Cassazione Penale, Sez. 4, 31 dicembre 2003, n. 49462 - Infortunio mortale di un lavoratore caduto dalla scala e responsabilità di un direttore dei lavori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. OLIVIERI RENATO - PRESIDENTE -
1) Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - CONSIGLIERE -
2) Dott. DE BIASE ARCANGELO "
3) Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
4) Dott. PALMIERI ETTORE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) V. V. N. IL 27/01/1961 avverso SENTENZA del 29/03/2001 CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DE GRAZIA BENITO ROMANO
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. ANTONIO FRASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv. prof. Vincenzo Maiello che ha concluso perl'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza dell'11.4.2000 il Tribunale di Nola condannava, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi sette di reclusione V. V. per il reato di omicidio colposo in danno di M. M..
Si addebitata al V., nella qualità di direttore dei lavori dell'impresa edile di M. A. C. e nei confronti del quale si era proceduto separatamente con applicazione di pena concordata ex art. 444 C.p.p., di avere cagionato la morte del lavoratore dipendente, il quale era precipitato da una scala a pioli poggiata tra il piano rialzato ed il primo piano di un fabbricato in costruzione, incorrendo in tal modo nella violazione di norme dettata dalla comune prudenza, diligenza e perizia, anche in quella di cui all'art. 16 del d.p.r. n° 164/56 nella parte in cui questa dispone che nei lavori eseguiti ad altezza superiore a mt.2, devono essere adottate adeguate impalcature o ponteggi o comunque idonee opere provvisionali o precauzioni atte ad eliminare i pericoli di cadute di persone o cose.
Fatto commesso in Nola il 9-9-1996.
Con sentenza del 29-3-2001 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola.
Propone ricorso per Cassazione il V. e deduce la sua estraneità nella qualità di direttore dei lavori del committente all'organizzazione ed esecuzione dei lavori dati in appalto alla impresa di M. A. e comunque non rientrando nelle categorie soggettive fissate dall'art. 3 del d.p.r. n° 164/56 e tenute all'adozione e all'osservanza delle prescrizioni contenuti nel menzionato art. 16 del d.p.r. n° 164/56.
Le prospettate censure non hanno fondamento e ciò alla stregua di quanto argomentato nella sentenza impugnata.
Invero, premesso che l'infortunio ebbe a verificarsi per l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche previste dall'art. 16 del d.p.r. n° 164/56, non può sostenersi che il V. quale direttore dei lavori del cantiere, oltre che progettista del manufatto, non assumesse una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza del luogo di lavoro e non fosse destinatario al pari del datore di lavoro giudicato a parte, delle norme antinfortunistiche e in particolare di quella sopra specificatamente.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, egli è fra i soggetti penalmente responsabili della mancata attuazione delle misure antinfortunistiche e ciò ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n° 164/56 che richiama gli artt. 4-5-6 del d.p.r. n° 547/55.
Per altro, come evidenziato in sentenza, vale il principio della effettività delle mansioni e l'incarico dal V. svolto non era saltuario e occasionale, ma in punto di fatto è risultato che provvedeva a sovrintendere alla esecuzione dei lavori, impartendo ordini, istruzioni e direttive, tanto che un teste, il T., ha riferito che al momento dell'infortunio in cantiere si era in attesa del V., per l'appunto, per avere direttive sulla prosecuzione dei lavori.
Dal che discende come non possa aver rilievo il fatto ch'egli fosse stato nominato dal committente e, comunque, sul punto si richiama il principio da questa sezione enunciato con sentenza n° 1559 del 8-2-94 rv. 197086: "Il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con possibilità di impartire ordini alle maestranze...sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro".
La responsabilità dell'evento è riconducibile, quindi, alle condotte omissive del titolare come anche del direttore del cantiere, per il principio della responsabilità concorsuale e non alternativa tra di loro, come appunto osservato dalla Corte di Napoli.
Né, infine, può valere l'argomento prospettato in sede di merito circa il trasferimento con delega all'operaio rimasto infortunato del potere-dovere di adozione ed osservanza degli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro in quanto "giammai la persona delegata può essere lo stesso lavoratore beneficiario della tutela".
Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2003
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 DIC. 2003