Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 16 maggio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2006
Parti: Automotive Products Italia-Assindustria Ancona e RSU/Fim-Cisl/Fiom-Cgil/Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Automotive Products
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Art. 1 - Relazioni industriali
Art. 2 - Ferie
Art. 3 - Ambiente di lavoro
Art. 4 - Inquadramento
Art. 5 - Ticket Restaurant
Art. 6 - Premio di risultato
Tabella 1 Quota collegata alla redditività (A)
Tabella 2 Quota collegata alla qualità (B)
Tabella 3 Moltiplicatore collegato all’assiduità individuale (As)
Art. 7 - Beneficiari
Art. 8 - Incidenza su altri istituti
Art. 9 - Durata
Art. 10 - Deposito
Nota aggiuntiva all'accordo integrativo aziendale

Verbale di accordo aziendale

Il giorno 16.05.2002 a Moie di Maiolati Spontini presso la sede della Automotive Products Italia spa, tra l'Azienda […], assistita da […] Assindustria Ancona e la RSU aziendale […], assistite da […] (Fim-Cisl), […] (Fiom-Cgil), […] (Uilm-Uil) è stato sottoscritto il seguente accordo integrativo aziendale.
Il presente contratto collettivo integrativo aziendale intende rappresentare per tutte le parti firmatane uno strumento coerente con le finalità indicate nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavora e sul sostegno al sistema produttivo" del 23/7/1993 e nel "Patto sociale per lo sviluppo" del 2/2/1999, nella ideale continuità del sistema di relazioni industriali già sviluppato in azienda e riconfermato dal precedente contratto integrativo aziendale.
Le parti inoltre concordano nel ritenere il presente accordo conforme a quanto previsto dalla L. 135/97 sulla decontribuzione dei premi aziendali, nonché dal punto 3 della parte seconda del citato Protocollo del 23 Luglio 1993.

Art. 1 - Relazioni industriali
Riconfermando la prassi in atto, le parti si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno per un'informativa sull'andamento aziendale, l'organizzazione del lavoro, l'occupazione, le previsioni sull'attività produttiva, gli eventuali investimenti da realizzare nel corso dell'esercizio.
In tale occasione sarà presentato anche il piano formativo aziendale, predisposto sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili aziendali valutato con la RSU, la quale potrà, già in fase di elaborazione del piano, formulare proposte e di interesse generale.

Art. 2 - Ferie
[…]
Le ferie non godute nel periodo di maturazione dovranno essere fruite entro il 31 luglio dell'anno successivo. Decorso tale termine sarà corrisposta, salvo diversa richiesta dei singoli dipendenti, la relativa indennità sostitutiva.
[…]

Art. 3 - Ambiente di lavoro
Le parti si danno reciprocamente atto che la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori costituiscono obiettivi di comune e prioritario interesse, conseguibili attraverso la corretta applicazione delle normative vigenti in tema di ambiente di lavoro, salute e sicurezza, l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori e dei RLS.
I lavoratori per parte loro sono tenuti ad utilizzare durante l'attività e comunque, durante la permanenza in stabilimento, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione dall' Azienda.

Nota aggiuntiva all'accordo integrativo aziendale
Il giorno 16.05.2002 a Moie di Maiolati Spontini presso la sede della Automotive Products spa tra l'Azienda […], assistita da […] Assindustria Ancona e la RSU aziendale […], assistite da […] (Fim-Cisl), […] (Fiom-Cgil), […] (Uilm-Uil)
Premesso
- Che tra le medesime parti è stato sottoscritto in data odierna l'accordo per contratto integrativo aziendale;
- che le parti ritengono di comune interesse integrare quanto ivi indicato 4 - Inquadramento e 7 - Beneficiari come in appresso riportato;
- tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:
[…]
3. Si è infine riconfermata la validità della nota aggiuntiva all'accordo aziendale del 27 maggio 1997 relativa al lavoro notturno femminile.