Tipologia: Accordo
Data firma: 8 giugno 2005
Validità: 31.12.2007
Parti: YKK Mediterraneo e RSU/Fiom/Uilm
Settori: Metalmeccanici, YKK Mediterraneo, Ascoli Piceno
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Verbale di accordo
1. Premessa
2. Diritti sindacali
2.1 Rappresentanza Sindacale Unitaria

2.2 Permessi per cariche sindacali nazionali regionali e provinciali
2.3 Locale per la RSU
2.4 Informazioni
2.4.1 Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive

2.4.2 Investimenti, occupazione ed attività indotte
2.4.3 Tecnologie di processo
2.4.4 Decentramento produttivo
2.5 Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
2.6 Ambiente e sicurezza
3. Istituti aziendali
3.1 Mensa aziendale

3.2 Commissione mensa
3.3 Cral aziendale
4. Retribuzione
4.1 Mensilizzazione
4.2 Premio di Produzione
4.3 Terzo elemento
4.4 Gratifica preferiale
4.5 Superminimo di risultato
5. Trattamento di fine rapporto
5.1 Misura del TFR
5.2 Anticipazione del TFR
6. Professionalità
6.1 Aggiornamento
6.2. Criteri generali del processo dì verifica
6.3 Programma di Addestramento
7. Previdenza integrativa
8. Orario di lavoro
8.1 Orario flessibile impiegati

8.2 Turno notturno e riduzione di orario
8.2.1 Turno notturno

8.2.2 riduzione orario anzianità
9. Banca ore
10. Occupazione
11. Premio di risultato
11.3 Calcolo del Premio di Risultato
11.5 Commissione Paritetica
11.6 Condizioni applicative
11.8 Quota Free variabile
12. Condizioni generali del contratto
13. Decorrenza e durata
Verbale di accordo 8 giugno 2005
Quota di servizio contrattuale
Quota contratto
Una tantum

Verbale di accordo
Il giorno 8 giugno 2005 presso gli uffici dell'Associazione degli Industriali di Ascoli Piceno, si sono incontrati: la ditta YKK Mediterraneo spa di Ascoli Piceno […] e la RSU dell'Azienda […], assistita dalle OOSSLL provinciali […] Fiom e […] Uilm
Le parti, nel comune intento di dare maggiore organicità agli accordi e normative da applicare in azienda e al fine di rendere più snella e corrente la gestione degli stessi, rendendoli più adeguati alla realtà attuale, decidono di riassumere nel presente verbale le norme e che resteranno applicate per tutta la durata del presente Accordo.

1. Premessa
Considerato che il mercato su cui opera la YKK Mediterraneo spa si presenta sempre più complesso e non offre sufficienti spazi ad aziende che non siano caratterizzate da un elevato grado di dinamicità e competitività, la YKK Mediterraneo spa crede di poter ugualmente accrescere la propria presenza sul mercato anche e soprattutto con il contributo di ogni suo collaboratore in termini di aumento della produttività, qualità e flessibilità dei lavoro.
Sulla base di tali considerazioni le parti convengono:
a) di riconoscere piena validità agli accordi vigenti in materia di costo del lavoro, che stabiliscono che i benefici economici derivanti ai lavoratori da rinnovi della contrattazione integrativa aziendale devono scaturire ed essere collegati ad incrementi di produttività, redditività e miglioramento della qualità dei sistema e dei prodotto;
b) di realizzare un sistema di relazioni industriali coerente con le finalità indicate nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.07.1993.
Tale sistema di relazioni industriali farà riferimento alle norme e alle procedure previste dal CCNL e dagli accordi interconfederali, si baserà sulla fiducia reciproca piuttosto che sulla conflittualità e, anche tramite lo strumento dei l'informazione preventiva, perseguirà la massima partecipazione di tutti i lavoratori al conseguimento degli obiettivi aziendali, consentendo ai lavoratori, da un lato, di conseguire benefici economici connessi con il raggiungimento dei suddetti obiettivi e all'azienda, dall'altro, di mantenere la propria competitività attraverso il miglioramento delle proprie performances.

2. Diritti sindacali
2.1 Rappresentanza Sindacale Unitaria

Visto quanto contenuto nell'Accordo Interconfederale 20.12.93 sulla disciplina delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dopo aver effettuato le dovute armonizzazioni, si conviene che la RSU è composta da n. 5 lavoratori, tutti in forza alla intera unità produttiva, e che in tale numero è compreso il Rappresentante alla Sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n. 626/94.
Nel riconoscere piena agibilità e tutela ai n. 5 componenti di detta struttura, si conviene che per l'espletamento della propria funzione la RSU beneficerà di permessi retribuiti ripartiti con le modalità previste dall'Accordo Federmeccanica/Fim nazionali del 1° febbraio 1994.
L'ultimo giorno del mese precedente a quello di indizione delle elezioni delle RSU sarà verificato il numero delle unità dei lavoratori dipendenti, prendendo come riferimento temporale i tre anni precedenti e calcolandone la media.
Nel caso che il numero delle unità dei lavoratori risulti maggiore alle 200 unità, in seno alle 5 unità degli RSU saranno nominati altri due rappresentanti della sicurezza per un totale di tre come dalla legge [dlgs] 626/94; nel caso inoltre che il valore medio delle unità dei lavoratori risulti maggiore alle 250 unità, la RSU verrà integrata da altri due componenti in forza alla intera unità produttiva. Solo in questo caso la RSU sarà composta da n. 7 lavoratori, tutti in forza alla intera unità produttiva e in tale numero saranno compresi tre Rappresentanti alla Sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n. 626/94.
Il monte ore annuo di permessi retribuiti per le RSU, sarà di 400 ore annue mentre ogni RLS potrà usufruire singolarmente di ulteriori 40 ore di permesso retribuito. Resta inteso che nel caso in cui alla verifica di cui sopra il numero delle unità risulti inferiore alle 250 la RSU eventualmente costituita di 7 unità tornerà ad essere composta da cinque rappresentanti.
Il computo della media delle unità dei lavoratori dipendenti verrà fatto ad ogni indizione delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Il calcolo delle unità di dipendenti di riferimento verrà effettuato escludendo i dirigenti, i lavoratori in aspettativa a qualsiasi titolo, i lavoratori a domicilio, i lavoratori somministrati, mentre i lavoratori a tempo determinato verranno conteggiati in proporzione ai mesi lavorati (considerando pari al mese pieno la frazione di mese superiore a 15 giorni) e i lavoratori a tempo parziale saranno considerati come unità intere. Resta altresì escluso da tale computo anche ogni eventuale incremento di organico derivante da operazioni di fusione ed incorporazione con altra società.
I permessi per lo svolgimento dell'attività propria della RSU devono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, alla Direzione aziendale. Per casi di motivata urgenza è consentito un preavviso inferiore alle 24 ore da concordare con la Direzione Aziendale o con delegato dalla stessa. Tale minore preavviso deve comunque garantire la valutazione delle eventuali esigenze produttive dell'azienda e permettere la sostituzione adeguata dei lavoratori richiedenti il permesso.

2.3 Locale per la RSU
L'Azienda mette a disposizione della RSU, per l'esercizio delle sue funzioni, un idoneo locale all'interno dello stabilimento completo di attrezzature.
Tale locale, compreso l'arredo e le attrezzature (linea telefonica con numeri codificati e di una stampante polifunzionale adibita anche a fax e fotocopiatrice) dovrà essere tenuto dalla RSU con criteri di normale diligenza; esso dovrà essere agibile a terzi sia per consentire le consuete pulizie e sia per ogni eventuale ragione di sicurezza.
Per l'accesso a detto locale fuori dal proprio orario di lavoro, il singolo membro della RSU dovrà richiedere preventivamente all'Azienda la prescritta autorizzazione.

2.4 Informazioni
2.4.1 Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive

L'Azienda informerà la RSU e, tramite l'Associazione degli Industriali, le OO.SS.LL. stipulanti di sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sul l'occupazione.
Su tali modifiche sarà preventivamente tenuto apposito incontro con la RSU, tenendo conto di realizzare una migliore professionalità, condizioni migliori di lavoro, in un'ottica di mantenimento degli impianti ai massimi livelli di potenzialità produttiva.

2.4.2 Investimenti, occupazione ed attività indotte
Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, l'Azienda renderà ai sindacati dei lavoratori, e nel corso di apposito incontro convocato dall'Associazione degli Industriali di Ascoli Piceno, informazioni sulle scelte e sulle previsioni dell'attività produttiva nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quello esistente.
Nel corso di tale incontro i sindacati verranno anche informati intorno alle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, nonché sui criteri di localizzazione.

2.4.3 Tecnologie di processo
Premesso che le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell'organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati dell'attività imprenditoriale, di norma annualmente entro il primo quadrimestre, o su richiesta delle Organizzazioni sindacali provinciali, l'Azienda fornirà informazioni alla RSU e, tramite l'Associazione degli Industriali, alle OO.SS.LL., in presenza della definizione di programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di processo fino ad allora adottate che abbiano rilevanti conseguenze sulla organizzazione del lavoro, sulle condizioni delle prestazioni lavorative e sull'occupazione. Qualora si determinasse nel corso dell'anno, e dopo che il suddetto adempimento è stato compiuto, una situazione analoga a quella per la quale erano state fornite le informazioni, l'Azienda completerà l'informazione con le medesime procedure e modalità.
In apertura degli incontri previsti in questo paragrafo, la Direzione aziendale comunicherà volta a volta agli organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 del Codice Penale.

2.4.4 Decentramento produttivo
Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, l'Azienda rende alle RSU, informazioni sulle caratteristiche del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente, nonché riguardo all'articolazione per tipologie e quantità dell'attività decentrata.
Tali informazioni possono essere anche rese ai sindacati provinciali stipulanti, su motivata richiesta degli stessi, nel corso di un apposito incontro convocato presso l'Associazione degli Industriali di Ascoli Piceno.
Le ore di permesso relative agli incontri sul decentramento non vanno ad intaccare il monte ore di cui al punto 2.1.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui ai commi precedenti, l'Azienda esigerà dalle ditte esecutrici la dichiarazione dell'osservanza della norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.

2.5 Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
La Direzione aziendale informerà preventivamente in apposito incontro la RSU e, tramite l'Associazione degli Industriali di Ascoli Piceno, i sindacati provinciali di categoria stipulanti sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Per gli eventuali spostamenti che si dovessero rendere necessari a seguito delle modifiche di cui al punto 2.4.1 si dovrà tener conto delle seguenti priorità:
1) necessità di organici in altri reparti di produzione;
2) necessità di organici nei servizi di manutenzione generale di stabilimento, tenendo conto delle attitudini e capacità individuali.
Nell'ambito delle materie oggetto d'informazione e al fine di rendere più agevole la gestione degli organici, anche durante il periodo di ricorso alla CIG straordinaria, l'Azienda darà notizie sul l'organizzazione del lavoro che sarà sempre tesa al recupero della competitività sui mercati ed all'ottimizzazione delle risorse lavorative, nell'ambito degli incontri previsti al paragrafo precedente.

2.6 Ambiente e sicurezza
Al fine di sensibilizzare e di rendere partecipi tutti i dipendenti al miglioramento dell'ambiente lavorativo i lavoratori potranno usufruire, oltre alle 10 ore previste dall'art. 20 della Legge 300 del 1970, di un'ulteriore ora di assemblea retribuita purché essa abbia come ordine del giorno la sicurezza e l'ambiente, la quale di norma si dovrà svolgere nel mese di novembre in preparazione della riunione annuale tra l'azienda, il rappresentante della sicurezza, il medico di fabbrica e il responsabile del servizio prevenzione e protezione.
L'Azienda informerà preventivamente le RSU dell'eventuale budget annuale che potrà essere dedicato agli interventi in materia di ambiente e sicurezza e, in particolare, rumore e microclima.

3. Istituti aziendali
3.1 Mensa aziendale

Tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, si conferma la prosecuzione del servizio mensa in azienda, con costo a carico di ciascun dipendente che ne usufruisce di 0,31 euro per pasto.
[…]
L'Azienda è concorde a trovare, attraverso una adeguata regolamentazione aziendale, soluzioni per assicurare migliori prestazioni del servizio offerto.

3.2 Commissione mensa
Si conferma il funzionamento della Commissione Mensa così come da Regolamento istitutivo del 06 Aprile 1998 che regolamenta gli scopi, la composizione, la durata, il funzionamento e le competenze della Commissione.
Al fine di migliorare l'espletamento delle funzioni di controllo della commissione, sono concesse due ore di permesso retribuito annuo a ciascun membro della commissione con la possibilità di operare verifiche anche senza preavviso garantendo comunque le norme di igiene e sicurezza.

8. Orario di lavoro
8.1 Orario flessibile impiegati

In riferimento all'art. 5 CCNL Disciplina Generale Parte Terza al personale impiegatizio che presta attività giornaliera è consentita, dietro formale richiesta, una ripartizione non uniforme dell'orario con la riduzione di mezz'ora della sosta mensa per cui, oltre al prefissato orario dalle 8,00 alle 17,00 con sosta mensa dalle 12,00 alle 13,00, sarà possibile articolare l'orario anche secondo le seguenti modalità:
a) entrata ore 8 uscita alle ore 16,30
b) entrata ore 8,30 uscita alle ore 17
La sosta mensa per le modalità a) e b) è prefissata dalle 12,00 alle 12,30 o dalle 12,30 alle 13,00.

8.2 Turno notturno e riduzione di orario
8.2.1 Turno notturno

In conformità alle disposizioni vigenti si conviene che, in merito alla regolamentazione dei turni notturni, a far data dal 1 luglio 2005, tutto il personale femminile equamente dovrà svolgere il lavoro notturno, ferme restando le esclusioni previste dalla legge.
Quanto sopra sostituisce il primo comma dei punto 8 dell'accordo del 19 maggio 2000
L'orario sarà dalle 22.00 dei giorni dal lunedì al venerdì fino alle ore 6.00 dei giorno successivo.
La riduzione di orario per ogni settimana di lavoro notturno sarà pari a un totale di 4 ore di cui 2,5 ore di riduzione di orario corrispondenti alla mancata usufruizione della sosta mensa con aggiunta di 1,5 ore di ulteriore riduzione per un totale di 0,8 ore giornaliere:
la maturazione di tale quota giornaliera avverrà in funzione della presenza effettiva al lavoro: eventuali assenze giornaliere superiori alle due ore comporteranno la mancata maturazione della suddetta quota giornaliera di 0,8 ore.
Per ogni settimana di effettiva presenza ogni pacchetto di riduzione di 4 ore potrà essere cumulabile per la usufruizione di permessi retribuiti di 8 ore.
Eventuali giornate di chiusura collettiva durante il periodo dei turno notturno comporteranno comunque la maturazione della riduzione di orario.
[…]
La presente nuova regolamentazione comporta la soppressione dell'indennità sosta turno, sino ad ora corrisposta in una misura pari al normale corrispettivo di mezz'ora di lavoro.
[…]

8.2.2 riduzione orario anzianità
In funzione dell'avvenuta nuova regolamentazione del turno notturno per il personale femminile l'azienda riconosce ai lavoratori con qualifica operaia, al raggiungimento del IV anno di anzianità di servizio, una riduzione di orario aggiuntiva di 8 ore in aggiunta alle 16 ore previste nel contratto 19 maggio 2000 di cui 4 ore/anno a decorrere dal 1° gennaio 2006 e di ulteriori 4 ore/anno a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Tali quote non saranno riassorbibili a fronte di riduzioni di orario introdotte successivamente dal CCNL, generalizzate o no, mentre saranno riassorbibili a fronte di una estensione dei numero di giornate dì ferie in capo al personale operaio, previste da futuri CCNL o dalla legge.

9. Banca ore
Si conferma quanto previsto dal vigente CCNL.

12. Condizioni generali del contratto
Con la stesura dei presente contratto le parti dichiarano di avere rivisitato tutti gli accordi aziendali sottoscritti fino al 31.12.2004 e di aver riportato nel presente contratto quanto ha formato oggetto delle passate intese, sostituendole, adattandole e migliorandole in relazione alle nuove necessità.
Pertanto, per tutto quanto non previsto o non richiamato espressamente nel presente contratto, si intende dallo stesso sostituito o annullato.
In ogni caso il presente accordo costituisce transazione novativa delle precedenti intese e, pertanto, la RSU e le OO.SS.LL. stipulanti rinunciano, anche a nome e per conto dei propri rappresentati, ad intraprendere ogni azione sindacale e/o giudiziaria che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle definite nel presente contratto.
Il presente contratto si applica integralmente a tutti i lavoratori dipendenti che, alla data di stipula dell'accordo, risultino trovarsi con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
[…]
Per i lavoratori già in servizio e per gli assunti in futuro con contratto a termine e contratti di inserimento, l'Azienda ha facoltà di applicare le sole condizioni economiche previste dal CCNL vigente.
[…]