Cassazione Penale, Sez. 4, 07 marzo 2014, n. 11160 - Caduta dal soppalco e responsabilità di un installatore


 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
T.P.A.M. IN QUAL DI AMM. UNICO DELLA SPD SRL E DELLA BIANCHI VENDING AFTER SALES SRL N. IL (OMISSIS);
S.P.D. SRL;
L.D. QUALE PRES DEL C.D.A. DELLA OVAS LOGISTIX INTEGRATA SRL N. IL (OMISSIS);
B.A. SOCIO AMMINISTRATORE DELLA B.M.S.I. SNCN. IL (OMISSIS);
OVAS LOGISTIX S.R.L. IN PERS. LEG. RAPPR. PRO TEMPORE SIG. L. D.;
avverso la sentenza n. 5642/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 06/12/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione; conferma delle statuizioni civili.
Udito per la parte civile Avv. BONATTI Matteo del Foro di Torino, che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso e deposita nota spese;
Udito il difensore Avv. BRUNO Nicola del Foro di Torino anche come sostituto dell'Avv. CAVALLO Carlo del Foro di Torino difensore di B. e altresì dell'Avv. MOTTA Amerigo, del Foro di Monza, difensore di L.D. e del responsabile civile della OVAS LOGISTIX che eccepisce l'omesso avviso di udienza dell'imputato L. e al difensore di fiducia di M. e che insiste nell'accoglimento dei ricorsi.




Fatto


1. Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 30.12.2008, dichiarava T.P.A.M., L.D., B. A. e G.G. responsabili del reato di lesioni colpose, condannando gli imputati alle pene di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio. Agli imputati T. e L. veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva entro il termine di mesi sei; tutti gli imputati, in solido tra loro e con i responsabili civili, venivano condannati al pagamento della provvisionale pari ad Euro 800.000,00 in favore di M.S. e di Euro 50.000,00, ciascuna, in favore di F. L. e M.I.. Al T., nella sua qualità di amministratore unico della SPD srl e datore di lavoro del S., al L., quale presidente del consiglio di amministrazione della OVAS LOGISTIX, a B.A., socio amministratore della BMSI snc ed a G.G., presidente del consiglio di amministrazione della GS Scaffalatura, si contesta, di aver provocato la caduta del S., dipendente del T., dal soppalco del magazzino della Bianchi Vending srl di T.P., in quanto il parapetto scorrevole, montato quale protezione da possibili cadute, risultava installato erroneamente, cosicchè cadeva a terra, sfilandosi dal binario sottostante, provocando la caduta del S., che riportava lesioni gravissime, consistite in paraplegia post- traumatica irreversibile.

2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 6.12.2012, in parziale riforma della richiamata sentenza di condanna resa dal Tribunale di Torino, assolveva G.G. ed il responsabile civile GS Scaffalature per non aver commesso il fatto; rideterminava la pena inflitta a B.A. e confermava nel resto la sentenza appellata.

La Corte territoriale rilevava preliminarmente che la doglianza afferente alla mancata valutazione della memoria difensiva depositata il 30.12.2008 risultava generica e non supportata da indicazioni sui fatti e sulle circostanza che non sarebbero stati presi nella giusta considerazione. Osservava che non risultavano violati i diritti di difesa dell'imputato T., atteso che la memoria di cui si tratta riassume i termini della vicenda e le contestazioni elevate al T., questioni sulle quali il giudice di primo grado ha ampiamente risposto in motivazione. Il Collegio considerava che T. era destinatario delle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e garante della sicurezza dei dipendenti; e che era stato il predetto imputato ad ordinare la conformazione del manufatto, rendendosi conto della possibile pericolosità dello stesso. E che, non di meno, il prevenuto aveva consentito la salita dei dipendenti, senza aver fornito adeguate informazioni e senza aver erogato la dovuta formazione, relativa alle modalità di chiusura necessarie ad impedire lo scorrimento e la caduta del cancello.

In riferimento alla posizione del L., la Corte di Appello confermava del pari l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, osservando che era emersa la prova certa, relativa al fatto che la ONVAS si fosse ingerita nella progettazione del manufatto, assumendo un ruolo non meramente commerciale, per il tramite dell'ing. Bo.. VEDI PAG 28 CA...

Con specifico riguardo all'imputato B.A., la Corte territoriale riteneva provato che anche costui avesse avuto un ruolo consistente nella causazione dell'evento. Ciò in quanto B. - unitamente ai propri collaboratori -aveva proceduto alla installazione del manufatto e doveva rendersi conto della inidoneità della medesima struttura. Il Collegio osservava, inoltre, che erano risultate accertate gravi negligenze nella fase di montaggio del cancello-parapetto, che risultava sbilanciato verso l'esterno.

3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione T.P.A.M., a mezzo del difensore.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione di legge, rilevando che la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di nullità che era stata dedotta in sede di appello, per omessa valutazione della memoria difensiva ex art. 121 c.p.p., depositata all'udienza del 30.12.2008. L'esponente osserva che, con la predetta memoria, la difesa aveva evidenziato l'omessa contestazione, nel capo di imputazione, di due profili di colpa relativi alla manutenzione delle strutture ed alla formazione dei dipendenti, profili addebitati in violazione di legge, stante la mancata contestazione dell'art. 2087 c.c.. L'esponente richiama un passo della motivazione posta a fondamento della decisione del Tribunale, osservando che il primo giudice ha del tutto omesso di valutare il contenuto della predetta memoria. La parte osserva che la Corte di Appello, sul punto di interesse, ha rilevato che la doglianza era generica e che comunque non si era verificata alcuna violazione dei diritti di difesa.

L'esponente considera che la memoria confutava specificamente la sussistenza dei menzionati profili di colpa; osserva che la Corte regolatrice ha chiarito che il giudice ha il dovere di prendere in considerazione le memorie difensive; e rileva che la violazione di tale dovere integra una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) e c), che pure coinvolge la sentenza oggi impugnata.

Con il secondo motivo la parte deduce il vizio motivazionale in riferimento ai seguenti profili di colpa: omessa manutenzione e omessa formazione; e con riguardo alla riferibilità dei vizi del manufatto al T..

In riferimento alla omessa manutenzione, l'esponente rileva che il fabbricante, nell'ambito delle attività di manutenzione, aveva raccomandato particolari verifiche relative agli elementi strutturali; ed osserva che, nel corso della istruttoria dibattimentale, l'ispettore della Asl aveva riferito che la struttura era in buono stato di conservazione. La parte osserva che in sede di gravame aveva posto la questione relativa alle modalità con le quali l'intervento del T. avrebbe potuto far emergere l'anomalia delle ruote del cancello ed il posizionamento dello stesso, risultato con una inclinazione verso l'esterno di 1,5 cm.; ed assume che la Corte territoriale, sul punto, sia rimasta silente, giacchè il Collegio si è limitato ad osservare che T. era destinatario degli obblighi impeditivi. L'esponente ritiene insufficiente anche la valutazione effettuata dalla Corte di Appello, in riferimento alla formazione dei dipendenti.

Con riguardo alla riferibilità dei vizi del manufatto al T., il ricorrente osserva che il lavoro era stato affidato in appalto alla Ovas Logistics, impresa tecnicamente idonea e che il cancello si trovava in posizione esterna alla struttura; e che quest'ultima aveva scelto come installatore la BMSI. Ritiene, pertanto, che il committente non poteva effettuare un controllo tecnico specifico sull'opera oggetto di appalto; e rileva che dalla motivazione espressa della Corte di Appello, sul punto, emerge che si è fatto riferimento ad un profilo di responsabilità oggettiva.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce il travisamento della prova.

Osserva che i giudici di merito, contrariamente al contenuto delle emergenze istruttorie, affermano che il cancello sia stato posizionato esternamente alla struttura, su richiesta del T.. Il ricorrente sottolinea che il cancello è stato realizzato in conformità al progetto originario.

4. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione L.D., a mezzo del difensore.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza della legge penale, con riguardo all'erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 e art. 6, comma 2,; la parte rinvia al contenuto di precedenti scritti difensivi e sottolinea che il citato art. 35 concerne l'obbligo del datore di lavoro di mettere a disposizione dei dipendenti attrezzature adeguate.

Con il secondo motivo la parte deduce il vizio motivazionale, in riferimento all'apprezzamento della prova. La parte osserva che erroneamente la Corte di Appello ha individuato il L. quale progettista. Il ricorrente si sofferma quindi sulla dinamica del fatto e rileva che le modalità di montaggio del cancello, la mancata manutenzione, il mancato inserimento dello spinotto di sicurezza e l'omessa informazione ai dipendenti, sono evenienze non riferibili al L..

Il ricorrente richiama poi le argomentazioni svolte dal Procuratore Generale territoriale nella memoria del 27.04.2012, osservando che l'organo di accusa ha svolto rilievi non riferibili alla posizione del L., poichè la OVAS ha svolto il ruolo di mero venditore.

Ciò posto la parte considera che non viene in rilievo la figura del progettista, in quanto non si tratta di costruzione immobiliare; e considera che la Corte di Appello ha fatto erroneamente riferimento al depliant della OVAS, ove si parla di progettazione, atteso che nel caso di specie la progettazione è stata effettuata da GS Scaffalature. L'esponente si sofferma quindi diffusamente sulle deposizioni rese in giudizio dai consulenti. Considera che l'incidente si è verificato perchè i dipendenti non usavano correttamente la struttura; e rileva che OVAS risulta estranea alla fase del montaggio.

Con il terzo motivo, l'esponente rileva la carenza di motivazione con specifico riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all'attenuante di cui all'art. 114 c.p..

5. B.A., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, deducendo con il primo motivo il vizio motivazionale. La parte osserva che la Corte territoriale ha omesso di esaminare le censure che erano state dedotte in sede di appello. In riferimento alla contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, l'esponente rileva che non si comprendono le ragioni per le quali è stato tratto a giudizio il solo B.A., atteso che all'epoca del fatto i soci liquidatori erano due: A. e B.P..

Tanto chiarito, la parte osserva che il D.Lgs. n. 626 del 1994 impone agli installatori di attenersi alle norme di sicurezza; e che la Suprema Corte ha chiarito che l'installatore deve segnalare i macroscopici errori di progettazione. Ciò posto, osserva che la Corte di Appello, dopo aver rilevato che il manufatto era affetto da vizio di progettazione e che il cancello non poteva essere montato internamente, per difetto di spazio, ha non di meno considerato che l'attività degli installatori aveva avuto rilevanza causale rispetto all'evento, giacchè non era stata installata la staffa ed il cancello era stato montato esternamente. Sul punto, sottolinea che la Corte territoriale ha peraltro ritenuto che la staffa a zeta non poteva considerarsi come un efficace sistema di ritenuta, ove il cancello fosse stato aperto.

Sotto altro aspetto, il deducente osserva che il principale fattore che determinò lo scarrucolamento non è dato dalla guida utilizzata, bensì dalla mancata manutenzione, compito che incombeva al T..

Osserva, inoltre, che proprio la mancanza di manutenzione ebbe a favorire lo scarrucolamento e che detto evento non può essere ricondotto alle modalità di montaggio della parte superiore del cancello. La parte si duole poi del fatto che la Corte di Appello abbia considerato che la società di leasing incaricata non fosse competente rispetto al controllo di sicurezza dell'opera. In riferimento alla mancanza di delega, l'esponente osserva che B. A. ha ripetutamente dichiarato di aver nominato un caposquadra, tra i dipendenti esperti che hanno installato il manufatto. Osserva, infine, che se il cancello fosse stato chiuso, nonostante gli errori di progettazione, di installazione e la mancanza di manutenzione, non sarebbe caduto.

Il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Osserva che l'imputato versava nella impossibilità di effettuare un qualsivoglia intervento risarcitorio in favore delle parti civili; considera che i giudici di merito hanno omesso di verificare la capacità economica del prevenuto; e rileva che B. ha reso l'interrogatorio, di talchè non si comprende perchè si sia affermato che il prevenuto aveva manifestato disinteresse rispetto alla presente vicenda. Rileva che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto positivamente considerare il comportamento e la personalità dell'imputato, anche al fine della concessione delle attenuanti generiche.

6. La difesa del B. ha depositato memoria in data 27.02.104, rilevando che risulta decorso il termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi sei, relativo al reato in addebito.

6.1 Nell'interesse dell'imputato T. è stata depositata memoria in data 27.01.2014, ove si rileva che, pure a fronte delle intervenute sospensioni, risulta decorso il termine prescrizionale del reato per cui si procede.



Diritto


7. Si osserva, in primo luogo, che tutte le parti sono state ritualmente avvisate, rispetto alla pubblica udienza in cui il processo è stata trattato avanti alla Suprema Corte. Con specifico riferimento alla posizione dell'avv. Motta, difensore di fiducia dell'imputato L., si rileva che risulta acquisita in atti la prova dell'effettuazione in data 12.11.2013, con positivo riscontro, di comunicazione a mezzo telefax, giusta autorizzazione del Presidente della Sezione ex art. 148 c.p.p., comma 2 bis; ed è appena il caso di rilevare che, a mente dell'art. 613 c.p.p., comma 4, gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato solo qualora non sia assistito da difensore di fiducia.

8. Tanto premesso, osserva il Collegio che non sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'intervenuta causa estintiva del reato per il quale si procede, commesso in data 11.02.2005, per essere spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei. Sul punto, deve effettivamente osservarsi che, tenuto pure conto delle intervenute sospensioni del corso della prescrizione, pari ad un anno, quattro mesi, ed otto giorni, il termine risulterebbe spirato in data 19.12.2013. Non di meno, deve rilevarsi che i ricorsi in esame, come subito si vedrà, presentano profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perchè basati su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., che sarebbero maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, Rv. 217266).

9. Si procede era ad esaminare il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato T..

9.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, e perciò inammissibile.

Non sfugge che si registrano decisioni della Corte regolatrice ove si è stabilito che l'omessa valutazione di memorie difensive può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, la cui motivazione può risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con la memoria, in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 37531 del 07/10/2010, dep. 20/10/2010, Rv. 248551). Occorre, peraltro, considerare che la Suprema Corte, nell'affermare il principio di diritto ora richiamato, ha costantemente precisato che l'omessa valutazione di memorie difensive può essere fatta valere in sede di gravame, quale causa di nullità del provvedimento impugnato, la cui motivazione può risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con la memoria, in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione.

Tanto è vero, che nel solco dell'orientamento ora espresso, la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo elaborato il seguente principio di diritto, in base ai quale l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Rv. 252713).

Alla luce dei rilievi che precedono deve allora osservarsi che la censura in esame risulta inammissibile, per un duplice ordine di rilievi: da un lato, poichè poggia su di una non corretta lettura dei principi di diritto affermati dalla Corte Suprema, nella materia di interesse; dall'altro, perchè risulta manifestamente infondata, atteso che, nel caso di specie, non sussiste la dedotta mancanza di considerazione di quanto illustrato con la memoria depositata il 30.12.2008. La Corte di Appello, dal tutto conferentemente, ha infatti rilevato che il primo giudice aveva preso nella giusta considerazione tutti i profili oggetto di deduzione e che neppure si era verificata alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che T. aveva potuto ampiamente difendersi, rispetto alle elevate contestazioni.

9.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Giova considerare che la responsabilità del T., in riferimento all'evento lesivo verificatosi, discende non solo e non tanto dalla posizione di committente rispetto all'opera di cui si tratta. Ed invero, la Corte di Appello ha precisato che T., benchè avesse commissionato l'intera struttura ad una ditta competente, che a sua volta aveva scelto sia il fornitore del materiale che il montatore, restava titolare della posizione di garanzia, quale datore di lavoro del dipendente infortunato. Al riguardo, il Collegio ha considerato che proprio nella predetta qualità T. aveva l'obbligo di verificare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e di curarne la manutenzione. La Corte di Appello ha quindi evidenziato che correttamente era stato individuato, quale profilo di colpa riferibile al T., la mancanza di ogni manutenzione del manufatto, nel corso dei tre anni che erano intercorsi tra la costruzione dell'opera e la verificazione dell'infortunio. La Corte territoriale ha inoltre sottolineato che risultava accertato un ulteriore profilo di colpa riferibile al T., derivante dalla mancanza di alcuna formazione per i lavoratori che accedevano al soppalco.

9.3 Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.

La Corte di Appello come sopra si è evidenziato, ha chiarito che T., nella sua qualità di datore di lavoro, aveva l'obbligo di verificare la sicurezza del manufatto e di curarne la manutenzione.

Ebbene, la Corte territoriale ha precisato che ove l'imputato avesse adempiuto ai richiamati doveri, avrebbe verificato che l'appoggio delle ruote sul binario era insufficiente, che la staffa a zeta non era presente e che non era stato montato alcun valido sistema di ritenuta, atto anche ad evidenziare se il cancello fosse rimasto aperto. Ed ha considerato, argomentando sulla base delle indicazioni fornite dal consulente tecnico della parte civile, che l'insufficienza della rotaia, unita allo scorrimento non verticale, ben potevano aver aggravato, negli anni di uso della struttura, le condizioni che poi ebbero a determinare il verificarsi dell'incidente. Come si vede, i giudici di merito hanno conferentemente apprezzato l'acquisito compendio probatorio, in riferimento alle oggettive caratteristiche del parapetto mobile di cui si tratta.

10. il ricorso proposto nell'interesse di L.D. è inammissibile.

10.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, poichè la parte introduce il tema della violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994, che non risulta dedotto con i motivi di appello. Ed invero, l'esame dell'atto di appello evidenzia che l'esponente ebbe a svolgere censure in fatto, relative al ruolo assunto dalla Ovas nella progettazione e nella installazione del cancello, senza devolvere ai giudici del gravame il tema della violazione delle norme citate.

10.2 Le questioni affidate al secondo motivo di ricorso sono inammissibili.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, invero, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3^, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

10.2.1 Così delineato l'orizzonte dello scrutinio di legittimità, deve osservarsi che la Corte di Appello di Torino ha sviluppato un conferente percorso argomentativo, privo di fratture logiche od incongruenze rilevabili in questa sede. Il Collegio ha, tra l'altro, evidenziato che la mancanza della staffa a "Z" ed il montaggio esterno del cancelletto era certamente riferibile alla Ovas. Oltre a ciò, il Collegio ha chiarito che la Ovas si era ingerita direttamente nella progettazione ed esecuzione correlata al progetto, attraverso il tecnico Bo.. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte distrettuale ha quindi considerato che sussiste una grave incidenza della cooperazione da parte della Ovas, nella persona dell'imputato L., rispetto alla causazione dell'evento, poichè il predetto agì con negligenza ed imprudenza nello svolgimento dei compiti affidatigli dal T..

10.3 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Cass. sez. 6^ 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. 6^ 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3^ 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie.

La Corte di Appello ha infatti considerato che non era possibile qualificare come minima la partecipazione del L. all'evento, atteso che l'errata progettazione del manufatto era risultata concausa determinante; e che non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche, considerati i parametri di cui all'art. 133 c.p., non essendo stato offerto il risarcimento del danno.

11. Il ricorso proposto nell'interesse di B.A. è inammissibile.

11.1 Le censure che involgono l'affermazione di penale responsabilità del B., in quanto installatore del cancello di cui si tratta, risultano inammissibili, poichè contraddicono, in assenza di alcuna argomentata ragione di critica, l'orientamento ripetutamente espresso sul punto dalla Corte regolatrice.

Invero, si è chiarito che la posizione di garanzia dell'installatore di un impianto di qualsiasi genere non è limitata al mero accertamento della sua funzionalità ma si estende ad una verifica complessiva della struttura in cui l'impianto è inserito con obbligo di controllo sia del funzionamento del medesimo sia dell'assenza di situazioni di pericolo ricollegabili comunque al suo funzionamento, a meno che questa verifica complessiva del sistema non sia stata affidata a terzi (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 34371 del 23/06/2004, dep. 11/08/2004, Rv. 229088).

Ebbene, la Corte territoriale ha specificamente rilevato che B. aveva proceduto al montaggio dell'opera senza valutare i rischi connessi proprio alle concrete modalità con le quali il cancello era stato installato. E preme, altresì, evidenziare che la Corte di Appello ha sottolineato, sviluppando un percorso motivazionale del tutto conforme all'orientamento interpretativo ora richiamato, che lo stesso imputato aveva affermato di non aver delegato nessun altro, per il controllo della sicurezza del manufatto.

11.2 Tanto chiarito, si osserva che le ulteriori ragioni di censura, in punto di responsabilità, risultano estranee dall'orizzonte dello scrutinio di legittimità, per le considerazioni che si sono sopra svolte, esaminando il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato L..

Si osserva, infine, che la sentenza impugnata non risulta censurabile neppure in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il Collegio ha infatti considerato che l'attività dell'installatore aveva avuto specifica rilevanza nella determinazione dell'evento, atteso che la staffa non era stata montata e che il cancello era stato montato esternamente, anzichè all'interno. Tenuto poi conto dell'assenza di un risarcimento tempestivo e del precedente specifico a carico del B., la Corte di merito ha effettuato una negativa prognosi di non recidiva, ostativa al riconoscimento del richiesto beneficio.

12. Alla dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, liquidate come a dispositivo.



P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2014