Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 maggio 2014, n. 11836 - Malattia e inidoneità alla mansione


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 6305/2013 proposto da:
EDILTECNICA BRANCACCIO S.N.C. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 30, presso lo studio dell'avvocato SILVIA CRETELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato CRETELLA Mario, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO ITALIA 92, (C/O STUDIO ARS LIBERALIS), presso lo studio dell'avvocato VALENTINA PAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALLARO Francesco, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 794/2012 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/09/2012 R.G.N. 1387/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto.



Fatto


1.- La Corte di Appello di Salerno, con sentenza dell'11 settembre 2012, in accoglimento dell'impugnazione proposta da S. D., ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento a questi intimato dalla Ediltecnica Br. s.n.c. di B. S. in data 31 ottobre 2002 e, per l'effetto, ha ordinato alla società di riassumerlo ovvero di risarcirgli il danno mediante il versamento di una indennità pari a complessivi Euro 8.000,00, oltre accessori.

La Corte distrettuale, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado di appello, ha ritenuto che le malattie di cui soffriva il S. non lo rendevano inidoneo alla mansione di conduttore di caldaia al momento del recesso, come invece sostenuto dalla datrice di lavoro che sulla base di tale assunto aveva irrogato il licenziamento.

2.- Il ricorso della società ha domandato la cassazione della sentenza per due motivi. Ha resistito il S. con controricorso.


Diritto


1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 443 c.p.c. e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, per mancato espletamento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge.

La censura, che peraltro configura come vizio di violazione di legge un preteso error in procedendo della sentenza impugnata, non ha fondamento.

La condizione di procedibilità è prevista dall'art. 443 c.p.c., per le domande relative alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c., comma 1.

Secondo tale disposizione si tratta dei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonchè ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Nella specie la controversia ha ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento da parte di un lavoratore. Pertanto non è configurabile la necessità dell'espletamento di un preventivo procedimento amministrativo come previsto dall'art. 443 c.p.c., impropriamente invocato.

Quanto al D.Lgs. n. 81 del 2008, pure richiamato da parte ricorrente, è sufficiente osservare che lo stesso non era ancora entrato in vigore al momento del licenziamento inflitto in data 31 ottobre 2002.

2.- Con il secondo mezzo si sostiene "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5" risultando la sentenza gravata "afflitta da grave e contraddittoria motivazione" in relazione alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio "tutt'altro che competenti".

2.1.- Il vizio di motivazione concerne esclusivamente la motivazione in fatto ed occorre subito rilevare che, risultando la sentenza della Corte territoriale depositata in data 11 settembre 2012, si applica il punto n. 5) dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nella versione di testo introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modificazioni in L. n. 134 del 2012, la quale consente il ricorso per cassazione solo per "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" per le sentenze pubblicate dal 7 settembre 2012.

Le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 8054 del 2014) hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto:

a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile";

b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie;

d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.

2.2.- Occorre aggiungere, avuto specifico riguardo ai vizi di motivazione nelle ipotesi in cui il giudice respinga o accolga la domanda avvalendosi del parere di un consulente tecnico d'ufficio, tanto più quando è richiesto un accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (come avviene con la consulenza medico- legale), che questa Corte ha più volte ribadito che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non può esimersi da una più puntuale motivazione allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1660 del 2014; n. 25862 del 2011; n. 10688 del 2008; n. 4797 del 2007; n. 26694 del 2006; n. 10668 del 2005).

2.3.- Dal punto di vista processuale, poi, il vizio di difetto di motivazione per criticata adesione alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio non può prescindere dall'osservanza degli oneri imposti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, secondo cui il ricorso per cassazione tra l'altro deve contenere, "a pena di inammissibilità", "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", nonchè dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, secondo cui, insieme con il ricorso per cassazione debbono essere depositati tra l'altro, "a pena di improcedibilità", "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

Per assolvere al requisito di ammissibilità di natura contenutistica (v. Cass. SS. UU. n. 28547 del 2008) occorre sia che il documento venga specificamente indicato nel ricorso, con la riproduzione quanto meno del contenuto rilevante (Cass. n. 17168 del 2012), sia che si dettagli in quale sede processuale risulti prodotto, "poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile" (cfr. Cass. SS. UU. n. 7161 del 2010).

Circa il requisito di procedibilità esso è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. SS.UU. n. 22726 del 2011).

Pertanto, nel caso in cui il motivo del ricorso per cassazione si fondi sulle contestazioni delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, per rispettare il canone dell'autosufficienza è necessario che il contenuto della stessa, quanto meno nelle sue parti rilevanti, sia riportato in ricorso (Cass. n. 1652 del 2012), oltre a precisare dove la stessa sia reperibile e dove sia stata prodotta.

Analoghi oneri di indicazione specifica e di produzione dovranno essere assolti ove il motivo sia fondato anche sulle osservazioni critiche contenute in una consulenza tecnica di parte.

Inoltre, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui in sede di giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova anche applicazione in riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - e, per esse, alla sentenza che le abbia recepite nella motivazione - le quali sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso, con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostale (crf., ex plurimis, Cass. n. 795 del 2014; n. 12532 del 2012; n. 7696 del 2006; n. 2707 del 2004).

3.- Alla stregua dei richiamati principi il motivo di impugnazione in esame non può essere accolto.

Con esso la parte ricorrente denuncia genericamente "violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., n. 5)", senza indicare il fatto storico di cui sia stato omesso l'esame, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Piuttosto ci si lamenta delle conclusioni cui è giunta la consulenza tecnica d'ufficio, affetta da "gravissime ed inaccettabili imperizie e negligenze", cui la sentenza d'appello avrebbe "incomprensibilmente" prestato adesione.

Sotto tale profilo la critica presenta vistose carenze dal punto di vista del rispetto del canone dell'autosufficienza.

In particolare si cita una consulenza tecnica di parte, senza dettagliarne specificamente il contenuto e senza indicare con precisione quando e dove sia stata prodotta innanzi alla Corte territoriale.

Per le stesse contestazioni alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non vi è chiara indicazione di quando ed in quali esatti termini le stesse siano state proposte, onde verificarne sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione la tempestività e la rilevanza.

Inoltre la difesa della società si limita a contestare le valutazioni offerte dal giudice di merito e dal suo ausiliare, prospettando una diversa ricostruzione soggettiva, in quanto più rispondente alle attese della patrocinata, senza evidenziare una manifesta illogicità tra gli elementi di valutazione medico-legale acquisiti al giudizio ovvero una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica.

Sicchè in definitiva i motivi in esame si traducono nell'invocata revisione dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova valutazione ed un diverso apprezzamento dei fatti, non concessa perchè estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

4.- Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

Il criterio della soccombenza governa le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". La L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, ha disposto che "Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge". Poichè il ricorso per cassazione, poi respinto, risulta nella specie notificato in data 5 marzo 2013 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui innanzi.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso medesimo a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2014