Cassazione Penale, Sez. 4, 08 maggio 2008, n. 18445 - Il direttore dei lavori è penalmente responsabile del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere -
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.V., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 26/09/2006 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. PIAZZA Paolo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari.
FattoDiritto
C.S. e S.V., imputati, nelle rispettive qualità di esecutore e di direttore dei lavori di realizzazione di un nuovo muro di recinzione e di un nuovo accesso al cimitero di (OMISSIS), appaltati dal Comune di tale centro, sono stati condannati dal Tribunale di Enna, con sentenza del 14/11/2000, in quanto riconosciuti colpevoli del delitto di crollo colposo (ex artt. 113, 434 c.p. e art. 449 c.p., comma 1) del muro di cinta del lato ovest di detto cimitero, per non avere costoro previamente saggiato la resistenza del muro originariamente edificato con materiali precari e nell'essersi spinti con lo scavo sino al limite esterno di detto vecchio muro, togliendo così stabilità al manufatto e coinvolgendo nella rovina anche i loculari di proprietà della Confraternita "S. Alessandro" e del "Circolo Operaio".
La Corte di Appello di Caltanissetta, investita dell'appello proposto anche dai due nominati imputati, con sentenza del 26/9/2006, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato nei confronti del C., mentre nei confronti dello S., il quale rinunciava espressamente alla prescrizione, confermava la sentenza di primo grado, ivi comprese le statuizioni civili adottate in favore del Comune di Barrafranca, costituitosi parte civile.
Avverso tale decisione ha, per mezzo del difensore, proposto ricorso per cassazione lo S., deducendo con unico motivo il difetto di motivazione, sul precipuo rilievo che lo scavo, che aveva provocato il crollo del muro di cinta, non era in realtà previsto in progetto, onde costituiva travisamento del fatto ed una conseguente illogicità della motivazione l'argomento che ricollegava la colpa a carico del direttore dei lavori alla mancata sorveglianza sulla corretta esecuzione dei medesimi, tra i quali non era compreso appunto l'opera di scavo, avvenuta all'insaputa e senza alcun concorso di esso S..
Il motivo proposto dal ricorrente, a parte la sua natura squisitamente in fatto, è infondato, poichè in sentenza è dato ricavare il contrario dell'assunto difensivo, e cioè che i lavori di scavo erano, invece, previsti in progetto per la realizzazione delle fondazioni del muro di contenimento della rampa, che doveva costituire il nuovo accesso al cimitero.
Il che sta a significare, anche dal punto di vista logico oltre che tecnico, che era necessario per rispettare le regole comuni della buona arte costruttiva, fare precedere lo scavo, che necessariamente avrebbe coinvolto il contiguo vecchio muro discinta, al fine di non provocarne il crollo. Da opportuni sondaggi diretti a verificarne la consistenza era necessario comunque, non eseguirlo fino a superare il punto critico, oltre il quale era inevitabile il verificarsi del crollo del manufatto.
Il profilo di colpa addebitato al direttore dei lavori, odierno ricorrente, è tutto compreso nell'ambito delle condotte doverose che ad esso competono, essendo noto il principio secondo cui il direttore dei lavori è penalmente responsabile del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare una oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed, in caso di necessità, adottare le necessarie precauzioni di ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.
Il che è stato accertato non essere avvenuto nel caso di specie, avendo lo S., per colpa, omesso di sorvegliare, come era suo preciso dovere, sulla buona e corretta esecuzione dei lavori previsti in progetto e di quelli funzionalmente ad essi connessi, eseguiti dall'impresa di costruzione, tra i quali rientrava appunto lo scavo, il quale non avrebbe dovuto - come è avvenuto, nella comprovata assenza della supervisione tecnica e della vigilanza in loco di colui che si era assunto l'incarico di dirigere i lavori - degenerare fino al punto di assumere l'ampiezza e la profondità di un vero e proprio "sbancamento", andando addirittura al di sotto e al di fuori della verticale esterna del vecchio muro di cinta, poi crollato per forza di gravita insieme ai loculari, che ne erano coesi. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonchè alla rifusione di quelle sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile costituita, liquidate queste ultime nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e liquida le stesse in complessivi Euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 21 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008