Tipologia: Ipotesi d’accordo
Data firma: 7 luglio 2014
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2016
Parti: Fruitimprese e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Agroindustriale, Aziende ortofrutticole ed agrumarie
Fonte: fisascat.it

Sommario
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Premessa
Sistema delle relazioni sindacali
Struttura e assetto contrattuale
Decorrenza, durata, procedure di rinnovo
EBO
Commissione pari opportunità
Politiche di pari opportunità
Apprendistato
Conservazione del posto
Art. 82 CCNL
Conciliazione delle controversie
Cicli stagionali
Aumenti economici

Rinnovo CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie
Ipotesi d’accordo


L'anno 2014 il giorno 7 del mese di luglio, in Cesena presso la sede dell'Associazione Esportatori Ortofrutticoli di Cesena e Circondario - Via G. Bruno 118 – Cesena, tra Fruitimprese […] e la Flai Cgil […] e la Delegazione trattante, la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil [...], si è concordata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 1.01.2014 - 31.12.2016 per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie.

Premessa
Sistema delle relazioni sindacali

Le Parti convengono di incontrarsi entro il 30.06.2015 per l'applicazione dell’eventuale accordo nazionale sulla Rappresentanza concordato per il Settore.

Struttura e assetto contrattuale
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli:
1) nazionale;
2) aziendale/di gruppo o territoriale/di bacino.

EBO
La vigenza dell’art. 6 del CCNL è sospesa sino alla definizione di una nuova disciplina.

Commissione pari opportunità
Le Parti convengono di rendere operativa la Commissione.

Politiche di pari opportunità
Padri e madri al fine di conciliare i tempi di vita e lavoro per esigenze legate all’assistenza dei figli di età inferiore a 14 anni potranno usufruire del monte ore di permessi retribuiti previsti dal contratto anche frazionati per ora o unità di ore.
Nel caso di maternità o paternità facoltativa il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presupposti di legge.
Nelle imprese, con più di venti dipendenti, a tempo indeterminato, le madri con orario di lavoro full-time, possono per il periodo successivo all’assenza per maternità, usufruire della conversione del rapporto in part-time fino al compimento del terzo anno di età del figlio. Trascorso tale periodo sarà facoltà della lavoratrice ripristinare il contratto full-time. Al fine di beneficiare del diritto (conversione in part-time e riconversione a full-time) in questione la lavoratrice dovrà obbligatoriamente comunicarne in forma scritta la richiesta almeno 60 giorni prima. L’azienda per consentire alla lavoratrice di beneficiare di tale facoltà potrà assumere altro lavoratore in sostituzione, che non sarà calcolato come incremento occupazionale al fine dei vari istituti disciplinati dalla normativa in materia di lavoro.

Apprendistato
Le parti convengono in sede di stampa del testo contrattuale di inserire l’articolato relativo al rapprendi stato adeguandolo alle modifiche di legge nel frattempo intervenute (D.lgs 34/2014).

Conservazione del posto
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 25, co. 2, del CCNL viene sostituito con il termine di 180 giorni.
I lavoratori infortunati, in occasione di lavoro, o affetti da gravi patologie e/o sottoposti alle relative terapie, anche salvavita, non potranno essere licenziati anche qualora sia superato il periodo di conservazione del posto di lavoro. Tale periodo sarà di aspettativa senza retribuzione e il lavoratore non concorrerà a determinare il numero dei lavoratori occupati al fine dei vari istituti disciplinati dalla normativa in materia di lavoro.
Nell’articolo verrà esplicitata la disciplina di legge che riguarda il periodo di congedo retribuito per i lavoratori con una invalidità pari o superiore al 50%.

Art. 82 CCNL
È abrogato l’art. 82 del CCNL rubricato “Contratti di gradualità”.

Conciliazione delle controversie
La vigenza degli artt. da 102 a 104 ter è sospesa sino alla definizione di una nuova disciplina.