Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 8 luglio 2014
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2016
Parti: Granarolo, Zeroquattro e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e Coordinamento RSU
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Granarolo
Fonte: flai.it

Sommario
:

Relazioni industriali
Protocollo
1. Coordinamento di gruppo
2. Livello decentrato: società, stabilimento e/o area organizzativa
3. Terziarizzazioni
Politica industriale
Diritti individuali
Qualità e sicurezza alimentare
Appalti
Formazione
Pari opportunità
Asilo nido
Sicurezza sul lavoro
Organizzazione e orari di lavoro
Tempo determinato - Somministrati
Fondo sanitario
Armonizzazione orario di lavoro impiegati e quadri
Cure termali
Salario variabile
Processo di armonizzazione dell'accordo integrativo vigente presso lo stabilimento di Usmate Velate
Decorrenza e durata, campo di applicazione
Clausola di salvaguardia
Protocollo integrativo Zeroquattro srl
Premessa
Relazioni industriali
Istituti a carattere sindacale
-Assemblee

-Affissione e diffusione di stampa e comunicati
-Agibilità sindacali
Politica industriale
Formazione
Pari opportunità
Sicurezza sul lavoro
L’organizzazione e gli orari di lavoro
Professionalità
Diritti individuali, tempo determinato e lavoro in somministrazione
Fondo sanitario
Ticket restaurant
Salario variabile
Applicabilità di agevolazioni contributive e fiscali previste dalla normativa
Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 3, dpcm gennaio 2013

Accordo di rinnovo integrativo aziendale Gruppo Granarolo

Addì, 08 luglio 2014 in Bologna, tra Granarolo spa e Zeroquattro srl […] e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil […], con la partecipazione delle Segreterie Regionali e Territoriali di Fai, Flai e Uila e del Coordinamento Nazionale delle RSU del Gruppo Granarolo; si è raggiunto il seguente Accordo per il rinnovo dell’Accordo aziendale del Gruppo Granarolo

Relazioni industriali
Le parti assumono il Protocollo di relazioni industriali del 3 ottobre 2005, come integrato con accordo del 20 settembre 2011, aggiornato come segue, come parte integrante del presente accordo, confermandone pienamente la validità quale sistema di regole condivise per i diritti d'informazione ed il confronto sindacale nell'ambito del gruppo Granarolo
Si ribadisce in particolare l’articolazione delle forme di rappresentanza che vede il livello nazionale affidato al Coordinamento di Gruppo ed il livello di sito/area assegnato alle RSU ed alle OO.SS territoriali, secondo le rispettive competenze negoziali e le agibilità sindacali definite.
Le parti concordano sui principi fondamentali, di seguito riportati, che dovranno caratterizzare le relazioni ed il sistema informativo a tutti i livelli:
- carattere preventivo della consultazione
- bi-direzionalità delle conoscenze e delle proposte
- ricerca di soluzioni condivise prima di operare le scelte

Protocollo
Si ribadisce che per un avanzato livello di Relazioni Industriali, è necessari che esse consentano un confronto preventivo sulle scelte strategiche dell'intero gruppo, società ed aziende controllate da Granarolo spa a fronte di indirizzi assunti dal vertice aziendale e comunque prima che le stesse divengano operative. Le fasi di confronto, analisi, esame congiunto dovranno essere pertanto attivate tempestivamente, fin dall'insorgere dei cambiamenti ed in fase progettuale e dovranno essere improntate alla risoluzione dei problemi attraverso il coinvolgimento consapevole e responsabile delle parti ed attraverso uno scambio bi-direzionale delle conoscenze e di eventuali proposte di soluzione. Vengono pertanto confermati i soggetti e le titolarità della contrattazione e vengono riprecisate le materie, le sedi ed i soggetti delle relazioni sindacali secondo quanto segue:

1. Coordinamento di gruppo
I componenti del coordinamento sindacale di Gruppo, nominati dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo, saranno individuati tra i membri delle RSU dei siti Granarolo di Bologna, Soliera, Pasturago, Anzio e Gioia Del Colle nel numero massimo di 20 componenti, i cui nominativi saranno comunicati congiuntamente da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil entro 60 giorni dalla firma del presente accordo. A partire dal 1° gennaio 2015, si aggiungeranno 3 componenti membri della RSU del sito di Usmate Velate. Analoga delegazione della RSU di Usmate Velate parteciperà nel corso del 2014 agli incontri del coordinamento sindacale del Gruppo relativamente agli incontri informativi di sistema. A detti incontri saranno altresì invitati a partecipare rappresentanti della RSU o delle RSA di Casearia Podda srl nonché di eventuali altre società successivamente acquisite. Resta confermato che del coordinamento sindacale di Gruppo farà parte una rappresentanza del coordinamento sindacale di Zeroquattro srl secondo quanto stabilito dallo specifico protocollo.
Per quanto concerne le politiche di settore e/o aziendali di gruppo, il confronto potrà avvenire sui macro scenari economico-finanziari, produttivi e di mercato sia nazionale che internazionale a partire dai seguenti temi:
• Assetti e strategie industriali del gruppo: entità, finalità, localizzazione territoriale degli investimenti con particolare attenzione a rilevanti risvolti sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro dei medesimi;
• Marketing. Ricerca & Sviluppo: politiche di innovazione di prodotto e di processo;
• Sistemi e modelli organizzativi con particolare attenzione al Lavoro, alla Logistica e Piattaforme, alle Esternalizzazioni, alle Terziarizzazioni, agli Appalti;
• Andamento della performance del gruppo: fatturato; marginalità; livello di competitività; posizionamento di mercato, sia per quanto riguarda l'approvvigionamento delle Materie Prime che del Prodotto Finito, con particolare attenzione allo scenario internazionale;
• Andamenti occupazionali derivanti dall'introduzione di significative innovazioni tecnologiche e/o organizzative o derivanti da processi di riorganizzazione - ristrutturazione aziendale, da nuove opportunità produttive o da processi di decentramento (appalti, terziarizzazioni, esternalizzazioni);
• Politiche attive del lavoro: progetti formativi (formazione continua) e percorsi di inserimento al lavoro tesi alla valorizzazione del lavoro e delle risorse umane, progetti mirati a sostenere azioni positive;
Le parti concordano che il livello di Relazioni Sindacali di Gruppo sia la sede per la negoziazione delle materie che hanno un impatto di carattere generale quali ad esempio:
• normative nazionali in tema di rapporti ed orari di lavoro e relative applicazioni delle stesse nelle diverse realtà, finalizzate ad un recupero di efficienza, di efficacia e di qualità del lavoro;
• innovazioni tecnologiche, di processo, di prodotto ed organizzative;
• processi di esternalizzazione, terziarizzazione, appalti;
• politiche - attive del lavoro, progetti di formazione professionale e sviluppo delle professionalità;
• definizione dei sistemi incentivanti e dei parametri obiettivo;
• politiche retributive;
• progetti pari opportunità;
• progetti/interventi per la sicurezza alimentare;
• piani e progetti sull'ambiente e sicurezza;
Gli interlocutori sindacali individuati per questo livello di confronto sono il Coordinamento delle RSU e le OO.SS. stipulanti il presente accordo.
La gestione degli aspetti sopra citati potrà essere demandata dal coordinamento al livello decentrato, qualora se ne ravvisasse la necessità in ragione di particolari complessità e specificità; le Segreterie Nazionali ed il Coordinamento, in tal caso, effettueranno un adeguato monitoraggio al fine di garantire le necessarie coerenze con le dinamiche e le politiche sindacali di gruppo.
Il Coordinamento delle RSU disporrà di un monte ore annuo di 1.500 ore e di un fondo forfetario di 25.000 Euro per rimborso spese; disporrà inoltre degli strumenti / mezzi idonei, anche di tipo informatico (bacheca elettronica, posta elettronica e relativo supporto hardware) necessario ad una normale attività informativa e di coordinamento della struttura stessa e di interfaccia con le RSU di sito; le modalità verranno concordate in relazione alle necessità di agibilità effettiva, alle dotazioni ed alle regole dei sistemi informativi aziendali.
Le parti concordano che oltre ai due consolidati incontri annuali tra Azienda e Coordinamento RSU potrà essere attivato a iniziativa di una di esse ulteriori momenti di incontro ed interlocuzione di verifica dell'attuazione del presente accordo o volti ad approfondire aspetti specifici delle condizioni di competitività e dei mercati in cui opera il Gruppo Granarolo. Il materiale informativo predisposto dall'Azienda, fatte salve informazioni di carattere riservato rispetto al suo posizionamento competitivo nonché ai progetti strategici di sviluppo e di innovazione, sarà messo a disposizione delle Segreterie Nazionali in anticipo rispetto alla data dell'incontro.

2. Livello decentrato: società, stabilimento e/o area organizzativa
Tale livello eserciterà il confronto e la negoziazione, sia sui temi di prospettiva delle realtà locali, sia come strumento puntuale e rapido in grado di intervenire e- di fornire risposte alle problematiche che insorgono nelle singole unità produttive; in particolare le tematiche oggetto delle relazioni sindacali a questo livello sonai riferite a:
a. organizzazione del lavoro;
b. orari di lavoro, calendari e loro distribuzione/utilizzo;
c. organici ed uso delle diverse tipologie di contratto;
d. inquadramenti professionali;
e. piani/azioni di formazione professionale;
f. ambiente di lavoro, salute e sicurezza;
g. gestione dei sistemi incentivanti;
h. definizione degli obiettivi e dei parametri di sito (con le modalità e le caratteristiche delineate nella parte specifica);
i. diritti e tutela dei lavoratori;
j. processi riorganizzativi, ristrutturazioni, appalti, terziarizzazioni, esternalizzazioni con i relativi risvolti e ricadute occupazionali, qualora demandati dal coordinamento di gruppo;
k. confronto su piani e progetti sull'ambiente e sicurezza;
Gli interlocutori sindacali individuati per questo livello di confronto sono le RSU e le organizzazioni territoriali stipulanti il presente accordo.

3. Terziarizzazioni
Si conferma quanto concordato nell'accordo del 20 settembre 2011, ovvero:
a) le parti riconfermano che, per tendere in maniera efficace al perseguimento della missione aziendale è fondamentale adottare un modello competitivo basato sulla innovazione, sulla sicurezza e sulla qualità sia di prodotto che di processo. È a tali fini che vanno operate scelte coerenti sia sul piano produttivo che nell'organizzazione delle funzioni/servizi di supporto alla produzione ed alla distribuzione in modo da evitare rischi rispetto al controllo del ciclo produttivo, al sistema della rintracciabilità, alla sicurezza alimentare, alla costruzione della catena del valore ed alle massime tutele dei lavoratori; ciò nell'ottica di mantenere un controllo dell'intera filiera, dalla materia prima fino al cliente.
b) Per realizzare tali obiettivi le leve fondamentali sono quelle della valorizzazione delle risorse umane aziendali e dello sviluppo di professionalità e competenze organizzative, gestionali, di innovazione, di progettazione e di controllo; questo per assicurare il governo integrale del ciclo produttivo e delle attività operative connesse e del governo efficace ed organico della catena del valore in coerenza con i CCNL dell'industria alimentare e delle cooperative di trasformazione.
c) Nella eventualità che l'azienda ipotizzi, per determinate attività, la possibilità di attuare progetti di terziarizzazione/esternalizzazione, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e aziendali, dovrà, attuarsi un confronto preventivo, e cioè a monte delle fasi esecutive d realizzative, sui progetti medesimi. Per permettere una reale, partecipazione preventiva, le parti definiranno congiuntamente i tempi e le modalità operative ed organizzative (Comitati Bilaterali, Commissioni, dati e informazioni necessarie, etc.) per la definizione e la realizzazione di un programma "ad hoc" di confronto anche sulla base delle caratteristiche specifiche del progetto.

Diritti individuali
È integralmente richiamato quanto previsto dall'accordo 22 marzo 2007 nel paragrafo "Diritti individuali".

Qualità e sicurezza alimentare
[…]
Le Parti, verificato l'investimento in formazione effettuato nell'ultimo triennio e la particolare rilevanza della formazione relativa a qualità, sicurezza del lavoro e ambiente nell'anno 2013 (66% delle oltre 26.000 ore di formazione effettuate nel nell'anno) concordano sul fatto che la politica di assicurazione della qualità, dovrà essere supportata anche per il futuro da un adeguato, costante investimento in formazione verso tutti gli operatori.

Appalti
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 4 del CCNL Industria Alimentare e all'art. 10 CCNL per i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazioni prodotti alimentari, le parti concordano nel garantire la massima trasparenza sia nei rapporti di appalto e di terziarizzazione che nell'intera filiera, a partire dalla materia prima fino alla fase di distribuzione, anche con riferimento alle variazioni delle condizioni di appalto.
L'azienda, coerentemente con la politica di qualità perseguita, esigerà da parte dei fornitori di servizi il pieno rispetto di tutte le norme legislative e contrattuali nei confronti degli addetti che opereranno presso le unità produttive dell'azienda, impegnandosi a garantire che le attività appaltate non vengano di norma subappaltate. Fatta eccezione per i rapporti tra le Società del Gruppo ed i soci delle medesime, la clausola di subappaltabilità, eventualmente prevista in via eccezionale, dovrà contenere l'espressa indicazione della possibile ditta subappaltante, l'assoggettamento di quest'ultima al medesimo livello di controlli esercitato verso l'appaltatore e comunque l'obbligo di preventiva autorizzazione da parte dall'appaltatore.
A livello locale, le strutture sindacali e le RSU dovranno verificare il rispetto, da parte dei relativi soggetti responsabili, dei diritti dei lavoratori delle aziende terze, con particolare attenzione ai diritti sindacali, retribuzioni contrattuali di riferimento, regolarità contributiva, orario settimanale, riposi, condizioni di lavoro, sicurezza, in particolare la sicurezza passiva, facendone oggetto di confronto in appositi incontri semestrali con le rispettive direzioni aziendali. Per una efficace possibilità di verifica di tali diritti le strutture sindacali e le RSU hanno facoltà di richiedere all'azienda informazioni in ordine alle correlate condizioni di appalto e di eventuale subappaltabilità nonché alle attività di controllo da parte dell'azienda contrattualmente definite, fermo restando che dette informazioni di natura contrattuale hanno carattere riservato e dovranno essere trattate come tali dalla parte sindacale richiedente.
Le parti convengono sin d'ora che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo dovrà essere immediatamente portato ad un esame congiunto delle parti, anche in relazione ad una eventuale rescissione e/o risoluzione del contratto d'appalto.
È altresì convenuto che, fermo restando quanto sopra:
• sia nella eventualità che l'azienda ipotizzi la possibilità di attuare progetti di terziarizzazione/esternalizzazione
• che nell'ipotesi di internalizzazione di attività appaltate, su tali progetti dovrà attuarsi con le strutture sindacali e la RSU di sito un confronto preventivo, ovvero a monte delle fasi esecutive e realizzative, definendone congiuntamente i tempi e le modalità operative e organizzative (Comitati tecnici Bilaterali, Commissioni, dati e informazioni necessarie, etc.) in relazione alle specifiche caratteristiche del progetto e all'esame delle sue ricadute.

Formazione
Le parti, riconfermando quanto previsto dall'Accordo 22 marzo 2007 e 20 settembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori, si impegnano ad attivare entro 60 giorni dalla firma del presente accordo l'apposita commissione tecnica bilaterale in rappresentanza del coordinamento nazionale per individuare congiuntamente i fabbisogni formativi, definire i relativi progetti formativi, individuare e promuovere le opportunità di accesso alla formazione finanziata con l'obiettivo di formulare piani formativi aderenti alle reali esigenze professionali. Ciò costituirà oggetto di informazione al Coordinamento RSU Granarolo.
Ribadendo la necessità di registrare puntualmente le attività formativa svolte da ciascun dipendente, convengono sia messo a disposizione periodicamente e/o a richiesta dell'interessato il documento di riepilogo dell'attività svolta attestato dall'Azienda sulla base del sistema informativo di gestione del personale implementato come da impegni assunti nell'accordo 20 settembre 2011.

Pari opportunità
Nell'individuazione dei percorsi professionali e formativi verrà evitata ogni forma di discriminazione, anche tra i sessi, in modo da garantire a tutti le stesse opportunità.
Per i genitori che riprendano il lavoro dopo congedi parentali, ove opportuno, anche a richiesta del lavoratore, l'Azienda predisporrà specifici percorsi formativi per un'efficace reinserimento lavorativo.
In tal senso, le parti ribadiscono l'importanza del pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della legge 125/91, riguardo l'obbligo di comunicazione aziendale alle organizzazioni sindacali della composizione di genere anche con riferimento ai livelli di inquadramento e retributivi.
[…]
L'azienda si impegna a soddisfare le richieste di part time orizzontale e reversibile per lavoratrici madri e lavoratori padri al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino, con la sola eccezione, motivata, per ruoli organizzativi e figure professionali non fungibili, per le quali si ricercheranno comunque le possibili soluzioni anche attraverso il confronto con le RSU. Le richieste dovranno essere avanzate con almeno un mese di anticipo dalla decorrenza del part time.
L'azienda si impegna inoltre a valutare, compatibilmente con la posizione professionale ricoperta e le condizioni organizzative correlate, modifiche temporanee dell'orario di lavoro per favorire l'inserimento del figlio all'asilo nido.
Fermo restando quanto sopra, concordato nell'accordo 20 settembre 2011, di cui le parti rinnovano l'impegno alla piena attuazione, a partire dall'inizio del mese successivo alla firma del presente accordo:
• i permessi retribuiti previsti dall'art. 40-bis lettera A CCNL Industria Alimentare a favore del genitore lavoratore o lavoratrice (art. 63 lettera A CCNL per i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari) per le patologie di particolare gravità riguardanti il figlio individuate dal CCNL sono incrementati da 2 a 3 giorni complessivi nell'anno;
• il periodo di astensione facoltativa per congedo parentale, spettante a richiesta del genitore lavoratore o lavoratrice, potrà essere goduto, nei limiti massimi di legge e di CCNL e secondo le modalità ivi definite, anche frazionato a settimane o singole giornate intere di lavoro.

Asilo nido
Le parti si impegnano a verificare a livello di sito l'esistenza delle condizioni e modalità per poter richiedere la stipula di convenzioni con asili nido che consentano l'ingresso con una agevolazione economica ai figli dei propri dipendenti.

Sicurezza sul lavoro
La cultura del lavoro sicuro, oltre ad essere condiviso nel capitolo della formazione, troverà concreta applicazione anche attraverso un rinnovato ruolo che viene assegnato agli RLS ed in particolare:
- l'elenco dei rischi contenuto nel DVR dovrà essere oggetto di esame e valutazione congiunta e condivisa durante la stesura dello stesso. L'esame, anche in relazione alle indagini stress-lavoro correlato richieste dalla vigente normativa coinvolgerà le condizioni di organizzazione del lavoro nel suo complesso; le modalità di indagine - già avviate in alcuni siti in ottemperanza alle disposizioni di legge - l'esame dei risultati e le misure di intervento costituiranno oggetto di consultazione e confronto con gli RLS, per i quali saranno previsti interventi di informazione e formazione, integrabili anche su loro richiesta. Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di cointeressare gli RLS nel sistema di informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza.
- In ciascun sito verrà svolto periodicamente, di norma nell'ambito della riunione annuale sulla Sicurezza, uno specifico approfondimento congiunto Azienda-RLS sullo stato delle denunce di malattia professionale e degli interventi da porre in atto per rimuoverne le cause.
- sarà inoltre effettuato con cadenza annuale un sopralluogo congiunto Azienda-RLS degli ambienti di lavoro mirato alla valutazione del rispetto delle norme di sicurezza e dei DPI. Tale verifica sarà effettuata con l'ausilio di un apposito questionario da compilarsi durante la stessa e i cui esiti costituiranno oggetto di esame in sede di Coordinamento RSU Granarolo.
- gli RLS saranno coinvolti per verificare la regolarità delle norme inerenti la sicurezza sull'intero ciclo produttivo; per questo motivo è confermato un monte ore aggiuntivo di 15 ore annue e verrà introdotta questa clausola nei contratti d'appalto.
È impegno comune delle parti assumere l'"opzione zero infortuni" quale obiettivo in materia di sicurezza del lavoro, riconoscendo altresì che tale obiettivo sostanzierà in politiche e programmi di intervento volti a incrementare progressivamente la sicurezza del lavoro i cui esiti costituiranno oggetto di monitoraggio congiunto fra le parti.
In tale ambito l'Azienda ha provveduto ad implementare il sistema OHSAS 18001 multi sito di gestione della sicurezza nonché è impegnata ad adottare ulteriori nuove metodiche per diffondere la sicurezza del lavoro. L'andamento di tale certificazione costituisce materia di informazione-formazione verso gli RLS e gli stessi saranno consultati in occasione degli audit effettuati dagli enti di certificazione.

Organizzazione e orari di lavoro
Le parti, nel darsi reciprocamente atto che le marcate differenziazioni, sia di carattere tecnologico/impiantistico, di prodotto, sia di mercato, presenti nei diversi siti produttivi, non permettono di individuare una unica soluzione organizzativa per l'organizzazione del lavoro di stabilimento che possa essere estesa a tutte le realtà del Gruppo, confermano l'indirizzo di demandare a livello decentrato, così come previsto nel capitolo sulle Relazioni Industriali del presente accordo, la ricerca e la definizione dell'organizzazione del Lavoro più idonea e la conseguente definizione degli orari di lavoro, tale da contemperare al meglio il raggiungimento degli obiettivi aziendali, le specificità del sistema di approvvigionamento della materia prima ed esigenze dei lavoratori.
In coerenza con quanto condiviso nel capitolo su qualità e sicurezza alimentare e in quello sulla politica industriale, gli interventi organizzativi dovranno essere rivolti a migliorare i processi lavorativi in funzione dei requisiti di freschezza dei prodotti, delle evoluzioni della normativa in tema di produzioni alimentari, della ottimizzazione dei costi industriali necessaria a mantenere la competitività anche sul prezzo, degli adattamenti continui richiesti nel rapporto con la grande distribuzione e, in particolare dalle fluttuazioni dei volumi produttivi conseguenti alle politiche di promozionalità indispensabili per competere nei nuovi scenari di mercato. Tali esigenze di flessibilità produttiva dovranno costituire oggetto di periodico preventivo confronto congiunto con le rappresentanze sindacali di sito per individuare regole e modalità condivise di gestione.
Tenuto conto della necessità di conseguire le finalità di cui sopra, nel novero delle soluzioni organizzative saranno prioritariamente perseguite quelle che permettano di realizzare condizioni di equilibrio tra tempo di lavoro e tempo libero che incidano positivamente sulla qualità della vita, tenendo conto delle condizioni ambientali peculiari in cui le diverse realtà locali sono inserite e delle specificità di genere. Sotto questo profilo, la contrattazione decentrata dovrà esprimere particolare attenzione e priorità verso quegli interventi che, mediante una diversa organizzazione del tempo di lavoro, propongano un miglior equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, configurabili come azioni positive sul terreno della parità donna-uomo.
È altresì confermato:
• che la finalizzazione ad obiettivi di efficienza di eventuali interventi organizzativi su singoli stabilimenti ed unità locali, potrà trovare, nella contrattazione con le RSU, un elemento di misurazione e, insieme, di incentivazione nell'ambito del salario variabile, attraverso la definizione condivisa di parametri di produttività coerenti a livello di sito;
• che le parti riconoscono con riferimento a qualsiasi problematica attinente l'organizzazione del lavoro, in conformità agli assunti complessivi della contrattazione integrativa di Gruppo, un requisito di centralità alla salvaguardia dei livelli di professionalità esistenti ed al costante sviluppo delle opportunità di crescita individuale e collettiva dei lavoratori, fondato sulla imprescindibile correlazione tra valore delle competenze e capacità competitiva dell'azienda.
Ciò premesso, con riferimento all'organizzazione di lavoro, nel confermare l'applicabilità degli strumenti previsti dai contratti collettivi (capitolo VII CCNL Industria Alimentare 27/10/2012, artt. 27 e seguenti CCNL per i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari 5/12/2012) in ordine alla distribuzione dell'orario di lavoro, al ricorso a prestazioni straordinarie, alla flessibilità degli orari, nel rispetto dell'orario settimanale contrattuale nell'arco temporale annuale, si potranno determinare soluzioni organizzative a livello di singola unità produttiva che consentano - rispetto a quanto di prassi o già regolato da accordi di sito - tempestive modalità di attivazione di organizzazioni del lavoro flessibili di reparto/area produttiva, funzionali, attraverso un adeguamento giornaliero e/o settimanale del periodo di apertura delle linee, a cogliere le opportunità di vendita offerte dal mercato.
Tali adeguamenti vanno verificati congiuntamente con le rappresentanze sindacali di sito in ordine alle motivazioni di mercato-produttive della richiesta aziendale e con esse concordati periodo e organizzazione del lavoro da attivarsi. Tra le motivazioni di mercato-produttive si annoverano, in particolare, le produzioni con caratteristiche di elevata stagionalità, collegate a politiche promozionali o di specifici investimenti in advertising o verso il trade o correlate al lancio di nuovi prodotti.
Con le rappresentanze sindacali di sito saranno altresì concordate le articolazioni organizzative, ordinarie e/o straordinarie, ovvero riferite a condizioni non ricorrenti, correlate all'adeguamento delle politiche di approvvigionamento della materia prima di cui al capitolo "politica industriale".
Per le aree amministrative e di servizio alla produzione, fermo restando quanto sopra convenuto, è comune impegno delle parti valutare, promuovere e sperimentare organizzazioni del lavoro che rispondano a mutate richieste o bisogni dei clienti/consumatori Granarolo, all'evoluzione tecnologica e/o al mutamento del perimetro aziendale, verificate da parte delle rappresentanze sindacali di sito necessità e benefici competitivi cui sono finalizzate e concordate con esse periodi e organizzazioni del lavoro da attivarsi.
Viene confermato il computo "al minuto" per l'uscita e il rientro al lavoro per la pausa mensa.
Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro di sito, congiuntamente agli obiettivi di salvaguardare e sviluppare i livelli occupazionali e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, è impegno delle parti, valutare, promuovere e sperimentare, attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali di sito, l'ottimizzazione produttiva anche mediante forme di flessibilità di impiego interna di sito nelle aree di fabbisogno; le modalità attuative oggetto di confronto dovranno essere concordate con le rappresentanze sindacali di sito per salvaguardare e accrescere il patrimonio di professionalità acquisita dai lavoratori e riconoscere le opportunità di valorizzazione professionale connaturate alla polivalenza di impiego.
La ricerca di processi di lavoro più efficaci e la valorizzazione professionale del lavoratore costituiranno altresì il presupposto per la valutazione e la sperimentazione, previo accordo con le rappresentanze sindacali di sito, di organizzazioni del lavoro caratterizzate da una diversa e/o maggiore polifunzionalità degli operatori.

Tempo determinato - Somministrati
Come da accordo 20 settembre 2011, le parti convengono che le percentuali di assunzioni, indicate dai CCNL vigenti sono da considerarsi riferite alla singola unità produttiva, escludendo le lavorazioni stagionali.
Si conferma altresì per i lavoratori che abbiano già esperito almeno due rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivamente non inferiore a 6 mesi il diritto di precedenza in occasione di assunzioni a tempo indeterminato.
Fatte salve diverse previsioni del CCIML di carattere migliorativo per i lavoratori, convenendo nel riconoscere alla stabilità occupazionale ed all'esperienza di lavoro il carattere di fattore attivo della produttività, l'azienda si impegna ad esaminare prioritariamente per la proposta di assunzione la professionalità acquisita da lavoratori somministrati che abbiano già collaborato in corrispondenti mansioni per un periodo di almeno 3 mesi nei 12 pregressi in termini di:
• professionalità specifica (polivalenza, polifunzionalità, competenze acquisite);
• periodo di esperienza lavorativa in azienda.
A livello di singola realtà, in occasione degli incontri annuali ed alla luce della programmazione produttiva e dei calendari annui, si dovranno individuare tra azienda ed RSU soluzioni di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine che abbiano caratteristica di continuità e ciclicità.
Come da vigente normativa al personale somministrato sarà assicurato l'inquadramento contrattuale corrispondente alla professionalità richiesta per le mansioni cui è adibito e, a decorrere dall'inizio del mese successivo alla firma del presente accordo, beneficerà del trattamento del servizio di mensa previsto per i dipendenti di sito.

Armonizzazione orario di lavoro impiegati e quadri
Le parti, richiamando l'accordo 20 settembre 2011, confermano l'opportunità di avviare, entro 90 giorni dalla firma del presente accordo, un confronto congiunto tra azienda e rappresentanze sindacali di sito per l'armonizzazione a 39 ore dell'orario di lavoro settimanale degli impiegati e quadri non direttamente interessati alle attività di produzione.
Fatto salvo il confronto di cui sopra, ove ancora vigente l'orario settimanale di 40 ore, la riduzione di orario giornaliero di 1 ora avverrà - di norma, salvo diversa richiesta del lavoratore - nella giornata di venerdì con il contestuale e proporzionale riassorbimento dal monte ore ROL maturato annualmente.

Processo di armonizzazione dell'accordo integrativo vigente presso lo stabilimento di Usmate Velate
Ferma restando l'applicazione dell'accordo siglato in data 31 luglio 2012 fino alla scadenza del 31 dicembre 2014, nell'ambito di un percorso di progressiva inclusione dello Stabilimento di Usmate Velate nell'integrativo Granarolo, Azienda e rappresentanze sindacali di sito avvieranno le trattative per il rinnovo dell'integrativo di sito da valere per il biennio 2015-2016 almeno 30 giorni prima dalla sua scadenza, dandosi reciproco affidamento che l'accordo relativo al biennio 2015-2016:
• dovrà realizzare una sostanziale armonizzazione ai contenuti normativi del presente accordo relativamente ai paragrafi Formazione, Sicurezza del Lavoro, Qualità e sicurezza alimentare, Diritti individuali, Pari Opportunità, Tempo determinato e somministrati e Appalti;
• approfondire la regolamentazione relativa a Organizzazione e orari di lavoro coerentemente con le specificità delle vocazioni produttive di sito;
• regolare la materia del Salario Variabile […]
Successivamente all'accordo 2015-2016 di cui sopra al personale dello stabilimento di Usmate sarà esteso l'integrativo Granarolo; […]

Decorrenza e durata, campo di applicazione
[…]
Esso trova applicazione:
• a Granarolo Spa, ad eccezione dei dipendenti acquisiti a seguito dell'affitto/acquisizione del ramo d'azienda "attività produttive Lat Bri Latticini Brianza spa" in Granarolo spa alla firma del presente accordo, verso i quali trova applicazione esclusivamente quanto previsto nel paragrafo "1. Coordinamento di Gruppo" e nel paragrafo dedicato che precede;
• a Casearia Podda srl e ad eventuali altre società acquisite successivamente alla data del 24 aprile 2014 per quanto previsto nel paragrafo "1. Coordinamento di Gruppo";
• a Zeroquattro srl per quanto espressamente in esso richiamato e per le norme di cui allo specifico protocollo integrativo.

Protocollo integrativo Zeroquattro srl
Premessa

Il contesto di riferimento nel quale opera Zeroquattro vede riflesse le dinamiche dell’andamento del mercato di Granarolo evidenziando il costante e progressivo impatto negativo sui volumi movimentati costituenti il principale fattore di equilibrio economico a seguito del quale l’Azienda ha intrapreso azioni di efficientamento e di riorganizzazione delle proprie strutture.
Anche il canale di mercato del Normal Trade nel quale Zeroquattro opera in maniera diretta fa rilevare l’impoverimento della numerica dei punti di vendita oltre ad un diverso mix di quantità di prodotto in consegna sulla tentata vendita che incide ulteriormente sulla marginalità della zona.
Ad oggi Zeroquattro, per quanto principalmente integrata nelle politiche di vendita del Gruppo Granarolo, ha intrapreso un progetto di sviluppo commerciale, che partendo dai servizi di distribuzione dei clienti terzi vuole diventare una realtà commerciale e distributiva leader nel settore dei prodotti freschi.
Nell’evidenza che il presente rinnovo avviene nel contesto di un quadro societario che vede la separazione delle attività logistiche da quelle commerciali, con l’annunciata operazione di scissione proporzionale societaria, Zeroquattro conferma la piena appartenenza al sistema di relazioni industriali così come ispirato e declinato nell’Accordo Integrativo del Gruppo Granarolo, andando con il presente documento ad aggiornare il Protocollo del 20/09/2011, nei singoli indirizzi e capitoli specifici, come segue:

Relazioni industriali
Le parti confermano la centralità del Coordinamento Sindacale Nazionale, quale organismo di riferimento sia per la parte di informativa che per quella negoziale nel il reciproco riconoscimento delle forme di rappresentanza del:
1) Coordinamento Sindacale Zeroquattro
2) Coordinamento Sindacale del Gruppo Granarolo
Le Parti, definiranno la composizione e le modalità di partecipazione alle sopra indicate forme di rappresentanza entro 90 giorni dagli effetti dell’annunciata operazione di scissione societaria.
Le rappresentanze sindacali di singolo insediamento e/o territoriali si intendono regolate dalle disposizioni del CCNL, dagli accordi confederali in essere e dal Testo Unico sulla rappresentanza e all’Accordo Flai-Fai-Uila.
Gli ambiti negoziali e le procedure sono quelle riconosciute a livello generale dall’integrativo di Gruppo Granarolo.
A livello società, è prevista l’informazione e il relativo confronto in merito a:
• Organici e organizzazione del lavoro
• Orari di lavoro
• Politiche professionali e inquadramenti,
• Programmi di riorganizzazione e ristrutturazione
• Programmi di formazione ed addestramento
• Andamento e risultati dei programmi di gestione delle situazioni critiche aziendali
• Andamento e gestione dei sistemi incentivanti
• Ambienti di lavoro, salute e sicurezza,
• Qualità dei servizi e sicurezza alimentare.
Le rappresentanze sindacali esercitano l’azione negoziale a livello-società, con coordinamento delle Segreterie Nazionali Fai-Flai-Uila.
A livello territoriale o di singolo insediamento, è prevista l’informazione ed il relativo confronto relativamente a misure, progetti o interventi di natura integrativa, specifica o in deroga rispetto a quella aziendale in ordine a:
• Organici e organizzazione del lavoro
• Orari di lavoro
• Ambienti di lavoro e sicurezza
• Andamento e gestione dei sistemi incentivanti
• Qualità dei servizi e sicurezza alimentare
Le rappresentanze sindacali esercitano l’azione negoziale a livello territoriale o di sito, con ed il coordinamento delle strutture sindacali territoriali Fai-Flai-Uila.

Istituti a carattere sindacale
-Assemblee:

La convocazione dell’Assemblea dei lavoratori dovrà avvenire per iscritto con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso con indicazione dell’ordine del giorno.
Le RSU/RSA promotrici dell’Assemblea comunicheranno pariteticamente alla Direzione l’ora e i locali in cui vorrebbero tenere l’Assemblea, precisando le categorie del personale da riunire.
Nel caso in cui i locali richiesti per l’Assemblea non dovessero risultare disponibili, l’Azienda comunicherà alla RSU/RSA, la sede alternativa.

-Affissione e diffusione di stampa e comunicati
L’azienda presso le sedi in cui risultano costituite le RSU/RSA metterà a disposizione delle stesse spazi per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. Le anzidette comunicazioni dovranno essere firmate dai componenti delle RSU/RSA o dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Copia delle comunicazioni dovrà essere inoltrata alla Direzione Aziendale.
Ai rappresentanti delle RSU/RSA l’azienda metterà a disposizione un indirizzo di posta elettronica aziendale. 

-Agibilità sindacali
Alle RSU / RSA di Zeroquattro sono riconosciute le medesime agibilità sindacali riconosciute alle rappresentanze di sito dall’integrativo del Gruppo Granarolo.

Formazione
Trovano applicazione le disposizioni dell’integrativo del Gruppo Granarolo

Pari opportunità
Trovano applicazione le disposizioni dell’integrativo del Gruppo Granarolo.

Sicurezza sul lavoro
Trovano applicazione le disposizioni dell’integrativo del Gruppo Granarolo.

L’organizzazione e gli orari di lavoro
La struttura operativa della Società è articolata nelle funzioni di Logistica, Distribuzione, Ambiente e Qualità, Controllo e Risorse Umane. La Società capogruppo Granarolo Spa assicura i servizi di presidio delle funzioni Amministrazione, Finanza e Sistemi Informativi.
L’orario di lavoro per tutto il personale dipendente non facente riferimento al Protocollo VV.PP è di 39h settimanali contrattuali realizzato attraverso i riposi individuali di cui all’art. 30 del CCNL Industria Alimentare.
L’orario settimanale è ripartito sulla base delle specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali con le seguenti possibili articolazioni:
a) Su 5 giorni dal Lunedì al Sabato, con 1 gg riposo a scorrimento nella settimana
b) Su 5 giorni dal Lunedì al Venerdì
c) Su 6 giorni dal Lunedì al Sabato
Le parti convengono di assegnare ad uno specifico tavolo tecnico delle articolazioni settimanali dell’orario di lavoro.
Per il personale dipendente Addetto alle Consegne e alla tentata Vendita ai quali si applica il Protocollo VV.PP l’orario settimanale contrattuale è di 40h, suddiviso su sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato,
L’azienda si impegna a fornire su base semestrale un’informazione di dettaglio relativa all’organizzazione distributiva ed ai relativi carichi di lavoro, i quali potranno essere oggetto di confronto fra le Parti, anche a livello di sito.

Diritti individuali, tempo determinato e lavoro in somministrazione
Trovano applicazione le disposizioni dell’integrativo del Gruppo Granarolo.