Cassazione Penale, Sez. 3, 28 gennaio 2014, n. 3684 - Registro dei controlli antincendio


 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -
Dott. MARINI Luigi - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 971/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del 22/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità.






Fatto


1. Con sentenza 22.10.2012 il Tribunale di Padova, ha ritenuto M. G. responsabile di una serie di contravvenzioni al D.Lgs. n. 626 del 1994 (capi a e b) nonchè al D.P.R. n. 547 del 1955 (capi c e d) e, unificate le stesse col vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di Euro 3.000 di ammenda.

Le condotte addebitate all'imputato, nella veste di legale rappresentante della A. srl, che gestiva una discoteca oggetto dell'accertamento, consistevano nell'omessa istituzione del registro controlli antincendio (capo a), nella omessa designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e comunque, di gestione dell'emergenza, (capo B), nell'omessa sottoposizione di un estintore a controllo semestrale (capo c) e infine nell'omessa adozione delle misure di sicurezza atte a prevenire incendi (capo d).

Il Tribunale ha motivato la decisione rilevando, sulla base delle dichiarazioni del teste E., dei VV.FF. di Padova, che l'imputato era stato posto a conoscenza delle violazioni e dell'invito all'estinzione in via amministrativa, e che ciononostante era rimasto inadempiente.

2. La sentenza è stata impugnata dal difensore davanti alla Corte d'Appello di Venezia che, qualificando l'appello come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema.

 

Diritto


1. L'impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, e come tale inappellabile (art. 593 c.p.p., comma 3), va senz'altro qualificata come ricorso per cassazione per il principio del favor impugnationis e di conservazione degli atti processuali (art. 568 c.p.p.). Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Padova correttamente è stata inoltrata a questa Corte.

Ciò premesso, col primo motivo il ricorrente denunzia sostanzialmente la inosservanza del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 32 rilevando che la norma non prevede l'obbligo di tenuta del Registro dei controlli antincendio (la cui omissione è stata oggetto della contestazione sub a), ma detta una diversa serie di obblighi a carico del datore di lavoro.

Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 32 elencava gli obblighi del datore di lavoro ma non includeva l'obbligo di tenuta del registro in questione.

Il predetto decreto legislativo è stato peraltro abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la disposizione dell'art. 32 è stata riprodotta ugualmente nell'art. 64 di tale ultimo decreto.

In ogni caso, il Registro, già previsto dal D.P.R. n. 37 del 1998, art. 5, comma 2 è stato eliminato perchè il D.P.R. n. 151 del 2011, art. 12, comma 1, lett. b) ha abrogato il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 8.

La sentenza dunque va annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

2. Col secondo motivo si deduce la insussistenza del reato di cui al capo b perchè il teste non aveva precisato se, pur in mancanza degli attestati di frequentazione al corso antincendio, fossero stati indicati o meno i nomi dei lavoratori designati.

3. Col terzo motivo si denunzia la mancanza dell'elemento soggettivo in relazione al reato contestato sub c): rileva in proposito il ricorrente che solo uno degli estintori era sfuggito al controllo periodico, per cui è evidente, trattandosi di una mera dimenticanza del personale preposto, che sussiste la buona fede dell'imputato.

Entrambi i motivi, che in sostanza denunciano una mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza del reato sub b) e all'elemento soggettivo del reato sub c) sono fondati.

La sentenza del Tribunale si è limitata infatti a rilevare la regolarità delle notificazioni, compresa quella dell'avviso ad estinguere le violazioni in via amministrativa, e a dare atto del mancato pagamento, ma non ha speso una parola sull'accertamento della sussistenza dei reati contestati all'imputato. Non è dato rinvenire nelle poche righe di motivazione alcun percorso motivazionale che possa giustificare la dichiarazione di responsabilità, non potendosi attribuire valore al solo capo di imputazione.

Consegue l'annullamento con rinvio al Tribunale di Padova che riesaminerà la vicenda motivando adeguatamente sulla sussistenza dei reati sub b) e c).

Restano logicamente assorbiti l'esame del quarto motivo (con cui si deduce l'assoluta indeterminatezza del capo di imputazione nel quale viene contestata genericamente l'omessa adozione di misure di sicurezza, senza che sia stato precisato quali fossero tali misure violate) nonchè il quinto ed ultimo motivo (relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena).



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014