Corte di Appello di Torino, Sez. 3 Pen., 13 gennaio 2014, n. 3541 - Crollo al liceo Darwin e responsabilità


 

 

La Corte d'Appello di Torino
Sezione Terza Penale

composta da:
1) Dr. LUCIANO GRASSO Presidente
2) Dr. FRANCO CORBO Consigliere
3) Dr. VINCENZO BEVILACQUA Consigliere
alla pubblica udienza del 28 ottobre 2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA


nei confronti di:



DM. Omissis
M. Omissis
MZ. Omissis
MA. Omissis
TR. Omissis
SI. Omissis
P. Omissis


IN PRIMO GRADO IMPUTATI TUTTI per i seguenti reati:
A) delitto di cui all’art. 449 in relazione all’art. 434 c.p. perché, nelle qualità e con le condotte sotto descritte, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza di leggi, regolamenti ordini e discipline (e, in particolare, articolo 31 della Legge n. 1150 del 17.8.1942; articolo 374 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81; articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81; art. 3 del Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382; articolo 32 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e articolo 63, comma 1, in relazione all'allegato IV, del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81; articolo 14, comma 1, lettera i, della Legge 8 giugno 1990, n. 142; articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23; articolo 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), cagionavano un crollo presso il Liceo Darwin nell'aula della 4A G sita al primo piano est, e, in particolare, il crollo della contro-soffittatura in laterizio costituita da tavelloni alti 6 cm. e lunghi 1 m., e da corree in cemento armato aventi, interasse di circa un metro, costituite da un tondo metallico inglobato in un getto di calcestruzzo, il tutto rivestito da una caldana superiore in calcestruzzo di circa un centimetro di spessore e inferiormente dall'intonaco di finitura, contro-soffittatura che era appesa al solaio soprastante mediante elementi di sospensione costituiti da doppio tondo ritorto di ferro di diametro quattro millimetri, posti ad interasse variabile, e reggente il peso di diversi carichi accidentali quali frammenti di tubazione in ghisa provenienti dalla sostituzione del tubo di scarico della fognatura dei bagni posti al piano superiore, pilastrini di mattoni destinati a sostegno per le tubazioni e blocchi di calcestruzzo; in quanto:


1) DM. :
- negli anni 1979-1981, nella qualità di funzionario della 1^ RIPARTIZIONE EDILIZIA della Provincia di Torino, nonché di Progettista e Direttore dei lavori dell'appalto "D. - Tardito" attraverso il quale l'Amministrazione Provinciale realizzò il cambio di destinazione d'uso del locale oggetto del crollo, mediante la demolizione delle stanzette del seminario e la creazione delle aule ad uso scolastico, non verificò né accertò l'inidoneità statica del contro-soffitto in laterizio;
- negli anni 1983 e 1984, nella qualità di funzionario della 1^ RIPARTIZIONE EDILIZIA della Provincia di Torino, nonché di Progettista e Direttore dei lavori dell'appalto "Co." attraverso il quale l'Amministrazione Provinciale realizzò il cambio di destinazione d'uso dei locali posti al piano immediatamente superiore rispetto al locale oggetto del crollo, mediante la demolizione delle stanzette del seminario e la creazione delle aule ad uso scolastico, nonostante avesse evidenziato nella propria perizia suppletiva la necessità di "rinforzi alle contro-soffittature in tavelloni mediante creazione di punti di aggrappo (in ragione di 1 ogni mq.) per aggancio al soffitto e impiego di tiranti in ferro 0 4 mm" non attuò (né segnalò la necessità di attuare) alcuna opera di rinforzo della contro-soffittatura in tavelloni del locale oggetto del crollo; e non verificò che i tratti di tubazione in ghisa risultanti dagli interventi di rifacimento dei bagni del secondo piano dell'edificio fossero rimossi e conferiti alle pubbliche discariche invece di essere lasciati, come di fatto avvenne, al disopra del contro-soffitto in tavelloni oggetto del crollo;
- dal 21/3/1996 sino al 30/6/1998, nella qualità di Dirigente responsabile dell'Ufficio Dirigenziale 7.6 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA I della Provincia di Torino, non effettuò, anche attraverso opportune azioni di controllo e verifica, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei locali di cui trattasi del Liceo Darwin, e, in particolare, non assicurò efficaci interventi di manutenzione predittiva atti a mettere in evidenza l'inidoneità statica del contro-soffitto in laterizio con la conseguente realizzazione di interventi di messa in sicurezza;

2) M.:
nella qualità di Dirigente della Provincia di Torino, e segnatamente:
. dal 1/7/1998 sino al 30/6/1998 di Dirigente responsabile dell'Ufficio Dirigenziale 7.6 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA I;
- dal 1/7/2000 sino al 31/5/2002 di Dirigente responsabile SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1;
- dal 1/4/2005 al 30/4/2008 di Direttore dell'AREA EDILIZIA, non effettuò, anche attraverso opportune azioni di controllo e verifica, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei locali di cui trattasi del Liceo Darwin, e, in particolare, non assicurò efficaci interventi di manutenzione predittiva atti a
mettere in evidenza l'inidoneità statica del contro-soffitto in laterizio con la conseguente realizzazione di interventi di messa in sicurezza;


3) MZ. :
nella qualità di Dirigente della Provincia di Torino, e segnatamente:
- dal 1/6/2002 Dirigente responsabile del SERVIZIO GESTIONE MANUTENTIVA EDIFICI SCOLASTICI;
- dal 14/7/2008 Direttore dell'AREA EDILIZIA, non effettuò, anche attraverso opportune azioni di controllo e verifica, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei locali di cui trattasi del Liceo Darwin, e, in particolare, non assicurò efficaci interventi di manutenzione predittiva atti a mettere in evidenza l'inidoneità statica del contro-soffitto in laterizio con la conseguente realizzazione di interventi di messa in sicurezza;


4) MA.:
dal 2002, nella qualità di Addetto al Servizio edilizia scolastica I (zona A) della Provincia di Torino assegnato nello specifico al Liceo DARWIN, non effettuò sopralluoghi nell'intercapedine costituita dal contro-soffitto in laterizio, né segnalò la necessità di intervento, relativamente alle condizioni di inidoneità statica del contro-soffitto stesso e ciò malgrado il fatto che nel 2003 in qualità di direttore dei lavori appaltati dalla Provincia di Torino alla ditta F. venne concordemente demolito per la sua pericolosità il contro-soffitto nella porzione dell'edificio posta al piano primo lato sud (livello 1) e interessata dal predetto intervento;


5) TR.:
dal 23 dicembre 2000 al 12 ottobre 2005, nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione del Liceo Darwin non individuò, né valutò il rischio di crollo della contro-soffittatura in laterizio derivante dall'inidoneità statica della stessa e di conseguenza non individuò le misure da adottare per la sicurezza dei locali colpiti dal crollo;

6) SI.:
dal 13 ottobre 2005 al 3 settembre 2006 nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione del Liceo Darwin e dal 16 febbraio 2007 in qualità di addetto del Servizio di Prevenzione e protezione del Liceo Darwin non individuò, né valutò il rischio di crollo della contro soffittatura in laterizio derivante dall'inidoneità statica della stessa e di conseguenza non individuò le misure da adottare per la sicurezza dei locali colpiti dal crollo;


7) P.:
dal 4 settembre 2006 al 31 agosto 2008, nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione del Liceo Darwin non individuò, né valutò il rischio di crollo della contro-soffittatura in laterizio derivante dall'inidoneità statica della stessa e di conseguenza non individuò le misure da adottare per la sicurezza dei locali colpiti dal crollo;

Commesso in Rivoli, il 22.11.2008


B) delitto di cui all'art. 589 commi 19 2 e 3 c.p., perché, nelle qualità e con le condotte descritte al capo A), per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza di leggi, regolamenti ordini e discipline (e, in particolare, articolo 31 della Legge n. 1150 del 17.8.1942; articolo 374 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81; articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81; art. 3 del Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382; articolo 32 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e articolo 63, comma 1, in relazione all'allegato IV, del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81; articolo 14, comma 1, lettera i, della Legge 8 giugno 1990, n. 142; articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23; articolo 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), cagionavano la morte dello studente OMISSIS Vito che si trovava nell'aula delta 4AG al momento del crollo della controsoffittatura e ne rimaneva schiacciato, riportando un gravissimo trauma cranico che ne cagionava la morte- Cori l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Commesso in Rivoli, il 22.11.2008

C) delitto di cui all'art. 590, commi 1, 2, 3 e 4, c.p. perché, nelle qualità e con le condotte descritte al capo A), per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza di leggi regolamenti ordini e discipline (e, in particolare, articolo 31 della Legge n. 1150 del 17.8.1942; articolo 374 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81; articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81; art. 3 del Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382; articolo 32 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e articolo 63, comma 1, in relazione all'allegato IV, del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81; articolo 14, comma 1, lettera i, della Legge 8 giugno 1990, ri. 142; articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23; articolo 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), cagionavano lesioni personali a più studenti che si trovavano nell'aula della 4AG al momento del crollo della controsoffittatura e ne rimanevano colpiti, ed in particolare a M.A. (gravissimo politrauma da schiacciamento con frattura-lussazione di L3, trauma toracico con pneumotorace e trauma addominale) da cui è derivata una malattia della durata di oltre quaranta giorni, con un indebolimento permanente della funzione neuromuscolare degli arti inferiori, A.C.F. (fratture amletica di L1, L4 ed L5 e politrauma contusivo), F.Y. ( trauma dorsale con frattura amielica di L2 e L4 e trauma contusivo alla coscia sinistra), G.L. (trauma contusivo dorso-lombare con una minima lesione ossea a carico della limitante somatica superiore della 12.a vertebra dorsale) da cui sono derivate malattie della durata di oltre quaranta giorni, e a B.A. (trauma contusivo cranio-facciale con frattura parziale coronale degli incisi mediali superiori) da cui è derivata una malattia della durata inferiore a quaranta giorni; e cagionavano, altresi, una lesione personale a G.D. (frattura del polso destro), operatrice scolastica, infortunatasi mentre si prodigava per portare soccorso agli studenti bloccati nell'aula della 4AG, da cui è derivata una malattia di durata superiore a quaranta giorni.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle nonne per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Commesso in Rivoli, il 22.11.2008


APPELLANTE
L'IMPUTATO DM., IL PM DR, GUARINIELLO E LA PARTE CIVILE C.C. IN SC. NEI CONFRONTI DI M., MZ., MA., TR., SI. E P. avverso la sentenza del TRIBUNALE DI TORINO in data 15/07/2011 (R.G. n. 1689/10 - R.G.N.R. n. 10356/09) che:
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;
Dichiara DM. colpevole di tutti i reati a lui ascritti e, ritenuto il concorso formale tra i delitti di cui ai capi A, B e C, lo condanna alla pena di 4 anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art.29 c.p.;
Dichiara DM. interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Visti gli artt.538 e ss. c.p.p.;
Condanna l'imputato DM. e la Provincia, di Torino, quale responsabile civile, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dalle parti civili
S.F., C.C., Sc.P., F.Y., B. A., Gh. L., G.D., P.C., A. M., F. S., B. G., S. M., Gh. V., P. M., So.L., V. R. G. A., Fa. M., C. F., M. A., P. M. R., P. G., Sg. A., Comune di Rivoli;
rimettendo le stesse davanti al competente giudice civile per la liquidazione del danno patito da ciascuna.
Concede una provvisionale immediatamente esecutiva a favore di :
S.F. pari a euro 150.000 al netto della somma già ricevuta (euro 316.500);
C.C. pari ad euro 200.000 al netto della somma già ricevuta (euro 383.000);
OMISSIS Paola pari a euro 50.000 al netto della somma già ricevuta (137.500);
F.Y. pari a euro 30.000, al netto di quanto già ricevuto (45.000);
B.A. pari a euro 20.000, al netto di quanto già ricevuto (8.000);
Gh. L., pari a euro 20.000, al netto di quanto già ricevuto (20.000);
G.D. pari a euro 5.000;
P. C. pari a euro 50.000;
Condanna l'imputato DM. e la Provincia di Torino, quale responsabile civile, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dalle seguenti parti civili alle quali liquida il danno, dichiarando provvisoriamente esecutiva la relativa condanna, nella misura che segue:

in favore di B.F. euro 9.800;
in favore di V.R.M. euro 9.800;
in favore di F.M. euro 8.360;
in favore di D'A. A. euro 8840;
in favore di B.G. euro 8600;
in favore di P.S. euro 8600;
in favore di A.G. euro 15.915,05;
in favore di P.V. euro 8000;
in favore di M.E. euro 8000;
in favore di M.M. euro 8000;
Condanna l'imputato DM. e la Provincia di Torino, quale responsabile civile, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dalle patii civili Legambiente Onlus e Cittadinanza attiva Onlus, che liquida nella misura di euro 10.000 ciascuna.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni avanzata nell'interesse di: A.F., C.E., A.A., A.G., L.G. L.M., P.A., V.M., L.G., B.V., R.L., R.B., S.P., A.A., L.B.L., L.B. G., C.A., C.AN., M.T., B.B.M., V.A., V.J., M.F., G.E., C.S., L.D., C.M. DG.R., L.P., F.A., P.S. e F.E..
Visto l'art. 541 c.p.p.;
Condanna l'imputato DM. e la Provincia di Torino, quale responsabile civile, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali sostenute dalle parti civili la cui domanda di risarcimento ha trovato accoglimento, che liquida nella misura che segue, oltre iva e c.p.a.:
in favore dell'avv. Renato ... euro 24.070,50
in favore dell'avv. Alberto ... 11.012,63
in favore dell'avv. Mauro ... 5.213,25
in favore dell'avv. Marco ... 25.814,25
in favore dell'avv. Giuseppe ... 5.540,64
in favore dell'avv. Luigi ... euro 31.691,25
in favore dell'avv. Aldo ... 11.471,25
in favore dell'avv. Enzo ... 9.042,95
in favore dell'avv. Raffaella ... 7.234,08
Visto l'art. 530 c.p.p.;
Assolve M. Sergio, MZ. Enrico Bruno, MA. Massimo, TR. Fulvio, SI. Diego e P. Paolo da tutti i reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.
Visto l'art. 240 c.p.;
Ordina il dissequestro dei locali del liceo Darwin in sequestro e la restituzione degli stessi al Dirigente scolastico del liceo Darwin.
Dispone l'acquisizione agli atti di tutta la documentazione, anche in formato elettronico, in sequestro.
Ordina la confisca e la distruzione delle altre cose ancora in sequestro.
Visto l'art. 544 c.p.p.;
Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della presente motivazione.

RESPONSABILI CIVILI:
- 1) PROVINCIA DI TORINO in persona del Presidente prò tempore della Provincia di Torino;
RAPPRESENTATA E DIFESA dall'avvocato Alberto Mittone ed elettivamente domiciliata in Torino presso il suo studio PRESENTE
- 2) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del Ministro prò tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A;
nonché
- 3) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE domiciliata ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Torino

PARTI CIVILI COSTITUITE:
- 1) C.G. in SC. nata a Torino il 19/10/1969, residente a Pianezza OMISSIS;
RAPPRESENTATA E DIFESA dall'avvocato Giampaolo Zancan ed elettivamente domiciliata in Torino presso il suo studio PRESENTE
- 2) M.A.AZ. residente in Rivoli OMISSIS;
3) S.F. residente in Rivoli OMISSIS; in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore all'epoca dei fatti contestati PRESENTE
4) Y.F.
RAPPRESENTATI E DIFESI dall'avvocato Marco Colla ed elettivamente domiciliati in Rivoli Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 c/o il suo studio PRESENTE
- 5) G.B.
6) M.S. entrambi residenti in Rivoli OMISSIS; in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore all'epoca dei fatti contestati A.B. PRESENTE
7) A.B.
RAPPRESENTATI E DIFESI dall'avvocato Marco Colla ed elettivamente domiciliati in Rivoli Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 c/o il suo studio PRESENTE
- 8) V.GH.
9) M.P. entrambi residenti in Rivoli OMISSIS; in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore all'epoca dei fatti contestati L.GH.;
10) L.GH.
RAPPRESENTATI E DIFESI dall'avvocato Marco Colla ed elettivamente domiciliati in Rivoli Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 c/o il suo studio; PRESENTE
- 11) D.G. nata a Roma il 27/2/1962, residente in Rivoli OMISSIS;
RAPPRESENTATA E DIFESA dall'avvocato Marco Colla ed elettivamente domiciliata in Rivoli Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 c/o il suo studio PRESENTE
- 12) COMUNE DI RIVOLI in persona del Sindaco prò tempore RAPPRESENTATO E DIFESO dall'avvocato Giuseppe Gallenca ed elettivamente domiciliato in Torino presso il suo studio PRESENTE
- 13) M.M. nato a Torino il 6/6/90, residente in Rivoletto OMISSIS PRESENTE
14) M.A. nato a Copparo il 25/1/54
15) P.M.R. nata a Pietramontecorvino il 5/3/58 entrambi residenti in Rivoletto (Torino) OMISSIS- genitori dell'alunno M.M.; PRESENTE
16) B.F. nato a Torino il 15/4/91 e residente in Rivoletto (Torino) OMISSIS; PRESENTE
17) S.L. nata a Torino il 4/4/63, residente in Rivoletto (Torino) OMISSIS - genitore dell'alunno B.F.; RAPPRESENTATI E DIFESI dall'avvocato Aldo Mirate ed elettivamente domiciliati in Asti presso il suo studio PRESENTE
- 18) V.R.M. nato il 21/6/1991 a Moncalieri, residente in Rivoli OMISSIS; PRESENTE
19) V. R. G. A. nato il 2/9/1959 a Torino e
20) F. M. nata il 2/4/1963 a Padova in proprio - quali genitori conviventi del predetto V.R.M. e residenti in Rivoli OMISSIS; PRESENTE
21) F.M. nata il 31/10/1991 a Torino, residente in Rivoli OMISSIS; PRESENTE
22) C.F. nata il 26/1/1964 a Montemilone (Potenza) in proprio - quale genitore convivente della predetta F.M. e residente in Rivoli OMISSIS; PRESENTE
RAPPRESENTATI E DIFESI dall'avvocato Aldo Mirate ed elettivamente domiciliati in Asti presso il suo studio PRESENTE
- 23) P.C. nata a Torino il 19/2/1991, residente in Rivoli OMISSIS;
RAPPRESENTATA E DIFESA dall'avvocato Enzo Pellegrin ed elettivamente domiciliata in Torino presso il suo studio ASSENTE
- 24) P.G. nato a Molfetta (BA) il 19/5/1961 ASSENTE
25) S.A. nata a Bari il 23/6/1962 entrambi residenti in Rivoli OMISSIS, in proprio,
RAPPRESENTATI E DIFESI dall'avvocato Enzo Pellegrin ed elettivamente domiciliati in Torino presso il suo studio ASSENTE
- 26) A.G. nato a Giaveno il 16/4/1991, residente in Almese (TO) OMISSIS;
RAPPRESENTATO E DIFESO dall'avvocato Mauro Carena ed elettivamente domiciliato in Torino presso il suo studio ASSENTE
- 27) D'A. A. nato il 6/6/1991 a Torino, residente in Pianezza OMISSIS; PRESENTE
28) P.V. nato il 23/10/1991 a Torino, residente OMISSIS; PRESENTE
29) M.E. nata il 10/3/1991 a Torino, residente in OMISSIS; PRESENTE
30) B.G. nata il 24/11/1991 a Torino, residente in OMISSIS; PRESENTE
RAPPRESENTATI E DIFESI dall'avvocato Alberto Avidano ed elettivamente domiciliati in Asti presso il suo studio
- 31) P.S. nata il 24/3/1991 a Ciriè, residente in OMISSIS; PRESENTE
RAPPRESENTATA E DIFESA dall'avvocato Alberto Avidano ed elettivamente domiciliata in Asti presso il suo studio
- 32) L'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE ONLUS con sede legale in Roma Via Salaria n. 403, in persona del Presidente Regionale Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta prò tempore
RAPPRESENTATA E DIFESA dall'avvocato Alberto Avidano ed elettivamente domiciliata in Asti presso il suo studio PRESENTE
- 33) L'ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA - ONLUS (già Movimento Federativo Democratico - ONLUS)
RAPPRESENTATA E DIFESA dall'avvocato Raffaella Variglia ed elettivamente domiciliata in Torino presso il suo studio PRESENTE

DIFENSORI DI PARTI CIVILI: Avv. Giampaolo Zancan del Foro di Torino Avv. Marco Colla con studio in Rivoli Avv. Giuseppe Gallenca del Foro di Torino Avv. Aldo Mirate del Foro di Asti Avv. Enzo Pellegrin del Foro di Torino Avv. Mauro Carena del Foro di Torino Avv. Alberto Avidano del Foro di Asti Avv. Raffaella Variglia del Foro di Torino

COSTITUZIONI IN DATA: 16/02/2010


CONCLUSIONI DELLE PARTI
LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE
Il Procuratore Generale conclude come da sentenza.

I difensori delle parti civili presentano le conclusioni scritte che vengono allegate e richiedono l'accoglimento.
Il difensore del responsabile civile conclude come da sentenza
I difensori degli imputati concludono riportandosi ai motivi di gravame in atti come da sentenza

INDICE
A) Fatto e svolgimento del processo pag.l.
B) La sentenza impugnata pag.2.
C) L'atto di appello del PM pag.8.
D) L'atto di appello della difesa di DM. pag 10.
E) L'atto di appello ai fini civili della difesa di parte civile C.C. pag. 11.
F) Il giudizio di appello pag. 11.
G) Motivi della decisione.
Parte prima: considerazioni introduttive pag. 12.
1) Prime risposte sulle rilevate contraddizioni, ed erronee argomentazioni, e conclusioni, della sentenza impugnata pag. 12.
2) L'incidenza di alcune circostanze, e dati oggettivi di causa, erroneamente svalutati dalla sentenza impugnata pag. 15.
3) Considerazioni introduttive sulla eziologia dell'evento-crollo; le risultanze dei rilievi e delle consulenze tecniche, in atti pag. 17.
4) L'appello del PM sulla causa della morte di Vito OMISSIS, pag.20.
Parte seconda: le condotte, e le regole cautelari, in relazione alla dedotta, erronea, applicazione della legge penale.
5) Considerazioni preliminari sulla problematica della omessa, adeguata valutazione dei rischi "per la sicurezza e la salute" pag.22.
6) Segue: le condotte omissive e le posizioni di garanzia: i funzionari dirigenti della Provincia di Torino e i RSPP della scuola. L'esempio della Provincia di Trento. pag.26.
7) Segue: le condotte omissive dei RSPP della scuola Darwin e le posizioni di garanzia. pag.28.
8) La botola di accesso al vano tecnico pag.31.
9) Segue: gli elementi rilevabili a seguito della ispezione e le implicazioni conseguenti: l'errata interpretazione delle consulenze tecniche nella sentenza impugnata pag.33.
10) Segue: la contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine alla insufficienza e irregolarità del numero dei pendini, tra le cause del crollo, e le implicazioni conseguenti, pag.41.
11)L'elemento soggettivo: la prevedibilità e prevenibilità dell'evento-crollo e le condotte esigibili: considerazioni generali pag. 43.
Parte terza: i ruoli e le posizioni soggettive degli imputati; il trattamento sanzionatorio.
12) Gli imputati dirigenti della Provincia di Torino: DM.;M.; MZ.: la funzione della Provincia, pag. 49.
13) Segue: sulle posizioni soggettive degli imputati: DM.; M.; MZ.. pag.55.
14) Segue: la posizione dell'imputato MA., pag.62.
15)Le posizioni degli imputati RSPP della scuola: TR.; SI.; P., pag.65.
16)Il trattamento sanzionatorio. pag.70.



A) Fatto e svolgimento del processo.
Il presente processo penale svoltosi in primo grado con rito ordinario, avanti il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, riguarda il crollo avvenuto in data 22 novembre 2008, alle ore 11,05, nell'aula della quarta G sita al primo piano est del Liceo "Darwin" di Rivoli, a seguito del quale lo studente Vito OMISSIS è morto e altri studenti hanno riportato lesioni. Detto crollo, avvenuto all'improvviso,nella descrizione del capo di imputazione,è consistito nel cedimento pressoché totale della contro soffittatura in laterizio costituita da tavelloni, alti 6 cm. e lunghi 1 m. e da corree in cemento armato, aventi interasse di circa 1 metro, costituite da un tondo metallico inglobato in un getto di calcestruzzo, di circa un cm. di spessore e inferiormente da intonaco di finitura, controsoffittatura appesa al sovrastante solaio mediante elementi di sospensione costituiti da doppio tondo ritorto di ferro, di 4 min. di diametro, posti a interasse variabile,e reggente il peso di diversi carichi accidentali - frammenti di tubazione di ghisa,da sostituzione del tubo di scarico della fognatura dei bagni del piano superiore, pilastrini di mattoni di sostegno per tubazioni, blocchi di calcestruzzo -; il Primo Giudice, a pag. 12 della sentenza, riprendendo le immagini riprese nella immediatezza, ha evidenziato che le stesse hanno documentato la situazione di detta aula "interamente sommersa dalle macerie,di quanto componeva i circa 80 metri quadrati del controsoffitto in laterizio, nonché gli altri carichi posizionati all'interno del vano superiore,il tutto staccatosi e precipitato al suolo" (il Primo Giudice ha richiamato, insieme con le testimonianze di presenti, che hanno localizzato il crollo verso la fine dell'intervallo tra le lezioni, in concomitanza con la improvvisa e violenta chiusura della porta di ingresso dell'aula dovuta a una corrente d'aria, per il forte vento presente quel giorno, i rilievi svolti dai CC e dai consulenti tecnici (di cui si dirà nel seguito), nonché quanto accertato nell'immediatezza dall'ispettore S.P., che ha descritto che era ancora visibile sul fondo dell'aula un tratto di controsoffitto integro, ove era presente una botola).
L'aula crollata aveva dimensioni di 9,92 per 8,32 m., con altezza interna di 3,12 m., il controsoffitto creava con l'intradosso del solaio del piano superiore un'intercapedine di 1,07 m. Tale contro soffittatura, del peso complessivo di circa 80 quintali, era, come detto, appesa al sovrastante solaio mediante i già citati elementi di sospensione (pendini); sono stati in particolare recuperati: diversi spezzoni di tubi in ghisa tra i quali tre più pesanti, tra 21 e 25 kg cadauno (come da catalogazione completa all'all. 2 della consulenza, come da relazione in atti, dei CCTT del PM proff. Ba., Debernardi, Pistone); in un angolo dell'aula, ove il controsoffitto era rimasto integro,era ancora perfettamente visibile la botola di accesso a quello che, prima del crollo, costituiva il vano tecnico; dalle fotografie dell'aula scattate nell'immediatezza, era reso evidente (sentenza impugnata, pag. 13) che quasi tutti i pendini ai quali il controsoffitto era appeso, si erano spezzati esattamente in corrispondenza dell'asola formatasi allorché era stata praticata la ritorsione del filo; dalla verifica delle superfici delle sezioni dei pendini, da parte dei CCTT del PM, si è accertato che dette rotture sono state di "tipo fragile" (ovvero istantanee e nette) e che tutti i 31 pendini, rottisi in corrispondenza dell'asola, presentavano cricche più o meno profonde in corrispondenza della sezione di rottura.(cfr. estesamente la sentenza impugnata, pagg. 13-14). Durante il giudizio, sono stati acquisiti anche gli apporti tecnici (anche con relazioni scritte) dei CCTT di parte (in particolare: prof. Napoli per MZ.; ing. Angelino e ing. Bollettino per M.). Ed è stata acquisita nutrita documentazione (manuali costruttivi, in particolare) dal PM e dalle altre parti. Le difese degli imputati hanno depositato memorie;
Al termine del dibattimento, il prof. Ba. ha svolto considerazioni scritte sulle relazioni dei CCTT di parte; a cui questi ultimi hanno replicato.
In relazione ai crollo di cui si tratta, sono stati tratte a giudizio le seguenti persone: DM. ; M. Sergio; MZ. Enrico Bruno; MA. Massimo, nelle loro rispettive qualità (come meglio descritto in epigrafe, anche con i rispettivi periodi): DM. in particolare di direttore dei lavori negli anni 1983-1984 dell'appalto "Co." mediante il quale l'Amm.ne Prov.le di Torino realizzò il cambio di destinazione d'uso dei locali posti al piano immediatamente superiore di quello interessato dai crollo; di Dirigenti della Provincia di Torino, nei rispettivi ambiti, il secondo e il terzo; di addetto ai Servizio edilizia scolastica I (zona A) della Provincia di Torino, assegnato nello specifico al Liceo Darwin, il quarto; TR. Fulvio; SI. Diego; P. Paolo, nelle loro qualità nei rispettivi periodi (come meglio descritto in epigrafe) di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione del Liceo Darwin.
Ai detti imputati, nei rispettivi ruoli, e periodi, come meglio descritto in epigrafe, sono stati contestate le seguenti tre fattispecie penali colpose, con il richiamo alla relativa normativa di prevenzione, assunta come violata, e con le condotte omissive rispettivamente descritte per ciascuno al capo A (tanto che, nei capi B e C è stato fatto esplicito richiamo alle "condotte descritte al Capo A"):
delitto di cui all'art. 449 in relazione all'art. 434 cp sub A, in relazione all'avere per colpa cagionato il detto crollo (che ha avuto inizio in corrispondenza della zona prospiciente la finestra più vicina al fondo dell'aula,estendendosi con un immediato effetto a catena a tutta l'aula); delitto di cui all'art. 589 commi 1, 2 e 3 cp sub B in relazione all'avere per colpa cagionato la morte dello studente Omissis Vito, che al momento del crollo si trovava nella suddetta aula e ne rimase schiacciato, riportando un gravissimo trauma cranico, che ne cagionò la morte;
delitto di cui all'art. 590 commi 1, 2, 3 e 4 cp sub C in relazione all'avere per colpa cagionato lesioni personali a più studenti che si trovavano in detta aula al momento del crollo (in particolare: a M. Andrea (gravissimo politrauma da schiacciamento, da cui è derivata malattia di oltre 40 giorni, con indebolimento permanente della funzione neuromuscolare degli arti inferiori); e, come meglio descritto in epigrafe: a A.C. Federica; F.Y.; Gh.L.; B.Alessandro; G.D.; entrambi i delitti sub B e sub C con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme - epigrafate - per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nel presente processo sono stati citati come responsabili civili: la Provincia di Torino; il Ministero della Pubblica Istruzione (non presente).
Il dibattimento si è svolto in numerose udienze, alla presenza degli imputati.
Nel presente processo si sono costituiti parte civile plurimi soggetti, per richiedere il risarcimento dei danni (in sintesi: i congiunti della vittima, che ha perso la vita; le persone che hanno riportato lesioni; altri studenti della classe presenti al crollo, che non hanno riportato lesioni; studenti di classi diverse; genitori di studenti; il Comune di Rivoli; due Enti esponenziali (Legambiente Onlus e Cittadinanza Attiva Onlus).
All'esito del giudizio, il Primo Giudice in data 15 luglio 2011, ha dichiarato DM. colpevole di tutti i reati a lui ascritti, e ritenuto il concorso formale tra i capi A, B e C, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione;
ha dichiarato il predetto, e la Provincia di Torino, quale responsabile civile, al risarcimento di tutti i danni patiti dalle parti civili, come meglio indicato in epigrafe e nei limiti indicati in epigrafe;
ha assolto tutti i restanti imputati, da tutti i reati loro ascritti, per non aver commesso il fatto;
con le ulteriori statuizioni di cui in epigrafe.

B) La sentenza impugnata.
La suddivisione delle scansioni argomentative della motivazione del Primo Giudice è evidenziata nell'indice, per capitoli, a pag. 11 della sentenza.
Dopo aver trattato del crollo (che ha assunto la dimensione di un "disastro" ex art. 449 cp) e dei reati contestati, il Primo Giudice da pag. 18 a pag. 22 tratta delle posizioni di garanzia nel presente processo: la scuola (il liceo scientifico Darwin) e la Provincia di Torino, essendo pacifico che "la scuola dipenda, per gli interventi strutturali e di manutenzione, dalla Provincia" (a pag. 18 il Giudice spiega, anche con il richiamo alla normativa che disciplina la materia,che per detti interventi "il datore di lavoro-scuola è un soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa,ma l'assenza di poteri di spesa non esime la scuola da responsabilità,neppure ove abbia richiesto alla Provincia idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati; restando, la scuola, comunque tenuta a adottare tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, dovendo non solo procedere alla previa individuazione dei rischi esistenti, ma anche disporre la eventuale chiusura di locali pericolosi, fino a quando la Provincia non abbia effettuato i necessari interventi strutturali e di manutenzione".
Per la scuola, il documento di valutazione dei rischi viene redatto dai datore di lavoro (il Preside) in collaborazione con il RSPP (cfr. sentenza impugnata pag. 19 e s. anche con richiami alla giurisprudenza di legittimità,e che, a pag. 21, assume che "ai fine di conoscere e segnalare situazioni di rischio esistenti nella scuola, il RSPP è tenuto a effettuare adeguati sopralluoghi e accertamenti approfonditi, presso i locali ed edifici, né potrebbe addurre a scusante la molteplicità di scuole eventualmente seguite come RSPP, in quanto, all'atto di accettare l'incarico, o durante lo svolgimento dello stesso, il RSPP qualora incontri difficoltà, ha il dovere di rifiutare o rinunciare all'incarico"). Si richiama l'art. 33 Dlgs 81/08 (e prima l'art. 9 co.l Dlgs 626/94). Il disposto dell'art. 4 comma 12 Dlgs 626/94 (poi trasfuso nell'art. 18 co.3 Dlgs 81/08), richiamato a pag. 21, pone gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione a carico della Provincia (o, per altri istituti scolastici, del Comune), e la Provincia "è tenuta all'adempimento dei relativi obblighi, a prescindere dal fatto che la scuola abbia effettuato apposita richiesta in tal senso" (e per la Provincia di conseguenza il soggetto o i soggetti investiti a vario titolo dei compiti di sicurezza in rapporto alla scuola deve ritenersi tenuto a monitorare attivamente le scuole di sua pertinenza "al fine di verificare con tempestività gli interventi strutturali e di manutenzione che si rendano necessari, e assicurare la sicurezza dei locali assegnati in uso alla scuola", "non essendo sufficiente a escludere la responsabilità penale del pubblico amm.re l'assenza di adeguate disponibilità economiche", posto che questi resta comunque tenuto a attivarsi per eliminare la situazione di pericolo, eventualmente chiudendo i locali e anche a costo di paralizzare l'attività"; come da pronunzie conformi della SC, citate a pag. 21 della sentenza),
Per il Primo Giudice (pag. 22 della sentenza), quanto agli addebiti e alle conseguenti responsabilità soggettive, la fattispecie di cui si tratta presenta due peculiarità: l'assenza di qualsiasi segnale di dissesto; la non visibilità delle "cricche", che rappresentano la causa (principale per l'accusa, unica secondo le difese) del crollo.
Il crollo è avvenuto, secondo i CCTT del PM, su cui gli altri Consulenti hanno concordato, a seguito di una rottura "fragile" (ovvero: istantanea e netta), "senza srotolamento o snervamento". Sulla assenza di segni premonitori, nell'aula, precedentemente al crollo,il Giudice richiama quanto sostenuto dal ct del PM prof. Ba. (nella prima relazione e nel verbale di trascrizione, a giudizio), condiviso da tutti i consulenti intervenuti nel giudizio, e dai testi escussi.
Quanto alle "microscopiche fessurazioni denominate cricche, erano tutte posizionate nella parte interna dell'asola dei pendini, e rappresentavano un vizio occulto, non rilevabile ex ante, mediante un esame visivo, pur accurato" (sentenza impugnata pag. 23). Si tratta, per il Giudice, di dati di cui nessuno dei cctt ha dubitato.
Per il Giudice "la circostanza che i cctt del PM abbiano ipotizzato la presenza delle stesse "guardando i campioni di pendini prelevati tra le macerie, e ne abbiano solo successivamente confermato la presenza sulla base di esami di laboratorio, non deve trarre in inganno (dopo il crollo l'esistenza delle cricche è stata fondatamente ipotizzata sulla base di dati visivi significativi, atteso che la quasi totalità dei pendini risultava essersi rotta a metà dell'asola e la sezione del pendino,resa visibile dalla rottura, faceva percepire la presenza di piccole parti ossidate; ciò non significa che le cricche fossero individuabili prima del disastro e della rottura dei pendini, se non mediante un esame invasivo; occorreva staccarne alcuni, portarli in laboratorio, per analizzarli al microscopio e/o sottoporli a prove di carico)".
Da pag. 23 a pag. 28 il Primo Giudice tratta del "nesso di causa" e assume, sulla base dei dati tecnici rilevati e ritenuti pacifici, che "senza le cricche il crollo non si sarebbe verificato" (la sentenza riprende i dati numerici ritenuti univoci: "dagli elementi in atti, si traggono valori di carico, espressi in kN, ben al di sotto della capacità di resistenza-testata dai cctt del PM attraverso le prove sperimentali- dei pendini non criccati") (cfr. sentenza impugnata pag, 24, a cui si rinvia per esteso nella parte in cui .si riportano i risultati delle prove di trazione).
A pag. 24, il Primo Giudice assume che "resta da stabilire se quelli che i cctt del PM hanno individuato come difetti di costruzione del controsoffitto, unitamente all'azione dei materiali non rimossi, avrebbero determinato il crollo in assenza delle cricche".
Sulla base delle emergenze tecniche (si richiama la efficace sintesi del et prof. Napoli) il Giudice assume che "in presenza di tutti gli altri difetti e senza la criccatura, il crollo non si sarebbe verificato; in presenza della criccatura e senza gli altri difetti, il crollo si sarebbe verificato lo stesso".
Detta conclusione è per il Giudice (pag. 26) condivisibile, "con una sola precisazione": "è emerso come la distanza tra i pendini fosse in diversi casi superiore a 2,2 m. e 3 m. lungo la parete finestrata, e dunque ben superiore alla distanza standard del modello originario del controsoffitto Perret classico; i cctt della difesa hanno dimostrato che, in assenza delle cricche, anche tale disposizione avrebbe garantito una adeguata tenuta del controsoffitto (si richiamano le copie dei manuali prodotti); l'Accusa ha tuttavia dimostrato,mediante il semplice uso dei dati numerici emergenti dalla et Ba., Debernardi e Pistone, come un numero maggiore di agganci avrebbe garantito una migliore tenuta alle sollecitazioni subite il 22-11-08, nonostante la presenza dei pendini criccati; e il Giudice richiama quanto evidenziato dallo stesso prof. Napoli ("se ci fosse stata una diversa percentuale tra pendini criccati e non, il fenomeno non avrebbe provocato un crollo, ma soltanto un dissesto locale, perché i pendini non criccati avrebbero supplito a questa" (trascr. ud.19/1/2011 p. 50/51). E assume che "alla luce dei valori e dei calcoli condivisi da tutti i cctt, il crollo del controsoffitto può ritenersi essere stato determinato da alcune concause: la azione dinamica esercitata dal forte vento e la presenza di cricche in un numero percentualmente elevato dei pendini in sospensione".
Per il Primo Giudice (fondo di pag. 26) "va invece decisamente escluso che l'ipotesi per cui la morte di Vito OMISSIS sarebbe stata cagionata dall'essere stato, il ragazzo, colpito alla testa da uno dei pezzi di tubo di ghisa non più in uso, abbia trovato sufficiente dimostrazione". Il Primo Giudice assume al riguardo che "la ritenuta verosimiglianza della ricostruzione, sostenuta dal CT medico legale dott. Testi si fonda unicamente sul rilievo che il corpo contundente-uno dei pezzi di tubo di ghisa- fosse di massa rilevante", ma per il Primo Giudice tale conclusione non sarebbe'accreditabile con certezza, anche tenuto conto della ricostruzione della posizione dello zaino della vittima e delle testimonianze di A.G. e Andrea M.. Da pag. 28 a pag. 36 il Primo Giudice tratta della "condotta, delle regole cautelari e della colpa". Individuata la causa del crollo, il Primo Giudice passa a domandarsi quale comportamento da parte degli imputati l'avrebbe evitata, individuando con giudizio ex ante "in base .a quali regole e conoscenze quel comportamento sarebbe stato doveroso, e dunque pretendibile per ciascuno degli imputati".
Svolta (pagg. 28-30) una premessa di ordine generale sulla responsabilità colposa,e sui suoi limiti, il Primo Giudice richiama il contenuto dell'addebito mosso, alla Provincia e alla scuola,sulla omessa predisposizione di una adeguata e doverosa valutazione dei rischi ("non avere esaminato il solaio e il sovrastante vano tecnico e pertanto essersi posti nella condizione di non acquisire le conoscenze che avrebbero dovuto acquisire e cosi trascurare e perciò non prevedere i rischi ivi esistenti (come dice la sentenza della SC di Sarno, una adeguata valutazione dei rischi, avrebbe rivelato la situazione di pericolo e la inadeguata valutazione dei rischi costituisce la condotta colposa addebitabile ai soggetti tenuti a effettuarla"); e assume che anche detto giudizio non possa prescindere dai principi generali in materia di responsabilità colposa.
E tornando (pag. 31) al caso concreto, assume che il disastro sarebbe stato evitato solamente ove fosse stata realizzata una delle seguenti condotte: il controsoffitto fosse stato rimosso; il controsoffitto fosse stato adeguatamente modificato e rinforzato; l'aula fosse stata interdetta all'uso. Nell'immediato seguito, il Primo Giudice svolge le risultanze di natura tecnica (cctt dei PM e delle difese; manuali prodotti in atti) circa una asserita valutazione di scarsa affidabilità e di intrinseca pericolosità, dei "controsoffitti pesanti di tipo Perret; assume che la "valutazione, cosi espressa dai CCTT del PM "pienamente condivisibile allo stato attuale delle conoscenze, dopo la tragedia in esame, non ha trovato fondamento con riguardo ai periodo antecedente il crollo" (nella relazione dei CCTT del PM non vi sono riferimenti a studi o casi precedenti, che avrebbero dovuto indurre una particolare cautela, in relazione a controsoffitti del tipo qui in discussione: controsoffitti pesanti di tipo Ferrei). Il Primo Giudice richiama (pag. 34) anche la documentazione concernente l'attività della Provincia di Trento, "posto che la stessa riguarda un caso di verifiche preventive generalizzate su strutture analoghe a quella di cui qui si tratta"; e conclude (pag. 35) che "da quanto rilevato si possa fondatamente concludere che,.al 22 nov. 2008, l'unica regola cautelare concretamente applicabile e pretendibile per garantire, in sede di manutenzione, la sicurezza di un controsoffitto del tipo di quello in esame-opera realizzata da decenni e che non aveva mai dato alcuna indicazione-di rischio- consisteva nella periodica verifica visiva esterna dello stesso"; "solo se nel corso di tali verifiche si fossero registrati segnali, anche minimi, di dissesto, si sarebbe dovuto necessariamente intervenire con la doverosa effettuazione di controlli ulteriori sulla struttura e sulla sua tenuta"; "non è dubbio' che fossero doverose periodiche verifiche delle controsoffittature"; semplicemente non emergono argomenti di segno contrario, per sostenere che tali verifiche, effettuate con modalità ritenute all'epoca unanimemente adeguate in fase di periodici controlli manutentivi, siano mancate".
Da pag, 36 a pag. 43, il Primo Giudice tratta della botola, atteso che su detto soffitto era collocata una botola. E assume che da parte dell'Accusa si sostiene quanto segue: la botola si sarebbe dovuta aprire; se si fosse aperta, si sarebbero manifestati i difetti strutturali del controsoffitto; tali difetti avrebbero imposto approfonditi controlli; tali controlli, ove consistiti anche nel prelievo di almeno tre pendini, avrebbero consentito di evidenziare la presenza di cricche; la scoperta avrebbe comportato l'intervento drastico sul controsoffitto; così il crollo sarebbe stato evitato. Secondo il Primo Giudice, "la consequenzialità logica, percorsa dall'Accusa, ha, come presupposto, una doverosità violata, che deve formare oggetto di prova, e che, nel caso di causa,'non si intravvede".
A pag. 37, il Primo Giudice riprende l'assunto di Accusa, là dove sostiene che "il corretto adempimento degli obblighi connessi alle rispettive funzioni, comportasse la necessità di conoscere gli edifici e tutti i locali che li compongono, ivi compreso il vano tecnico oggetto del crollo, e dunque imponesse agli imputati di procedere all'apertura della botola"; e partendo da tale assunto, effettivamente confortato da plurime dichiarazioni dibattimentali (deposizioni B. e G.), per il Primo Giudice resta da verificare quale condotta avrebbe dovuto adottare un tecnico che avesse aperto la botola ed effettuato l'accesso al vano tecnico sovrastante l'aula. Riprendendo (pag. 37) quanto individuato dai cctt del PM (relazione pag. 22, che hanno individuato plurimi difetti "più o meno occulti" del controsoffitto in esame, tra cui le cricche dei pendini; l'interasse eccessivo dei pendini; la presenza di materiale vario sul solaietto), il Primo Giudice si pone la domanda su che cosa avrebbe potuto vedere chi avesse aperto la botola, e (con rinvio anche alla parte conclusiva della impugnata sentenza, in cui vengono svolti in varie note, elencate per numero progressivo, argomenti di rilievo processuale, non trattati nella parte motiva principale) a proposito delle misure dell'interasse dei vari pendini, "una volta verificata la loro distanza non omogenea, e superiore al modello originale del P., quel tecnico diligente non si sarebbe forse accontentato del dato temporale, e avrebbe effettuato un calcolo, che, tenendo conto del peso, del diametro dei fili e della loro collocazione, lo avrebbe rassicurato".
Secondo il Primo Giudice (pag. 38 e ss.) "in sede di mero controllo manutentivo, corre l'obbligo di procedere a smontare e poi ristrutturare una struttura solamente in presenza di ragioni serie (segnali di dissesto, infiltrazioni di acqua o altri eventi) che pongano dubbi sulla tenuta di uno specifico componente della stessa"; nel caso di specie "nulla di quanto conosciuto e conoscibile, sulla base della doverosa diligenza, avrebbe imposto di tranciare e analizzare in laboratorio alcuni (almeno tre) pendini"; la presenza di "cricche interne" non risultava quale possibile conseguenza nota prima della presente vicenda, mentre, al contrario, era ben conosciuto il fenomeno, completamente diverso, da quello realizzatosi nel corso della posa del controsoffitto in esame, di cricche da snervamento"; la ritorcitura dei pendini non poteva essere ritenuta un elemento di allarme.
Richiamando a pag. 40 il principio di affidamento, che deve trovare concreta applicazione anche nella vicenda di causa, il Primo Giudice, citata una pronunzia della S. Corte, assume che "in assenza di "campanelli di allarme" non è emerso alcun valido motivo in base al quale gli imputati, incolpati di non avere effettuato adeguata manutenzione, avrebbero dovuto nutrire timori e preoccupazioni, e non avrebbero dovuto piuttosto fare affidamento sul buon operato dei precedenti progettisti e costruttori".
Le ultime modifiche strutturali erano state apportate nel 1981 dal DM. nel corso dell'appalto (D.-T.); DM. "nella sua qualità di direttore dei lavori di ristrutturazione per l'adattamento del terzo piano ala est (appalto Co.) risultava aver previsto la necessità di un incremento del numero dei pendini al piano superiore; e aveva ideato nuovi sistemi per le valutazioni sistematiche predittive (sistema Global Service)"; "nessun elemento concreto avrebbe potuto e dovuto quindi indurre i suoi successori a ritenere opportuno revisionare il lavoro svolto da un così competente predecessore".
Sul compito di procedere a una "Osservazione Sistematica Predittiva", per il Primo Giudice (pag. 42 della sentenza), il DM. aveva incaricato una ditta esterna (contratto Global Service) del compito di procedere al riguardo (il Primo Giudice al riguardo, a pag. 42, richiama anche gli accertamenti, effettuati nel corso del tempo, dell'ing. M.; dell'arch. L.; le ispezioni e verifiche effettuate sulle contro soffittature del Darwin dalla società "Percorsi Cifrati srl"; in cui non vennero mai segnalati rischi e/o difetti costruttivi; per cui, secondo il Primo Giudice, "tutti questi interventi e controlli, svolti, per quanto dato sapere all'epoca, correttamente e da personale qualificato, non potevano che ulteriormente confortare chi era deputato a garantire la manutenzione, circa l'assenza di difetti strutturali, e a rafforzare l'affidamento sul lavoro svolto nel 1981 dal DM.",
Da pag. 43 in avanti, il Primo Giudice ha trattato delle posizioni soggettive degli imputati. E cominciando dalla valutazione "della consequenzialità logico-argomentativa della prospettazione dell'Accusa", si assume che la regola cautelare elastica applicabile ai controlli in esame, che avrebbe imposto di visionare la struttura dall'interno,ivi compresa la presenza della botola, con conseguente doverosità di accedere al vano sovrastante il controsoffitto, avrebbe consentito "a persona dotata di altissima competenza tecnica di registrare, tra l'altro, la peculiare e sospetta distanza dei pendini". Per il Primo Giudice "siffatta peculiarità costruttiva in sé, in assenza di qualunque segnale di dissesto,non avrebbe allarmato un tecnico chiamato a effettuare un controllo di routine, e comunque non l'avrebbe indotto a effettuare se non un calcolo di tenuta statica, che avrebbe dato un esito positivo e tranquillizzante".
Svolta (pag. 44) una ricostruzione del sistema di controllo della Provincia (con suddivisione delle scuole di competenza della Provincia in tre lotti (sistema Sigmanet), il Primo Giudice analizza il sistema che prevede i Dirigenti in posizione apicale; sotto di loro, i direttori dei lavori; al livello ancora inferiore i geometri, che si occupano dei sopralluoghi; negli anni, si sono succeduti, quali diligenti: DM.; M. e MZ.; nel 2008, il responsabile del lotto del Liceo Darwin era, da circa 10 anni, il geom. Z.; mentre il geometra che si occupava dei sopralluoghi era MA.. Dato tale contesto organizzativo, per il Primo Giudice "gli ingegneri strutturisti vengono chiamati a esprimere un proprio qualificato parere, secondo quanto affermato dal MZ., allorché ne sorga la specifica necessità"; nel caso di specie, qualora, in sede di controlli manutentivi, fosse stato disposto un accesso al vano sovrastante l'aula 4G, l'avrebbe eseguito un geometra (MA.) "sicuramente privo delle altissime competenze tecniche necessarie a cogliere una specifica peculiarità del sistema di aggancio di quel tipo di controsoffitto".
A loro volta, M. e MZ. non erano tenuti ad effettuare direttamente i sopralluoghi né a delegarli a tecnici altrettanto competenti.
Ciò che è stato loro contestato è infatti "il non aver predisposto adeguati protocolli in merito ai controlli da effettuare"; per il Primo Giudice "la botola presente nell'aula non era una botola di verifica del controsoffitto ma unicamente una botola di accesso al vano tecnico"; posto che, per loro natura, i protocolli non possono che essere generali e validi per una pluralità di ipotesi, restando per il Primo Giudice nell'ambito della "normalità", "risulta che i responsabili apicali avevano emanato direttive di controllo, 'indicando tra le altre di esaminare eventuali vani accessibili", al fine di verifica di segni apprezzabili di pericolo; richiamato quanto dichiarato in udienza dal teste G.!, il Primo Giudice conclude come segue (pag. 46): "nel caso di specie, in assenza di una struttura in sé valutabile come intrinsecamente pericolosa, e di qualunque sintomo premonitore, nessuna direttiva generale, per quanto dettagliata e completa, avrebbe consentito di individuare elementi di rischio occulto concretamente presenti e dunque di evitare il crollo; diverse e più specifiche indicazioni sugli accertamenti da effettuare per valutare i rischi, presenti, non erano pretendibili in base ad alcuna regola cautelare determinata con giudizio ex ante".
Per le posizioni dei tre imputati, che hanno ricoperto il ruolo di RSPP del liceo Darwin, il Primo Giudice, richiamato anche il dato normativo (art. 32 Dlgs 81/08), assume che "ben difficilmente il legislatore può essersi prefisso lo scopo di far svolgere al RSPP funzioni-proprie di un ingegnere strutturista- di garante della sicurezza strutturale degli edifici, se non in presenza di segni di dissesto agevolmente riconoscibili"; nel caso di specie "i tre imputati, due dei quali professori dello stesso liceo Darwin, non risulta che disponessero di quelle altissime competenze tecniche ritenute, dalla stessa Accusa, indispensabili a "leggere" e comprendere i dati fattuali esistenti". A conclusioni "diametralmente" opposte, il Primo Giudice è pervenuto quanto all'imputato DM. (pag. 47 e ss.).
Al predetto infatti è stato contestato "non solo l'omesso controllo preventivo,ma anche di aver diretto e progettato tutti i lavori rilevanti", e per il Primo Giudice "va ribadito che se il controsoffitto fosse stato originariamente costruito senza i denunziati vizi (segnatamente, presenza di cricche nella maggior parte dei pendini), l'evento dannoso non si sarebbe verificato"; "altrettanto fondamentale precisare che il disastro sarebbe stato del pari certamente evitato, qualora non fosse stata realizzata la modifica dei locali, attuata mediante la eliminazione di numerosi muri divisori e in assenza di alcun nuovo rinforzo" (significativo, per il Giudice, che il cedimento della struttura sospesa si sia interrotto proprio in coincidenza del muro divisorio con la classe adiacente); "anche l'aggiunta di agganci ulteriori a distanza di almeno 1,5 metri quadri avrebbe escluso il crollo in esame" (la sentenza impugnata richiama al riguardo anche quanto esposto sub nota 10, a pag. 61). In risposta alle osservazioni delle difese degli imputati, e alle contr’ osservazioni da parte dell'Accusa pubblica e privata, il Primo Giudice assume che queste ultime "appaiono assolutamente condivisibili con riguardo "al momento critico e decisivo in cui venne attuata la radicale trasformazione dei luoghi", vigendo, "in caso di interventi strutturali regole cautelari radicalmente diverse da quelle valide per i normali controlli di routine".
Si richiama la descrizione dettagliata della cronistoria dell'edificio, svolta dal Primo Giudice sub nota 11, a pag. 61 e s. della sentenza impugnata (e in particolare i lavori intrapresi nei primi anni 80 allorché venne operata la trasformazione dall'originario Seminario di Rivoli, costruito da metà degli anni 30, all'uso scolastico; durante l'esecuzione dei lavori (ditta Co.) furono evidenziate carenze progettuali, che portarono alla approvazione di una perizia suppletiva, in cui si evidenziava "la insufficiente stabilità della esistente controsoffittatura in tavelloni, in seguito alle modifiche murarie apportate in fase di demolizione, e di conseguenza si prevedeva l'esecuzione di "rinforzi alle controsoffittature mediante creazione di punti di aggrappo (in ragione di 1 ogni mq.) per aggancio al soffitto e impiego di tiranti in ferro di 4 inni"),
La demolizione dei tramezzi e la realizzazione nel locale, poi divenuto l’aula della 4 G del Liceo Darwin, "di un controsoffitto pesante esclusivamente appeso" (prima la struttura era saldamente appoggiata su tramezzi) è stata opera dell'arch. DM. (cfr. estesamente la sentenza pag. 49). E al riguardo il Primo Giudice (pag. 50) evidenzia (come già alla suddetta nota 11) che nel 1984 (quando l'Amm.ne Provinciale realizzò il cambio di destinazione d'uso dei locali posti al piano immediatamente superiore il locale oggetto del crollo) il DM. -progettista e direttore dei lavori dell'appalto Co.- evidenziava nella propria perizia suppletiva quanto sopra già indicato.
Per il Primo Giudice, "se DM. avesse così agito anche al piano inferiore, "cogliendo quei sintomi, ormai silenti, dopo decenni, ma allora assolutamente eloquenti", "il crollo non si sarebbe mai verificato".
Per il Primo Giudice, "è dunque configurabile in capo ai DM. l'elemento psicologico del reato, muovendo dal presupposto della sussistenza a suo carico di un onere di verifica approfondita e completa della compatibilità del cambio di destinazione con il contesto in cui veniva realizzato". Di qui, l'affermazione di penale responsabilità del DM. per tutti i reati ascritti, e l'assoluzione degli altri imputati.

C) L'atto di appello del PM.
Avverso la sentenza, il PM della Procura della Rep.ca di Torino ha proposto appello, sia nei confronti degli imputati assolti, sia, in punto pena, nei confronti di DM. .
Il PM appellante censura la sentenza di evidenti contraddittorietà, nella motivazione, e di essere errata nell'applicazione e interpretazione della legge penale, nei termini che seguono.
Nella parte in cui motiva le assoluzioni, individua la causa esclusiva del crollo nel vizio occulto, e quindi non prevedibile, rappresentato dalle cricche dei pendini che sostenevano il controsoffitto, nella parte successiva, di motivazione della condanna del D., riconosce invece che "pur in presenza delle cricche, il crollo non si sarebbe verificato se si fosse provveduto a integrare il numero dei pendini, nella misura di uno ogni metro quadrato, in tal modo aderendo alla tesi accusatoria secondo cui le cricche sarebbero state causa determinante ma non esclusiva del crollo, e il vizio, non occulto, e dunque prevedibile, rappresentato dall'insufficiente numero dei pendini, avrebbe avuto ruolo concausale nella produzione dell'evento".
Inoltre la sentenza applica erroneamente la legge penale, in particolare con riferimento al principio di affidamento in relazione alla successione nelle posizioni di garanzia e interpreta in modo difforme da consolidata giurisprudenza della SC le norme relative agli obblighi dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, fornendo agli imputati giustificazioni che se confermate "stravolgerebbero il sistema su cui si fonda la tutela della sicurezza sul lavoro".
La successiva ripartizione dell'atto di appello comprende "in primis" i seguenti capitoli:
1) la causa del crollo: evidente contraddittorietà e illogicità della motivazione, ed errata interpretazione delle consulenze tecniche e delle prove raccolte in dibattimento;
2) la causa della morte di Vito OMISSIS: errata interpretazione delle consulenze tecniche e malgoverno delle prove raccolte in dibattimento;
3) La condotta, le regole cautelari e la colpa: erronea applicazione della legge penale (in particolare, la sentenza impugnata, omettendo completamente di considerare il punto centrale dell'assunto accusatorio, ossia il fatto che la condotta doverosa omessa dagli imputati -funzionari della Provincia e RSPP della scuola è stata la prioritaria valutazione del rischio e che la regola cautelare violata è l'obbligo di valutazione del rischio, è pervenuta a conclusioni non solo errate nel merito, ma anche in contrasto con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e difformi dai principi di diritto affermati dalla S. Corte; il PM assume (pag. 19) che il controsoffitto crollato si estendeva a tutto il piano, e nei locali adiacenti a quello del crollo vi erano inequivocabili segnali di criticità, rilevabili anche a una semplice osservazione visiva, come da fotografie scattate dai CC e dall'Asl nel locale magazzino n. 15 posto sul medesimo corridoio (come da riproduzione fotografica a pag. 19 che rappresenta e visualizza tracce di umidità e deterioramento proprio nella zona attorno alla botola; "il fatto è che gli imputati, non avendo mai effettuato la doverosa a priori valutazione dei rischi, si sono posti nella condizione di non sapere neppure che c'era un controsoffitto (un pesante solaio Perret) al primo piano, e in tale situazione non potevano evidentemente effettuare né disporre che venisse effettuata alcuna verifica, neppure visiva, sul medesimo" (pag. 22);
4) La botola: erronea applicazione della legge penale ed erronea interpretazione delle prove raccolte in dibattimento.
Il PM appellante riprende la motivazione della sentenza impugnata (pag. 33 della sentenza) sulla botola, assumendo che era presente qui un solaio Perret pesante con sovrastante vano tecnico, dotato di botola, utilizzabile per l'ispezione; e censura la sentenza che ha errato nel voler individuare una regola cautelare ulteriore e diversa dall'obbligo di valutazione del rischio, che rappresentava la prima e principale condotta doverosa per gli imputati.
Richiamato per i funzionari della Provincia l'obbligo di cui all'art. 18 comma 3 del DLgs 81/08, il PM appellante si chiede come si possano effettuare interventi di manutenzione (necessari ad assicurare la sicurezza dei locali) senza mai accedervi; e qui, per accedere al vano tecnico, si doveva necessariamente utilizzare la botola. Anche per gli RSPP per la individuazione dei fattori di rischio, di cui al DLgs 81/08, si doveva necessariamente utilizzare la botola.
Accertato che la botola doveva essere aperta, ci si deve chiedere se, aprendo la botola, ci si sarebbe potuti accorgere delle cricche (sulla pacifica rilevabilità degli altri difetti, in particolare dell'insufficiente numero di pendini, il PM richiama la requisitoria e la memoria di replica in atti): La risposta, contrariamente al Primo Giudice, per il PM è affermativa, avendo il Giudice omesso di considerare il fatto che anche tra i pendini ancora in opera "ve ne erano di visibilmente lesionati in corrispondenza dell'asola (come dimostrato dalle fotografie eseguite dai CC nell'immediatezza); i rilievi dei CC dopo il fatto avrebbero potuto essere effettuati anche prima dai tecnici della Provincia e dai RSPP (il semplice ausilio di una macchina fotografica avrebbe permesso di rilevare le condizioni del solaio, del vano tecnico e dei pendini). Il PM si richiama anche all'immagine ripresa dalla figura 34 a pag. 26 dell'atto di appello, e assume che non vi sarebbe stata quindi necessità di effettuare quelle verifiche invasive e prove distruttive di cui parla la sentenza (pagg. 38 e 39). Richiamate nell'immediato seguito le considerazioni svolte dai vari CCTT sul coefficiente di sicurezza da applicare, nello specifico, per il PM appellante da un comune controllo e da una ordinaria verifica teorica, sarebbe stato rilevato che non risultava in concreto rispettato il coefficiente minimo di sicurezza (cfr. atto di appello, pagg. 26/29).
Il vano tecnico di cui trattasi costituiva un "luogo di lavoro" in base alla definizione contenuta nell'art. 62 DLgs 81/08 (e in precedenza nell'art. 30 DLgs 626/94), con le conseguenze a ciò connesse anche in base alla giurisprudenza della SC (richiamata a pag. 30 dell'atto di appello). In ordine al principio di affidamento, il PM lamenta la erronea applicazione della legge penale. Richiamata la sentenza impugnata sul punto, e l'avere ritenuto adeguato il comportamento dei funzionari della Provincia succeduti all'arch. DM., "sulla base del fatto che non si sarebbe potuta esigere la verifica dell'operato del loro predecessore", e anche con richiami alla SC, il PM appellante ritiene invece che la giurisprudenza di legittimità in materia di successione nelle posizioni di garanzia e principio di affidamento, dica il contrario di quanto sostenuto dalla sentenza (la pronuncia citata in sentenza non è applicabile qui in quanto regola la situazione in cui i soggetti agiscono nel medesimo contesto e tempo; profondamente diversa era la presente situazione, in cui i funzionari della Provincia imputati si sono succeduti nella medesima posizione di garanzia e hanno agito in contesti e tempi diversi).
L'errore commesso da DM. (riconosciuto dalla sentenza) di non aver realizzato rinforzi della pendinatura a seguito della demolizione dei tramezzi al secondo piano era certamente conoscibile dagli altri funzionari della Provincia imputati, e ciò sulla base degli stessi documenti che hanno condotto il PM e il Giudice a esaminare e valutare l'operato dell'arch. DM.; tuttavia, "la mancanza di un metodo di sistematizzazione e organizzazione dell'attività manutentiva facente capo alla Provincia, non ha consentito a detti funzionari di rendersi conto dell'errore commesso da DM., che era facilmente rilevabile confrontando i progetti di ristrutturazione delle aule del secondo piano (appalto D.) e delle aule dell'appalto Co.. Di qui, essi non si sono posti nelle condizioni di conoscere e riconoscere gli altrui comportamenti colposamente pericolosi (come ha riconosciuto, l'ing. MZ. neppure sapeva dell'esistenza del controsoffitto). Dissenso il PM esprime su quanto affermato dalla sentenza con riferimento al giudizio espresso sugli interventi successivi realizzati in ambito delle OSP Global Service, nonché alla luce di quanto affermato dall'arch. L., dall'ing. T., dal'ing. M., e per quanto svolto da Percorsi Cifrati.
Da pag. 34, e con riferimento ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della scuola, il PM lamenta l'erronea applicazione della legge penale.
Richiamato l'art. 32 Dlgs 81/08, si censura la valutazione data al riguardo dal Primo Giudice, ritenuta "difficilmente sostenibile sia in termini generali che in termini particolari, poiché nella specie i tre imputati RSPP erano ingegneri o architetti, abilitati all'esercizio della professione; se si ammettesse che i RSPP non hanno competenze sufficienti, in quanto i requisiti minimi ex lege sono inadeguati, rispetto alla complessità del loro compito, si dovrebbe ritenere che il datore di lavoro debba sempre cercare tali competenze in altri soggetti, per poter efficacemente adempiere all'obbligo di valutazione del rischio, con la conseguenza che il RSPP sarebbe una figura inutile". Richiamata la giurisprudenza della SC in materia, sulla ed colpa per assunzione, e sul criterio dell'agente modello, anche volendo ammettere una mancanza di capacità da parte dei RSPP (situazione non ricorrente nella specie), il PM appellante assume che i medesimi sarebbero stati comunque inadempienti, perché "avrebbero dovuto segnalare al datore di lavoro la propria incapacità di svolgere adeguatamente la propria funzione,permettendo allo stesso di affiancare loro persone competenti" ("se cosi non fosse, si arriverebbe alla inaccettabile conclusione per cui il precetto normativo che impone la valutazione di tutti i rischi, troverebbe un limite nelle inadeguate competenze dei RSPP").
Conclusivamente, si chiede la riforma della sentenza, con la condanna degli imputati assolti in primo grado alle pene richieste in primo grado; e la condanna dell'imputato DM. alla pena richiesta in primo grado (anni sette di reclusione).

D) L'atto di appello della difesa di DM. .
La difesa di DM. appella chiedendo l'assoluzione dell'imputato da tutti i capi di
imputazione perché il fatto non sussiste; in subordine, la diminuzione della pena.
Richiamata la vicenda, nelle sue connotazioni fattuali, detta difesa assume che DM. non era stato il costruttore del controsoffitto, che era stato già costruito prima che egli divenisse responsabile in Provincia; egli si era occupato di far modificare le aule, al fine di poterne fare una scuola; in nessun modo è stato dimostrato che egli avesse ordinato e diretto i detti lavori con imperizia e/o negligenza; se si ritiene che quella tipologia di contro-soffitto fosse, fino al crollo, considerata sicura, al punto da non necessitare di controlli, se non visivi,neppure a distanza di oltre 30 anni dalla sua costruzione, e che è stata ammessa come causa del crollo la rottura a effetto domino dei pendini, per l'esistenza di un vizio occulto, mai DM. (che vide quel controsoffitto
l'ultima volta nel 1996) avrebbe potuto prevedere le possibili cricche all'interno dell'acciaio dei pendini.
Se dunque gli altri imputati sono stati scagionati, a seguito di quanto sopra menzionato, sulla base degli accertamenti svolti, circa il crollo e le sue cause, queste stesse premesse non possono essere ribaltate e non più utilizzate, nel momento in cui si deve valutare la responsabilità di DM..
Di qui (atto di appello, pagg. 8 e 9) l'assunto secondo cui non si riesce a capire con quali azioni o omissioni l'arch. DM. possa avere integrato le fattispecie di reato.
Richiamate le stime effettuate dei valori di carico, in kN, senza cricche sarebbe residuata una differenza ampia, tale da garantire la perfetta tenuta della struttura; essendo del tutto ignorata ai tempi del DM. la possibile esistenza di cricche occulte, DM. non fece nessun errore di previsione o stima quando decise di mantenere quel controsoffitto.
Né è stato dimostrato che egli sia incappato in errore nel momento in cui ordinò di far abbattere i tramezzi, al fine di creare lo spazio per la destinazione a uso scolastico. L'asserzione contraria del Primo Giudice non è sorretta da alcun elemento di prova, ed è in contrasto con quanto lo stesso Giudice assume di condividere per gli altri imputati.
Anche l'assunto secondo cui l'aggiunta di ulteriori agganci avrebbe escluso il crollo, è asserzione del tutto priva di fonti di prova.
E cosi l'assunto di asserita superficialità di DM., in quanto progettista e direttore degli
interventi strutturali, difettando di prove tecnico-scientifiche, si riduce a semplice ipotesi, come tale priva di valenza giuridica.
Si lamenta in subordine la eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

E) L'atto di appello ai fini civili della difesa di parte civile C.C..
La difesa della parte civile Cinzia OMISSIS appella ai fini civili, relativamente ai capi della sentenza afferenti gli imputati assolti, chiedendone la condanna al risarcimento, in solido con l'imputato DM. e il responsabile civile Provincia di Torino, dei danni patiti, con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 200.000,00, al netto della somma già ricevuta.
Si assume che quanto accaduto sia da ascriversi alla responsabilità non solo di DM. ma anche di tutti coloro che per quasi 30 armi "non si sono neppure posti il problema della sicurezza del controsoffitto della classe IV G"; la sentenza ha risolto in modo superficiale un tema da ritenersi centrale.
Il controsoffitto crollato presentava una botola di ispezione, che consentiva di verificare lo stato del manufatto; la sentenza al riguardo è partita da una percorso argomentativo corretto, per approdare a conclusioni errate (la circostanza che la botola consentisse l'accesso a un vano tecnico, imponeva delle verifiche di sicurezza; non solo i testi B. e G. ma gli stessi imputati e i loro CCTT hanno affermato che la botola andava aperta e il controsoffitto ispezionato; tale comportamento doveroso è stato pacificamente omesso per oltre 25 anni).
La sentenza prende in esame sette difetti del controsoffitto per esaminare quali di essi avrebbero potuto essere scoperti dall'agente modello che avesse proceduto all'ispezione (si tratta dei difetti segnalati da ct Ba. di cui i primi tre erano: le cricche dei pendini; l'interasse eccessivo dei pendini; la presenza di materiale vario sul solaietto) (atto di appello pag. 7).
In realtà per detta difesa i difetti o meglio le anomalie sono state molte di più: la totale assenza di informazioni in merito alla costruzione del manufatto (chi, come e quando avesse costruito il controsoffitto); il bravo tecnico avrebbe rilevato l'assenza di qualsivoglia progetto, certificato di collaudo, o regolare posa del manufatto; e non avrebbe potuto non accorgersi dell'assenza del certificato di idoneità statica dell'edificio; se avesse rintracciato gli atti poi acquisiti dalla Procura avrebbe appreso che il controsoffitto era stato costruito negli anni 1962-1964, e cioè circa 45 anni prima; avrebbe potuto-dovuto sapere che erano stati demoliti gli originari tramezzi a seguito degli interventi eseguiti da DM. ; avrebbe visto che i pendini presentavano un interasse senza senso e una disposizione planimetrica del tutto irregolare (come assunto a pag. 50 dalla stessa sentenza); è incomprensibile perché questo dovesse valere solo per DM. e non per tutti coloro che "doverosamente" avrebbero dovuto aprire la botola e ispezionarla; il bravo tecnico avrebbe inoltre notato: la torcitura del metallo dei pendini; la obsolescenza del manufatto, atteso che il trascorrere del tempo incide sulla capacità di resistenza del metallo; la straordinaria grandezza e pesantezza del manufatto (pesante circa otto tonnellate).
Tutte queste considerazioni sono state trascurate in sentenza, e quantomeno avrebbero dovuto indurre il bravo tecnico a una attenzione diversa rispetto a quanto ritenuto in sentenza, e l'approfondimento avrebbe consentito di scoprire l'esistenza delle cricche.
Nel seguito si riprendono le stime dei vari CCTT sul coefficiente di sicurezza minimo (che si prescrive non dover essere mai inferiore a due); e si assume che "un normale controllo e un normale verifica teorica avrebbero consentito di rilevare che qui il coefficiente di sicurezza minimo non risultava in concreto rispettato".

F) Il giudizio di appello.
Il giudizio di appello si è svolto in dibattimento,come da verbali,lungo un arco di nove udienze, a partire dalla udienza iniziale del 31/5/2013, seguita dalle udienze del 3/6/2013; del 10/6/2013; del 1/7/2013; del 8/7/2013; del 15/7/2013; del 25/9/2013; del 16/10/2013; e odierna.
Alla udienza del 31/5/2013 la Corte ha emesso ordinanza con cui ha disposto la nullità della citazione del responsabile civile Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca effettuata in primo grado, e per l'effetto ne ha disposto la estromissione dal giudizio; è stato presente il responsabile civile Provincia di Torino (avv. Alberto M.). Sono state presenti le parti civili di cui al dispositivo che segue.
Gli imputati presenti non hanno reso dichiarazioni.
Nel corso delle udienze sono state in particolare acquisite le seguenti memorie difensive: memoria difensiva della difesa di parte civile C.C. avv. Giampaolo Z.; memoria della difesa dell'imputato DM., avv. Cristian R.; note di udienza della difesa degli imputati M.,MZ. e MA., avv. Antonio R.; memoria della difesa dell'imputato TR., aw.
Bernardi; è stata acquisita memoria del Procuratore Generale d'udienza, ex art. 121 cpp, di replica alla discussione e alle memorie difensive.
All'udienza dei 3/6/2013, in particolare, il PG ha chiesto per gli imputati M., MZ. e MA.
la condanna ciascuno alla pena di anni 5 mesi quattro di reclusione; per gli imputati TR., SI. e P. la condanna ciascuno alla pena di anni 4 mesi otto di reclusione.
L'avv.Gallenca per la parte civile Comune di Rivoli ha svolto le proprie richieste conclusive.
Nella udienza successiva, le difese delle parti civili, avv.Varigiia, avv.Avidano,anche in qualità di sostituto processuale dell’avv.Mirate, avv.Colla, avv.Carena, avv.Giampaolo Zancan, hanno svolto le loro rispettive richieste conclusive.
Nelle udienze successive, hanno svolto le loro rispettive richieste assolutorie la difesa del responsabile civile Provincia di Torino,e le difese degli imputati,appellante DM., e appellati M., MZ., MA., TR., SI., P. (avv.to Rossi per DM.; avv.Zaniolo per M.;
avv.Gebbia per MZ.; avv.Anglesio per MA.; avv.Rossomando per M., MZ. e MA.;
avv.Bernardi per TR.; avv.Lageard per SI. e P..
Le udienze del 25/9 e dei 16/10/2013 sono state destinate alle repliche (del PG; della difesa di parte civile avv.Zancan; e dell'avv.Rossomando).
Alla udienza odierna, la Corte si è ritirata in camera di consiglio, e ha emesso la sentenza di parziale riforma della sentenza impugnata, di cui al seguito.

G) Motivi della decisione.
La trattazione che segue, attese la particolare complessità e l'accentuata delicatezza del presente processo, viene suddivisa, per maggiore chiarezza di esposizione, in tre parti, sequenziali tra loro, alle quali sono dedicate apposite titolazioni, e, all'interno di ogni parte, capitoli specifici.

Parte prima: considerazioni introduttive.


1) Prime risposte, sulle rilevate contraddizioni, ed erronee argomentazioni, e conclusioni, della sentenza impugnata.
Ad avviso di questa Corte, la sentenza impugnata, sopra ripresa per esteso, va parzialmente riformata, dovendosi pervenire, in accoglimento dell'appello del PM e della parte civile su indicata, ad affermare la responsabilità, oltre al DM., rispettivamente, anche degli imputati M. e MZ., tratti a giudizio nelle loro qualità, epigrafate, di funzionari dirigenti della Provincia di Torino, e degli imputati TR., SI. e P., tratti a giudizio nelle loro qualità di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), della scuola "Darwin", tutti imputati assolti in primo grado, per non aver commesso il fatto.
Dalla narrativa dell'articolato atto di appello del PM, emergono fondate censure, tali da viziare gravemente la sentenza impugnata, e che qui si richiamano, in una prima sintesi.
Innanzitutto, evidenti,quanto immotivate, contraddizioni nel suo stesso ordito argomentativo, tra i primi tre paragrafi (da pag, 11 a pag. 22) e i successivi quattro (da pag. 22 a pag. 43); nonché nelle parti successive, in cui da un lato si motivano le assoluzioni, finendo per individuare come causa esclusiva del crollo il vizio, occulto, e come tale non prevedibile, delle cricche nei pendini, che sostenevano il controsoffitto dell'aula 4 G, dall’altro,poi, si motiva la condanna di DM., unico condannato in primo grado, riconoscendo che, pur in presenza delle cricche, il crollo non si sarebbe verificato se si fosse provveduto a integrare il numero dei pendini, così venendo ad attribuire al vizio, non occulto, e quindi prevedibile, rappresentato dall'insufficiente numero dei pendini, a seguito dei lavori, nell'edificio, dei primi anni 80, richiamati in precedenza,
un ruolo concausale, nella produzione del tragico evento, del 22/11/2008.
Rileva questa Corte, al riguardo, che le contraddizioni, interne, alla sentenza impugnata non sono soltanto tra prima e seconda parte, ma anche all'interno della parte dedicata alla eziologia dell'evento (pag. 22 e ss.).
Inoltre, si evidenzia una manifesta erroneità, della sentenza impugnata, nella applicazione e interpretazione della legge penale, con riguardo ad alcuni principi di diritto, in particolare il principio di affidamento, in relazione alla successione dei garanti nelle posizioni di garanzia, e in relazione a una interpretazione, e valorizzazione, delle norme relative ai ruoli e agli obblighi dei RSPP della scuola Darwin, del tutto difforme dagli insegnamenti consolidati della SC, in materia.
Si lamenta altresì che la sentenza interpreti "in modo del tutto difforme dai consolidati orientamenti
della SC le norme relative agli obblighi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, della scuola, fornendo agli imputati giustificazioni che, se confermate, stravolgerebbero l'intero sistema su cui si fonda la tutela della sicurezza sul lavoro" (cfr. atto di appello del PM pag. 4).
Le predette considerazioni sono soltanto una prima sintesi, di quanto è stato oggetto di approfondito vaglio dibattimentale, da tutte le parti, nel presente giudizio di appello, come sarà dettagliatamente illustrato nell'ulteriore seguito. Gli assunti del PM appellante sono certamente fondati e già in questa prima parte introduttiva è essenziale, e chiarificatore, un primo vaglio degli stessi.
Il PM appellante censura la sentenza là dove, inizialmente, il Primo Giudice, per addivenire all'assoluzione dei su indicati imputati, diversi da DM., in punto "nesso di causa", accoglie l'assunto difensivo, conforme alle conclusioni dei CCTT delle difese, secondo cui causa esclusiva del tragico crollo sarebbero state le cricche dei pendini, al contrario dell'assunto d'accusa, in conformità con le conclusioni dei CCTT del PM, secondo cui le cricche sarebbero state causa principale, ma non esclusiva, del crollo; mentre al successivo paragrafo 9, da pag. 47 della sentenza,lo stesso Primo Giudice, contraddicendosi, riconosce la validità dell'assunto d'accusa, che ha dimostrato, mediante il semplice utilizzo dei dati emergenti dalle consulenze dei proff.Ba..,
DB e P.,come un numero maggiore di pendini avrebbe garantito una migliore tenuta
alle sollecitazioni subite il 22/11/2008, nonostante i pendini criccati (anche l'aggiunta di agganci, a distanza di almeno 1,5 mq, avrebbe escluso il crollo).
Rileva questa Corte che le richiamate contraddizioni della sentenza impugnata sono, a ben vedere,strettamente collegate a erronee prospettazioni e argomentazioni della stessa, nell'ambito di erronee applicazioni e interpretazioni della legge penale, rispetto a fondamentali principi e indirizzi ormai consolidati, fatti propri dalla SC, che vanno in sintesi ripresi in questa sede.
Per chiarezza espositiva, occorre preliminarmente richiamare detti principi e insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che sono alla base anche delle contraddizioni della sentenza impugnata, che sono state rilevate dal PM appellante e dalle difese di parte civile.
Si prende a base la ormai "storica" sentenza della SC,sez. 4, richiamata anche nell'appello e nelle memorie del PM, in data 6/12/1990, Bonetti, seguita da una nutrita serie di altre pronunzie conformi.
Va premesso che nel nostro ordinamento vige il principio della equivalenza delle cause, principio che può essere superato, attribuendo rilevanza esclusiva di una sola causa (art. 41 co.2 cp) soltanto quando sia certo che in concreto questa sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento; giacché, come recita l'art. 41 co.1 cp, il concorso di cause, preesistenti, o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra azione o omissione e evento.
Dunque, per una prima risposta alle difese degli imputati, le loro argomentazioni vanno, fin da subito puntualizzate, e per cosi dire "rovesciate": l'accertamento della sussistenza di una causa certa dell'evento (le cricche nei pendini) non esaurisce affatto il precipuo onere del giudice di merito di verificare e individuare l'intero meccanismo eziologico, produttivo dell'evento; sicché l'individuare, e affermare, la concorrente rilevanza anche di un'altra causa, costituisce puntuale, quanto imprescindibile, applicazione del principio della equivalenza delle cause, adottato dal codice penale vigente.
Questa Corte richiama, pertanto, gli insegnamenti della SC di cui sopra, perché fin da subito di fondamentale rilievo nel presente processo, come è agevolmente dato trarre dalla loro semplice lettura.
Insegna innanzitutto la SC (sentenza Bonetti) che l'art. 40 cpv cp va interpretato in termini solidaristici, avendo presenti i principi di cui agli artt. 2, 32, 41 co.2 Cost.
Sempre la SC, nella sentenza Bonetti, insegna che il fondamento della responsabilità colposa è dato dalla prevedibilità del pericolo, non essendo altro la prevedibilità che la possibilità, dell’homo eiusdem professionis et condicionis" di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un dovere soggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di
diligenza.
E ai fini dei giudizio di prevedibilità, "deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dare vita a una situazione di danno, e non alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato, in tutta la sua gravità ed estensione".
Ancora: sempre la sentenza della SC di cui sopra insegna che "versa nella ed colpa per assunzione, colui che, non essendo del tutto all'altezza del compito "assunto", esegua una prestazione senza farsi carico di munirsi di tutti i dati necessari per dominarla, nel caso che divenga fonte di danno anche a causa della mancata acquisizione di quei dati o conoscenze specialistiche; l'agire come portatore di un determinato ruolo, comporta “l'assunzione" di responsabilità, di saper riconoscere e affrontare situazioni e problemi inerenti a quel ruolo, secondo gli standard di conoscenze,capacità, diligenza, richieste per il corretto svolgimento di quello stesso ruolo".
A proposito del principio di affidamento, in quanto ritenuto erroneamente richiamato e applicato dal Primo Giudice, nell'atto di appello del PM (pag.30 e s.) si deduce, con una doglianza specifica,che anche da detto erroneo utilizzo sono conseguiti gli erronei sbocchi assolutori,oggetto di impugnazione; atteso che,nella specie, plurimi sono stati i "garanti", che si sono, nei rispettivi ambiti, succeduti negli anni nelle posizioni di garanzia, agendo in tempi, e contesti, diversi.
Questa Corte, sempre richiamando gli insegnamenti della SC di cui sopra, e facendoli propri, evidenzia che "non può parlarsi di "affidamento" quando colui che si "affida" sia in colpa,per aver violato determinate regole precauzionali, o omesso determinate condotte, e ciò nonostante confidi che altri, che gli succede nella posizione di garanzia, ponga rimedio a quella omissione" . Nel caso, di cui al presente processo, di successione dei garanti, per escludere la responsabilità di uno dei
garanti, che abbia violato determinate norme precauzionali, "non è sufficiente che il successivo garante intervenga, ma è indispensabile che, intervenendo, sollecitato o meno dal precedente garante, rimuova effettivamente la fonte di pericolo, dovuta all'omissione di quest'ultimo, con la conseguenza che, se l'intervento risulti tale da non rimuovere quella fonte, il precedente garante,qualora si verifichi l'evento, anche a causa del mancato rispetto di quelle norme precauzionali, non può non risponderne".
Se, come nel caso di specie, più sono stati, nei rispettivi ruoli, i titolari delle posizioni di garanzia, ed obbligo di impedire l'evento, "ciascuno è per intero destinatario di quell’obbligo, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è però doveroso, per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la condotta doverosa, accertarsi che il primo garante sia effettivamente ed adeguatamente intervenuto; se uno dei garanti è intervenuto, e l'altro o gli altri, resi edotti dell'intervento, hanno le capacità tecniche per rendersi conto delle insufficienze di quell'intervento, gli stessi non hanno il diritto di confidare nell'efficacia di quel precedente intervento, anche se effettuato da chi aveva specifiche capacità tecniche, sicché versano in colpa se confidano nello stesso".
Ancora: insegna la SC "che nel caso di plurime posizioni di garanzia, succedutesi le une alle altre, valendo come principio generale quello della continuità fra le stesse, e quindi tra primo, secondo terzo garante (come nella specie subentrati nel tempo, l'uno all'altro), l'operatività di detto principio di continuità può essere esclusa solo qualora il garante sopravvenuto abbia posto nel nulla la situazione di pericolo creata dal suo predecessore, eliminandola, in modo tale che essa non possa più essere a quest'ultimo attribuita" (Cass. sez.4, 13/2/2003 n.7026).

2) L'incidenza di alcune circostanze e dati oggettivi, di causa, erroneamente svalutati dalla sentenza impugnata.
Il presente processo ha fatto emergere, della tragica vicenda, e grazie alle indagini intraprese nella immediatezza, alcune circostanze e dati oggettivi, da ritenersi incontrovertibili, che tuttavia questa Corte constata o ignorati o non sufficientemente valorizzati, nelle loro implicazioni, dalla sentenza impugnata, oltre che dalle difese degli imputati, anche in questo grado, che, pertanto, si vanno a evidenziare, in questa sede, per rendere edotti delle specifiche peculiarità della presente vicenda, la cui compiuta ricostruzione processuale non può prescinderne.
La difesa della parte civile CG ha ricordato, nel corso della discussione orale, nel giudizio di appello, come già era ricordato nell'atto di appello, della stessa, un dato di impressionante evidenza della presente vicenda: per ben 44 anni, dal 1964.al 2008 (22 novembre 2008, giorno del tragico crollo) una vera e propria "bomba a orologeria" innescata sovrastava l'aula 4G del liceo Darwin di Rivoli, quasi mezzo secolo, senza che nessun intervento sia stato operato, che potesse "disinnescare" il pericolo incombente di "quel" controsoffitto, sul capo degli studenti e del personale dell'aula 4G del liceo Darwin.
La sottolineatura di detta difesa, evoca il dato della entità del tempo trascorso, di eloquente quanto ineludibile incidenza, nella presente tragica vicenda del crollo, che ha anche una immediata ricaduta processuale: l'accusa ha evidenziato,rispetto ai reati contestati, una prolungata inerzia, dei garanti, nel tempo, che è trascorso, a cui nessuna delle difese degli imputati ha dato appagante risposta, se non nei termini scagionanti, richiamati; si innesta una domanda,tuttavia, che pesa come un macigno, e che anche questa Corte non può che fare propria: se si potesse, e si possa consentire, vigente la normativa prevenzionale di riferimento, una siffatta, così prolungata, inerzia, nel senso di limitarsi a prenderne atto e a scagionare gli imputati, garanti della sicurezza,salvo uno, il DM., e a rispondere che "il sistema non è stato e non era all'altezza"; e non andare oltre alla conclusione della sostanziale accidentalità del tragico crollo.
Il controsoffitto crollato è stato costruito tra il 1962 e il 1964, secondo una variante "spinta" della tipologia "Perret" (cfr. l'ulteriore seguito della presente sentenza, al riguardo). Il dato oggettivo della entità - tempo, di cui sopra, si innesta su una serie di svalutazioni, nella ricostruzione fattuale della vicenda, da parte della sentenza impugnata, che pure richiama, anche se dandone una collocazione separata e marginale (alla nota sub 11) di pag. 61) la storia dell'edificio, evidenziando che il completamento dell'ala est avvenne entro il 1964 con la realizzazione delle stanzette dell'originario seminario, del vano tecnico, destinato a ospitare impianti di servizio, e del controsoffitto, oggetto del crollo e che, dopo i già in precedenza richiamati lavori di ristrutturazione, dei primi anni 80, con la trasformazione dell'edificio dall'originario seminario a scuola, avvenne il passaggio di proprietà dell'edificio alla Provincia di Torino. La modifica dei locali venne attuata mediante la eliminazione dei numerosi muri divisori, prima esistenti, che delimitavano le stanzette del seminario, e in assenza di alcun nuovo rinforzo.
Il progetto dei lavori e la direzione dei lavori vennero assunti dall'attuale imputato arch.DM; come già esplicitato in precedenza; nel 1983 la Provincia approvò lavori di ristrutturazione per il terzo piano ala est (sopra il piano del disastro); durante l'esecuzione dei lavori, furono evidenziate carenze progettuali, che portarono all'approvazione della già richiamata perizia suppletiva. I lavori realizzati dalla D. non hanno interessato direttamente il solaio del vano tecnico dell'aula del crollo ma con la demolizione delle pareti di tramezzo è oggettivamente venuto meno un supporto che riduceva le luci di appoggio dello stesso; nonostante ciò, e a differenza di quanto è accaduto al piano superiore, non furono realizzate opere di rinforzo né è risultato siano state fatte valutazioni a tale proposito.(si richiamano i disegni riportati alle pagg. 9 e 10 della memoria del PM, depositata in data 3 maggio 2011).
Dal 1984 al novembre 2008, quindi, per almeno 24 anni, la struttura dell'aula,oggetto del crollo, è rimasta la stessa (questo tempo, durato circa un quarto di secolo, va "intrecciato" al dato, globale, dei 44 anni,complessivi, sopra richiamato).
Ebbene, quello che nella sentenza impugnata, e nella precedente parte espositiva, sintesi della sentenza impugnata, è stato definito "controsoffitto", non era in realtà un semplice controsoffitto; la sua funzione infatti era quella di costituire il solaio del vano tecnico, che, come tale, doveva sostenere, oltre al peso proprio, di per sé molto rilevante (come si chiarirà nel prosieguo),anche il sovraccarico di servizi presenti, nonché, necessariamente, l'eventuale peso del personale della manutenzione .Si trattava quindi nella realtà di un solaio sospeso, e non di un semplice controsoffitto; se nel seguito si continuerà a parlare di "controsoffitto" lo si farà quindi solo per brevità di indicazione.
La precisazione suddetta riveste particolare importanza, come meglio si chiarirà nel seguito: il fatto che fosse un vano tecnico, quindi anche un luogo di lavoro, dove sicuramente nel tempo sono andati degli operai a fare dei lavori, quantomeno di sostituzione dei tubi degli scarichi del piano superiore,rende edotti che vi avrebbero potuto accedere anche delle persone, utilizzando la botola esistente, su cui si tornerà nel prosieguo (cfr.il successivo capitolo 8).
Non può dubitarsi, come fondatamente ritenuto dal PM appellante (cfr. atto di appello del PM, pag. 29) che detto vano tecnico costituisse un luogo di lavoro,non rilevando che non costituisse un luogo permanentemente occupato da lavoratori; la SC afferma la necessità di "verificare preventivamente i luoghi" dove possano svolgersi attività lavorative, anche di breve durata (nella specie: una attività quantomeno di controllo) (cfr. Cass.sez.4 1/6/2011 n. 22138).
Contrariamente agli assunti delle difese degli imputati appellati, la costruzione di detto solaio, e del relativo vano tecnico,che aveva una estensione di circa 1.000 m.q., si estendeva a tutto il primo piano, e non sovrastava soltanto l'aula 4G oggetto del crollo; esso non è mai stato, nei 44 anni, di cui sopra, oggetto di alcun permesso, da parte delle Autorità concedenti, né di alcun controllo. Una conseguenza di ciò la si può già trarre nei termini seguenti: gli imputati appellati ignoravano l'esistenza di detto solaio sospeso; e ciò che non si conosce, e si continua a non conoscere, è, e non può che essere, insicuro, e continuare a essere insicuro; se nessuno dei garanti lo va a ispezionare e lo valuta, non si sa neanche cosa ci sia e come sia fatto, vieppiù se, come qui, in assenza di qualsivoglia corredo di documentazione tecnica, rispetto a un manufatto che, come si è detto, era privo di qualsivoglia progetto, non essendo stato possibile ritrovare né il progetto architettonico né il progetto strutturale del solaio con funzione di controsoffitto. La struttura così realizzata aveva un peso rilevantissimo; fondato è al riguardo il passo dell'atto di appello della difesa di parte civile Caggiano (pag. 9) in cui si evidenzia "la straordinaria grandezza e pesantezza del manufatto, del peso complessivo di circa otto tonnellate,con un peso di circa 90 chili al metro quadro, per una ampiezza di 80 mq".
E come meglio si chiarirà nell'ulteriore seguito, essa presentava numerose gravi criticità e numerosi gravi difetti.
Già da quanto fin qui si è evidenziato, il controsoffitto doveva sopportare, oltre al già rilevantissimo peso proprio, un aggravio ulteriore, essendo detto solaio anche un vano tecnico, con servizi presenti, e peso dei materiali che vi erano stati accumulati, senza essere rimossi.
In un tale peculiare contesto, i garanti della sicurezza, e nello specifico gli imputati appellati, nei rispettivi ruoli,di dirigenti della Provincia e di RSPP, hanno sempre ignorato financo l'esistenza del detto solaio; non acquisire conoscenze che come garanti della sicurezza si ha l'obbligo di acquisire, è "come mettere la testa sotto la sabbia e poi dire che non mi sono mai accorto di nulla" (cosi, efficacemente, il PG nella requisitoria nel verbale di trascrizione della udienza a pag. 56 della ud. 31/5/2013).
Nel seguito, si tratterà diffusamente della omessa, adeguata valutazione dei rischi; per ora va evidenziato un ulteriore errore del Primo Giudice, secondo cui non vi sarebbe stato alcun segno premonitore di dissesto o di problemi di infiltrazioni prima del tragico crollo; avendo i detti imputati omesso, nei rispettivi ambiti, una doverosa, adeguata valutazione dei rischi si erano in partenza posti nelle condizioni di non sapere neppure che quel controsoffitto "esisteva", e loro ne
erano a conoscenza. Il PM, nell'atto di appello (pag. 22), richiama al riguardo il documento di valutazione dei rischi, predisposto dall'imputato RSPP ing.P., a pag. 56/21, dove si evidenziava, con riferimento al locale magazzino, situato vicino all'aula del crollo, dotato anch'esso di botola di accesso, al controsoffitto, quanto segue:"nel soffitto vi sono segni evidenti di infiltrazioni di acqua dal terrazzo soprastante"; e ancora, a pag. 238/21 "magazzino 15: perdite dal tetto, sopra c'è un terrazzo, con
vecchie efflorescenze". Il PM richiama quanto sopra per far rilevare, esattamente, un vero e proprio effetto paradosso: invece di aprire la botola e in tal modo "scoprire" e ispezionare il controsoffitto, ring. P., RSPP del liceo Darwin, nel 2007, era convinto che, al di sopra del controsoffitto, vi fosse un terrazzo,e ne ha fatto menzione, parlando di "infiltrazioni di acqua dal terrazzo soprastante".
Anche la fotografia riportata a pag. 10 della memoria depositata dal PM in data 9/7/2011, in atti, rappresenta la botola presente nell'attiguo locale n. 15 dello stesso primo piano, lato est, mette in evidenza, come le botole fossero facilmente apribili e, a smentita dell'assunto su indicato del Primo Giudice, lo stato di degrado del solaietto, rilevabile da chi fosse entrato nel detto locale, situato a pochi metri da quello del crollo, con il quale condivideva il solaio del vano tecnico, che, come detto,era unico.
Un'altra evidenza fattuale, incontrovertibile, rilevata anche dal Primo Giudice (sentenza pag. 47),e non correttamente soppesata nelle sue implicazioni, salvo che per DM., è rappresentata da un dato di realtà del tragico crollo, per cui il cedimento del controsoffitto "sospeso" si è interrotto proprio in coincidenza del muro divisorio con la classe adiacente.
Dopo le dette demolizioni, l'ampio e pesante controsoffitto di cui si tratta era, infatti, rimasto per la prima volta dal 1964 completamente sospeso, e senza nuovi rinforzi, malgrado gli elementi di sospensione, i c.d. pendini, fossero più radi ove i tramezzi erano più ravvicinati tra loro.
La trattazione impone a questo punto di cominciare a esaminare la eziologia dell'evento, riprendendo in particolare le risultanze delle consulenze tecniche, versate in atti.

3) Considerazioni introduttive sulla eziologia dell'evento-crollo; le risultanze dei rilievi e delle consulenze tecniche.
Non si può riesaminare, in questo grado di giudizio, una vicenda complessa come la presente senza svolgere alcune considerazioni introduttive,e che costituiscono, per questa Corte, un primo passo chiarificatore, sulla eziologia dell'evento, partendo dalle consulenze tecniche, acquisite agli atti, di causa.
Si richiama qui, in quanto basilare insegnamento da applicare nella compiuta disamina della eziologia dell'evento, il costante insegnamento della SC, già in precedenza richiamato: l'accertamento di una causa dell'evento non esaurisce l'onere del Giudice di merito di individuare l'intero meccanismo eziologico dell'evento stesso, sicché accertare e affermare la concorrente rilevanza anche di un'altra o altre cause non solo non dà luogo a vizio di motivazione ma costituisce puntuale applicazione del principio della equivalenza delle cause,adotttato dal nostro ordinamento penale.
Unica causa del crollo, secondo tutte le difese degli imputati, anche nel corso della discussione in secondo grado, sono state le microscopiche fessurazioni,denominate cricche,posizionate nella parte interna dell'asola dei pendini, e costituenti un vizio occulto, non rilevabile "ex ante" mediante un esame visivo; secondo l'accusa, pubblica e privata, invece, le cricche hanno rappresentato si la causa principale, ma non l'unica, del crollo (cfr. sentenza impugnata, pag. 22).
Innegabilmente, deve prendersi e dare atto che molto articolato e approfondito è stato, nel processo, il compendio probatorio costituito dalle numerose consulenze tecniche; accompagnate dall'esame dibattimentale dei vari consulenti, oltre alle acquisizioni di manuali costruttivi, dopo le iniziali rilevazioni effettuate da Carabinieri, Vigili del Fuoco,e tecnici ASL, subito dopo il crollo; altrettanto numerose sono state le testimonianze acquisite; ed è stato acquisito un nutrito corredo fotografico.
Di particolare importanza, per la chiarezza delle risultanze, rispetto al disastro, appena avvenuto, vanno innanzitutto considerate le relazioni dei rilievi svolti dai CC di Rivoli e dai Vigili del Fuoco, acquisite in atti.
I CC di Rivoli hanno redatto un fascicolo di rilievi, corredato di n. 62 fotografie a colori,
riproducenti la situazione subito dopo il crollo; nel disegno planimetrico,che riproduce il piano primo, dell'edificio, che comprende l'aula interessata al crollo, hanno dato atto (pag. 5) "di aver riscontrato la presenza di botole ispettive" (cosi testualmente definite, presenti non solo nell'aula del crollo ma anche nel contiguo locale magazzino e nell'aula 3D) in legno, "di dimensioni tali da consentire un agevole accesso al vano esistente tra il controsoffitto e la soletta superiore"; vano di m. 1,20 circa di altezza media ; hanno anche dato atto che "il c.d. vano tecnico interessa tutta l'ala est, e in questo spazio sono presenti tubazioni di vario genere (per impianto idraulico con tubi di mandata e di scarico per impianto elettrico con canaline e tubi di piccolo diametro per le linee di
alimentazione delle luci sottostanti"; la foto n. 27 ritrae dell'aula del crollo (la n. 13) la "botola ispettiva" "che permetteva l'accesso al vano tecnico, sovrastante le aule"
Anche i VVFF (pag. 8 della loro relazione) hanno evidenziato che vi erano "diverse botole di ispezione" (anche qui, cosi testualmente definite) "delle intercapedini fra controsoffitto in laterizio e la soletta del piano sovrastante,in alcune di queste, attraverso una ispezione visiva, si rilevava la presenza di alcune tubazioni in ghisa,inclinate, costituenti il vecchio impianto di scarico, appese con filo di ferro nella parte alta, e poggianti su mattoni, la tubazione risultava analoga a quella rinvenuta nel locale n.13 oggetto del crollo".
Altrettanto importante, nell'iter sequenziale che ha connotato l'acquisizione di detto compendio probatorio, è stata la relazione (e allegati) di consulenza collegiale dei consulenti del PM proff.ri B., DB e P., depositata in data 23/2/2009, e incaricati dal PM nella immediatezza del crollo.
Con la relazione suddetta, frutto di un approfondito studio, svolto nella immediatezza, i cctt hanno evidenziato che il controsoffitto in questione presentava "carenze e difetti strutturali gravi", che lo rendevano estremamente vulnerabile per azioni dinamiche anche di modesta entità (cfr. relazione pag. 25).
Sull'effetto del vento, presente al momento del crollo, con il conseguente sbattere della porta di ingresso dell'aula, si richiama la sentenza impugnata, a pag. 14.
Dalla disamina dei reperti e dalla posizione dei frammenti, i cctt del PM hanno dedotto che il crollo sia stato determinato dallo strappo di alcuni pendini prospicienti la finestra n.3 (pendini 3-5 e 5-5); da qui il crollo si è propagato alla quasi totalità del soffitto (effetto "domino").
Per valutare le cause che hanno prodotto il crollo,i cctt del PM hanno esaminato i reperti e svolto anche una indagine sperimentale sui materiali (come da allegati alla relazione dei cctt).
L'esame visivo del tipo di rottura dei pendini, ha messo in evidenza una rottura di tipo fragile, con presenza di cricche ossidate nelle sezioni di rottura; si è spiegato che rottura "fragile" sta per istantanea e netta "senza srotolamento e snervamento" (cfr.sentenza impugnata pag. 22).
L'esame della situazione dopo il crollo ha messo in evidenza, per i cctt del PM,oltre alla presenza di cricche nei pendini, una condizione gravemente carente sotto diversi aspetti, tra cui /cfr.relazione pag.13:
a) l'interasse dei pendini; vi era una distribuzione diversa dei pendini, nelle nervature del controsoffitto (più fitta per le nervature perpendicolari alla parete del corridoio; più rada nelle nervature parallele alla parete con le finestre; l'interasse dei pendini è risultato eccessivo nelle nervature parallele alla parete delle finestre (per la prima nervatura adiacente alla parete i cctt del PM hanno rilevato interassi anche superiori a 3 m.; nelle, altre nervature interassi variabili; mediamente, partendo dal fondo dell'aula, interassi di 1,80; 2,25; 1,46; 2,27; 2,20 m.
b) la presenza di materiale vario sul controsoffitto: sul controsoffitto erano presenti frammenti di tubazione in ghisa provenienti dalla sostituzione del tubo di scarico della fognatura, e pilastrini di mattoni, nonché blocchi di calcestruzzo; dall'elenco dei reperti, è risultato un peso delle tubazioni in ghisa di 149 kg; dei blocchi di calcestruzzo di 55,6 kg; dei mattoni di 25,5 kg.
La maggior parte di questi materiali si trovava nella seconda metà dell'aula -fondo- ove furono fatti in passato interventi idraulici.
e) difetti costruttivi importanti, riguardo al sistema di sospensione di detto controsoffitto, tra cui un pendino risultato tranciato, due appoggi sulla muratura inadeguati, alcuni pendini vincolati alle pareti laterali con chiodature non efficienti.
Oltre alla presenza di cricche nei pendini, i cctt del PM hanno quindi evidenziato alcuni importanti difetti, e nella risposta al quesito (pag.22 della relazione) ne hanno indicato una serie come "determinanti" per causare il crollo; in particolare:
a) molti pendini erano interessati da cricche più o meno profonde, già ossidate, che verosimilmente si sono formate in corrispondenza dell'asola al momento della torsione dei fili in fase di costruzione;
b) l'interasse dei pendini, oltre che irregolare, era eccessivo, in diversi casi superiore a 2,2 m./3 m.lungo la parete finestrata; per accertare questo era necessario entrare nello spazio di altezza di 1,10 m.tra controsoffitto e soffitto portante, attraverso la botola;
e) sul controsoffitto era presente materiale vario, per un peso superiore a 200 kg; materiale presente anche su altri controsoffitti della scuola e che poteva essere individuato mediante una osservazione, attraverso la botola.
Gli stessi cctt del PM hanno depositato una successiva relazione in data 23/4/2009. Le relazioni dei cctt delle difese (in particolare: proff. Napoli e Indelicato per MZ.; Angelino e Bollettino per M.) hanno individuato nelle cricche dei pendini -vizio occulto- la causa esclusiva del crollo, escludendo altre concause dello stesso, senza peraltro che risulti abbiano considerato l'incidenza dell'interasse dei pendini, nei termini sopra evidenziati dai cctt del PM. Sono state acquisite agli atti relazioni di replica di detti cctt per MZ. e M.. Tutte le difese, sulla base delle relazioni dei rispettivi cctt, hanno depositato memorie difensive. Facendo proprio quanto assunto,e argomentato, dal proprio et prof.Ba. (cfr.esame dibattimentale, all'udienza del 12/1/2011), il PM appellante sottolinea altresì nell'atto di appello anche un dato, ritenuto di grande rilievo, che la Corte riprende in questa sede:
va premesso che detto controsoffitto non era un semplice controsoffitto ma un solaio sospeso, che presentava un difetto di origine, non possedendo le caratteristiche indicate dall'art.25 del Regio Decreto Legge 16/11/1939.
Il richiamato difetto dell'interasse eccessivo dei pendini, facilmente percepibile a una osservazione visiva, attraverso la botola, e che ne determinava la distribuzione irregolare indicata (in misura di uno ogni 2 metri quadrati circa, anziché uno ogni metro quadrato), andava e va "calato"nella rilevata situazione del caso di specie.
Tutti i manuali costruttivi prodotti in atti hanno previsto una distribuzione di pendini più diffusa rispetto al controsoffitto crollato (il PM appellante, a pag. 6 dell'atto di appello, cita il manuale Roversi).
L'anomalia del controsoffitto del Darwin era quella di avere delle corree molto distanti tra loro, rispetto a tutti gli schemi delle diverse varianti "Perret"; il motivo di tale diversità stava nel fatto che al Darwin non furono utilizzate tavelle "Perret" ma normali tavelloni, e quindi le corree non sono state ricavate lungo il lato lungo della tavella (diversamente dalle tavelle "Perret", i tavelloni utilizzati non avevano alcuna scanalatura su quel lato; quindi la correa, costituita dal tondo di acciaio, anziché ogni 25 cm (la larghezza della tavella) è stata realizzata ogni metro (la lunghezza del tavellone); questo ha portato ad avere una distribuzione di pendini uno ogni 2 mq circa, e un carico per singolo pendino di 240 kg, considerando il peso proprio del solaio e dei materiali ivi depositati.
Rileva il PM appellante rilievo che non ha ricevuto sostanziale confutazione dalle difese degli imputati che nessun manuale riporta schemi che prevedano un carico cosi elevato per ogni singolo pendino.
Tale anomalia, perché di anomalia si tratta, non ha assunto rilievo solo in relazione alla resistenza del singolo pendino, ma anche sull'evidenziato e già richiamato effetto "domino", avvenuta nel crollo suddetto, che la rottura di un solo pendino può determinare, e che lo stesso Primo Giudice ha riconosciuto (pag.14 della sentenza impugnata).
La stessa relazione dei Vigili del Fuoco, versata in atti, ha riportato la pratica di buona tecnica che prevede,rispetto al controsoffitto del Darwin, una orditura di tavelle e barre di armatura di dimensioni e pesi minori, e una campitura dei pendini maggiormente ravvicinata. Tanto premesso la Corte rappresenta,in questa sede, la sintomatica fragilità della motivazione del Primo Giudice che,già a pag.26 della sentenza impugnata, ha contraddittoriamente accreditato (salvo immotivatamente escluderlo nel seguito) l'incidenza concausale della rilevata anomala e irregolare disposizione dei pendini; dopo aver richiamato quanto dichiarato dal ct della difesa prof. Napoli ("in presenza di tutti gli altri difetti e senza la criccatura,il crollo non si sarebbe verificato"), aver evidenziato come la distanza tra i pendini fosse disomogenea e irregolare, e aver ripreso i cctt della difesa (per i quali in assenza di cricche anche tale disposizione, da loro definita "una semplice variante costruttiva",non rispondente al modello originario del "Perret", "avrebbe comunque garantito una adeguata tenuta del controsoffitto"), ha contrapposto che "l'Accusa ha tuttavia dimostrato, mediante il semplice uso dei dati numerici già emergenti dalla consulenza del proff.B.,DB e P., come un numero maggiore di agganci avrebbe garantito una migliore tenuta del manufatto alle sollecitazioni subite il 22/11/2008, nonostante la presenza di pendini criccati; e vieppiù accreditando tale assunto con la motivazione che segue:"si consideri in proposito che lo stesso prof. N. ha evidenziato come,proprio grazie alla rigidità dell'elemento costruttivo in esame,se ci fosse stata una diversa percentuale tra pendini criccati e non, il fenomeno non avrebbe provocato un crollo, ma soltanto un dissesto locale, perché i pendini non criccati avrebbero supplito a questa...".Nel seguito motivazionale, come già evidenziato, e censurato, come insanabile contraddizione interna alla sentenza impugnata, dal PM appellante, il Primo Giudice ha, senza tentennamenti, accreditato il meccanismo causale in termini di concausalità (pag.47), osservando che: senza le cricche il crollo non si sarebbe verificato, ma il disastro sarebbe stato del pari evitato qualora non fosse stata realizzata la modifica dei locali,con eliminazione dei muri divisori e in assenza di nuovi rinforzi; "anche l'aggiunta di agganci ulteriori a distanza di almeno 1,5 metri quadri avrebbe escluso il crollo in esame" (cosi testualmente pag.47della sentenza). La Corte rassegna quanto fin qui evidenziato, riservando al seguito ulteriori approfondimenti,al riguardo, ma ritenendo di dover rassegnare già qui un primo punto fermo: va ritenuto che il meccanismo causale dell'evento-crollo andasse, e vada ricostruito, in termini di concausalità, nel senso che il crollo del controsoffitto dell'aula 4G del liceo Darwin è stato determinato da alcune concause, e non da una causa unica.
In forza del vigente principio di equivalenza delle cause, le cause concorrenti sono tutte ciascuna causa dell'evento.

4) L'appello del PM sulla causa della morte di Vito OMISSIS.
Non vi è dubbio circa l'esistenza di un nesso di causalità diretto tra la morte di Vito OMISSIS e il disastro.
Il Primo Giudice a pag.26 della sentenza impugnata, non ha accreditato per ritenuta mancata certezza l'ipotesi, secondo cui la morte di Vito OMISSIS sarebbe stata cagionata dall'essere stato colpito alla testa da uno dei su indicati pezzi di rubo, lasciati a giacere sul solaio del controsoffitto, e non più in uso, abbia trovato nel processo sufficiente dimostrazione. Il Primo Giudice si è fermato allo stadio del dubbio, al riguardo.
Ora, con l'atto di appello, del PM, a pag.12, viene ripresa la stessa tematica, e si censura la sentenza impugnata, di "malgoverno degli elementi probatori al riguardo, e contrapponendovi la necessità di condurre una valutazione unitaria degli "univoci elementi indiziari emersi".
L'assunto del PM appellante è nel senso di ritenere che il Primo Giudice sia giunto alla propria conclusione "in seguito a una operazione di frazionamento e parcellizzazione di univoci elementi indiziari, emersi nel corso del dibattimento, che, se unitariamente valutati, portano alla conclusione opposta".
La tematica,riproposta, dell'atto di appello, è stata ripresa dall'Accusa pubblica e privata,nel corso della discussione nel presente giudizio di appello, e impone a questa Corte di verificare detta tematica, ben più approfonditamente di quanto non si faccia nella sentenza impugnata.
La consulenza tecnica medico legale del dott.Testi, che ha eseguito l'autopsia del cadavere di Vito OMISSIS, ha concluso al riguardo come segue:"In relazione ai dati circostanziali desunti dagli atti, ritengo sia del tutto verosimile che lo OMISSIS sia stato colpito da un segmento di tubo di ghisa crollato insieme al controsoffitto; una lesione come quella osservata, infatti, indica l'azione di un corpo contundente dotato di massa rilevante e non certamente di calcinacci, non in grado di causare fratture cosi estese".
La Corte sottolinea, innanzitutto, il primo elemento, di evidente e sintomatica gravità, rappresentato dall'abbandono di quei rubi, per anni, all'interno del vano tecnico, che i su citati rilievi e i cctt del PM, hanno posto in luce, con il relativo, sensibile, aggravio di peso,nell'ambito della complessiva valutazione di una situazione di pericolo, perdurata, e lasciata perdurante, per almeno 24 anni; l'abbandono di quei tubi,di ghisa, all'interno di quel vano tecnico, e la prolungata inerzia che ha determinato e consentito che li rimanessero, a quanto consta da almeno 24 anni, è stata indicata tra le cause che hanno contribuito al crollo del solaio.
Se si accredita l'assunto,ora riproposto con l'appello del PM, secondo cui la vittima è stata colpita da uno dei tubi di ghisa, e, quindi, l'abbandono di quei rubi sarebbe stata la causa immediata e diretta della morte di Vito OMISSIS, si arriva a superare il dubbio, manifestato nella sentenza impugnata, circa la possibilità che Vito sia stato colpito da parti di solaio,aventi la stessa massa del tubo di ghisa,dubbio che, per il PM appellante, "rimane una mera ipotesi, non solo del tutto priva di riscontro probatorio, ma in stridente contrasto con numerosi e univoci elementi indiziari, che, valutati unitariamente, dimostrano proprio il contrario".
La sentenza impugnata ha considerato due elementi: la indicazione di "verosimiglianza" contenuta nella suddetta consulenza Testi, acquisita su accordo delle parti, e la testimonianza di un compagno, A.G., che ha parlato della presenza accanto al cadavere di Vito di "strutture più massicce rispetto ai pendini e ai mattoni", affermando poi, a specifica domanda, "presumo che potesse essere il tubo di ghisa di cui si è già parlato"(Verb.trascriz.ud.25/l 1/2010 pag.21).
Un primo rilievo si impone, come osservato dal PM: il giudizio di verosimiglianza da parte del dott.Testi è stato effettuato in termini di elevata probabilità ("del tutto verosimile"), e vieppiù sulla verificata base dell'esame complessivo dei "dati circostanziali desunti dagli atti".
La censura del PM appellante alla sentenza è altresì nel senso che il Primo Giudice abbia del tutto omesso di considerare "un ulteriore importante elemento", chiaramente desumibile dalle fotografie in atti, già richiamato nelle memorie del PM in primo grado, rappresentato dal fatto che le parti di controsoffitto più grandi e pesanti, e, dunque, di massa tale da poter cagionare l'evento, erano quelle perimetrali, che avrebbero potuto colpire Vito solo qualora si fosse trovato appoggiato al muro dell'aula, circostanza smentita dalle testimonianze in atti, che hanno escluso la collocazione di Vito in quella posizione.
Le lesioni più gravi hanno interessato le persone che si trovavano nella zona dove sono stati rinvenuti tra le macerie i tubi di ghisa; Andrea M.,che ha riportato, da sopravvissuto, le lesioni più gravi, ha riferito che era seduto in ultima fila centrale,e che davanti a lui erano presenti alcuni compagni tra cui Vito, a una distanza di circa un metro. Non può ritenersi casuale il fatto che proprio i due ragazzi che si trovavano nella zona dove sono caduti i pezzi di tubo di ghisa,Vito OMISSIS e Andrea M.,abbiano subito le lesioni più gravi, mentre tutti gli altri, certamente colpiti da parti di contro soffitto, ma non da pezzi di tubo, abbiano riportato le lesioni di minore gravità. Le risultanze sopra richiamate paiono consentire, ad avviso di questa Corte, se valutate unitariamente nelle loro convergenze,di superare il dubbio,espresso, con un eccesso di sinteticità, del Primo Giudice (in verità più che altro fondato sulla elencazione riportata nella prima consulenza del Prof. Ba., circa i pezzi di controsoffitto crollati, rinvenuti al suolo (cfr. sentenza impugnata pag.27) e di accedere alla conclusione che possa essere stato il tubo di ghisa a cagionare la morte di Vito.
Sulla causa della morte di Vito OMISSIS, in risposta alla difesa dell'imputato MZ., e sempre in ordine all'essere stata la morte ricollegata all'azione di un tubo di ghisa, e non all'effetto dell'impatto con un blocco del controsoffitto crollato, il PG, nel proprio intervento di replica, all'udienza 25/9/2013 (cfr, verbale di trascrizione, da pag.31) ha aggiunto, a sostegno del proprio assunto, una sottolineatura, che va innegabilmente a integrare vieppiù quanto sopra argomentato, e cioè l'utilizzo del termine "corpo contundente" da parte del dott.Testi, medico legale; detto termine deve essere riferito a un oggetto che, pur non destinato per sua natura all'offesa,alla persona, possa produrre effetti dannosi anche di particolare gravità, se il suo effetto è, come dice la parola, quello di "contundere" ( cum-tundere: ovvero di ledere in uno o più punti, mediante un colpo o urto violento). Appare arduo ritenere che un blocco di calcestruzzo (di peso e dimensioni, come quelli rinvenuti) possa essere stato causa dell'evento-morte, a guisa di "corpo contundente". In convergenza con quanto sopra, il peso specifico della ghisa è superiore a quello del calcestruzzo; e i contorni e la forma di un tubo di ghisa sono tali, unitamente al minore volume, da renderne la efficienza lesiva maggiore al momento dell'impatto, in quanto la forza di impatto esercitata da un simile corpo, di dimensioni minori, è in grado di produrre un effetto "più concentrato" ( e, qui, le fotografie del cadavere della vittima hanno evidenziato lesioni molto concentrate e di dimensioni molto ridotte).

Parte seconda: le condotte, e le regole cautelari, in relazione alla dedotta, erronea, applicazione della legge penale.

A questo punto, va innestata la disamina della più rilevante censura da parte del PM appellante,già richiamata in precedenza, là dove osserva che la sentenza impugnata, omettendo completamente di prendere in considerazione il punto centrale dell'assunto dell'Accusa, ossia il fatto che la condotta doverosa omessa dai funzionari dirigenti della Provincia, e dai RSPP della scuola, nei rispettivi ambiti è stata la omessa, adeguata valutazione dei rischi, e che la regola cautelare violata è stata l'obbligo di adeguata valutazione dei rischi, è pervenuta a conclusioni non solo errate nel merito, ma anche in contrasto con la normativa vigente in materia, oltre ad essere in contrasto con i principi e gli insegnamenti costantemente affermati in materia dalla SC di Cassazione.

5) Considerazioni preliminari sulla problematica della omessa, adeguata valutazione dei rischi, "per la sicurezza e la salute".
Secondo il PM appellante (cfr. atto di appello, pag. 15 e ss.; nonché la memoria versata dallo stesso in atti nel corso del giudizio di appello) il Primo Giudice ha omesso di prendere in considerazione l'incidenza, e le implicazioni, di una adeguata, preliminare valutazione dei rischi,"per la sicurezza e la salute", essendosi limitato a individuare le condotte che avrebbero impedito l'evento in tre comportamenti alternativi (pag.31 della sentenza), e non in detta omessa, preliminare valutazione dei rischi, in sé, che doveva rappresentare il punto di partenza, la prioritaria condotta doverosa, da parte dei detti imputati, nei rispettivi ambiti, avendo, il Primo Giudice, spostato, invece, la propria disamina a un momento successivo, e individuando altre, e diverse, regole cautelari, quali la periodica verifica esterna del controsoffitto, che non solo conseguivano,e dovevano conseguire, logicamente e cronologicamente a detta valutazione preliminare, ma non avrebbero potuto prescinderne.
La centralità di questa problematica è stata, nell'atto di appello del PM, e nella discussione orale, nel presente grado di giudizio, alla base delle argomentazioni delle parti, e in particolare della Accusa pubblica.
L'Accusa infatti, in questo processo, non ha contestato semplicemente agli imputati, nei rispettivi ruoli di garanzia (dirigenti della Provincia; R.SPP della scuola),di non avere conosciuto a priori le condizioni in cui versavano il controsoffitto e il vano tecnico sovrastante,quanto di non avere esaminato il controsoffitto e il sovrastante vano tecnico, dell'aula, oggetto del crollo, in violazione "in primis" dell'obbligo prioritario di adeguata, preliminare valutazione dei rischi, e, quindi, di essersi, nei rispettivi ambiti, posti nelle condizioni di non acquisire le dovute conoscenze, in tal modo ponendosi nelle condizioni di non conoscere i rischi, e,quindi, di non poter neppure adottare le misure necessarie per assicurare la sicurezza; di qui, l'assunto di ritenere detta omissione condotta colposa da addebitare ai detti garanti della sicurezza, nei rispettivi ruoli, che,in quanto tali, erano tenuti ad effettuarla,omissione in diretto rapporto di causalità con il crollo. La Corte evidenzia che l'adempimento dell'obbligo di adeguata valutazione dei rischi costituisce, secondo il PM appellante, il presupposto per poter individuare,e conseguentemente adottare, le iniziative di sicurezza, idonee a fronteggiare e a eliminare i rischi, e, quindi, il punto di partenza di un "iter" che avrebbe condotto a evitare il disastroso crollo, verificatosi il 22/11/2008. Secondo il PM, il Primo Giudice ha commesso il "primo e fondamentale errore" proprio a pag.31 della sentenza impugnata, là dove ha individuato quelle che ha ritenuto le condotte idonee a impedire l'evento: se fosse stata realizzata una delle seguenti condotte: se il controsoffitto fosse stato rimosso; se il controsoffitto fosse stato adeguatamente modificato e rinforzato; se l'aula 4G (del crollo) fosse stata interdetta all'uso; affrontando poi su tale, erronea base, e con esito negativo, l'indagine sulle regole cautelari da osservare.
Per il PM appellante, se il Primo Giudice avesse preso in considerazione la condotta doverosa preliminare nella adeguata valutazione dei rischi, avrebbe agevolmente individuato le regole cautelari che ne imponevano l'adozione: per i funzionari dirigenti della Provincia nell'art.4 comma 12 Dlgs 626/94, poi trasfuso nell'art.18 co.3 Dlgs 81/08; per i RSPP della scuola nell'art.9 Dlgs 626/94 poi trasfuso nell'art.33 Dlgs 81/08.
Tanto premesso, questa Corte rileva che, indubitabilmente, l'omessa, adeguata valutazione dei rischi, nella analisi condotta dal Primo Giudice, nella sentenza impugnata, è venuta (e viene) a costituire un "snodo" centrale, di erronea,in quanto omessa, valutazione, nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata, tale da viziarne irreparabilmente le argomentazioni conseguenti, e propiziarne le stesse sequenziali contraddizioni, già indicate in precedenza, e che saranno riprese anche nel seguito della presente sentenza.
La valutazione dei rischi trova, nel sistema normativo vigente,una precisa definizione all'art.2 lett.q) DLgs 81/08: "valutazione dei rischi": "valutazione globale e documentata" "di tutti i rischi per la salute e la sicurezza "; la stessa norma alla lettera s) contiene la definizione di "rischio":"probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno, nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione". L'art.3 prevede che "il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio".
Il successivo art. 15 "Misure generali di tutela", prescrive a sua volta che "le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; e alla lett.c) la "eliminazione" dei rischi, "e ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico".
Già nel vigore del DLgs 626/94, il nuovo volto della sicurezza era stato il passaggio dalla prevenzione del pericolo alla gestione del rischio, in attuazione delle direttive Europee che hanno portato alla introduzione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626. In conformità all'intento del legislatore del 1994 di procedimentalizzare la gestione del problema della sicurezza, l’art.4 ha imposto di redigere il documento di valutazione dei rischi, presentante un triplice profilo: di dare conto dello "status quo" dei rischi in relazione alla situazione in concreto verificata; di provvedere alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione; infine, di prevedere che il documento dovesse contenere il programma delle misure ritenute necessarie o opportune per garantire quantomeno il miglioramento dei livelli di sicurezza.
Proprio sulla valutazione dei rischi, in quanto ritenuto obbligo preliminare fondamentale, l'art.4 DLgs 626/94 aveva determinato l'emanazione di una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nei confronti dell'Italia, per non avere esplicitato l'obbligo che la valutazione dei rischi fosse intesa come estesa a "tutti" i rischi per la salute e la sicurezza (Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15/11/2001 in causa C-49/00 ISL 2002,43). Oltre che per la mancata previsione espressa, all'art.4 Dlgs 626/94, dell'obbligo del garante di valutare "tutti" (e non soltanto alcuni) i rischi, per la salute e la sicurezza (dei lavoratori), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha altresì condannato l'Italia per difettoso recepimento della direttiva 89/391/CEE in materia di miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, nella parte in cui l'art.8 Dlgs 626/94 non aveva recepito le indicazioni relative all'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione e alla determinazione delle capacità dei componenti del servizio stesso; in particolare, la citata disposizione è stata censurata (e nel seguito della presente sentenza si tratteranno diffusamente le relative problematiche) sotto il profilo della mancata definizione in termini giuridicamente vincolanti delle capacità e delle attitudini, di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza (dei lavoratori).
L'obbligo di dare attuazione all'art.7 n.5 della direttiva ("in ogni caso, i designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti; le persone e i servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti") ha indotto il legislatore a delegare al Governo l'emanazione di un decreto legislativo recante modificazioni al Dlgs 626/94, ai fini dell'adeguamento ai principi e ai criteri affermati nella sentenza della Corte di Giustizia (art.21 comma 1 legge 39/2002).
Posto che la tutela del bene-sicurezza debba essere sottratta alla logica del calcolo costi-benefici, la definizione normativa delle attitudini e delle capacità dei componenti del servizio di prevenzione e protezione è suscettibile di garantire che la relativa organizzazione avvenga nel rispetto del fondamentale criterio del "massimo della sicurezza tecnologicamente ottenibile e ragionevolmente praticabile", vigente in materia.
In tale stringente contesto normativo, e già prima della introduzione del DLgs 626/94, si sono succedute,negli anni, numerose pronunzie, conformi, della Suprema Corte di Cassazione, vieppiù evidenzianti la prioritaria rilevanza di detta preliminare valutazione dei rischi. Che alla omessa, adeguata valutazione dei rischi vada attribuita rilevanza di condotta colposa di per sé sola causalmente collegata all'evento di danno verificatosi, e ciò sul presupposto che la predisposizione di una concreta e specifica valutazione dei rischi avrebbe evitato l'evento, è stato ed è insegnamento costantemente,e rigorosamente, fatto proprio dalla SC (cfr. tra le tante: Cass.17/5/2013 n.21290 e le ulteriori richiamate nella memoria depositata da ultimo dal PG). Con sentenza n.43786/2010, la SC insegna che la legislazione vigente (da ultimo il DLgs 81/08) "ha messo in luce un primordiale aspetto della sicurezza, imponendo lo strumento della valutazione dei rischi, documento che il datore di lavoro deve elaborare in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,e quindi con il soggetto dotato di qualificazione professionale aperta agli aspetti più propriamente scientifici della sicurezza; l'essenzialità di tale documento, deriva con evidenza dal fatto che, senza la consapevolezza dei rischi, non è possibile una politica della sicurezza" (in senso conforme si è espressa la sentenza della SC n. 1676/10 sulle colate di Sarno, che pure la sentenza impugnata ha richiamato, senza trarne le dovute conseguenze"). Nel così delineato, e rigoroso, quadro normativo e giurisprudenziale, di legittimità, di cui sopra, era quindi di perentoria doverosità, la previa, adeguata valutazione dei rischi, di tutti i rischi, "per la sicurezza e la salute", di studenti e personale della scuola, anche nel caso di specie. In tanto i funzionari dirigenti, garanti della sicurezza della Provincia di Torino, cosi come,nel loro ambito, i RSPP della scuola, nella redazione del documento di valutazione dei rischi, sarebbero stati in grado di adempiere agli "obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, necessari, per assicurare,ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali assegnati in uso a Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche", in quanto si provvedesse ad adeguatamente "monitorare" i locali e gli edifici, e in tale guisa, a provvedere a valutare tutti i rischi "per la sicurezza e la salute", esistenti in tali locali ed edifici.
Se la valutazione dei rischi deve essere,"ex lege", "globale e documentata", e quindi doveva estendersi a tutti i rischi, va da sé che essa era ed è inidonea e inadeguata qualora si ometta di conoscere e prendere in considerazione un determinato locale, nella specie all'interno dell'edificio della scuola Darwin, in quanto in violazione di quello che, autorevolmente, la SC sopra citata qualifica "obbligo primordiale", e, quindi, primigenio,secondo il disposto dell'art.4 co.l Dlgs 626/94, trasfuso nell'art.28 co.l DLgs 81/08.
Da parte della stessa SC, nella sentenza su richiamata (Cass.n.43786/2010) si è evidenziato che "la disciplina legale (della valutazione dei rischi) esprime una obiettiva esigenza sistemica, già evidenziata, seppure in modo meno definito, sia nella normativa più risalente che in consolidati arresti giurisprudenziali. Si fa riferimento tra l'altro al DPR n.547/55, art.4, del che, sull'implicito presupposto di una preliminare ricognizione dei rischi, pone a carico del "garante" l'obbligo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti; e la giurisprudenza ha posto a carico del "garante" un obbligo di vigilanza che, a sua volta, presuppone logicamente la consapevolezza dei rischi da governare".Sempre la SC, nella sentenza su richiamata, ha esplicitato che "la valutazione di cui si discute coinvolge tutte le competenze e le conoscenze delle figure istituzionali del sistema della sicurezza"'. Questa Corte fa proprio per intero detto autorevole insegnamento, la cui ineludibilità è del tutto evidente, ed è stata trascurato dalla sentenza impugnata, e, in questo grado, ha continuato a essere trascurato dalle difese degli imputati.
Anche nella requisitoria del PG, nel presente giudizio di appello, si è evidenziato che la valutazione dei rischi costituisce una procedura, articolata in più fasi, di cui necessariamente preliminare quella consistente nella "individuazione" dei rischi. Non si può infatti individuare ciò che non si conosce. La principale argomentazione delle difese degli imputati, sviluppata in primo grado, e ripresa nel corso del giudizio di appello, è stata la seguente: in difetto di segni premonitori di dissesto, non sarebbe stata doverosa, per i garanti della sicurezza, nei rispettivi ambiti, la valutazione dei rischi, con riguardo al controsoffitto dell'aula oggetto del crollo, rispetto a un evento non prevedibile. Risponde questa Corte: premesso che qui il controsoffitto dell'aula 4G era unico, si estendeva a tutto il piano, e segni premonitori non mancavano, tali da dover allertare i detti garanti della sicurezza, è fondato l'assunto del PM appellante, e dei PG di udienza, là dove, fondandosi sui precetti "ex lege" e sull'insegnamento, richiamato per esteso, della SC (che parla significativamente di "aspetto primordiale della sicurezza") ritengono che detto obbligo di valutazione dei rischi, di tutti i rischi, sorga indipendentemente dal fatto che già sussistano segni premonitori. Non a caso, la prima fase della procedura di valutazione dei rischi deve consistere nella individuazione, ovvero nella ricerca e rilevazione di quei fattori di rischio, che siano potenzialmente in grado di arrecare danno, dovendola effettuare in qualsiasi luogo di lavoro, a prescindere dal fatto che si siano già manifestati o meno segni premonitori evidenti.


6) Segue: le condotte omissive e le posizioni di garanzia: i funzionari dirigenti della Provincia di Torino e i RSPP della scuola. L'esempio della Provincia di Trento.
Il disastroso crollo si è verificato nell'aula 4 G del Liceo Darwin di Rivoli e per esso nel presente processo si sono individuate, dal PM, come già in precedenza esplicitato, nei rispettivi ambiti, due ordini di posizioni di garanzia (cfr. sentenza impugnata, pag,18 e ss.). In ipotesi d'accusa, si contesta ai detti imputati il crollo, in quanto ritenuto da ricondurre e attribuire alle condotte omissive dei predetti, sia funzionari dirigenti della Provincia, sia RSPP della scuola,in relazione all'adozione di misure preventive che, se assunte, avrebbero scongiurato il crollo. Si richiama la ineludibilità dell'insegnamento, su richiamato, della SC, là dove si evidenzia che "la valutazione dei rischi coinvolge tutte le competenze e le conoscenze delle figure istituzionali del sistema della sicurezza"; nel caso di specie, se i predetti imputati, nei rispettivi ambiti, avessero preliminarmente adempiuto all'obbligo di adeguata valutazione dei rischi, onde assicurare la sicurezza dei locali dell'edificio scolastico, avrebbero dovuto effettuare un rilievo puntuale di tutti i locali, per fare ciò avrebbero dovuto aprire la botola, e solo in tal modo avrebbero acquisito gli elementi di conoscenza tali da evidenziare chiaramente una situazione di pericolo.
I funzionari dirigenti della Provincia di Torino, imputati, che si sono susseguiti nel tempo (appellante DM.; appellati M.; MZ.), per il PM appellante, si sono succeduti nelle posizioni di garanzia,negli anni citati, senza mettersi nelle condizioni di effettuare la preliminare,prioritaria, adeguata valutazione dei rischi, di tutti i rischi, nei termini di cui sopra. Da parte del PM appellante, e dei PG nel corso della discussione nel presente giudizio, si è rilevato che la condotta omissiva di detti dirigenti, abbia costituito non una omissione occasionale ma il frutto di scelte strategiche, di fondo, nell'ambito di una deficitaria politica della sicurezza dell'Ente proprietario,dell’edificio scolastico, sia dal punto di vista organizzativo che procedurale.
Questa Corte ritiene fondato l'assunto del PM, e con riserva di riprendere la relativa problematica al momento di trattare delle posizioni soggettive dei prevenuti (parte terza, della presente sentenza), richiama, a comprova di dette lacune, le deposizioni testimoniali rese dai testi Gerardi, Giocosa, Bauducco, nel corso del giudizio di primo grado,nonché le ammissioni rese dagli stessi imputati, in particolare DM. e MZ..
Anche la difesa di parte civile (aw. Zancan, all'ud. 10/6/2013, avanti questa Corte) ha sottolineato, in convergenza con l'Accusa pubblica," che il primo, indispensabile "passaggio", per adottare le misure di prevenzione sarebbe stata la preliminare, adeguata valutazione dei rischi, atteso che la relativa omissione ha impedito di individuare i rischi, e quindi di adottare le misure preventive necessarie.
Le difese degli imputati (in particolare: avv.Mittone per il responsabile civile; avv.Rossomando; per M. e MZ.; avv.Gebbia per MZ.; avv.Zaniolo per M.) hanno, per contro, insistito sull'essere,la valutazione dei rischi, obbligo proprio del datore di lavoro (la scuola) e non della Provincia. La difesa avv.Zaniolo, anche richiamando la memoria depositata in primo grado, ha in particolare censurato l'impostazione stessa della Accusa, in quanto affetta da un "vizio originario" (che si sia ipotizzata la sussistenza di una carenza nella organizzazione, all'interno della struttura manutentiva, della Provincia di Torino, proprietaria dell'edificio, e su detta ipotesi si sia sviluppato l'assunto accusatorio, onde trovare una conferma all'ipotesi posta in partenza); e ha censurato altresì che si sia fatto "traslare" l'obbligo di valutazione dei rischi dalla sua sede (la scuola) riconducendolo al contenuto precettivo dell'art. 18 co.3 del Dlgs 81/08 (in precedenza art.4 comma 12 Dlgs 626/94). Questa Corte ritiene di dover rispondere a detti rilievi come segue.
Premesso che, nel capo di imputazione, in epigrafe, là dove si è contestato l'addebito di deficit organizzativo del servizio manutenzione della Provincia di Torino, Ente proprietario, vi è stata e vi è ricompresa l'omessa, adeguata valutazione dei rischi, la condotta doverosa dei funzionari dirigenti della Provincia, imputati, era, appunto, l'adempimento dell'obbligo di cui alle norme su indicate, che impongono alla Provincia di effettuare "gli interventi strutturali e di manutenzione necessari ad assicurare, ai sensi del presente Decreto legislativo, la sicurezza dei locali, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative" (il legislatore ritiene all'evidenza queste ultime così importanti da richiamarle specificamente).
La norma espressamente richiama l'intero Decreto, di appartenenza, e dunque tutti gli obblighi ivi previsti, e prescritti, tra cui, prioritaria, la valutazione dei rischi, per la quale si appalesa del tutto evidente la necessità di previamente conoscere tutti i locali che compongono l'edificio, onde innanzitutto conoscere le loro condizioni, a fini strutturali e manutentivi. Ora, nell'edificio del liceo Darwin era ricompreso anche il vano tecnico, del controsoffitto dell'aula oggetto del crollo, ispezionabile tramite la botola, presente sul controsoffitto,e previa apertura della stessa. Nella vigenza di tale rigorosa normativa, le dette lacune organizzative e procedurali si sono concretizzate (come meglio si svilupperà ulteriormente, trattando delle singole posizioni di detti imputati) nella mancanza di una adeguata "mappatura", e programmazione degli interventi, sulla base di una previa, completa, valutazione dei rischi, momento "primordiale", come ritenuto dalla SC, sopra citata.
Difettavano adeguati protocolli operativi sulla verifica della sicurezza dei locali, nell'ambito dei quali effettuare sopralluoghi mirati; qui limitati a sopralluoghi ridotti a colloqui con il Preside o a interventi eseguiti su segnalazioni di guasti, degli stessi utilizzatori (procedura Sigmanet). Nel trattare nella parte terza della presente sentenza la posizione dei geom. MA., questa Corte meglio chiarirà i detti limiti operativi,in capo al predetto geom.MA..
Al riguardo, si aggiunga che, per la scuola Darwin, sono risultati indisponibili financo disegni e ogni documentazione tecnica sulla tipologia costruttiva di "quel" controsoffitto e del sistema di "sospensione". Se si cala tutto ciò nella già evidenziata "storia" (della durata di quasi mezzo secolo complessivo) del manufatto, negli anni indicati, emergono aspetti di antidoverosità, e cioè di omissioni in capo ai detti garanti della sicurezza, a ciò tenuti "ex lege", vieppiù incidenti, e ineludibili.
Il Primo Giudice (cfr.sentenza impugnata pag.34) ha dedicato poco spazio alla documentazione integrativa che è stata acquisita e depositata dal PM, durante il dibattimento di primo grado, con l'obiettivo di dimostrare come una serie di eventi accaduti in passato e resi noti anche attraverso le cronache giornalistiche avrebbero dovuto portare gli imputati a definire e realizzare una serie di controlli, in particolare sui controsoffitti; non è un caso che la Provincia di Milano, il Comune di Vicenza,la Provincia di Trento abbiano realizzato in tempi diversi, e prima dell'evento di cui qui si tratta, delle campagne di verifica e monitoraggio (cfr. la memoria dep.dal PM in data 9/7/2011, a pag:19 e ss.).
Quello della Provincia di Trento, in particolare, è il caso che è stato più estesamente approfondito e ripreso anche nella discussione orale, del presente giudizio di appello, in quanto riguardante un esempio, di innegabile importanza di verifiche preventive, disposte,dal 2006, in via generalizzata, su manufatti analoghi a quello di cui qui si tratta, nel territorio della Provincia di Trento.
Il Giudice di primo grado, seguendo i criteri ivi individuati, ne ha tratto, per il controsoffitto della scuola Darwin, un rischio "3 ", "che non avrebbe indotto alcun intervento specifico di verifica,ristrutturazione o rimozione".
In realtà, nelle schede di verifica utilizzate dalla Provincia di Trento, si ricava che il coefficiente di sicurezza "4" è stato utilizzato per verificare teoricamente la resistenza delle strutture di sospensione.
La delibera della Provincia di Trento n.2679 del 2006 era stata preceduta da una valutazione da parte del Comitato Tecnico-Amm.vo,dei Lavori Pubblici e della Protezione Civile, che forni parere favorevole n.58/04 in data 8/6/2004.
Si è trattato, quindi, di una delibera di lunga preparazione,e di notevole impatto, la cui conoscibilità,più generalizzata, in altre aree Provinciali, era agevolata dalla diffusione sulla rete, e, come tale, avrebbe dovuto,e potuto, sensibilizzare e allertare anche funzionari dirigenti della Provincia di Torino, come gli imputati M. e MZ., "in primis", e; nell’altro ambito, gli imputati S. e P., attesi i periodi in cui hanno ricoperto i rispettivi ruoli di garanzia (come poi meglio sviluppato nella successiva parte terza, della presente sentenza). L'attività condotta sulle suddette verifiche preventive è stata ripresa nell'atto di appello del PM, a pag.20, in cui si censura fondatamente la sentenza impugnata, per avere errato nella valutazione di dette risultanze.
Non è infatti esatto quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, atteso che la Provincia di Trento, presso la scuola di Levico Terme, presa ad esempio per tutte, ha fatto effettuare verifiche su tutti i controsoffitti pesanti di tutte le aule, indipendentemente da segni di dissesto, come invece ritenuto da parte del Primo Giudice. Quest'ultimo non ha considerato che la delibera della Provincia di Trento ha stabilito che "il sistema di fissaggio deve comunque garantire un coefficiente di sicurezza almeno pari a "4", condizione che, come meglio si vedrà nell'ulteriore seguito, al liceo Darwin era ben lungi dall'essere rispettata.
Ne consegue che l'azione di prevenzione della Provincia di Trento, lungi dall'essere espressione di un livello di isolata eccellenza, in materia di sicurezza, come ritenuto nella sentenza impugnata, veniva a costituire, quantomeno sul territorio nazionale, un livello di doverosità, ragionevolmente praticabile, negli obiettivi di sicurezza dei controlli, che sarebbe stato compito dell’agente modello" adottare; secondo la accezione fatta propria dalla SC, ossia "di quel soggetto in grado di svolgere al meglio, anche in base all'esperienza collettiva, il compito assunto, evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili" (Cass, Pen. Sez 4, 26/5/2010, richiamata dal PM a pag.21 dell'atto di appello).
Altrimenti, se si seguisse coerentemente il ragionamento del Primo Giudice, si arriverebbe alla inaccettabile conclusione di considerare un comportamento, che si è sforzato di essere rispettoso al meglio dei precetti prevenzionali (quello della Provincia di Trento), alla stregua di "un livello di eccellenza"isolato, al quale in concreto sarebbe anche possibile derogare.

7) Segue: le condotte omissive dei RSPP della scuola Darwin, e le posizioni di garanzia.
Accanto alle posizioni di garanzia facenti capo agli imputati funzionari dirigenti della Provincia di Torino, vanno considerate le posizioni di garanzia dei tre imputati, RSPP della scuola: e cioè gli attuali imputati qui appelati TR., SI. e P..(cfr. la sentenza impugnata, pag,19). L'art.2 del Dlgs n.81/08 alla lett.f) definisce come segue il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (RSPP) :"persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".
"Ex lege",il documento di valutazione dei rischi viene redatto dal datore di lavoro ( nella specie: il Preside) in collaborazione con il RSPP (art. 17 comma 1 e 29 comma 1 Dlgs 81/08; artt.8,9 Dlgs 626/94).
Numerose pronunzie della SC delineano il ruolo proprio dei RSPP, come meglio riportate nella memoria depositata da ultimo dal PG, al termine del presente giudizio di appello. La sentenza Cass.sez.4,n.l 1492/2013, tra le tante, insegna quanto segue:"il RSPP,qualora agendo con imperizia,negligenza imprudenza, inosservanza di leggi, abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo cosi il datore di lavoro ad omettere l'adozione di doverose misure prevenzionali, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone,essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale, che può assumere anche carattere esclusivo" (come l'Accusa ha ritenuto nel presente processo); "e ciò perché in tale evenienza;omissione colposa al potere-dovere di segnalazione, in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti, muniti delle necessarie possibilità di intervento, finisce con il costituire concausa dell'evento dannoso verificatosi,in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio".
Questa Corte, preso e dato atto dei costanti, e rigorosi, insegnamenti della SC in materia, constatata la contraddittoria, erronea, ritenuta svalutazione del ruolo dei RSPP da parte del Primo Giudice, nella parte finale della sentenza impugnata,dopo averne dato una corretta configurazione "ex lege" alle pagg. 19-20-21, ne evidenzia non solo, e non tanto, la delineata rilevanza del ruolo, ma la indubbia consistenza che in concreto deve rivestire la costituita posizione di garanzia, in capo al RSPP, al contrario dell’l'assunto,nella sostanza svalutante, del Primo Giudice,nella parte conclusiva della sentenza, per motivare le assoluzioni degli imputati, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, della scuola.
In tale guisa, sono da intendersi anche i poteri impeditivi, in capo al RSPP, ogni qualvolta l'evento dannoso sia riconducibile a una situazione di rischio, che il detto garante avrebbe avuto l'obbligo di conoscere, e di segnalare.
Essendo pacifico che la scuola dipenda, per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, ed essendo la Provincia tenuta all'adempimento di questi ultimi, anche a prescindere dal fatto che la scuola abbia effettuato apposita richiesta in tal senso.
Ma se l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedisce l'attivazione dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento (Provincia), finisce con il costituire concausa dell'evento dannoso (il crollo del controsoffitto dell'aula 4G, nella specie), in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio.
Nel caso di specie, come osservato fondatamente dal PM appellante, a proposito degli imputati RSPP, la sentenza impugnata, che pure, nelle iniziali pagg. 19-20-21, ha correttamente inquadrato dal punto di vista normativo la figura del RSPP, della scuola, in rapporto alla Provincia, nel seguito motivazionale (pag.46 e ss.) ha nella sostanza essa stessa disatteso i già richiamati principi della giurisprudenza di legittimità,in ordine alla "colpa per assunzione" e al "modello di agente" (come ulteriormente si chiarirà, trattando delle singole posizioni soggettive (parte terza)), pervenendo a conclusioni assolutorie, anche in contrasto con la indicata normativa dei Dlgs 626/94 e 81/08, e ha finito per ritenere l'asserita, ritenuta incompetenza tecnica dei RSPP, da addebito colposo, a loro carico, a causa di giustificazione, scagionante. Sempre alla luce di una consolidata giurisprudenza della SC, è altresì certo che i principi delineati in tema di responsabilità dei RSPP trovino applicazione anche nell'ambito della Pubblica Amm.ne, e in particolare delle scuole; in tale ambito, il RSPP, chiamato a svolgere il suo compito "prevenzionale",deve fornire al datore di lavoro (Preside) tutte le indicazioni preordinate "ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici", proprio per poter individuare gli interventi da segnalare e poter richiedere all'Ente proprietario (qui, la Provincia di Torino). Detto compito,del RSPP, come insegna la SC, deve essere svolto con diligenza, prudenza, perizia,osservanza di leggi e discipline,essendo a lui ascrivibile, in caso di omissione,un titolo di colpa professionale, che può assumere, e nella vicenda del presente processo, ha assunto, carattere esclusivo, non essendo stata tratta a giudizio la Preside prof. To.. Questa Corte riprende un dato ineludibile: è evidente che, per poter conoscere e quindi poter individuare e segnalare situazioni di rischio, nell'edificio della scuola, il RSPP, quale garante "interno", della sicurezza,è tenuto ad effettuare prima di tutto i sopralluoghi necessari presso tutti i locali della scuola, non potendosi segnalare situazioni di rischio se prima neppure si conosce l'esistenza del locale, e nel seguito non si individuano i rischi, esistenti e conoscibili. Nel caso di specie, invece, la sentenza impugnata (pag.46 e ss.), pur avendo fatto corretto riferimento al dato normativo (da ultimo l'art.32 Dlgs 81/08, che ripete il precedente), ne ha tratto l'assunto secondo cui detta normativa non richiederebbe "alcuna specifica ed elevata competenza di settore, tanto che prevede che anche il Preside possa svolgere l'incarico in proprio, ben difficilmente il legislatore potendo essersi prefisso lo scopo di far svolgere al RSPP funzioni proprie di un ingegnere strutturista, se non in presenza di segni di dissesto agevolmente riconoscibili.
La sentenza impugnata è cosi pervenuta ad assolvere gli imputati, RSPP, erroneamente non considerando la previa adeguata valutazione dei rischi, nei termini sopra evidenziati, e avendo disatteso la giurisprudenza di legittimità, sulla colpa per assunzione e sul "modello" di agente garante, della sicurezza.
Quest'ultimo va individuato nell’ “homo eiusdem condicionis et professionis”, ossia il modello di uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, comportante l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che il predetto si ispiri a tale modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta; un tale "modello" impone,nel caso in cui il garante si renda conto di non essere in grado di incidere sul rischio, financo l'abbandono della funzione,previa adeguata segnalazione al datore di lavoro" (cfr. in tal senso tra le tante: Cass.sez.4 n.49215 del 18/12/2012).
Sempre la SC insegna che "la posizione di garanzia lo obbliga ad avere,o ad acquisire, un sufficiente patrimonio di conoscenze, idonee ad esercitare la funzione conferita, ovvero, in alternativa, a rinunciarvi; e non a caso, sempre la SC sottolinea l'incidenza della "mancata previa valutazione dei rischi", con la collaborazione di figure professionali qualificate, tale essendo la prima, e decisiva, fonte di tutte le negligenze contestate.
Tanto premesso, questa Corte ne trae la riprova che il Primo Giudice ha fatto riferimento a una nozione di "agente modello", al di fuori della costante giurisprudenza di legittimità in materia, e non avendo per nulla considerato la omissione, da parte di detti garanti, della previa adeguata valutazione dei rischi, così disattendendo il costante insegnamento della SC, secondo cui "l'agente modello non è il concreto soggetto agente, perché in tal modo verrebbe premiata l'ignoranza di chi non si pone in grado di svolgere adeguatamente l'attività, né l'uomo più esperto, né l'uomo normale, bensì un agente ideale, in grado di svolgere al meglio, anche in base all'esperienza collettiva, il compito assunto"; "dovendo in caso contrario, chiedere a chi lo ha nominato di essere posto in grado di svolgerlo, e in caso di rifiuto, di abbandonare la funzione" (Cass.sez.4, n.20047 del 26/5/2010); diversamente argomentando, "si perviene all'esito, inaccettabile,di consentire all'inesperto di svolgere attività rischio se, che richiedono conoscenze tecniche, adducendo la propria ignoranza, in caso di verificazione di eventi avversi" (cfr.Cass.26/5/2010, n.20047).
La sentenza impugnata, pur richiamando il dato normativo, non ha colto le implicazioni, rigorose, del sistema apprestato dalla normativa vigente. Là dove la norma prevede e prescrive che "le capacità e i requisiti professionali dei RSPP debbano essere "adeguati" alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; l'art.31 co.3 Dlgs 81/08 (già art.8 co.4 Dlgs 626/94) stabilisce e prescrive che "nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro possa avvalersi di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione"; e il comma 4 aggiunge che "il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio, in assenza di dipendenti che all'interno siano in possesso dei requisiti di cui all’art..32". Viene cosi a delinearsi un sistema normativo ben più articolato,e al contempo stringente, di quanto ritenuto dal Primo Giudice, nella parte finale della sentenza impugnata (pag.47).
Questa Corte, in una prima risposta alle difese degli imputati, con riserva di riprendere la tematica nella successiva parie terza, della presente sentenza, trattando delle posizioni degli imputati, e facendo qui proprie le implicazioni da trarre da detto sistema normativo, sottolinea che anche la previsione che i RSPP non possiedano tutte le conoscenze professionali (tema molto dibattuto nel presente processo, sotto il profilo della ritenuta "inesigibilità"in capo agli imputati,della condotta doverosa, da tenere) è ben esplicitata "ex lege", con la previsione in tale ipotesi del ricorso a persone o a servizi esterni.
Con il che, anche a volersi ritenere carenze di capacità nello specifico, in capo ai RSPP, dato fermamente contrastato dal PM appellante -pag.35- secondo il quale i tre RSPP qui imputati,come meglio si chiarirà nella successiva parte terza, in quanto ingegneri e architetti, abilitati all'esercizio della professione, possedevano competenze specifiche di gran lunga superiori a quelle di altri RSPP, in materia edilizia, gli stessi sarebbero stati comunque nella doverosa condizione di dover segnalare, qualora presenti, proprie carenze al datore di lavoro, onde consentire il ricorso a persone più competenti.
Questa Corte rappresenta che,se cosi non fosse, si dovrebbe arrivare a concludere che il prioritario obbligo di previa adeguata valutazione dei rischi, si badi, tutti i rischi, conoscibili, sarebbe vanificato in partenza dalla carenza di competenze degli RSPP; il che, come fondatamente assume il PM appellante, oltreché inaccettabile, contrasterebbe vanificherebbe,sistema apprestato "ex lege", secondo gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità in materia. Conclusione, questa, che consente a questa Corte di porre un punto fermo, ineludibile,da valere anche per gli imputati, funzionari dirigenti, garanti della Provincia, nei loro distinti,rispettivi ambiti.
Non a caso, nell'atto di appello del PM (pagg.38-39) si cita,come esempio in concreto, di utilizzo di competenze esterne, quando non si possiedono le competenze necessarie, quanto effettuato dall'imputato arch.MZ., quando venne rilevata la necessità di valutare il rischio di crollo intempestivo di alcuni alberi, di alto fusto, nel giardino del liceo Darwin; non possedendo le competenze tecniche necessarie, ebbe a incaricare uno specialista, che riferì sullo stato di sicurezza delle piante da lui verificate (incarico all'agronomo Davide Baridon).

8) La botola di accesso al vano tecnico.
Quanto fin qui esposto ed argomentato va innestato a questo punto sulla disamina delle implicazioni della presenza della già richiamata botola, atteso che nel controsoffitto dell'aula, oggetto del crollo, era collocata una botola, (cfr. sentenza impugnata pag.36 e ss.); anche altre erano le botole presenti in altri vani dello stesso piano dell'aula 4G,e avevano le stesse caratteristiche (si veda la fotografia della botola presente nel locale n.15, del piano primo lato est, identificabile dalla planimetria, ripresa nella memoria, già richiamata, del PM dep.ta il 9/7/2011, a pag. 10, che mette in risalto, come già detto, lo stato di degrado,per infiltrazioni, del solaio superiore, rilevabile da chi fosse entrato nel locale n.15, situato a pochi metri dall'aula del crollo, con la quale condivideva il detto solaio del vano tecnico).Quindi: non si sarebbe dovuto parlare di "botola" singola, ma di botole, essendo queste ultime dislocate in più locali dello stesso piano. Se di "botola" singola si vuole parlare, deve essere riferito alla botola dell'aula oggetto del crollo, fermo restando che i locali posti sullo stesso piano, attigui all'aula 4G, presentavano più botole, dislocate, ciascuna, nel rispettivo locale di riferimento. Il PM appellante dedica alla botola, e a censura della sentenza di primo grado, una parte rilevante della propria impugnazione (atto di appello del PM, pag.23 e ss.). L'assunto di partenza del Primo Giudice è stato il seguente: la botola, che non era stata aperta, e la relativa omissione, che in ipotesi di accusa, rappresenta una condotta omissiva causalmente rilevante e connotata da colpa, non sarebbe stata realizzata allo scopo di consentire la verifica statica o comunque di sicurezza del controsoffitto, ma bensì al fine di permettere l'accesso al vano tecnico, sovrastante il controsoffitto; l'assunto del Primo Giudice è quindi nel senso di ritenerla finalizzata solo a consentire l'accesso al vano tecnico e non anche alla ispezione del controsoffitto.
Poco dopo, peraltro, e senza, come in tutta la sentenza, tenere conto del prioritario obbligo di adeguata valutazione dei rischi, gravante, nei rispettivi ambiti,sui funzionari dirigenti della Provincia e sui RSPP della scuola, lo stesso Primo Giudice, richiamando l'assunto del PM (per cui il doveroso, corretto adempimento dei rispettivi obblighi di garanti della sicurezza dell'edificio, avrebbe comportato la necessità di conoscere tutti i locali, ivi compreso il vano tecnico, di cui sopra, e avrebbe imposto agli imputati di procedere, e comunque di prescrivere di procedere, all'apertura della botola) ha riconosciuto che "tale assunto è stato effettivamente confortato da plurime dichiarazioni -deposizioni B. e G., all'udienza 10/11/2010"-ma ha egualmente ritenuto che "resta da verificare quale condotta avrebbe dovuto adottare un tecnico, che avesse aperto la botola e effettuato l'accesso al vano tecnico". Questa Corte rileva,nell’'ordito argomentativo della sentenza impugnata, oltre a un evidente deficit di linearità argomentativa, un errore di partenza, secondo cui la detta botola sarebbe stata finalizzata esclusivamente a consentire l'accesso al vano tecnico, e non alla ispezione dello stesso.
Che la ricostruzione processuale sia stata in parte "fuorviata" da una tale erronea premessa è non poco sorprendente, se si pensa che già i Carabinieri, della Compagnia di Rivoli, intervenuti "in loco" nella immediatezza del crollo, hanno evidenziato con la massima chiarezza (cfr. fascicolo dei rilievi tecnici, pag.5) di aver riscontrato "la presenza di botole ispettive in legno di dimensioni tali da consentire un agevole accesso al vano esistente tra il controsoffitto e la soletta superiore ": si badi: i CC di Rivoli, sulla base di una constatazione,basata sulla loro percezione e non sul "senno di poi", hanno parlato di "botole ispettive" (evidente, in quanto come già detto erano più di una, in vari vani, dello stesso piano,oltre all'aula 4G, oggetto del crollo) ;"in legno"; "e di "dimensioni tali da consentire un agevole accesso al vano sovrastante". Pare, allora, alla Corte, che, nel contesto già in precedenza delineato, per cui l'obbligo di previa, adeguata valutazione dei rischi, era non solo prioritario ma da estendersi a "tutti" i rischi, nei termini precisati,fosse all'evidenza necessario accedere al vano sovrastante, attraverso la botola, innanzitutto per poterlo conoscere e individuare, atteso che non si può individuare ciò che neppure si conosce, vieppiù se neppure si sa che esista .
Di qui, si coglie quanto sia stata fuorviante, oltre che nella sostanza irrilevante, la problematica, agitatata lungo il processo da alcune delle difese degli imputati, sull'essere stata detta botola finalizzata all'accesso al vano tecnico, che sovrastava l'aula 4G, oggetto del crollo, ovvero all'ispezione del controsoffitto, atteso che qui era presente il descritto controsoffitto tipo Perret, molto pesante, con sovrastante vano tecnico, e la botola, presente, per ciò solo doveva (e poteva) essere aperta e utilizzata per la ispezione,vieppiù in presenza dei suddetti segni di degrado.
Ha quindi pieno fondamento l'assunto del PM appellante (appello pag.23) là dove si sottolinea l'erroneità di prospettazione del Primo Giudice, le cui ricadute hanno avuto conseguenze sul suo successivo percorso argomentativo, allorché si chiede se "vada individuata una regola che imponesse di aprire la botola, a chi eseguisse i controlli", in tal modo volendo individuare una regola cautelare, ulteriore, e diversa, da quella del prioritario obbligo di previa adeguata valutazione dei rischi, che era, nei termini fatti propri dalla SC,e in precedenza illustrati, la prima e principale condotta doverosa, in capo agli imputati, nei rispettivi ambiti e ruoli. Torna ad affacciarsi, in termini stringenti, e ineludibili, quanto già in precedenza evidenziato da questa Corte: per effettuare interventi, a seguito della individuazione dei rischi, in sede di doverosa manutenzione, onde assicurare la sicurezza dei locali della scuola,di cui la Provincia di Torino era proprietaria, i funzionari dirigenti, garanti della sicurezza dell'immobile, dovevano accedere, o meglio dare rigorose prescrizioni, affinché si accedesse a "quel" vano tecnico, non potendosi fare nulla di quanto loro spettante, senza accedere al detto solaio sovrastante l'aula 4G; e senza neppure conoscerne l'esistenza; e per accedervi, si doveva necessariamente aprire la botola, che gli stessi CC di Rivoli hanno descritto tale da consentire "un agevole accesso". Anche per i RSPP della stessa scuola, l'individuazione di tutti i fattori di rischio, in relazione all'obbligo di previa adeguata valutazione dei rischi, e anche solo di loro segnalazione, non era all'evidenza possibile senza mai accedere, attraverso la botola, al sovrastante vano tecnico, che, nel documento di valutazione dei rischi, non era mai stato né individuato, né segnalato, ignorandosene persino l'esistenza.
Questa Corte ribadisce che, nella presente vicenda, il detto accesso, previa apertura della botola, per gli imputati, nei rispettivi ambiti, non costituiva un eccesso di scrupolo, ma una doverosa necessità, nell'ambito della prioritaria, nei rispettivi ruoli, valutazione dei rischi,onde adempiere agli obblighi giuridici, connessi alle rispettive funzioni.
Se non si colgono appieno le implicazioni di tale dimensione di doverosità, si cade nell'errore del Primo Giudice che, a pag.39 della sentenza impugnata, arriva a svalutare e a qualificare come "fortuita" "l'occasione di procedere a un esame della struttura sovrastante". Era ed è dunque del tutto evidente che gli imputati, nei rispettivi ambiti, per poter adempiere agli obblighi giuridici, loro spettanti e connessi alle loro rispettive funzioni, dovevano necessariamente,e come minimo, aprire la detta botola in legno, non per mera curiosità, ma per doverosa necessità. E non sarebbe stato difficile schiodare una botola in legno, come la stessa era stata inchiodata avrebbe potuto essere schiodata, utilizzando una scala e pochi attrezzi idonei. Ma nessuno risulta avere aperto quella botola, come nessuno ha aperto le altre botole presenti negli altri locali dello stesso piano dell'aula, oggetto del crollo.
Essendo del tutto evidente (particolare non considerato dalle difese degli imputati e dallo stesso Primo Giudice) che il fatto che le botole fossero più d'una, dislocate in più vani, avrebbe non solo permesso di verificare su diverse porzioni del solaio del vano tecnico lo stato di quest'ultimo, con i pendini e i materiali abbandonati sul solaio, ma avrebbe dovuto per ciò solo spingere all'apertura, malgrado,da parte difensiva, erroneamente si sia sostenuto che non doveva essere aperta, in difetto di un obbligo giuridico che imponesse di aprirla.
Vieppiù tale doverosa necessità doveva esplicarsi tenendo presente, si ripete, visto 1' errore ricostruttivo,in fatto,dello stesso Primo Giudice, che le botole presenti erano più di una, in diversi vani dello stesso piano dell'aula 4G, vi erano gli evidenziati segni di degrado, e gli stessi consulenti della difesa di M. (ing.Angelino e Bollettino),nella loro relazione, pacificamente hanno ammesso che "un tecnico, pur molto diligente, avrebbe potuto ispezionarlo (il vano tecnico) con una torcia, affacciandosi dalla botola, presente nell'aula del crollo". Qui, la precisazione d'obbligo, per questa Corte, è quindi la seguente: non vi era solo la botola dell'aula 4G ma anche le altre, presenti sullo stesso piano. La conoscenza della esistenza di "quel" controsoffitto, era, per i funzionari dirigenti della Provincia e per i RSPP, nei rispettivi ambiti, una prioritaria, doverosa necessità, attraverso le botole, esistenti, e previa loro apertura.

9) Segue: gli elementi rilevabili a seguito della ispezione, e le implicazioni conseguenti; l'errata interpretazione delle consulenze tecniche nella sentenza impugnata.
Il passaggio alla successiva scansione della dimensione della doverosità, per gli imputati suddetti, nei rispettivi ambiti,dopo la presa di conoscenza della esistenza del controsoffitto, e del sovrastante vano tecnico, sarebbe stata la verifica puntuale delle condizioni del manufatto, con riguardo alle condizioni progettuali, costruttive e di manutenzione del manufatto, e delle conseguenti doverose attivazioni.
Una prima constatazione è d'obbligo, come già evidenziato: qui a livello di documentazione sul controsoffitto, e sovrastante vano tecnico, non c'era assolutamente nulla, e già da qui si coglie, si doveva cogliere,la peculiarità della presente vicenda, atteso che non vi era nessuna relazione tecnica, nessun accertamento, nessuno degli imputati è risultato avere mai preso conoscenza della esistenza del controsoffitto, a parte l'unico atto (già richiamato) in cui si è parlato di controsoffitti, con riguardo alla perizia suppletiva dell'imputato DM.. Tanto premesso, e giustamente si è sottolineato essere il nodo centrale del presente processo, (cfr. verbale di trascrizione dei PG all'udienza di appello 25/9/2013), sulla testa degli studenti e del personale della scuola Darwin, c'era un controsoffitto, di massa elevatissima, appeso come si è evidenziato, e la omessa previa, adeguata valutazione dei rischi andava e va "calata" in tale peculiare contesto; se la valutazione dei rischi fosse stata fatta, e se avesse portato a evidenziare rischi per la sicurezza, o si adottavano misure per assicurarne la stabilità oppure si sarebbe dovuta dichiarare inagibile l'aula.
Ritiene questa Corte, con riserva di riprenderne il seguito in sede di valutazione delle posizioni degli imputati (parte terza), che nel presente processo l'Accusa abbia dimostrato, non solo per DM. già ritenuto responsabile in primo grado, ma per tutti gli altri imputati,dirigenti della Provincia e RSPP della scuola, ad esclusione del geom. Mo., come si spiegherà nel seguito, come gli stessi abbiano, nei rispettivi ruoli, omesso di mettersi nelle condizioni di effettuare la previa, adeguata valutazione dei rischi, e quindi di adempiere alla preliminare regola cautelare, doverosamente loro imposta, "ex lege".
Tutto l'ordito motivazionale che segue dà conto di quanto questa Corte ha "colto" delle risultanze acquisite, già in parte in precedenza anticipate, con particolare riferimento alle consulenze tecniche versate in atti, e all'esame e controesame dei cctt nel dibattimento di primo grado. La disamina di dette risultanze, attraverso una valutazione dialettica e comparativa,delle rispettive argomentazioni, conforta l'ipotesi d'accusa.
Per questa Corte, con le loro prolungate inerzie, nei rispettivi ruoli, gli imputati di cui sopra non hanno tenuto conto alcuno della doverosità della preliminare valutazione dei rischi,e delle conseguenze delle loro inerzie, rispetto a rischi conoscibili che erano tenuti a conoscere, per le loro funzioni, e in rapporto alle loro stesse competenze e capacità tecniche, trattandosi del controsoffitto e del solaio sovrastante, di un'aula scolastica frequentata ogni giorno da studenti e dal personale, insegnante e non, del liceo Darwin.
A ben vedere,da parte delle difese degli imputati, non si è sostenuto, perché non sarebbe stato possibile, che i suddetti imputati abbiano adempiuto diligentemente ai propri obblighi, nei rispettivi ambiti, di valutazione dei rischi, nello specifico, avendo le difese affermato che se anche le condotte doverose fossero state realizzate,non ci si sarebbe potuti accorgere dei rischi, dei fattori di rischio, nello specifico, perché il vizio delle cricche dei pendini, ritenute unica causa del crollo, era occulto e non vi erano stati segnali premonitori di dissesto. Già si è evidenziato quanto tale assunto sia errato, financo, sorprendentemente, nella stessa ricostruzione in fatto, rispetto a dati oggettivi ed evidenze fattuali non considerati, o svalutati, o erroneamente valutati..
Il PG (nella udienza di appello del 25/9/2013, come da verbale di trascrizione), in risposta alle difese degli imputati, circa la ritenuta assenza di segni premonitori del dissesto, ha giustamente evidenziato che là dove i cctt del PM hanno detto che "il crollo è stato improvviso, senza segni premonitori", hanno avuto riguardo al crollo, nel senso che il crollo è stato improvviso, senza segni premonitori, da intendere come segnali nella immediatezza quali scricchiolii o rumori; i detti cctt hanno cioè ricostruito il momento del crollo, e hanno osservato che è sopravvenuto all'improvviso (e, quindi, negli istanti che lo hanno preceduto, non sono state possibili attivazioni a tutela di studenti e personale dell'aula, perché il crollo è sopravvenuto all'improvviso, senza disporre del tempo minimo per una evacuazione nell'immediato). Se sono mancati, nel caso di specie, detti segni premonitori, questi ultimi non dovevano essere confusi con altri, e distinti, elementi che avrebbero dovuto allertare coloro che, come gli imputati, di cui sopra, avevano la responsabilità, nei rispettivi ruoli, di garantire la sicurezza dei locali della scuola.
Secondo il PM appellante, al contrario, "aprendo la botola, ci si sarebbe potuti accorgere anche delle cricche, essendo pacifica la rilevabilità di altri difetti".
Prima di tutto, si sarebbe visto che i pendini avevano una distribuzione non uniforme, ed erano in numero inferiore a quelli indicati nei manuali costruttivi.
La Corte rileva che il ct del PM prof Bada non a caso, a proposito dell'irregolare, ed eccessivo, interasse, dei pendini, ha parlato di "anomalia evidente" (cfr. ud. 12/1/2011), e non risulta che il suo responso sia stato posto in discussione dagli altri consulenti delle difese.
Il ragionamento del Primo Giudice (pag.38 della sentenza), in ordine alla rilevazione dell'interasse dei pendini, e alla distanza dello stesso, e secondo il quale "in assenza di qualunque segnale di dissesto, il tecnico chiamato a effettuare un controllo di routine non si sarebbe allarmato e non si sarebbe indotto a effettuare se non un calcolo di tenuta statica, che avrebbe dato un esito tranquillante", è partito da un presupposto sbagliato, perché sorretto da calcoli che considerano un coefficiente minimo di sicurezza, pari a "2" (quello applicato dal ct della difesa prof.N., e illustrato all'udienza 12/1/2011, come da verb. di trascrizione); mentre,si è detto, il coefficiente di sicurezza considerato dalla Provincia di Trento era pari a "4". Ritiene questa Corte, sulla base delle risultanze acquisite,valutate compiutamente, che nel caso di specie l'azione meccanica cui erano sottoposti i pendini, si badi nell'arco di almeno 44 anni di esercizio, non fosse soltanto quella dovuta al carico statico in sé, ma anche quella derivante da altri fattori di rischio (vibrazioni; salti di pressione; gradienti termici; corrosione) oltre, ovviamente, al fatto che sul controsoffitto insistevano i già descritti carichi aggiuntivi, rappresentati da tubi di ghisa di una fognatura che era stata sostituita, pilastrini di mattoni su cui originariamente erano state appoggiate tubazioni, come si rileva alla luce delle fotografie scattate dai CC nella immediatezza).
Alla apertura della botola, si sarebbero altresì visti i pendini rotti, di cui uno tranciato, proprio in corrispondenza dell'asola di ritorcitura; si sarebbe vista la ritorcitura del filo di ferro,il filo di ferro ritorto utilizzato per la realizzazione dei pendini, quando in tutti i manuali costruttivi il filo utilizzato in questa tipologia costruttiva non è mai un filo ritorto, già di per sé meno resistente; e, come già anticipato, e ben visibile,anche dalla semplice visione delle fotografie, scattate dai CC nella immediatezza, si sarebbe vista l'azione della ruggine sui pendini, chiaro segnale di infragilimento, già a vista.
Ancora: sull'interasse dei pendini, il ct del PM prof. B. (esaminato all'ud. 12/1/2011) ha non a caso insistito sull'interasse eccessivo, e sul loro essere distribuiti in modo "assai differenziato"(pag.37 del verbale di trascrizione: "abbiamo non una uniformità di distribuzione dei pendini, ma una varietà molto importante"), e ha evidenziato, confermando i precedenti responsi, che "il controsoffitto presentava carenze e difetti strutturali gravi che lo rendevano estremamente vulnerabile per azioni dinamiche anche di modesta entità" (pag.53 del verbale di trascrizione, della udienza 12/1/2011).
Il prof. N., ct della difesa, esaminato, a sua volta, all'udienza 12/1/2001, dopo il prof. B., pur sottolineando che "l'osservazione visiva non serviva, che le cricche, causa del crollo, erano microscopiche, non visibili a occhio nudo", ha però riconosciuto che, una volta aperta la botola "avremmo potuto vedere, certamente, rilevare l'interasse,la presenza del materiale", pur assumendo che "tutti questi aspetti non erano tali da far dubitare della sicurezza del controsoffitto" (pag.75 del relativo verbale di trascrizione). Nel rispondere al PM, (pag.83 del verb. di trascrizione) lo stesso prof.N. alla domanda del PM "su quali provvedimenti avrebbe preso, una volta aperta la botola, e entrato nel vano tecnico ("tutta una serie di problemi: pendini più radi del "Perret" ordinario; presenza di materiali accumulati; pendini tagliati; pendini in fondo all'aula ancorati al muro; asole") ha risposto che avrebbe effettuato delle verifiche e delle misurazioni e "se il risultato, come in questo caso, era superiore a "2", non avrebbe avuto ragione di ordinare lo sgombero". Poco dopo, sempre in risposta al PM (pag.84) il prof. N. ha però riconosciuto che avrebbe effettuato il rilievo delle distanze dei pendini", e avrebbe effettuato "calcoli e misurazioni".A pag.88, il prof. N., ancora in risposta al PM, che insisteva sull'essere stata, o meno, la criccatura, causa esclusiva dell'evento, ha risposto come segue:"queste cricche hanno un effetto progressivo, perché la cricca inizia ed è piccola,ma poi la corrosione incomincia a lavorare e quindi, passando il tempo, impercettibilmente la situazione peggiora" (...) "il fatto che per decine d'anni non sia successo niente di per sé non è una ragione dirimente, perché queste cricche peggiorano progressivamente".
Questa Corte rassegna la sintomatica rilevanza di quest'ultima risposta del ct prof. N. (si badi: ct della difesa) per sottolinearne l'incidenza, rispetto a un manufatto che al momento del crollo perdurava da almeno 44 anni, e da almeno 24 era soltanto sospeso,dopo la rimozione dei tramezzi.
Anche un altro vt della difesa, l’Iing.BT., a una precisa domanda della difesa di parte civile (cfr.verbale di trascrizione dell'ud.12/1/2011, pag.117) ha confermato che "con il passare del tempo, questi pendini si deteriorano; questo incide sul coefficiente di sicurezza", e ha fissato in un massimo di 50 anni la vita di questo manufatto" (da sottolineare che, seguendo questa precisazione, nel caso di specie, al momento del crollo, gli anni passati erano almeno 44). Ad aggravare, vieppiù, e a rendere vieppiù aleatorio, il quadro d'assieme, nel caso di specie, va tenuto presente che la Provincia ignorava persino il periodo di costruzione; ed è sintomatico che, come affermato dalla stessa difesa (avv.Gebbia, nella discussione in data 8/6/2011) "la cricca cammina, nel tempo peggiora; quindi a maggior ragione una verifica tecnica su un manufatto di almeno 44 anni, sarebbe stata necessaria.
La Corte riprende a questo punto l'affermazione, riportata a pag.38 e in nota 4, poi ripresa a pag.43 della sentenza impugnata, secondo cui "un tecnico particolarmente diligente e attento alle problematiche della statica, nonché dotato di competenza specifica, avrebbe potuto misurare l'interasse dei vari pendini.Una volta verificata la distanza non omogenea e superiore al modello originale "Ferrei", avrebbe effettuato un calcolo, che tenendo conto del peso, del diametro dei fili e della loro collocazione, "lo avrebbe rassicurato"; " in assenza di qualunque segnale di dissesto, non avrebbe allarmato un tecnico chiamato a effettuare un mero controllo di routine...".
Detto assunto del Primo Giudice, censurato anche dal PM, a pag.26-27 del proprio atto di appello,è partito da un presupposto da ritenersi non corretto, perché i calcoli che lo hanno sorretto, svolti nel solco di quanto fatto proprio dal ct della difesa prof.N. -illustrato a detta udienza 12/1/2011- hanno considerato un basso coefficiente di sicurezza, pari a "2", e cioè quello applicato dal ct prof. N., mentre, come si è visto, il coefficiente di sicurezza considerato dalla Provincia di Trento è stato pari a "4", e quello desumibile dai manuali del "Perret" originale era superiore a "10". Un tecnico, nel caso di specie, non avrebbe di certo dovuto accontentarsi di un coefficiente di sicurezza minimo, come quello applicato dal ct prof.N., acriticamente recepito dal Primo Giudice, ma quantomeno avrebbe ricercato un coefficiente di sicurezza maggiore, come ha fatto la Provincia di Trento.
Rileva questa Corte, peraltro, che, anche qualora si fosse seguito il coefficiente di sicurezza fatto proprio dai cctt della difesa, il controsoffitto, dell'aula oggetto del crollo, non avrebbe superato il vaglio della verifica.
A dimostrazione dell'assunto, anche il PM, nel proprio atto di appello,a pag.27, richiama i calcoli effettuati dai cctt della difesa ing.BT e A. (pag,5 della relazione 19/1/2011), che ha fatto proprio il valore minimo di sicurezza del rapporto nell'ordine di "2". La risposta del ct del PM prof.B. è venuta nella relazione in data 30/1/2011, non a caso recante il titolo "Considerazioni sulle relazioni dei consulenti tecnici di parte"; si tratta, per questa Corte, di una relazione della massima importanza, perché redatta alla luce di una meditata disamina delle relazioni dei cctt delle difese, e a confutazione delle stesse. Ebbene, il prof.B. ha osservato quanto segue:"Per quanto riguarda la valutazione della sicurezza, le verifiche, prescrivono un coefficiente di sicurezza minimo, inteso come rapporto tra il carico che produce il collasso e il carico massimo di esercizio, non inferiore a "2", per carichi di breve durata, e un valore medio del coefficiente di sicurezza non inferiore a "2,3" sempre per carichi di breve durata; tali valori devono essere incrementati per azioni protratte nel tempo".(cfr. pag.4 relazione prof. Ba. 30/1/2011).
I cctt della difesa ingg. BT e A. hanno esposto la simulazione che segue:"prima del crollo, un tecnico molto diligente, incaricato delle verifiche di sicurezza, cosi avrebbe proceduto:avrebbe si potuto notare la presenza del controsoffitto pesante, considerandolo-strutturale o non strutturale- comunque rilevante per la sicurezza; avrebbe potuto ispezionarlo con una torcia, affacciandosi dalla botola; avrebbe potuto notare la presenza del materiale abbandonato; avrebbe potuto verificare la sezione e stimare l'interasse medio dei pendini; in assenza di segnali di dissesto, verosimilmente non avrebbe ispezionato in modo ravvicinato il vincolo del controsoffitto in corrispondenza della parete di fondo, inaccessibile se non con difficoltà e complicazioni, motivabili da un problema specifico; certamente non avrebbe potuto notare le cricche nei pendini, rilevabili solo con esami di laboratorio, giustificabili solo per un problema specifico"; e hanno aggiunto:"non disponendo del valore sperimentale di resistenza
valutando le azioni con i normali riferimenti normativi e bibliografici a disposizione, il tecnico avrebbe verosimilmente proceduto come segue" (cfr.pag.8 rei A.-BT. 19/1/2011); e come risultato finale, hanno assunto:"la verifica di sicurezza del controsoffitto, a seguito della ipotetica ispezione della botola, senza poter notare il vincolo irregolare sulla parete di fondo, né tantomeno le cricche,sarebbe stato il seguente coefficiente di sicurezza Nd / Ed = 5.53 /3.0 - 1,84 (conte macerie) (cfr. relazione A.- BT. 19/1/2011, pag.10).
Questa Corte, a fronte di quanto fin qui rappresentato, e "a fortiori", evidenzia che il ct della difesa ing.BT., anche in udienza (cfr. verbale trascritto dell'ud.12/1/2011, pag.110) ha ribadito e confermato l'esattezza di detti calcoli, confermando che "con le macerie ho un coefficiente di "1,84"".
Ineludibile è, a questo punto, una prima conclusione che se ne trae: apparendo evidente, come un comune controllo e una ordinaria veri fica, anche non conoscendo l'esistenza delle cricche, avrebbero permesso di rilevare che non sarebbe risultato in concreto rispettato neppure il su indicato coefficiente di sicurezza minimo dell'ordine di "2".
Ci si trovava quindi nella impossibilità di garantire la sicurezza del manufatto, e si sarebbero dovuti disporre quegli ulteriori "approfondimenti", che lo stesso ct della difesa prof. N. ha considerato necessari in tali casi.
Al contrario, il Primo Giudice,a pag.35 della sentenza, ha assunto potersi fondatamente
concludere che "al 22/11/2008, unica regola cautelare concretamente applicabile, e pretendibile, per garantire, in sede di manutenzione, la sicurezza di un controsoffitto del tipo di quello in esame, opera realizzata da decenni, e che non aveva mai dato alcuna indicazione di rischio, consisteva nella periodica verifica visiva esterna dello stesso".
La sottolineatura del tempo trascorso non ha portato, nella sentenza impugnata, ad alcuna valutazione conseguente; avendo, il Primo Giudice, ipotizzato, in termini apodittici, che delle periodiche verifiche visive esterne siano state fatte, semplicemente con l'assumere che "non vi sia prova del contrario", (cfr. pag.36 della sentenza impugnata).
Tale ragionamento, è stato giustamente censurato dai PM appellante (cfr. pag.22 dell'atto di appello), perché viziato da una erronea valutazione del materiale probatorio.
In una successione di erronee valutazioni della sentenza di primo grado, che, recependo quanto sostenuto dalle difese (cfr. in particolare la memoria della difesa di MZ., avv.Gebbia, a pag.5), è giunta alla conclusione, errata, che le cricche dei pendini siano state la causa esclusiva del crollo, tralasciando di considerare se altre concause, abbiano inciso sulla causazione dell'evento .
Beninteso: anche questa Corte, al pari della sentenza impugnata, ritiene che le cricche dei pendini siano state causa più rilevante dell'evento, essendo questo, per lo stesso PM
appellante,"un dato processuale incontestabile e pacifico" (cfr. atto di appello del PM pag.9).
Essendo stato accertato che i pendini rotti prelevati (31) presentavano cricche nella zona di rottura; che la resistenza dei pendini criccati era pari a 2,88 kN; che la resistenza media dei pendini non criccati era pari a 9,7 kN.
Tanto premesso, però, dovendo questa Corte ricostruire e verificare, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, l'intero meccanismo causale del disastroso crollo, si deve verificare in particolare se, in presenza di cricche, ma in assenza del deposito di materiali vari, e con un interasse tra i pendini uniforme e adeguato, il crollo si sarebbe verificato, oppure no.
In un tale ambito di doverosa verifica, e tenuto conto della preliminare omessa adeguata valutazione dei rischi, eziologicamente riconducibile, come _ omissione primigenia, alla determinazione dell'evento,va da sé che le risposte, rassicuranti, che il Primo Giudice si è dato, come sopra, oltreché errate nella valutazione del materiale probatorio, sono in sé apodittiche, irrilevanti e, nella sostanza, inconferenti.
Si ripete, infatti quanto segue: nella documentazione progettuale della scuola, rinvenuta presso la Provincia; nelle relazioni di coloro che hanno seguito la manutenzione; nei documenti di valutazione dei rischi, redatti dai RSPP della scuola, non è emersa traccia alcuna della esistenza di detto controsoffitto, e del sovrastante vano tecnico, nell'arco di tempo sopra evidenziato. La Provincia ne ignorava il periodo di costruzione.
Se il dato non è, nella sua evidenza, controvertibile, era ed è conseguente, a meno di prospettare scenari di fantasia, la impossibilità di ritenere effettuate verifiche di sorta, rispetto a un manufatto, di cui si ignorava la stessa esistenza, prima del tragico crollo.
La sentenza impugnata non si è fatta carico di quanto sopra, in un ordito argomentativo che avrebbe dovuto partire, come detto, dalla comprovata eziologica riconducibilità del crollo alla preliminare omissione di adeguata valutazione dei rischi, nei termini sopra precisati, e fatti autorevolmente propri dalla giurisprudenza di legittimità.
Quando il Primo Giudice ritiene che la valutazione di intrinseca pericolosità dei controsoffitti pesanti, espressa dai cctt del PM, non abbia trovato alcun fondamento, con riferimento al periodo antecedente il crollo al Liceo Darwin, e richiama i cctt delle difese, e i manuali, e in particolare la relazione del prof. N. del 6/10/2010 (cfr. sentenza impugnata pag.32) mostra di non tenere conto e di non valutare la già richiamata relazione del et del PM prof.B., in data 30/1/2011, redatta in risposta alle relazioni dei cctt delle difese.
Ritiene questa Corte che il contenuto e le risposte di detta relazione conclusiva del prof.B., colui che ha "ab initio" seguito, con le iniziali relazioni collegiali, già richiamate, l'andamento delle indagini, e potuto approfondirne ogni aspetto, via via, che si andava formando, anche in risposta alle osservazioni svolte dai cctt delle difese, siano condivisibili e da accogliere. Nella relazione su indicata, e con contestuale esame dibattimentale, il prof.B. ha ribadito che "il controsoffitto del Darwin è una forzatura rispetto al tipo usuale, noto come "Perret"( nella relazione scritta sono riportati schemi tratti dal Manuale dell'architetto, e le relative misurazioni, con cui si dimostra, con dati che non sono confutabili, e nella sostanza non sono stati confutati, che detto controsoffitto, con il relativo solaio, era solo impropriamente definibile "Perret"; non si trattava quindi di argomentare su una valutazione di scarsa affidabilità e di intrinseca pericolosità di controsoffitti pesanti genericamente assimilabili al "Perret", atteso che, quello del Darwin non era assimilabile al "Perret" ma era un'altra cosa); il prof.B.ha richiamato lo schema tratto dal Manuale dell'architetto, per far rilevare che "nel controsoffitto del Darwin si sono realizzati pendini di 4 min, di diametro, e il carico stimato per il pendino 3-5 al collasso è stato di 5,2 kN, mentre il "Perret" è molto più leggero, meno della metà, i pendini sono molto più fitti -4 al mq contro uno ogni 1,5- 2 mediamente al Darwin; la minore densità di pendini, nel controsoffitto del Darwin, rispetto allo schema "Perret" non era compensata dalla sezione maggiore del pendino; infatti la sezione del pendino di diametro 3 mm.è pari a 7,06 nxmq.,mentre quella del pendino di diametro 4 mm. è pari a 12,56 mmq.(25,12 mmq.se si considera il doppio filo); di conseguenza si ha che il carico, nel "Perret" tradizionale è pari a 100 N /7,06 mmq.= 14,16 N/mmq, mentre nel controsoffitto del Darwin poteva giungere, considerato il solo peso proprio, sino a 2100 N/25 mmq "= 83,60 N/mmq. Il prof.B. ha poi evidenziato che "eventuali difetti nei pendini di un solaio "Perret" hanno conseguenze non gravi, perché compensati dalla bassa tensione a cui lavorano e dal numero elevato con cui sono impiegati (6-8 volte mediamente superiore al caso del Darwin)". Sempre il prof.B. ha evidenziato che "una ulteriore conseguenza derivante dalia forzatura della tipologia "Perret", nel controsoffitto del Darwin, ha riguardato la necessità di torcere fili di diametro maggiore rispetto al caso della manualistica; essendo ovvio che, a parità di piego, torcendo un tondo di diametro 4 mm.è molto più facile che nel caso di un diametro di 3 mm. far superare alle sue fibre più esterne la deformazione corrispondente allo snervamento e al successivo incrudimento, fino a formarne cricche" (il prof.B. ha richiamato al riguardo una prova sperimentale, eseguita in laboratorio, e richiamata in udienza, come da figure riprese a pag.3 della relazione, per cui, torcendo due fili, di 4 min. di diametro, gli stessi utilizzati al Darwin, nello specifico i fili del pendino PIO, si è creata la stessa asola presente nei pendini del Darwin, e si sono indotte le cricche, proprio per il raggiungimento della deformazione, corrispondente allo snervamento).
Sulla problematica della sicurezza, e in risposta ai cctt delle difese, il Prof.B. ha evidenziato altresì che, data la mancanza di un modello teorico di verifica, "si può fare riferimento alle verifiche mediante prove su strutture campione e su modelli; esse,prescrivono un coefficiente di sicurezza minimo, inteso come rapporto tra il carico che produce il collasso, e il carico massimo di esercizio, non inferiore a "2" per carichi di breve durata; un valore medio di coefficiente di sicurezza non inferiore a "2,3" sempre per carichi di breve durata; tali valori devono essere incrementati per azioni protratte nel tempo".
Le risposte fornite dal prof.B., sono di tale evidenza, e incidenza, per rappresentare la situazione di pericolo, nel caso di specie, che, per le loro implicazioni, si commentano da sole. I cctt delle difese, e le difese degli imputati, hanno evidenziato, per contro, che "il contro soffitto "Perret" è una tipologia utilizzata per quasi un secolo, è stato diffuso e considerato appropriato per un lungo lasso di tempo"; e hanno assunto che "sino all'evento del 22/11/2008, di cui qui si tratta,nella letteratura tecnica non sono stati riportati casi di crollo, per cui si è concluso trattarsi di una tipologia costruttiva universalmente affidabile,non necessitante di verifiche periodiche, dopo la realizzazione" (nel riprendere detto assunto, il prof.B., nella su indicata relazione, pag.3, ha richiamato a contrario, tra i casi ripresi nella letteratura tecnica, il caso del crollo del controsoffitto "Perret" della sala di attesa della stazione ferroviaria di Biella, avvenuto il 10 novembre 1998, ore 5,40 (dieci anni prima del crollo di cui qui si tratta); "il peso del controsoffitto in quel caso era di 53,5 kg/mq.; non ci furono vittime o danni alle persone, solo grazie al fatto che il treno era partito da 5 minuti, e la sala si era sfollata; anche in quel caso il crollo fu improvviso, senza alcun segno premonitore, e dovuto a un crollo a catena innescato dal cedimento di un pendino" ).
Da rilevare, al pari di quanto rilevato dal prof.B.(relazione su indicata, pag.5) che, a differenza della situazione dei balconi di pietra, che da parte difensiva, anche in questo grado di giudizio, è stato evocato, come paragonerei" trarne che nessuno si sentirebbe di imporne la sostituzione, di tutti gli esemplari presenti, che, nel caso di controsoffitto tipo "Perret", un dissesto locale anche per il cedimento di un solo pendino, può provocare il crollo dell'insieme e ciò è particolarmente grave quando si verifica in ambienti soggetti ad affollamento (il crollo nel caso di specie è stato, al riguardo, di drammatica evidenza); e il prof.B. ha richiamato il passo della precedente relazione collegiale propria e degli altri cctt del PM, là dove, in risposta ai cctt delle difese, si è assunto quanto segue:"i cctt, al termine della loro consulenza, ritengono di dover sottolineare che i controsoffitti in latero-cemento, piuttosto diffusi in passato, sono caratterizzati da un peso proprio rilevante, e possono costituire un serio pericolo... queste considerazioni, soprattutto quando si tratta di elementi vetusti, fanno ritenere la soluzione strutturale dei controsoffitti poco affidabile,per cui è buona norma procedere alla loro sostituzione con controsoffitti leggeri".
A conclusione della propria relazione, e nel richiamare da pag. 6 quanto già fatto proprio dalle relazioni collegiali precedenti, il prof. B. ha evidenziato, sulle "cause del crollo", quanto segue, e che questa Corte, per la necessaria chiarezza, richiama per esteso : "la convinzione maturata" è che il crollo si è verificato "a causa della situazione statica gravemente deficitaria, di alcuni elementi, con lo strappo della quasi totalità dei pendini, innescato da un cedimento localizzato". Nella relazione dei cctt (del PM), richiamata, si è giunti alle seguenti conclusioni: si è trattato di un crollo a catena; con il cedimento di un punto di sostegno, del contro soffitto, si è verificato un rapido incremento di sforzo in un pendino, per tale azione dinamica, l'acciaio, in presenza di una cricca, ha dato luogo a una rottura fragile, gli sforzi si sono rapidamente propagati agli altri pendini, che hanno subito ia stessa sorte; per sollecitazioni statiche, come emerso dai risultati di laboratorio, era disponibile una resistenza ben superiore a quella richiesta; la resilienza invece è la capacità del materiale di resistere a sollecitazioni di urto; il materiale può avere resistenze elevate a trazione, ma scarsa resistenza agli urti, che, in questo caso, è stata ulteriormente ridotta dalla presenza di intagli (cricche); si tratta di capire dove è avvenuto l'innesco del crollo; occorre tenere conto che, in prossimità della parete di fondo dell'aula, ove le testimonianze hanno concordemente affermato sia iniziato il distacco del controsoffitto, sono stati rilevati alcuni gravi difetti costruttivi: un pendino era tranciato, in passato, le sezioni di taglio erano ossidate; due pendini erano stati omessi, inserendo per una lunghezza di soli 2-3 era l'armatura dei travetto entro un foro della parete; un pendino era agganciato al muro mediante chiodatura insufficiente (è stato trovato a terra); altre nervature erano accostate a una trave metallica, senza un vincolo di appoggio effettivo; l'innesco del crollo si è verificato per una di queste situazioni, quando le condizioni di stabilità si trovavano già in condizioni critiche:
il fatto che sui pendini 3 e 5 si sia osservata, da una analisi frauttografica, una più elevata velocità di rottura, denota che il crollo ha avuto inizio in corrispondenza della zona prospiciente alla finestra più vicina al fondo dell'aula ove, peraltro, erano presenti i difetti costruttivi suddetti; la presenza di materiali depositati sul controsoffitto, cosi come le vibrazioni provocate da operai che a suo tempo erano intervenuti per sostituire le tubazioni, possono aver avuto qualche influenza ad innescare la prima rottura, per il semplice cedimento di uno di loro; agli atti non risulta che nessuno abbia mai fatto verifiche; se un tecnico in passato avesse esaminato il controsoffitto, avrebbe dovuto almeno fare le seguenti considerazioni: la tipologia "Perret" nel Darwin è molto spinta, con elementi singoli cui sono affidate grandi superfici; in questo senso, il controsoffitto è piuttosto un prototipo, non una tipologia nota e collaudata; esso deve essere accuratamente osservato salendo nella intercapedine, e verificato, anche con riferimento alle modalità con cui era stato costruito, e al suo stato di conservazione; era evidente lo stato di obsolescenza, e con materiale di ogni genere disposto su di esso; la
modalità costruttiva, che aveva adottato in modo spinto il sistema della torsione di un tondo di diametro non trascurabile, avrebbe dovuto richiamare il tecnico sul rischio di cricche per eccessiva deformazione". Si badi: il controsoffitto del Darwin era quindi anomalo.
Il ct prof.B., esaminato in udienza (efr, verbale di trascrizione, ud.19/1/2011, pag.69) ha precisato anche che quello dell' "irregolare e eccessivo interasse dei pendini" era "una anomalia evidente", essendo "molto più ampio di quello, usuale, di un metro per un metro".
Lo stato di obsolescenza si è tradotto, inoltre, nella evidenziata usura da ossidazione, dei pendini,del resto visibile anche nei rilievi fotografici, che sono stati acquisiti nel fascicolo trasmesso dai CC di Rivoli, già richiamato.
In ordine poi alla presenza dei materiali depositati, questa Corte richiama nello specifico l'art.9 del Dpr n.547/55 (norma mai citata dalle difese degli imputatile nella sentenza impugnata, ora allegato IV del Dlgs 81/08) che per i solai prescrive "qualora vi si depositino materiali, di avere "la chiara indicazione del carico massimo del solaio, espresso in chilogrammi per metro quadrato, di superficie" e che "i carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente, ai fini della stabilità del solaio"; da detta norma si trae che il legislatore prescrive anche di imporre "ex lege" appunto, una precisa presa di conoscenza e di indicazione, previa misurazione, ai fini della stabilità del solaio, se vi siano depositati materiali, con la prescrizione di una apposita cartellonistica, a ciò riferita.
Quanto sopra rende edotti della dimensione della antidoverosità,delle omissioni, nello specifico, in capo agli imputatigli cui sopra,nelle rispettivi posizioni di garanzia, di funzionari dirigenti della Provincia e di RSPP della scuola; va infatti sottolineato che l'Accusa non ha contestato a detti imputati, nei rispettivi ruoli, di non aver saputo a priori delle condizioni in cui versavano il controsoffitto e il solaio e relativo vano tecnico, sovrastante, il che sarebbe stato assurdo, ma ha contestato di non avere mai esaminato detto solaio, in violazione dell'obbligo di preliminare valutazione dei rischi e, di conseguenza, di assicurare la sicurezza dei locali, e, pertanto, di essersi posti nella condizione di non acquisire le dovute conoscenze, e in tal modo di non essere nelle condizioni di prevedere i rischi, ivi esistenti.
Sulla distribuzione dei pendini,e sulla insufficienza e irregolarità del loro numero, tra le cause del crollo, la sentenza impugnata, come detto, è stata massimamente contraddittoria; come meglio evidenziato nelle relative implicazioni, nel capitolo che segue.

10) Segue: la contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine alla insufficienza e irregolarità del numero dei pendini, tra le cause del crollo, e le implicazioni conseguenti.
La insufficienza e irregolarità del numero dei pendini, si badi "anomalia evidente" per il prof. B., indicata dai cctt del PM tra le cause del crollo, è stata richiamata dal Primo Giudice a pag.47 e ss. della sentenza impugnata, per dimostrare che se l'imputato DM. avesse provveduto a realizzare gli interventi di rinforzo, infittendo la pendinatura, durante i lavori del 1981, il crollo non si sarebbe verificato; mentre è stata disattesa in relazione alla attività di manutenzione (obblighi gravanti sui funzionari dirigenti della Provincia) e di valutazione dei rischi (obblighi gravanti sui RSPP, oltre che, in base a quanto già esplicitato, sui funzionari dirigenti della Provincia) (cfr. sentenza impugnata, nella prima parte, pag.26).
Quindi, per il Primo Giudice, nella prima parte della sentenza, i manuali costruttivi avrebbero affermato la possibilità di utilizzo di una distribuzione di pendini più rada di quella del Darwin, mentre nella seconda parte i medesimi manuali costruitivi avrebbero confermato l'indicazione del progetto di variante "Co.", che prevedeva una distribuzione di un pendino ogni metro quadrato (in conformità a quanto indicato in udienza dal et del PM prof.B.).
Ha fondamento l’atto di appello del PM (pag.5 e ss.) a evidenziare la totale contraddizione tra i due assunti, contenuti nella sentenza impugnata, frutto anche di erronea lettura dei manuali prodotti, in atti.
Tutti i manuali prodotti in atti, dai cctt del PM e dai cctt delle difese, hanno previsto una distribuzione di pendini, molto più diffusa di quella di cui si tratta. Anche nel caso del manuale, citato dal ct della difesa, prof.N., ( A. Roversi, Disegno edile, Progetti inerenti ai vari settori dell’edilizia. Particolari costruttivi, 1970), contrariamente a quanto sostenuto dal ct della difesa in aula, la distribuzione prevista è stata di poco superiore a un pendino, per metro quadrato (precisamente: un pendino ogni 1,19 mq).
Il prof.B., nei termini sopra precisati, ha spiegato l’anomalia del controsoffitto del Darwin; tra cui quella di avere delle corree molto distanti tra loro, rispetto a tutti gli schemi delle diverse varianti del "Perret"; questo ha portato ad avere una distribuzione di pendini, oltre che irregolare, di uno ogni 2 mq, circa, e un carico per singolo pendino di 240 kg (considerando il peso proprio del solaio e dei materiali, ivi depositati).
L'anomalia si è tradotta nel dato oggettivo che nessun manuale ha riportato schemi che prevedessero un carico cosi elevato per singolo pendino.
In tutti gli schemi, ripresi in letteratura, comprese le varianti del "Perret" originale, prodotte dalle difese, e a fronte di un peso del controsoffitto minore di quello oggetto del crollo, è stata constatata una distribuzione degli elementi di sospensione ("pendini") più ravvicinata, a favore di un minore carico sul singolo pendino, e quindi di una maggiore sicurezza, e quindi stabilità, del manufatto, (la Corte richiama l'esempio, con relativa illustrazione, riportato a pag.7 dell'atto di appello del PM).
Se si ripercorrono le argomentazioni suddette nella dinamica del crollo del 22/11/2008, di cui qui si tratta, ci si accorge che tali evidenze non hanno assunto rilievo soltanto in relazione alla resistenza del pendino singolo, ma anche sul già descritto "effetto domino", avvenuto nella specie; essendo evidente che se maggiore è il carico su ciascun pendino, maggiore sarà il peso aggiuntivo sui pendini vicini, in caso di rottura.
Non a caso, come rilevato anche dal Primo Giudice, nella parte finale della sentenza, anche la perizia suppletiva effettuata dall'imputato DM., ha previsto una distribuzione dei pendini pari a uno ogni metro quadrato.
E già si è evidenziato che il manufatto crollato al liceo Darwin avrebbe dovuto sostenere, oltre al peso proprio, di per sé rilevantissimo, anche il sovraccarico dei servizi ivi presenti. In detta situazione di fatto, l'interasse eccessivo, e irregolare, dei e tra i pendini, avrebbe dovuto costituire un ben presente campanello di allarme per gli imputati, sopra indicati,e non solo per il DM., sarebbe stato, come assunto, e non contrastato, dal ct del PM prof.B., agevolmente percepibile ("anomalia evidente") mediante la semplice ispezione visiva attraverso la botola, e agevole da calcolare, dividendo la superficie del solaietto per il numero dei pendini. In tale contesto, le cricche sono state causa non esclusiva del crollo, posto che, eliminando le altre concause, tra cui in particolare quella rappresentata dall'interasse, irregolare ed eccessivo, dei e tra i pendini, che ne determinava una distribuzione in misura di uno ogni 2 metri quadrati circa anziché di uno ogni metro quadrato, il controsoffitto del liceo Darwin non sarebbe crollato. Anche tralasciando i difetti relativi a singoli o a gruppi esigui di pendini, pure descritti dai cctt del PM, e su cui il prof B. si è soffermato in dibattimento, di primo grado, che avrebbero avuto un ruolo concausale, ritenuto dal Primo Giudice non incidente nel meccanismo causale dell'evento, un corretto processo di eliminazione mentale delle altre carenze non avrebbe potuto tralasciare il "vizio" rappresentato dall'interasse irregolare, ed eccessivo, dei e tra i pendini, che ha inciso sensibilmente sul carico gravante su ciascuno di essi, oltre che sull'aggravamento dell'effetto della descritta rottura "a catena", verificatasi nel caso di specie; ad aumentare vieppiù tale carico, ha altresi contribuito la già descritta presenza, del tutto anomala, e in violazione di legge, di materiale vario, sul solaio.
Nell'atto di appello del PM (pag.10 e ss.) si è evidenziato fondatamente l'errore della sentenza impugnata, là dove ha ritenuto, nella prima parte, le cricche causa esclusiva del crollo, sulla base di un calcolo che ha eliminato soltanto il sovraccarico del materiale, lasciando inalterata la distribuzione dei pendini, che ne determinava una pendinatura in misura di uno ogni 2 mq. Circa, e un carico per singolo pendino, di 240 kg.
Detti calcoli dovevano essere modificati, sulla base, appunto, di una diversa, e regolare, distribuzione dei pendini, come aveva prospettato il PM nei calcoli ripresi nella sentenza impugnata, alla nota sub 10 di pag.61 (inspiegabilmente "confinati" in detta nota, quando sono stati, dallo stesso Primo Giudice, utilizzati per motivare la affermazione di penale responsabilità dell'imputato DM., a pag.47 e ss, della motivazione "principale").
La Corte richiama in questa sede, per chiarezza espositiva, quanto il PM, nell'atto di appello, ha fatto proprio, a pag.11-12, fondandosi su dati dei cctt del PM prof.B., Pistone e DB., che non risultano, come tali, essere stati messi in dubbio dalle difese degli imputati, per trarne che "con una distribuzione di un pendino ogni 1,0 mq, si sarebbe arrivati a un carico sul pendino, al momento del crollo,pari a 1,50 kN, valore minore di quello di 2,88 kN, per cui il crollo non sarebbe avvenuto" (ipotesi di una distribuzione di un pendino ogni mq di solaietto); "con una distribuzione di un pendino ogni 1,5 mq, si sarebbe arrivati a un carico sul pendino al momento del crollo pari a 2,20 kN, valore minore a quello di 2,88 kN, per cui il crollo non sarebbe avvenuto".
I dati di cui sopra, contrariamente a quanto sostenuto dal Primo Giudice nella prima parte della sentenza impugnata, sono in linea con quanto dallo stesso Primo Giudice sostenuto nella seconda parte della medesima, sopra indicata, e confortano la conclusione che, anche in presenza di cricche, ma in assenza delle altre concause, l'evento-crollo non si sarebbe verificato; di conseguenza, le cricche, sono state concausa rilevante, ma non causa esclusiva dell'evento. In relazione alle cricche, questa Corte fa propria la prospettazione del PG (cfr. verbale di trascrizione deh"ud.25/9/2013, pag.16 e ss.) nei seguenti termini: se è vero che solo un accertamento distruttivo avrebbe potuto confermare la presenza delle cricche nei pendini, vi erano elementi di osservazione che avrebbero dovuto farne quantomeno sospettare l'esistenza: la ritorcitura poteva favorire cricche da snervamento, con conseguente ulteriore controllo, in capo al tecnico, e verifica di possibili cricche da ritorcitura; la già evidenziata corrosione, presente in una orditura metallica come quella di cui si tratta, e tenuto conto del passare degli anni, e dell'essere sottoposta a trazione, avrebbe potuto fare sospettare dell'esistenza di cricche; la osservazione diretta, una volta iniziata la ispezione, dalla botola, con una normale macchina fotografica, avrebbe permesso di visualizzare i singoli pendini, di fotografarli, e avrebbe permesso di rilevare la sezione del filo di ferro rotto all'altezza dell'asola, esattamente come è risultato abbiano fatto i CC di Rivoli, nei termini su descritti, e subito dopo il crollo del 22/11/2008.
Le difese degli imputati, nel corso della presente discussione, nel processo di appello, hanno sostenuto che le fotografie riportate nell'atto di appello del PM (cfr. pag.26), e riproducenti le fotografie scattate dai CC di Rivoli, dei pendino rotto, e della relativa sezione, non sarebbero processualmente probanti.
Si richiamano le fotografie riprodotte nell'atto di appello del PM alle pagg.24,25 e 26. Al riguardo, il PG (cfr. trascrizione verbale di udienza 25/9/2013) ha contrapposto, in sede di replica, che esse non sono state frutto di alcun artificio, ma realizzate dai detti CC, con i mezzi normali, di una macchina fotografica, essendosi trattato di rilievi fotografici, che, come tali, avrebbero potuto essere del pari disposti ed effettuati, senza alcuna particolare difficoltà, prima del crollo, da parte dei dirigenti funzionari della Provincia, e dai RSPP, nei rispettivi ruoli. Rileva questa Corte che le osservazioni del PG in sede di replica, come sopra riprese, paiono ineludibili, e vieppiù si deve ritenere del tutto plausibile che la cricca "microscopica" si sia formata al momento della ritorcitura, e poi si sia propagata "per fatica", dovendosi ritenere che l'azione meccanica continuativa cui sono stati sottoposti i pendini, in almeno 44 anni di esercizio, non sia stata solo quella dovuta al carico statico, ma anche quella derivante da altre e distinte azioni, dovute a vibrazioni, salti di pressione, gradienti termici.
Resta comunque ineludibile che, anche solo operando una semplice osservazione visiva, attraverso la botola (ma, come detto, altre botole erano presenti sullo stesso piano) si sarebbe potuta rilevare: l'esistenza del vano tecnico, e il solaio solo appeso, dopo la demolizione dei tramezzi; la tipologia costruttiva "forzata"sopra descritta (nel caso della scuola Darwin, ogni singolo pendino sopportava un carico 8 volte maggiore rispetto allo schema originale "Perret"); una serie di difetti e anomalie gravi, che sono stati concausa del disastro, quali: l'interasse irregolare ed eccessivo dei pendini, in diversi casi addirittura superiore a 2,2 m. (3 m. lungo la parete finestrata); la presenza, assolutamente anomala, del materiale abbandonato (frammenti di tubi di ghisa; pilastrini di mattoni) per un peso superiore ai 200 kg; un pendino tranciato; la condizione di ossidazione dei pendini, e il fatto che gli stessi fossero stati ritorti con un bolzone per mettere in tensione l'elemento di sospensione.
Dal punto di vista giuridico, a fronte della cosi rilevata,e argomentata, con-causalità, nella determinazione del disastroso evento-crollo, di cui si tratta, il "momento causale", per questa Corte, non può che essere rapportato alle omissioni contestate, agli imputati, di cui sopra, nei rispettivi ruoli, e al protrarsi, e alle successioni, dei garanti, quando, come nel presente processo, gli imputati sono stati chiamati a rispondere per distinti periodi, delle condotte omissive penalmente rilevanti, loro contestate.

11) L'elemento soggettivo: la prevedibilità e prevenibilità dell'evento-crollo e le condotte esigibili: considerazioni generali.
Tutte le difese degli imputati, pur con diverse accentuazioni (si richiamano, in particolare le argomentazioni svolte dalle difese avv.Mittone, per il responsabile civile Provincia di Torino; avv.Lageard, per SI. e P.; avv.Rossomando, per M., MZ.; MA.), hanno trattato estesamente dell'elemento soggettivo della colpa, in relazione alla vicenda di cui si tratta. Il tema della colpa ha, nel presente processo, una importanza evidente, e affrontarne le problematiche, e le implicazioni, già in questa sede, e subito dopo avere affrontato le problematiche della causalità, riservando al seguito le problematiche, in relazione alle posizioni soggettive degli inputati,consente a questa Corte di cominciare a confutare le dette argomentazioni difensive, connotate di innegabile spessore, con considerazioni generali, inevitabilmente intrecciate con quanto già si è venuto fin qui argomentando, da valere poi, anche nella successiva parte terza, della presente sentenza, dove si tratterà delle posizioni soggettive degli imputati.
La difesa degli imputati M., MZ. e MA., avv.Rossomando in particolare (cfr. verbale di trascrizione dell'ud. 15/7/2013), nel trattare della omissione di preliminare, adeguata valutazione dei rischi, in capo agli imputati, secondo quanto sostenuto nell'atto di appello del PM, e accennando al principio di precauzione, ha svolto il ragionamento che segue: il principio di precauzione potrebbe estrinsecarsi nel senso che se c'è incertezza circa la pericolosità o meno di una struttura, di un manufatto, nel dubbio si deve intervenire, da parte del garante, per metterlo in sicurezza; ma, affinché tutto ciò non comporti uno sconfinamento nell'area della responsabilità oggettiva, è necessario fare una puntualizzazione, dovendo, il principio di precauzione, che permea la disciplina prevenzionale, fare i conti con il dato codicistico, che richiede, per potersi configurare la colpa, la prova della sussistenza del requisito della "prevedibilità". In altre parole, dalle su indicate difese, con ricchezza di argomentazioni, è stato evidenziata, in risposta agli assunti della Accusa, la osservazione che segue: è vero che la vigente normativa prevenzionale impone ai garanti della sicurezza di "andare a cercare i rischi", e non di aspettare che questi si manifestino, ma non si può esigere che tali garanti svolgano una attività "alla cieca" ossia con l'obbligo di dover prendere in considerazione qualsiasi potenziale astratto pericolo; i rischi dovranno essere ricercati e valutati laddove le conoscenze comuni evidenziano che possono annidarsi, e sarà nell'ottica di una tale ricerca, che il garante dovrà prendere in considerazione eventuali segni indicatori ( nella specie, solo una ricostruzione "ex post" ha permesso di accertare che il rischio si annidava all'interno dei pendini, i quali internamente erano criccati; se anche il vano tecnico, sovrastante il controsoffitto, fosse stato ispezionato, il vizio-cricca del pendino, non sarebbe stato rilevabile; a differenza di quanto sostenuto dall'Accusa, non basta appurare che la botola non sia stata aperta, ma prima si deve dimostrare che vi fosse una regola cautelare, che imponesse di aprire la botola, e che vi fosse una regola cautelare che mirasse a evitare l'evento per cui si doveva operare la verifica. Se si cerca di rendere in sintesi il ragionamento difensivo, suddetto, si deve evidenziare che la doglianza principale, che è riecheggiata, in dette argomentazioni difensive, è stata la seguente: le prospettazioni accusatorie hanno trascurato in primo grado, e tendono a trascurare, anche in secondo grado, l'elemento soggettivo della colpa, a sensi dell'art.43 cp ; queste ultime presuppongono la prevedibilità dei rischi, che, peraltro, deve essere posta e ricercata in una prospettiva "ex ante",e non "ex post"; di qui, le censure difensive all'impianto accusatorio, al modo di intendere il concetto di adeguata valutazione dei rischi, dovendosi, per le difese, distinguere tra vizi conoscibili, e visibili, grazie alle acquisizioni della scienza e a esperienze pregresse, e vizi occulti, e potendosi configurare una responsabilità colposa, in capo ai garanti della sicurezza, solo rispetto ai primi, e non ai secondi.
Gli assunti difensivi sono sfociati in conclusioni scagionanti per i rispettivi assistiti. Detti assunti, tuttavia, non sono suscettibili di accoglimento, nella presente vicenda, e nel presente processo, e a fronte di imputati, dotati delle capacità e dei requisiti professionali, meglio descritti in seguito, nei rispettivi ruoli di "garanti" della sicurezza.
Gli imputati (dirigenti della Provincia; RSPP della scuola) erano tutti: architetti, i dirigenti della Provincia; tra i RSPP, P. e TR. ingegneri; SI. architetto) .
Con riserva di trattare più estesamente le relative problematiche nella successiva parte terza della presente motivazione, non vi è dubbio, in base alla giurisprudenza della SC e alla dottrina prevalenti, che, qualora il soggetto sia dotato di cognizioni e di possibilità di conoscenze e di accessi a conoscenze superiori alla media, questa sola circostanza debba innalzare, e innalzi, il suo "standard" di diligenza, esigibile (cfr. Cass.sez. IV.11/3/2010, Catalano). L'indubbio spessore delle su richiamate argomentazioni difensive, impone, peraltro, a questa Corte, per poterle motivatamente disattendere, di svolgere un ordito motivazionale, nell'immediato seguito, connotato da una necessaria articolazione, trattandosi di un snodo centrale della causa, che va a intrecciarsi con la tematica del nesso causale. Vanno prima di tutto,e nuovamente, richiamati gli insegnamenti consolidante rigorosi, della giurisprudenza di legittimità in materia, di cui non pare che,nei ragionamenti difensivi, si siano colte tutte le implicazioni, e tutte le conseguenze, anche sul piano della corretta contestualizzazione delle condotte, e della doverosità,imposta "ex lege", dei comportamenti, quando, come qui, si è addebitata agli imputati suddetti la omessa preliminare, adeguata valutazione dei rischi, si badi "per la sicurezza e la salute".
Dalla normativa in materia, come si è visto, prima con il Dlgs 626/94, e poi con il Dlgs 81/08, è stata prescritta e disciplinata la valutazione di "tutti" i rischi "per la salute e la sicurezza" (cfr. art. 15 lett.a) Dlgs n.81/08) ed è stata prevista una disciplina "procedimentalizzata", al riguardo. Da ultimo,una recentissima sentenza della SC (cfr.Cass. sez.IV 21 dicembre 2012 n.49821), nella parte motiva, arriva a descrivere il contesto della sicurezza in materia come segue:"Il contesto della sicurezza sul lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea del rischi; tutto il sistema è conformato per governare il rischio";,.."esistono diverse aree di rischio, e,parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare, soprattutto nei contesti più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli autonomi a diversi livelli"..."garante è il soggetto che gestisce il rischio".
Da parte difensiva, al contrario, non si è colto che qui l'ambito della "prevedibilità", per l'effetto, non poteva che essere non un ambito di doverosità generica, per cosi dire, ma un ambito di doverosità specifico, il solo che consentisse di assicurare in concreto il rispetto della normativa di riferimento.
In altre parole: la regola cautelare dell'obbligo di preliminare, adeguata valutazione dei rischi si è tradotta, risultava,e risulta, quantomeno dal Dlgs 626/94 in avanti, positivitamente normativizzata, in modo che, contrariamente agli assunti difensivi, di "imprevedibilità" dell'evento e di "inesigibilità" delle condotte, è stata contrassegnata, e prevista, in partenza, "ex lege", l'individuazione dei limiti del cd rischio consentito.
Detto in altri termini, la normativa cautelare finisce, in quest'ottica, per rappresentare una sorta di limite del rischio consentito, sicché l'accertamento sulla prevedibilità dell'evento ne è condizionato, essendo tale requisito presente, in quanto, nella sostanza, pre-valutato dal legislatore, nel momento della formulazione della regola cautelare.
In risposta alle argomentazioni delle difese degli imputati, e a un approccio sostanzialmente informato all'accoglimento, in materia penale, del principio di precauzione, pare conformarsi anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.sez.IV, 17/5/2006, Bartalini). La SC ha avuto modo di riaffermare, anche da ultimo, che "in tema di delitti colposi, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni, sia pure indistinta, potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione; in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dare vita a una situazione di danno, e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione" (da ultimo: Cass.Sez. 4 penale, n. 881/20l2; Cass.sez.4 penale, n.4675/2006; e altre dello stesso tenore).
Sempre la SC insegna che "in ogni caso, non par dubbio che la "prevedibilità" altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta (commissiva o omissiva) avendo presente il cd "modello di agente", il modello dell' "homo eiusdem condicionis et professionis", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che impone e importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta; un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado di incidere sui rischi, l'abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro" (cfr. Cass. Sez.4, 1/4/2010, n.20047).
Nel caso di specie, i detti garanti della sicurezza, nei rispettivi ruoli, di funzionari dirigenti della Provincia, e di RSPP della scuola Darwin, avrebbero dovuto porsi il problema delle conseguenze della omessa, preliminare adeguata valutazione dei rischi, anche rispetto a "quel" controsoffitto, descritto in dettaglio in precedenza, che, ove previamente ispezionato a dovere, avrebbe "svelato" plurimi aspetti di una situazione gravemente deficitaria dal punto di vista della sicurezza, come ben rappresentato, e non contestato, dai cctt del PM, secondo quanto sopra esposto, mentre qui i garanti della sicurezza ne ignoravano, e hanno continuato a ignorarne, la stessa esistenza.
Tanto premesso, e su cui non si possono, ad avviso di questa Corte, nutrire dubbi, gli imputati, nei rispettivi ruoli, di "agenti modello",nella accezione suddetta, chiamati a espletare le rispettive funzioni, di garanzia, "ex lege", come sopra richiamate, avrebbero dovuto, e potuto, porsi nelle condizioni di assolvere appieno all'obbligo, "primordiale" (come autorevolmente definito dalla giurisprudenza della SC, richiamata in precedenza) di adeguata valutazione dei rischi; e, quindi, di valutare "tutti" i rischi, secondo i rigorosi precetti della normativa prevenzionale, che imponeva la "valutazione globale e documentata di tutti i rischi" "per la sicurezza e la salute" (nella specie, trattandosi del controsoffitto dell'aula scolastica 4G, di coloro, studenti, insegnanti, e personale scolastico, che ogni giorno accedevano, e permanevano per le lezioni nell'aula, oggetto del crollo, e sotto "quel" controsoffitto, presente da quasi mezzo secolo, e rimasto sconosciuto ai garanti della sicurezza, malgrado la esistenza della su descritta botola, di ispezione, che, previa apertura, ne avrebbe consentito la ispezione, nei termini su descritti).
Non vi sarebbe stata, infatti, altra modalità,qui, per tradurre in concreto detto obbligo di previa, adeguata valutazione dei rischi, di "tutti" i rischi,e in tal modo "avvicinare il mezzo allo scopo", rappresentato dalla individuazione dei fattori di rischio, ivi presenti, e sopra indicati; raggiunto il quale, esso sarebbe divenuto a sua volta il mezzo per poter raggiungere lo scopo ulteriore, ovvero la garanzia della messa in sicurezza del manufatto, con l'adozione degli interventi a ciò destinati-.
Ne consegue che i detti imputati, nei rispettivi ambiti, avrebbero dovuto,e potuto, porsi nelle condizioni di previamente conoscere, e quindi, ispezionare il vano tecnico, sovrastante il controsoffitto dell'aula, e cosi poter individuare i rischi, presenti, e conoscibili, come sopra descritti, e ciò indipendentemente dall'essere stati o meno pre allertati da percepibili "campanelli di allarme", coglibili a vista, che qui, peraltro, non erano mancati.
Attesa la dimensione e la pregnanza della doverosità, imposta, agli imputati di cui sopra, nei rispettivi ambiti, il non essersi, in partenza, posti nelle condizioni di adempiere all'obbligo "primordiale" su indicato, ha concretizzato, nei rispettivi ambiti, una omissione, incidente sull'evento, che si è non a caso accompagnata, e non avrebbe potuto essere altrimenti, a conseguenze, già descritte, talora paradossali (come è accaduto per il riferimento al "terrazzo" superiore, a proposito del documento di valutazione dei rischi, in capo al RSPP ing. P.). Il qui evidenziato vero e proprio paradosso, a ben vedere, è nato dalla non conoscenza, protratta, che si è tradotta nella "creazione" documentale di entità inesistenti, nell'edificio del liceo Darwin (il "terrazzo",di cui sopra), che si sarebbe dovuto, al contrario, conoscere, in ogni sua parte ispezionabile, attesa l'estensione della "valutazione globale e documentata di tutti i rischi" (art.2 lett.q) Dlgs n.81/08); e in precedenza, secondo il percorso evolutivo, sopra descritto, il Dlgsn.626/94).
In tale contesto, come anche meglio si vedrà nella successiva parte terza della presente sentenza,le proteste di innocenza degli imputati, di avere "ignorato" quel controsoffitto e il sovrastante vano tecnico, non solo non sono idonee a scagionarli, ma, atteso che gli stessi, nei rispettivi ruoli, hanno ricoperto, ed esercitato, negli anni di riferimento, e per periodi continuativi, le posizioni di garanzia, loro rispettivamente pertinenti, che li rendeva, nei rispettivi ambiti, i garanti della sicurezza dell'edificio stesso,e avendo alle spalle preparazione e cognizioni nello specifico, già indicate, hanno integrato le omissioni colpose, rilevanti per radicare le loro rispettive responsabilità.
Si è trattato, infatti, di una situazione, ignorata dagli stessi, alla base della causazione dell'evento-crollo.
Per questa Corte diviene, a questo punto, ineludibile una semplice constatazione: essendo evidente che sarebbero del tutto,e inaccettabilmente, vanificate le prescritte previsioni "ex lege" di cui sopra, collegate agli assunti ruoli di garanzia, ricoperti, dagli imputati, se in partenza si fosse consentito, e si consentisse, di derogare all'obbligo di preliminare, adeguata valutazione dei rischi, di cui si è detto, anche rispetto a parti dell'edificio agevolmente conoscibili, e ispezionabili, come nel caso di specie, con la semplice apertura della botola, e l'accesso al vano tecnico sovrastante.
In capo agli imputati, sopra indicati, si sarebbe trattato di porre in essere, concretizzandolo, un rigoroso imperativo di diligenza, qui positivamente normativi normativizzato, in una prospettiva precauzionale, che era quella imposta ai detti garanti.
Si badi che gli incombenti, anche là dove avrebbero riguardato aspetti tecnici, relativi alla sicurezza e alla stabilità del manufatto, e al controllo della sua sicurezza e stabilità nel tempo, non avrebbero imposto, contrariamente all'assunto reiteratamente fatto proprio anche dal Primo Giudice, osservazioni di speciale difficoltà, ma piuttosto, come anche meglio si vedrà, trattando nella successiva parte terza, delle posizioni soggettive degli imputati, difficoltà inerenti a una normale attività ingegneristica, per cui i profili principali di colpa, nella specie, si configurano in termini di inerzia negligente; non è tanto una non raggiunta capacità dal punto di vista tecnico, quanto una protratta inerzia, e noncuranza, della sicurezza, a dare corpo, per questa Corte, alla penale responsabilità colposa degli imputati, dirigenti della Provincia, e RSPP della scuola, qui imputati.
Se, come nella presente tragica vicenda, vi è stata omissione dell' obbligo di preliminare, adeguata valutazione dei rischi, nei termini, descritti, di procedimentalizzazione, disciplinata "ex lege", non ci si poteva accontentare di semplici ispezioni " a vista", del controsoffitto, dal basso; la sottolineatura della preliminare, adeguata valutazione dei rischi, di tutti i rischi, valeva, e vale, a significare, in una ottica "precauzionale"che la SC ha fatto propria in numerose pronunzie recenti, anche la mera possibilità di un legame di pregiudizio, tra un dato fattore-rischio e una data conseguenza dannosa, che ne potesse derivare.
In una ottica "precauzionale", ovvero quella nella quale doveva,avrebbe dovuto, porsi il garante della sicurezza, sarebbe stato "fuori sistema" attendere conferme " a vista", per inoltrare la segnalazione, in funzione della adozione, solo successiva, di necessarie contromisure; sarebbe stata, al contrario, doverosa la segnalazione, previa adeguata valutazione dei rischi, per poter contrastare anche solo la eventualità di un evento- danno, nel momento in cui, in sede di preliminare ispezione, e osservazione, si fosse affacciata ( e si sarebbe affacciata, vista la situazione gravemente deficitaria di cui sopra ) la eventualità di effetti dannosi, del tipo di quello poi tragicamente verificatosi.
La definizione di,"rischio" contenuta nel 1'art.2 lett.s) del Dlgs n.81/08, già richiamata, è, del resto, esattamente collimante: "probabilità di raggiungimento del livello potenziate di danno, nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione".
La colpa degli imputati, dirigenti della Provincia e RSPP della scuola, nei rispettivi ambiti, è da ricercare, e risiede, quindi, nel caso di specie, nella violazione della regola fondamentale di standard di diligenza, qui imposta loro "ex lege", e positivamente normativizzata, nei termini sopra indicati, dell'azzeramento dei rischi, o quantomeno della massima diminuzione dei rischi, tecnologicamente fattibile; a cui sarebbero conseguite le successive attivazioni, onde, come già detto in precedenza, "avvicinare il mezzo allo scopo", quali garanti della sicurezza dell'edificio. Qualora, per alcuni aspetti, e implicazioni, tecniche, fosse stato necessario coinvolgere competenze proprie di figure professionali più qualificate, quali la figura dell'ingegnere strutturista, la legge, e prima ancora, imperativi di diligenza,e di prudenza, avrebbero imposto di rivolgersi a quelle competenze specialistiche, senza potersi invocare, come, al contrario, da parte delle difese degli imputati, la inesigibilità delle condotte.
Questa Corte prende e dà atto che la conoscenza, e quindi, la possibilità di fronteggiare "ex ante" i rischi, della situazione, che sovrastava, nei termini sopra descritti, l'aula, oggetto del crollo, al pari di tutto il piano, in capo ai detti garantirei rispettivi ruoli, non era stata allertata, negli anni di riferimento, in quanto gli stessi, per inerzia e noncuranza, ignoravano,e avevano continuato a ignorare, l'esistenza del controsoffitto e dei vano tecnico,sovrastante; questa Corte ritiene, fondatamente, in accoglimento di quanto osservato dall'Accusa pubblica e privata, che ben si sarebbe potuto e dovuto intervenire, in presenza di una preliminare, adeguata valutazione dei rischi, alla quale, e grazie alla quale, sarebbero conseguite le doverose attivazioni ulteriori, di cui si è detto.
Nulla al riguardo è risultato essere stato fatto, da parte degli imputati, suddetti, nei rispettivi ruoli.
Per questa Corte è, quindi, essenziale cogliere, con la pregnanza dovuta, in cosa si sarebbe concretizzata l'osservanza dell'obbligo di preliminare, adeguata valutazione dei rischi, in capo ai garanti della sicurezza dell'edificio: detto obbligo non può essere neutralizzato,o svalutato, con argomentazioni difensive, nei termini su indicati, secondo cui,in assenza di segni premonitori "visibili", non si sarebbe dovuto ottemperare alla preliminare valutazione dei rischi, nello specifico; oltre che smentite da risultanze in fatto, e dalle richiamate risultanze probatorie, di cui sopra, le argomentazioni difensive suddette implicherebbero, come detto, una accezione, e una ricostruzione, dell'obbligo di adeguata valutazione dei rischi, in contrasto con le prescrizioni normative vigenti, e richiamate, e per ciò solo da disattendere, perché,nella sostanza, vanificanti il sistema, apprestato, di tutela "ex lege" in materia, a fronte di una regola cautelare positivamente normativizzata, e da osservare.
Questa Corte, nei ritenere, come meglio si tratterà nelia successiva parte terza, della presente sentenza, che gli imputati funzionari dirigenti della Provincia, e i RSPP della scuola Darwin, debbano, pertanto, rispondere per inerzia negligente e noncuranza della sicurezza, innanzitutto per non avere, nei rispettivi ambiti, ottemperato al detto obbligo, primigenio, secondo il già richiamato insegnamento della SC, addebita loro "in primis" l'omissione di un dovere "ex lege", che si traduceva in un dovere di diligenza, qui positivamente normativizzato, che ha quindi contrassegnato i delitti colposi,loro contestati.
Quest'ultimo, è principio noto (basta ricordare la già richiamata, "storica" sentenza della SC sez.4 pen 6/12/1990, Bonetti), può avere a contenuto, come qui, una regola cautelare positivamente normativizzata, un obbligo di preventiva presa di conoscenza, e se del caso, implicante anche l'obbligo di ricorrere ad altrui competenze specialistiche, versando nella "colpa per assunzione" secondo l'accezione della SC già richiamata colui "che, non essendo del tutto all'altezza del compito "assunto", esegua il compito "assunto", senza farsi carico di tutti i dati tecnici necessari per conoscerla e "dominarla"", nel caso il manufatto (come nella specie) divenga fonte di danno, anche a causa della previa mancata conoscenza, e, se del caso, previa acquisizione di dati e conoscenze specialistiche.
Sempre la SC insegna, nella sentenza su richiamata, e in numerose altre che si sono succedute, ad essa, essere principio pacifico, in tema di colpa, premessa teorico-logica del precedente, che l'agire come portatore di un determinato ruolo sociale, comporta l'assunzione di responsabilità di saper prendere conoscenza e affrontare i problemi inerenti a quel ruolo, secondo lo "standard" di diligenza, capacità e conoscenze, richieste per il più corretto esercizio dello stesso. Sempre nel solco di detto insegnamento, e sempre in base alla sentenza Bonetti, la SC, in ordine alla prevedibilità, insegna che "il fondamento della responsabilità colposa è dato dalla prevedibilità, non essendo altro, la prevedibilità, che la possibilità dell' "agente modello" di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un dovere di diligenza, che un certo evento è evitabile, adottando determinate regole di diligenza.
Nella specie, e nei termini che fin qui si è cercato di chiarire, la regola cautelare, positivamente normativizzata, di cui sopra, costituiva, avrebbe costituito, per gli imputati suddetti, nei rispettivi ambiti la necessaria preliminare attivazione, da porre in essere,se non fossero stati negligenti, e noncuranti, della sicurezza dell'edificio, e dell'aula oggetto del crollo in particolare, attivazione prodromica alla conseguente adozione degli ulteriori interventi di prevenzione, che avrebbero scongiurato il tragico crollo del controsoffitto. In conclusione di quanto fin qui argomentato, l'evento sarebbe stato prevedibile attraverso una azione di controllo e di verifica, tanto più necessaria attesa la "non conoscenza" di cui sopra, e previa adeguata valutazione dei rischi, nei termini suddetti, che, invece, nel corso degli anni (tantissimi),non fu mai realizzata, e sarebbe stato prevenibile, attraverso i conseguenti interventi di messa in sicurezza, ovvero con la demolizione del controsoffitto. Della esigibilità delle condotte, oltre a quanto sopra argomentato, si tratterà nell'ulteriore seguito, in sede di disamina delle posizioni soggettive degli imputati.

Parte terza: i ruoli e le posizioni soggettive degli imputati. Il trattamento sanzionatorio.

12) Gli imputati dirigenti della Provincia di Torino: DM.; M.; MZ.: la funzione della Provincia.
Nella presente parte terza, sono trattati i ruoli, e le posizioni soggettive, dei singoli imputati, presenti nel giudizio di appello, e questa Corte fa,come premessa, richiamo integrale a quanto ha formato oggetto delle precedenti parti della presente motivazione, con particolare riguardo ai capitoli della parte seconda, dedicati al nesso di causalità e all'elemento soggettivo,dove si sono anticipate alcune delle considerazioni sui ruoli degli imputati, nel sistema prevenzionistico vigente.
Un altro richiamo, specifico, alla già riportata giurisprudenza della SC, riguarda la conseguenza del principio di cui alle pronunzie della SC citate, secondo cui "se è possibile che un determinato intervento sia eseguito da uno dei garanti, è però doveroso per gli altri garanti, che si succedono, dei quali ci si debba aspettare la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto; ciascun garante è per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento".
Tanto premesso, i già richiamati ruoli, e le posizioni soggettive degli attuali imputati, funzionari dirigenti della Provincia di Torino,arch.DM. ; arch.M. Sergio; arch.MZ. Enrico Bruno; vanno innestati nell'ambito del già descritto ruolo della Provincia di Torino, in tema di sicurezza dell'edificio della scuola Darwin, dal momento in cui la Provincia, dopo aver dapprima affittato i locati, occupati dalla scuola, dal Seminario di Torino, ne è diventata, dal 1982, la proprietaria.
In tema di sicurezza, dapprima Tart.4 comma 12 Dlgs n.626/94, e successivamente l'art. 18 comma 3 Dlgs n.81/08, hanno previsto che gli obblighi "relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione".
Rilevato il significativo, specifico riferimento della normativa alle "istituzioni scolastiche", va da sé, come già rilevato, che quello suddetto configura e impone all'Ente proprietario Provincia, un obbligo autonomo, rispetto a quello, pure cogente, che interessa il datore di lavoro, della scuola, e le sue figure tecniche di riferimento (RSPP).
Per fare fronte a tale, stringente obbligo, la Provincia non può soltanto attendere la segnalazione della scuola, ma "deve autonomamente assumere l'iniziativa, attraverso azioni di controllo, di manutenzione preventiva, e di riparazione, atti a garantire "la sicurezza dei locali e degli edifici". La precisazione suddetta ha qui una valenza ineludibile, ed è carica di implicazioni, nel delineare il ruolo della Provincia,come "primo garante" della sicurezza, dell'edificio. La scuola Darwin, quindi, dipendeva, per gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare "ai sensi del presente Decreto legislativo" la sicurezza dei locali, dalla Provincia di Torino.
Si è già spiegato perché anche la Provincia fosse obbligata alla preliminare,adeguata valutazione dei rischi, in relazione alla attività di manutenzione, che gravava sui funzionari dirigenti della Provincia, pur essendo il documento di valutazione dei rischi gravante sui RSPP della scuola Darwin.
In tale ambito, nel corso degli anni, la Provincia di Torino ha organizzato proprie strutture, per fare fronte alle su indicate esigenze; dotandosi di strutture, di volta in volta denominate Aree, Dipartimenti, Servizi, in cui hanno operato alcuni degli attuali imputati, e alcuni dei testimoni esaminati, nel corso del giudizio di primo grado.
Sono stati esaminati,come testi, nel dibattimento di primo grado, in particolare due tecnici dipendenti della Provincia, Gerardi Sabino e Lazzara Francesco (cfr. ud.5/11/2010 e 10/11/2010).
Dal teste G., in particolare, che certo non aveva alcuna ragione per non essere aderente alla realtà, quale tecnico dipendente della Provincia, è venuta la conferma che non vi erano specifiche procedure per i controlli da eseguire, ma che detti controlli erano eseguiti "sulla base delle nostre esperienze, della nostra conoscenza" (cfr. verbale di trascrizione ud.10/11/2010 pag.28).
E le indagini effettuate hanno confermato come le informazioni tecniche sull'edificio della scuola Darwin fossero riposte in archivi, fossero rimaste sconosciute agli operatori, che avrebbero dovuto effettuare i controlli, tanto che,nelia documentazione fornita dalla Provincia, non è stato reperito un rilievo completo di detto edificio, e in particolare, come sarebbe stato necessario, una sezione evidenziante i controsoffitti e i vani tecnici, ove erano presenti diversi
impianti, salvo quella realizzata dairing.Rubini, ritrovata negli scantinati della sede centrale della Provincia di Torino.
Il quesito che questa Corte si pone,e pone, è sempre lo stesso, ed è stringente: è infatti di tutta evidenza che non si potesse assicurare, in capo ai garanti, "la sicurezza dei locali e degli edifici", se prima non se ne conoscevano per intero le caratteristiche costruttive.
L'art.7 della Legge n.23/96, citata anche durante la discussione, aveva previsto la realizzazione dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, volta ad accertare la consistenza e la situazione di funzionalità del patrimonio edilizio scolastico, ma non è risultato essersi tradotta al riguardo
in programmi nello specifico; neppure il riconoscimento di interesse culturale dell'edificio, in data 5/6/2007, a sensi degli artt.10 e 12 del Dlgs 22/1/2004 n.42 è risultato avere portato la Provincia di Torino a prevedere un programma nello specifico, per garantire la conservazione del bene (art.29) "mediante una coerente, coordinata, e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro".
La priorità della preliminare valutazione dei rischi (di "tutti" i rischi) "per la sicurezza e la salute",si poneva come obbligo primigenio anche per la Provincia, essendo tenuta ad adempiere agli obblighi di intervento strutturale e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali, e a prescindere dal fatto che la scuola avesse effettuato apposita richiesta in tal senso. Si richiama la sentenza impugnata (pag.21) per significare che la carenza di adeguate disponibilità economiche, più volte invocata, non sarebbe stata circostanza sufficiente a escludere la responsabilità dei "garanti" della sicurezza, comunque tenuti ad attivarsi nei termini suddetti.
Della organizzazione della Provincia, e delle modifiche, apportate nel tempo, al Regolamento organizzativo dell'Ente, l'Area Edilizia era stata suddivisa secondo ripartizioni, come è stato tratto dal relativo Regolamento (cfr. fald.15).
Il Servizio Gestione Manutentiva edifici scolastici era, a sua volta, suddiviso in tre lotti, in ognuno dei quali erano stati ricompresi una quantità di edifici scolastici. Di detta ripartizione, la sentenza impugnata (pag.44) ha fornito riscontro. Tanto fin qui premesso, alla base di quella che, per questa Corte, è stata la erronea disamina delle posizioni degli imputati, compiuta dal Primo Giudice, nella sentenza (pag.40 e ss.), vi è stato, come rilevato dal PM appellante, l'utilizzo improprio che si è compiuto del principio di affidamento, nello specifico profilo, qui presente, della successione degli imputati, funzionari dirigenti della Provincia, nelle posizioni di garanzia.
La esigenza di chiarezza di esposizione, impone di richiamare al riguardo la sentenza impugnata.
Il Primo Giudice, ritenuto che "il principio di affidamento" dovesse trovare applicazione anche nella presente vicenda, e ricordato che "le ultime modifiche strutturali erano state apportate nel 1981 da DM.,nel corso dell'appalto D.T., ha assunto quanto segue:"può ritenersi del tutto legittimo che si facesse affidamento non tanto sulla originaria buona posa in opera di quelle strutture, da parte di ignoti costruttori, quanto sulla corretta, diligente attuazione dei successivi, più recenti lavori di trasformazione" ("da segnalare che DM. era persona competente, che aveva ricoperto un incarico direttivo per un lungo periodo, e aveva personalmente diretto i lavori, che più da vicino avevano riguardato il controsoffitto in esame"). Questa Corte, richiama per maggiore chiarezza espositiva, dopo averla già illustrata in precedenza, la descrizione della cronistoria dell'edificio, già svolta dalla sentenza impugnata, alla nota 11) a pag.61, in particolare là dove dalla Provincia vennero dati in appalto (D.T.) i lavori per adattare l'edificio, da adibire a uso scolastico, e il progetto dei lavori, firmato dall'attuale imputato appellante arch.DM., prevedeva la demolizione delie murature che costituivano le stanzette originarie del seminario.
Nel 1983, la Provincia approvò lavori di ristrutturazione per l'adattamento del piano superiore rispetto al piano dell'aula 4G, oggetto del crollo, e anche in questo caso, il progetto venne firmato dall'arch.DM., e i lavori vennero affidati alla ditta Co. srl. Durante l'esecuzione di detti lavori, vennero evidenziate carenze progettuali, che portarono alla approvazione della già richiamata perizia suppletiva, in cui si evidenziava "la insufficiente stabilità della esistente controsoffittatura in tavelloni, in seguito alle modifiche murarie apportate in fase di demolizione" e di conseguenza si prevedeva l'esecuzione di "rinforzi alle controsoffittature in tavelloni, mediante creazione di punti di aggrappo in ragione di 1 ogni mq per aggancio al soffitto, e impiego di tiranti in ferro di 4 mm".
Tanto premesso, il Primo Giudice ha sviluppato il tema dell'"affidamento", valutando adeguato il comportamento dei funzionari dirigenti della Provincia succeduti a DM., sulla base dell'assunto che "nessun elemento concreto avrebbe dovuto e potuto indurre i suoi successori a revisionare il lavoro svolto da DM.".
La sentenza della SC, richiamata dal Primo Giudice, a pag.41, in ordine al "principio di affidamento" (Cass.sez.4, 28/5/2008, n.24360) e ripresa dal PM nell'atto di appello a pag.31, è stata erroneamente valutata dal Primo Giudice, atteso che, come fondatamente assunto dal PM appellante, il "principio di affidamento", in materia di successione nelle posizioni di garanzia, nella situazione della vicenda di cui qui si tratta, era ben diversa da quella ritenuta dal Primo Giudice; nel caso di specie, gli imputati, attuali appellati, si sono succeduti a DM.,nelle posizioni di garanzia, agendo in tempi, e in contesti, distinti e diversi, e per essi valeva il "principio di affidamento", nella accezione richiamata inizialmente.
Si badi, che l'errore commesso da colui che effettuò inizialmente gli indicati interventi (arch.DM.), riconosciuto anche dal Primo Giudice, ovvero quello di non aver realizzato le opere di rinforzo della pendinatura, a seguito della demolizione dei tramezzi, al secondo piano dell'edificio, del liceo Darwin, avrebbe dovuto essere verificato, e riconosciuto, in quanto riconoscibile, dai successori, e cioè i funzionari dirigenti, M. e MZ., succeduti al DM., e ciò sulla base degli stessi documenti che hanno condotto il PM,e lo stesso Primo Giudice, a verificare, e a valutare, l'operato dell'arch.DM.. La mancanza di apprestamento di un metodo di adeguata, preliminare mappatura, sistematizzazione e organizzazione dell'attività manutentiva, se e in quanto fossero stati valutati i rischi, nello specifico, ha posto i successori del DM., nella gestione manutentiva, nelle condizioni di non monitorare, prendere conoscenza, e poter rimediare, all'errore commesso dal DM., rilevabile confrontando i progetti relativi alla ristrutturazione delle aule dell'appalto D. con quelle dell'appalto Co..
L'addebito, di inadeguata, approssimativa, organizzazione del Servizio, in capo ai funzionari dirigenti appellati, M. e MZ., è consistito, e si è tradotto, nel non essersi posti, quali dirigenti, garanti della sicurezza dell'edificio, nelle condizioni di conoscere, propedeuticamente, verificare,e rimediare, al comportamento colposamente omissivo del predecessore, avendo gli stessi omesso di valutare adeguatamente i rischi, rispetto a una situazione verificabile, e ispezionabile, per le ragioni già in dettaglio descritte.
Se tale era il contesto, di inerzia, approssimazione, e superficialità, non è stato affatto casuale, ma, al contrario, necessitato e conseguente, che, come ha egli stesso,candidamente, riconosciuto, l'arch.MZ. neppure sapesse dell'esistenza di "quel" controsoffitto, oggetto del tragico crollo.
Il Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici, nell'ambito dell'Area Edilizia, non ha mai definito una mirata procedura operativa, mediante mappature e adeguati protocolli scritti, per l'effettuazione di sopralluoghi, rispecchianti la estensione di doverosità della valutazione di "tutti" i rischi, verificabili, da parte del personale tecnico, nei vari edifici scolastici, di pertinenza, dell'Ente Provincia, tra cui il liceo Darwin, di Rivoli. L'Ente Pubblico, Provincia di Torino, sarebbe stato di ciò precipuamente gravato, alla stregua del suo essere proprietario dell'edificio, con i conscguenti, altrettanto precipui, obblighi di controllo e di intervento, ossia di una funzione di controllo e di intervento, su tutte le fonti di insicurezza, ricadenti nei suoi obblighi, e poteri, di disposizione, di organizzazione degli interventi, per proteggere al meglio tutti gli altri beni "esposti" (principalmente, il bene della garanzia di incolumità, di coloro, studenti, insegnanti e personale amministrativo, che accedevano, e dovevano fruire delle aule). Rileva questa Corte come tutto ciò costituisse un obbligo primario, dei garanti, nell'ambito della preliminare, adeguata valutazione dei rischi, ed è abbastanza sorprendente che,da parte delle difese degli imputati, non sia stato "colto" in tutte le sue implicazioni.
Se gli imputati, in quanto in posizioni di garanzia, nel contesto di cui sopra, avessero correttamente adempiuto all'obbligo, prioritario, di valutare "tutti" i rischi, onde poter garantire la sicurezza dei locali, dell'edificio scolastico, avrebbero necessariamente dovuto effettuare, nel senso di prescrivere specificamente che si effettuasse (non potendo chiaramente essere loro, di persona, ad effettuare tutti i controlli, negli edifici scolastici ) rilievi puntuali, dei locali, accessibili; per fare ciò, nello specifico, avrebbero dovuto prescrivere anche l'apertura della botola, di ispezione, e solo cosi avrebbero potuto prendere contezza dei rischi, sovrastanti. Non facendolo, si sono posti, come già detto, nelle condizioni di antidoverosità, in partenza, di non acquisirne contezza; essendo evidente, per le ragioni già indicate, che la preliminare, adeguata valutazione dei rischi,avrebbe costituito il primo passo necessario, per poter adottare le iniziative e le misure di prevenzione, nello specifico.
Dette omissioni, in capo agli imputati, in quanto titolari delle indicate posizioni di garanzia, sono state, quindi, in rapporto di causalità con il disastroso evento-crollo, del 22/11/2008. Un riscontro, sintomatico, è stato acquisito in atti, con la già richiamata perizia suppletiva dell’Arch.DM., su cui è stato convergente anche il Primo Giudice, che aveva richiesto il rinforzo della pendinatura, dopo la demolizione dei tramezzi delle stanzette dell'originario seminario.
Se la stessa valutazione fosse stata effettuata anche per il solaietto del primo piano, che versava nelle medesime condizioni, il crollo non si sarebbe verificato, secondo quanto meglio evidenziato in precedenza nelle richiamate consulenze (in particolare,da ultimo, dal et del PM prof.Ba.); tanto più sulla base dell'evidenziato processo di "invecchiamento" (non a caso, la stessa difesa di MZ., avv.Gebbia, lo ha riconosciuto, quando ha detto che "la cricca nel tempo peggiora").
Le difese degli imputati, nelle memorie scritte, e nella discussione orale, anche nel presente giudizio di appello, hanno rilevato che i loro assistiti non sarebbero stati tenuti, e in ogni caso sarebbero stati impossibilitati, a effettuare direttamente i sopralluoghi, dato il numero degli edifici scolastici, da verificare, e vieppiù dei relativi vani di pertinenza.
Risponde questa Corte; era evidente che gli imputati, funzionari dirigenti in posizioni di garanzia apicali, non avrebbero potuto svolgere personalmente tutti i singoli controlli e interventi, di scuola in scuola; la già evidenziata mancanza di adeguate mappature e di adeguati protocolli operativi scritti, rende in concreto il fondamento dell'addebito mosso loro, a fronte di una emersa realtà operativa, in cui ci si limitava a contatti orali, di tenore necessariamente approssimativo, e superficiale, con i collaboratori tecnici, sulle attività da svolgere. Si osserva in proposito, come già rilevato dal PM appellante, come apparisse assolutamente generica la direttiva contenuta nella Determinazione 93-255381/2000, che imponeva di effettuare "sopralluoghi finalizzati alla ricerca di eventuali necessità di intervento". Ogni approssimazione, di tenore generico, ai riguardo, si è tradotta in una vanificazione sostanziale del dettato legislativo, richiamato, di cui all'art.18 co.3 Dlgs n.81/08, in capo ai titolari delle posizioni di garanzia.
Nei rispettivi ambiti di dirigenza, gli attuali imputati avrebbero, quindi, dovuto,"ex lege",tenere le condotte doverose, secondo gli standard fin qui evidenziati, mentre non lo hanno fatto, o lo hanno fatto in termini insufficienti, approssimativi e superficiali, negli anni di riferimento. L'arch.DM. è rimasto in carica fino al 30/6/1998; è stato progettista e direttore dei lavori, dell'appalto D. e dell'appalto Co., e,poi, Dirigente responsabile dell'Ufficio dirigenziale 7.6 Servizio Edilizia Scolastica, dal 21/3/1996 al 30/6/1998.
L'arch.M. è stato Dirigente responsabile dell'Ufficio dirigenziale 7.6 Servizio Edilizia Scolastica I e Direttore dell'Area Edilizia, secondo le scansioni temporali, riportate nel capo di imputazione epigrafato.
L'arch.MZ. è stato Dirigente Gestione Manutentiva Edifici Scolastici, e quindi Direttore dell'Area Edilizia, secondo le scansioni temporali riportate nel capo di imputazione epigrafato. Il Primo Giudice, a pag.42/43 della sentenza impugnata, ha analizzato la circostanza che, successivamente alla realizzazione della modifica dei locali, l'arch.DM. aveva affidato a una ditta esterna il compito di procedere alla "Osservazione Sistematica Predittiva" (contratto "Global Service") relativamente alla previsione che la O.S.P. fosse preordinata all'esecuzione di un piano di osservazione del complesso edilizio, finalizzata alle scelte di tipologia di manutenzione e ai tempi di intervento, affidato a un professionista esterno, dotato delle necessarie abilitazioni. E, nella sequenza della narrativa motivazionale, il Primo Giudice ha menzionato la perizia dell'ing.M., del 2000; il "certificato di rispondenza normativa" emesso in data 27/3/2000, dalI'arch.L.; le ispezioni dell'ing.T.; le verifiche condotte sulle contro soffittature del liceo Darwin dalla ditta incaricata dell'adeguamento alla Anagrafe dell'edilizia scolastica (Società "Percorsi Cifrati" srl).
II Primo Giudice, ne ha tratto il convincimento,da detti interventi,chc, "per quanto è dato sapere,all'epoca, erano. stati svolti correttamente e da personale qualificato"; e ne ha tratto conforto, in capo a chi era deputato a garantire la manutenzione, "circa l'assenza di difetti strutturali e a rafforzare l'affidamento sul lavoro svolto da DM.".
Premesso quanto già si è detto circa l'erronea accezione del "principio di affidamento", da parte del Primo Giudice, la sentenza impugnata è stata, al riguardo, oggetto di attento vaglio critico, da parte del PM appellante (cfr.atto di appello del PM, pag.32; al seguito della memoria del PM, dep.ta in data 9/7/2011).
Il Certificato di idoneità statica, richiesto contrattualmente nell'appalto "Global Service" in realtà non è mai stato prodotto, né rinvenuto.
Nell'ambito del "Global Service", è stato acquisito un certificato, a firma dell'arch.L., poi deceduto, riguardante la "rispondenza del contenitore edilizio alla normativa" in relazione al Dpr 547/55 e al Dlgs 626/94, che non riguardava le strutture orizzontali, come il solaio dei vani tecnici; che, invece, facevano parte delle O.S.P. e avrebbero dovuto confluire nel citato Certificato di idoneità statica.
Gli ulteriori documenti, richiamati anche dalle difese degli imputati, nelle memorie depositate in atti, quali la relazione dell'ing.M., e i verbali dell'Asl, non hanno mai fatto riferimento al solaio "Perret" del qui coinvolto vano tecnico (lo stesso ing.M., nella relazione a pag.737/9, ha evidenziato come le verifiche da lui effettuate,non avevano carattere esaustivo, e metteva in guardia la Provincia (pag.729/9 e 730/9) circa l'efficacia delle certificazioni nell'ambito del ed Global Service).
Non sono mai state effettuate, a quanto è risultato agli atti di causa, specifiche valutazioni sulla stabilità dei controsoffitti, quale quello oggetto del crollo.
Ne consegue, per questa Corte, che la valutazione, di tenore rassicurante, fatta propria dal Primo Giudice, non fosse confortata dalle risultanze probatorie, in particolare circa la completezza dei controlli effettuati, con specifico riferimento ai detti controsoffitti (delle O.S.P., nel periodo "Global Service", nello specifico, non si è accertato nulla, e le schede citate dal Primo Giudice non riportavano altro che una crocetta; a seguito del sopralluogo del 9/12/1098, l'arch.L. scriveva :"nel corso del sopralluogo,non sono emerse situazioni anomale, come segni di dissesto o lesioni tali da denunciare carenze strutturali, ma lo stesso non ha rilasciato il certificato di idoneità statica, perché non gli sono stati messi a disposizione i dati progettuali dell'edificio ed egli ha ritenuto che "non sia ancora possibile eseguire prove di carico").
L'ing.M., a sua volta, non è risultato neppure essersi accorto della presenza di detti controsoffitti; parimenti, per l'ing.T., la certificazione non riguardava le strutture orizzontali, come il solaio dei vani tecnici (che facevano parte delle O.S.P. e avrebbero dovuto confluire nel già citato, e mai rilasciato, certificato di idoneità statica).
"Percorsi Cifrati" ha svolto un lavoro, da valutarsi superficiale, e vi è ragione di ritenere che non avesse neppure effettuato un sopralluogo dell'aula oggetto del crollo.
Questa Corte, ritiene, di conseguenza, di dover aderire all'assunto del PM appellante, circa l'avere avuto,gli imputati, resoconti parziali, e aspecifici, nel corso del tempo (arch.L. fald.16, foglio 116 e s.); dalla società "Percorsi Cifrati" (fald.9,foglio 980 e ss); e dall'ing.M. (fald.9,fogli 720/773 e 858/945).
La conclusione suddetta è vieppiù rafforzata, alla luce della deposizione del teste LZ. Francesco, già richiamato, che all'ud. 5/11/2010 (pag.14 e ss. del verb.di trascrizione), riferendo sulle suddette O.S.P.,sotto l'incalzare delie domande del PM, circa il fatto che il detto certificato per il liceo Darwin, non c'era né è stato mai rinvenuto, non è stato in grado di fornire alcuna precisazione e tantomeno alcuna rassicurazione, al riguardo.
La valutazione, di tenore rassicurante, del Primo Giudice, in particolare nei confronti degli attuali imputati M. e MZ., non aveva, quindi, concreto fondamento, tanto più se ricollegata al fatto che, del controsoffitto dell'aula, oggetto del crollo,e del vano tecnico superiore, non esisteva alcun documento progettuale, alcun certificato sulla sua regolare
esecuzione, e alcuna certificazione di verifica statica, nel corso degli anni che si sono susseguiti, dal 1964 in avanti. Nulla, cioè, su cui i detti "garanti" potessero fare affidamento, per ritenere che "quel" controsoffitto fosse sicuro, neppure informazioni di base, sulle sue modalità costruttive, e sulle sue effettive condizioni di stabilità, nell'arco degli anni indicati. Questo ineludibile dato di realtà, che questa Corte evidenzia, contrassegna la tragica vicenda di cui è processo, ed è cosi eclatante che non se ne coglie per intero la portata e le implicazioni, se non rapportandolo all'incidenza della rigorosa normativa prevenzionistica, su richiamata,con particolare riguardo all'avere omesso,nello specifico, la preliminare, adeguata valutazione dei rischi, nei termini sopra precisati.
Si richiama, per la sua incisività,al riguardo, la sentenza della SC già citata (n.49821/2012) per significare che "il contesto della sicurezza fa emergere con particolare chiarezza la centralità del rischio"; nella specie, gli attuali imputati, in quanto chiamati "a gestire i rischi" come garanti della sicurezza dell'edificio della scuola Darwin, non avrebbero potuto, e dovuto, ignorare e continuare a ignorare intere parti di detto edificio, in quanto ispezionabili, e da ritenersi pericolose, come nel caso di specie, è successo per i controsoffitti sopra descritti, e in particolare per il controsoffitto dell'aula 4G, fino al momento del tragico crollo.
Qui si coglie vieppiù tutta la insufficienza,e la fragilità, degli argini difensivi, delle difese degli imputati, anche nel presente giudizio di appello.
Dette difese degli imputati (e del responsabile civile) hanno continuato a sostenere che, stante la mancanza di segni premonitori di dissesto, e la natura di vizio occulto delle cricche dei pendini, ritenuta causa esclusiva del crollo, i rischi nello specifico non sarebbero stati riconoscibili dai garanti, e di conseguenza, non potendo risultare agli attuali imputati, in particolare M. e MZ, che il manufatto fosse deficitario,non sarebbero stati esigibili, in capo agli stessi, i comportamenti doverosi, loro addebitati.
In tali assunti, si coglie il non essersi, le difese degli imputati, fatte per intero carico delle implicazioni, sottolineate dall'Accusa, pubblica e privata, della omessa, preliminare adeguata valutazione dei rischi, da estendersi, nei termini sopra precisati, a "tutti" i rischi, che i prevenuti, in quanto,come garanti, chiamati "a gestire i rischi",avrebbero dovuto, e potuto, "gestire", e che avrebbe imposto loro una verifica approfondita anche del manufatto di cui si tratta, e del sovrastante vano tecnico,da cui sarebbe conseguita la verifica dei numerosi e gravi difetti, cagionanti deficit di stabilità e sicurezza, che in precedenza si sono evidenziati. L'errore del Primo Giudice (sentenza impugnata, pag.48) è stato quello di ritenere l'addebitabilità dell'evento-crollo soltanto relativamente e limitatamente all’arch.DM., e solo con riferimento "al momento, critico e decisivo, in cui verme attuata la radicale trasformazione" dell'edificio, salvo, contraddittoriamente (ennesimo segnale di fragilità dell'ordito motivazionale della sentenza impugnata), considerarlo, a pag.52, "soggetto che aveva le necessarie competenze specifiche, e ricopriva il ruolo di garante per la sicurezza degli edifici scolastici", che erano, a ben vedere, anche competenze e ruoli propri degli imputati M. e MZ., nei rispettivi ambiti, successori dell'arch.DM., che per oltre due armi, dal 21/3/1996 al 30/6/1998,ebbe a ricoprire il molo di Dirigente responsabile dell'Ufficio Dirigenziale 7.6 Servizio Edilizia Scolastica I della Provincia di Torino.
Si impone, a questo punto, una ulteriore disamina, più specifica, in rapporto alle posizioni dei singoli imputati, qui considerati.

13) Segue: sulle posizioni soggettive degli imputati DM.; M.; MZ..
Venendo ora, più nello specifico, da vicino, alle posizioni soggettive dei tre imputati, su indicati, si è già evidenziata la fragilità,e intrinseca contraddittorietà, della sentenza impugnata, nel delimitare, e pretendere di. differenziare, da un lato il ruolo proprio dell'arch. DM., rispetto ai successori arch.ti M. e MZ., salvo,ma solo nelle pagine finali, attribuire anche al DM. il ruolo di "garante per la sicurezza dell'edificio".
Non si dimentichi, infatti, che anche l'arch. DM.,dal 21/3/1996 sino al 30/6/1998, è stato Dirigente responsabile dell'Ufficio Dirigenziale 7.6 Servizio Edilizia Scolastica I della Provincia di Torino,e quindi, vi è stata la corrispondente costituzione della posizione di garanzia, in capo allo stesso.
Neill’argomentare del Primo Giudice, invece, vi è stata un erroneo "scorporo", e una separazione, della fase iniziale (primi anni 80), in cui DM. ebbe a operare al momento della trasformazione dell'edificio, unito all'erroneo utilizzo del principio di affidamento, al contrario della corretta accezione sopra indicata, a cui si è accompagnato, nei termini già descritti, l'avere, il Primo Giudice, omesso del tutto di considerare l'obbligo preliminare, in capo ai detti garanti, della sicurezza dell'edificio, della adeguata valutazione dei rischi,nei termini sopra precisati, che avrebbe implicato i livelli di doverosità, sopra precisati. Se il Primo Giudice avesse tenuto conto della corretta accezione dei principio di affidamento, in presenza di una successione, nel tempo, di garanti, nelle posizioni di garanzia, e avesse considerato l'omissione della preliminare, adeguata valutazione dei rischi, in capo agli stessi, in quanto garanti per la sicurezza dell'edificio, sarebbe pervenuto ad affermare, coerentemente, anche la penale responsabilità dei successori di DM., arch.M. e arch.MZ.. Fermo restando, il che rileva però soltanto per la misura della rispettiva responsabilità per grado di colpa, e non per la sussistenza della penale responsabilità, che al DM., rispetto agli altri due imputati, è stato contestato non solo l'omesso, adeguato controllo periodico, in qualità di garante della sicurezza, dal 21/3/96 al 30/6/98, ma anche il molo di avere, inizialmente, diretto e progettato i lavori di trasformazione, comprendenti anche il controsoffitto, oggetto del crollo. A ben vedere, lo stesso ordito argomentativo della sentenza impugnata ha evidenziato e riconosciuto la gravità della situazione di "quel" controsoffitto, e del sovrastante vano tecnico, che, però, come già esplicitato, era unico, per tutto il piano,e che,come tale, si sarebbe dovuto, e potuto, monitorare adeguatamente, quanto meno nel quarto di secolo, intercorso,dalla fine dei lavori, nei primi anni 80, fino al crollo., del 22/11/2008.
Si richiama in questa sede la precedente descrizione, contenuta in apposito capitolo, della parte prima della presente motivazione, circa l'incidenza dei numerosi errori ricostruttivi di fatto, della sentenza impugnata.
A pag.49 della sentenza, Io stesso Primo Giudice ha "fissato" una serie di (ritenuti) punti fermi, riconosciuti come altrettanti campanelli di allarme, in termini che questa Corte ha già messo in luce in precedenza, ma,sorprendentemente, lo ha fatto anche il Primo Giudice, salvo pervenire alla condanna solo per il DM.; essi erano tali,e avrebbero dovuto essere tali, da far ritenere -come la stessa sentenza impugnata ha descritto- una situazione di fatto "tutt’altro che tranquillizzante", in quanto: non era possibile fare conto su una pregressa tenuta della struttura, posto che la stessa in precedenza non era mai rimasta semplicemente appesa, essendo stata poggiata su numerosi tramezzi; non vi era documentazione adeguata relativa alla realizzazione dell'opera originaria e neppure dell'ultima modifica, consistente nella realizzazione del controsoffitto; addirittura, erano ignoti i soggetti che avevano progettato e realizzato la struttura, su cui si andava profondamente a incidere.
Questa Corte ha riportato l'ordito della motivazione della sentenza impugnata, a pag.49, per dare conto di quanto il Primo Giudice abbia,sintomaticamente, egli stesso riconosciuto, salvo poi, contraddittori a mente, ritenere di dover delimitare, e accollare, la condotta doverosa del garante alla sola fase (ritenuta "delicata e decisiva") facente capo al DM. (pag.50); senza considerare il periodo in cui DM. è stato, a sua volta, garante della sicurezza dell'edificio, come Dirigente responsabile Servizio Edilizia Scolastica; e nulla accollando ai successori, M. e MZ., nei loro rispettivi ambiti, chiamati, a loro volta, quali garanti per la sicurezza dell'edificio (si badi, lo stesso ruoloalla fine, riconosciuto anche dal Primo Giudice, a pag.52, al DM.) ad adempiere all'obbligo di preliminare, adeguata valutazione dei rischi, a fronte di una situazione, mai conosciuta e gravida di conseguenze dannose, come quella sopra descritta.
Rileva la Corte che le considerazioni svolte dal Primo Giudice, alle pagg.49 e 50, sarebbero drammaticamente esatte, nelle loro evidenze fattuali, salvo che per le conclusive conseguenze scagionanti, che si è ritenuto di adottare per i successori di DM., gli arch.ti M. e MZ., a causa della erronea applicazione del principio di affidamento, in presenza di una successione di garanti, e del non avere tenuto conto dell'obbligo, preliminare, di adeguata valutazione dei rischi, nei termini precisati ; la principale più grave, lacuna della sentenza impugnata, per le ragioni fatte proprie,fondatamente, dal PM appellante, e qui accolte. La Corte sottolinea,al riguardo, che lo stesso Primo Giudice (pag.50) ha dato conto di riconoscere che "la disposizione non omogenea dei pendini, avrebbe dovuto rappresentare un campanello d'allarme, tanto più che, prima che i tramezzi venissero abbattuti, tale non consueta collocazione risultava decisamente sospettagli quanto connessa evidentemente con la posizione dei tramezzi divisori (i pendini erano più radi ove i tramezzi erano più ravvicinati tra loro); circostanza tale da rendere palese che ai tramezzi era, o poteva essere, attribuito da parie degli ignoti costruttori un significativo ruolo di supporto della pesante struttura". Non c'è bisogno, per questa Corte, di fare ulteriori commenti su quanto lo stesso Primo Giudice ha riconosciuto, e sopra ripreso alla lettera, tanto era eloquente, e di per sé altrettanto sintomatico, delle lacune,e insanabili contraddizioni interne, alla sentenza impugnata; basti osservare che lo stesso Primo Giudice ne ha fatto seguire un duplice rilievo, in termini di grave negligenza e imprudenza: nel non essersi domandati se la costruzione si mantenesse sicura, anche in assenza di tali importanti "puntelli"; nell'avere proceduto alla drastica eliminazione dei tramezzi con la realizzazione di un locale di circa 80 mq. di ampiezza, e senza aver disposto una realizzazione a perfetta regola d'arte o quantomeno acquisito la sicurezza assoluta della perfetta rispondenza di tutti i materiali e di tutti gli agganci alle esigenze costruttive, nelle condizioni su riferite.
Il Primo Giudice stesso ha,quindi, riconosciuto quello che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, in precedenza, nella descrizione del meccanismo causale dell'evento: "la presenza dei tramezzi avrebbe impedito il crollo o quantomeno sicuramente evitato un evento di proporzioni e conseguenze tanto disastrose"; e ha constatato come "significativo che il cedimento della struttura sospesa si sia interrotto proprio in coincidenza del muro divisorio con la classe adiacente", e come "anche l'aggiunta di agganci ulteriori, a distanza di almeno 1,5 mq. avrebbe escluso il crollo in esame".
Quella che il Primo Giudice non ha considerato è stata,come detto, la omissione "primordiale", e cioè la preliminare, adeguata valutazione dei rischi, che, nei rispettivi ambiti, ha accomunato, quantomeno dopo la entrata in vigore del Dlgs 626/94, i detti garanti, succedutisi nelle posizioni di garanzia, in quanto costituiti garanti per la sicurezza dell'edificio del liceo Darwin. Se quanto ripreso da questa Corte, dalla sentenza impugnata, era drammaticamente esatto, a fronte di un evento-crollo tanto disastroso, l'errore del Primo Giudice, come detto, è stato quello di non considerare, rispetto alla preliminare adeguata valutazione dei rischi, i moli di garanti della sicurezza dell'edificio, e, quindi, di "gestori dei rischi", come sopra precisato, non solo di DM. (salvo che a pag.52 della sentenza, nella sottolineatura del suo ruolo di garante per la sicurezza dell'edificio) ma anche dei successori del DM., arch. M. e MZ., nel solco di una corretta applicazione del principio di affidamento, con tutte le connesse conseguenze, anche a loro carico, viste le loro posizioni di garanzia, ricoperte negli anni di cui al capo di imputazione in epigrafe.
Per l'imputato DM., è stata già richiamata in precedenza la perizia suppletiva ordinata dallo stesso al piano superiore (cfr. anche la sentenza impugnata a pag.50 e ss.); che i rinforzi aggiuntivi, ivi previsti, siano stati materialmente eseguiti o meno, non ha rilievo, nel presente processo, poiché il semplice fatto che il "garante" DM. ne abbia ravvisato l'esigenza, rendeva e rende edotti della ritenuta necessità dei rinforzi, ma anche della presa di consapevolezza della esistenza di un avvertito rischio di insufficiente stabilità.
Nei 24 anni successivi (quasi un quarto di secolo), nulla è risultato che sia intervenuto in relazione al controsoffitto, e al sovrastante vano tecnico, oggetto del crollo del 22/11/2008, da parte dei funzionari dirigenti della Provincia, qui imputati, che si sono succeduti, in sede di specifiche iniziative e/o specifiche direttive, a livello di conoscenze e di controlli manutentivi periodici, a cui sarebbero stati doverosamente obbligati, nei loro ruoli di funzionari dirigenti, che dovevano "gestire i rischi" (come insegna da ultimo la SC, nella sentenza, già richiamata, n.49821/2012).
Le Determine, in atti, del 2000 e del 2002, di cui agli allegati 6 e 7 della memoria dell'ardi.M., si limitarono genericamente a prevedere che i dipendenti della Provincia addetti alla manutenzione, erano tenuti a ispezionare i locali scolastici, al fine di verificare necessità di intervento, e, più in particolare, ad effettuare "sopralluoghi in loco, finalizzati alla ricerca di eventuali necessità di intervento".
La difesa avv.Gebbia ha prodotto n.8 comunicazioni, costituenti alcuni esempi di richieste distanziamenti, per il Servizio, effettuate dall'attuale imputato arch:MZ. (cfr. memoria del PM, dep.il 9/7/2011, pag.33), su carta intestata della Provincia, redatte e protocollate; esse hanno coperto un periodo che è andato dal 23/5/03 al 22/7/08, recanti o il visto dell'arch.M. o (Prot.303164/06 del 20/9/06; Prot.493730/06 del 1/12/06; Prot.390362 del 4/4/07 indirizzate anche al Direttore dell'Area Edilizia arch.M.).
Si è trattato di comunicazioni dimostranti che vi sono state, negli anni ivi citati, richieste di fondi integrativi, ma, in nessun caso, sono stati richiesti, nello specifico, finanziamenti
integrativi, per assicurare mirate attività di controllo sulle condizioni di sicurezza di controsoffitti, come quello oggetto del crollo.
Quindi, rileva questa Corte, nessuna richiesta di finanziamenti poteva essere ricondotta in relazione all'addebito di "mancate azioni di controllo e di verifica", contestate nel presente processo agli imputati M. e MZ..
Dal tenore di tali lettere (cfr. quella del 4/4/07) è emerso che il Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici e l'Area Edilizia, attraverso i funzionari dirigenti,arch. M. e MZ, riconoscevano di ricoprire il proprio ruolo,di titolari di posizioni di garanzia, in quanto garanti del mantenimento in stato di efficienza del patrimonio immobiliare scolastico, della Provincia di Torino, nel rispetto di condizioni di sicurezza, di cui al già richiamato Dlgs 626/94.
E si è tratta conferma che sui due Uffici già citati ( il Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici e l'Area Edilizia ), e quindi sui funzionari dirigenti M. e MZ., nei rispettivi ambiti, ricadevano i compiti previsti e prescritti dal già richiamato art. 18 co.3 Dlgs 81/08 (già Art.4co.12 Dlgs 626/94).
La difesa di DM., nel presente giudizio di appello, con memoria depositata dalla difesa, in atti, ha svolto una serie di argomentazioni e di considerazioni scagionanti, per il proprio assistito, alle quali ha risposto il PG, con una memoria, di replica.
La difesa di DM. ha in particolare trattato un aspetto, riguardante la demolizione dei tramezzi, operata dal DM., al secondo e terzo piano dell'edificio.
Risponde questa Corte come segue.
Dette considerazioni difensive sono errate, nei momento in cui ripropongono l'assunto con cui si è ritenuto di attribuire alle cricche dei pendini la causa esclusiva dell'evento, e data la loro, ritenuta, natura di vizio occulto, di scagionare il DM. da ogni responsabilità (cfr. memoria difesa avv. Rossi pag.10).
In ordine alla perizia suppletiva, già ripetutamente richiamata, dell'arch.DM., con la detta memoria si assume la asserita erroneità del convincimento del Primo Giudice, in quanto ritenuto poggiante "su di una errata ricostruzione delle cause che portarono ad eseguire gli interventi imprevedibili della perizia in variante, non essendosi trattato della eliminazione dei tramezzi ma di interventi di demolizione strutturali, relativi a muri portanti dell'edificio" (si richiama il riferimento, nella perizia suppletiva, alla relazione tecnica dell'ing.Carlo R., calcolatore dell'impresa Co., relativa a opere di rinforzo strutturale, da eseguirsi nel tetto e sottotetto); e si ritiene, per l'effetto, che "la portata dell'intervento invasivo su muro portante, sia stata ben diversa dalla eliminazione di semplici tramezzi.
Gli assunti difensivi sono erronei, e vanno respinti.
I tramezzi che vennero costruiti nella stessa epoca de! controsoffitto, costituirono le pareti della stanzette degli originari seminaristi e del corridoio.
La già rilevata mancanza di documentazione progettuale la sopravvenuta demolizione (anni 80), non ha consentito ai consulenti tecnici di svolgere esaustive valutazioni sulla capacità portante dei tramezzi, ma la ricostruzione effettuata dalla difesa (prima è stato realizzato il controsoffitto e poi, indipendentemente, i tramezzi) non ha plausibilità logica; come rilevabile
dai disegni presentati dalla stessa difesa, il controsoffitto aveva due orditure diverse: la prima nella zona di quello che "ab origine" era il corridoio; la seconda nella zona delle stanzette, verso le finestre.
Le due orditure cambiavano in corrispondenza del tramezzo, che delimitava il corridoio, e, quindi, la logica impone che i tramezzi fossero stati edificati prima della costruzione del controsoffitto, la cui orditura venne pensata per ridurre al minimo le luci delle corree.
La difesa del DM., altresì, cita solo una parte della deposizione del ct prof, B.,alla udienza dibattimentale 19/1/2011, che, alla domanda del Primo Giudice, sulla incidenza dei tramezzi, sul crollo, se ci fossero ancora stati, ha risposto:" in tutta coscienza, è chiaro che la presenza di quei tramezzi, non è un aspetto che deve essere trascurato, questo è quello che ho voluto dire io... teniamo presente che li c'era tutto questo insieme di tramezzi, che interrompevano, situazioni che non possono essere trascurate".
Ne consegue che il ct prof.B., pur non in grado di quantificare l'apporto dei tramezzi alla staticità dei controsoffitto, lo ha ritenuto di incidenza non trascurabile, e comunque già si è già dimostrata una evidenza fattuale ineludibile: il crollo si è proprio arrestato in corrispondenza di un tramezzo -quello tra l'aula 4G e l'aula 5G- che non è stato coinvolto nel crollo.
L'ipotesi difensiva, secondo la quale il DM. avrebbe ordinato il rinforzo dei pendini al piano superiore, in relazione ai lavori sul muro di spina calcolato dall’ing.Rubini, e non per la demolizione dei tramezzi, non ha trovato alcun riscontro in atti, ed è priva di plausibilità logica, poiché in ogni caso l'intervento sul muro di spina era indipendente dal controsoffitto e riguardava una zona delimitata; se si fosse temuta l'azione indiretta, dovuta alla demolizione di limitate parti di muratura,indicate nel progetto dell'ing.R., si sarebbero previsti interventi
locali di rinforzo, e non un generalizzato, e costoso, ripasso del controsoffitto di tutto un piano, che, invece, per logica evidenza, era stato disposto per compensare la demolizione dei tramezzi.
Del tutto infondata, e frutto di erronea confutazione della sentenza impugnata, è poi la censura difensiva di "errata ricostruzione", là dove, per il DM., il Primo Giudice ha evidenziato
che "la demolizione dei tramezzi, e la realizzazione, nel locale,oggetto del crollo, di un controsoffitto pesante, esclusivamente "appeso"-prima era saldamente appoggiato sui tramezzi è stata opera dell'arch.DM., in quanto progettista e direttore dei lavori dell'appalto, che prevedeva la demolizione delle stanzette del seminario, e la creazione delle aule al piano del crollo".
La misura della diligenza, che si sarebbe imposta al DM. - e la perizia suppletiva è stata tale da dimostrare che egli aveva riconosciuto di doversi fare carico di realizzazioni a perfetta regola d'arte- sarebbe stata particolarmente stringente, in quanto, dovendo egli procedere alla trasformazione dei locali, avrebbe dovuto verificare con particolare scrupolo la compatibilità delle demolizioni, con la tipologia preesistente,su cui le demolizioni sarebbero andate a incidere.
Nelle note di udienza della difesa del DM. si cita Part.36 del Capitolato speciale tipo, per appalti di lavori del 1966, alla cui lett.b) si accennava ai controsoffitti "Perret"; la descrizione era quella del "Perret" classico, ben diverso, come già descritto, dal manufatto presente al liceo Darwin.
Se il DM. avesse condotto le verifiche in modo non superficiale, avrebbe dovuto prendere scrupolosa cognizione delle peculiarità, e anomalie, presenti nella costruzione di detto controsoffitto, di cui nulla si conosceva, né in termini di documentazione né in termini di soggetti che l'avevano progettato e realizzato.
Del resto, non è un caso che lo stesso imputato DM., nelle dichiarazioni rese alla udienza 8/2/2011, abbia riconosciuto che "per la loro funzione, di vani tecnici ispezionabili, i controsoffitti erano praticabili, come accesso, tramite le botole" (cfr. verb. trascritto,pag.9); e che lo stesso imputato DM. -mostrando cosi di disattendere,egli stesso, quanto ora si pretende di svolgere, nella memoria difensiva, a proposito della perizia suppletiva- abbia riconosciuto che l'interrogativo verteva "sul comportamento che avrebbe avuto il controsoffitto, dopo la demolizione dei tramezzi sottostanti" (cfr. verb.trascritto, pag.12).
Già si è ripetutamente sottolineato che dal 21/3/96 al 30/6/98, e, quindi, per oltre due anni, DM. ha ricoperto la posizione di garanzia in qualità di dirigente responsabile dell'Ufficio
Dirigenziale 7.6 Servizio Edilizia Scolastica, della Provincia, vigente il Dlgs 626/94, e non effettuò, e non dispose che venissero effettuati, in tale ruolo, di garanzia, attraverso le necessarie azioni di controllo e di verifica, interventi mirati di manutenzione, ordinaria e straordinaria, finalizzati ad assicurare la funzionalità,in sicurezza, dei locali di cui si tratta, del liceo Darwin, e in particolare, mediante una preliminare mappatura,e protocolli scritti specifici, non assicurò efficaci interventi di manutenzione predittiva, idonei a mettere in evidenza la insicurezza del manufatto di cui si tratta, e del solaio sovrastante, con la conseguente realizzazione di interventi di messa in sicurezza.
Non vi è dubbio, circa il fatto che, nella organizzazione della Provincia, il Servizio diretto da DM., e, successivamente, da M. e MZ., dovesse farsi carico di tutte le misure
richieste dal 4 comma 12 Dlgs 626/94, già richiamato, e dalla successiva normativa di cui al Dlgs 81/08.
Tutti e tre, i predetti, nei rispettivi ambiti, di dirigenti (architetti),come già spiegato, erano, potevano e dovevano essere, "garanti",in quanto costituiti garanti, chiamati a "gestire i rischi", nello specifico; dimensione di doverosità, questa, a carico degli imputati, del tutto trascurata dal
Primo Giudice, pur essendo, gli stessi, portatori di conoscibilità nello specifico, matrici per la determinazione delle regole cautelari, a loro carico.
Il successore arch.M. Sergio, in qualità di dirigente, a sua volta, ha ricoperto i seguenti
incarichi: dal 1/7/98 al 30/6/2000, di dirigente responsabile dell'Ufficio Dirigenziale 7.6 Servizio Edilizia Scolastica I; dal 1/7/2000 al.30/5/2002, di dirigente responsabile Servizio Edilizia Scolastica I; dal 1/4/2005 al 30/4/2008, di direttore dell'Area Edilizia.
In tali ruoli apicali, prolungati, l’arch.M. non effettuò mai quanto addebitato poco sopra al predecessore arch.DM., pur essendo stato costituito nella relativa posizione di garanzia, e pur essendo, ciascun garante, in base al principio fatto proprio dalla già richiamata giurisprudenza della SC, "per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento".
Nella sua memoria, rarch.M. ha detto che non era stato mai a conoscenza dell'esistenza del contro soffitto, oggetto del crollo, e che nessuno dei suoi collaboratori gli aveva segnalato i rischi di quei controsoffitti.
La Corte registra questa giustificazione, peraltro pressoché ricorrente, tra gli attuali imputati, per metterne in evidenza,quantomeno, la sconfortante insostenibilità e inconsistenza.
Era ed è evidente che, come soggetto apicale chiamato a "gestire i rischi", nell'ambito di una valutazione che aveva da essere "globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza", nei termini già chiariti, anche sorto la vigenza del Dlgs 626/94, era al suo ruolo di garante della sicurezza dell’edificio,che si imponeva di dover assicurare "la sicurezza dei locali", e,quindi, attraverso una adeguata mappatura,e specifici protocolli scritti, avrebbe dovuto
promuovere le condizioni per fare si che fosse conosciuta dall'Ufficio che dirigeva, anche l'esistenza di vani tecnici, e dei relativi solai appesi, e avrebbe dovuto disporre tutti gli accertamenti necessari, per verificare le anomalie di detti controsoffitti, non limitandosi a quanto indicato nella memoria difensiva, secondo cui, richiamata la propria determinazione 93-255381/2000, richiedeva ai collaboratori in termini assolutamente generici di effettuare "sopralluoghi "in loco", finalizzati alla ricerca di eventuali necessità di intervento".
L'arch.M.,nella sua memoria, ha anche affermato che il Direttore di Area (funzione ricoperta dal 2005 al 2008, anno del crollo),era l'interfaccia tra amministratori e struttura, con il compito di anello di congiunzione tra scelte politiche e attuazione delle stesse, ma senza interventi nelle scelte decisionali dei singoli dirigenti.
Risponde la Corte: premesso che era sintomatico, a contrario, il comportamento tenuto dal M., nel caso dei lavori MAPZ, in relazione ai quali non avrebbe comunicato alll’arch.MZ., secondo le dichiarazioni di questo,alla ud.8/2/2011, pag.29, l'esecuzione di lavori di demolizione di una porzione di controsoffitto ai secondo piano del liceo Darwin, e che il MZ. ha insistentemente lamentato limiti economici, alla azione del suo servizio (pagg.27 e 28), si rileva che, se anche MZ. non avesse mai segnalato tali limiti, come in effetti non ebbe a segnalare, l’arch.M., nel suo ruolo di Direttore d'area, come dallo stesso indicato nella memoria difensiva, ben avrebbe dovuto assegnare "ai vari dirigenti le risorse umane e strumentali", necessarie alla gestione e organizzazione del servizio, anche svolgendo quella "funzione di anello di congiunzione tra scelte politiche e attuazione delle medesime".
L'arch.MZ., a sua volta, ha ricoperto i seguenti incarichi: dal 1/6/2002, Dirigente responsabile del Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolatici; dal 14/7/2008, Direttore dell'Area Edilizia.
Nell'ambito della organizzazione della Provincia, il Servizio diretto dai MZ., era quello che prioritariamente avrebbe dovuto adottare le misure e gli interventi, già più sopra descritti, in dettaglio, e in base alla richiamata normativa dei Dlgs 626/94, e 81/08.
Anche l'imputato MZ. ha ammesso (ud.8/2/2011, pag.28) che non era a conoscenza
dell'esistenza del controsoffitto, all'interno del liceo Darwin.
Ribadita, e non può essere altrimenti, la sconfortante insostenibilità, e inconsistenza, di una tale giustificazione, anche l'arch.MZ., come, prima di lui, gli ardui DM. e M., non ebbe a disporre, neppure quando assunse il ruolo di Direttore di Area, l'effettuazione di rilievi puntuali, che evidenziassero le anomalie del controsoffitto e del vano tecnico sovrastante, di cui qui si tratta, e, di conseguenza, non ordinò gli approfondimenti necessari, sulla stabilità, dello stesso, in ragione delle gravi criticità più volte elencate, in precedenza.
Solo dopo il tragico evento, del 22/11/2008, si intervenne al riguardo, e venne disposta la
demolizione di tutti i controsoffitti della tipologia "Perret" di cui sopra.
La risposta fornita al riguardo dal MZ. è stata non poco sconcertante; e se si fosse sempre seguita la stessa "strategia", si sarebbe vanificato, e si vanificherebbe,in un colpo solo, tutto il vigente, rigoroso, sistema prevenzionistico, quantomeno dal Dlgs 626/94 in avanti; egli ha detto,infatti, (ud.8/2/2011, pag.44): "Mi sembra ovvia la risposta, credo che dopo il disastro, di quel controsoffitto, penso che nessuno starebbe più sotto i controsoffitti "Perret"".
In sostanza, e nel solco delle prospettazioni delle "difese degli imputati, tutte orientate a ritenere che,nel presente processo, l'Accusa si sia fondata solo "sul senno di poi", e non si sia posta in un'ottica di prevedibilità "ex ante", si è voluto prospettare che nulla, di quanto sopra, per detti garanti, sarebbe stato prevedibile "ex ante", ma che i detti controsoffitti sarebbero stati demoliti, dopo il disastro, soltanto sull'onda emotiva del disastro stesso, e non per le gravi anomalie preesistenti.
Questa Corte, richiama in questa sede la precedente esposizione,e in particolare i capitoli della precedente parte seconda della presente motivazione, sul nesso causale e sulla colpa, per significare che, al contrario, e anteriormente al disastro, vieppiù, di fronte al tempo di un quarto di secolo qui trascorso, dal 1984 al 2008, se si fosse verificato lo stato di "quel" controsoffitto, conoscibile, ispezionabile, e monitorabile,con il sovrastante vano tecnico, ben si sarebbero potute evidenziare, valutare, e fronteggiare le sue gravi anomalie, come sarebbe stato precipuo
obbligo dei detti imputati, nei rispettivi ambiti, in quanto tutti gravati dell'obbligo della preliminare, adeguata valutazione dei rischi, nei termini già descritti.
Va da sé, in risposta alle difese, che la colpa dei predettigli particolare nella predetta accezione della "colpa per assunzione" (si pensi, dal 2006, all'esempio, sopra riportato, della Provincia di Trento), dovesse, e debba, quindi essere valutata sulla base del già descritto, nello specifico, giudizio di prevedibilità e prevenibilità, "ex ante", dell'evento, alla stregua delle condotte, e delle regole di condotta, di volta in volta, dovute, ed esigibili, in capo ai detti dirigenti della Provincia, Ente proprietario, e tutti, nei rispettivi ambiti, dotati di specifiche competenze tecniche "ad hoc"; dovendosi, pertanto, rapportare la soglia della esigibilità, delle condotte, a quella dell’agente modello" "eiusdem professionis et condicionis", nei termini già illustrati, e precisati, da valere nello specifico, e tenuto conto delle specifiche competenze tecniche, di carattere architettonico-ingegneristico degli imputati di cui si tratta.

14) Segue: la posizione dell'imputato MA..

La sentenza impugnata (pag.44) ha descritto il sistema di controllo della Provincia di Torino, fino al 2008, anno del crollo, organizzato con suddivisioni delle scuole (di competenza della Provincia di Torino) in tre lotti: a capo di ogni lotto, era posto un Direttore dei lavori, da cui dipendevano i singoli addetti, ciascuno assegnatario di un certo numero di edifici scolastici..
La manutenzione ordinaria è stata organizzata e assicurata attraverso il sistema Sigmanet.
In caso di necessità di interventi, al di fuori dell'ordinario, venivano assunte le decisioni necessarie, previo coinvolgimento del Dirigente.
Il sistema di controllo, pertanto, prevedeva quanto segue: al vertice, i Dirigenti; sotto di loro, i Direttori dei lavori; al di sotto, i geometri, con il compito dei sopralluoghi, nei vari istituti scolastici loro assegnati.
Nel 2008, il responsabile del lotto 1, comprensivo del liceo Darwin di Rivoli, era da circa dieci anni il geometra Z.; mentre dei sopralluoghi, in una dozzina di istituti, per ciascuno degli addetti, tra cui nella specie il Darwin, si occupava, il geom. Massimo MA., qui tratto a giudizio di appello, in quanto appellato dal PM, con i detti imputati, arch. DM., appellante, e M. e MZ., a loro volta appellati dal PM.
L'articolazione interna del Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici, con relativa assegnazione del personale, è risultata da ultimo disciplinata con la Determinazione n.86/1475293 del 2007, a firma del Dirigente il Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici, arch.MZ., con suddivisione in tre lotti degli edifici scolastici della Provincia di Torino, tra cui il lotto 1, che comprendeva anche il geom.MA., e quale responsabile dell'ufficio (cosi testualmente indicato) il geom.Marco Z.
Non è risultata alcuna chiamata in giudizio per il geom.Zucco, responsabile ufficio per il lotto 1, che già in primo grado non è stato imputato.
In tale contesto, la sintetica motivazione,condotta dalla sentenza impugnata, nello specifico, nei confronti del MA., si è limitata a osservare quanto segue:" Qualora, in sede di controlli manutentivi, ordinari, fosse stato disposto un accesso al vano sovrastante l'aula 4G, l'avrebbe eseguita un geometra, il MA., sicuramente privo delle, altissime competenze tecniche, necessarie a cogliere una specifica peculiarità del sistema di aggancio di quel tipo di controsoffitto".
Premesso che, anche qui, il Primo Giudice ha sbrigativamente trattato la posizione, errando, nel trascurare di farsi carico, nei termini già descritti, della prioritaria, adeguata valutazione dei rischi, con le conseguenti lacune di organizzazione e di disciplina (mappature specifiche; protocolli scritti, mirati), che avrebbero dovuto essere disciplinate,fronteggiate, e gestite, " a monte", dai funzionari dirigenti, apicali, di cui sopra, la stessa sentenza si è contraddetta, evidenziando (pag.44) che "gli ingegneri strutturisti (specializzazione della ingegneria, agevolmente coinvolgibile, e non certo una categoria di specialisti, da considerare alla stregua di "quasi marziani") venivano chiamati a esprimere un qualificato parere, secondo quanto ammesso dallo stesso imputato Marzi Ili, allorché ne sorgesse la necessità ovvero in caso di segnalazioni di situazioni presentanti dubbi di tenuta statica di un manufatto" (e lo stesso Primo Giudice a pag.45 ha riconosciuto "che un tecnico di tal genere poteva essere individuato tra i dirigenti della Provincia), il punto di partenza, e lo stesso fondamento, della scelta del PM, della contestazione al geom.MA., è stato l'appalto F.,nel 2003.(come enucleatole dalla lettura del capo di imputazione, a cui, in ipotesi di accusa, sarebbe conseguito, in capo al MA., il non avere effettuato sopralluoghi nel solaio, oggetto del crollo, e il non avere segnalato la necessità di interventi, relativamente alle condizioni di inidoneità statica del controsoffitto stesso).
Come si è osservato da parte della difesa del MA. (avv.Anglesio), nel corso della discussione nel giudizio di appello, all’ud.8/7/2013 (cfr. verb. trascritto), riprendendo gli assunti già svolti in primo grado, anche con il deposito di memoria (in data 17/6/2011), i lavori attinenti l'appalto F., di cui si occupò il MA., erano stati tutti localizzati nell'istituto Itis Romero, e non nel liceo Darwin, come anche analizzato dal consulente della difesa ing.RP,, e confermato dai testi della Provincia, Porcellana e Actis Perino).
La circostanza che il geom.MA. avesse svolto, all'istituto Itis Romero, l'incarico, nell'ambito dell'appalto F., come direttore dei lavori, ebbe comunque a riguardare la demolizione di un controsoffitto leggero, "viziato da perdite d'acqua".
La Corte rassegna questi dati, per significare che non si vede, né,da parte della Accusa, è stato dimostrato "aliunde", quali conoscenze ulteriori quanto sopra svolto avrebbe potuto conferire al MA., tali da poter incidere sulla possibilità dello stesso di monitorare, nello specifico, in sede di sopralluogo, e con i poteri di cui era dotato, il controsoffitto dell'aula, della scuola Darwin, oggetto del crollo, tenuto conto, si ripete, della "piattaforma" entro cui si muoveva il MA.. Questa Corte, in conformità all'assunto difensivo, ritiene, quindi, non significativo, ai fini della verifica della fondatezza della ipotesi di accusa, al MA., nella presente tragica vicenda, il risalente intervento dello stesso nell'appalto F..
Nello specifico ruolo del MA., nel liceo Darwin, il richiamo,come detto, andava, dunque, al Servizio Gestione Manutentiva, degli Edifici Scolastici, suddiviso, come detto, in tre lotti, per tutto il territorio di Torino e Provincia (abbastanza vasto, come è dato verificare dalla stessa estensione territoriale). Il lotto numero .uno, comprendente ii liceo Darwin, di Rivoli, aveva come direttore il geom.Zucco, e alla base, tra i collaboratori di Zucco, (indicati nella Determinazione su indicata in numero totale di quattro) vi era il geom.MA.. La già menzionata procedura Sigmanet, doveva consentire la gestione informatica delle richieste di manutenzione ordinaria, provenienti dai vari istituti, di Torino e Provincia; a seconda della tipologia di intervento, si emetteva un buono d'ordine, per la ditta che avrebbe effettuato l'intervento.
Si è già evidenziato che la Dirigenza dell'Area Edilizia,al cui interno operava la Dirigenza del Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici, presso la Provincia di Torino, non aveva mai definito, e messo a punto, negli anni sopra indicati, una compiuta procedura operativa, con adeguate mappature e protocolli scritti, per la effettuazione, da parte dei tecnici "di territorio", come il MA., dei sopralluoghi, negli edifici scolastici, distribuiti su un territorio abbastanza vasto, comprendente istituti scolastici, nella città di Torino, e nella Provincia di Torino. Questa Corte ritiene si debba fare attenzione ad evitare di far gravare sull'addetto ai sopralluoghi (come, per il lotto 1, era il geom.MA.) nel contesto specifico, una responsabilità che esulava dalla sfera della sua competenza operativa; è constatazione concatenata, e conseguente, che il fatto che tali procedure non fossero state preliminarmente definite, e rese operative, non pare possa ora essere posto a carico del geom.MA., in quanto, nella situazione in cui si trovava a operare, i suoi compiti erano nella sostanza quelli di verificare "in loco" le caratteristiche dell'intervento richiesto, dal singolo istituto scolastico,e, in tale contesto, svolgere il sopralluogo.

Con la memoria depositata in primo grado, in data 9/7/2011 (pag.S), lo stesso PM ha preso, e dato atto, e quindi riconosciuto, con riguardo al MA., la "insufficienza ed estrema genericità della direttiva ricevuta", che "prevedeva "sopralluoghi "in loco", finalizzati alla ricerca di eventuali necessità di intervento"; ma ha, egualmente, addebitato al geom.MA., quanto segue:" se avesse diligentemente ispezionato tutti i locali, e in particolare il vano tecnico, avrebbe potuto rendersi conto della situazione di fatto e avrebbe dovuto segnalare al proprio ufficio, la presenza del solaietto, la necessità di verificarne la stabilità e la necessità di rimuovere il materiale abbandonato sopra di esso".
Questa Corte riscontra,.relativamente e limitatamente al MA., un deficit di contestazione, in rapporto alla sua,subordinata, posizione di garanzia, come tale tenuto a fornire un supporto tecnico, in sede di sopralluogo, se e in quanto avesse avuto predisposta e a disposizione una compiuta procedura operativa, nei termini suddetti; ma cosi non è risultato che sia stato. La difesa dell'imputato, avv.Anglesio, all'udienza d'appello in data 8/7/2013, ha osservato che "nei motivi di appello e nella discussione in appello, nessuno specifico addebito è stato mosso al MA., perché la sua posizione, che ha avuto e ha delle peculiarità, rispetto a tutte le altre, non è stata rivalutata, nello specifico; e ha accennato al profilarsi di ragioni di inammissibilità, per aspecificità, dell'appello del PM, nei confronti del MA.".
Risponde questa Corte: il richiamo, contenuto nell'atto di appello, del PM, alle memorie depositate in atti dal PM, sembra consentire una sufficiente confiitazione delle ragioni portate dall'Accusa a carico del MA., su cui, peraltro, da parie di questa Corte, residuano fondati dubbi e incertezze.
Nella disamina della sua posizione, in questo grado, è giocoforza considerare quanto la stessa Accusa ha riconosciuto, facendone, correttamente, e doverosamente, carico agli attuali imputati, funzionari dirigenti della Provincia, come sopra descritti; in tale contesto, il MA. si trovava a operare in una situazione di ''insufficienza ed estrema genericità della direttiva ricevuta", come ammesso dallo stesso PM.
Se tale, ed è stato lo stesso PM a riconoscerlo, era il contesto operativo del MA., gli addebiti mossigli non potevano essere contestati nei termini di cui sopra, senza far residuare, quantomeno, insuperabili dubbi, sulle sue reali possibilità di intervento.
Occorre, infatti, che la posizione di garanzia si estrinsechi nello stretto ambito delle mansioni affidate, e, nella specie, non pare provato, con certezza, che la sussistenza dell'obbligo di adempimento corretto dei suoi compiti, lo costituisse garante della sicurezza in generale dell'edificio della scuola Darwin, essendo emerso che MA. era per lo più esecutore, e, in quanto tale, poteva riferire ciò che gli era stato segnalato, o evidenziato; le caratteristiche dei suoi compiti comprendevano incarichi, attraverso buoni d'ordine alle ditte, per lo più in funzione di piccoli interventi manutentivi, su richiesta Sigmanet.
Al riguardo, il teste Calavita (ud.7/12/2010, pag.17 verb.trascritto), che, fino a maggio 2003, ha svolto le mansioni del MA., ha descritto i compiti derivanti dal servizio Sigmanet, e, con riferimento a un intervento di manutenzione straordinaria, di fronte a una richiesta di intervento, non ha rilasciato il buono d'ordine, perché, dovendosi smaltire un pavimento smontato, e rientrando nella manutenzione straordinaria, interveniva la Direzione di Area.
Dello stesso tenore è stata la deposizione del teste Ferro.
Tanto premesso, vi è, plausibilmente, da ritenere che il MA. si sia trovato a operare, in condizioni in partenza deficitarie, nella già delineata posizione di sottoposto: che sia potuta residuare una ipotesi di obbligo di segnalazione, non di intervento, ma in presenza di segnalazioni di dissesto, da parte dell'istituto, oppure in presenza di necessità di verifica, da altre fonti, che,nella presente vicenda, non è emerso essersi verificata, vieppiù proprio alla luce delle addebitate omissioni in capo ai funzionari dirigenti, garanti, costituiti nelle posizioni di garanzia di cui sopra (ovvero: i suddetti funzionari dirigenti della Provincia; e, nei loro ruoli, i RSPP della scuola).
Lo stesso PM non è risultato avere imputato alcunché al geom.Zucco, che era il superiore diretto del geom.MA., in quanto responsabile del lotto I, di cui faceva parte il MA.. Ne consegue, quantomeno ex art.530 cpv cpp, l'assoluzione del MA., dai reati ascritti, per non aver commesso il fatto.
15) Le posizioni degli imputati RSPP della scuola: TR.; SI.; P. .
Il liceo Darwin, di Rivoli, al pari di qualunque altra scuola, era (ed è) senza dubbio un ambiente di lavoro, e, di conseguenza, doveva essere chiaro, alla luce di quanto in precedenza,in dettaglio, evidenziato, che l'obbligo di preliminare, adeguata valutazione, avrebbe dovuto riguardare tutti i rischi, compresi quel!i,come qui, conoscibili, e verificabili (l'Accusa, pubblica e privata, non ha mai inteso creare "capri espiatori", né avrebbe potuto pretendere attivazioni, non esigibili, dai garanti, nello specifico), per la instabilità dei detti controsoffitti, del piano primo, anche se gli eventuali interventi di messa in sicurezza si sarebbero intesi assolti con la richiesta del loro adempimento alla Amministrazione competente, Ente proprietario dell'immobile, nella specie la Provincia di Torino (art. 18 comma 3 Dlgs n.81/08, già richiamato). Fatto salvo che,ove il datore di lavoro avesse ravvisato grave e immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute (dei ragazzi, allievi della scuola, e al personale scolastico e amministrativo), sentito il RSPP, avrebbe adottato ogni misura idonea a contenere o eliminare il pregiudizio, informandone contemporaneamente l'Ente locale, per gli adempimenti d'obbligo (art.5 del Decreto Ministeriale 29 settembre 1998 n.382).
Nell'ambito del sistema delineato dalla vigente normativa prevenzionistica, già ripetutamente richiamata, è stato previsto,e disciplinato, per esteso, il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, al vertice del quale si pone il relativo Responsabile.
In ordine alle capacità e ai requisiti professionali, va qui ricordato come, nella iniziale versione del Dlgs 626/94, gli artt.2 e 8 di tale Decreto, facevano riferimento al necessario possesso, da parte del Responsabile, di attitudini, e capacità adeguate. Detta formulazione si è rivelata in contrasto con il diritto comunitario, e la Corte di giustizia Europea (sentenza 15/11/2001, in causa n.C 49/00) ebbe a condannare l'Italia a meglio chiarire i requisiti dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Ne è conseguita, ad opera del Dlgs n. 195/2003, l'adozione di una normativa che, attualmente, è contenuta nell'art.32 TU, che prevede che la preparazione dei Responsabili di detto Servizio sia "adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative".(cfr.quanto già estesamente esposto in precedenza nei capitoli 5; 6; 7 (sui RSPP) ; 8; 9) .
La "natura dei rischi" presenti avrebbe, all'evidenza, imposto, propedeuticamente,la presa di conoscenza, che qui è sempre mancata. Non si può verificare ciò che neppure si sa che esiste.
La normativa chiarisce, una volta per tutte, cosa si debba intendere, e pretendere, per "preparazione adeguata", correlandola "alla natura dei rischi presenti".
Nel caso specifico, non vi è dubbio che la individuazione dei rischi, legati al controsoffitto, e al sovrastante vano tecnico, per gli evidenziati problemi e pericoli di instabilità, presupponesse una specifica competenza di settore, che, nella prospettazione della Accusa, gli attuali imputati, RSPP, qui appellati, possedevano, e avrebbero dovuto mettere a frutto, secondo i principi e insegnamenti che la SC ha fatto propri, come già precisato, in tema di colpa "per assunzione",e di successione nelle posizioni di garanzia, nell'arco dei circa otto anni, fino al momento del crollo, dei loro ruoli di RSPP (ovviamente rispetto a un manufatto, realizzato nei primi armi 60, che era rimasto nelle condizioni sopra descritte quantomeno per circa un quarto di secolo, senza che nessuno dei garanti ne abbia mai preso contezza) . La loro, ciascuno nel proprio ruolo, di RSPP, era, quindi, una attivazione tanto doverosa, quanto esigibile, prima di tutto di presa di conoscenza, nei termini sopra precisati.
Le difese degli imputati, al contrario, lo hanno fermamente contestato. E il Primo Giudice, a sua volta, non si è posto nel rigoroso angolo visuale della colpa "per assunzione", e delle sue implicazioni.
La Corte ritiene che, per rispondere, compiutamente, alle doglianze difensive, sia necessario ripercorrere le singole posizioni dei RSPP, qui imputati, TR. Fulvio, SI. Diego e P. Paolo, che si sono succeduti nel ruolo di RSPP della scuola Darwin.
TR. Fulvio ha conseguito la laurea in ingegneria civile, sezione trasporti; dal curriculum, in atti, (fald. 25), è emerso come ring. TR. abbia svolto "la redazione di progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, e coordinatore per la sicurezza per la costruzione di nuove aule di scuola materna ed elementare".
SI. Diego ha conseguito la laurea in architettura; ed è risultato iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino.
P. Paolo ha conseguito la laurea in ingegneria civile nel 1990; nel suo curriculum, in data 1/9/2006 (Fald.25), è emerso: "Incarico professionale per gli adempimenti previsti dal Dlgs 626/94 e dalle norme antincendio, per circa 35 scuole della Provincia di Torino, per circa 160 edifici, dal 2000, valutazione dei rischi strutturali e gestionali".
Dei tre RSPP, del liceo Darwin, qui imputati, l'ing. TR. ha ricoperto il ruolo dal 23/12/2000 fino all'ottobre 2005; successivamente, l'arch. SI. è stato RSPP dal 13/10/2005 al 31/8/2006; successivamente ha ricoperto il ruolo di RSPP l'ing. P..
Tanto premesso, ritiene questa Corte che fosse (e sia) fondato l'assunto del PM (cfr.memoria dep. il 9/7/2011, pag. 29), che i tre imputati possedessero le competenze di natura ingegneristico-architettonica, tali da far ritenere, per ciascuno, integrati i requisiti di "adeguatezza", stabiliti dalla suddetta normativa, come RSPP, nello specifico.
Da rilevare che ingegneri e architetti sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B (cfr.art.32 Dlgs 81/08, già richiamato), in quanto il legislatore ha ritenuto che posseggano quelle competenze necessarie per svolgere i compiti di cui all'art.33, in tutti i macrosettori di attività, senza nessun'altra formazione aggiuntiva. Tra questi compiti, rientra la individuazione dei fattori di rischio e la valutazione dei rischi, con la individuazione delle misure di prevenzione e protezione (al proposito, nell'allegato IV, il punto 1.1.1 stabilisce che gli edifici "che ospitano luoghi di lavoro o qualunque altra opera o struttura presente nel luogo di lavoro, devono essere
stabili, e possedere una solidità, che corrisponda al loro tipo di impiego e alle caratteristiche ambientali").
Per la Corte, deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, i tre imputati, che si sono succeduti negli anni, e hanno ricoperto, di volta in volta, il ruolo di RSPP, della scuola Darwin, abbiano posseduto le competenze "adeguate alla natura dei rischi presenti", per poter adempiere, "in primis" al proprio obbligo, di preliminare, adeguata valutazione dei rischi, nei termini già precisati, essendo, i detti ruoli, da valutare alla luce degli insegnamenti della rigorosa giurisprudenza di legittimità, in materia, già richiamata, in particolare sulla "colpa per assunzione", sulla definizione di "agente modello", e sulla successione nelle posizioni di garanzia (al contrario, il Primo Giudice, nella sentenza impugnata, li ha nella sostanza disattesi).
La giurisprudenza della SC ha più volte evidenziato che, proprio in sede di adeguata valutazione dei rischi, risiede il compito più importante, e maggiormente gravoso, per il RSPP, in quanto la sua opera richiede un elevato grado di diligenza, non essendo di certo sufficiente una mera osservazione del luogo di lavoro " a vista", o una generica descrizione delle attività che vi si compiono.
Il RSPP è il titolare di una posizione di garanzia, poiché ha uno specifico obbligo di doverosa attivazione, che "in primis" deve consistere nell'individuare, e informare, riguardo ai rischi, e ai fattori di rischio, e nell' elaborare adeguate procedure di sicurezza (cfr. Cass. pen. sez.IV, 15/1/2010, n. 1834; altre pronunzie più recenti sono state richiamate dal PG.
A livello penale, per l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, oggi consolidato, la mancata individuazione dei rischi, e segnalazione di tutti i fattori di rischio, integra una omissione, rilevante per radicare la penale responsabilità, tutte le volte in cui l'evento (come nella specie) sia stato oggettivamente riconducibile a una situazione di pericolo, del tutto ignorata dal responsabile del SPP (cfr. Cass. Pen. Sez. IV 19/7/2011 n. 28779, nonché ulteriori pronunzie richiamate dall'Accusa, nel corso del presente giudizio di appello). Nel caso di specie, e in risposta alle difese degli imputati, il ruolo svolto dai RSPP è stato parte fondamentale, inscindibile di una procedura complessa, che avrebbe dovuto sfociare nelle scelte operative sulla sicurezza, compiute dal datore di lavoro ( Preside).
Al contrario: la loro colposa inerzia, nei termini già descritti, e "in primis" nella stessa presa di conoscenza del manufatto, quindi, fondatamente, è stata ritenuta rilevare ai fini della ricostruzione, e spiegazione causale, del tragico evento; nel caso di specie, i RSPP hanno mancato di preliminarmente prendere contezza, e, quindi, di poter informare il datore di lavoro dei rischi, di "quel" controsoffitto, e dell'ispezionabile, sovrastante vano tecnico, la cui presa di conoscenza, previo accesso, e contestuale ispezione, doverosamente avrebbe dovuto derivare, loro, da competenze specialistiche, di cui erano dotati.
Di qui, l'attribuzione di responsabilità, dell’evento-crollo, verificatosi, anche a ciascuno dei predetti. Una diversa impostazione d'accusa avrebbe fatto gravare sul datore di lavoro (Preside) una responsabilità che,nello specifico, esulava dalla sfera della sua competenza tecnico-specialistica.
Nel caso di specie, pertanto, altrettanto fondatamente, la responsabilità dei RSPP ha assunto, nell'ambito delle posizioni di garanzia interne al liceo Darwin, carattere esclusivo, atteso che alla Preside, datore di lavoro della scuola, non è stato, dall'Accusa, ritenuto addebitabile un rimprovero, neppure di leggerezza, essendo' emerso che la stessa, in base alle proprie conoscenze, aveva segnalato più volte alla Provincia carenze in materia di sicurezza dell'edificio; aveva sostituito RSPP nell'incarico, perché non riteneva che svolgessero i loro compiti in modo esaustivo; dovendosi ritenere, quindi, abbia fatto,in base alle risultanze probatorie acquisite, tutto ciò che rientrava nelle sue conoscenze e capacità. Del resto, il legislatore ha ben previsto anche l'ipotesi che le persone Responsabili del SPP potessero non disporre di tutte le conoscenze necessarie a valutare adeguatamente i rischi, e ne ha espressamente imposto, se necessario, la integrazione, con esperti esterni. Ma qui è mancata, come detto, la stessa presa di conoscenza preliminare, e propedeutica, alle successive attivazioni, al seguito della verifica.
Di qui, l'errore, ulteriore, delle prospettazioni, delle difese degli imputati.
Anche volendo porsi nell'ottica di un difetto, in capo ai RSPP, imputati, di adeguate capacità nello specifico, situazione che, per le ragioni su esposte, non ricorreva qui,in concreto, i garanti sarebbero stati comunque inadempienti, perché avrebbero dovuto, con lo standard di diligenza, da loro esigibile, farsi carico di tempestivamente conoscere, e poi segnalare al datore di lavoro (Preside) la propria incapacità a svolgere adeguatamente la funzione, loro assegnata, rispetto alla valutazione di "tutti" i rischi, nei termini precisati, consentendo allo stesso di affiancare loro specialisti, competenti nello specifico, ovvero di sollevarli dall'incarico.
La Corte sottolinea la stringente incidenza di tale assunto, a sua volta derivante dalla accezione, e dalle implicazioni, sopra richiamate, della dimensione della doverosità, in base alla giurisprudenza di legittimità, in materia di colpa "per assunzione".
In caso contrario, infatti, come fondatamente sottolineato dal PM appellante (cfr.art. di appello, pag. 38), se cosi non fosse, si dovrebbe accreditare la inaccertabile conclusione, per cui il rigoroso sistema prevenzionistico, vigente, quantomeno dal Dlgs 626/94 in avanti, fondato sulla preliminare adeguata valutazione dei rischi, tutti i rischi, troverebbe un limite nelle inadeguate competenze dei RSPP, con una inaccettabile, quanto paralizzante, incertezza generalizzata, e una altrettanto ingiustificata disparità di risposte, tra rischi valutabili, perché rientranti nelle competenze dei RSPP, e altri, non valutabili, perché esclusi da dette competenze. A questo punto, va fatta una importante precisazione, sempre in risposta alle difese degli imputati (avv.ti L. per SI. e P.; avv. Bernardi per TR.), che, anche nel presente giudizio di appello, hanno insistito sulla ritenuta non esigibilità della condotta doverosa, qui
contestata come omessa, in capo agli imputati, nei rispettivi periodi in cui sono stati RSPP: non era richiesto agli imputati di svolgere personalmente calcoli sulla resistenza, ai fini della valutazione di sicurezza del manufatto, e in particolare dei pendini, bensi di prendere conoscenza, di individuare i rischi presenti (di alcuni, come già spiegato, la percezione sarebbe stata evidente, una volta aperta la botola, e ispezionato il vano sovrastante), e di segnalare i fattori di rischio, al datore di lavoro, onde consentire.a quest'ultimo le attivazioni di sua spettanza, anche con l'Ente proprietario, onde poter avviare tutti gli ulteriori approfondimenti, qualora ritenuti necessari, e secondo l'ambito delle competenze proprie degli attuali imputati, ai sensi della normativa prevenzionistica, richiamata.
Già in base all'art. 9 del Dlgs 626/94, incombeva sull’ing. TR., entrato in carica dal 23/12/2000, l'obbligo di individuare i fattori di rischio, e valutare adeguatamente i rischi, ai fini della redazione del relativo documento, nei termini in precedenza precisati.
Si può visionare nel faldone 20, pag. 154 e ss., il documento.
In realtà, nei cinque anni in cui è stato RSPP (nominato dall'allora dirigente scolastico dott. Juvara), l'ing. TR. non ha mai svolto alcuna osservazione sui detti controsoffitti; nel documento, a pag. 24, si legge soltanto quanto segue: "adeguatezza delle strutture e luoghi di lavoro: utilizzo corretto delle strutture, segnalazione di qualunque rottura,o difformità riscontrata"; in ben cinque anni, da RSPP, l'ing. TR. non ha mai neppure visto - e, quindi, mai segnalato - il potenziale pericolo costituito dai controsoffitti, tra cui quello che sovrastava l'aula 4G, e il relativo solaio del vano tecnico, né, di conseguenza, lo ha mai ispezionato, evidenziando quanto sarebbe stato di percezione evidente (si pensi al materiale abbandonato all'interno del vano tecnico).
Il successore SI. Diego, insegnava da anni nel liceo Darwin; è davvero impensabile poter accreditare che non abbia mai visto, e si sia fatto domande, su "quelle" botole, e sulla necessità di ispezionare; la Preside To., riferendosi all'aula del disastro, ha detto che "l'arch. SI. sicuramente ha insegnato in quell'aula (4G), penso anche parecchio, anche più anni" (ud. 26/10/2010, pag. 45).
L'omissione è tanto più inspiegabile se si tiene conto di quanto evidenziato in precedenza, e cioè che proprio in sede di preliminare, adeguata valutazione dei rischi, risiedeva il compito maggiormente gravoso per i RSPP, in quanto la loro opera richiedeva un elevato grado di diligenza, ed erano, nella specie, tutti RSPP dotati di competenze ingegneristiche- architettoniche.
SI. ha ricoperto il ruolo di RSPP per circa un anno; e in tate veste era soggetto alle disposizioni dell'art. 9 Dlgs 626/94, ma è risultato che abbia trovato adeguato il lavoro già fatto dal predecessore ing. TR., e ha fatto proprio il documento elaborato dall'ing. TR., limitandosi a sostituire il nome, l'intestazione e la data, (gennaio 2006).
L'ing. P. Paolo, a sua volta, ha ricoperto il ruolo di RSPP dal 4/9/2006 al 31/8/2008.
Si è trattato di un professionista che aveva già ricoperto l'incarico di RSPP "presso numerose altre scuole" (come ha precisato la prof. To., all'ud. 26/10/2010, pag. 33).
Alla udienza del 26/10/2010 - pag. 33 - la stessa prof. To. ha rivelato che la decisione di revocare l'incarico all'ing. P., a far data dal 31/8/2008 (meno di tre mesi dal crollo) era nata dal fatto che secondo lei "aveva troppe scuole di cui occuparsi".
L'ing. P. si è attivato nella elaborazione di un nuovo documento di valutazione dei rischi; il primo documento di valutazione dei rischi recava la data del 31/8/2006 (curiosamente di qualche giorno anteriore alla formale nomina); successivamente, ha modificato, e aggiornato, due volte il documento (il 22/11/08, giorno del disastro, è stato consegnato ai CC un documento con data 14/6/2007 (faldoni 21 e 22); è stato acquisito il riferimento di una seconda revisione, con data del 9/1/2007).
Il documento è stato ripreso, e riprodotto in parte, alle pagg. 54 e ss. della memoria del PM dep.ta in data 3/5/2011, in atti.
Questa Corte riprende in questa sede, in particolare, il punto 5.1 del documento (faldone 21, pag. 27), relativo alla voce "Rischi strutturali", in cui si è fatto riferimento a una descrizione riportata negli allegati D e A, con la conclusione testuale che segue :" dall'analisi effettuata, l'edificio è risultato mediocremente sicuro, soprattutto in funzione del fatto che è stato edificato con una destinazione d'uso diversa da quella scolastica".
Questa Corte rassegna questa sconcertante, ben poco rassicurante, valutazione, tanto più alla luce del già evidenziato, elevato grado di diligenza, che, proprio in sede di preliminare, adeguata valutazione dei rischi, si sarebbe dovuto dispiegare in capo agli RSPP, della scuola, mentre qui si è avuta la prova del contrario; nessuno dei tre RSPP prese mai conoscenza del controsoffitto, e del sovrastante vano tecnico, e, per ciò solo, mai ebbe a verificarlo e a segnalarlo. La conclusione non può che essere la seguente: nessuno dei tre RSPP, nei rispettivi ambiti, ebbe mai a svolgere, con la elevata (ma,da loro, non inesigibile) diligenza necessaria, il proprio ruolo di garante della sicurezza della scuola, rispetto a "quel" controsoffitto, e sovrastante vano tecnico, che aveva le caratteristiche di pericolosità già descritte in precedenza,e di cui, nei termini sopra precisati, si ignorava tutto.
Già si è esemplificata la conseguenza, paradossale, a cui hanno condotto le protratte omissioni, di conoscenza, di cui sopra; ring. P., nel documento di valutazione dei rischi, ha analizzato il locale 15, del primo piano, attiguo all'aula oggetto del crollo; a pag. 56/21, si è scritto: "nel soffitto, vi sono segni evidenti di infiltrazioni d'acqua dal terrazzo sovrastante" e a pag. 238/21 si è scritto" sopra c'è un terrazzo, con vecchie efflorescenze". Il terrazzo, qui segnalato, non è mai esistito; di quello che esisteva (il controsoffitto, con sovrastante vano tecnico) se ne ignorava la esistenza.
La difesa di TR. (avv. Bernardi) all'udienza di appello in data 8/7/2013, ha osservato che di detta infiltrazione ne aveva scritto per ultimo l'ing. P., che è venuto dopo l'ing.TR., e sarebbe dato indimostrato che l'infiltrazione fosse già presente in epoca precedente. La Corte osserva: premesso che da parte difensiva si sono sempre tralasciate le implicazioni delle omissioni, rappresentate dalla preliminare, adeguata valutazione dei rischi, di tutti i rischi, in capo ai RSPP, si constata che,nel caso di specie, l'ing.P. ha scritto testualmente che si trattava di "vecchie efflorescenze", a cui era, all'evidenza, ricollegata una percezione di risalenza nel tempo delle stesse.
Sempre in risposta alle difese degli imputati, si osserva che l'Asl non fece una verifica esaustiva del documento di valutazione dei rischi, né avrebbe potuto farlo, senza sostituirsi ai garanti RSPP.
L'Asl non è venuta a conoscenza del controsoffitto e del sovrastante vano tecnico, perché questo manufatto, mai segnalato dai RSPP,.non era emerso in sede di sopralluogo, che ebbe a riguardare altri locali.
Le successive verifiche, di ottemperanza, si accentrarono esclusivamente sulle carenze contestate. Questa precisazione è essenziale, atteso che la rivisita non ha "validato" il documento di valutazione dei rischi, nel suo insieme, ma si è limitata alla formale verifica dell'adempimento alla prescrizione, senza l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi, al contrario di quanto assunto nella memoria della difesa (avv. Lageard).
Ne consegue, che l'Asl non ha verificato "sul campo" l'adeguatezza del DVR, nella sua interna analisi sistematica, ma solo la sua adesione formale alle impartite prescrizioni, come è dato trarre dal verbale degli ispettori, in data 30/8/2007.
Agli assunti, scagionanti, per gli imputati, della difesa, si risponde che non si è trattato di una contro verifica, nei termini suddetti, e, quindi, le argomentazioni difensive vanno ritenute eccentriche, e non conferenti, nella specifico.
Del resto, la costante giurisprudenza della SC rende edotti che i doveri, da parte dei "garanti" obbligati, che impongano loro di adottare le misure loro prescritte, " prescindono dalle attività prescrittive o di controllo degli ispettori, in quanto trovano - come nella specie - origine direttamente nella legge che, avendo rilievo penale, non può essere disattesa; e il soggetto obbligato non potrebbe invocare, a propria discolpa, sotto il profilo della "buona fede", il fatto che una determinata carenza non sia stata rilevata dagli organi di vigilanza in sede di attività ispettive" (cfr. fra le tante, Cass. pen. sez. IV, n. 41832 del 14/11/2007).
La difesa degli imputati SI. e P. (avv. Lageard, udienza di appello 15/7/2013), riprendendo almeno in parte argomentazioni già svolte in primo grado, ha sostenuto che il vano tecnico, sovrastante il controsoffitto, non sarebbe stato un luogo di lavoro, perché inaccessibile, essendo la botola di cui sopra inchiodata (e non semplicemente chiusa a chiave).
Si è assunto, dalla detta difesa, anche facendo richiamo all'art. 62 del Dlgs n. 81/08, che la botola era inaccessibile in quanto era stata inchiodata, e non chiusa a chiave, perché le serrature si erano rotte.
Il richiamo, operato all'art. 62 citato, riguarda la definizione di "luogo di lavoro", ma esso è improprio, nel caso in esame, atteso che la norma è cosi formulata: "Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro... nonché ogni altro luogo accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro".
Dalla lettura della norma, è evidente che la definizione di luogo di lavoro, ivi contenuta, è valida soltanto per l'applicazione del Titolo II, mentre l'intera disciplina della "valutazione dei rischi" è contenuta nel Titolo I.
Tanto premesso, rileva questa Corte, che il vano tecnico sovrastante il controsoffitto, era un luogo di lavoro, la ricostruzione di lavori che si erano svolti nel passato (per sostituzione di tubi) lo ha dimostrato, ma, in ogni caso, l'obbligo di preliminare, adeguata valutazione dei rischi, riguardava sicuramente le aule scolastiche sottostanti, tra cui quella della 4G, oggetto del crollo, che senza dubbio erano un luogo di lavoro.
Alla luce delle considerazioni e argomentazioni svolte in precedenza, nella parte seconda della presente motivazione, si è già posto (ed è stato risposto), il quesito, fondamentale, che ha dominato l'intero processo: non si sarebbero potuti valutare i rischi, dovuto alle evidenziate anomalie e instabilità del detto controsoffitto,dell'aula, se non conoscendo, e, quindi, accedendo al sovrastante vano tecnico, attraverso la botola.
La botola, che era presente nell'aula 4G, come in altri locali dello stesso piano, sarebbe stata doverosamente utilizzata, dal garante, che avesse fatto la valutazione dei rischi, attrezzandosi, come sarebbe stato agevolmente possibile (una scala, per salire, e attrezzi di facile impiego, per l'apertura) per l'apertura.
Nel caso di specie, nessuno dei garanti, attuali imputati, ha mai preso conoscenza e quindi neppure aperto detta botola, ponendosi cosi in partenza nelle condizioni di non rispettare il precetto prevenzionistico, ovvero effettuare la preliminare, adeguata valutazione dei rischi, nei termini sopra descritti, e ciò in violazione di legge (non a caso, l'art. 2 lett. q) del Dlgs 81/08, già richiamato, definisce la "valutazione dei rischi" "valutazione globale e documentata" di "tutti i rischi per la salute e la sicurezza"), perseverando, ciascuno dei RSPP nel proprio ambito, in una inerzia prolungata, quando, proprio in sede di preliminare,adeguata valutazione dei rischi,
sarebbe consistito, e si sarebbe dovuto concretizzare, come detto, il compito maggiormente gravoso, ma esigibile, per detti garanti della sicurezza, e che avrebbe richiesto un elevato, ma da loro esigibile, grado di diligenza, del tutto disatteso, nel caso di cui si tratta.

16)Il trattamento sanzionatorio.
Premesso che tutti i reati, contestati, agli imputati suddetti sono sussistenti, compreso il reato sub A (art. 449 in relazione all'art. 434 cp), essendosi, all'evidenza, verificato, in occasione del crollo, un avvenimento di particolari gravità e complessità, che ha creato una concreta situazione di pericolo per una cerchia indeterminata di persone, nel momento in cui, in stretta continuità argomentativa con quanto fin qui esposto, si deve passare al trattamento sanzionatorio, non si può non sottolineare con forza che la tragedia del crollo, nella scuola Darwin, ha rappresentato una vicenda di enorme incidenza, anche per il suo impatto sociale, sulla opinione pubblica, con molte manifestazioni pubbliche di partecipazione al dolore delle vittime, e con la elaborazione, da parte del Ministero, di specifiche linee guida, per il rilevamento, finalmente generalizzato, della vulnerabilità degli elementi, non strutturali, nelle scuole (Intesa Rep. 7/CU 28/1/2009).
L'impatto è stato quello descritto anche perché un edificio scolastico, come hanno sottolineato in particolare le difese di parie civile, è considerato un luogo nel quale, generalmente, ciascuno è portato a riporre fiducia.
E, quindi, correttamente, l'Accusa pubblica, in particolare, parlando dei garanti dirigenti della Provincia, Ente proprietario, dell'edificio della scuola Darwin, non ha mancato di sottolineare anche la incidenza di, innegabili, carenze nelle scelte di fondo, proprie dei funzionari dirigenti suddetti, nell'ambito di politiche della sicurezza degli edifici scolastici, da ritenersi inadeguate, vieppiù in un contesto normativo, in particolare dal Dlgs 626/94, in poi, connotato da rigore (si è già evidenziato, in precedenza, che, non a caso, il legislatore, all'art. 18 Dlgs 81/08, nel descrivere gli obblighi a carico della Amministrazione, per gli interventi strutturali e di manutenzione, dei locali ed edifici in uso a PPAA, richiama espressamente "le istituzioni scolastiche"),
In un tale contesto normativo, coinvolgente, nel loro distinto ambito,e ruolo, anche i RSPP della scuola, l'insistenza del legislatore e della giurisprudenza di legittimità, nell'obbligo di preliminare, adeguata valutazione dei rischi, nei termini precisati, lungi dall'essere fine a sé stessa, avrebbe dovuto costituire la base "operativa", ineluttabile, in vista della attuazione, la più puntuale possibile, di interventi "strutturali" di manutenzione, che consentissero comunque di rispondere puntualmente all'obbligo di valutazione dei rischi ("valutazione globale e documentata di tutti i rischi, per la salute e la sicurezza", come in precedenza già richiamato, e che avrebbe richiesto "in primis" la presa di conoscenza del controsoffitto e del sovrastante vano tecnico, a cui sarebbe seguita la ispezione, e le conseguenti attivazioni). Nella specie, la omessa valutazione dei rischi, nei termini precisati, è stata, quindi, anche frutto di una determinazione di fondo, di carenze organizzative, dell'Ente proprietario, Provincia, innegabilmente condizionante, in funzione delle attivazioni conseguenti.
In continuità argomentativa con tutta la esposizione precedente, questa Corte sottolinea, quindi,ancora la pregnanza da attribuire alla omessa preliminare, adeguata valutazione dei rischi, come omissione colposa, nella specie già di per sé causalmente collegata all'evento-crollo, verificatosi.
Se detta condotta doverosa fosse stata tenuta, nello specifico, nei termini suddetti, avrebbe indotto i detti garanti della sicurezza dell'edificio a predisporre quantomeno puntuali e tempestivi interventi di rafforzamento del controsoffitto, che, non si dimentichi, era esteso a tutto il piano, dell'aula oggetto del crollo (cfr. Cass. 3/5/2010, n. 16761 sulle colate di Sarno,già richiamata).
Essendo, alla luce, di quanto fin qui esposto, evidente, sia per i funzionari dirigenti della Provincia, che per i RSPP della scuola, nei rispettivi ambiti, che il monitoraggio dei rischi, esistenti, e conoscibili, non sarebbe stato adeguato — e nello specifico, non lo è stato — se non esteso a tutto ciò che, nell'edificio, era da conoscere, ispezionare, ed era ispezionarle, e, come tale, avrebbe dovuto essere ispezionato, con tutte le attivazioni che ne sarebbero conseguite (qui, l'ambiente di lavoro era costituito dalle aule scolastiche, e dai locali, del primo piano, della scuola Darwin, il cui controsoffitto ("Perret" spinto, già descritto), e relativo vano tecnico, sovrastante, erano accessibili attraverso le numerose botole presenti, come meglio descritto al precedente capitolo 8, che qui si richiama, in particolare ).
La tragedia che si è consumata, con il crollo del 22/11/2008, ha avuto, per tutte le ragioni esposte, conseguenze terribili: un giovane studente ha perso la vita, un altro studente ha riportato lesioni gravissime permanenti, altri hanno subito a loro volta lesioni; una intera scolaresca e tutto il personale scolastico sono stati coinvolti; altri ancora avrebbero potuto esserne coinvolti.
Il Procuratore Generale,nel giudizio di appello, ha ripreso tutti gli aspetti della vicenda, e (udienza in data 3/6/2013, cfr. verb. di trascrizione, pagg. 88 e s.) ha sottolineato un ulteriore aspetto: da nessuno degli imputati, nel giudizio di appello, è stato manifestato un minimo accento di turbamento, per la vicenda, e per le conseguenze che si sono prodotte.
Tanto premesso, e ferme restando le già evidenziate ragioni di graduazione nell'incidenza delle posizioni di garanzia, in capo ai suddetti imputati, nei rispettivi ambiti, questa Corte non ravvisa elementi per poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
Si è trattato, nei rispettivi ambiti, di condotte gravemente colpose, dalle quali sono derivate le conseguenze sopra descritte, a fronte delle quali, la mera incensuratezza non sarebbe comunque sufficiente (art. 62 bis ult. comma cp).
Per il DM., che ha ricoperto, ne! tempo, i plurimi ruoli di garanzia sopra indicati, e descritti, a fronte di una pena, richiesta dal PG, di anni sette di reclusione, questa Corte ritiene equa e adeguata, e, come tale, da confermare, la pena, irrogata in primo grado, di anni quattro di reclusione.
Premessa la sussistenza del concorso formale fra tutti i reati, contestati, a sensi dell'art. 81 co.l cp, e che reato più grave va considerato l'omicidio colposo aggravato, la pena base va determinata per i capi B e C in misura superiore al minimo edittale (pari a anni due e un giorno), in considerazione di tutte le circostanze dell'azione, che, nei rispettivi ambiti, degli imputati, hanno presentato connotazioni di accentuate inerzia, trascuratezza e superficialità.
Per il DM., quindi, si conferma la pena di anni quattro di reclusione (pena base: per l'art. 589 cp: anni tre mesi sei, aumentata di mesi sei per il capo À).
Per M. e MZ., che hanno ricoperto i ruoli di dirigenti della Provincia, sopra descritti, tenuto conto dei rispettivi tempi di dirigenza, e delle incidenze dei rispettivi ruoli dirigenziali, e per i quali il Procuratore Generale ha chiesto una pena di anni cinque mesi quattro di reclusione, ciascuno, questa Corte ritiene equa ed adeguata la pena seguente:
per M.: anni tre mesi quattro di reclusione; per MZ.: anni tre di reclusione.
(per M.: pena base: anni tre, ex art. 589 cp, aumentata a anni tre mesi quattro per il capo A; per MZ.: pena base: anni due mesi otto, ex art. 589 cp, aumentata a anni tre per il capo A).
Per gli imputati RSPP della scuola, TR., SI. e P., il Procuratore Generale ha chiesto per ciascuno la pena di anni quattro mesi otto di reclusione.
Questa Corte ritiene pena equa e adeguata la seguente: per TR.: anni due mesi nove di reclusione; per SI.: anni due mesi due di reclusione; per P.: anni due mesi sei di reclusione.
TR. ha ricoperto il ruolo di RSPP per più tempo, per circa cinque anni; SI., a sua volta, ha ricoperto il ruolo di RSPP per poco meno di un anno; P., a sua volta, ha ricoperto il ruolo di RSPP per circa due anni.
Ne consegue che: per TR. si stima pena equa e adeguata la sseguente: su una pena base exart. 589 cp di anni due mesi sei, la stessa va aumentata per il capo A a anni due mesi nove di reclusione; per SI., si stima pena equa ed adeguata la seguente: su una pena base ex art. 589 cp di anni due mesi uno, la stessa va aumentata per il capo A a anni due mesi due di reclusione; per P., si stima pena equa ed adeguata la seguente: su una pena base ex art. 589 cp di anni due mesi tre, la stessa va aumentata per il capo A a anni due mesi sei di reclusione.
Alle condanne, segue per gli imputati appellati la condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, e per l'appellante DM. la condanna alle spese
del presente grado.
La decisione di questa Corte, sulla penale responsabilità degli imputati, di cui sopra, si riflette anche sulla decisione relativa alla responsabilità civile.
La difesa degli imputati M. e MZ. (avv. Rossomando), con note di udienza in data 10/7/2013, ha lamentato che soltanto la parte civile C.C. abbia presentato appello avverso la sentenza di primo grado, mentre le restanti parti civili, nonostante non abbiano impugnato la sentenza, hanno comunque depositato, nel presente giudizio di appello, conclusioni e nota spese.
Richiamati i precedenti, contrastanti, della giurisprudenza di legittimità, in materia, anche da parte delle SS.UU., detta difesa ha assunto che queste ultime parti civili, avendo omesso l'impugnazione, non possano giovarsi dell'appello del PM, e che, nei loro confronti, si sarebbe formato il giudicato, ex art. 329 epe; per l'effetto, ha chiesto la estromissione di dette parti civili.
Questa Corte ritiene di dover respingere l'assunto della difesa suddetta, e le conseguenti conclusioni della stessa.
Vero è che, in materia, come ricordato dalle stesse note di udienza di cui sopra, sono intervenute due pronunzie contrastanti della SC a Sez.Unite, ma con la pronunzia più recente (sentenza n. 30327 del 10/7/2002, delle SS.UU.) la SC ha espresso un indirizzo che questa Corte ritiene quello più conforme alla lettera e alla "ratio" della previsione di cui all'art. 76 co.2 cpp.
Questa Corte fa proprio detto più recente indirizzo, secondo il quale "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (ed principio delia immanenza della costituzione di- parte civile), a cui si sono conformate una serie di pronunzie più recenti (cfr. Cass. Sez. IV, 11/3/2004 n. 11468).
Ne consegue che il Giudice conserva solo il potere di verificare la sussistenza del diritto fatto valere e la connessione di questo con l'azione penale.
Gli imputati, che sono stati condannati da questa Corte (M.; MZ.; TR.; SI.; P.), con l'imputato DM., in solido con la Provincia di Torino, quale responsabile civile per fatto degli imputati M. e MZ., vanno, quindi, condannati al risarcimento di tutti i danni, in favore delle costituite parti civili: C.C.; M.A.AZ.; S.F.; Y.F.; M.S.; A.B.; V.G.; M.P.; L. G.; D. G.; M. A.; P. MR,; S.L.; V.R. GA.F. M.; C. F.; e il Comune di Rivoli.
Per la liquidazione in via definitiva dei detti danni, le parti vanno rimesse al Giudice civile competente, dovendosi determinare i danni, e le relative quantificazioni, non determinabili in termini precisi allo stato.
I suddetti imputati vanno condannati al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, potendosi accedere a una condanna parziale, nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova, ex art. 539 co.2 cpp.
Ne consegue che si stima equa, ed adeguata, la condanna al pagamento di una provvisionale,cosi quantificata:
in favore di C.C.: di euro 200.000.000;
in favore di B.A.: di euro 20.000.000;
in favore di L.G.: di euro 20.000.000;
in favore di D.G.: di euro 5.000.
In conformità a quanto già statuito con la sentenza di primo grado (cfr. sentenza impugnata, pagg. 54 e s.), si procede a una quantificazione in via definitiva dei danni, nei casi in cui ne è stata ritenuta la possibilità dal Primo Giudice, e sulla base dei criteri, e dei parametri, fatti propri anche da questa Corte, già motivatamente esposti dal Primo Giudice, che questa Corte ritiene equi e adeguati.
Su dette basi, i danni vengono definitivamente liquidati in favore di:
M.M.: nella misura complessiva di euro 8.000;
B.F.: nella misura complessiva di euro 9.800;
V.R.M.: nella misura complessiva di euro 9.800;
F.M.: nella misura complessiva di euro 8.360;
A.G.: nella misura complessiva di euro 15.915;
D.A.: nella misura complessiva di euro 8.840;
P.V.: nella misura complessiva di euro 8.000;
M.E.: nella misura complessiva di euro 8.000;
B.G.: nella misura complessiva di euro 8.600;
P.S.: nella misura complessiva di euro 8.600;
dichiarando le predette condanne provvisoriamente esecutive.
Per i due Enti esponenziali, Legambiente Onlus e Cittadinanza Attiva Onlus, si procede a una liquidazione definitiva, in via equitativa, nella misura, che appare equa, e proporzionata al caso concreto, di euro 10.000, per ciascuno.
Gli imputati M., MZ., TR., SI., P., e DM., con il responsabile civile Provincia di Torino per M., MZ. e DM., sono altresì condannati alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza, in questo grado di giudizio, in favore:
della difesa avv. Gian Paolo Zancan, per la parte C.G., che si stima equo, valutato l'impegno della causa, liquidare in euro 25.000;
della difesa avv. G. Gallenca per il Comune di Rivoli, che si stima equo, valutato l'impegno della causa, liquidare in euro 10.000;
della difesa avv. Carena, che liquida in euro 3.000;
della difesa avv. Raffaella Variglia, per Cittadinanza Attiva Onlus, che si stima equo, valutato l'impegno della causa, liquidare in euro 5.000;
della difesa avv. Alberto Avidano, per Lega Ambiente Onlus, che si stima equo, valutato l'impegno della causa, liquidare in euro 4.000, e per le restanti parti civili, dallo stesso assistite, che liquida in euro 5.000;
della difesa avv. Mirate, per le parti civili dallo stesso assistite, che si stima equo, valutato l'impegno della causa, liquidare in euro 5.000;
della difesa aw. M. Colla, per le parti civili dallo stesso assistite, che si stima equo, valutato l'impegno della causa, liquidare in euro 12.000.
Per tutti, oltre Iva e Cpa.
La sentenza impugnata va confermata nel resto.
La particolare complessità della motivazione, in uno con i carichi di lavoro di questa Sezione, della Corte di appello, impongono la fissazione in giorni 90 del termine di deposito della presente sentenza.


PQM






LA CORTE

Visto l'art. 605 cpp,
in parziale riforma dell'impugnata sentenza;
dichiara M. Sergio, MZ. Enrico Bruno, TR. Fulvio, SI. Diego e P. Paolo
responsabili dei reati loro ascritti, e ritenuto il concorso formale tra i reati di cui ai capi A,B e C;
condanna:
M. Sergio alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;
MZ. Enrico Bruno alla pena di anni 3 di reclusione;
TR. Fulvio alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione;
SI. Diego alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione;
P. Paolo alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;
oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
condanna DM. al pagamento delle spese del grado.
Visto l'art. 530 co.2 cpp;
assolve MA. Massimo dai reati ascritti per non aver commesso il fatto.
Condanna gli imputati M. Sergio, MZ. Enrico Bruno, TR. Fulvio, SI. Diego e P. Paolo, con DM. , in solido con la Provincia di Torino, quale responsabile civile per fatto
di M. Sergio, MZ. Enrico Bruno, al risarcimento di tutti i danni in favore delle parti civili costituite C.C., M.A.A., S.F., Y.F., M.S., A.B., V.G., M.P., L.G., D.G., M.A., P.MR., S.L., V.R. GA., F.M., C.F.; Comune di Rivoli;
per la cui liquidazione le parti sono rimesse al Giudice civile competente.
Condanna i suddetti imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore di:
C.C. di euro 200.000.000;
F.Y. di euro 30.000;
B.A. di euro 20.000;
L.G. di euro 20.000;
D.G. di euro 5.000.
Condanna i predetti imputati M. Sergio, MZ Enrico B., TR. Fulvio, SI. Diego e P. Paolo, con DM. , in solido con la Provincia di Torino, quale responsabile civile per fatto di M. Sergio, MZ. Enrico Bruno, al pagamento di tutti i danni in favore delle parti civili costituite,nella misura che segue:
M.M. in euro 8.000;
B.F. in euro 9.800;
V.R.M. in euro 9.800;
F.M. in euro 8.360;
A.G. in euro 15.915,05;
D.A. in euro 8.840;
P.V. in euro 8.000;
M.E. in euro 8.000;
B.G. in euro 8.600;
P.S. in euro 8.600;
dichiarando le predette condanne provvisoriamente esecutive;
Condanna i predetti imputati M. Sergio, MZ Enrico B., TR. Fulvio, SI. Diego, P. Paolo, con DM. , in solido con la Provincia di Torino, quale responsabile civile per fatto di M. Sergio, MZ. Enrico B., al risarcimento di tutti i danni, in favore delle parti civili costituite, nella misura che segue:
euro 10.000 in favore di Cittadinanza Attiva Onlus;
euro 10.000 in favore di Lega Ambiente Onlus,
Condanna i predetti imputati M. Sergio, MZ. Enrico B., TR. Fulvio,SI. Diego, P. Paolo e DM. , con il responsabile civile Provincia di Torino per M., MZ. e DM., alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza in questo grado di giudizio, in favore: della difesa avv. Gian Paolo Zancan, per la parte civile C.G., che liquida in euro 25.000; della difesa avv. G. Gallenca per il Comune di Rivoli, che liquida in euro 10.000; della difesa avv, Carena che liquida in euro 3.000; della difesa avv. Raffaella Variglia, per Cittadinanza Attiva Onlus, che liquida in euro 5.000; della difesa avv. Alberto Avidano, per Lega Ambiente Onlus, che liquida in euro 4.000, e, per le restanti parti civili, dallo stesso assistite, che liquida in euro 5.000;
della difesa avv. Mirate, per le parti civili dallo stesso assistite, che liquida in euro 5.000;
della difesa avv. M. Colla, per le parti civili dallo stesso assistite, che liquida in euro 12.000; per tutti: oltre Iva e Cpa.
Conferma nel resto.
Fissa in giorni 90 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 28 ottobre 2013.