Tipologia: Accordo
Data firma: 25 ottobre 2004
Validità: 01.01.04 - 31.12.2007
Parti: Faber spa e Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, RSU
Settori: Metalmeccanici, Faber, Sassoferrato (AN)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
1)
2) Relazioni Industriali - Occupazione
3) Ambiente di lavoro
4) Inquadramento contrattuale - Formazione
5) Diritto allo studio
6) Premio di risultato anni 2004,2005,2006 e 2007
7) Verifica
8) Corresponsione del premio
9) Non incidenza su altri istituti
10) Beneficiari
11) Salvaguardia
12) Regime contributivo
13) Validità

Verbale di accordo

In data 25 ottobre 2004 in Sassoferrato (AN), presso la Unità produttiva Faber "Berbentina Factory", tra la Faber spa […] e la Fiom Cgil […], la Fim-Cisl […], la Uilm-Uil […], la RSU della unità produttiva "Berbentina Factory" di Sassoferrato (AN)

Premesso
che le parti hanno avviato un confronto finalizzato a rinnovare il contratto collettivo aziendale di secondo livello stipulato il 30 luglio 1999 nel rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel protocollo del 23 luglio 1993 e nell'art. 9 disciplina generale sezione III del vigente CCNL;
che le parti ad esito del confronto, valutate positivamente le risultanze della precedente negoziazione e tenuto altresì conto di quanto previsto dal "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, intendono integralmente riconfermare gli obiettivi e le finalità che hanno caratterizzato il precedente accordo;
che, in particolare, le parti riconfermano di voler sviluppare un sistema che consenta all'impresa, nel presupposto e condizione di un positivo andamento della sua gestione economica, di migliorare la propria competitività perseguendo, in una ottica di consolidamento e sviluppo delle proprie posizioni di mercato, il miglioramento della qualità e della efficienza produttiva e che nel contempo consenta ai lavoratori di ottenere benefici economici, variabili in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati;
che il presente accordo integra nei suoi elementi quanto previsto nei precedenti contratti collettivi aziendali di secondo livello.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene

1) La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

2) Relazioni Industriali - Occupazione
Entro il mese di aprile di ciascun anno si terrà un incontro tra le parti, nel corso del quale l'azienda fornirà informazioni relative agli investimenti, all'andamento occupazionale, alle previsioni sulla attività produttiva nonché ad eventuali modifiche della organizzazione del lavoro. In tale occasione sarà anche definito il calendario annuale di lavoro che, in funzione delle programmate esigenze produttive, stabilisca il periodo e l'entità delle ferie collettive, nonché le modalità di utilizzazione della quota dei PAR (permessi annui retribuiti) destinata alla fruizione collettiva.
Tale programma, in considerazione delle mutevoli e repentine esigenze del mercato deve intendersi come programma "di massima" e come tale suscettibile di eventuali scostamenti in presenza dei quali le parti si impegnano (entro il mese di giugno di ciascun anno per quanto riguarda la definizione del periodo di ferie collettive) ad incontrarsi al fine di definire gli opportuni aggiustamenti.
Inoltre, al fine di migliorare il già positivo sistema di rapporti e relazioni industriali, le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente, a livello di stabilimento, norma con cadenza trimestrale, al fine di affrontare, in una logica di confronto costruttivo, eventuali problematiche attinenti l'organizzazione del lavoro, i carichi di lavoro, il miglioramento dell'ambiente e la gestione degli orari di lavoro in funzione delle eventuali esigenze produttive aziendali.
In tali incontri, si procederà inoltre ad un esame congiunto delle prospettive occupazionali con particolare riferimento all'analisi dell'utilizzo e della gestione degli strumenti contrattuali flessibili così come previsto dal D.Lgs 276/2003 (lavoro temporaneo o somministrazione di lavoro, contratti a tempo determinato, ecc...) al fine di verificarne l’attuabilità e le auspicabili ricadute in termini di stabile occupazione.
In tale ottica l'azienda si impegna a procedere, entro il corrente anno 2004, alla assunzione di circa n. 15 lavoratori già utilizzati con contratto di lavoro interinale e a circa n. 17 trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L'esito degli incontri di cui sopra sarà formalizzato con apposito verbale di riunione.

3) Ambiente di lavoro
Nella reciproca convinzione della sempre maggiore importanza, sia sociale che normativa, che viene assegnata a tutte quelle misure atte a favorire un miglioramento della prevenzione, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro in genere, le parti, anche in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 (al quale l'azienda per quanto ovvio si impegna a dare completa attuazione) si impegnano a sviluppare rapporti di massima collaborazione e coinvolgimento tendenti alla individuazione, all'analisi ed alla possibile soluzione delle problematiche che potrebbero insorgere.
In tale ottica saranno ulteriormente sviluppati gli interventi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori.
L'azienda valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, le eventuali richieste di ore ulteriori di permesso a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, rispetto a quanto previsto dal D Lgs. 626/94.

4) Inquadramento contrattuale - Formazione
[…]
Azienda e RSU si impegnano inoltre a concordare, per i neo-assunti, nella fase iniziale di inserimento al lavoro, le modalità operative per un momento di informazione relativa ai diritti sindacali.
[…]