Cassazione Penale, Sez. 3, 28 gennaio 2014, n. 3719 - Locale aperto al pubblico o circolo privato: per la normativa sulla sicurezza tale circostanza non ha rilievo






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
M.M.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2810/2010 TRIBUNALE di CATANIA, del 25/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.



Fatto


1. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 25.5.2012 ha riconosciuto M.M.S. responsabile di plurime violazioni del D.Lgs. n. 81 del 2008 commesse nella qualità di legale rappresentante dell'associazione culturale "A.S.D.C.L Acqua Santa" (fatti accertati in (OMISSIS)).

Avverso tale pronuncia il predetto propone "appello" convertito in ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di impugnazione deduce che il Tribunale, nel confutare la tesi difensiva secondo la quale non sarebbero applicabili, nella fattispecie, le disposizioni antinfortunistiche che si assumono violate, trattandosi di locale non aperto al pubblico, ha affermato che l'apertura al pubblico costituisce fatto notorio per i cittadini catanesi, dilatando così eccessivamente la nozione di fatto notorio.

Lamenta, inoltre, l'eccessività della pena inflitta anche con riferimento agli aumenti calcolati per la continuazione.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione.


Diritto


3. Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente rilevato che la posizione personale dell'imputato ed il suo ruolo di datore di lavoro ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, così come la effettiva sussistenza dei fatti indicati nell'imputazione, non sono oggetto di contestazione.

Ciò che il ricorrente lamenta - peraltro con argomentazioni generiche - è, infatti, la sola valutazione del giudice del merito concernente la notorietà del fatto che il locale fosse aperto al pubblico, circostanza ritenuta dalla difesa rilevante ai fini dell'applicabilità o meno delle violazioni accertate.

Tale assunto, tuttavia, è del tutto irrilevante e le considerazioni svolte dal giudice del merito in risposta ad una specifica deduzione difensiva, indipendentemente dalla loro esattezza e da una eventuale eccessiva dilatazione della nozione di fatto notorio come individuata dalla giurisprudenza di questa Corte, risultano dunque ultronee rispetto alle ulteriori argomentazioni che hanno portato all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e sulle quali il ricorrente non ha mosso obiezioni.

4. Invero, tutte le contravvenzioni contestate all'imputato riguardano violazioni della generale disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui tratta, appunto, il D.Lgs. n. 81 del 2008.

Detta disciplina, come chiaramente indicato nell'art. 3, comma 1, si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio, seppure con le specificazioni di cui ai commi successivi.

Non ha dunque alcun rilievo la circostanza che il rapporto di lavoro si svolga all'interno di un locale aperto al pubblico o in un circolo privato, poichè la disciplina che si assume violata nella fattispecie è volta a tutelare i lavoratori che operano nel locale, indipendentemente dal fatto che l'accesso allo stesso sia consentito alla generalità delle persone o ai soli soci.

5. Parimenti infondate risultano, inoltre, le ulteriori deduzioni in punto di dosimetria della pena.

Il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 c.p..

La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4, n.41702, 26 ottobre 2004).

Quanto alla motivazione, si è osservato che una specifica e dettagliata giustificazione sulla quantità della pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto nel caso in cui essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, ritenendosi negli altri casi adeguato il riferimento all'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. mediante espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245, 18 settembre 2009).

6. Nella fattispecie, il giudice del merito ha espressamente richiamato l'art. 133 c.p., affermando di stimare congrua, per il reato più grave, la pena base di Euro 3.000,00 di ammenda, attestandosi così in misura prossima al minimo edittale di Euro 2.500,00 della pena pecuniaria prevista in alternativa a quella dell'arresto.

Anche gli aumenti di pena per la continuazione risultano contenuti nella misura di Euro 1.000.00 per ciascuna violazione e non necessitavano di specifica motivazione, dovendosi fare riferimento esclusivo alle ragioni poste a sostegno della quantificazione della pena base (Sez. 5, n. 27382, 13 luglio 2011; Sez. 5, n. 11945, 19 ottobre 1999; Sez. 3, n. 3034, 10 novembre 1997).

Inoltre, nella quantificazione della pena finale, il giudice ha tenuto conto anche dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni imposte in sede di controllo (non seguite dal pagamento dell'oblazione che avrebbe comportato l'estinzione dei reati) riconoscendo, per tale ragione, le circostanze attenuanti generiche ed operando una riduzione prossima a quella massima consentita.

7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014