Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 maggio 2014, n. 12046 - Infortunio mortale e comportamento abnorme del lavoratore
Fatto
G.A., G. e R.A. nel 1999 convenivano in giudizio la F. s.p.a. dinanzi al Tribunale di Brescia anche in qualità di eredi del defunto padre M.A. per sentirla condannare al risarcimento del danno conseguente alla morte sul lavoro del fratello, A.A., verificatasi nel 1995.
Esponevano che l’incidente sul lavoro si era verificato mentre il fratello svolgeva le mansioni affidategli dalla datrice di lavoro e a causa della mancata predisposizione da parte di questa delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di infortuni: l’ A. veniva travolto e schiacciato da un palo che stava scaricando mediante l’autocarro munito di gru a lui affidato dalla F.
Puntualizzavano che l’A. era stato avvisato solo il giorno prima dalla società che doveva recarsi in quel cantiere a coordinare una squadra per scaricare i pali, dato che l’autista incaricato non era disponibile, e che quindi non conosceva i luoghi e in particolare non aveva mai eseguito un trasporto con scarico su un terreno come quello (campo arato), avendo in precedenza solo effettuato trasporti con scarico su strade asfaltate. Sostenevano che la società, a mezzo di un geometra o di un tecnico, avrebbe dovuto indicare all’operaio quali pali prendere, come scaricare, di quanto farli sporgere dal camion e soprattutto quali piastre da appoggio usare, quanto larghe e predisposte per quale carico, e non affidare tutte queste scelte ad un semplice autista quale l’A.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 2004, condannava la F. s.p.a. a risarcire il danno agli attori, nella misura di euro 18.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del solo danno morale, iure proprio e iure hereditatis pro quota quanto al danno che sarebbe spettato al padre M., e condannava la Compagnia di Ass.ni A. a tenere indenne la convenuta nella misura di euro 5.164,57 (pari alla differenza tra il massimale e quanto già versato dall’assicurazione alla moglie e alla figlia dell’ A.).
La F. s.p.a. interponeva appello, cui resistevano gli A. proponendo a loro volta appello incidentale con il quale chiedevano il risarcimento anche del danno da lesione della serenità familiare, non riconosciuto in primo grado, ed anche l’A Ass.ni. La sentenza di appello ribaltava l’esito del giudizio di primo grado, rigettando le domande dei fratelli A. La dinamica dell'infortunio, ricostruita dal tribunale in primo grado, era univoca ; fermato il camion sul campo arato, l’A. iniziava lo scarico del primo palo con il braccio meccanico dopo aver posto sul terreno una sola piastra di appoggio di cm. 40x 40 manovrando la gru dal lato destro del camion, ovvero quello a valle, e nel momento in cui il braccio meccanico portava il palo fuori dalla sagoma del camion, lo stabilizzatore affondava nel terreno e il camion si ribaltava sul lato destro, portando con se l’altro palo, non legato e non assicurato al cassone, che investiva il lavoratore provocandone la morte. Mentre il Tribunale aveva ritenuto che l’evento dannoso fosse da ricondursi a responsabilità della F. per non aver formato il lavoratore in relazione ai rischi specifici di questa attività e per non aver dotato i camion di adeguate lastre di appoggio, più ampie e di un miglior sistema di controllo della gru, la corte d’appello giungeva alla soluzione opposta.
In primo luogo riteneva che il giudice di prime cure mal avesse fatto a non considerare minimamente gli accertamenti espletati nel giudizio penale e gli esiti di questo, conclusosi con una piena assoluzione del responsabile della società, dei quali si poteva tener conto benché gli A. non si fossero costituiti parte civile in sede penale.
Osservava poi che i colleghi dell’A. che avevano riferito sui fatti come testimoni erano stati sottoposti a procedimento penale per falsa testimonianza ed assolti anche in questo caso con formula piena in un giudizio in cui viceversa gli eredi dell’A. si erano costituiti parte civile.
Riteneva che dai particolari sulla dinamica dei fatti accertati in sede penale, in entrambi i giudizi, emergesse con chiarezza la condotta colposa dell’A. il quale, incurante dei solleciti e delle raccomandazioni provenienti dalla sua stessa squadra di operai, ometteva sia di trasportare un palo alla volta, sia di assicurare i due pali al cassone del camion, sia di estrarre e posizionare tutti e quattro gli stabilizzatori in dotazione, e si poneva a condurre la manovra dal lato destro del camion ovvero nella posizione più esposta al pericolo e con minore visibilità. Inoltre, dall’istruttoria penale erano emerse sia l’esperienza pluriennale dell’A. in quel genere di trasporti che la presenza sul camion di due cartelli che ricordavano all’autista di posizionare tutti e quattro gli stabilizzatori e di non sostare sul lato ove avrebbe eseguito lo scarico, ed il fatto che lo stesso, richiamato al rispetto delle regole di prudenza dai colleghi presenti sul posto, aveva replicato che gli era più comodo condurre la manovra in quel modo, suscitandone lo stupore. Ciò considerato, la corte rigettava la domanda di risarcimento danni ritenendo che l'infortunio fosse da addebitare esclusivamente alla imprudente condotta del lavoratore (non essendo emersi dall’istruttoria civile rilevanti clementi di segno contrario), condannando al contempo gli A. a restituire quanto eventualmente già percepito in forza della immediata esecutività della sentenza di primo grado.
I fratelli A. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 422 del 2007, depositata dalla Corte d’Appello di Brescia il 19.6.2007, articolato in sette motivi, nei confronti di F. s.p.a. e di A. Assicurazioni s.p.a.
Resiste F. s.p.a. con controricorso.
La A., regolarmente intimata, non ha svolto attività difensive.
Le parti costituite non hanno depositato memorie.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso, i fratelli A., denunciano il vizio di violazione di legge, ex art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed all’art. 111 Cost.; contestando che la corte d’appello abbia fondato il suo convincimento esclusivamente sulle risultanze del processo penale, in cui essi non erano parte non essendosi costituiti parte civile, e non limitandosi ad utilizzare anche quelle nell’ambito della formazione del proprio libero convincimento, come consentito dal codice. Ricordano che le prove acquisite in un diverso processo sono utilizzabili come prove atipiche, e quindi come semplici argomenti di prova, c non come prove decisive, obliterando completamente le risultanze del processo civile al quale soltanto gli odierni ricorrenti hanno partecipato. Rilevano che una diversa e preponderante valutazione delle prove atipiche fino a fare assurgere loro il rilievo di unica prova decisiva per il processo si porrebbe in violazione dei principi costituzionalizzati del contraddittorio e del giusto processo. Osservano che, in particolare, la corte d’appello nel dare esclusiva rilevanza alle prove raccolte nel procedimento penale, aveva trascurato di considerare le circostanze che invece erano emerse nell’istruttoria civile, ben riportate nella sentenza di primo grado che in base a quelle aveva affermato l’esclusiva responsabilità della società. In particolare, la corte d’appello non aveva considerato essere il loro congiunto, un semplice autista di camion, senza adeguata formazione e non fornito dalla ditta di materiali adeguati al trasporto che avrebbe dovuto effettuare, su un tipo di terreno per lui nuovo, e che sul luogo non fosse stato eseguito un precedente sopralluogo da un tecnico incaricato dalla ditta, per esaminare il terreno e predisporre le lastre di appoggio adeguate.
Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono delle stesse circostanze (rilevanza data nel giudizio civile di danno alle circostanze di fatto emergenti dai giudizi penali) sotto il profilo del vizio di motivazione, ovvero censurano la sentenza di merito per non aver la corte illustrato i motivi per cui ha ritenuto di attribuire un ruolo preminente alle circostanze per come accertate dal giudice penale, rispetto agli altri elementi di fatto presenti e non debitamente o altrettanto considerati.
Con il terzo motivo di ricorso si dolgono poi, per contro, del fatto che la corte territoriale non abbia adeguatamente motivato sul perché abbia ritenuto di svalutare completamente la rilevanza delle prove acquisite nel corso del procedimento civile, dalle quali era emersa la mancanza di una formazione specifica dell’A., semplice autista di camion adibito in realtà allo scarico di carichi pericolosi con la gru e la mancanza in F. di piastre della grandezza adeguata individuata dal ctu. In particolare lamentano che a fronte di un comportamento sicuramente omissivo dell’azienda, la corte abbia ritenuto che il comportamento imprudente del lavoratore sia stato tale da interrompere il nesso causale, laddove l’onere della prova sulla interruzione del nesso causale gravava sull’impresa.
I tre motivi, collegati, possono essere trattati congiuntamente.
In relazione ad essi nel suo controricorso la F. sostiene, quanto al primo motivo, che esso è inammissibile in quanto si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 sub specie di violazione di legge laddove l’applicazione dei predetti articoli fatta dal giudice di merito può essere sindacata in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Vi e anche da dire che il processo per falsa testimonianza, al quale hanno partecipato anche gli eredi A. che in quella sede si sono costituiti parte civile, si è concluso nel 2005 con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena; in conseguenza di ciò, la controricorrente afferma che devono ormai ritenersi per positivamente accertati come non false, anche nei confronti degli eredi A., le dichiarazioni rese dagli operai attestanti:
- le direttive impartite dall’azienda di trasportare un solo palo per volta;
- le direttive di posizionarsi dalla parte opposta al lato dello scarico;
- le dichiarazioni relative all’esistenza di una piastra larga 2m. x 2 (cioè idonea a sorreggere adeguatamente il carico che l’A. doveva scaricare) nel luogo ove erano accatastati i pali;
- le dichiarazioni relative alla predisposizione da parte della società di corsi di addestramento in favore degli operai addetti allo scarico.
Il primo motivo di ricorso è in effetti inammissibile, in quanto, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità ( v. in questo senso Cass. n. 14267 del 2006).
Il secondo ed il terzo motivo sono infondati.
La corte territoriale ha correttamente utilizzato per formarsi il suo convincimento, ed ha poi richiamato in motivazione, non soltanto le risultanze del processo civile di primo grado ma anche le risultanze dei due procedimenti penali, il primo conclusosi con l’esclusione di responsabilità penali a carico della società F. per la morte dell’A., il secondo conclusosi nel 2005 con l’assoluzione per fatto non sussiste dal reato di falsa testimonianza dei colleghi della vittima, presenti ai fatti.
Va ribadito a questo proposito che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo ( (v. in questo senso Cass. n. 5965 del 2004).
Quindi, la corte territoriale ha correttamente preso in considerazione, ai fini della formazione del proprio convincimento, sia le prove assunte in primo grado che le prove assunte nei due procedimenti penali, non certo vincolanti in assenza di alcuna pregiudizialità del giudizio penale, ma liberamente apprezzabili in questa sede e dalle quali era possibile trarre argomenti di prova in esercizio di una facoltà consentita dalla legge. Si può aggiungere che una conferma di questi principi e contenuta anche nella recente Cass. n. 15112 del 2013 (citata dal P.G. a sostegno della sua richiesta di accoglimento del primo motivo di ricorso), la cui massima pertinente al profilo in esame così recita in applicatone del principio di autonomia e separazione dei giudici penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile - in presenza di un giudicato penale - di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale".
Sul peso che possono assumere le prove atipiche nella formazione del convincimento del giudice vi è poi da dire che esso non può essere predeterminato né quantificato in termini assoluti di minor valore rispetto alle prove formatesi nel processo, vigendo il principio del libero convincimento, rispetto alla cui corretta formazione costituisce garanzia esterna l’obbligo di motivazione e essendo residuali e tassative le ipotesi di prove aventi un valore legale predeterminato.
Nella specie, la motivazione della sentenza è pienamente logica e coerente laddove ricostruisce ed elenca, traendole dalle risultanze di tutti i processi in cui siano stati coinvolti le parti e i testimoni della vicenda in esame, siano essi civili o penali, tutte le cautele che l’A. avrebbe dovuto osservare e non ha osservato, per concludere che il verificarsi dell’incidente del quale è stato vittima si debba esclusivamente alla sommatoria dei suoi comportamenti imprudenti complessivamente così gravi da integrare l’ipotesi del comportamento abnorme, idoneo a recidere il nesso causale, ex art. 2087 c.c. Stra la responsabilità del datore di lavoro e il verificarsi dell’incidente in caso di infortunio sul lavoro.
Con il quarto motivo di ricorso gli A. deducono sempre il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il diverso profilo della omessa motivazione in ordine all’assolvimento da parte del datore di lavoro dell’onere della prova di aver adottato nel caso di specie tutte le cautele necessarie ad evitare l’evento. I ricorrenti rilevano come rimanga oscuro nella sentenza impugnata, come si sia potuto prescindere dal valutare l’assolvimento da parte della società dell’onere della prova a suo carico di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno in quanto l’accertamento del mancato raggiungimento della prova in tal senso spettante al datore di lavoro avrebbe dovuto portare ad una declaratoria di responsabilità o almeno di corresponsabilità, in capo alla F.
Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione di legge ed in particolare degli artt. 1227, 2056, 2059 e 2087 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. osservando che la corte d’appello, avendo accertato la sussistenza di un comportamento imprudente in capo all’A. non si sia poi posta il problema dell’eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato, ne abbia poi proceduto all’accertamento in concreto delle responsabilità e alla quantificazione dell’incidenza causale del concorso stesso.
Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti deducono il vizio di insufficiente motivazione della sentenza di appello in punto di ripartizione della colpa dell’infortunio tra lavoratore e datore di lavoro e di conseguente quantificazione del risarcimento del danno, quindi riproducono sub specie di difetto di motivazione i rilievi già mossi alla sentenza con il quinto motivo laddove imputano alla corte territoriale di non aver adeguatamente spiegato perché ha escluso una ripartizione delle responsabilità, e di conseguenza di non aver assegnato un risarcimento quanto meno parziale ai ricorrenti, sul presupposto della concorrente responsabilità dell’infortunato nella provocazione del sinistro.
Con il settimo ed ultimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., nonché di alcuni articoli del dpr. n. 547 del 1955 ritenendo che qualora la corte di merito avesse adeguatamente applicato la normativa a salvaguardia della sicurezza del lavoratore, sia generale che speciale, che impone anche l’adozione di misure di sicurezza c.d. innominate di volta in volta commisurate alla situazione di rischio in concreto cui viene sottoposto il lavoratore, avrebbe considerato la F. inadempiente e perciò responsabile del danno cagionato all’A.
Gli anzidetti motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
E’ ben vero infatti che la sentenza della corto d’appello, a fronte di un grave infortunio sul lavoro conclusosi con la morte dell’operaio, non richiama mai espressamente la norma di immediato riferimento, che è l’art. 2087 c.c., che pone in capo all’imprenditore l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica (ed anche la personalità morale) dei prestatori di lavoro.
La sentenza non si confronta neppure espressamente con la rigorosa giurisprudenza di questa Corte formatasi in tema di infortuni sul lavoro.
Si può infatti ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente indicato che il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza sul lavoro anche contro l’operato negligente degli stessi operai che tentino, per superficialità o semplice imprudenza, di sottrarsi all’osservanza delle misure di sicurezza pur predisposte dall’impresa, e che risponde di regola della loro negligenza ed imprudenza anche quando, pur avendo predisposto le cautele necessarie, gli operai si siano infortunati non avendole rispettate. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti più volte affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore non e idonea ad esimere da responsabilità il datore di lavoro quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza, ma soltanto quando sia addirittura abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, e che ciò si verifica quando essa assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo (da ultimo Cass. n. 27127 del 2013). Al verificarsi di questa situazione, e soltanto al verificarsi di comportamenti di tale gravità che per le loro caratteristiche non siano più in alcun modo riconducibili al potere - dovere di controllo dell’imprenditore sulla sicurezza nelle condizioni di lavoro, si interrompe il nesso causale tra la responsabilità del datore e l’evento lesivo verificatosi a carico del lavoratore, con esclusione del rapporto con causale, ed esenzione del datore di lavoro dalla gravosa prova liberatoria e di un giudizio di accertamento in concreto delle rispettive percentuali di responsabilità. In questo caso infatti si considera il comportamento del tutto fuori dagli schemi del lavoratore unica causa efficiente del danno che lo stesso si è provocato.
Ciò premesso, la sentenza va confermata in quanto, pur non essendosi la corte d’appello nella sentenza espressamente confrontata con i principi giurisprudenziali in materia elaborati sulla base della norma di riferimento, non si pone in contrasto con essi, in quanto il dipanarsi della motivazione è coerente con essi ed esente da vizi logici atti a minarne la complessiva resistenza. Emerge infatti con evidenza la linea ricostruttiva della corte, che lega insieme tutti i comportamenti assolutamente noncuranti sia delle regole di comune prudenza che delle direttive impartite dalla società, che delle sue responsabilità di caposquadra/che hanno scandito, nell’infausta mattinata che è culminata con l’incidente, i vari momenti dell’attività svolta dall’infortunato. Questa totale disapplicazione delle regole si è verificata fin dal carico dei materiali presso la sede dell’impresa, allorché l’A., contrariamente alle direttive ricevute, presumibilmente per completare prima il lavoro, prelevava due pali da trasportare e scaricare e non uno, e si dotava di piastre d’appoggio di dimensioni inadeguate rispetto al carico che avrebbero dovuto sostenere e alla natura cedevole del terreno sul quale effettuare lo scarico, ometteva di assicurare i pali durante il percorso, ed eseguiva la manovra di scarico in totale spregio non delle sole regole di prudenza ma della stessa razionalità esponendosi gratuitamente ad un inutile rischio e non tenendo ostentatamente e quasi provocatoriamente conto dei richiami alla prudenza ed alle regole che venivano dai suoi stessi sottoposti, ovvero dagli operai che in quel momento coordinava.
Dalla sentenza emerge l’implicita considerazione di questo comportamento non come semplice, ripetuta imprudenza, ma come una gratuita e ingiustificata assunzione di un rischio inutile, tale da integrare gli estremi del comportamento abnorme, imprevedibile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute, unica ipotesi atta a recidere il nesso causale e ad escludere la responsabilità dell’imprenditore. Emerge infatti un comportamento imprudente del lavoratore ritenuto dalla corte territoriale di proporzioni macroscopiche, e peraltro posto in essere dal caposquadra ovvero dal soggetto che avrebbe dovuto vegliare oltre che sulla propria anche sull’altrui sicurezza e incolumità, tale da sfuggire alla sfera di controllo, e quindi ai margini di responsabilità dell’impresa, e tale da porsi come unica causa efficiente del verificarsi del danno.
Per queste ragioni, in risposta al quinto e al sesto motivo, avendo ritenuto con motivazione logica e coerente che il comportamento abnorme del lavoratore abbia integralmente reciso il nesso causale con la posizione dell’imprenditore, ponendosi come una causa determinante l’infortunio, la corte correttamente non ha provveduto all’accertamento in concreto delle rispettive percentuali di responsabilità.
I ricorrenti lamentano poi all’interno del sesto motivo, in particolare che la corte non abbia ritenuto di liquidare in favore dei fratelli A., almeno in parte, il danno non patrimoniale da lesione della serenità familiare.
Quest’ultimo profilo che attiene al danno risarcibile non è pertinente con il vizio lamentato, che è relativo all’omessa considerazione di un eventuale concorso di colpa, non è neppure espressamente richiamato nel quesito di diritto e quindi è inammissibile all’interno di questo motivo.
Ugualmente va rigettato il settimo motivo, il cui quesito di diritto supera a stento il vaglio di inammissibilità stante la sua genericità, che ugualmente si ritrova nel motivo, ove non vengono indicate in che cosa consistessero le violazioni rispetto alle norme di sicurezza poste in essere dalla F. e non adeguatamente tenute in conto dalla corte d’appello, né in che cosa consistessero le misure di protezione anche innominate che il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre e che non predisposte dando causa all’infortunio subito dall’ A. Il ricorso va quindi rigettato.
La natura della controversia e l’esito contrastante dei due gradi di mento costituiscono gravi motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.