Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2014, n. 14632 - Documento di valutazione dei rischi inadeguato. Provvedimento abnorme
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOTI Giacomo - Presidente -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE;
nei confronti di:
P.M. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 39/2012 TRIBUNALE di PORDENONE, del 05/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Fatto
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ricorre per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata il 5/06/2013 dal medesimo Tribunale, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti di P.M. per il reato di cui all'art. 590 c.p., commi 2 e 3, e art. 583 c.p., comma 1, n. 1, così descritto nel capo d'imputazione: P.M., nella sua qualità di legale rappresentante, responsabile del servizio sicurezza sul lavoro della P. s.n.c, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare violazione dell'art. 2087 c.c. e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 28, comma 2, lett. d) in nesso di causa con l'evento infortunistico, non aveva individuato nel Documento di valutazione dei rischi, nel caso specifico del rischio di ribaltamento di un carico, le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonchè i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi dovevano provvedere, così per colpa cagionando alla lavoratrice V.M.G. lesioni dalle quali era derivata una inabilità temporanea di 91 giorni. In particolare V.M. G., mentre il collega M.S. stava eseguendo, tramite l'ausilio di un carrello elevatore, manovra di spostamento di un pallet prelevandolo da una pila per spostarlo altrove, avvertita da un altro collega di prestare attenzione al movimento del carrello, si era spostata e nel fare ciò si era trovata dinanzi il carico del carrello che, rovesciandosi, le era franato sulla gamba sinistra.
2. A seguito di decreto di citazione a giudizio emesso il 9/12/2011 dal Giudice per le indagini preliminari, ed all'esito dell'udienza tenutasi in pubblica udienza, il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato ordinanza ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, ritenendo che il sinistro non fosse avvenuto per le omissioni meramente scritturali indicate in rubrica ma perchè il carico non era stato concretamente assicurato alla paletta, da cui era rovinato sulla persona offesa.
3. Il Procuratore ricorrente censura il provvedimento impugnato, ritenendolo abnorme, per aver determinato un ingiustificato regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, in forza di una insussistente violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2.
4. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Nicola Lettieri, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Data la specialità del rito, è opportuno prendere le mosse dai tratti salienti del procedimento per decreto penale di condanna.
2.1. Tale procedimento si configura come rito a contraddittorio eventuale e differito in funzione di economia processuale; la condanna viene, dunque, emessa senza previo contraddittorio e viene posta nel nulla dall'opposizione, che opera come mezzo di contestazione dell'accusa e consente di avviare la fase in cui il contraddittorio tra accusa e difesa si deve esplicare in modo pieno, con le medesime garanzie e modalità previste nel procedimento ordinario, in cui la notificazione del decreto opera come mezzo di contestazione dell'accusa (Corte Cost. n.8 del 16/01/2003).
3. In relazione al tema dell'abnormità dei provvedimenti, è stato, dunque, ritenuto abnorme, in quanto si colloca al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale rimuovibile solo con l'impugnazione e l'annullamento, il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di decreto penale per omesso avviso all'imputato a norma dell'art. 415 bis c.p.p. (Sez. 1, n. 11282 del 21/12/2000, dep. 21/03/2001, PM in proc. Villa, Rv. 218579; Sez. 1, n.24705 del 10/05/2001, PM in proc. Aliprandi, Rv.219947).
4. Dinanzi al tribunale in composizione monocratica, la fase conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna è disciplinata dall'art. 557 c.p.p., in base al quale l'imputato può chiedere al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio.
La disciplina presenta, rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 464 c.p.p., la peculiarità di non contemplare la pronuncia del decreto di giudizio immediato, trattandosi di giudizio non previsto nel rito monocratico.
4.1. E' controversa l'applicabilità, al giudizio che si svolge in seguito alla pronuncia del decreto di citazione, delle norme che regolano il procedimento per decreto dinanzi al tribunale in composizione collegiale, richiamate con clausola di compatibilità dall'art. 557 c.p.p., comma 3, e che prevedono il giudizio immediato, specie qualora si tratti di norme, come l'art. 456 c.p.p., comma 3, che fissa in 30 giorni il termine per la comparizione delle parti, pienamente compatibili con i criteri di economicità e speditezza ai quali è improntato il procedimento per decreto.
5. Quanto agli interventi consentiti al giudice in relazione all'imputazione, un precedente orientamento escludeva la modifica dell'imputazione per l'inapplicabilità dell'art. 516 c.p.p., comma 1, così imponendo al giudice che avesse riconosciuto l'insussistenza o l'irrilevanza del fatto originariamente contestato di pronunciare la sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e di trasmettere gli atti al pubblico ministero per procedere per il diverso fatto emerso in udienza (Sez. 3, n.15476 del 10/01/2002, Meucci, Rv. 221690).
5.1. Più di recente, la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso, qualora il fatto risulti diverso da quello contestato, che il pubblico ministero proceda alla modifica dell'imputazione, ritenendo applicabile, in difetto di deroghe espresse, la disciplina ordinaria prevista per le nuove contestazioni. Ove non si sia provveduto alla modifica dell'imputazione, il giudice ha il potere di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio e di restituire gli atti al pubblico ministero, come riconosciuto al giudice del dibattimento (Sez. 1, n. 17312 del 15/04/2008, Stolfa, Rv.240004; Sez. 3, n. 12293 del 9/02/2005, Pillinini, Rv.231054).
6. Pacifico è, in ogni caso, che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, non sia ricorribile per cassazione, in virtù del principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione espresso dall'art. 568 c.p.p. e dell'espressa previsione dell'inammissibilità dell'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento se non unitamente alla sentenza (art. 586 c.p.p.).
7. Così come è pacifico che, all'instaurazione del giudizio a seguito di opposizione, segue ope legis la revoca del decreto penale di condanna (art. 557 c.p.p, comma 2).
8. L'espresso richiamo dell'art. 557 c.p.p., comma 3, alle disposizioni del Titolo 5^ Libro 6^ e la clausola di compatibilità con tale rito delle norme che regolano il giudizio immediato, trattandosi di rito non previsto per il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (Sez.4, n. 16265 del 20/03/2013, Costa, Rv.255514; Sez.2, n.6377 del 22/11/2007, dep. 8/02/2008, Negrotto Cambiaso, Rv.239443), non escludono l'applicabiltà, per quanto qui rileva, delle norme dettate in materia di nuove contestazioni nel dibattimento (Sez.3, n.23491 del 7/05/2009, Giri, Rv.243966), anche in virtù dell'abrogazione dell'art. 562 c.p.p. ad opera della L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 44 ed in virtù del richiamo operato dall'art. 559 c.p.p., comma 1, alla disciplina prevista per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale.
8.1. Corollario di tale affermazione è l'applicabilità dell'art. 521 c.p.p., comma 2, che riconosce al giudice il potere di disporre la regressione del procedimento ove ritenga che il fatto sia diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, anche al giudizio che si svolge a seguito di opposizione a decreto penale, essendo tale potere correlato alla fase del giudizio in cui il titolo di reato è soggetto a critica ed a nuova valutazione.
9. Nè l'abnormità del provvedimento potrebbe desumersi dalla specialità del rito, che prevede l'emissione del decreto che dispone il giudizio ad opera del Giudice per le indagini preliminari, essendo in ogni caso riservata al pubblico ministero l'iniziativa dell'azione penale e la formulazione dell'ipotesi di reato (Sez.5, n.12987 del 16/02/2012, PM in proc. De Felice, Rv.253212; Sez.5, n.22390 del 10/05/2005, PM in proc. Zampa, Rv.231787).
10. Nè, per altro verso, il provvedimento impugnato appare idoneo a determinare una situazione di stallo del procedimento, potendo il pubblico ministero procedere nelle forme ordinarie in ragione della revoca del decreto penale di condanna che, come detto, consegue ope legis all'opposizione (Sez. 3, n.2430 del 22/10/2008, dep.21/01/2009, PM in proc. Pettina, Rv.242342).
11. Tanto premesso, ed il caso in esame neppure involge il tema affrontato dalla CEDU in relazione all'art. 6 della Convenzione (Corte EDU 11/12/2007, Drassich c. Italia), concernente l'ipotesi della diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata dal giudice di appello, è evidente come, nel caso di specie, dall'ordinanza impugnata possa evincersi che il giudice ha ritenuto che il fatto risultasse diverso da come descritto nel decreto penale opposto.
11.1. Ma, in base alla giurisprudenza di questa Corte, va escluso ogni profilo di abnormità quando si sia in presenza di un provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento (Sez. U, n.25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590). Il provvedimento abnorme è, infatti, quel provvedimento non inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (Sez.5, n.15051 del 22/12/2012, P.M. in proc. De Cicco, Rv. 252475; Sez.5, n.31975 del 10/07/2008, P.M. in proc. Ragazzoni, Rv.241162) o comunque ne viola le norme (Sez.3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.250603; Sez.U. n.21423 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv.246910), pertanto incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedi menta le (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 P.G. in proc. Toni, Rv. 243590; Sez. 3, n. 8330 del 11/01/2008, PM in proc. Mocavero, Rv. 239278; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012, PM in proc. A., Rv. 253177; Sez. 3, n.49404 del 18/11/2009, PM in proc. Fanello, Rv. 245715).
12. Non è, quindi, abnorme il provvedimento con cui il Tribunale in composizione monocratica, investito del giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero, avendo ritenuto la mancata corrispondenza dell'imputazione al fatto. Indipendentemente dalla sua correttezza giuridica, il provvedimento è stato, infatti, emesso nell'esercizio di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e, quindi, non può essere qualificato abnorme, in quanto il cattivo esercizio del potere può al più sfociare in un atto illegittimo, ma non in un atto abnorme.
13. Ne consegue che, nel caso di specie, attesa l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, e considerato che tale provvedimento non presenta i requisiti per essere ritenuto affetto da abnormità, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2014