Cassazione Penale, Sez. 3, 19 febbraio 2014, n. 7774 - Certificato di prevenzione incendi: reato permanente



 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere -
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) G.F. nato il (Omissis);
avverso la sentenza del 6.12.2012;
del Tribunale di Perugia, sez. dist. di Todi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P. G., dr. Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

 


1. Con sentenza in data 6.12.2012 il Tribunale di Perugia, sez. dist. di Todi, in composizione monocratica condannava G.F. alla pena di Euro 800,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 20 così qualificata l'originaria contestazione D.P.R. n. 547 del 1955, ex art. 37.

Assumeva il Tribunale che, a seguito di sopralluogo della G.d.F., era stato accertato che presso il distributore API, sito in (OMISSIS), gestito dalla società di cui il G. era socio accomandatario, erano presenti Kg. 122,82 di oli lubrificanti, mentre il certificato di prevenzione incendi, rilasciato nel giugno 2003, ne prevedeva un quantitativo massimo di Kg. 100.

Il fatto emerso dall'istruttoria era conforme a quello contestato, per cui la diversa qualificazione giuridica non determinava una immutazione dell'originaria imputazione.

2. Ricorre per cassazione G.F., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 521 e 522 c.p.p.), nonchè la violazione dell'art. 6 CEDU e della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

A seguito di opposizione a decreto penale, il G. era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 37 per aver ampliato il deposito di oli lubrificanti, senza la preventiva autorizzazione del competente comando dei VV.FF. Tale fattispecie incriminatrice, abrogata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 304 sanzionava chi nella costruzione di nuovi impianti o di modifica di quelli esistenti non li sottoponeva al preventivo collaudo da parte dei Vigili del Fuoco.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale emergeva che il G. era titolare del prescritto certificato per complessivi 100 Kg. di oli lubrificanti e che nel corso del controllo erano state rinvenute 138 confezioni di olio lubrificante per un totale complessivo di 122,82 Kg. (di poco superiore cioè al quantitativo indicato nel certificato).

Il Tribunale, ritenendo l'identità del fatto, provvedeva a riqualificarlo D.Lgs. n. 139 del 2006, ex art. 20 che sanziona però chi, quale titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione, ometta di richiederne il rilascio o il rinnovo alle competenti autorità.

Trattasi di una condotta ontologicamente diversa da quella contestata al ricorrente (l'aver ampliato il deposito di oli minerali senza la preventiva autorizzazione dei Vigili del Fuoco).

E' stato violato quindi il principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 157 e 161 c.p..

Il Tribunale ha omesso di dichiarare la prescrizione, benchè maturata prima dell'emissione detta sentenza impugnata.

Dalla bolla di accompagnamento in atti risulta che, in data (OMISSIS), fu acquistato un quantitativo complessivo di Kg. 115,56 di oli lubrificanti. E' da tale data, pertanto, e non da quella dell'accertamento, che decorreva il termine massimo di prescrizione di anni 5.

Con il terzo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 20. Il lieve superamento del limite previsto dal certificato di prevenzione non costituisce condotta sussumibile nella previsione della suddetta norma, che sanziona chi omette di chiedere il rilascio o il rinnovo del certificato prevenzione.

 

Diritto

 


1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. E' assolutamente pacifico che si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito. La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6, 8.6.1998 n. 67539).

Sicchè "non sussiste violazione del principio di correlazione n della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d'effettiva difesa" (cfr. sez. 6 n. 35120 del 13.6.2003).

Anche più di recente questa Corte ha ribadito il principio che "si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa" (cfr. Cass. sez. 6 n. 12156 del 5.3.2009).

Deve cioè trattarsi di una trasformazione sostanziale dei contenuti dell'addebito, tale da impedire di apprestare la difesa in ordine al fatto ritenuto in sentenza.

Inoltre "il mutamento di per sè non è sufficiente per ritenere violato il principio di correlazione tra fatto contestato e ritenuto in sentenza in quanto necessita la ulteriore verifica intesa a controllare se, comunque, nel corso del processo l'imputato è stato posto in grado di confutare e difendersi concretamente anche sulla parte di condotta non formalmente inserita nel capo di imputazione" (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 21584 del 17.3.2004).

3. Al G. risultava contestato di aver ampliato il deposito di oli minerali lubrificanti senza la preventiva autorizzazione del competente comando dei Vigili del Fuoco.

Il Tribunale,senza alcuna immutazione del fatto, si è limitato a riqualificarlo D.Lgs. n. 139 del 2006, ex art. 20.

Non può, invero, essere revocato in dubbio che l'ampliamento richiedeva il rilascio di nuovo certificato di prevenzione, essendo quello in possesso del ricorrente relativo ad un deposito con "capacità" inferiore (presso il distributore poteva essere detenuto un quantitativo di Kg. 100 di oli lubrificanti).

In presenza di un quantitativo maggiore di prodotti infiammabili, era necessario verificare nuovamente i fattori di rischio in relazione all'ubicazione ed alle caratteristiche dei locali di deposito.

Del resto il prevenuto ha avuto modo di difendersi in ordine al fatto contestato, tanto che ha prodotto documentazione, eccependo anche la prescrizione del reato.

Erroneamente, però, ritiene che il mero ampliamento non richiedesse nuovo certificato di prevenzione, tanto che non indica neppure quale sarebbe la norma violata ("il caso quivi in esame presenta evidenti profili di atipicità").

4. Quanto al secondo motivo, il reato non era certo prescritto al momento dell'emissione della sentenza impugnata.

L'accertamento venne effettuato in data (Omissis) ed a tale data era presente presso il distributore un quantitativo di oli lubrificanti in misura superiore al consentito senza che l'imputato fosse in possesso della relativa autorizzazione-certificazione antincendi. La sentenza richiamata (Cass. Pen. Sez. 3 n. 4006 del 12.2.1998) è rimasta isolata, essendo stata superata dalla giurisprudenza successiva, secondo cui "l'omissione del preventivo esame e collaudo da parte dei Vigili del Fuoco per i progetti di nuovi impianti relativi a lavorazioni pericolose, è configurabile come reato proprio e come reato permanente (perdurando per volontà dell'agente la lesione del bene giuridico protetto fino all'ottenimento del certificato di prevenzione o alla cessazione dell'attività pericolosa "(cfr.. Cass. pen. sez. 3 n. 8346 del 13.4.2000).

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

5.1. L'inammissibilità del ricorso preclude, poi, ogni possibilità di far valere e rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza impugnata.

Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perchè contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art. 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014