Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 16 luglio 2014
Validità: dal 16.07.2014
Parti: Gruppo Alitalia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, [Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo]*
Settori: Trasporti, Gruppo Alitalia
Fonte: filtcgil.it
*Note: Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo non sottoscrivono l'accordo

Sommario:

Premessa
I. Regolazione dei rapporti di lavoro
Part - time Personale di terra
Ferie personale navigante
Composizione equipaggi lungo raggio PNC
Titoli di viaggio personale navigante/fuori servizio
Oneri documenti personale navigante
Regolamento lista di anzianità personale navigante tecnico
Riposi personale navigante
Assicurazioni personale navigante
Passaggi di qualifica assistenti di volo
II. Regolamentazione equipaggi regional
III. Fad

Allegato alle intese relative alla stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo - Sezione Vettori
Clausola di salvaguardia armonizzazione CCNL / CCAL aziendale Allegato 3 al CCNL del Trasporto Aereo
Verbale di accordo
Verbale di accordo 16 luglio 2014 [contributo di solidarietà]

Accordo integrativo aziendale Gruppo Alitalia

In data 16 luglio 2014, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono presenti Alitalia - Compagnia Aerea Italiana spa, Air One spa, Alitalia Loyalty spa ed Alitalia Cityliner spa (in seguito anche “Gruppo Alitalia”), Cai First e Cai Second e le OO.SS. sindacali Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo

Premesso che
• in data 2 agosto 2013 è stata sottoscritta la Parte Generale del CCNL del Trasporto Aereo;
• in data 16 luglio 2014 è stata sottoscritta la parte specifica Vettori del CCNL sopra citato;
si conviene quanto segue
1. Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti delle società del Gruppo Alitalia;
2. Il presente accordo aziendale contiene discipline specifiche che integrano il CCNL sezione vettori sottoscritto in data 16 luglio 2014. La disciplina complessiva dei rapporti di lavoro in Azienda è definita dal CCNL citato, dal presente accordo, dal complesso di accordi sottoscritti a partire dall’accordo del 30 ottobre 2008 e dalle prassi aziendali in essere da intendersi qui richiamate;
3. Il presente accordo decorrerà dalla data odierna di sottoscrizione e gli effetti relativi al rinnovo contrattuale avranno decorrenza a partire dal secondo semestre 2017.

I. Regolazione dei rapporti di lavoro
Composizione equipaggi lungo raggio PNC

Con riferimento all’art. 18 - Sezione Seconda Personale Navigante di Cabina del CCNL - Vettori in considerazione di specifiche esigenze commerciali per alcune destinazioni internazionali e intercontinentali la Compagnia può programmare l’utilizzo fino a 2 Assistenti di Volo di nazionalità straniera impiegati secondo le normative estere applicabili. Nel rispetto delle disposizioni di legge, detti Assistenti di Volo concorrono, in aggiunta all’equipaggio minimo previsto dalla normativa, alla composizione dell’equipaggio definita a livello contrattuale salvo che non siano Assistenti di Volo certificati dall’Enac, nel qual caso concorrono alla formazione dell'equipaggio minimo.

Riposi personale navigante
Con riferimento agli artt. 22 - Sezione Prima Personale Navigante Tecnico ed 20 - Sezione Seconda Personale Navigante di Cabina del CCNL - Vettori, la spettanza di riposi per ciascun Personale Navigante viene fissata in 30 giorni per ogni trimestre di riferimento. I riposi assorbono le domeniche e le festività previste dalla vigente normativa di legge. I trimestri di riferimento sono: feb/mar/apr; mag/giu/lug; ago/set/ott; nov/ die/gen.
Il numero minimo di riposi programmabili nel mese viene fissato a 8.
Di questi giorni di riposo 2 nel periodo estivo (maggio/ottobre) e 3 nel periodo invernale (novembre/aprile) devono essere considerati inamovibili e sono individuati dalla azienda nei turni mensili, tenuto conto delle richieste del Personale Navigante, compatibilmente con le esigenze organizzative ed operative.
L’Azienda in operativo per esigenze di servizio può spostare, anticipare, rinviare o cancellare un numero massimo di 4 riposi programmati del mese, fermo restando quanto stabilito per i riposi inamovibili.
I riposi non goduti nel trimestre di riferimento, fino a concorrenza dei 30 contrattualmente previsti, potranno, a scelta del pilota, essere riassegnati nel trimestre successivo, in aggiunta a quelli già spettanti, o liquidati con un compenso sostitutivo costituito da 1/20 della retribuzione mensile maggiorata del 50%.
Nel caso in cui il Personale Navigante sia contattato nel giorno di riposo e si renda disponibile all’impiego nel giorno stesso, il riposo non goduto potrà, a scelta del Personale Navigante, essere riassegnato nel trimestre successivo, in aggiunta a quelli già spettanti, o essere liquidato con un compenso sostitutivo costituito da 1/20 della retribuzione mensile maggiorata del 75%.

II. Regolamentazione equipaggi regional
Riposi: si conferma la disciplina attualmente applicata in Cityliner.
Nel corso della vigenza del CCNL le parti sono impegnate all'armonizzazione della normativa “Regional” con quella di Corto/Medio Raggio. Parimenti sarà avviato il confronto sulle modalità da adottare per la gestione dello sviluppo professionale tra i settori “Regional” e Corto/Medio Raggio.

III. Fad
Le Parti si incontreranno entro il primo semestre 2015 per definire le modalità di addestramento/formazione a distanza.
In considerazione della specificità della contestuale sottoscrizione dell’accordo CCNL e accordo integrativo aziendale, riconducibile alla necessità di definire in tempi ristretti il contesto normativo di riferimento, le parti condividono l’opportunità che l’azienda e le RSU/RSA si incontrino nel prossimo semestre e comunque non oltre il 31 gennaio 2015 al fine di verificare congiuntamente le coerenza e l’esaustività delle misure individuate.

Allegato alle intese relative alla stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo - Sezione Vettori
In data 17 luglio 2014 Assaereo e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt e Ugl-T hanno convenuto, in relazione alla intesa del 2 agosto 2013 per la parte generale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo, di procedere alla necessaria revisione /integrazione del testo della stessa intesa.
Tale necessità è condivisa a fronte del mutato contesto normativo sopraggiunto a valle dell'intesa del 2 agosto 2013 con particolare riferimento al capo 1, in relazione alla sopraggiunta intesa del Testo Unico su Rappresentanza e Democrazia sindacale, nell’ambito della complessità industriale del settore; al capo 3 in relazione alla evoluzione legislativa sul mercato del lavoro; al capo 2 sulle tutele sociali per la sopraggiunta condivisione riscontrata durante il negoziato in tutte le sezioni specifiche su una migliore definizione della fase applicativa della clausola sociale; inoltre le parti hanno ritenuto di condividere l’istituzione del capo 6 - orario di lavoro - nel quale si definisce l’orano massimo di lavoro dell’industria italiana del trasporto aereo, fissato in 38 ore e 30 minuti settimanali per il personale di terra.
Le parti sono impegnate nella nuova redazione del testo di parte generale in tempi molto brevi al fine di avviare le procedure per la validazione dell'intesa per il Contratti) Collettivo Nazionale di Lavoro del settore del Trasporto Aereo, a tale scopo l’incontro si terrà nel più breve tempo possibile. 

Clausola di salvaguardia armonizzazione CCNL / CCAL aziendale
Allegato 3 al CCNL del Trasporto Aereo

Le Organizzazioni Sindacali dei Trasporti e le Associazioni datoriali del Trasporto Aereo ritengono di prioritario comune interesse la gestione condivisa e non traumatica del superamento della lunga fase di crisi dell'industria italiana del trasporto aereo. La Stipula del nuovo CCNL del Trasporto Aereo rappresenta per le parti un cardine fondamentale su cui poggiare ii progressivo superamento delle crisi aziendali. Il CCNL definisce un contesto, prima non disponibile, di norme. La sua corretta applicazione interviene sulla competizione sleale e interrompe il dumping che si è creato nell'industria in questi lunghi anni di crisi. La corretta e verificata congiuntamente applicazione a tutte le aziende del settore è un impegno assunto dalle pani all'atto della stipula del CCNL.
Per quanto sopra le parti sono impegnate ad un percorso di armonizzazione delle condizioni preesistenti, al fine di facilitare la confluenza nella disciplina contrattuale nazionale delle condizioni in essere, retributive e normative, con particolare riguardo ai trattamenti di miglior favore, da coniugare attraverso le intese di secondo livello. Tali intese saranno definite attraverso specifici accordi aziendali entro il 30 aprile 2015.
Roma. 17 luglio 2014

Verbale di accordo
In data 17 luglio 2014, si sono incontrate Alitalia Cityliner e le OO.SS. sindacali Filt - Cgil, Fit- Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo.
Con riferimento a quanto previsto dall’accordo del 16 luglio 2014 avente ad oggetto le “misure Straordinarie”, le Parti convengono che il punto b) del citato accordo non troverà applicazione per il personale navigante in forza alla società Alitalia Cityliner.
L’Azienda prevede, inoltre, che qualora il personale navigante in forza alla società Alitalia Citvliner operi una quantità di ore di volo mensile inferiore a 63, si proceda con l’integrazione dell’indennità oraria aggiuntiva in misura tale da garantire il raggiungimento delle suindicate 63 ore.
In caso di attività di volo superiore alle 83 ore mensili, l’Azienda procederà ad un recupero mediante la riduzione del numero di ore da retribuire fino ad un massimo di 5.
Tale meccanismo troverà applicazione limitatamente al periodo utile al perfezionamento dell’omogeneizzazione della struttura della retribuzione degli equipaggi regional con quelli di corto raggio, medio raggio e lungo raggio, di cui al vigente CCNL - Vettori.