Cassazione Civile, 30 aprile 2014, n. 9457 - Esposizione ultradecennale all’amianto: esclusione dei periodi di assenza dal lavoro per cigs e per infortunio
Fatto
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Perugia, con sentenza n. 286/2008 del 19/4/2008, in riforma della decisione del Tribunale di Terni n. 337/2006 del 13/3/2006, rigettava la domanda avanzata da A.M. nei confronti dell’I.N.P.S. intesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici per l’esposizione all’amianto ex legge n. 257/1992 e successive modifiche. Riteneva la Corte territoriale che andassero esclusi dal periodo complessivo di esposizione all’amianto, come riconosciuto dal giudice di primo grado, i periodi di assenza dal lavoro per cigs e quello per infortunio sul lavoro (per complessivi due anni, nove mesi e venti giorni di cui due mesi e ventisei giorni di assenza dovuta all’infortunio sul lavoro) con la conseguenza che mancava il requisito dell’esposizione superiore ai dieci anni.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione A.M. affidato a due motivi d’impugnazione.
L’I.N.P.S. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno deposito memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Diritto
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, in relazione al d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277, artt. 24 e 31; degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)". Si duole della operata esclusione dal periodo di esposizione all’amianto dell’assenza per infortunio sul lavoro. Sostiene che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto valutabili anche le pause fisiologiche (riposi, ferie, festività) in quanto rientranti nella normale evoluzione del rapporto. Rileva che in quest’ultima non può non farsi rientrare anche l’assenza per infortunio che è anzi una "pausa fisiologica" rafforzata, in quanto determinata non da fattori esterni ma proprio dall’attività lavorativa. Evidenzia che le Sezioni unite di questa Corte, nella decisione n. 13025/2006, discostandosi da un difforme orientamento, hanno equiparato istituti quali ferie e congedi alla malattia/infortunio ai fini del computo del premio supplementare relativo a silicosi ed asbestosi.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: "Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.". Lamenta l’equiparazione operata dalla Corte territoriale tra l’assenza dal lavoro per cigs e quella per infortunio sul lavoro rilevando che nel secondo caso la mancanza di prestazione lavorativa è dipesa da ragioni fisiologiche inerenti alla dinamica del rapporto di lavoro così come per altri istituti riconosciuti utili ai fini di causa.
3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati.
Occorre innanzitutto evidenziare che nella sentenza impugnata la valutazione della non esposizione all’amianto per un periodo ultradecennale è stata effettuata tenendo conto, oltre che del lungo periodo di assenza per cigs dall’1/1/1983 al 7/7/1985 (due anni, sei mesi e sette giorni), anche del periodo di assenza dal lavoro dall'8/3/1977 al 3/6/1977 (due mesi e ventisei giorni) dovuto ad infortunio sul lavoro.
Nella giurisprudenza di questa Corte è da ritenersi consolidato l’orientamento ermeneutico secondo cui, in relazione al requisito temporale, deve considerarsi la posizione lavorativa di ogni singolo lavoratore, ivi computando le pause "fisiologiche", intendendosi per tali quelle proprie di tutti i lavoratori (riposi, ferie, festività) e che rientrano nella normale evoluzione del rapporto, in quanto conseguenti alla rilevanza del tempo delle prestazioni spiegate (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4913/2001 e n. 997/2003). Se, dunque, nell’interpretazione dell’art. 13 comma 7 della legge n. 257/92, la "prestazione lavorativa" rilevante ai fini delle prestazioni pensionistiche è quella "effettivamente resa" - come, del resto, confermato dal D.M. 27 ottobre 2004 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 295), "Attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto" che, all’art. 2 (Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento), comma 3, ha chiarito che «Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta» - , deve considerarsi tale anche la quella coincidente con le dette pause fisiologiche (cfr. Cass. 1 agosto 2005, n. 16118) -.
La questione all’esame riguarda invece la computabilità, ai fini de quibus, di quelle sospensioni dell'esposizione riconducibili a cause "non fisiologiche", ossia non ricollegabili alla normale evoluzione del rapporto e non proprie di tutti i lavoratori (in quanto non integranti un evento necessario e costante del rapporto di lavoro quanto a cadenza e durata), nel novero delle quali rientrano (al pari dei periodi di sospensione dall’attività lavorativa per collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni ovvero di svolgimento del servizio militare) anche le assenze per malattia ovvero infortunio sul lavoro.
La questione, dalla giurisprudenza di questa Corte, è stata risolta nel senso che non sono computabili per la determinazione del periodo complessivo dell’esposizione di cui alla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, i periodi di sospensione dell’esposizione determinata da eventi riferibili soltanto ad un singolo lavoratore, in dipendenza di condizioni soggettive o delle particolari vicende del rapporto, ove abbiano avuto significativa durata ed abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi e dell’eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l’effettivo venir meno del rischio tutelato. Così è stato precisato con riferimento alle sospensioni per collocamento in cassa integrazione guadagni da Cass. 4 agosto 2010, n. 18134. Eguale ragionamento è stato svolto con riguardo al servizio militare da Cass. 16 gennaio 2012, n. 503.
Non diversamente va opinato con riguardo alle assenze per malattia e in dipendenza da un infortunio sul lavoro non trattandosi di accadimenti tipici del rapporto di lavoro ma costituendo di questo, all’evidenza, una patologia.
Né vale richiamare, in senso contrario, la pronuncia di questa Corte a Sez. un. dell’1 giugno 2006, n. 13025 resa in una fattispecie del tutto diversa in quanto attinente al criterio di calcolo del premio supplementare previsto dall’art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell’asbestosi sulla base della intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi e malattie.
Quel che rileva invece in tutti i casi esaminati è, come detto, la significatività dei periodi di mancata prestazione del lavoro, vale a dire la loro idoneità ad incidere sulla esposizione complessiva all’amianto, così da non poter essere computati ai fini dell’accertamento del requisito della durata ultradecennale dell’attività lavorativa tutelata.
Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, con valutazione conforme ai richiamati principi, che il periodo di prolungata e consecutiva assenza dal lavoro per infortunio era di consistenza tale da interrompere, per la relativa durata, l’esposizione all’agente patogeno.
Tale accertamento in fatto non è stato in questa sede adeguatamente censurato.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
5. La peculiarità della questione e l’alterno esito dei gradi di merito costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.