Cassazione Penale, Sez. 3, 23 gennaio 2014, n. 3145 - Omessa formazione e informazione del lavoratore: sanzione applicabile


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere -
Dott. MARINI Luigi - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
D.S.S., nato ad (OMISSIS) imputato D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. l), art. 71, comma 7;
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, sez. dist. S. Donà di Piave del 15.1.13;
Sentita la relazione del cons. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, per il capo a), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e, per il capo c), perchè il
fatto non sussiste.






Fatto


1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - A seguito dell'accidentale caduta al suolo da una scala telescopica usata per una riparazione su un tetto, di un operaio ( C.C.) della ditta Olearia Adriatica S.p.a. - di cui il ricorrente è rappresentante legale - è stato effettuato, presso l'azienda, un accesso degli ispettori del lavoro e sono state contestate al D. S. diverse infrazioni.

Con la sentenza qui in esame, il Tribunale ha assolto l'imputato dall'accusa sub b) - di non avere, cioè, messo a disposizione del lavoratore attrezzature idonee per la esecuzione dei lavori - ma ha condannato il D.S. per la contestazione di cui al capo a) (art. 18, comma 1, lett. l) - non aver adempiuto agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori) e per quella di cui al capo c) (art. 71, comma 7 - non avere impartito, al lavoratore infortunato, una formazione adeguata circa l'impiego delle attrezzature).

2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il D.S. ha proposto ricorso, tramite difensore deducendo:

1) nullità del capo di imputazione per genericità. Non vengono, infatti, specificate le attrezzature adeguate che avrebbero dovuto essere impiegate nè il tipo di formazione da impartire ai fini dello svolgimento dell'attività. A tale stregua, viene impugnata l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice aveva respinto l'eccezione di indeterminatezza dell'imputazione;

2) violazione del principio di tassatività della pena dal momento che l'art. 18, comma 1 lett. L) non è incluso nell'art. 55, comma 5, lett. c), ove sono previste le sanzioni;

3) violazione del principio di specialità. Si fa, infatti, notare che sia l'art. 18 che l'art. 71 contengono disposizioni in materia di formazione del personale contro la prevenzione dei rischi. La differenza tra le due disposizioni sta nel fatto che la prima è una norma generale e programmatica mentre l'art. 71 costituisce una specificazione in tema di attrezzature. Orbene, è principio generale noto e ribadito dall'art. 298 del T.U. che, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione del titolo 1^ e da una o più disposizioni degli altri titoli, si applica la norma speciale che, nel caso che occupa, è quella di cui all'art. 71 visto che l'"uso dell'attrezzatura di lavoro" è l'elemento specializzante. La sentenza è, dunque, errata quando, per sanziona due volte il medesimo fatto;

4) vizio di motivazione perchè l'imputato ha dimostrato che l'incarico per lo svolgimento del lavoro cui era intento l'operaio infortunato era, in realtà, stato dato ad altro operaio più anziano ed esperto il quale si era allontanato proprio per munirsi del trabattello (vale a dire, dell'impalcatura mobile che gli avrebbe permesso di svolgere il lavoro in sicurezza). In sua assenza, l'operaio infortunato, in maniera del tutto autonoma e senza che nessuno lo avesse incaricato, si era procurato una scala telescopica ed aveva iniziato il lavoro di sostituzione di una lastra del tetto con conseguente sua caduta accidentale.

Da tutto ciò, emerge, quindi, che l'infortunio non si è verificato per mancata formazione del personale - visto che quello incaricato era tanto preparato da essere andato a procurarsi gli strumenti corretti - ma per iniziativa del tutto autonoma ed estemporanea dell'operaio poi infortunatosi che, quindi, si era posto in contrasto con le direttive impartite dal datore di lavoro;

5) erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la sentenza concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena pur in presenza di una sanzione dell'ammenda per reati oblabili. Il che ha comportato un pregiudizio per l'imputato che, in tal modo, si trova una iscrizione della condanna nel casellario giudiziario. A mente della nota sentenza delle S.U. (s.u. 16.3.94, Rusconi, rv. 197536) se è vero che la concessione della sospensione condizionale è una facoltà del giudice che risponde ad esigenze di politica criminale non ancorate all'interesse del condannato, è altresì vero che "il riconoscimento della sospensione condizionale dell'ammenda, per contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione, comportando l'iscrizione nel casellario giudiziale, si risolve in un pregiudizio per l'imputato".

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.



Diritto


3. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3.1. Dal momento che il primo, secondo e terzo motivo trattano tutti della medesima imputazione, concernente il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. L), si ritiene di poterli trattare congiuntamente dovendosi riconoscere la correttezza dei rilievi in essi contenuti e, segnatamente, di quelli riguardanti l'assenza di una previsione sanzionatoria per la disposizione evocata.

La struttura del testo normativo in esame (D.Lgs. n. 81 del 2008) è chiarissima nel distinguere, al proprio interno, un complesso di disposizioni precettive che, poi, trovano una sanzione negli artt. che vanno dal 55 al 60. Tuttavia, nell'art. 55 - unica norma nella quale si cita l'art. 18 (comma 5, lettere c), d) ed e)) - non è richiamata la disposizione che qui si assume violata (vale a dire la l'art. 18, comma 1, lett. L)).

E', quindi, evidente, nella specie, la violazione del principio di legalità perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e, quindi, nessuna sanzione avrebbe potuto essere irrogata.

L'enunciazione di cui alla citata lett. L), infatti, si risolve in una disposizione programmatica priva di sanzione penale e, come tale, anche, effettivamente, generica (come stigmatizzato dai ricorrente nel primo motivo).

3.2. Una implicita conferma della logica del sistema sul punto la si rinviene, del resto, nella contemporanea esistenza di ulteriori disposizioni che, nell'ambito della gestione e prevenzione nei luoghi di lavoro, specificano quali siano, le misure di tutela e gli obblighi facenti capo ai datori di lavoro ed altri responsabili. Tra queste, ricorre anche la previsione di cui all'art. 71 stesso D.Lgs. che, fra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, individua quello di prendere le misure necessarie affinchè - qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari - il loro uso sia riservato ai lavoratori "incaricati allo scopo" "che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati".

Orbene, nel caso in esame, il giudice di merito ha ritenuto di ravvisare la responsabilità del ricorrente nel fatto di non avere impartito al lavoratore infortunato una adeguata e specifica formazione inerente l'impiego di attrezzature per eseguire lavori in quota.

Il convincimento di responsabilità del D.S. è fondato dal Tribunale sulle parole dei testi B. (in servizio presso lo Spisal di San Donà di Piave) e Bi. (pur addotto dalla difesa) delle quali il giudice tiene conto per evidenziare il fatto che essi hanno, effettivamente, asserito che non vi era stata attività di formazione ed addestramento della vittima dell'infortunio - tra l'altro - in ordine alle modalità di salita sulle scale.

Il punto è però che, nella stessa sentenza, si da atto che uno di questi stessi testi, precisamente il Bi., aveva precisato di essere stato egli stesso ( Bi.) a dare incarico per quella riparazione sul tetto ad "altri due dipendenti e che l'iniziativa di salire sul tetto era stata presa autonomamente ed estemporaneamente dallo stesso C." (vale a dire la vittima dell'infortunio).

La sentenza, dunque, pur riconoscendo la circostanza - ribadita dal ricorrente nel presente gravame - la ignora sebbene sia evidente la sua decisività nel diverso senso assolutorio perchè, così stando le cose, l'inadempienza formale ascritta al D.S. non ha alcun rilievo essendo evidente che la disposizione è stata predisposta al preciso scopo di assicurare che il datore di lavoro impartisca ai dipendenti le istruzioni opportune in relazione alle mansioni cui egli intende adibirli non certo per qualsiasi incarico o attività astrattamente eseguibile all'interno dell'azienda.

Perciò, pur essendo vero che C. non aveva ricevuto le necessarie istruzioni per eseguire la riparazione in quota, è anche vero che egli non aveva neppure ricevuto alcun incarico per lo svolgimento di una incombenza del genere la cui esecuzione, al contrario, era Stata demandata ad altri due dipendenti (che - come sottolinea e specifica il ricorrente - erano più anziani ed esperti e che non si sarebbero trovati sul posto al momento dell'incidente proprio perchè erano andati a procurarsi l'attrezzatura adatta allo scopo, vale a dire, un trabattello).

Di fatto, manca uno degli elementi della condotta descritta nell'art. 71, comma 7, visto che la norma parla di lavoratori "allo scopo incaricati".

Per l'effetto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio anche con riferimento al capo c) per insussistenza del fatto.

3.3. Considerate le conclusioni raggiunte nei punti precedenti, l'ultimo motivo di ricorso, rimane assorbito.



P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.;

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per il capo a), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e, per il capo c), perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014