Tipologia: CCNL
Data firma: 14 dicembre 1990
Validità: 01.01.1991 – 31.03.1994
Parti: Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisa-Scat, Uiltucs
Settori: Commercio, Distribuzione, terziario e servizi
Fonte: CNEL
Sommario:
Premessa Validità e sfera di applicazione del contratto Prima parte Sistemi di relazioni sindacali Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale Art. 1 - Diritti di informazione Art. 2 - Strumenti nazionali Art. 3 - Tutela delle lavoratrici Art. 4 - Pari opportunità Art. 5 - Osservatorio Nazionale Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale Art. 7 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure Art. 8 - Commissione Paritetica Nazionale per la classificazione Art. 9 - Commissione Paritetica Nazionale per l'esame della classificazione Titolo II Relazioni sindacali a livello territoriale Art. 10 - Diritti di informazione Art. 11 - Materie di accordi territoriali Art. 12 - Congelamento contratti e accordi provinciali Art. 13 - Enti Bilaterali Titolo III Composizione delle controversie Art. 14 - Procedure Art. 15 - Tentativo di composizione per licenziamenti individuali Art. 16 - Contributi d'assistenza contrattuale Titolo IV Relazioni sindacali a livello aziendale Art. 17 - Diritti di informazione Art. 18 - Materie di contrattazione aziendale Titolo V Mercato del lavoro Premessa Art. 19 - A) Contratti a tempo determinato Art. 20 - B) Formazione e qualificazione professionale Art. 21 - C) Contratti di formazione e lavoro Premessa Art. 22 - Procedure Art. 23 - D) Lavoratori inabili Titolo VI Licenziamenti collettivi Titolo VII Diritti sindacali Art. 24 - Dirigenti sindacali Art. 25 - Trattenuta contributi sindacali Art. 26 - Costituzione C.d.A Art. 27 - Permessi retribuiti RSA o C.d.A Art. 28 - Permessi non retribuiti RSA Art. 29 - Assemblea Art. 30 - Referendum Titolo VIII Delegato aziendale Art. 31 - Delegato aziendale Titolo IX Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori Art. 32 - Condizioni ambientali Seconda parte Disciplina del rapporto di lavoro Titolo I Classificazione del personale Art. 1 Premessa Art. 2 - Evoluzione della classificazione Art. 3 - Classificazione Titolo II Quadri Art. 4 - Declaratoria Art. 5 - Formazione e aggiornamento Art. 6 - Assegnazione della qualifica Art. 7 - Polizza assicurativa Art. 8 - Orari Art. 9 - Trasferimenti Art. 10 - Indennità di funzione Art. 11 - Cassa Assistenza Sanitaria "Qu.A.S." Art. 12 - Investimenti formativi Titolo III Assunzione Art. 13 - Assunzione Art. 14 - Documentazione Titolo IV Periodo di prova Art. 15 - Periodo di prova Titolo V Apprendistato Premessa Art. 16 - Sfera di applicazione Art. 17 - Proporzione numerica Art. 18 - Età per assunzione Art. 19 - Assunzione nominativa Art. 20 - Periodo di prova Art. 21 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Art. 22 - Obblighi del datore di lavoro Art. 23 - Doveri dell'apprendista Art. 24 - Trattamento normativo Art. 25 - Trattamento economico Art. 26 - Durata dell'apprendistato Art. 27 - Durata dell'apprendistato nel settore alimentare e prodotti freschi Art. 28 - Rinvio alla legge Titolo VI Orario di lavoro Art. 29 - Orario normale settimanale Art. 30 - Articolazione dell'orario settimanale Art. 31 - Orario medio settimanale per specifiche tipologie Art. 32 - Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale Art. 33 - Flessibilità dell'orario Art. 34 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede Art. 35 - Orario di lavoro per i fanciulli Art. 36 - Fissazione dell'orario Art. 37 - Disposizioni speciali Art. 38 - Lavoratori discontinui Titolo VII Part Time Art. 39 - Premessa Art. 40 - Rapporto a tempo parziale Art. 41 - Genitori di portatori di handicap Art. 42 - Disciplina del rapporto a tempo parziale Art. 43 - Relazioni sindacali aziendali Art. 44 - Riproporzionamento Art. 45 - Quota giornaliera della retribuzione Art. 46 - Quota oraria della retribuzione Art. 47 - Festività Art. 48 - Permessi retribuiti Art. 49 - Ferie Art. 50 - Permessi per studio Art. 51 - Lavoro supplementare Art. 52 - Mensilità supplementari (13ª e 14ª ) Art. 53 - Preavviso Art. 54 - Relazioni sindacali regionali Art. 55 - Condizioni di miglior favore Titolo VIII Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno Art. 56 - Norme generali lavoro straordinario Art. 57 - Maggiorazioni lavoro straordinario Art. 58 - Registro lavoro straordinario Art. 59 - Lavoro ordinario notturno Titolo IX Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti Art. 60 - Riposo settimanale Art. 61 - Festività Art. 62 - Retribuzione prestazioni festive Art. 63 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge Art. 64 - Permessi retribuiti Titolo X Ferie Art. 65 - Ferie Art. 66 - Funzioni pubbliche elettive Art. 67 - Determinazione periodo di ferie Art. 68 - Normativa retribuzione ferie Art. 69 - Normativa per cessazione rapporto Art. 70 - Richiamo lavoratore in ferie Art. 71 - Irrinunciabilità Art. 72 - Registro ferie | Titolo XI Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa Art. 73 - Congedi retribuiti Art. 74 - Congedo matrimoniale Art. 75 - Diritto allo studio Art. 76 - Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva Art. 77 - Aspettativa per tossicodipendenza Titolo XII Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile Art. 78 - Chiamata alle armi Art. 79 - Richiamo alle armi Titolo XIII Missioni e trasferimenti Art. 80 - Missioni Art. 81 - Trattamento retributivo trasporto merci Art. 82 - Trasferimenti Art. 83 - Disposizioni per i trasferimenti Titolo XIV Malattie ed infortuni Art. 84 - Malattia Art. 85 - Normativa Art. 86 - Obblighi del lavoratore Art. 87 - Periodo di comporto Art. 88 - Trattamento economico di malattia Art. 89 - Infortunio Art. 90 - Trattamento economico di infortunio Art. 91 - Quota giornaliera per malattia ed infortunio Art. 92 - Festività Art. 93 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio Art. 94 - Tubercolosi Art. 95 - Rinvio alle leggi Titolo XV Gravidanza e puerperio Art. 96 - Astensione dal lavoro Art. 97 - Permessi per assistenza Art. 98 - Normativa Titolo XVI Sospensione del lavoro Art. 99 - Sospensione Titolo XVII Anzianità di servizio Art. 100 - Decorrenza anzianità di servizio Art. 101 - Computo anzianità frazione annua Titolo XVIII Anzianità convenzionale Art. 102 - Anzianità convenzionale Titolo XIX Passaggi di qualifica Art. 103 - Mansioni del lavoratore Art. 104 - Mansioni promiscue Art. 105 - Passaggi di livello Titolo XX Scatti di anzianità Art. 106 - Scatti di anzianità Titolo XXI Trattamento economico Art. 107 - Normale retribuzione Art. 108 - Retribuzione di fatto Art. 109 - Retribuzione mensile Art. 110 - Quota giornaliera Art. 111 - Quota oraria Art. 112 - Paga base nazionale conglobata Art. 113 - Aumenti retributivi mensili Art. 114 - Una tantum Art. 115 - Terzi elementi provinciali Art. 116 - Terzi elementi nazionali Art. 117 - Assorbimenti Art. 118 - Trattamento personale di vendita a provvigione Art. 119 - Indennità di cassa e maneggio denaro Art. 120 - Prospetto paga Titolo XXII Mensilità supplementari (13ª e 14ª) Art. 121 - Tredicesima mensilità Art. 122 - Quattordicesima mensilità Titolo XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro a) Recesso Art. 123 - Recesso ex all. 2118 c.c. Art. 124 - Recesso ex art. 2119 c.c. Art. 125 - Normativa Art. 126 - Nullità del licenziamento Art. 127 - Nullità del licenziamento per matrimonio Art. 128 - Licenziamento simulato b) Preavviso Art. 129 - Preavviso Art. 130 - Indennità sostitutiva del preavviso c) Trattamento di fine rapporto Art. 131 - Trattamento di fine rapporto Art. 132 - Cessione o trasformazione dell'azienda Art. 133 - Fallimento dell'azienda Art. 134 - Decesso del dipendente Art. 135 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto d) Dimissioni Art. 136 - Dimissioni Art. 137 - Dimissioni per matrimonio Art. 138 - Dimissioni per maternità Titolo XXIV Doveri del personale e nome disciplinari Art. 139 - Obbligo del prestatore di lavoro Art. 140 - Divieti Art. 141 - Giustificazioni delle assenze Art. 142 - Rispetto orario di lavoro Art. 143 - Comunicazione mutamento di domicilio Art. 144 - Provvedimenti disciplinari Art. 145 - Codice disciplinare Art. 146- Normativa provvedimenti disciplinari Titolo XXV Cauzioni Art. 147 - Cauzioni Art. 148 - Diritto di rivalsa Art. 149 - Ritiro cauzione per cessazione rapporto Titolo XXVI Calo merci e inventari Art. 150 - Calo merci Art. 151 - Inventari Titolo XXVII Responsabilità civili e penali Art. 152 - Assistenza legale Art. 153 - Normativa sui procedimenti penali Titolo XXVIII Coabitazione, vitto e alloggio Art. 154 - Coabitazione, vitto e alloggio Titolo XXIX Divise e attrezzi Art. 155 - Divise e attrezzi Titolo XXX Appalti Art. 156 - Appalti Titolo XXXI Decorrenza e durata Art. 157 - Decorrenza e durata Allegati e tabelle Allegato 1 Progetto standard di formazione e lavoro Allegato 2 Relazioni sindacali a livello nazionale Insediamento dell'Osservatorio Nazionale Allegato 3 Schema di riferimento per l'attività dell'Osservatorio Nazionale Allegato 4 Statuto tipo dell'Ente Bilaterale Allegato 5 Trattamento di malattia nelle province di Trieste e Gorizia Allegato 6 Fondo di solidarietà Allegato 7 Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto Allegato 8 Art. 97 CCNL 17 dicembre 1979 Tabella A - Paga base nazionale dall'1 gennaio 1991 Tabella B - Paga base nazionale dall'1 luglio 1992 Tabella C - Paga base nazionale dall'1 ottobre 199 Tabella D - Aumenti salariali Tabella E - Paga base nazionale al 31 dicembre 1990 Allegati vari (Leggi, Decreti e Accordi Interconfederali) |
Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi […]
e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi-Mense e Servizi Filcams-Cgil[…] con l'assistenza confederale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro Cgil[…]; Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (Fisa-Scat)[…] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl[…]; Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi Uiltucs[…] e con la partecipazione dell'Unione Italiana dei Lavoratori Uil[…] Con la partecipazione della Consulta Quadri[…]
Premessa
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sul l'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 2, Prima Parte, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto all'ottavo comma dell'art. 7, Prima Parte, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.
Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del settore commerciale e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
a) Alimentazione
- commercio all'ingrosso di generi alimentari;
- supermercati alimentari;
- commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e paste alimentari annesse ai forni;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
- importatori e torrefattori di caffè;
- commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (drogherie e torrefazioni);
- commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate;
- macellerie, norcinerie, tripperie; spacci di carne fresca e congelata;
- commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
- rivendite di pollame e selvaggina;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza di P.S.) e derivati;
- commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuato nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento e di infiascamento;
- commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
b) Fiori, piante e affini
- commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali
- commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
- produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d'uso e prodotti industriali
- grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
- tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere;
commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie;
articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie e articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie e affini;
- lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
- articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- macchine per cucire;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto. carboni elettrici, ecc.);
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
- carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
- commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero - agenti e rappresentanti di commercio;
- mediatori pubblici e privati;
- commissionari;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
- compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
- imprese portuali di controllo.
e) Servizi al mercato Imprese che operano nei settori:
- pubblicità (agenzie, concessionarie di spazi, affissioni, altri operatori);
- recupero e risanamento dell'ambiente;
- laboratori di analisi;
- informatica, telematica, eidomatica;
- ricerche di mercato, ricerche economiche, ricerche motivazionali;
- ricerca, selezione e formazione del personale;
- auditing, revisione contabile;
- progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
- marketing, promozione delle vendite;
- istituti di informazione commerciale;
- agenzie di affari, agenzie immobiliari, multiproprietà; uffici residences;
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- fiduciarie e di revisione e organizzazione;
- mostre e fiere;
- centri e laboratori di ricerca, collaudi e certificazioni;
- imprese di leasing;
- auto rimesse ed autoriparatori non artigianali;
- autoscuole ed agenzie di pratiche auto;
- servizi fiduciari;
- carte di credito;
- copisterie e fotocopiature;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio;
- altri del terziario di mercato.
[…]
Titolo I Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 - Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, di terziarizzazione, di affiliazione, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la legge n. 125/1991;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione degli orari commerciali.
Art. 2 - Strumenti nazionali
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull'opportunità di istituire :
1) il Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità;
2) l'Osservatorio Nazionale; (1)
3) la Commissione Paritetica Nazionale.
Il Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità, l'Osservatorio Nazionale e la Commissione Paritetica Nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confcommercio e tre designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
(1) L'Osservatorio Nazionale è stato Costituito in data 2 marzo 1988, come risulta dal verbale allegato (All. 2).
Art. 3 - Tutela delle lavoratrici
Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della Risoluzione CEE 29 maggio 1990, misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Il Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità, di cui all'art. 2, Prima Parte, è deputato ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva appropriata sulla materia.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione aziendale ove potrà costituire titolo per l'individuazione di misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco della integrità umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.
[…]
Art. 5 - Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1, Prima Parte;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) svolge le funzioni previste dal Titolo V-C, Prima Parte, (contratti di formazione e lavoro), dal Titolo V, Seconda Parte (apprendistato) e dal Titolo VA Prima Parte, (contratti a tempo determinato).
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui all'allegato 2.
Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 7, Prima Parte, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Prima Parte del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza, con le modalità e le procedure previste dall'art. 8, Prima Parte;
2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall'art. 9, Prima Parte.
[…]
Art. 9 - Commissione Paritetica Nazionale per l'esame della classificazione
[…]
Dichiarazione a verbale
Distributori di carburante
Le parti esamineranno, in un incontro da tenersi entro 2 mesi, le particolari problematiche strutturali dei "gestori di impianti di distribuzione di carburante autostradali" e delle "aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione" (cfr. sfera di applicazione) anche per valutarne gli effetti sulle condizioni di lavoro.
Titolo II Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 10 - Diritti di informazione
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni Imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
[…]
Art. 13 - Enti Bilaterali
L'Ente Bilaterale ha le seguenti funzioni.
1. Istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell'art. 5, Prima Parte, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni Imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
e) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 30 e 32, Seconda Parte; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 33, Seconda Parte.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 5, Prima Parte, e relativo allegato 2;
2. l'Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal Titolo XI, Seconda Parte, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
3. svolge, attraverso apposite Commissioni Paritetiche, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo V-A, Prima Parte, (contratti a tempo determinato), dal Titolo V-C, Prima Parte, (contratti di formazione e lavoro), dal Titolo IX, Prima Parte, (Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori), e dal Titolo V, Seconda Parte, (apprendistato), ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.
[…]
Titolo IV Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 17 - Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:
a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica che investono l'intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione e riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
[…]
Art. 18 - Materie di contrattazione aziendale
Nelle aziende che abbiano, anche più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part time;
- determinazione di turni feriali ai sensi dell'art. 67, Seconda Parte;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
[…]
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori".
[…]
Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli, saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento, per i lavoratori, delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.
Fino alla scadenza del presente Contratto, i contratti integrativi aziendali non potranno produrre effetti prima che sia decorso un anno dalla scadenza del contratto integrativo aziendale precedente.
[…]
Titolo V Mercato del lavoro
Art. 20- B) Formazione e qualificazione professionale
In vista della prossima scadenza per la realizzazione del Mercato Unico Europeo e anche alla luce delle indicazioni e dei principi che emergono dal Memorandum Euro Fiet - CECD) in merito ai bisogni formativi nel settore del commercio al dettaglio, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli occupati nei settori della distribuzione e dei servizi e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste delle aziende;
[…]
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica;
[…]
Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto regionale e aziendale, per la definizione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
[…]
- formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione sulla salute e la sicurezza;
- formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;
[…]
- visto l'art. 14 della Legge n. 56/87 che recita: "Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese", le parti, al fine di contribuire all'attuazione dei succitati disposti normativi, designando esperti e individuando aziende che intendono porre a disposizione le proprie attrezzature alfine di collaborare con gli Uffici Provinciali del Lavoro e M.O. e le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego per l'accertamento della professionalità dei lavoratori, convengono di attribuire agli Enti Bilaterali il compito di provvedere adeguatamente in merito.
[…]
Titolo VIII Delegato aziendale
Art. 31 - Delegato aziendale
In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Titolo IX Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 32 - Condizioni ambientali
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la Rappresentanza Aziendale, può promuovere, ai sensi dell'art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Dichiarazione congiunta Le parti convengono sulla opportunità di attivare in sede territoriale (costituendo apposita Commissione in seno agli Enti Bilaterali) specifici interventi atti ad individuare eventuali cause che comportino negative conseguenze sull'ambiente di lavoro e sulla salute dei lavoratori, anche in relazione ai problemi degli addetti ai videoterminali, e proporre ai vari livelli soluzioni idonee a rimuovere tali cause.
[…]
Seconda parte Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo V Apprendistato
Art. 18 - Età per assunzione
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché adibiti a lavori considerati leggeri a norma di legge e a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
[…]
Art. 22 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art. 23 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve :
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
[…]
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 35 - Orario di lavoro per i fanciulli
L'orario di lavoro dei fanciulli fino a quindici anni compiuti non può durare senza interruzione più di sei ore.
[…]
Titolo XIV Malattie ed infortuni
Art. 89 - Infortunio
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 87 e 93, Seconda Parte.
[…]
Titolo XV Gravidanza e puerperio
Art. 96 - Astensione dal lavoro
[…]
In applicazione ed alle condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 972 dell'11 ottobre 1988, per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di astensione obbligatoria post partum è fissato in 7 mesi.
[…]
Titolo XXIV Doveri del personale e nome disciplinari
Art. 144 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 107, Seconda Parte;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che :
[…]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che;
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza:
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze;
[…]
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[…]
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]
Titolo XXIX Divise e attrezzi
Art. 155 - Divise e attrezzi
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavora tori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
[…]
Titolo XXX Appalti
Art. 156 - Appalti
Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d'appalto.
Qualora l'introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall'imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle Organizzazioni Sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.
La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende previste dall'art. 18, Prima Parte.
Allegati e tabelle
Allegato 2
Relazioni sindacali a livello nazionale. Insediamento dell'Osservatorio Nazionale
Successivamente alla conclusione del CCNL per i dipendenti di aziende del Terziario: distribuzione e servizi, del 28 marzo 1987, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, si sono incontrate numerose volte in ossequio all'impegno contrattualmente assunto di favorire corretti e proficui rapporti nell'ottica della gestione e del rilancio delle relazioni sindacali.
In questo ambito sono state poste le basi per l'attivazione dell'Osservatorio Nazionale istituito ai sensi dell'art. 3, Prima Parte, del CCNL.
E' stato, pertanto, possibile procedere all'insediamento di tale organismo il giorno 2 marzo scorso, con un apposito incontro tenutosi in Roma, presso la Confcommercio. Come previsto dal contratto nazionale l'Osservatorio costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
In questo ambito nel corso della riunione di insediamento i membri dell'Osservatorio hanno concordato sull'opportunità di procedere, in via preliminare, alla individuazione e raccolta di dati già esistenti, elaborati da Enti o Istituti pubblici e/o privati ovvero dalle stesse articolazioni territoriali delle organizzazioni firmatarie del CCNL. Può essere effettuato anche un censimento degli istituti di rilevazione.
Per quanto riguarda, più in particolare, i temi da approfondire, sono stati inizialmente individuati i seguenti:
- Formazione e qualificazione professionale (conoscenza dello stato del settore).
- Contratti di formazione e lavoro (raccolta accordi territoriali e aziendali).
Le parti hanno, inoltre, concordato di incontrarsi a breve scadenza per dare il via al gruppo di lavoro per le pari opportunità, previsto dall'art. 2, Prima Parte del CCNL e di dar corso all'effettuazione dei diritti di informazione.
Roma, 18 marzo 1988
Allegato 3
Schema di riferimento per l'attività dell'Osservatorio Nazionale
L'attività dell'Osservatorio Nazionale potrà svilupparsi secondo lo schema seguente, anche con riferimento a dati ed informazioni trasmessi dagli Osservatori Provinciali.
Campi di intervento | Compiti assegnati |
A) Gestione aspetti contrattuali attraverso specifiche ricerche relative a: | -raccolta e registrazione di tutti gli accordi integrative aziendali e territoriali; |
- analisi dei contenuti degli accordi tra loro e con il CCNL; | |
- elaborazione e statistiche dei punti precedenti; | |
- elaborazione dei dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo del CFL e dell'apprendistato. | |
B) Analisi delle materie oggetto del diritto di informazione, anche attraverso apposite ricerche relative a: | 1) Andamento occupazionale - esame dello stato e delle previsioni occupazionali del settore, eventualmente articolato per subsettori; |
- coordinamento delle indagini e delle rilevazioni; | |
- elaborazione delle stime e delle proiezioni sull'occupazione nazionale nel settore; | |
-programmazione e realizzazione di relazioni alla preparazione in merito alla preparazione di incontri, su incarico delle parti. | |
2) Andamento economico e tecnologico - Esame dello stato e delle previsioni economiche e produttive relative alle prospettive di sviluppo del settore; | |
- coordinamento delle indagini e delle rilevazioni; | |
- esame dell'andamento statistico e strutturale dei subsettori. | |
3) Ambito legislativo | - Elaborazione della raccolta delle leggi e dei decreti che regolano tutti i settori del commercio; |
- elaborazione e raccolta dei disegni di legge e delle proposte di legge, delle raccomandazioni e direttive CEE in materia di lavoro anche al fine di assumere iniziative unitarie. | |
4) Formazione professionale | - Raccolta delle proposte degli Enti Bilaterali Territoriali e degli Osservatori Territoriali ed elaborazioni elaborazione di progetti professionali di riqualificazione ed aggiornamento continuo; |
- predisposizione di progetti pilota di formazione professionale da realizzarsi a livello territoriale; | |
- predisposizione di progetti formativi per singole figure professionali relative a: |