Cassazione Civile, 07 maggio 2014, n. 9870 - Ambito soggettivo e oggettivo della normativa in materia di sicurezza:  Soci di fatto e terzi estranei presenti sul luogo di lavoro


 

 

Fatto





1. Con ricorso depositato il 6.10.2006 R.U. quale legale rappresentante della ditta V.G. di R. & c. Snc proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/81, al provvedimento dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR n. 5, n. 370/06 ove si imponeva al R. di pagare la somma di euro 2193,00 quale sanzione amministrativa per avere violato varie prescrizioni attinenti alla prevenzione e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e segnatamente gli artt. 267 e 270 del DPR 547/55, nonché l’art. 2 del D.lgs. 493/96 e l'art. 28 del DPR 303/56, chiedendone l'annullamento.

Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio la convenuta ASUR n. 5 instando per il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

Con sentenza del 24.10.2007 il tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, ha rigettato l'opposizione compensando le spese del giudizio.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il R..

La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.



Diritto





1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente deduce che al tempo dell'intervento del servizio di prevenzione e di sicurezza dell’ASUR non vi era alcun lavoratore dipendente né alcun socio che prestasse la propria attività di lavoro sul luogo degli accertamenti.

2. Il ricorso è infondato.

Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata l'apparato normativo relativo alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza degli ambienti di lavoro trova applicazione generalizzata a tutti i settori di attività pubblica e privata, tranne alcuni tassativamente esclusi, e si applica non solo ai lavoratori subordinati ma anche a tutti i soggetti ad essi equiparati, ivi compresi i soci di società, anche di fatto.

Ed infatti l'art. 2 del D.lvo 626/94 accoglie una nozione ampia di datore di lavoro, non solo quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ma anche e comunque come soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa ha la responsabilità della medesima o di una sua unità produttiva. La individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme di prevenzione deve essere quindi valutata con riferimento alle funzioni concretamente esercitate.

Parimenti ampia è la portata oggettiva degli obblighi di prevenzione e sicurezza nel senso che le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro.

Nel caso di specie la società V.G. di R. & c. Snc gestiva un'impresa in luogo aperto al pubblico, quale era una sala videogiochi e bar, sicché correttamente la sentenza impugnata ha considerato che soggetti tutelati dalla richiamata normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro devono ritenersi essere anche i terzi che, utilizzando le strutture ed i macchinari, si trovino esposti ai rischi di quello specifico ambiente.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese processuali di questo giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto difesa alcuna.



P.Q.M.





Rigetta il ricorso; nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.