Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 luglio 2014, n. 15530 - Infortunio con un macchinario e risarcimento


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 18839-2012 proposto da:
F.D. C.F. Omissis, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114 B, presso lo studio dell'avvocato PUCCI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAULI CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro AXA ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLIVA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
S. S.P.A. C.F. Omissis, ALLIANZ S.P.A. già RAS ASSICURAZIONI S.P.A., I.N.A.I.L.;
- Intimata -
Nonchè da:
S. S.P.A. C.F. Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato PAGLIARI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROLI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente Incidentale -
contro
F.D. C.F. Omissis, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114 B, presso lo studio dell'avvocato PUCCI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAULI CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso Incidentale -
e contro
AXA ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. Omissis, ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimate -
avverso la sentenza n. 718/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/06/2012 r.g.n. 1561/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito l'Avvocato GIUFFRE' FRANCESCA per delega PUCCI GIUSEPPE;
udito l'Avvocato COLIVA GIUSEPPE per AXA e per delega ROLI FRANCESCO per S. S.P.A.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità ricorso incidentale in subordine rigetto.






Fatto


1.- Con ricorso al Tribunale di Forlì, F.D., premesso di essere stato assunto come operaio nel giugno del 1995 dalla S. s.p.a., esponeva che il Omissis, nell'effettuare manualmente la pulizia all'interno di una macchina miscelatrice mediante l'inserimento del braccio destro, subiva uno schiacciamento dell'arto a causa dell'innalzamento del pistone posto all'interno della macchina; chiedeva pertanto la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati da detto infortunio.

Instauratosi il contraddittorio, resisteva la S. s.p.a. chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte, chiamando in garanzia la Axa Assicurazioni s.p.a. e la Ras s.p.a., sue compagnie assicuratrici, dalle quali intendeva essere manlevata.

All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale dichiarava che l'infortunio era stato determinato dalla concorrente colpa della società - nella misura del 75% - e del F. -nella misura del 25% - e, tenuto conto di quanto ricevuto dal lavoratore sia dall'Inail come rendita capitalizzata sia dalle compagnie assicuratrici (L. 530.000.000), dichiarava che nulla era più dovuto a titolo di risarcimento.

Avverso tale sentenza proponeva appello il F. censurando sia il riconosciuto suo concorso di colpa, sia la quantificazione del danno. Resisteva all'impugnazione la S. Spa e formulavano appello incidentale le sole compagnie assicuratrici.

La Corte di Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall'infortunato, dichiarava la esclusiva responsabilità della S. s.p.a. nella causazione dell'incidente e condannava la stessa, e per essa le predette compagnie assicuratrici, alla corresponsione della ulteriore somma di Euro 176.178,94 a titolo di danno biologico ed invalidità permanente, con accessori dal 27 marzo 2000; dichiarava inammissibili gli appelli incidentali delle compagnie assicuratrici.

Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il F., in via principale, sia la S. s.p.a., in via incidentale.

Esaminando preliminarmente i primi due motivi di ricorso della S. Spa, concernenti la ritenuta responsabilità esclusiva della società datoriale nella causazione dell'evento, questa Corte riscontrava un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per cui, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi proposti, cassava la sentenza della Corte bolognese e rinviava ad altro giudice "per un nuovo esame".

Riassunto il giudizio, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 21 giugno 2012, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Forlì, escludeva il concorso di colpa del F. nella determinazione dell'infortunio; rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale; determinava il danno non patrimoniale in complessive L. 782.966.600 in moneta del marzo 2000, quantificando, a detta data, il residuo credito del lavoratore in L. 252.966.600 per capitale (pari ad Euro 130.646,35), oltre una somma pari alla metà degli interessi legali da calcolarsi sull'intero capitale dal 28.1.97 al 27.3.2000; riconosceva altresì gli interessi legali da calcolarsi sul capitale residuo, annualmente rivalutato, dal 27.3.2000 al saldo;

dava atto di ulteriori pagamenti avvenuti in data 27.3.2004 e condannava la S. Spa al pagamento del residuo, con obbligo delle compagnie assicuratrici di mantenere indenne l'assicurata, secondo le rispettive quote di coassicurazione; condannava infine le società in solido al pagamento delle spese dell'intero giudizio liquidate in complessivi euro 32.000,00 oltre accessori.

2.- Ha ricorso nuovamente F.D. con sedici motivi di impugnazione per la cassazione della sentenza della Corte fiorentina.

Ha resistito con controricorso la S. s.p.a., che ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi di gravame. Ha resistito parimenti con controricorso la Axa Assicurazioni s.p.a.. Il F. ha depositato controricorso al ricorso incidentale della S. s.p.a.. La Allianz Spa (già Ras s.p.a.) e l'Inail non hanno svolto attività difensiva.

Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. dal F. e dalla Axa Assicurazioni Spa.



Diritto


1 - Sintesi dei motivi di ricorso principale ed incidentale.

1.- Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., devono essere riunite tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.

2.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta vizio di ultrapetizione e manifesta violazione dell'art. 112 c.p.c. poichè, avendo la Corte di Appello di Bologna, a titolo di danno non patrimoniale, determinato additivamente, rispetto alla somma già versata di L. 530 milioni, l'ulteriore importo di Euro 176.178,94, oltre interessi e maggior danno dal 27.3.2000 in poi, erroneamente la Corte fiorentina avrebbe inciso su tale posta coperta da giudicato interno.

Con il secondo motivo la stessa censura si formula richiamando espressamente l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per error in procedendo in relazione agli artt. 112 e 394 c.p.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius, atteso che, in assenza di riproposizione dei motivi dichiarati assorbiti dalla Corte di Cassazione ad opera della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame.

Con il quarto motivo la censura di cui innanzi si formula richiamando espressamente l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2056 c.c. in relazione al tempo della liquidazione del danno non patrimoniale. La sentenza impugnata avrebbe utilizzato le tabelle milanesi vigenti al marzo del 2000, argomentando che in tal modo era possibile verificare se il pagamento fatto il 27 marzo 2000 dalle società di assicurazione fosse esaustivo, mentre avrebbe dovuto utilizzare le tabelle di Milano vigenti al momento della pronuncia, che avrebbero condotto ad una liquidazione del danno maggiore in favore del F..

Con il sesto motivo si lamenta violazione del giudicato interno da parte della Corte fiorentina che non avrebbe tenuto in conto la intangibilità del riconoscimento ad opera della Corte di Appello di Bologna degli interessi e della rivalutazione monetaria dal 27 marzo 2000, con vizio determinante la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il settimo motivo si lamenta motivazione contraddittoria, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa la personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidato nell'esigua misura del 30% del danno biologico complessivo.

Con l'ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c. in quanto il giudice di merito non avrebbe considerato tutti i parametri imposti dalla giurisprudenza per la determinazione del danno morale subiettivo ed esistenziale, liquidando gli stessi in misura irrisoria.

Con il nono motivo si invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 2056 c.c. e artt. 2 e 3 Cost., perchè il danno morale ha una sua autonomia e non può essere liquidato pro quota come lesione di minor conto di quella dell'integrità fisica, come invece fatto dalla sentenza impugnata.

Con il decimo motivo si denuncia, in via subordinata, la mancata effettiva personalizzazione del danno biologico, con violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., in violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con l'undicesimo motivo si censura la determinazione del danno patrimoniale operata dal giudice d'appello, che ha tenuto conto del reddito dell'infortunato al momento del sinistro e non di quello presumibile futuro, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056 e 2043 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il dodicesimo motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni di legge sotto il diverso profilo che il giudice di merito non può determinare il danno da perdita della capacità lavorativa specifica aumentando il danno da perdita di guadagno futuro di un importo percentuale (nella specie del 50%) accorpando nella medesima frazione anche la perdita del posto di lavoro da parte del F..

Con il tredicesimo motivo si sostiene la nullità della sentenza per error in procedendo perchè non si sarebbe pronunciata sulla perdita del posto di lavoro del F..

Con il quindicesimo motivo - così numerato in ricorso - si denuncia motivazione insufficiente nella liquidazione del danno "da perdita di posto" operata dalla Corte fiorentina.

Con gli ultimi due motivi di ricorso si critica la liquidazione delle spese di lite operata dalla Corte di Appello, sia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 atteso che la stessa sarebbe avvenuta in difformità dalle note spese senza alcuna motivazione.

3.- Con il ricorso incidentale la S. Spa grava la sentenza della Corte di Appello di Firenze nella parte in cui ha affermato la responsabilità esclusiva della datrice di lavoro nella determinazione dell'infortunio.

Con il primo motivo invoca violazione e falsa applicazione di norme di diritto avendo la sentenza ritenuto provato il nesso causale tra il fatto addebitato alla società (l'omessa informazione) e l'infortunio, dando per scontato che il F., qualora fosse stato opportunamente istruito, avrebbe sicuramente posto in pratica le indicazioni ricevute, presunzione smentita dalle risultanze di causa che dimostravano come il dipendente avesse disatteso tutte le altre istruzioni impartite da superiori e colleghi.

Con il secondo motivo si invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1218, 1227, 2055 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto dall'istruttoria non era affatto emerso che l'inserimento del fermo meccanico fosse l'unico accorgimento assolutamente sicuro per l'addetto alla pulizia a fronte di movimenti inerziali del pistone.

Con l'ultima critica del ricorso incidentale la società lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, perchè la Corte distrettuale non avrebbe esaminato e valutato adeguatamente l'interrogatorio formale del F. nonchè le prove testimoniali e documentali raccolte in ordine al concorso causale del lavoratore nella verificazione del sinistro.

2 - Esame delle censure.

4.- Per vincolo di pregiudizialità imposto dall'ordine delle questioni occorre esaminare preliminarmente i motivi del ricorso incidentale in quanto essi censurano la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la responsabilità esclusiva della datrice di lavoro nella determinazione dell'infortunio, mentre i motivi del ricorso principale, sul presupposto ella condivisa statuizione in ordine a detta responsabilità esclusiva, attengono invece al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio.

I tre mezzi di gravame incidentale, che per la loro connessione possono essere valutati congiuntamente, sono infondati.

4.1.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (da ultimo, Cass. n. 27127 del 2013; conformi, ex plurimis, Cass. n. 5493 del 2006; Cass. n. 9689 del 2009; Cass. n. 19494 del 2009; Cass. n. 4656 del 2011).

Analogamente è stato affermato che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perchè "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (ancora Cass. n. 27127/2013 cit.; conformi: Cass. n. 1994 del 2012; Cass. n. 3213 del 2004; Cass. n. 5024 del 2002).

4.2.- La Corte di Appello di Firenze in sede di rinvio, procedendo a nuovo esame così come prescritto dalla sentenza di questa Corte n. 22562 del 2010, ha rivalutato le risultanze probatorie - così come consentito nelle ipotesi di annullamento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (per tutte: Cass. SS.UU. n. 9095 del 1997) - ed ha ritenuto accertato, sulla base delle testimonianze acquisite e della consulenza tecnica d'ufficio espletata, "in maniera del tutto concorde ed univoca", che lo schiacciamento dell'arto superiore del F., durante le operazioni di pulizia della macchina denominata "Omissis", fu determinato da un movimento del pistone interno e che nessuno dei lavoratori era stato informato del fatto che la macchina era dotata di un perno che, ove inserito, fungeva da fermo meccanico del pistone stesso in grado di scongiurare l'evento lesivo.

La Corte fiorentina ha dunque ritenuto che, non essendo state fornite al lavoratore le necessarie istruzioni antinfortunistiche, nessun concorso colposo poteva essere addebitato al F., risultando peraltro già coperta dal giudicato interno la responsabilità della S. Spa, sebbene nella misura del 75% già dichiarata dal giudice di prime cure e non oggetto di impugnazione da parte della società datrice di lavoro.

La statuizione è conforme con i principi di diritto espressi da questa Corte ed innanzi ricordati, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore e non essendo stato evidenziato un comportamento del dipendente avente i caratteri dell'atipicità ed eccezionalità.

Puramente ipotetico - e come tale inconferente - il ragionamento della ricorrente incidentale secondo cui non era scontato che il F., qualora fosse stato opportunamente istruito, avrebbe sicuramente posto in pratica le istruzioni ricevute.

Quanto poi alle critiche rivolte alla valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice del merito è appena il caso di rilevare che, per consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).

Invero il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998 nonchè Cass. n. 1892 del 2002, n. 15355 del 2004, n. 1014 del 2006; n. 18119 del 2008).

La società ricorrente, lungi dal denunciare l'integrale omessa valutazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero una manifesta illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.- Il Collegio giudica infondati anche i motivi del ricorso principale.

5.1.- Il primo, secondo, terzo, quarto e sesto mezzo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti fondati sull'assunto che la Corte fiorentina avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius.

Secondo il ricorrente principale, poichè la Corte di Appello di Bologna, a titolo di danno non patrimoniale, aveva determinato additivamente, rispetto alla somma già versata di 530 milioni di lire, l'ulteriore importo di Euro 176.178,94, oltre interessi e maggior danno dal 27 marzo 2000 in poi, erroneamente la Corte di Appello di Firenze avrebbe inciso su tali poste per capitale ed accessori coperte da giudicato interno, rideterminando il dovuto a titolo di danno non patrimoniale, in assenza di riproposizione dei motivi dichiarati assorbiti dalla Corte di Cassazione.

La tesi non può essere condivisa.

5.1.1.- Il divieto della reformatio in peius, a differenza del codice di procedura penale dove è attualmente disciplinato dall'art. 597 c.p.c., comma 3, non trova pari positivizzazione nel processo civile (cfr. Cass. 25244 del 2013).

Tuttavia la sua operatività anche in tale ambito è comunemente derivata dal principio dispositivo in base al quale spetta alla parte determinare l'oggetto del giudizio.

Questa Corte suole dunque affermare, con riferimento al giudizio di appello, che, in assenza d'impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice del gravame non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata ex multis: Cass. n. 2028 del 2012; Cass. n. 23240 del 2011; Cass. n. 14063 del 2006; Cass. n. 10965 del 2004; Cass. n. 10996 del 2003; Cass. n. 8804 del 2001).

Di divieto di reformatio in peius si parla anche nel giudizio di rinvio (Cass. n. 1823 del 2005; Cass. n. 9843 del 2002; Cass. n. 7974 del 2002; Cass. n. 4087 del 2001) in relazione alla natura di giudizio chiuso che, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., connota detta fase.

Si afferma, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007 e n. 13719 del 2006).

Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (per tutte, Cass. n. 4018 del 2006).

Tali principi, pur elaborati in relazione a fattispecie di rinvio prosecutorio, sono ugualmente applicabili all'ipotesi di rinvio restitutorio, data l'unitarietà della disciplina dettata dagli artt. da 392 a 394 c.p.c. La differenza, piuttosto, risiede nel fatto che in quest'ultimo caso il giudice di rinvio è chiamato ad emettere quella pronuncia sostitutiva del merito che, a causa dell'errar in procedendo che ha determinato l'annullamento della sentenza d'appello, è mancata all'esito del giudizio di secondo grado. Di riflesso, a seguito di rinvio restitutorio, l'oggetto del giudizio corrisponde in toto a quello del processo d'appello.

5.1.2.- Tanto premesso si rileva che la sentenza della Corte bolognese, su specifico ricorso incidentale della S. Spa pregiudizialmente valutato dai giudici di legittimità, è stata cassata per vizio di motivazione in punto di responsabilità esclusiva della società datrice di lavoro.

I capi di condanna a valle della sentenza della Corte felsinea fondati su detta affermazione di esclusiva responsabilità della S. Spa ed attinenti alla quantificazione del danno conseguente all'infortunio sul lavoro non potevano che risultare travolti da detta cassazione con rinvio.

Diversamente ragionando si dovrebbe sostenere che, nel caso in cui il giudice del rinvio avesse ritenuto un concorso di colpa del lavoratore nella misura, in ipotesi, del 25% già riconosciuta dal Tribunale di Forlì, comunque sarebbe rimasta intangibile la condanna della società per l'integrale responsabilità statuita dalla Corte di Appello di Bologna, cristallizzata nella misura di Euro 176.178,94, oltre accessori, aggiunta ai L. 530 milioni già versati.

L'insostenibilità di una tale conclusione rende palese che alcun giudicato interno si è formato sulla quantificazione del danno effettuata dalla sentenza cassata, per cui legittimamente la Corte di Appello in sede di rinvio ha statuito su di essa.

Peraltro, come premesso, nel giudizio di rinvio le parti, a mente dell'art. 394 c.p.c., non potevano che conservare la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza cassata, essendo preclusa la proposizione di nuove domande o eccezioni.

Quindi la S. Spa non poteva che riproporre - come ha fatto - le medesime conclusioni già formulate innanzi alla Corte emiliana e consistenti nella richiesta di rigetto dell'appello proposto dal F., con conferma della sentenza di primo grado, che - lo ricordiamo - aveva ritenuto che nulla era dovuto al lavoratore oltre quanto già ricevuto dall'Inail e dalle compagnie assicuratrici.

Tanto era sufficiente perchè il giudice del rinvio, una volta affermata la responsabilità esclusiva della società datrice di lavoro, procedesse poi all'esame delle questioni relative alla quantificazione del danno sull'antecedente logico della misura dell'an così determinato.

In considerazione delle precedenti osservazioni il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo del ricorso principale devono essere respinti.

5.2.- Con il quinto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo il ricorrente principale critica la sentenza impugnata in merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, prospettando sia vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia violazioni di legge a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si censura l'utilizzo delle tabelle milanesi vigenti al marzo del 2000 in luogo di quelle dell'epoca della pronuncia; si bolla come esigua o irrisoria la liquidazione del danno non patrimoniale non direttamente incidente sulla integrità psico-fisica nella misura del 30% del danno biologico complessivo; si contesta la mancata personalizzazione di tale danno biologico.

Il Collegio ritiene i suddetti mezzi di gravame, unitariamente valutati per la loro reciproca connessione, infondati.

5.2.1.- Opportuno premettere taluni principi di diritto elaborati da questa Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale.

Costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana.

La non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008).

Subordinata all'esistenza del danno risarcibile ed alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà di prova nel suo preciso ammontare, la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale ed i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.

Il danno non patrimoniale non può essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno (v. Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 392 del 2007; Cass. n. 394 del 2007), ma deve essere congruo. Per essere congruo il ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (v. Cass. n. 14402 del 2011, oltre Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.).

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo (v. Cass. n. 10527 del 2011; Cass. n. 7844 del 2011), all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, di natura composita, che si articola in una pluralità di aspetti (o voci), con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il c.d. danno esistenziale (cr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit; Cass., SS.UU. n. 18356 del 2009; da ultimo, Cass. n. 4043 del 2013).

La sottolineatura della funzione descrittiva delle varie voci di danno, nell'ambito dell'affermazione di principio dell'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, serve a scongiurare operazioni di duplicazione del risarcimento e non implica il ristoro di distinte categorie di danno.

Si è di recente rilevato che duplicazioni risarcitorie si configurano solo allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove duplicazioni non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall'inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore (Cass. n. 1361 del 2014). Si ha, pertanto, duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi (v. Cass. n. 14402 del 2011; Cass. n. 7844 del 2011).

I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata (v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del 2007; Cass. n. 13546 del 2006).

Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono state ritenute uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (v. Cass. n. 4852 del 2009) e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 12408/2011 cit.; Cass. n. 10527 del 2011).

Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., n. 12408/2011 cit.; Cass. n. 14402/2011 cit.).

Essendo l'equità il contrario dell'arbitrio, la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità (solamente) laddove risulti non congniamente motivata, dovendo di essa "darsi una giustificazione razionale a posteriori" (ancora Cass. n. 12408/2011 cit.).

5.2.2.- Tanto premesso, occorre rilevare che la Corte di Appello di Firenze ha quantificato il danno da lesione all'integrità psico- fisica subito dal F. espressamente avvalendosi delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.

Al fine di poter verificare se il pagamento di L. 530 milioni effettuato dalle compagnie assicuratrici in data 27 marzo 2000 fosse esaustivo, come ritenuto dalla sentenza appellata, ha applicato le tabelle milanesi vigenti a quell'epoca.

L'importo risultante è stato equitativamente incrementato della misura del 30%, "in considerazione delle varie componenti del pregiudizio non patrimoniale sofferto dal F.D. sia sotto il profilo morale, sia per tutti gli aspetti di tipo relazionale ed esistenziale".

La personalizzazione della liquidazione è stata operata dalla Corte fiorentina tenendo espressamente conto delle seguenti peculiarità del caso concreto: "a) la giovane età dell'infortunato e la inevitabile e notevole compromissione alla vita di relazione e allo sviluppo della personalità che ha comportato il grave danno alla funzionalità dell'arto superiore destro; b) le sofferenze soggettive patite nell'arco di una lunghissima convalescenza e attività rieducativa".

Sul capitale di L. 782.966.600 così stimato in moneta del marzo 2000 i giudici di appello hanno ulteriormente aggiunto una somma pari alla metà degli interessi legali maturati su detto importo dal Omissis (giorno dell'infortunio) al 27.3.2000 e sul credito residuato a detta data, dopo il pagamento parziale, hanno poi riconosciuto gli interessi sulla somma annualmente rivalutata.

5.2.3.- Il procedimento seguito dalla Corte territoriale nella quantificazione del danno non patrimoniale risulta conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, come sintetizzati in premessa, e la motivazione che sorregge l'iter argomentativo seguito sfugge alle censure che il ricorrente principale muove.

Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si esclude che l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito possa di per sè essere soggetto a controllo in sede di legittimità, se non in presenza di totale mancanza di giustificazione che sorregga la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass. n. 12318 del 2010; Cass. n. 1529 del 2010).

In particolare, la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte fiorentina non si palesa affatto manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica, come opina il ricorrente principale, essendo state applicate le tabelle del Tribunale di Milano, con le opportune personalizzazioni.

Quanto poi all'autonomia del danno morale rivendicata nel nono motivo di ricorso è appena il caso di rammentare che i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata onnicomprensiva (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit., e, successivamente, Cass. n. 10527 del 2011); in ogni caso, nella specie, il giudice di merito ha proceduto ad una liquidazione separata del danno morale, valutando esplicitamente la giovane età dell'infortunato e le sofferenze soggettive patite, con una quantificazione di ammontare equitativo di per sè non censurabile in questa sede di legittimità.

In merito, infine, alla denuncia dell'utilizzo delle tabelle vigenti nel marzo del 2000 in luogo di quelle elaborate all'epoca della pronuncia della Corte di Appello di Firenze si osserva che non ogni eventuale scostamento dai valori tabellari determina automaticamente una violazione di legge.

Non è poi certo la legge ad imporre di applicare le tabelle di uso giudiziale dell'epoca in cui si procede alla liquidazione, con un criterio che, se applicato nella sua assolutezza, determinerebbe non pochi inconvenienti nel caso in cui nell'arco temporale non breve di un giudizio si succedano tabelle elaborate in periodi diversi.

In ogni caso la Corte territoriale nella specie ha motivato la ragione per cui ha utilizzato le tabelle milanesi del 2000, al fine di rendere possibile la verifica che il pagamento effettuato dalle compagnie di assicurazione il 27 marzo di quell'anno a titolo di danno non i patrimoniale fosse stato esaustivo, così come ritenuto dal giudice di primo grado; ha poi proceduto all'adeguamento dei valori monetali con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Si tratta di un percorso motivazionale che sorregge adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa, idoneo a precludere l'annullamento della sentenza impugnata così come richiesto dal F..

5.3.- Con l'undicesimo motivo del ricorso principale si censura la determinazione del danno patrimoniale operata dal giudice d'appello, che erroneamente avrebbe tenuto conto del reddito dell'infortunato al momento del sinistro e non di quello presumibile futuro, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056 e 2043 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il dodicesimo motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni di legge sotto il diverso profilo che il giudice di merito non può determinare il danno da perdita della capacità lavorativa specifica aumentando il danno da perdita di guadagno futuro di un importo percentuale (nella specie del 50%) accorpando nella medesima frazione anche la perdita del posto di lavoro da parte del F..

Con il tredicesimo mezzo di impugnazione si sostiene la nullità della sentenza per error in procedendo perchè non si sarebbe pronunciata sulla perdita del posto di lavoro del F..

Il quindicesimo motivo - secondo la numerazione non progressiva attribuita dal ricorso - censura la motivazione nella liquidazione del danno "da perdita di posto" espressa dalla Corte fiorentina.

Gli esposti motivi, in quanto tutti relativi alla determinazione del danno patrimoniale effettuata nella sentenza impugnata, possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione ed il Collegio giudica gli stessi infondati.

5.3.1- Premesso che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno patrimoniale da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica, detto danno deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte ex plurimis: Cass. n. 10074 del 2010; Cass. n. 9444 del 2010).

La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di guadagno (tra le tante: Cass. n. 23291 del 2004).

Il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia (Cass. n. 17514 del 2011; Cass. n. 10831 del 2007; Cass. n. 26081 del 2005).

5.3.2- La sentenza impugnata, lungi dall'incorrere nelle violazioni di legge denunciate, ha dimostrato di conoscere e di applicare i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno.

Innanzi tutto è correttamente partita dall'insegnamento dei giudici di legittimità secondo il quale nella liquidazione di tale danno, per evitare duplicazioni risarcitorie, dal danno effettivamente patito dalla vittima per la sua diminuita capacità lavorativa specifica, accertato e quantificato dal giudice con i criteri della responsabilità civile, va sottratto il valore capitale della rendita erogata dall'Inail, rappresentando quest'ultimo un indennizzo anch'esso destinato al ristoro di un danno patrimoniale (Cass. n. 15738 del 2010).

Rilevato che l'INAIL, in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, aveva risarcito al F. il solo danno patrimoniale, ha provveduto alla capitalizzazione della rendita erogata dall'Istituto quantificandola in L. 317.975.844.

Per effettuare la dovuta comparazione ha evidenziato poi, sulla scorta di una consulenza medico legale non contestata, una perdita della capacità lavorativa specifica dell'infortunato stimata nel 42%.

Ha proceduto dunque alla quantificazione del danno patrimoniale, applicando le tabelle in materia di assicurazioni sociali allegate al R.D. n. 1403 del 1922 e considerando il reddito annuo del F. risultante dai suoi documenti di lavoro, ed è giunta al valore complessivo di L. 167.273.240.

Ha constatato che l'indennizzo erogato dall'INAIL forniva ampia capienza al ristoro del danno patrimoniale così determinato, "anche ove si volesse aumentare quest'ultimo importo del 50% per tener conto della compromissione della capacità lavorativa specifica e comunque della perdita del posto da parte del F.".

Si tratta di una motivazione coerente in relazione al così rilevante divario registrato tra i due valori in comparazione che sfugge a censure di legittimità e che smentisce la critica, peraltro contraddittoriamente espressa nel dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo motivo del ricorso principale, secondo cui la Corte fiorentina avrebbe omesso di pronunciare ovvero A non avrebbe adeguatamente valutato la "perdita del posto" di lavoro subita dall'infortunato.

Circa la doglianza, poi, che la Corte fiorentina avrebbe tenuto conto del reddito del lavoratore al momento dell'infortunio e non di quello presumibile futuro, la stessa appare assolutamente generica atteso che il ricorrente si è limitato a dedurre laconicamente che "il titolo di studio ... ne avrebbe fatto un tecnico specializzato di elevata consistenza".

Inoltre non risulta offerta alcuna prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.

Pertanto anche i motivi da ultimo indicati devono essere rigettati.

5.4.- Con gli ultimi due motivi del ricorso principale si critica la liquidazione delle spese di lite operata dalla Corte di Appello di Firenze, sia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 atteso che la stessa sarebbe avvenuta in difformità dalle note spese senza alcuna motivazione.

Anche tali residue censure non possono essere accolte.

Vero è che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misure inferiori a quella esposta, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi.

Tuttavia, per consentire alla Corte di Cassazione di controllare, se nella situazione indicata il Giudice di merito abbia o meno ben liquidato le spese processuali, il ricorrente non può limitarsi alla denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa ovvero a dolersi della mancata corrispondenza con la nota spese, ma ha l'onere della specifica e analitica indicazione delle voci e degli importi spettanti (tra le altre: Cass. n. 9082 del 2006; Cass. n. 21325 del 2005; Cass. n. 12741 del 2001; Cass. n. 3040 del 2000).

Nel caso di specie, il F. si è limitato a riportare in ricorso un mero riepilogo riassuntivo delle note spese asseritamente "prodotte nei vari gradi di giudizio", da cui risultano gli importi complessivi a suo giudizio maturati nelle diverse fasi del processo per spese, competenze ed onorari.

Quindi non solo non ha specificato come e quando tali note spese siano state depositate nel rispetto delle formalità previste dall'art. 75 disp. att. c.p.c. e sottoposte alla Corte di Appello che ha poi provveduto alla liquidazione censurata, nè tanto meno ha indicato dove tali note siano state versate nel presente giudizio e come siano reperibili, come prescritto dall'art. 366 c.p.c., n. 6, in combinato disposto con l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (cfr. Cass. n. 7654 del 2013), ma, soprattutto, ha omesso di riportare il dettaglio analitico delle voci in relazione all'attività svolta, anche tenuto conto dello scaglione applicabile con riguardo alle somme non domandate ma riconosciute in sentenza, con ciò impedendo un controllo autosufficiente, cioè fondato sul solo contenuto del ricorso, in ordine all'effettiva spettanza degli importi indicati ed alla eventuale violazione del principio di inderogabilità della tariffa.

3 - Conclusioni.

6.- Alla stregua delle considerazioni esposte i ricorsi riuniti devono essere respinti e, tenuto conto della soccombenza reciproca tra ricorrente principale ed incidentale nonchè della complessità della lunga vicenda giudiziaria sottoposta all'esame di questa Corte, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate integralmente tra le parti costituite.


P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2014