Cassazione Penale, Sez. 3, 15 luglio 2014, n. 30919 - Omessa visita medica preventiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere -
Dott. MARINI Luigi - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) B.A. nata il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 15.5.2013 del Tribunale di Trani;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Francesco Salzano, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Fatto
1. Il Tribunale di Trani, con sentenza del 15.5.2013, ha dichiarato B.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. d) e z), art. 29, comma 1, artt. 36 e 37, art. 41, comma 2, limitatamente all'omessa visita medica preventiva, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda; pena sospesa e non menzione.
Ha rilevato il Tribunale che, come risultava dal verbale di prescrizioni, alcuni dipendenti della B., non erano stati sottoposti a visita medica preventiva (visita che era stata eseguita tardivamente in data 21.8.2009), ma che la condotta imposta dall'art. 41 riguardava solo i lavoratori dotati di attrezzature munite di videoterminali (circostanza che non risultava accertata).
Emergeva, però, che era stato nominato il medico competente per la gestione della sorveglianza sanitaria e per il mancato invio alla visita sanitaria si applicava l'art. 18, comma 1, lett. g), sanzionato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 55, comma 5, lett. e).
2. Ricorre per cassazione B.A., a mezzo del difensore, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. g), in relazione all'art. 41 medesimo D.Lgs..
Il Tribunale ha ritenuto che tutti i lavoratori addetti ad un campeggio (come quello gestito dalla ricorrente) debbano essere sottoposti a visita medica, e quindi anche gli impiegati di segreteria.
L'art. 41, D.Lgs. cit. prevede, però, la sorveglianza sanitaria (che comprende la visita preventiva) nei casi previsti dalla normativa vigente, vale a dire nei confronti di lavoratori esposti a singoli rischi esplicitamente previsti.
Per i lavoratori non sottoposti a rischio (come i dipendenti amministrativi e di segreteria) non vi è, invece, alcun obbligo di visita preventiva.
Del resto, i Carabinieri nel verbale di prescrizioni al punto 7 avevano precisato che l'omessa sottoposizione a visita medica dei tre dipendenti di segreteria poteva essere sanzionata soltanto in relazione alla mansione specifica di cui all'art. 176, D.Lgs. cit. in relazione all'uso dei videoterminali (uso che era stato escluso dal Tribunale). Il reato pertanto non sussisteva.
Diritto
1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito indicati.
2. L'imputata è stata ritenuta responsabile del reato ascritto, limitatamente alla omessa sottoposizione dei dipendenti alla visita medica preventiva.
2.1. Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, come da atto lo stesso Tribunale, prevede che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente (comma 1), comprende a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (comma 2).
2.2. Il Tribunale, pur dando atto che la condotta imposta dall'art. 41 cit. è sanzionata dall'art. 178, in relazione all'art. 176 ("I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 con particolare riferimento a) ai rischi per la vista e per gli occhi, b) ai rischi per l'apparato scheletrico..."), solo per i lavoratori dotati di attrezzature munite di videoterminali, ha omesso ogni accertamento in proposito, limitandosi genericamente ad affermare che siffatta "circostanza fattuale non trova riscontro nell'istruttoria svolta".
Non ha, infatti, indicato quali fossero le mansioni svolte dai lavoratori (indicati nel verbale di prescrizione) e da quali elementi abbia tratto il convincimento che essi non facessero uso di quelle attrezzature.
2.3. Per di più ha ritenuto di superare tale omesso accertamento, assumendo che, comunque, trovava applicazione il disposto del D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lett. g).
Tale norma fa obbligo al datore di lavoro di "inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto".
Non tiene conto, però, il Tribunale che la sorveglianza sanitaria, cui fa riferimento la predetta norma, è quella di cui all'art. 41 comma 2 lett. b) che prevede "la visita medica periodica".
Nè tiene conto che la contestazione, in ordine alla quale è stata emessa la pronuncia di condanna, non riguardava le visite mediche periodiche previste dal programma di sorveglianza sanitaria, ma esclusivamente la mancata sottoposizione a visita medica preventiva.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame, che consenta di accertare compiutamente, secondo i principi in precedenza enunciati, se per i lavorati indicati nel verbale di prescrizioni era prevista la sottoposizione a visita medica preventiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2014