Cassazione Penale, Sez. 4 13 giugno 2014, n. 25252 - Ustioni al lavoratore. Tassatività dei mezzi d'impugnazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE;
nei confronti di:
T.D. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 37/2012 TRIBUNALE di PORDENONE, del 08/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del PG Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ricorre per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 8/05/2013 dal medesimo Tribunale, nel corso del dibattimento promosso nei confronti di T.D. per il reato di cui all'art. 590 c.p., commi 2 e 3 e art. 583 c.p., comma 1, n. 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71, comma 1, art. 87, comma 2, lett. c) così descritto nel capo d'imputazione: nella sua qualità di datore di lavoro (...) per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, (...) in nesso di causa con l'evento infortunistico per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee ai fini della salute e della sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere, così per colpa cagionava al lavoratore dipendente D.H., che al momento dell'infortunio stava svolgendo un intervento di ripristino ad una macchina di pressofusione, lesioni personali consistite in ustioni e scottature termiche su schiena, colonna vertebrale, vertebre della schiena incluse, braccio e gomito, dalle quali derivava una inabilità temporanea definitiva di giorni 107 (...) D.H. accortosi di una perdita d'acqua da un pistone della macchina, chiedeva aiuto al caporeparto e mentre quest'ultimo teneva il pistone, D. stringeva con una pinza; nell'effettuare tale operazione il caricatore di alluminio fuso della macchina lo investiva alla schiena arrecandogli le lesioni descritte, essendo emerso nel corso degli accertamenti compiuti a seguito dell'infortunio che gli interventi di manutenzione dell'impianto andavano eseguiti a macchina ferma, che ogni singolo impianto di pressofusione è realizzato unendo almeno tre macchine (...), che la pressa ed il sistema di alimentazione hanno un sistema di funzionamento indipendente e separato l'una dall'altro, che il lavoratore infortunato, nonostante la pressa fosse ferma, si dimenticava di bloccare anche la componente di trasporto del metallo prima dell'intervento sulla macchina e si poneva fisicamente in una zona pericolosa (superando un cordino rosso di emergenza che fungeva anche da delimitazione dell'area) (....) infortunio che non si sarebbe verificato se l'attrezzatura di lavoro fosse stata dotata di un dispositivo di comando che consentisse all'operatore l'arresto generale e congiunto della pressa e del sistema di trasporto.
2. All'esito dell'udienza pubblica dell'8/05/2013, il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato ordinanza ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, ritenendo che il sinistro fosse avvenuto per la specifica omissione colposa consistita nel non aver segregato l'impianto con dispositivi tali che, qualora valicati, avrebbero comportato l'immediato arresto generale dell'impianto.
3. Il Procuratore ricorrente censura il provvedimento impugnato, ritenendolo abnorme, per aver determinato un ingiustificato regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, in forza di una insussistente violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2, posto che il diverso presidio individuato, nel contraddittorio delle parti all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non incide sulla struttura portante della fattispecie concreta indicata nel capo d'imputazione.
4. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Vincenzo Geraci, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
5. Con memoria tempestivamente depositata, T.D. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Dinanzi al tribunale in composizione monocratica, la fase dibattimentale è disciplinata dall'art. 559 cod. proc. pen., che richiama le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2.1. Quanto agli interventi consentiti al giudice in relazione all'imputazione, l'art. 516 c.p.p., comma 1, qualora il fatto risulti diverso da quello contestato, prevede che il pubblico ministero proceda alla modifica dell'imputazione; in difetto, il giudice ha il potere di restituire gli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521 c.p.p., comma 2, (Sez. 5, n. 10196 del 31/01/2013 , Mannino, Rv. 254658; Sez. 2, n. 14674 del 26/02/2010, Salord, Rv. 246922; Sez. 3, n. 13151 del 02/02/2005, Vignola, Rv. 231829).
2.2. Pacifico è, in ogni caso, che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, non sia ricorribile per cassazione, in virtù del principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione espresso dall'art. 568 cod. proc. pen. e dell'espressa previsione dell'inammissibilità dell'impugnazione delle ordinanze emesse nel dibattimento se non unitamente alla sentenza (art. 586 cod. proc. pen.).
3. Nè, per altro verso, il provvedimento impugnato appare idoneo a determinare una situazione di stallo del procedimento, potendo il pubblico ministero procedere nelle forme ordinarie previa diversa formulazione dell'imputazione.
4. Tanto premesso, ed il caso in esame neppure involge il tema affrontato dalla CEDU in relazione all'art. 6 della Convenzione (Corte EDU 11/12/2007, Drassich c. Italia), concernente l'ipotesi della diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata dal giudice di appello, è evidente come, nel caso di specie, dall'ordinanza impugnata possa evincersi che il giudice ha ritenuto che il fatto risultasse diverso da come descritto nel capo d'imputazione.
4.1. Ma, in base alla giurisprudenza di questa Corte, va escluso ogni profilo di abnormità quando si sia in presenza di un provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590). Il provvedimento abnorme è, infatti, quel provvedimento non inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (Sez. 5, n. 15051 del 22/12/2012, P.M. in proc. De Cicco, Rv. 252475; Sez. 5, n. 31975 del 10/07/2008, P.M. in proc. Ragazzoni, Rv.241162) o comunque ne viola le norme (Sez. 3, n. 24163 del 3/05/2011, Wang, Rv. 250603; Sez.U. n.21423 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv.246910), pertanto incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 P.G. in proc. Toni, Rv. 243590; Sez. 3, n. 8330 del 11/01/2008, PM in proc. Mocavero, Rv. 239278; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012, PM in proc. A., Rv. 253177; Sez. 3, n. 49404 del 18/11/2009, PM in proc. Fanello, Rv. 245715).
5. Non è, quindi, abnorme il provvedimento con cui il Tribunale in composizione monocratica, in sede dibattimentale, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero, avendo ritenuto la mancata corrispondenza dell'imputazione al fatto. Indipendentemente dalla sua correttezza giuridica, il provvedimento è stato, infatti, emesso nell'esercizio di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e, quindi, non può essere qualificato abnorme, in quanto il cattivo esercizio del potere può, al più, sfociare in un atto illegittimo, ma non in un atto abnorme.
6. Ne consegue che, nel caso di specie, attesa l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, e considerato che tale provvedimento non presenta i requisiti per essere ritenuto affetto da abnormità, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014