Tipologia: Accordo
Data firma: 3 aprile 2014
Validità: 31.12.2016
Parti: Logista Italia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e RSU e Coordinamento Territoriale
Settori: Agroindustriale, Tabacco, Logista
Fonte: flai.it

Sommario
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Premessa
Relazioni industriali
Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Borse studio
Formazione e sviluppo professionale
Politiche di genere, conciliazione dei tempi di vita e pari opportunità
Premio per obiettivi
Durata e validità

Verbale di accordo

Il giorno 3 aprile 2014 si sono incontrati a Roma, la Logista Italia spa […], e la Flai Cgil […], la Fai Cisl […], la Uila Uil […], congiuntamente alle strutture territoriali di Fai Flai e Uila (RSU e Coordinamento Territoriale)

Premessa
In data 21 luglio 2011 è stato rinnovato il contratto integrativo aziendale con l'obiettivo di assicurare una corretta gestione delle relazioni industriali, sostenere lo sviluppo occupazionale dell'azienda e valorizzare le professionalità dei lavoratori. Durante il periodo di validità del rinnovo (2011/2013), il contratto ha confermato di essere un valido ed efficace strumento di dialogo e di sviluppo interno. Volendo proseguire sulla strada fin qui intrapresa, ed alla luce della scadenza del contratto stesso, avvenuta in data 31/12/2013, le Parti si sono incontrate e ne hanno approfonditamente discusso i contenuti del secondo rinnovo. Alla luce di tali incontri, il precedente contratto viene dunque rinnovato e confermato, come segue.

Relazioni industriali
Ribadendo l'importanza rivestita dalle relazioni industriali nel promuovere e sviluppare pratiche orientate al confronto tra le parti, al fine di perseguire obiettivi condivisi di valorizzazione delle professionalità e di miglioramento delle condizioni di lavoro, si conferma l'impianto elaborato nei precedenti accordi del 29 maggio 2007 e del 21 luglio 2011, la relativa composizione del coordinamento, le funzioni e le prerogative attribuite ai coordinatori territoriali di quei siti che presentino organici inferiori alle 15 unità. Si confermano a livello di coordinamento nazionale i due incontri di informazione ed esame congiunto da svolgersi con cadenza semestrale e si conviene che la relativa documentazione aziendale verrà fornita alle segreterie nazionali di Fai, Flai e Uila con cinque giorni di anticipo rispetto alla data del coordinamento, salvo impedimenti eccezionali da comunicare tempestivamente.

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Le Parti concordano sul principio che tutela della salute, sicurezza sul lavoro e relative strategie di prevenzione devono necessariamente rappresentare tematiche prioritarie sulle quali mantenere alta l'attenzione e costante l'impegno.
A tal fine vanno definiti momenti di confronto locale tra azienda e RSU/RLS di ciascuna unità che, partendo dalle indicazioni contenute nel registro infortuni e nel Documento Valutazione dei Rischi (DVR), permettano di analizzare e confrontarsi sulle iniziative intraprese e sulle procedure da adottare per agire sulle cause, eliminando i potenziali fattori di rischio.

Formazione e sviluppo professionale
Le Parti concordano nel ribadire la centralità della formazione del personale, indispensabile strumento per l'accrescimento delle competenze dei lavoratori e per lo sviluppo ed il consolidamento dell'impresa. Le attività formative hanno la sfidante finalità di migliorare la preparazione dei lavoratori valorizzando e aumentandone la professionalità, in modo da rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato ed ai cambiamenti dei modelli organizzativi.
In tale contesto si conferma l'importanza di un dialogo continuo tra azienda e lavoratori sulla tematica e si rimanda ad uno specifico un incontro annuale di confronto sul tema, da svolgersi nel primo trimestre dell'anno in ciascuna unità. Durante tale incontro l'azienda illustrerà i principali interventi formativi pianificati e raccoglierà i suggerenti e le proposte delle RSU e dei Coordinatori Territoriale, valutando assieme anche i risultati degli interventi relativi all'anno trascorso.

Politiche di genere, conciliazione dei tempi di vita e pari opportunità
Le Parti condividono che le pari opportunità, la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e le politiche di genere rivestono una sempre maggiore importanza e centralità nella vita delle aziende. A tal proposito concordano quindi nel definire assieme un "pacchetto" di misure volte a migliorare ed aumentare la flessibilità sul lavoro, con particolare riguardo alla centralità e tutela del nucleo familiare del dipendente. Nel dettaglio vengono previsti ed implementati nuovi strumenti di supporto alla gestione della vita personale e familiare come da elenco che segue:
• viene retribuito a carico azienda, il primo dei 9 giorni di permesso concessi per le malattie del figlio dai 3 ai 9 anni, dietro presentazione di apposito certificato medico
• viene riconosciuto un ulteriore giorno di permesso retribuito al padre in occasione della nascita del figlio o dell'accoglimento del figlio adottivo, oltre a quello attualmente previsto dalla legge, dietro presentazione di apposita certificazione.
• vengono previsti percorsi formativi ad hoc finalizzati al reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo i periodi di congedo parentale e di astensione dal lavoro per maternità/paternità o per patologie di lungo corso. Tali percorsi avranno ad oggetto sia conoscenze di tipo informatico legate ad eventuali nuovi programmi e/aggiornamenti dei software utilizzati, sia specifiche conoscenze eventualmente legate allo sviluppo della mansione ricoperta, da definire di volta in volta.
• i genitori che debbano inserire al nido il proprio figlio/a, potranno usufruire per il primo anno di un totale di 10 ore complessive di flessibilità in entrata da effettuarsi nelle prime due settimane di inserimento stesso, mentre per il secondo anno di nido il totale di ore di flessibilità in entrata sarà di 5 ore complessive sempre in un arco temporale di massimo due settimane. Tale fruizione sarà subordinata alla presentazione preventiva di apposita attestazione del nido stesso che certifichi il periodo di inserimento ed i relativi orari. Giornalmente tale flessibilità non potrà superare il limite di 1,5 ore (in aggiunta alla flessibilità già valevole per l'orario di ingresso in ciascuna unità). Le ore in meno effettuate in entrata andranno recuperate nella settimana stessa di fruizione, pena la riclassificazione delle stesse come ROL. Nulla sarà dovuto a partire dal terzo anno di nido o per l'inserimento nella scuola materna.
• vengono introdotte 12 ore di permesso retribuito all'anno per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici per ciascun dipendente. Tali permessi saranno subordinati alla presentazione successiva di apposita certificazione su carta intestata del medico specialistico o della struttura medica con indicazione del giorno e dell'ora della visita effettuata. Non saranno accettati certificati rilasciati da medici generici e di famiglia, restando il permesso legato alle sole visite effettuate da medici specializzati (oculista, dentista, ecc.) e/o per accertamenti diagnostici. Le ore di permesso saranno conteggiate tenendo conto di tutta la durata dell'assenza dal lavoro, compreso il tempo di spostamento necessario. Tali 12 ore saranno fruibili in permessi multipli di 15 minuti.
Per il solo 2014 tali permessi saranno riparametrati in relazione ai mesi dalla firma del contratto al 31/12/2014.
Resta inteso che ove l'evoluzione della normativa nazionale e/o contrattuale di settore introducesse permessi o flessibilità analoghi a quelli sopra riportati, gli stessi si intenderebbero assorbiti dalla normativa stessa, non andando ad incrementarsi ulteriormente.

Durata e validità
Il presente accordo ha efficacia triennale, ossia fino al 31/12/2016.
Per tutto quanto non espressamente modificato, si fa riferimento all'accordo del 29/05/2007 ed al successivo rinnovo del 21/07/2011, che si intendono parti integranti del presente verbale.