Cassazione Penale Sez. 4, 17 gennaio 2014, n. 1870 - Ponteggi e trabattelli previsti ma non usati: i piani di sicurezza non vanno intesi come mero obbligo burocratico




 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ISA Claudio - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. SAVINO Mariapia - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
B.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 270/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 24/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVINO MARIAPIA GAETANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
UditO il difensore Avv. PEZCOLLER Alessio del Foro di Rovereto che insiste per l'accoglimento del ricorso.


Fatto

B.G. proponeva, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento in data 24.11.011 emessa a conferma della sentenza del Tribunale di Rovereto in data 4.3.010 con la quale il predetto e Sa. M., in concorso tra loro e con altri imputati giudicati separatamente, in qualità rispettivamente, il primo di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione lavori (ex D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494) presso il cantiere dell'impresa edile COSTRUZIONI S.N. s.n.c., in (OMISSIS), il secondo di datore di lavoro e direttore tecnico di fatto della  EDILSa. di Mariano Sa. e C. snc, impresa incaricata della produzione, trasporto e posa in opera di calcestruzzo presso il suddetto cantiere, erano stati ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 40 e 113 c.p., art. 590 c.p., commi 3, art. 583 c.p., comma 1, n. 1, per avere cagionato a S.G.S., lavoratore dipendente dell'impresa appaltatrice COSTRUZIONI S.N. s.n.c., lesioni personali gravi consistite in trauma cranico con frattura occipitale e della base cranica, frattura vertebrale, frattura delle costole e policontusioni che determinavano un periodo di malattia di 201 giorni, per colpa consistita in imprudenza, negligenza imperizia, nonchè in violazione degli obblighi specifici in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gravanti sui predetti nell'ambito della rispettive attribuzione e competenze, segnatamente il Sa. per aver, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, commi 1 e 2, omesso di predisporre il POS (piano operativo di sicurezza) omettendo di valutare le misure preventive e protettive relative ai rischi nella fase di getto del calcestruzzo dei pilastri in elevazione con uso del braccio dell'autopompa, considerata la loro aderenza ad un vecchio fabbricato in pessimo stato di manutenzione, il conseguente rischio di caduta di elementi instabili provenienti da tale costruzione; il B.: 1) per avere omesso nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) di individuare le modalità esecutive e le attrezzature da utilizzare per il getto di calcestruzzo nei pilastri con particolare riferimento a quelli in aderenza del vecchio fabbricato in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori; 2) per avere omesso di verificare l'utilizzo da parte dei lavoratori, durante i lavori in quota per il getto dei pilastri in calcestruzzo, di attrezzature idonee a garantirli dal pericolo di cadute, e di far rimuovere i materiali instabili del vecchio edificio in aderenza al quale veniva costruito; 3) per aver omesso di verificare l'idoneità del POS della impresa COSTRUZIONI S. relativamente ai rischi connessi al getto del calcestruzzo dei pilastri in particolari di quelli aderenti alle pareti dell'edificio vetusto e in cattivo stato di manutenzione, nonchè di accertare l'effettiva predisposizione del POS da parte della EDILSa. di Mariano Sa. e C. snc, impresa incaricata della produzione, trasporto e posa in opera di calcestruzzo presso il suddetto cantiere.

L'infortunio sul lavoro, per come descritto nel capo di imputazione, si è verificato secondo la seguente dinamica: il lavoratore dipendente dell' impresa COSTRUZIONI S. e C s.n.c., appaltatrice dei lavori di costruzione di un fabbricato per civile abitazione in (OMISSIS), S.G.S., dovendo procedere al getto di calcestruzzo in un pilastro in elevazione, saliva su una scala a pioli in metallo appoggiata alla parete di un vecchio fabbricato, in aderenza al quale doveva essere realizzato il pilastro, in modo da poter dirigere dall'alto il movimento del braccio articolato della autopompa e da inserire la parte terminale del tubo del braccio nel cassero del pilastro; mentre era intento in queste operazioni, il braccio articolato della pompa andava ad urtare contro il cordolo del tetto del fabbricato preesistente, in pessimo stato di conservazione, determinando la caduta di calcinacci e sassi nonchè la caduta del lavoratore stesso che, spaventato, perdeva l'equilibrio precipitando dalla scala e riportando le lesioni sopra indicate.

I giudici di merito hanno ritenuto accertata, in relazione alle contestazioni mosse al B. nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza e di coordinatore per il lavoro 1) l'inidoneità del PSC (piano di sicurezza e coordinamento) per l'omessa previsione delle procedura da seguire e delle attrezzature da utilizzare per l'operazione di getto dei pilastri con particolare riferimento a quelli posti in aderenza ad una vecchia costruzione in cattivo stato di manutenzione, con conseguente rischio di caduta di elementi instabili; 2) l'omissione della verifica e del controllo dell'utilizzo da parte dei lavoratori, durante l'esecuzione dei lavori in quota per il getto dei pilastri in calcestruzzo, di attrezzature idonee a garantire dal rischio di caduta (ponteggi e trabattelli) e l'omissione dell' imposizione di rimuovere tutte le parti pericolanti della vecchia struttura attigua; 3) l'omessa verifica dell'idoneità del POS (piano operativo di sicurezza) dell'impresa S., appaltatrice dei lavori, sui medesimi aspetti;

4) l'omessa richiesta di analogo POS all'impresa EDILSa., incaricata della fornitura e posa in opera del calcestruzzo.

Quanto all'adozione delle attrezzature idonee a scongiurare il pericolo di cadute per i lavori in altezza, con particolare riguardo alle operazioni di getto di calcestruzzo per i pilastri adiacenti al vecchio edificio, i giudici di merito avevano ritenuto accertato, sulla base della deposizione della parte offesa S., del conducente della betonpompa C. e dell'ispettore del lavoro N. (non smentite dalle deposizioni di segno contrario, ritenute generiche e poco attendibili, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere per l'impresa appaltatrice) che era prassi effettuare tali operazioni servendosi di una scala a pioli, che, in conformità a tale abitudine, il giorno dell'incidente lo S. aveva adoperato la scala in appoggio al vecchio fabbricato, per il getto del pilastro costruito in aderenza ad esso; poichè non erano stati rinvenuti, nel corso dell'ispezione dopo l'infortunio, ponteggi o trabattelli, neppure smontati e messi in disparte e poichè altri getti in calcestruzzo erano stati effettuati, si doveva concludere che l'ordinaria modalità esecutiva di detto lavoro fosse l'impiego della scala a pioli, trovata peraltro appoggiata alla parete del manufatto in questione subito dopo l'incidente.

Quanto all'omessa previsione nel PSC di tali misure di sicurezza, i giudici di merito avevano ritenuto che tale dato non poteva essere superato dalla presenza, evidenziata dalla difesa, della scheda n. 78, contenente l'indicazione di usare i ponteggi o trabattelli per l'esecuzione di lavori in quota, in quanto si trattava di prescrizione del tutto generica valevole per tutti i cantieri e per tutti i lavori in altezza, senza alcuna specifica attinenza alle operazioni in aderenza al vecchio manufatto in aderenza e senza la previsione e valutazione del relativo rischio di caduta di parti instabili da esso durante i lavori in quota di getto del calcestruzzo.

Pervenivano quindi alla conclusione che l'infortunio si era verificato per una doppia violazione delle regole di prevenzione: a) il mancato uso di ponteggi o trabattelli per le lavorazioni in quota;

b) la mancata valutazione del rischio di caduta dall'alto di parti pericolanti del vecchio manufatto in adiacenza del quale i lavori venivano eseguiti; rischi l'omessa valutazione dei quali erano addebitabili all'imputato B. nella sua qualità di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

A sostegno del ricorso il difensore del B. ha dedotto i seguenti motivi:.

Manifesta illogicità e contradittorietà della sentenza:

A - i giudici gravati sono incorsi in contraddizione in quanto, nel contestare all'imputato il mancato controllo circa l'effettivo utilizzo da parte dei lavoratori di ponteggi mobili per le lavorazioni in elevazione, "come previsto dal POS e dal PSC", fanno riferimento proprio a quelle previsioni che ritengono mancanti, così confermando che, contrariamente all'assunto accusatorio, il PSC conteneva una puntuale valutazione del rischio connesso ai lavori in elevazione.

B - illogica è la motivazione concernente le carenze del PSC poichè la scheda n. 78 conteneva una puntuale valutazione dei rischi e delle misure atte a scongiurali con specifico riferimento ai lavori di getto di calcestruzzo dei pilastri in elevazione allegando anche le prescrizioni del POS dell'impresa incaricata della posa in opera del calcestruzzo circa il divieto di effettuare il getto se l'operaio incaricato di posizionare il tubo della pompa non si trovasse in condizioni di sicurezza.

"La previsione è a tal punto dettagliata che non sarebbe logico assumere, se non in via del tutto apodittica, che dovesse essere inserita una specifica previsione per il getto in prossimità del vecchio fabbricato".

C - Illogico è anche il rilievo della genericità e scarsa pertinenza delle prescrizioni del piano di sicurezza con riguardo alle lavorazioni in aderenza al manufatto di antica costruzione in quanto manca la valutazione del rischio di caduta di parti pericolanti.

Osserva la difesa, che oltre a prescrivere l'impiego di ponteggi o trabattelli che consentissero al lavoratore di operare in condizioni di stabilità, non è dato comprendere quale altra prescrizione dovesse essere inserita nel piano posto che l'utilizzo del ponteggio - trabattello era idoneo a scongiurare l'evento lesivo in quanto, a seguito della caduta di elementi instabili a causa del contatto del braccio della pompa, l'operaio avrebbe potuto muoversi per scansare le parti in caduta senza perdere l'equilibrio e cadere e senza che eventuali materiali potesse cadergli addosso. Non è dato comprendere in termini logici quale sarebbe dovuta essere la prescrizione di rischio del POS e del PSC, oltre quella dell'uso di trabattelli o ponteggi e quale l'attività di messa in sicurezza della vecchia struttura diversa da quella già operata, come confermato testimonialmente dal direttore lavori ("erano state già rimosse le parti pericolanti, l'edificio era stato messo in sicurezza"), posto che: 1) la caduta di pezzi del cordolo del tetto non è avvenuta spontaneamente ma seguito dell'urto contro di esso del braccio articolato della pompa mosso in modo maldestro dal manovratore; 2) l'utilizzo di trabattelli o ponteggi avrebbe portato lo S. ad una distanza tale da scongiurare qualsiasi nociva conseguenza dipendente dalla caduta dei materiali della vecchia struttura.

Infondata è l'assunto del mancato controllo da parte del B. dell'impiego delle attrezzature previste nel PSC per i lavori in quota in quanto, come risulta dal libro giornale, egli si recava con estrema frequenza in cantiere e vi era stato due giorni prima l'incidente.


Diritto


Nel quadro delle molteplici posizioni di garanzia previste dalla normativa di settore al fine del rafforzamento del sistema della prevenzione e sicurezza del lavoratore, attraverso la sinergia di interventi dei titolari delle posizioni di garanzia in materia, assume rilievo, nel caso in esame, la figura del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera (denominato anche coordinatore per l'esecuzione dei lavori) prevista del D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 2 e 5.

La previsione di tale figura si ricollega al riconoscimento, operato dal citato D.Lgs., di specifici compiti nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro in capo al committente, figura anch'essa prevista dal decreto in questione come destinataria degli obblighi di protezione, che va ad affiancarsi a quella del datore di lavoro.

Normalmente è il datore di lavoro il personaggio che riveste una posizione di vertice nel sistema della sicurezza, in quanto titolare del rapporto di lavoro e al contempo titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, con compiti quindi organizzativi ed economici inerenti l'attività dell'impresa che lo vedono direttamente coinvolto anche nella predisposizione ed osservanza delle misure antinfortunistiche.

Nell'ottica di una pluralità di soggetti che concorrono alla sicurezza del lavoro, il D.Lgs. n. 494 del 1996, introduce, affiancandola al datore di lavoro con i suoi collaboratori, la figura del committente.

E' ragionevole difatti che anche il committente, che assume l'iniziativa della realizzazione dell'opera, provvedendo a programmarla e a finanziarla anche se l'esecuzione venga affidata a terzi, assuma una quota di responsabilità in materia di prevenzione antinfortunistica collocandosi accanto al datore di lavoro nella titolarità degli obblighi di protezione, con la possibilità di demandarli ad altra figura, questa ausiliaria, del responsabile dei lavori, anzichè occuparsene direttamente. Per gli aspetti tecnici delle competenze facenti capo al committente in materia antinfortunistica, lo stesso, o per lui il responsabile dei lavori, si avvale di figure specializzate distinte per la fase della progettazione e della realizzazione, che sono appunto il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di realizzazione.

Tali figure professionali devono essere dotate di particolari requisiti (art. 10) ed assolvono compiti delicati, come redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi (art. 4);

coordinare e controllare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice; organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività all'interno del cantiere; infine segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati (art. 5).

Fatta questa premessa, ritiene questa Corte che il ricorso, al limite dell'ammissibilità, perchè sotto l'apparente deduzione di vizi di legittimità in realtà censura l'apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito, va comunque respinto perchè infondato.

Si ricorda in proposito che in sede di controllo della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), il compito della Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dell'interpretazione delle prove, riservata al giudice di merito, bensì nel controllare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali; dunque deve accertare se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove in modo da fornire giustificazione razionale delle soluzioni adottate a preferenza di altre.

Quindi, una volta accertata la tenuta logica della motivazione, non è possibile una nuova valutazione delle risultanze processuale da contrapporre a quella effettuata dai giudice di merito.

Ne consegue che, laddove le censure mosse dal ricorrente non siano idonee a scalfire la logicità e linearità della motivazione del provvedimento, queste devono ritenersi inammissibili, perchè proposte per motivi diversi da quelli consentiti in quanto non riconducibili alla categoria di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E (Cass. S.U. n. 12 del 31.5.00, S.U. n. 47289 del 24.9.03, sez. 6^ n. 40542 del 12.10.07, sez. 4^ n. 4842 del 2.12.03). Fatta questa premessa sui limiti del sindacato di legittimità, occorre stabilire se la sentenza impugnata abbia fornito una congrua, logica ed esaustiva motivazione della valutazione delle risultanze processuali.

Venendo al caso in esame, la difesa del ricorrente lamenta che i giudici di appello hanno motivato sulla base di elementi contraddittori e illogici, senza esaminare i fatti alla luce di tutte le emergenze processuali e delle deduzioni difensive. L'assunto non è fondato poichè la Corte ha assolto l'obbligo della motivazione spiegando congruamente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo, con espresso richiamo alle puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado, sussistenti a carico degli imputati specifici e concreti elementi di prova.

In particolare la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione congrua ed aderente alle emergenze istruttorie, che non era previsto nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento) da lui redatto una specifica prescrizione relativa all'adozione di misure volte ad evitare, durante la lavorazione, la caduta di elementi instabili dall'edificio fatiscente in aderenza al quale doveva essere eretto il pilastro.

La difesa invoca la previsione di trabattelli e ponteggi contenuta nella scheda n. 78 allegata al PSC ma correttamente i giudici gravati hanno rilevato che trattasi di prescrizione generica, valevole per tutti i cantieri che comportano lavori in quota, e che non prende in considerazione gli specifici rischi posti dal cantiere in questione.

Gli obblighi posti dalle legge di redigere i vari piani di sicurezza non devono essere intesi in senso burocratico come adempimento puramente formale da adempiere, ma possono ritenersi adempiuti solo a condizione che il soggetto prenda in considerazione gli specifici rischi del lavoro predisponendo le opportune misure di prevenzione:

non a caso il D.Lgs. n. 494 del 1994, art. 2, lett. F, precisa che il documento in questione debba essere redatto in relazione "al singolo cantiere interessato".

Altro profilo assolutamente significativo è il mancato controllo esercitato dal B. sull'uso dei ponteggi e/o trabattelli. E' emerso in modo pacifico dall'istruttoria che nel cantiere non vi era traccia di tali attrezzature e che l'operaio è caduto da una scala a pioli, trovata al momento dell'infortunio, essendo prassi consolidata adoperare tale strumento anzichè le idonee attrezzature di sicurezza per i lavori in altezza.

Il B., quale responsabile per la sicurezza, avrebbe dovuto vigilare sul corretto uso delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori attraverso una presenza costante sul cantiere che evidentemente è mancata se è vero che lo S., per compiere l'operazione di indirizzare il braccio della macchina per il riempimento del pilastro in lavorazione del calcestruzzo, stava utilizzando una semplice scala anzichè un trabattello. L'impiego di tale attrezzatura lo avrebbe posto al riparo dalla caduta in quanto la stabilità della pedana su cui lavorava gli avrebbe consentito di non perdere l'equilibrio in conseguenza della caduta di calcinacci dal tetto del vecchio edificio in aderenza al quale il pilastro veniva eretto.

Non è certo sufficiente prevedere nel piano di sicurezza e coordinamento l'uso di ponteggi e trabattelli se a questa previsione astratta non si accompagna la verifica da parte del responsabile della sicurezza dell'uso che in concreto viene fatto, considerato che era una consueta modalità operativa utilizzare per le lavorazioni in altezza la scala dalla quale è caduto l'operaio, anzichè i presidi di protezione previsti nel POS. E ciò formava oggetto di un preciso obbligo del ricorrente nella sua qualità.

Il ricorso deve essere respinto.

Segue per legge (art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 15 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014