Cassazione Penale, Sez. 3, 15 maggio 2014, n. 20249 - Minore e visita medica obbligatoria: non sussiste reato se la certificazione medica lo ha ritenuto idoneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere -
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.G., nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/05/2012 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato I.G. alla pena di 1000,00 Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con riferimento al reato di cui alla L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8, comma 1, e art. 26 perchè, in qualità di titolare dell'omonima ditta di autoriparazioni, ammetteva al lavoro l'adolescente M. G., nato a (OMISSIS), in difetto prescritto accertamento sanitario attestante la sua idoneità fisica all'attività lavorativa prestata ed il fatto commettendo in data (OMISSIS).
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, tramite il proprio difensore, l'imputato ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione) affidando il gravame ad un unico motivo con il quali deduce il vizio di omessa motivazione su una prova decisiva.
Si assume che il Tribunale non ha tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa dalla quale si evince che l'idoneità fisica del minore alla prestazione dell'attività lavorativa era stata attestata da una idonea struttura sanitaria pubblica.
Diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Agli atti del fascicolo per il dibattimento è allegato il certificato medico rilasciato dalla AUSL n. (OMISSIS) del 16 novembre 2007 prodotto all'udienza del 14 novembre 2011 con il quale si attesta, in data antecedente a quella di accertamento del reato, l'idoneità del minore M.G. alla prestazione del servizio di apprendista meccanico.
La L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8, n. 1, di cui al capo di imputazione, così come sostituito dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, art. 9, nel testo a sua volta sostituito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, art. 2, prevede infatti che "i bambini nei casi di cui all'art. 4, comma 2, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica".
Il tenore letterale di tale norma impone che essa debba essere interpretata nel senso che il certificato richiesto per adibire minori ad attività lavorativa non possa ridursi ad una mera certificazione dello stato di buona salute psico-fisica del minore, ma debba avere una portata più ampia, ricomprendendo anche un giudizio di idoneità del minore al lavoro e, nello specifico, per la mansione di assunzione (nella specie la ditta dell'imputato aveva ad oggetto riparazioni di automobili).
Siccome la certificazione medica si è specificamente espressa in tal senso avendo ritenuto il minore idoneo alla prestazione dell'attività lavorativa come meccanico, il reato non è configurabile mancando un elemento costitutivo del fatto tipico.
L'assunzione di un adolescente non sottoposto a preventiva visita medica, prevista e punita dalla L. 17 ottobre 1967, n. 977, artt. 8, 9 e 11, è infatti reato omissivo permanente (Sez. 3, n. 860 del 04/11/1986, dep. 27/01/1987, Passamonti, Rv. 174939).
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014