Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 giugno 2014, n. 13961 - Vari infortuni e unificazione della rendita






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 15286-2011 proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LA PECCERELLA LUIGI e FABBI RAFFAELA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
R.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAMBURRANO31 EDIF 12 SC C INT 5, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA RUFFOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati NACCARATO EMILIA, GUIDO MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1236/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/10/2010 r.g.n. 1567/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito l'Avvocato PUGLISI LUCIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


FattoDiritto


1. Con sentenza del 28.10.2010, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza 30.9.2003 del tribunale di Cosenza, accertava che a R.S. era derivata un'invalidità permanente dell'11% dall'infortunio sul lavoro occorsogli il (OMISSIS) e, per l'effetto, condannava l'INAIL a costituire in favore del lavoratore un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dal predetto infortunio e da due precedenti infortuni del (OMISSIS), nonchè a pagargli i ratei differenziali dovuti in relazione alla maggior rendita spettante, oltre accessori e spese.

2. Ha ritenuto, in particolare, la corte territoriale, che la mancata domanda giudiziale di unificazione della rendita impediva al giudice di provvedervi, ma non escludeva l'obbligo dell'INAIL di effettuarla, in conformità alle previsioni di legge.

3. Ricorre avverso tale sentenza l'INAIL, con unico motivo. Resiste il lavoratore con controricorso.

4. Con l'unico motivo di ricorso, l'INAIL deduce - in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, - violazione degli artt. 112 e 437 cod. proc. civ., nonchè falsa applicazione del D.P.R. 1124 del 1965, art. 80. Si rileva, in particolare, che il lavoratore ha chiesto nel giudizio di primo grado solo il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro del (OMISSIS) e la costituzione di rendita per tale evento, senza alcuna domanda di unificazione della rendita in relazione a postumi di plurimi eventi lesivi policroni, formulata solo in appello per la prima volta; si afferma, quindi, che in difetto dell'allegazione del fatto inerente al titolarità della pregressa rendita il giudice non può d'ufficio disporre l'unificazione della rendita.

5. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata non ha infatti costituito una rendita unificata per i vari infortuni ma, consapevole della mancata proposizione di domanda giudiziale di unificazione della rendita, si è limitata ad accertare l'invalidità - indennizzabile - derivante dal nuovo infortunio oggetto della controversia, nonchè l'obbligo dell'INAIL (oggetto altresì di condanna giudiziale) di provvedere, in presenza di più infortuni tutti indennizzabili, alla costituzione di un'unica rendita, sulla base della riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro.

6. Tale soluzione è corretta, atteso che il cumulo costituisce una conseguenza giuridica necessaria a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 80 e 132 senza alcun potere discrezionale dell'Istituto (Sez. L, Sentenza n. 5009 del 08/04/2002) e che la sentenza ha fatto riferimento al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, conformemente alle previsioni di legge.

7. Non trova applicazione, invece, nella specie la giurisprudenza invocata dal ricorrente (Sez. L, Sentenza n. 16636 del 05/11/2003; Sez. L, Sentenza n. 10913 del 09/06/2004), espressione di principi noti (Sez. U, Sentenza n. 11198 del 29/07/2002; Sez. L, Sentenza n. 12430 del 25/05/2006; Sez. L, Sentenza n. 27691 del 20/12/2011), che riguardano però il diverso caso della formulazione solo in appello di domanda di riconoscimento dell'aggravamento della rendita già in godimento in ragione di nuovo infortunio che non raggiunga il minimo indennizzabile, e non invece la unificazione della rendita quale mera conseguenza giuridica derivante ex lege dal riconoscimento di una pluralità di rendite distinte in relazione ad eventi lesivi policroni.

8. Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3500,00 per competenze e Euro 100,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014