Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 giugno 2014, n. 14158 - Ripristino della rendita per invalidità


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 3906/2008 proposto da:
A.G. C.F. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi, PUGLISI LUCIA, giusta procura speciale notarile in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 830/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2007 R.G.N. 3776/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;
udito l'Avvocato PUGLISI LUCIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.






Fatto


1. Con ricorso notificato il 19.07.2000, A.G. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Giudice del lavoro, l'I.N.A.I.L. esponendo di aver subito, in data (Omissis), un infortunio sul lavoro; di aver, altresì, contratto, in conseguenza del lavoro espletato, malattia professionale (ipoacusia percettiva bilaterale) che l'Istituto ha riconosciuto indennizzabile;

di aver ottenuto, a fronte dei postumi residuati dai suddetti eventi, una rendita unica commisurata al 23% di invalidità permanente (8% per l'ipoacusia bilaterale e 16% per riduzione di oltre 1/3 del metacarpo falangea del pollice - sx - anchilosi in semiflessione dell'interfalangica); di essere stato sottoposto, in data (Omissis), da parte dell'I.N.A.I.L., a visita di revisione conclusasi con la "cessazione della rendita già accertata" (così testualmente nel ricorso), in conseguenza un presunto miglioramento dei postumi residuati dal 23% al 14%; di aver presentato, in data 11.01.2000, opposizione ai sensi del R.D. n. 1124 del 1965, art. 104, assumendo di non aver avuto alcun miglioramento.

Il ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento del suo diritto al "ripristino della rendita già accertata nella misura del 23%".

Instaurato il contraddittorio con l'INAIL, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7796, pronunciata il 14.03.2001, in accoglimento della domanda ha dichiarato il diritto dell'istante a conseguire dall'Istituto convenuto il ripristino della rendita al 23%.

2. Con ricorso, depositato il 10.5.2002 e notificato il 31.01.2003, l'I.N.A.I.L. ha impugnato la suddetta decisione.

La Corte d'Appello Civile di Roma, disposta ed acquisita consulenza tecnica d'ufficio, ha recepito le conclusioni rassegnate dal c.t.u. e, con sentenza n. 830/07, ha riformato la pronuncia di primo grado respingendo la domanda proposta dall'assicurato.

3. Contro detta pronuncia, della quale chiede l'annullamento per vizi di legittimità, ricorre ora A.G..

Resiste con controricorso la parte intimata.


Diritto


1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, 83, e 137. In particolare il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata dalla Corte d'appello di Roma abbia ritenuto tempestiva la revisione della rendita operata dall'Istituto.

In particolare deduce che alla data di costituzione della rendita (18 gennaio 1983) era decorso sia il decennio sia il quindicennio per la revisione avvenuta in data (Omissis).

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Va innanzitutto precisato, in punto di fatto, che la sentenza impugnata afferma che la rendita unica, in ragione dell'inabilità permanente (complessivamente valutata nel 23%) per infortunio sul lavoro e per malattia professionale, era stata costituita in data (Omissis) (e non già il 18 gennaio 1983 come afferma il ricorrente) e che il procedimento di revisione - terminato con la riduzione della rendita per miglioramento dei postumi (al 14%) - era iniziato l'8 febbraio 1999, ossia prima della scadenza del previsto termine di 15 anni. Il ricorrente non contesta questi elementi di fatto nè richiama documentazione alcuna che possa porre in dubbio tali circostanze affermate nella sentenza (e peraltro confermate dall'Inail nel controricorso). Il ricorrente del resto nel ricorso afferma di aver denunciato la malattia professionale in data 17 gennaio 1983, ossia il giorno prima della data in cui - secondo il ricorrente - sarebbe stata costituita la rendita unica per la malattia professionale e per l'infortunio; data che evidentemente attiene alla decorrenza e non già alla costituzione della rendita.

4. Ciò premesso, la tesi in diritto svolta dal ricorrente secondo cui nel regime della revisione della rendita unica opererebbe anche un limite interno relativo a ciascun infortunio o malattia professionale è stata disattesa dalle sezioni unite di questa corte (Cass., ss.uu., 25 marzo 2005, n. 6403) che ha affermato che in caso di revisione della rendita unica da infortunio sul lavoro, è consentito procedere a nuova valutazione medico-legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi sono consolidati, purchè la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedentemente consolidata; i medesimi principi vanno applicati anche nell'ipotesi di revisione di rendita unica (v. anche Corte cost. n. 318 del 1989), essendo anche in tal caso consentito il riesame dei postumi di tutti gli infortuni e la valutazione della complessiva riduzione dell'attitudine al lavoro, purchè la rendita unica così ricostituita non sia inferiore a quella liquidata per i precedenti infortuni e già consolidata, mentre l'intangibilità della misura dei postumi stabilizzati del singolo evento lesivo (c.d. limite interno) osterebbe alla possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi; dalla data di costituzione della rendita unica, pertanto, comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione, che, una volta maturato, rende immodificabile la misura della rendita da erogare.

Non opera quindi il limite interno ritenuto dal ricorrente sicchè la tesi svolta in diritto da quest'ultimo, senza peraltro porsi in critico confronto con la citata pronuncia delle sezioni unite, è manifestamente infondata.

5. Il ricorrente ha poi ha sostenuto che la garanzia della stabilizzazione dei postumi permanenti non consentiva, nella specie la revisione della rendita unica perchè avvenuta dopo il decennio ed il quindicennio dalla sua costituzione.

Il riferimento al termine decennale - richiamato indistintamente a quello quinquennale - è però generico e non è ulteriormente argomentato non ponendosi il ricorrente in critico confronto con la tesi, sostenuta nella sentenza impugnata, dell'esistenza di un termine di quindici anni per la revisione della rendita unica costituita a seguito di infortunio sul lavoro e malattia professionale; ciò anche quando il miglioramento dei postumi riguardi, come nella specie, solo gli esiti dell'infortunio sul lavoro.

Anche in questa parte il ricorso è inammissibile per difetto di specificità della censura.

L'inammissibilità di questa censura non consente a questa Corte di esaminare d'ufficio se sia corretto, o no, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla sentenza impugnata e posto a fondamento della sua decisione (pur non ignorando questa Corte che tale orientamento accolto dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata è stato in realtà successivamente contrastato dalla giurisprudenza di queste sezioni unite con una pronuncia coeva a quella sopra citata - Cass. civ.. sez. un., 25 marzo 2005, n. 6402 - che, componendo un contrasto di giurisprudenza sul punto, hanno affermato che in caso di costituzione di rendita unica Inail ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 80, derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione (nella specie, malattia professionale e infortunio sul lavoro) il termine (esterno, cioè decorrente dalla data di detta costituzione) entro il quale può procedersi a revisione della rendita per variazioni dello stato di inabilità dell'assicurato (a domanda di questi o per disposizione dell'Inail) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell'inabilità complessiva di cui si rileva la variazione; conseguentemente, ove sia dedotto in giudizio il consolidamento della rendita unificata, per il decorso del termine della revisione il giudice adito deve stabilire, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, a quale componente dell'inabilità complessiva sia da riferire la variazione della riduzione dell'attitudine lavorativa in relazione alla quale è stata formulata la domanda dell'assicurato, o è stato disposto il provvedimento dell'istituto.

6. Il ricorso va quindi nel suo complesso dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. Cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.



P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2014