Tipologia: CCNL
Data firma: 20 gennaio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Industria
Fonte: FIOM
Note: Il CCNL è stato disdettato da Fim-Cisl e Uilm-Uil il 29 giugno 2009 (1)

Sommario:

 Indice generale
Parti
Premessa
Campo di applicazione del contratto
Commissione paritetica nazionale di studio sui comparti
Sezione prima - Sistema di relazioni sindacali
Premessa
Organismo bilaterale per il settore metalmeccanico e dell’installazione d’impianti
Art. 1 - Osservatorio paritetico nazionale sull’industria metalmeccanica
Art. 2 - Osservatori paritetici territoriali sull’industria metalmeccanica
Art. 3 - Osservatori paritetici in sede aziendale
Art. 4 - Formazione professionale
Art. 5 - Pari opportunità
Art. 6 - Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti
Art. 7 - Informazione e consultazione in sede aziendale
Art. 8 - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria
Art. 9 - Lavoro a domicilio
Art. 10 - Istituzioni interne a carattere sociale
Sezione seconda - Diritti sindacali
Premessa
Art. 1 - Assemblea
Art. 2 - Diritto di affissione
Art. 3 - Locali
Art. 4 - Strumenti informatici
Art. 5 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 6 - Tutela dei componenti le Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 7 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 8 - Affissione del contratto
Sezione terza - Sistema di regole contrattuali
Art. 1 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Procedura di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 4 - Procedura di rinnovo degli accordi aziendali
Art. 5 - Distribuzione del contratto
Disposizione finale
Sezione quarta - Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Titolo I - Costituzione, tipologie, luogo della prestazione e modifiche del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 4 - Tipologie contrattuali
Art. 5 - Apprendistato
Art. 6 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 7 - Trasferta
Art. 8 - Trasferimenti
Art. 9 - Appalti
Art. 10 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Titolo II - Classificazione del personale e particolari tipologie di lavoratori
Art. 1 - Classificazione dei lavoratori
Dichiarazione allegata all'Accordo di rinnovo 20 gennaio 2008
Art. 2 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 3 - Nuove mansioni
Art. 4 - Cumulo di mansioni
Art. 5 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 6 - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici
Art. 7 - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici
Art. 8 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici
Titolo III - Orario di lavoro
Art. 1 - Entrata ed uscita
Art. 2 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Art. 3 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 4 - Recuperi
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Reperibilità
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Festività
Art. 10 - Ferie
Titolo IV - Retribuzione ed altri istituti economici
Art. 1 - Forme di retribuzione
Art. 2 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
Art. 3 - Mensilizzazione
Art. 4 - Corresponsione della retribuzione
 Art. 5 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Art. 6 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 7 - Tredicesima mensilità
Art. 8 - Mense aziendali e Indennità di mensa
Art. 9 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Art. 10 - Indennità per disagiata sede
Art. 11 - Indennità maneggio denaro. Cauzione
Art. 12 - Premio di risultato
Art. 13 - Elemento perequativo
Art. 14 - Reclami sulla retribuzione
Art. 15 - Previdenza Complementare
Una tantum e tabelle dei minimi contrattuali
Titolo V - Ambiente di lavoro
Art. 1 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 2 - Indumenti di lavoro
Titolo VI - Assenze, permessi e tutele
Art. 1 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 2 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 3 - Congedo matrimoniale
Art. 4 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 5 - Congedi parentali
Art. 6 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo
Art. 7 - Diritto allo studio e alla formazione professionale
Art. 8 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 9 - Congedi per la formazione
Art. 10 - Permessi per eventi e cause particolari
Art. 11 - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari
Art. 12 - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
Art. 13 - Assenze e permessi
Art. 14 - Anzianità dei lavoratori
Titolo VII - Rapporti in azienda
Art. 1 - Rapporti in azienda
Art. 2 - Commissione paritetica nazionale di studio sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy
Art. 3 - Divieti
Art. 4 - Vendita di libri e riviste
Art. 5 - Visite di inventario e controllo
Art. 6 - Norme speciali
Art. 7 - Reclami e controversie
Art. 8 - Provvedimenti disciplinari
Art. 9 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 10 - Licenziamenti per mancanze
Art. 11 - Sospensione cautelare non disciplinare
Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 2 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Certificato di lavoro
Art. 4 - Indennità in caso di morte
Art. 5 - Trattamento di fine rapporto
Allegati
Allegato 1 - Protocollo 20 gennaio 2008 sulla Unificazione delle Discipline Speciali
Allegato 2 - Accordo 31 ottobre 1973 sulle Categorie speciali
Allegato 3 - Quota di contribuzione straordinaria
Allegato 4 - Accordo 2 febbraio 1994 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria metalmeccanica e nella Installazione di impianti
Premessa
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Durata del contratto
Art. 3 - Cumulo dei periodi di apprendistato
Art. 4 - Formazione
Art. 5 - Organismi paritetici
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Inquadramento e retribuzione
Art. 9 - Tredicesima mensilità
Art. 10 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 11 - Previdenza integrativa
Art. 12 - Attribuzione della qualifica
Art. 13 - Decorrenza

In Roma, addì 20 gennaio 2008, fra la Federmeccanica - Federazione sindacale dell’industria metalmeccanica italiana - […] l’Assistal - Associazione nazionale costruttori di impianti […] con l’assistenza della Confindustria - Confederazione generale dell’industria italiana […] e la Fim - Federazione italiana metalmeccanici […] assistita dalla Segreteria della Cisl - Confederazione italiana sindacati lavoratori; la Fiom - Federazione impiegati operai metallurgici […] assistita dalla Segreteria della Cgil - Confederazione generale italiana del lavoro; la Uilm - Unione italiana lavoratori metalmeccanici […] assistita dalla Segreteria della Uil - Unione italiana del lavoro;
è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti e i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Premessa
[…]
5) La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del Contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate.
6) La contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993, nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente Contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le Rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali e le Rappresentanze sindacali unitarie. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
[…]

Campo di applicazione del contratto
Il presente Contratto si applica:
A) Agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante.
B) Agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
C) Alle unità produttive e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal presente Contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);
la trasformazione plastica dell’alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
la fusione di ghisa in getti;
la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell’acciaio relativo;
la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell’acciaio;
la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio;
la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
l’alaggio, l’allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
l’esercizio di bacini di carenaggio;
la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;
articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
strumenti musicali metallici;
oggetti in ferro battuto;
scatolame ed imballaggi metallici;
la produzione, ricerca, progettazione, sviluppo, costruzione, montaggio e riparazione di:
motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici;
organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell’energia;
apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell’energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;
macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grès ed affini;
macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;
macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile dell’abbigliamento;
macchine ed apparecchi per l’agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica affine, come:
macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere;
orologi in genere;
modelli meccanici per fonderia;
l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
la produzione, l’implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
l’esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto;
ecc., ecc..
D) Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente Contratto, sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d) comma D), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.
* * *
La regolamentazione particolare per i settori sottoindicati in cui si articola l’industria metalmeccanica:
Siderurgico;
Autoavio;
Elettromeccanico ed elettronico;
Meccanica generale;
Fonderie di seconda fusione;
Cantieristico;
nonché per l’industria della installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche e comunque di materiale metallico ivi compresa l’installazione di impianti di segnaletica stradale che, a tutti i fini del presente Contratto, è equiparata alla meccanica generale, sussiste nei limiti e per gli istituti per i quali è specificamente prevista nel presente Contratto.
Definizione dei settori
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del Contratto sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso comma.
Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture ed autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico: elettromeccanici sono gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
macchine elettriche, nel senso tradizionale dell’espressione;
apparecchiature elettriche complesse;
strumenti di misura elettrici;
apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radio-tecnica, elettronica;
elettrodomestici (fabbricazione completa ed in grandi serie).
L’esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l’elettricità, non determina l’appartenenza al settore.
Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le altre attività indicate nel campo di applicazione del Contratto.
Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che effettuano:
la fusione di ghisa in getti;
la fusione di acciaio in getti.
Cantieristico: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché nell’esercizio di bacini di carenaggio.
Norma comune a tutti i settori
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l’attività alla quale è addetto il maggior numero di dipendenti e saranno applicate le norme di un solo settore in base al detto criterio di prevalenza; nel caso di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti.
Nel caso in cui in una azienda sono esplicate due o più attività, tutte inquadrate nel Contratto meccanici, al personale addetto alla Direzione generale e alle Filiali, con esclusione dei negozi, si applicheranno le norme di settore dell’attività alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori.
Chiarimento a verbale
Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i principi generali e la comune esperienza, svolgono un’attività che appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel Campo di applicazione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica e della installazione degli impianti.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione “di reti telefoniche ed elettriche” sono tenute all’applicazione della regolamentazione per l’industria metalmeccanica.
Nota a verbale
Ove sorgessero contestazioni nell’inquadramento di qualche unità nei settori previsti, in caso di mancato accordo tra le Organizzazioni territoriali, le controversie saranno deferite alle Organizzazioni

Commissione paritetica nazionale di studio sui comparti
Le parti convengono di costituire un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di individuare comparti omogenei per caratteristiche organizzative, tecnologiche e di mercato.
La Commissione potrà selezionare nei comparti individuati (per esempio informatica) le aree tematiche che necessitano di discipline specifiche.
I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati alle parti.

Sezione prima
Sistema di relazioni sindacali
Premessa

La Federmeccanica, l’Assistal ed i sindacati stipulanti, intendendo consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella Premessa al Contratto, individuano lo strumento più idoneo a questo fine in un sistema di Osservatori congiunti e Commissioni paritetiche.
Gli Osservatori e le Commissioni, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse reciproco così come definiti nella presente Sezione prima.
Essi si avvarranno, per lo svolgimento dei propri compiti, dell’attività e del contributo dell’Organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e dell’installazione d’impianti.
Le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli Osservatori e delle Commissioni confluiranno, costituendone parte integrante, nella «Banca dati del settore metalmeccanico» gestita dall’Organismo bilaterale nazionale, che rappresenterà una base documentale comune e condivisa, utile all’attività delle parti.
Su richiesta del sistema degli Osservatori e delle Commissioni l’Organismo bilaterale nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti In ogni caso verrà pubblicato, di norma annualmente, un «Rapporto sull’industria metalmeccanica» a cura dell’Organismo bilaterale nazionale.

Organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e della installazione d’impianti
Le parti stipulanti convengono che l’istituzione di un Organismo Bilaterale Nazionale, dotato di personalità giuridica autonoma rispetto alle parti ma di esse emanazione, rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria.
Le parti stipulanti, pertanto, concordano di istituire un Gruppo di lavoro che, entro il mese di dicembre 2008, presenti alle parti medesime un progetto operativo per la creazione di un Organismo Bilaterale Nazionale per il settore Metalmeccanico avente l’obiettivo di essere interlocutore attivo e supporto alle attività degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali previste dal presente Contratto.
L’Organismo Bilaterale Nazionale che potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti di comune accordo, dovrà essere articolato per sezioni tematiche di cui una sarà dedicata alla Formazione per la quale materia l’Organismo Bilaterale, sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato, sarà, tra l’altro, interlocutore di Fondimpresa per quanto attiene ai progetti di settore per l’ambito metalmeccanico.
L’Organismo Bilaterale Nazionale, altresì, collaborerà con le Commissioni territoriali per la formazione professionale, laddove queste ultime lo richiedano, al fine di realizzare iniziative sperimentali sul territorio in materia di formazione. Tali esperienze saranno utili a valutare la necessità, ovvero l’opportunità, di promuovere, su richiesta delle parti, Organismi Bilaterali a livello territoriale in stretta collaborazione e coordinamento con l’Organismo Bilaterale Nazionale.
Misure e modalità di finanziamento dell’Organismo Bilaterale Nazionale saranno successivamente definite in funzione dei contenuti del progetto.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che fino alla costituzione dell’Organismo bilaterale nazionale i compiti ad esso assegnati continueranno ad essere svolti dall'Osservatorio paritetico nazionale.

Art. 1. - Osservatorio paritetico nazionale sull’industria metalmeccanica
Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno in apposito incontro le modalità costitutive ed operative per un corretto funzionamento dell’Osservatorio.
L’Osservatorio svolge i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree tematiche.
1.1. - Situazione economico-sociale dell’industria metalmeccanica
La presente area tematica approfondirà i temi riguardanti le tendenze economiche, produttive e sociali dell’industria metalmeccanica con particolare riferimento alla struttura e all’andamento dell’occupazione, agli andamenti produttivi, alle dinamiche retributive e agli andamenti degli orari di fatto nonché altri temi rilevanti e condivisi.
1.2. - Sviluppo industriale
Quest’area tematica sarà dedicata all’approfondimento dei temi connessi allo sviluppo del settore metalmeccanico ed alle misure di politica industriale che possono favorirlo con particolare riferimento alla situazione del Mezzogiorno e delle altre aree a più alta tensione occupazionale e alla realtà delle piccole imprese nonché di altri temi rilevanti e condivisi.
Saranno condotti approfondimenti specifici, su richiesta di una delle parti, utilizzando anche dati aziendali aggregati forniti da Federmeccanica, con riferimento ai seguenti sottosettori:
1) Siderurgia;
2) Fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
3) Mezzi di trasporto su gomma e su rotaia;
4) Navalmeccanica;
5) Aeronautica, avionica, aerospaziale e industria della Difesa;
6) Macchine utensili e produzione di macchine in genere;
7) Impianti industriali, montaggi e carpenteria, installazione di impianti e reti telefoniche ed elettriche;
8) Elettromeccanica;
9) Elettrodomestici ed elettronica civile;
10) Elettronica, informatica e telecomunicazioni;
11) Meccanica generale.
Sulla base delle analisi sviluppate nell’Osservatorio, le parti si attiveranno per promuovere condizioni generali che favoriscano nuovi insediamenti produttivi nelle aree ad alta disoccupazione.
1.3. - Evoluzione della struttura organizzativa dell’industria metalmeccanica
In considerazione dei mutamenti organizzativi indotti dalla accresciuta concorrenza e competitività connesse alla globalizzazione dei mercati, la presente area tematica sarà dedicata all’analisi dei processi che investono l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti per quanto riguarda:
[…]
c) le modifiche della struttura organizzativa d’impresa attuata mediante cessione di aree, uffici, reparti aziendali con connesso affidamento in appalto delle funzioni da questi precedentemente svolte.
[…]
1.6. - Salute e sicurezza
La presente area tematica, allo scopo di promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, sarà dedicata al monitoraggio ed all’analisi dell’andamento e delle tipologie degli infortuni sul lavoro mediante l’utilizzo di statistiche nazionali ed europee.
Nell’ambito dell’attività di questa area tematica saranno promossi progetti ed iniziative tesi a diffondere sull’intero territorio nazionale la cultura della sicurezza e della prevenzione.

Art. 2. - Osservatori paritetici territoriali sull’industria metalmeccanica
Laddove non già costituiti, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno d’intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Osservatori congiunti che, con riferimento alla situazione riferita al settore metalmeccanico, considerata globalmente nel territorio interessato, svolgono i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree tematiche.
Gli Osservatori si riuniranno di norma due volte all’anno (rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre).
Le parti convengono che gli incontri degli Osservatori paritetici congiunti avranno sede presso l’Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.
L’Osservatorio nazionale avrà il compito di monitorare le attività degli Osservatori territoriali e, nel caso di riscontrati ritardi nella costituzione o nell’avvio dell’attività, si attiverà al fine di rimuovere le eventuali condizioni ostative.
2.1. - Situazione economico-sociale dell’industria metalmeccanica
La presente area approfondirà i seguenti temi:
a) la struttura dell’industria metalmeccanica: numero dipendenti suddivisi per sesso e per categoria di inquadramento, numero imprese suddivise per classi dimensionali;
b) situazione e prospettive dell’industria metalmeccanica nel territorio;
c) andamento dell’occupazione nonché delle assunzioni e delle cessazioni del rapporto di lavoro, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari;
d) relazioni sindacali nel settore;
e) andamento degli orari di fatto;
[…]
g) monitoraggio delle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne.
2.2. - Evoluzione della struttura organizzativa e produttiva dell’industria metalmeccanica
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
a) andamento delle cessazioni di attività aziendali e dei nuovi insediamenti industriali e relativi riflessi occupazionali;
b) evoluzione della struttura organizzativa aziendale con particolare riguardo ai processi di cessione di ramo d’azienda o di attività e funzioni;
c) andamento e tipologia dei processi di decentramento, di appalto e di lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877;
d) individuazione e studio di eventuali sistemi integrati di imprese che configurino la presenza sul territorio di “distretti industriali”.

Art. 3. - Osservatori paritetici in sede aziendale
Nelle aziende che occupano complessivamente più di 3.000 dipendenti saranno costituiti, su richiesta di una delle parti, Osservatori paritetici formati da 3 a 6 Rappresentanti dell’impresa e da un uguale numero di componenti in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente Contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria.
L’attività degli Osservatori si articola nelle seguenti aree tematiche:
3.1. Analisi della struttura e delle tendenze dei mercati su cui opera l’azienda.
3.2. Strategie industriali anche con riferimento a eventuali modifiche organizzative.
3.3. Andamento dell’occupazione con riferimento alle possibili tipologie di assunzione.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Gli Osservatori si riuniscono di norma annualmente.
Le parti in sede aziendale potranno concordare di dare corso, in occasione degli incontri dell’Osservatorio, agli adempimenti di cui all’art. 7, Sezione prima, del presente CCNL.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.

Art. 4 - Formazione professionale
[...]
4.1. Commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato

Le parti stipulanti convengono di affidare alla Commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato, formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti, oltre a quelli ad essa attribuiti dall’art. 5 del vigente Contratto collettivo per la disciplina dell’apprendistato, i seguenti compiti:
a) monitorare la normativa vigente in materia di formazione professionale sia a livello comunitario che nazionale;
b) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione di impianti, utilizzando in particolare i risultati dell’indagine sui fabbisogni di professionalità di cui all’Accordo Interconfederale del 20 gennaio 1993 e successive intese, nonché le indicazioni fornite dalle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
[…]
d) predisporre linee guida di indirizzo e di orientamento alle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
e) sviluppare, congiuntamente, come nel caso del progetto “Formazione per l’apprendistato”, iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati all’inserimento, all’aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a quanto imposto dall’innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dalle esigenze richieste dalle politiche di qualità e dal mercato;
f) operare, in collegamento sinergico con Fondimpresa per quanto di sua competenza e con gli Organismi paritetici regionali di cui all’Accordo Interconfederale del 20 gennaio '93 e alle successive intese, affinché le normative e le procedure elaborate in materia di formazione siano coerenti con le esigenze del settore prospettate al punto b) nonché allo scopo di individuare, sempre in collegamento con gli Organismi sopra citati, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale;
[…]
4.2. Commissioni territoriali per la formazione professionale e l’apprendistato
Laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno d’intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Commissioni paritetiche sulla formazione professionale e l’apprendistato, formate da massimo 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti.
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall’art. 5 del vigente Contratto collettivo per la disciplina dell’apprendistato, hanno il compito di:
a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella emanata a livello territoriale, al fine, tra l’altro, di cogliere tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema formativo e scolastico;
b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento all’evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando sia i risultati forniti dalla rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata dall’organismo paritetico regionale di cui all’Accordo Interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese in collegamento con l’attività della Commissione nazionale di cui alla lettera b) del punto 4.1., sia quelli emersi da ulteriori rilevazioni “ad hoc” predisposte nel territorio, anche con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente poste in essere dalle Aziende;
[…]
e) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza;
[…]
g) promuovere d’intesa con le Commissioni di cui al punto 5.2. del successivo art. 5 idonee attività di formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 nonché a favore delle lavoratrici in rientro dalla maternità;
[…]
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferiranno sull’attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 4.1..
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l’Associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.
Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale.
4.3. Commissioni aziendali per la formazione professionale
Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica sulla formazione professionale, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente Contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria, con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell’anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) valutare la realizzabilità, in funzione delle specifiche esigenze aziendali, di progetti formativi per i lavoratori non coinvolti nei corsi realizzati precedentemente;
c) esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento all’evoluzione delle tecnologie impiegate in Azienda ed al fine di rispondere in modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e di qualità del prodotto;
d) segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente interessati nonché ogni altra notizia ritenuta utile, alle Commissioni territoriali competenti.
In occasione degli incontri della Commissione sarà dato corso agli adempimenti per quanto riguarda i temi della formazione di cui all’art. 7, Sezione prima, del presente CCNL.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.

Art. 5 - Pari opportunità
5.1. Commissione nazionale per le pari opportunità
Per la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro viene confermata la “Commissione paritetica per le pari opportunità” costituita in sede nazionale e formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
La Commissione opera […] con il compito di:
[…]
f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Comunità europea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella Direttiva 2006/54 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;
[…]
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce sulla propria attività e su quella svolta dalle Commissioni di cui al successivo punto 5.2., alle delegazioni che hanno stipulato il presente Contratto.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
5.2. Commissioni territoriali per le pari opportunità
Laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno di intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la costituzione, a titolo sperimentale, di Commissioni paritetiche per le pari opportunità composte da 6 (sei) rappresentanti nominati dalla Associazione territoriale imprenditoriale e 6 (sei) rappresentanti nominati dalle istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stesse.
[…]
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e delle proposte fornite dalla stessa, con il compito di:
[…]
e) considerare l’opportunità di effettuare nell’ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collegamento con l’attività della Commissione nazionale di cui alla lettera f) del punto 5.1., comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il primo anno, riferiranno sull’attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 5.1..
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l’Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.
5.3. Commissioni aziendali per le pari opportunità
Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica per le pari opportunità, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente Contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria.
La Commissione:
a) valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli obiettivi di:
[...]
- prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
La eventuale realizzazione delle iniziative avverrà, come previsto alla lettera d) del punto 5.2., in collaborazione con la Commissione territoriale.
[…]

Art. 6 - Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti
Le parti stipulanti convengono di costituire in sede nazionale la “Commissione per l’integrazione dei lavoratori migranti” formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti con lo scopo di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende l’integrazione e la comprensione culturale dei lavoratori migranti.
In particolare, la Commissione ha il compito di:
[…]
c) segnalare le esperienze di organizzazione dell’attività aziendale volta a favorire l’integrazione dei lavoratori migranti con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti.
La Commissione ha altresì il compito di:
d) valutare la fattibilità, avvalendosi della collaborazione dell’Organismo bilaterale nazionale, di progetti di traduzione in lingua straniera delle norme di sicurezza con riferimento alle tipologie aziendali caratterizzate da una significativa presenza di lavoratori stranieri.

Art. 7 - Informazione e consultazione in sede aziendale
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni su:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa e la situazione economica con riferimento:
[…]
- alle scelte e alle previsioni dell’attività produttiva, ai programmi che comportino, anche all’estero, nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti e le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione;
- alle normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell’ambito della loro tipica attività;
[…]
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza, nel corso di un apposito incontro, informazioni sulle decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro con riferimento a:
- le sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull’occupazione o che abbiano rilevanti conseguenze sulle condizioni prestative; le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell’organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati della attività imprenditoriale;
- le operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull’occupazione.
[…]
Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno e che escludono l’obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni.
La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà inoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l’autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal CCNL.
Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
[…]
Le Direzioni delle unità produttive che occupano più di 150 dipendenti, inoltre, forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e, tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, alle Organizzazioni territoriali dei sindacati stipulanti, nel corso di un apposito incontro, informazioni su:
- i livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e previsioni sulle dinamiche occupazionali anche in relazione all’andamento della domanda e dei conseguenti carichi di lavoro;
- i criteri di localizzazione e le prevedibili implicazioni sulle condizioni ambientali ed ecologiche dei programmi che comportino, anche all’estero, nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l’eliminazione delle “barriere architettoniche”;
- le iniziative realizzate e/o l’attuazione dei progetti finalizzati alla tutela ed al miglioramento dell’ambiente interno ed esterno;
- i temi attinenti la formazione professionale; in particolare la Direzione aziendale fornirà indicazioni preventive sulle politiche formative prescelte con riferimento alle diverse figure professionali interessate, nonché dati consuntivi riguardanti le tipologie dei corsi, il numero complessivo dei dipendenti coinvolti e delle giornate di formazione dell’anno precedente;
- gli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montaggio nell’ambito della loro peculiare attività;
- le caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché la articolazione per tipologie dell’attività decentrata e la sua localizzazione indicata per grandi aree. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente tali caratteristiche, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro;
- i rilevanti processi di esternalizzazione comportanti conseguenze sui livelli occupazionali o sulle modalità di effettuazione della prestazione.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti, sulla scorta dell’esperienza maturata, valuteranno l’opportunità di individuare uno schema di informativa standard da utilizzare in sede aziendale.

Art. 9. - Lavoro a domicilio
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del presente Contratto le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.

Sezione quarta
Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Titolo I - Costituzione, tipologie, luogo della prestazione e modifiche del rapporto di lavoro
Art. 1. - Assunzione

[…]
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate secondo quanto previsto dall’art. 1, Sezione quarta, Titolo V.

Art. 5. - Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante si fa rinvio al contratto allegato.

Art. 6. - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico organizzative, il problema dell’inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai “sistemi di lavoro protetto” di cui all’art. 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le “barriere architettoniche” nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura tecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l’eliminazione delle “barriere architettoniche”, verranno rese in sede territoriale ovvero in sede aziendale così come previsto dall'art. 7, Sezione prima.

Art. 9. - Appalti
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del presente Contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

Titolo II - Classificazione del personale e particolari tipologie di lavoratori
Art. 5. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia

Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
[…]
VII) In riferimento all’art. 2, Sezione quarta, Titolo V, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
[…]

Art. 8. - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici
L’azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti lavoratori della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell’assente, la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i lavoratori della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore assente.
Chiarimento a verbale
L’eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del presente articolo non può protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l’assenza.

Titolo III - Orario di lavoro
Art. 4. - Recuperi

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 5. - Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti al comma successivo e nel paragrafo relativo all’orario plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero determinato in applicazione del comma terzo, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
Orario di lavoro nel settore siderurgico
[…]
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato entro il mese successivo.

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in applicazione del 3° comma dell’art. 5 del presente Titolo, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, e fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 5 del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 250. Per l’attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell’azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria.
[…]

Titolo IV - Retribuzione ed altri istituti economici
Art. 9. - Indennità di alta montagna e di sottosuolo

Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta montagna (oltre 1.500 mt. di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.

Titolo V - Ambiente di lavoro
Art. 1. - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza

A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare:
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
- in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi;
- informa periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa consultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, etc.), circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli RLS.
C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
- verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
D) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno; nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione ed il grado della stessa.
E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 in applicazione dell’art. 18 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. n. 626 del 1994 come modificato dalla Legge n. 123 del 2007, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
Gli RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all’espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’art. 19, lett. o) del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
I permessi retribuiti attribuiti ad ogni RLS di cui all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 sono elevati a 50 ore annue, nelle unità produttive che occupano da 50 e fino a 100 dipendenti, e a 70 ore annue, nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti.
Le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare progetti formativi per gli RLS quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerando che è in atto un’evoluzione legislativa in materia, convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che interverranno.

Art. 2. - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[…]

Titolo VI - Assenze, permessi e tutele
Art. 1. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Art. 4. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]

Titolo VII - Rapporti in azienda
Art. 1. - Rapporti in azienda

Nell’ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità ai sensi della lett. e), punto 5.1. dell’art. 5, Sezione prima.
L’azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.[…]
Il lavoratore deve osservare l’orario di lavoro[…]Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente Contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.

Art. 6. - Norme speciali
Oltre che al presente Contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 9. - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
[…]
l) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 10. - Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 9, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 8.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
[…]

Allegati
Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti
Art. 4. - Formazione
Formazione formale
Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Le parti in via esemplificativa individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1. tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale: conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
2. tematiche trasversali articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza sul lavoro. Le ore dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed, in ogni caso, entro il primo anno del contratto stesso.
La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa come più avanti specificata.
La formazione formale potrà essere erogata utilizzando modalità quali: aula, e-learning, on the job, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.

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(1) Con la presente, in base a quanto previsto dall’accordo interconfederale 15 aprile 2009 per l’attuazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 relativamente a decorrenza e durata della contrattazione nazionale, vi comunichiamo formale disdetta del CCNL 20 gennaio 2008 per gli addetti dell’industria metalmeccanica privata e alla installazione d’impianti.
Ci riserviamo di inviarvi al più presto le richieste di modifica che intendiamo apportare al CCNL, anche al fine di attivare le procedure di rinnovo.
Distinti saluti.
Il Segretario generale Fim-Cisl
Il Segretario generale Uilm-Uil