livello nella classificazione di cui all’art. 19 del presente CCNL.
I lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto ad un’indennità speciale […]

Titolo XVII Orario di Lavoro dei Minori
Art. 37
- Per l’orario di lavoro dei minori di età si applicano le norme di leggi vigenti.
L’orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e trenta minuti).
Qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e trenta minuti), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste.
L’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L’orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte insieme agli altri orari.

Titolo XVIII Lavoro a Squadre e Lavoro a Turni
Art. 38
- È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una macchina od a una lavorazione o nelle medesime mansioni entro le 24 (ventiquattro) ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario giornaliero del lavoratore a squadre è di 8 (otto) ore per turno.
Il lavoro a squadre potrà essere organizzato anche su 6 (sei) giorni alla settimana e su più turni giornalieri. Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate.
Il dipendente deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno l'intervallo di mezz'ora.
Durante l’intervallo, il dipendente turnista può allontanarsi dal posto di lavoro ed anche uscire fuori dall'impresa.

Titolo XIX Soste - Sospensione e Riduzione d'orario Cassa Integrazione Guadagni - Recuperi
Art. 42
- Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendentemente dalla volontà del dipendente o dell'Impresa è ammesso il recupero, purché esso avvenga entro i primi dieci giorni successivi in cui è avvenuta la sosta o l’interruzione.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere le 10 (dieci) ore dieci giornaliere.

Titolo XX Lavori Disagiati
Art. 43
- Per lavori disagiati o che presentano condizioni di particolare difficoltà quali lavori in galleria, lavori in cassoni aria compressa, lavori marittimi, costruzione linee elettriche e telefoniche, lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su bordi a sbalzo, su bilance o zattere, lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell’acqua ed altro, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso come appresso specificato e, potrà essere anche ulteriormente determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambito di lavoro, le Parti, ferme restando la disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno essere necessari.
I dipendenti che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 25, mentre invece per gli operai a cottimo l’indennità andrà calcolata sul minimo contrattuale di cottimo.
DESCRIZIONE DEI LAVORI DISAGIATI
GRUPPO A - Lavori Vari
A Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (l'indennità comprende la prima mezz’ora) 4
B Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti) 5
C Lavori di palificazione o trivellazione (limitatamente agli operai addetti) 5
D Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8
F Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume 8
G Lavori di scavi in cimiteri in contatto con tombe 8
H Lavoro di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10
I Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio
J Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che in stabilimenti industriali che producono od impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività
K Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione
L Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretto a profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio
M Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre
N Lavori di demolizione di strutture pericolanti
O Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)
P Lavori su scale aeree tipo Porta
Q Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopra-mano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso
R Costruzione pozzi profondi da 3,50 a 10 metri
S Lavori per fognature nuove in galleria
T Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri
U Lavori riparazione e spurgo fognature
V Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 metri
W Lavori in pozzi preesistenti
GRUPPO B - Lavori in galleria
A Per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento od allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio
B Per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie lavori per opere sussidiarie; al carico ed al trasporti nell'interno della gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione
C Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria di gallerie ed impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie
D Per i lavori in galleria che si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti al lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco)
E Per i lavori in galleria, qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio, fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i 5 chilometri dall'imbocco, le misure della indennità di cui ai punto d) può essere elevata a fino al 20%.
GRUPPO C - Lavori in cassoni ad aria compressa
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quello corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quotai del tagliente) in metri:
A da 0 a 10 metri 54
B da oltre 10 a 16 metri 72
C da oltre 16 a 22 metri 120
D oltre 22 180
GRUPPO D - Lavori marittimi
A Lavori sotto acqua: Palombari - Se la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza l’indennità spetta per l'intera giornata 100
B Lavori sotto acqua: Palombari - Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 (quattro) ore 100
GRUPPO E - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche

A Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione, i lavoro di scavo per posa cavi e blocchi, la formazione della canalizzazione e il ripristino, l'esecuzione in loco di blocchi di calcestruzzo per fondazioni a sostegni e rizzamento pali, è dovuta un'indennità per tutte le ore di lavoro effettivo prestato. 15

Titolo XXI Indennità per lavori in alta montagna
Art. 44
- Per le indennità di lavori in alta montagna si fa riferimento alle situazioni di ciascuna circoscrizione territoriale.

Titolo XXII Indennità di zona malarica
Art. 45
- Per l’indennità relativa alla zona malarica si fa riferimento alle situazioni di ciascuna circoscrizione territoriale.

Titolo XXIII Lavoro straordinario - Festivo - Notturno
Art. 46
[…]
Per lavoro straordinario s'intende quello prestato dopo l'orario contrattuale oltre la quarantesima ora.
Per notturno si considerano quelle comprese dalle ore 22 (ventidue) alle ore 6 (sei) del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni di cui all'art 105, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Titolo XXIV Lavoro a cottimo
Art. 47
- Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]
La percentuale di cottimo deve essere comunicata per iscritto al lavoratore o in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) descrizione del lavoro da eseguire;
b) unità di misura assunta per la determinazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
c) tariffa di cottimo per unità di misura.

Titolo XXV Lavoro a Tempo Determinato
Art. 48
- La stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato deve risultare da un atto scritto e la mancanza dell’apposizione del termine di scadenza deve considerarsi assunzione a tempo indeterminato.
Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, la stipula è consentita nei seguenti casi:
1. Incrementi, prevedibilmente temporanei, di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, nonché installazione e collaudo di nuove linee di servizi;
2. punte di più intensa attività, derivanti da particolari esigenze di mercato che non siano possibili evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste e/o dei servizi, con estensione nei periodi stagionali, anche mediante sperimentazioni di turni di lavoro aggiuntivi;
3. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
4. esigenze dì attività, che non consentano una stabile programmazione (es. commesse a contratto quali le private labels);
5. operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
6. attività stagionali come definite al punto c) del successivo articolo “Durata massima -deroghe - precedenze”, ivi comprese quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni e quelle conseguenti a servizi resi in zone turistiche;
7. nelle fasi di avvio di nuove attività, conseguenti a nuovi investimenti. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuovi servizi e/o attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà durare fino a 12 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati previo Accordo Aziendale con particolare riferimento alle impresa e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dai T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218;
8. sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative e comunque in tutti i casi in cui l'impresa sia tenuta alla conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione. In tali casi l’assunzione potrà eccedere di 30 (trenta) giorni (fino al IV livello) e di 60 (sessanta) giorni (dal V livello), il momento iniziale e finale dell’assenza del lavoratore sostituito. Una permanenza eccedente i termini finali di cui sopra determinerà i medesimi oneri del superamento del termine nel contratto a tempo determinato;
9. sostituzione di lavoratori part-time a tempo determinato, nonché dei lavoratori di cui all'ultimo comma dell’art. 10 del D.Lgs. 368/2001;
10. utilizzazione di figure professionali specializzate o sperimentali, che non sia possibile occupare stabilmente, non assumibili (per età, livello di inquadramento o durata dell’incarico) con contratto di inserimento o di apprendistato;
11. fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o burocratiche-commerciali e/o tecniche;
12. sperimentazione, per un periodo massimo di sei mesi, di nuovi modelli di orario di lavoro, che presuppongano ulteriore personale rispetto a quello in servizio.

Titolo XXVI Lavoro Parziale o Part-Time - Part-Time Post Partum - Genitori di Portatori di Handicap e di Tossico Dipendenti
Art. 55 - Part-Time - Post Partum
- Al fine di consentire alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le Impresa accoglieranno entro l’ambito complessivo del 3% (tre per cento) della forza occupata, in funzione della fungibilità, la richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 (sessanta) giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Art. 56 - I genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.

Titolo XXVII Apprendistato
Art. 57 - Disciplina dell’Apprendistato
- L’apprendistato è disciplinato dal decreto legislativo n. 167/2011 e dalle disposizioni previste nel presente titolo.
La nuova disciplina si applica a tutte le tipologie di contratto di apprendistato, individuate dal Testo Unico sull’apprendistato 167/2011.
Il nuovo Apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
3. apprendistato di alta formazione e ricerca;
4. apprendistato con i lavoratori in mobilità.

Art. 58 - Disciplina Comune - La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato.

Art. 59 - Assunzione - Per l’assunzione degli apprendisti il contratto deve essere in forma scritta e deve garantire e specificare, quanto appresso:
1. il periodo di prova;
2. l’orario di lavoro;
3. la retribuzione;
4. i diversi istituti contrattuali (ferie, malattia ed infortunio ecc.);
5. l'indicazione della prestazione lavorativa;
6. il luogo della prestazione;
7. la durata del periodo di apprendistato;
8. il livello di inquadramento iniziale intermedio e finale;
9. il nominativo del tutor aziendale;
10. l’indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 (centoventi) ore l’anno;
11. il piano formativo individuale definito sulla base di moduli e formulari stabiliti dall’ente bilaterale nazionale Enboa, attento a recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, tenendo presente della normativa regionale di competenza, degli accordi conferenza Stato-Regioni, del settore e/o della categoria di riferimento;
12. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003.

Art. 61 - Retribuzione - È vietata la retribuzione a cottimo dell’apprendista. […]

Art. 63 - Prolungamento del periodo di apprendistato - Al verificarsi di eventi quali: malattia, infortunio, maternità e paternità, che comportano una sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore ai 30 (trenta) giorni di calendario e solo nei casi in cui la sospensione sia tale da non permettere di impartire la necessaria componente formativa individuale risultante dal piano formativo nei modi e nei tempi stabiliti, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.

Art. 64 - Tutor o referente aziendale - È la persona interna dell’unità produttiva, individuata all’avvio della attività formativa, che avrà il compito di seguire l’attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato.
Nel contratto individuale di apprendistato deve essere indicato il nominativo del tutor.

Art. 65 - Requisiti e capacità formativa del tutor o referente aziendale - Può rivestire la qualifica di tutor il titolare dell’unità produttiva o persona diversa ma delegata a tale scopo, in questo caso, il tutor sarà una persona che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possiede competenze adeguate di un livello pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
Al termine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor e l’apprendista al fine di verificare l’attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente riscontrate nell’esecuzione del contratto di apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato.
Per l’erogazione della formazione trasversale di base o professionalizzante, destinata a tutte le tipologie di apprendistato, le imprese potranno avvalersi, oltre i centri di formazione previsti dalle Regioni, delle strutture riconosciute dagli enti bilaterali regionali Erboa regionali o dal Fondo Professionale per la formazione continua Formoa.

Art. 66 - Piano formativo e formazione - Profili formativi - I contenuti del piano formativo sono di natura trasversale di base professionalizzante.
Fatto salvo quanto previsto dalle Regioni e Province autonome, la formazione trasversale è basata su:
1. accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione del patto formativo;
2. capacità relazionali e di comunicazione;
3. conoscenze base di una seconda o terza lingua;
4. disciplina del rapporto di lavoro comprese la bilateralità e welfare contrattuale;
5. organizzazione dell’impresa;
6. sicurezza ed igiene sul lavoro.
La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità "e-learning".

Art. 67 - Registrazione della formazione - La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire, a cura del datore di lavoro, anche su supporti informatici tracciabili e fogli firma.
La certificazione sulla formazione svolta vale ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.
Il datore di lavoro dovrà conservare, per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo, tutta la documentazione.

Art. 71 - Standard professionale - Gli standard professionali per l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato saranno quelli previsti nei relativi CCNNL di settore o categoria.

Norma transitorie - Tutti i rapporti di apprendistato di cui alla Legge n. 196/1997 ed al D.Lgs. n. 276/2003 già stipulati ed ancora in corso alla data del nominato decreto legislativo, continuano ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo dei precedenti CCCNL.
Le Parti s’impegnano, a livello di contrattazione nazionale, al recepimento del Legge n. 167/2011 ed in particolare a livello territoriale a pervenire, a specifici accordi con le istituzioni regionali, al fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in materia di apprendistato e di armonizzare la disciplina vigente alle peculiarità ed alle caratteristiche di categoria e/o settore.

Art. 72 - Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale - Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto i 15 (quindici) anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può, in ogni caso, essere superiore per la sua componente formativa a 3 (tre) anni ovvero 4 (quattro) nel caso di diploma quadriennale regionale.
In attesa delle necessarie intese tra Governo e Regioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, le Parti manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del Lavoro o le singole Regioni intendono promuovere nell’ambito della normativa vigente.

Art. 73 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante o di contratto di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) anni ed i 29 (ventinove) anni.
a. Durata e percorso formativo - La durata della formazione del contratto per gli apprendisti relativamente al presente articolo, è definita in relazione alla qualifica professionale ed al livello d’inquadramento previsto dai CCCCNL.
La durata, anche minima, del contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) per le figure professionali dell’artigianato individuate dai CCCCNL di riferimento. La formazione svolta internamente od esternamente alla azienda, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 (centoventi) ore per la durata del triennio.
b. Formazione professionalizzante e di mestiere - La formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo apprendista le seguenti competenze:
1. la conoscenza dell’attività dell’azienda;
2. la conoscenza delle basi tecniche e teoriche delle attività aziendali, nonché la loro completa applicazione;
3. conoscere e saper utilizzare i vari strumenti e le tecnologie di lavoro dell’azienda;
4. la conoscenza e l’utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del settore e/o categoria.

Art. 74 - Durata - La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e d’inquadramento, sono cosi fissate:

Livelli

Durata Complessiva mesi

3
4
5
6

60
60
48
36

[…]

Art. 76 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca - Possono essere assunti in tutti settori di attività, con contratto apprendistato di alta formazione e ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titolo di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori, i soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) anni e i 29 (ventinove) anni. Per i soggetti che sono in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 18 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
L’erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l’efficacia dell’intervento formativo medesimo.
Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo.
Le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale manifestano la loro disponibilità ad eventuali sperimentazioni.
Alla contrattazione di secondo livello è delegata la disciplina di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 167/2011.

Art. 77 - Apprendistato con i lavoratori in mobilità - Per quanto riguarda infine la nuova tipologia di apprendistati con i lavoratori in mobilità, introdotta dall’art. 7, comma 4, trattasi di una fattispecie attivabile in tutte le tipologie di apprendistato sopra esaminate, è immediatamente operativa, purché oltre alla finalità tipica della singola tipologia, si persegua quella specifica di riqualificare professionalmente il lavoratore. Ai lavoratori in mobilità si applicano le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, mentre non è prevista la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto al termine del periodo formativo. Pertanto il recesso sarà possibile solo in presenza di una giustificata causa o di un giustificato motivo sia durante la fase formativa sia al termine della stessa.
In deroga a quanto previsto dal D.Lgs 167/2011, per quanto riguarda l’assunzione di soggetti in mobilità con contratto di apprendistato, non trovano applicazione i limiti di età.
Nota a Verbale
Le Parti si attiveranno, per il tramite delle diverse commissioni paritetiche in esse già costituite, nell’Enboa - Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome e negli Erboa - Enti Regionali Bilateri delle Organizzazione Autonome, a definire, per tutti i CCCCNL Cnai e Fismic - Confsal, un avviso comune avente per oggetto le linee guida per l’applicazione uniforme e pratica, sul territorio nazionale, delle diverse forme di apprendistato.

Titolo XXVIII Telelavoro
Art. 78
- Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore (lavoratore dipendente) e l’impresa.
Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, quindi parte dell’organizzazione dell’impresa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'impresa.
Il Telelavoratore lavoratore dipendente ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’impresa.

Art. 79 - Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali.

Art. 80 - Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoratori subordinati.
Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il Telelavoro venga svolto nell’abitazione del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano un’unità produttiva autonoma dell’impresa.

Art. 81 - Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il lavoratore dipendente. Se il Telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro.
Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalia contrattazione da effettuarsi dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 82 - Al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali dell’Impresa.
Il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per lavoratori comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Il lavoratore dipendiate e/o il socio lavoratore che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva per intero i proprio status acquisito.

Art. 84 - L’Impresa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del decreto legislativo del 09/04/2008 n. 81 di recepimento della direttiva 90/270 CEE relativa ai videoterminali, che dalle leggi vigenti in materia, le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoratori.

Art. 85 - Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, prima dell’inizio del contratto di Telelavoro.
In ogni caso l’impresa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
L’Impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici.

Art. 86 - Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, è demandato:
1. l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa;
2. il carico di lavoro;
3. eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore.

Art. 87 - Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal decreto legislativo n. 66/2003.

Art. 88 - La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.

Titolo XXX Lavoratori Portatori di Handicap
Art. 91
- Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Le parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera di applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle Convenzioni per l’inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico - organizzative delle Imprese.
In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili, effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, l’impresa, qualora presente, la RSA, verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte, affinché sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, si studieranno le opportune iniziative, perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti diversamente abili, allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori diversamente abili, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla legge n. 104/92.

Titolo XXXI Contratti d’inserimento
Art. 92
- Il contratto di inserimento è quel contratto che, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad uno specifico contesto lavorativo, mira all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori.

Art. 95 - Forma e Contenuti - Il contratto di inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di lavoro.
Il contratto di inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale.
L'eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il dipendente si intende assunto a tempo indeterminato.
Inoltre il contratto d’inserimento deve indicare:
a. la durata;
b. la categoria di inquadramento;
c. il progetto individuale di inserimento;
d. l'eventuale periodo di prova;
e. l'orario di lavoro;
f. il trattamento di malattia e/o infortunio.
Riguardo all'orario di lavoro, esso può essere stipulato anche in forma part-time purché la minor durata dell'attività lavorativa non pregiudichi le finalità del contratto.

Art. 96 - Il progetto Individuale Inserimento - Per poter stipulare il contratto di inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno degli enti bilaterali, Erboa - Enboa.
Il fine è quello di adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di lavoro e, come quest'ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità dello stesso contratto, in tal senso il contratto di inserimento si trasforma automaticamente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, ha efficacia transitoria fino alla definizione della materia specifica, che nel progetto individuale di inserimento deve indicare: la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento o reinserimento oggetto del contratto.

Art. 97 - Durata - Il contratto di inserimento, secondo l’art. 57 del D.Lgs. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 (nove) mesi e non superiore a 18 (diciotto) mesi.
Per i portatori di handicap psico-fisici la durata può pattuirsi fino a 3 (tre) anni.
Dal limite massimo di durata devono essere esclusi i periodi di:
a. assenza per maternità;
b. servizio militare e/o civile;
c. malattie di durata superiore a 20 giorni continuativi.
[…]

Art. 98 - Modalità della formazione - Il progetto individuale di inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore inerente l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione aziendale.
La formazione teorica deve, inoltre, essere accompagnata da successive fasi di addestramento specifico.
Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo previsto dal D.Lgs.276/2003 all'art. 2 e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 10 ottobre 2005.
In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità del contratto di inserimento, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine del periodo di inserimento, maggiorata del 100% (cento per cento).
Il contratto di lavoro, però, non si trasforma a tempo indeterminato.

Art. 99 - I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture formative facenti capo agli enti Bilaterali Erboa - Enboa, ove presenti. In alternativa:
1. l'imprenditore;
2. i suoi preposti qualificati;
3. un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.

Art. 100 - Disciplina del Rapporto di Lavoro - Al contratto di inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.Lgs. 368/2001 s.m.i.) e dal Titolo XXV del presente CCNL.
Le percentuali massime di lavoratori assunti con contratto di inserimento non possono superare il 10% (dieci per cento) dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato con il minimo di un lavoratore ed arrotondando all’unità superiore.
[…]
Gli assunti con contratto di inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti.

Titolo XXXII Occupazione Femminile
Art. 101
- L'ammissione al lavoro delle donne è regolata dalle disposizioni di legge.
Le Parti si incontreranno periodicamente a livello regionale, provinciale o aziendale, al fine di realizzare azioni positive a favore dell’occupazione femminile.
A tal fine all’interno degli Enti bilaterali regionali Erboa, sono costituite apposite commissioni per le pari opportunità, per la progettazione e l’attuazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse pubbliche di sostegno.

Titolo XXXIII Occupazione Stranieri
Art. 102
- Le Parti preso atto del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese e dell’occupazione dei cittadini stranieri, ritengono necessario affrontare tale tematiche e concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale ed aziendale).
Le Parti si impegnano a promuovere condizioni di parità all’accesso dei lavoratori stranieri a tutte le forme di impiego previste dal presente CCNL, compatibilmente con le condizioni di soggiorno in Italia del cittadino straniero.
Le Parti sociali infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all’integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante le ripercussioni nell’ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengo di affidare agli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali o agli Enti di formazioni costituiti dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, anche mediante la costituzione di una apposita Commissione paritetica un ruolo attivo svolta a:
1. razionalizzare e incrementare la formazione integrativa dei lavoratori migranti;
2. attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata ad attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, sia all’acquisizione dei principi civici del nostro ordinamento (diritti e doveri del cittadino).
Ai Formoa viene demandato il compito di determinare un piano di azione che realizzi:
a. la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualità dei costi;
b. razionalizzazione delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva;
c. attuazione dei programmi di formazione civica.
Le Parti possono ai sensi dell’art. 4, comma 1°, del D.Lgs. 286/1998 stipulare convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti stagionali.

Titolo XXXIV Tirocini Formativi e di Orientamento
Art. 103
- Ai tirocini formativi di orientamento, si applicano le normative regionali di riferimento e, in mancanza, le disposizioni cui all’art. 18 della legge n. 196/1997 e al relativo decreto di attuazione D.M. 25 marzo 1998 n 142 e successive modifiche apportate dall’art. 11 del D.Lgs. 138/2011.

Titolo XXXVII Riposo Giornaliero - Riposo Settimanale
Art. 109
- Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 (undici) ore consecutive di cui all’art. 17 del D.Lgs. 66/2003.
In attesa della regolamentazione di quanto sopra riportata e fatte salve le ipotesi già convenute al II livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 (undici) ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
1. cambio del turno;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte verso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase di avvio di nuove attività,
6. allestimenti in genere;
7. le Imprese che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 (undici) ore;
8. la vigilanza degli impianti;
9. inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti concordano che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 (nove) ore rappresentano un’adeguata protezione degli stessi, purché tale contrazione sia contenuta entro il massimo di 30 (trenta) giorni lavorati per anno solare.

Art. 110 - Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un giorno di riposo settimanale pari a 24 (ventiquattro) ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere a diverse modalità di godimento del riposo settimanale ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 66/2003, nelle sue eccezioni:
1. ai fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Imprese che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la durata complessiva di esso ogni 14 (quattordici) giorni o nel diverso periodo che sarà determinato dalla contrattazione di secondo livello, mediamente corrisponda ad almeno una giornata ogni sei giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che in attesa della stipula degli accordi integrativi di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana è pari a 20 (venti). In caso di rinvio del riposo oltre il 7° giorno, è dovuta un’indennità fissa di € 5,00 (cinque/00) per ciascuna settimana soggetta a rinvio (massimo 4 settimane/mese).

Titolo XXXIX intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 114
- La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz’ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro.

Titolo XLII Maternità
Art. 118
- I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b. per tre mesi dopo il parto;
c. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
d. per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c);
[…]
Durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo, quando l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 (sei) ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dall’impresa; sono di mezz’ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall’impresa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Titolo XLII1 Ferie
Art. 119
- Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 28 (ventotto) giornate di calendario, (pari a 160 ore lavorative) salvo quelle previste per legge (fanciulli ed adolescenti).
[…] Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed inalienabile.
Per ragioni dì servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute.
[…]

Titolo LIV Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso
Art. 135
- Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro per “giusta Causa o per “giustificato motivo”.
A. Recesso per “giusta causa”. Si ha, quando sia caduto in modo grave immediato ed irreversibile il rapporto fiduciario nei confronti del lavoratore.
A titolo esemplificativo tale recesso si avrà in caso:
1. di diverbio litigioso, seguito da vie di fatto all’interno dell’impresa:
2. d’insubordinazione verso il datore di lavoro o di lui preposti, che abbia determinato nocumento all’Impresa;
[…]
4. di danneggiamento volontario di beni dell’Impresa o di terzi effettuata presso l’impresa;
[…]
B. Recesso per “giustificato motivo soggettivo”. Si effettua per gravi inadempienze quali:
1. mancanze gravi che non sono però idonee a rompere, in modo grave ed immediato, il rapporto fiduciario;
2. le mancanze (meno gravi) alla disciplina del lavoro ed alle disposizioni disciplinari, così come esemplificato dall’art. 143 del presente CCNL, che siano state preventivamente contestate e che abbiano originato, anche per plurirecidiva specifica, richiami, multa e sospensione.
[…]

Titolo LVII Indumenti - Attrezzi di Lavoro
Art. 141
- Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente di indossare speciali divise, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi ed a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell’addebito.
In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, il lavoratore dipendente deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.

Titolo LVIII Tutela della Salute e della Integrità Fisica del Lavoratore Ambiente di Lavoro
Art. 142
- Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione. Nei casi previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l’azienda fornirà gratuitamente idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed i mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori devono:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavori per la sicurezza;
f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione di controllo;
g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o d’altri lavoratori;
h. partecipare ai programmi di formazione e d’addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Titolo LIX Mobbing e Molestie Sessuali
Art. 143
- Le Parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato sulla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale.
Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing le Parti convengono di affidare all’Osservatorio Nazionale, istituito presso l’ente bilaterale Enboa, la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

Art. 144 - Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale e convengono di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al decreto legislativo n. 145 del 30 maggio 2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice e/o di un lavoratore e di creare un clima d’intimazioni, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

Titolo LX Appalti
Art. 145
- Le Parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine, altresì, di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente CCNL, le Imprese appaltanti dovranno esigere dalle Imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali della categoria merceologica cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche.
L’adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.
L'Impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, affidi o assuma in appalto o subappalto le lavorazioni edili ed affini, è tenuta a comunicare alla Cenoa l'inizio e la cessazione dei lavori nonché procedere ai relativi versamenti mensili dei contributi.
Le Imprese appaltanti inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le Imprese appaltatrici:
a. all’effettiva assunzione del rischio d’impresa;
b. al rispetto delle norme previste dai contratti del settore merceologico cui appartengono le Imprese appaltatrici;
c. all’osservanza di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche;
d. la presentazione del DURC, ogni qualvolta si esegue un pagamento, saldo od acconto di fattura; oltre il DURC rilasciato dagli Enti Bilaterali se nel CCNL è previsto.
Nel caso in cui l’appalto sia affidato a società Cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare l’impresa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.
Le Imprese, in occasione dell’incontro annuale di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi), si renderanno disponibili ad informare in merito:
a) all’informazione data alle imprese appaltatrici in merito ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro;
b) alle misure adottate per eliminare i rischi delle interferenze tra l’attività dell’appaltante e dell’appaltatore, da allegare al contratto di appalto o d'opera ai sensi dell’art. 3 della legge n. 123/2007;
c) all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
d) alla vincolante indicazione del servizio da eseguire o dell’opera da compiere;
e) all’attestazione della diretta organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto da parte dell’appaltatore ed all’effettiva assunzione a suo carico del relativo rischio d’impresa.
Le eventuali osservazioni del RLS in merito al precedente punto b) ed all’osservanza delle norme in materia di sicurezza delle ditte appaltatrici, saranno approfondite, con la Direzione dell’appaltante.

Titolo LXIII Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 148
- Le Parti firmatarie il presente CCNL hanno previsto l’istituzione delle Commissioni di Garanzia e Conciliazione, in seno agii enti bilaterali nazionale e regionali Enboa - Erboa.
La Commissione di garanzia e conciliazioni ha i seguenti compiti:
1) esaminare e risolvere le controversie inerenti all’interpretazione ed applicazione nell’impresa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello;
2) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
3) intervenire e fissare l’ammontare dell’elemento economico “Premio Variabile o Premio di Produzione Presenza” in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di II livello;
4) verificare e valutare l’effettiva applicazione nella singole Imprese di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all’attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendete e/o di un solo socio lavoratore dell’Impresa: quest’ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
5) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalacene di una delle Parti stipulanti;
6) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
7) definire la classificazione del personale, come previsto dall’art. 19 del presente CCNL;
8) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa inerenti l’interpretazione delle clausole contrattuali.

Titolo LXIV Doveri del Lavoratore Dipendente - Disposizioni Disciplinari - Licenziamenti
Art. 149 - Doveri del Lavoratore Dipendente
- Il lavoratore dipendente deve esplicare l’attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare, deve:
1. osservare l’orario di lavoro stabilito ed adempiere a tutte le formalità che ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2. svolgere tutti i compiti assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme di legge, del presente CCNL e delle disposizione aziendali praticate con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
6. evitare nella maniera più assoluta di accedere nei locali dell’impresa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell’impresa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7. rispettare tutte le disposizioni in uso presso l’impresa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Art. 150 - Disposizioni Disciplinari - I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all’attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell’infrazione commessa, con:
1. rimprovero verbale,
2. rimprovero scritto;
3. multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni. Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore dipendente, senza avergli preventivamente contestato formalmente l’addebito ed averlo sentito in sua difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
[…]
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
2. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
3. si rifiuti di svolgere determinati compiti o di seguire determinate procedure, quando essi rientrino nelle declaratoria e/o nei profili del proprio livello;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
1. arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
2. si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
4. commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata che può essere destinataria di più grave provvedimento.
Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
1. grave violazione degli obblighi di cui all'art. 149;
2. recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza;
[…]
5. il reiterato comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro, i superiori, i colleghi od i sottoposti;
6. la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione.
[…]

Art. 151 - Licenziamenti - Fermo restando l’ambito di applicazione della L. n. 604/1966, come modificata dall’art. 18 della L. 300/1970 e della L. n, 108/1990, l’impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
2. per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1996, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3. per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell’art. 2119 c.c., nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisorio del rapporto di lavoro, quali ad esempio, quelli indicati di seguito:
a. insubordinazione od offese gravi verso i superiori;
b. furto, frode, danneggiamento volontario od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c. qualsiasi atto volontario che possa compromettere la sicurezza, l’incolumità del personale, del pubblico, che determini danneggiamento grave agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali;
[…]
e. abbandono ingiustificato del posto del lavoro del custode;
f. rissa nei luoghi di lavoro o grave offese verso i compagni di lavoro;
g. molestie sessuali;
h. per riconosciuta e grave comportamento di mobbing;
[…]
j. recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
k. grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazioni e gestione adottato dall’Impresa ai sensi degli arrt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3), l’impresa potrà disporre la sospensioni cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore ai 10 (dieci) giorni.
[…]
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni causati secondo le norme di legge.

Titolo LXV Composizione delle Controversie
Art. 152
- In caso di controversie tra l’impresa ed il lavoratore dipendente sui contenuti o sull’applicazione delle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano nei modi conformi allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
1. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale Nazionale o all’Ente Bilaterale Regionale e successiva attivazione della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
2. per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale Nazionale e/o all’Ente Bilaterale Regionale Enboa-Erboa, ai fini di consentirne la raccolta statistica delle difficoltà, darne interpretazione bilaterale, anche alla luce dell’eventuale giurisprudenza di merito e predisporre bozza per un più chiaro ed univoco testo contrattuale.
[…]

Titolo LXVII Strumenti Paritetici Nazionali
Art. 154 - Strumenti nazionali
- Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa e nel CCNL concordano sull'opportunità di istituire:
1. la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale;
2. la Commissione paritetica permanente per le pari opportunità;
3. l'Osservatorio nazionale;
4. la Commissione paritetica nazionale.
Le Commissioni di cui sopra sono composti ciascuno da quattro a sei membri, nominati in forma paritetica dal Cnai e da Fismic-Confsal
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Tutte le commissioni di cui sopra saranno gestite dall’Enboa quelli a carattere nazionale e dalle Erboa Regionali quelle a livello Territoriali.

Art. 155 - Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale - Le Parti, tenuto conto dell'evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l'Unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore dell’Artigianato e delle Piccole Imprese Industriali, le Parti si incontreranno al fine di valutare l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all'emanazione della normativa di recepimento.
Le Parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l'impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:
1. dialogo sociale europeo settoriale;
2. evoluzione dei Comitati Aziendali europei;
3. responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
4. diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5. società europea;
6. coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
A tal fine, le Parti concordano di istituire la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.

Art. 156 - Commissione permanente per le pari opportunità - Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività idi studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale ed aziendale) a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione permanente per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1. studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2. seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3. promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4. individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono Cattività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5. predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6. favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro, di cui all’art. 143 del CCNL;
7. analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione alle molestie sessuali;
8. raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9. individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
L'eventuale adesione delle Imprese agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati.
Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Art. 157 - Osservatorio nazionale - L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ente bilaterale nazionale - Enboa - per l’artigianato e le piccole imprese, per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
1. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 4;
2. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
3. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
4. riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o Aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
5. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;
6. svolge le funzioni previste dall'artt. da 48 a 51 (Contratti a tempo determinato), dall'artt. da 92 a 100 (Contratti d'inserimento) e dagli artt. da 57 a 77 (Apprendistato)

Art. 158 - Commissione paritetica nazionale - La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
1. con le modalità e le procedure previste, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto;
2. con apposita sottocommissione:
a. individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL;
b. sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo;
c. esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

Art. 159 - Commissione paritetica nazionale - Procedure - Per l'espletamento di quanto previsto:
1. dall’art. 34- Orario di lavoro - relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
2. dall’artt. da 48 a 51 - Contratti a tempo determinato;
3. dall'artt. da 52 a 56 - Part-time- relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 (otto) ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
4. dagli artt. da 57 a 77 - Apprendistato;
5. dall'artt. da 92 a 100 - Contratti di inserimento;
6. dall’art. 142 Tutela della salute e della dignità della persona, si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso il Cnai e/o Fismic, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle Imprese aderenti all’Unapi tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
All'atto della presentazione dell’istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili alesarne della controversia.
Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo dì norma presso la sede della Cnai. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le partì entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello) la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.

Titolo LXVIII Formazione Continua “Formoa”
Art. 160
- Le Parti individuano in Formoa (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua delle Organizzazione Autonome) il Fondo cui le Imprese faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Le Parti riconoscono concordemente l'importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
2. cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell’intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
3. rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
4. facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro Formoa, nel corso degli incontri concordati, fornirà alle Imprese ed alle OO.SS. informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Impresa o in centri di formazione esterni, nonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all’impresa.
Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
1. al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento nell’impresa; 
2. alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
3. ai personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare un’effettiva riqualificazione delle competenze di professionalità;
4. alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari;
5. alle generalità dei dipendenti e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per la formazione prevista agli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Formoa.
Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.
La riscossione del contributo ed il relativo versamento al Fondo sono demandati alla Cenoa, le somme riscosse, trimestralmente vanno accreditate al conto Formoa.

Titolo LXX Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Enboa”
Art. 162
- L'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome - “Enboa”, - costituito con atto notarile il 21 dicembre 1998, costituisce lo strumento/struttura al quale le Parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto a tutti gli addetti dei vari settori (titolari e lavoratori) che operano nelle diverse attività contrattualizzati dalle Parti stipulanti.
A tal fine, l'Enboa, su mandato delle Parti costituenti:
1. elabora e ne organizza la divulgazione con le modalità più opportune, le relazioni sul quadro socio-economico del settore, delle varie attività e le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle Parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione dei compiti attribuiti;
2. incentiva e promuove studi e ricerche sulle aree delle diverse categorie e/o sull'area di categorie omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Formoa, l'analisi dei fabbisogni formativi, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;
3. predispone, su mandato delle Parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
4. promuove, coordinandosi con il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (Formoa) di cui all'accordo interconfederale del 1 gennaio 2009, le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee;
5. predispone, ove autorizzato dalle istituzioni regionali, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel modello di libretto formativo del cittadino, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del Settore attraverso la formazione;
6. favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate dai CC.CC.N.L. e quanto demandato e definito dal "gruppo per le pari opportunità";
7. promuove iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo "Formoa" o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;
8. promuove iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione delle diverse Imprese finalizzate all'avvio delle procedure di qualità;
9. promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le Parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali, a tale scopo costituiti dalle Parti firmatarie del presente CCNL;
10. promuove studi, ricerche ed iniziative relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le Parti firmatarie il presente CCNL;
11. promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandoli con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione europea;
12. promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti;
13. valorizza in tutti gli ambiti significativi, la specificità delle "relazioni sindacali" del settore e le relative esperienze bilaterali;
14. attua tutti gli adempimenti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Enboa;
15. individua e adotta iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Enboa e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo; promuovere la costituzione degli Enti Regionali Bilaterali “Erboa regione.....”, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati.
L'Enboa ha inoltre il compito di:
1. ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi di II livello dei settori stipulati dalle Parti firmatarie il presente CCNL;
2. ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture e/o dalle varie aree di categoria, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del lavoro", “Flessibilità”, “Regimi di orario”, “Sicurezza” e “Classificazione”, nonché le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività sindacale”;
3. ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività delle diverse categorie e dei lavoratori italiani;
4. ricevere le comunicazioni concernenti la nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti designati dalle rispettive Parti quali rappresentanti e componenti degli strumenti bilaterali, “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo per le pari opportunità”, nonché la nomina dei “Referenti regionali”;
5. ricevere la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del collegio di arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui ai D.Lgs. 29.10.1998 n. 387.
Inoltre, Enboa a livello nazionale e l’Erboa a livello territoriale, svolgono attraverso apposite Commissioni Nazionale e Regionali paritetiche bilaterali, le funzioni previste:
a. dall’art. 34 - Orario di lavoro -, relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
b. dall’art. 48 a 51 - Contratti a tempo determinato;
c. dall'artt. da 52 a 56 - Part-time - relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
d. dagli artt. da 57 a 77 - Apprendistato;
e. dall’artt. da 92 a 100 Contratti di inserimento;
f. dall’art. 159 Organismo paritetico per la tutela della salute e della dignità della persona, ambiente e sicurezza sul lavoro (art. 51 della Legge 81/2008).
Svolge le funzioni:
1. di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, L. n. 196/1997 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e successive integrazioni e modificazione.
2. di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dall’art. 148;
3. ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo;
4. eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

Titolo LXXI Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Erboa”
Art. 164
- Le Parti convengono, di dare entro il primo trimestre 2012 completa operatività in tutte le Regioni all’Ente Bilaterale Regionale “Erboa” regionale di (seguire il nome della Regione).