Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
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Roma, 11 marzo 2014 |
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Al Servizil V - Reparto Addestramento |
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Alle Divisioni 1^, 2^, 3^, 4^, 6^, 7^ e 10^ |
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All’Ufficio per la Biodiversità |
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Alla Scuola del C.F.S. |
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E, p.c., ai Servizi I, II, IV e VI |
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Ai Comandi Regionali del C.F.S.
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All’Ufficio Relazioni Sindacali |
Prot. n. 749
Oggetto: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. Sistema di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli operatori del Corpo forestale dello Stato - Linee guida
In relazione al quadro normativo di riferimento di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli operatori del Corpo forestale dello Stato, non può che coincidere con la professionalità dei singoli e con l’efficienza delle strutture di appartenenza, tenuto conto che questa Amministrazione è tenuta ad applicare detta disciplina secondo le effettive particolari esigenze connesse al servizio e alle peculiarità organizzative e operative.
Pertanto, per costruire al meglio il Sistema in oggetto, è necessario prendere atto dei fattori di rischio che i processi lavorativi di questa Amministrazione comportano e adottare tutte le misure previste, distinte, normativamente, tra misure generali, comuni a tutte le tipologie di lavoro, e speciali, correlate alla particolarità del lavoro stesso.
Gli Uffici in indirizzo vorranno quindi definire - puntualmente - per tutte quelle attività che comportano rischi particolari, dette misure speciali, aventi la finalità di eliminare, o ridurre, i fattori di rischio specifico.
Gli obblighi di adozione di misure speciali non si riferiscono soltanto ai lavori ad alto indice di rischio, come, ad esempio, quelli che portano a contatto con agenti chimici o con materiali radioattivi, e per i quali, non a caso, legislazioni speciali indicano quali siano dette misure, ma anche a tutti gli impieghi del Corpo forestale dello Stato, di cui alla Legge 6 febbraio 2004, n. 36, che impongono proprio l'adozione di tali misure speciali.
Quanto sopra si rende necessario per poter impartire, da parte di questo Ispettorato Generale, specifiche direttive, che non sono altro che le corrette procedure operative da porre in essere, in modo da assicurare la tutela degli operatori e l'efficienza funzionale della struttura organizzativa del Corpo forestale dello Stato.
E' di tutta evidenza l'importanza che riveste la conoscenza di dette procedure, attraverso una specifica attività di formazione, informazione e addestramento, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a cura di ogni singolo Datore di lavoro.
Con l'occasione si ribadisce l'obbligatorietà dell'attività formativa di base in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da attuarsi nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli dell'Amministrazione, che per la progressione in camera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i contenuti dei percorsi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
Nell'ambito di detti cicli formativi, svolti a cura della Scuola del Corpo forestale dello Stato, i programmi didattici dovranno altresì essere rivolti alla conoscenza dei rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative dell’attività del Corpo forestale dello Stato, secondo le misure specifiche precedentemente definite, ivi comprese l’individuazione di quelle necessarie ad eliminare, o ridurre, i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, dei materiali, delle anni, dei mezzi e dei beni necessari all'espletamento dei compiti istituzionali.
Si resta in attesa di urgente riscontro.
Assicurare.
IL CAPO |