Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2008
Parti: Faam e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Faam Fermo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Premessa
2. Sistema informativo aziendale
3. Mercato del Lavoro
4. Sicurezza sul posto di lavoro
5. Flessibilità e orario di lavoro
• Flessibilità nell'orario giornaliero

• Godimento ferie, rol e festività soppresse
6. Piano di incentivazione
7. Premio presenze
8. Determinazione Obiettivi
9. Elementi accessori
10. Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A Piano di incentivazione
Allegato B Normativa generale di comportamento

Contratto Integrativo Aziendale Faam spa

1 - Premessa
Il contratto integrativo aziendale Faam spa nasce dalla volontà comune della direzione aziendale, delle rappresentanze dei lavoratori e dell'Organizzazione Sindacale Fiom/Cgil di formulare un accordo che contribuisca a raggiungere comuni obiettivi.
Come la Qualità Totale intesa nel significato più ampio del termine e quindi non solo per quel che riguarda le peculiarità del prodotto ma anche la sicurezza e la soddisfazione nell'ambiente di lavoro.
Come l'Innovazione che non investe solamente il bene finale ma anche i processi aziendali e produttivi, la crescita e la formazione delle maestranze e degli impiegati.
Come la Produttività che non deve essere concepita come il semplice rapporto fra output e risorse impiegate ma come la capacità dell'impresa di produrre ricchezza da condividere con chi ne è stato attore primo ed artefice.
Le parti sono quindi consapevoli che questi comuni obiettivi sono le chiavi indispensabili per affrontare un mercato sempre più globalizzato, complesso e che richiede al nostro sistema-paese una maggiore maturità che va ben al di là di una mera concorrenza sul prezzo.
Appare opportuno evidenziare i due cardini sui quali poggia questo contratto:
1. La stagionalità che caratterizza il mercato degli accumulatori elettrici, e di conseguenza anche la produzione degli stessi, in funzione della quale l'azienda riscontra un'evidente esigenza di flessibilità per quel che riguarda la gestione dell'attività produttiva.
2. La reciproca volontà di incoraggiare le potenzialità professionali di ciascun dipendente ed incrementare il contributo degli stessi agli obiettivi aziendali.

2 - Sistema informativo
L'azienda, in appositi incontri quadrimestrali da convocarsi con almeno una settimana di preavviso, informerà la RSU e i capireparto sull'andamento aziendale, sulle prospettive di sviluppo, sugli investimenti e sull'occupazione. In sede di tale incontro l'Azienda informerà inoltre riguardo l'andamento, nell'anno in corso, degli indici di qualità e produttività inerenti il calcolo del Piano di Incentivazione.
L'azienda semestralmente, entro il mese di giugno e di dicembre, informerà tutti i lavoratori, in assemblee generali di stabilimento, circa l'andamento generale dell'azienda riguardo gli indici, lo sviluppo e gli investimenti.
L'azienda insieme alla RSU si impegna in una più efficiente gestione delle bacheche che rappresentano un importante strumento di comunicazione: in esse andranno esposti gli andamenti trimestrali della produttività, degli scarti, dei reclami e della difettosità del prodotto.

3 - Mercato del lavoro
Seguendo una comune linea di pensiero in merito al ruolo del dipendente in azienda, e in anticipo rispetto alla contrattazione nazionale, si ritiene opportuno affermare che il rapporto di lavoro normale in Faam il contratto a tempo indeterminato. Eventuali rapporti di lavoro a termine hanno semplicemente lo scopo di far fronte ad esigenze di flessibilità non altrimenti affrontabili. Per dar valore alle precedenti parole l'impresa si impegna, per singolo lavoratore, a non utilizzare forme di lavoro a tempo determinato (compresi anche eventuali contratti interinali) per periodi maggiori a 36 mesi.

4 - Sicurezza sul posto di lavoro
Consci dell'importanza della tematica, anche a livello nazionale, del valore inestimabile della salute, e convinti che la sicurezza sia una cultura e un segno di civiltà prima di essere un diritto/dovere, si ritiene opportuno porre in maggior risalto la questione.
L'impresa, oltre ai normali obblighi di legge, tenuta a fornire a tutti i dipendenti adeguate conoscenze sulla situazione ambientale e sulle condizioni di rischio rispetto alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori (siano essi impiegati che operai). Se nell'azienda ci fosse qualche lavoratore di provenienza estera, su sua esplicita richiesta, le norme di sicurezza dovranno essere tradotte nella lingua di provenienza.
L'azienda effettuerà almeno un'assemblea retribuita all'anno nella quale verranno illustrati i temi della salute e della sicurezza. Verrà convocata dalla direzione aziendale, in specifico attraverso i propri responsabili della sicurezza, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione va consegnato in copia anche ai RLS.
Infine le parti saranno impegnate ad adottare le linee-guida contenute nel protocollo di gestione della sicurezza, definito tra Inail, organizzazioni sindacali e imprese.
Si rimanda comunque all'allegato B per la normativa generale di comportamento.

5 - Flessibilità e orario di lavoro
Flessibilità nell'orario giornaliero

Dove le esigenze produttive lo richiedano, l'azienda potrà far effettuare prestazioni di lavoro supplementari per un massimo di n. 150 ore complessive annue per gli anni 2007 e 2008. Le ore di lavoro supplementari saranno così recuperate:
• la metà verrà erogata direttamente e integralmente nella retribuzione del mese in cui sono state prodotte con una maggiorazione del 25% rispetto al normale emolumento;
• l'altra metà sarà goduta come riposo nei periodi di minore intensità produttiva in regime di flessibilità aumentate sempre di una quota pari al 25%: in questo caso la maggiorazione del 25% verrà corrisposta nel cedolino del mese di effettivo svolgimento del lavoro supplementare.
Tali prestazioni lavorative saranno distribuite in massimo 2 ore giornaliere nei giorni dal Lunedì al Venerdì, nonché per esigenze tecniche particolari e straordinarie di turno, anche di Sabato per un massimo di n. 8 ore. Il numero di ore di recupero pro-capite settimanali viene stabilito in massimo n. 8 ore. Le ore di flessibilità debbono essere recuperate entro l'anno di utilizzo, e quelle non ancora recuperate entro il 31 dicembre verranno recuperate nel corso dell'anno successivo entro il mese di giugno. Nel caso in cui si abbia l'impossibilità di recuperare i riposi maturati, questi verranno goduti o retribuiti.

Godimento ferie, rol e festività soppresse
Nel caso non sia possibile far fruire completamente nel corso dell'anno di maturazione a tutti i lavoratori in forza istituti contrattuali quali ferie, ROL e festività soppresse, si conviene che gli istituti contrattuali di cui sopra maturati nell'anno e non ancora goduti alla data del 31 dicembre vengano usufruiti dagli interessati nel corso dell'anno successivo comunque entro e non oltre il mese di giugno.
L'azienda si impegna poi a predisporre il piano ferie entro e non oltre il mese di Marzo.


9 - Elementi accessori
Orario di lavoro: L'orario di lavoro della settimana, compresa la flessibilità, deve essere esposto in bacheca per ogni reparto entro il giovedì della settimana precedente.
Lavoro notturno: L'eventuale modifica dell'orario di lavoro per esigenze produttive (anche lavoro notturno) verrà comunicata alla RSU.
Indennità di mensa: Le parti riconoscono la validità sociale della mensa e, in attesa di una eventuale istituzione futura, concordano di erogare una indennità sostitutiva di importo pari a 3,50 (tre/50 cent.) Euro a persona e per ogni giorno di effettivo lavoro (superiore o uguale a 6 ore).

Allegati
Allegato B Normativa generale di comportamento


Art. 1 Il dipendente non può assentarsi o abbandonare il posto di lavoro in maniera ingiustificata e senza aver avvisato il rispettivo capo reparto.

Art. 2 Il dipendente non può presentarsi in ritardo sull'inizio dell'orario di lavoro, non può sospendere o anticipare la cessazione dell'orario senza giustificato motivo.

Art. 3 Il dipendente è tenuto a portare rispetto ai superiori evitando qualunque forma di insubordinazione, minacce, e/o rifiuti di obbedienza agli ordini.

Art. 4 Il dipendente non può eseguire il proprio lavoro lentamente e/o in maniera negligente o causando danni ai colleghi e all'azienda o al prodotto del suo lavoro.

Art. 5 Il dipendente non può presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o assumere alcool durante l'orario di lavoro o introdurre bevande alcoliche all'interno dello stabilimento.

Art. 6 Il dipendente non può svolgere, senza permesso del datore di lavoro, lavori conto terzi dentro e fuori l'azienda di pertinenza della stessa senza un permesso scritto del datore di lavoro.

Art. 7 Il dipendente non può fumare all'interno dell'azienda fatto salvo nei luoghi previsti e dopo aver ottenuto il permesso dal suo diretto superiore.

Art. 8 Il dipendente non può danneggiare per distrazione i macchinari gli impianti o i prodotti o nascondere scarti di lavorazione.

Art. 9 Il dipendente salvo diversa disposizione del diretto superiore non può riposare oltre le pause contrattuali previste.

Art. 10 Il dipendente per eseguire il suo lavoro deve attenersi alle modalità e sequenze previste nelle istruzioni operative presenti nei reparti e deve osservare le indicazioni di prevenzione e protezione dagli infortuni che i preposti e/o il Responsabile impartiscono.

Art. 11 […]

Art. 12 Il dipendente è tenuto alla civile convivenza con i relativi colleghi; inoltre è fatto divieto di far uso di ingiurie, violenza, risse sia al di fuori che all'interno dei reparti lavorativi o degli uffici.

Art. 13 […]

Art. 14 I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari.

Art. 15 I lavoratori utilizzano i DPI (dispositivi di protezione individuale) messi a loro disposizione conformemente all'informazione ed alla formazione ricevute ed all'addestramento eventualmente organizzato.

Art. 16 In particolare, riguardo i DPI, i lavoratori:
• hanno cura dei DPI messi a loro disposizione
• non vi apportano modifiche di loro iniziativa
• al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna di DPI
• segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato dei DPI messi a disposizione

Art. 17 Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Art. 18 I lavoratori in materia di sicurezza:
• osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzano correttamente i macchinari le apparecchiature, gli utensili, le sostanze, e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
• utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
• segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o i pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri lavoratori;
• si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
• contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Alla contravvenzione di quanto sopra il lavoratore sarà punito secondo le modalità di legge.
(Rif: CCNL vigente Legge 547/55 D.Leg. 626/94 e successive modificazioni).